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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/03/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Marco Bottino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 7/10/2024 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15785/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a Napoli (NA) il 09.04.1984 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MASSIMO MONTAGNA ESPOSITO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come CP_1 in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATPO
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 24 aprile 2024, parte ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, non riconosciuto a seguito di domanda.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione per la non sussistenza del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento.
1 Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis
c.p.c., con ricorso depositato il 11 dicembre 2024, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, con condanna dell' al pagamento della prestazione richiesta dalla data della domanda o CP_1 da altra data accertata in corso di giudizio.
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato, la causa appare matura per la decisione.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari per la declaratoria dello status previsto per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa.
Parte ricorrente ha, quindi, contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario.
Orbene, a fronte delle precise ragioni che hanno indotto il c.t.u. alle conclusioni su riportate, parte ricorrente non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le suddette conclusioni e giustificare, pertanto, l'ammissione di nuova consulenza tecnica.
A tale riguardo deve osservarsi che affinché i motivi di opposizione possano essere definiti specifici, occorre, cioè, che vengano allegate le condizioni concrete e l'atteggiamento della patologia nel caso concreto, tali che, a parere del ricorrente, avrebbero dovuto indurre il CTU ad una diversa valutazione.
Va aggiunto che parte ricorrente neppure ha indicato specifici elementi, neppure nuovi, in virtù dei quali ritenere che il diritto vantato dovesse esserle
2 riconosciuto dal c.t.u., del quale ha lamentato solo una riduttiva valutazione del quadro clinico riconosciuto, senza indicare specificamente i motivi per cui la valutazione dovesse ritenersi riduttiva.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e comunque l'infondatezza, per genericità, della domanda formulata da parte ricorrente.
Le spese di giudizio di entrambe le fasi vanno dichiarate irripetibili letta la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta nel ricorso della prima fase.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso, confermando le conclusioni rese dal CTU nella fase A.T.P. Spese irripetibili.
Dichiara concluso il procedimento di ATP n. 5319 del 2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione delle spese della C.T.U. come da separato decreto, poste definitivamente a carico dell' . CP_1
Aversa, 10/3/2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Marco Bottino
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