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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1074/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al N. R.G. 1074/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Gazzi Parte_1 C.F._1
RI IA ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Pavia, P.zza Collegio Ghislieri, n. 7
RICORRENTE
contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Caresana Roberta Controparte_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Garlasco (PV), C.so Cavour, n. 187
RESISTENTE
Con avv. Alessandra Dibois quale curatrice speciale della minore Persona_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 7 In cui le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
«1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a Tromello il 25.7.1998, tra i signori ed trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio al n. 4, parte II, serie A;
registrato negli atti dello Stato Civile del Comune di Garlasco alla Parte II, Serie B, n. 12, anno 1998.
2.Ordinare all'Ufficiale dello Stato civile di Tromello e all'Ufficiale dello Stato civile di Garlasco di eseguire le necessarie annotazioni ed i necessari incombenti di legge.
3. Prevedere che il signor versi alla signora , con decorrenza dalla data del CP_1 Parte_1
deposito del ricorso divorzile, quale contributo al mantenimento della figlia , e sino al Per_1
dicembre 2023 (data in cui ha lasciato la casa materna) la somma di euro 600,00 mensili, Per_1
somma che dovrà essere aggiornata secondo gli indici ISTAT annualmente dalla data della domanda.
4.Prevedere che il marito rimborsi alla signora l'80 % di tutte le spese aggiuntive per la Parte_1
figlia ovvero quelle scolastiche, mediche non mutuabili e ricreative, soprattutto quelle del Per_1
sostegno psicologico per , dalla data del deposito del ricorso divorzile al dicembre 2023. Per_1
5.Respingere la domanda svolta da in quanto infondata;
qualora il Tribunale dovesse CP_1
porre a carico materno un contributo al mantenimento di per il periodo successivo al Per_1 dicembre 2023, disporre che l'importo sia versato direttamente a . Per_1
6. Condannare il signor al rimborso delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre CPA, CP_1
IVA e accessori di legge».
Parte resistente:
«- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Tromello il 25.07.1998 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Garlasco parte II, serie B, n. 12, anno 1998;
-ordinare all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Garlasco di eseguire le necessarie annotazioni;
pagina 2 di 7 -porre a carico della sig.ra il versamento di un contributo al mantenimento Parte_1 di pari ad € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo, fino al Per_1 raggiungimento dell'indipendenza economica della medesima.
Respingere tutte le altre domande in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e onorari di causa».
La curatrice speciale è stata revocata nel momento in cui la minore ha raggiunto la maggiore età
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 23 febbraio 2023 la ricorrente, Sig.ra ha presentato ricorso Parte_1
chiedendo: la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il Sig.
l'affidamento in via esclusiva della figlia (nata il 14 agosto Controparte_1 Persona_1
2005) e l'obbligo posto a carico del padre di contribuire al mantenimento economico della figlia versando un assegno mensile di € 600,00.
In data 10 maggio 2023, il resistente, Sig. si è costituito in giudizio e, contestando la CP_1 ricostruzione dei fatti operata da controparte, ha chiesto: in via provvisoria ed urgente, l'affidamento congiunto della figlia ed il collocamento della stessa in una casa famigliare diurna e l'obbligo, posto a carico dello stesso resistente, di contribuire al mantenimento della minore versando un assegno mensile di € 100,00 nonché la ripartizione, nella misura di 50 % ciascuno, delle spese straordinarie e, nel merito, la pronuncia della sentenza di divorzio.
A seguito della prima udienza svoltasi in data 25 maggio 2023, il Giudice delegato con provvedimento emesso il 30 maggio 2023 ha confermato i provvedimenti separativi adottati in punto di affido della minore all'Ente (Comune di Garlasco) ed ai relativi Servizi Sociali e ha nominato un curatore speciale per la minore.
Entrambe le misure sono state successivamente revocate dall'autorità giudiziaria con ordinanza del
27 ottobre 2023 per raggiungimento della maggiore età della figlia.
Con nota scritta del 19 marzo 2024 il resistente ha segnalato che «da qualche mese» la figlia
è tornata a vivere con lui. Conseguentemente, il resistente ha modificato parzialmente le Per_1
proprie istanze e, nella fattispecie, ha richiesto che l'obbligo al mantenimento economico della figlia mediante versamento di un assegno mensile di € 600,00 fosse posto in capo alla madre.
Al contrario, la ricorrente, con nota scritta del 20 marzo 2024, ha sostenuto che la figlia vivesse con il proprio fidanzato a far data da gennaio 2024.
pagina 3 di 7 Data la divergenza di affermazioni in punto di dimora della figlia, il Giudice delegato, con ordinanza del 1° aprile 2024, ha disposto che le parti depositassero «note scritte più precise e possibilmente coerenti, al fine di chiarire se la figlia viva presso uno dei genitori» o meno.
Con note scritte presentate in data 17 maggio 2024 il resistente a sostegno della propria tesi ha depositato esclusivamente il certificato contestuale di stato di famiglia e residenza (aggiornato al 15 aprile 2024).
In data 20 maggio 2024 sono seguite le note scritte della ricorrente in cui ha affermato che allo stato
« si rifiuta di comunicare» con la madre che, quindi, «non può […] confermare ove viva la Per_1
ragazza».
Il Giudice delegato, con ordinanza del 29 maggio 2024, ha trattenuto la causa per la decisione collegiale, dopo aver disposto che le parti depositassero dichiarazioni dei redditi aggiornate..
Sulla richiesta di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In merito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come emerge dalle dichiarazioni delle parti e dagli atti del procedimento, risulta manifesta la volontà di entrambi i coniugi di non voler né mantenere né ricostruire tra di loro l'unione coniugale. La richiesta di divorzio è fondata su una delle cause previste dalla legge ai fini dell'ammissibilità della richiesta stessa, ovverosia la pronuncia di una sentenza di separazione giudiziale fra i coniugi passata in giudicato (art. 3, comma
1, n. 2, lett. b) L. n. 898/1970), e la convivenza tra le parti, dopo la separazione, non è mai più ripresa.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, peraltro presentata da entrambe le parti, va dunque accolta.
Sulla richiesta di contributo al mantenimento della figlia avanzata da entrambe le parti.
Occorre preliminarmente rilevare che, nel corso del presente procedimento, l'unica figlia dei coniugi , (nata il [...]), ha raggiunto la maggiore Parte_2 Persona_1 età. Pertanto, questo Collegio nulla deve disporre in merito all'affidamento, al collocamento e alle modalità di frequentazione tra i genitori e la figlia.
Pare comunque opportuno richiamare quanto affermato dalla allora minore nel corso del suo ascolto da parte del giudice, e quanto disposto dal g.i. a seguito del medesimo, poiché ogni tipo di intervento a sostegno della minore è stato tentato, sia in sede di separazione che in sede di procedimento di divorzio, ma la permanente incapacità dei genitori di collaborare nell'interesse della figlia ha portato a consolidare nella stessa un grave disagio che non risulta essersi ad oggi risolto. Una volta preso atto del raggiungimento della maggiore età di il g.i. ha anche invitato i Servizi Per_1
pagina 4 di 7 affidatari a chiedere la nomina di un ADS per la ragazza, a fronte del disagio manifestato e di cui i genitori non parevano in grado di prendersi cura collaborando tra loro.
Il Tribunale, invero ormai al solo fine di statuire in punto richieste di carattere economico, ha infine chiesto alle parti di depositare note chiarificatrici in ordine a dove effettivamente viva la figlia, ma le risposte appaiono emblematiche: la madre sostiene di non aver più contatti con la ragazza e di non sapere dove viva, mentre il padre si è limitato a depositare un certificato di residenza e stato di famiglia, documentazione meramente formale, posto che risultava residente presso il padre Per_1 anche nell'anno e mezzo in cui ha , pacificamente, vissuto con la madre.
Allo stato, alla luce di quanto dichiarato e prodotto, deve ritenersi plausibile che risieda Per_1
presso il padre, che nelle memorie finali descrive la ragazza in equilibrio, in salute , frequentante la scuola e l'attività sportiva.
La madre ha chiesto il riconoscimento di un contributo per il periodo in cui la figlia ha vissuto presso di lei. Invero il Tribunale aveva confermato l'importo stabilito in sede separativa ed alla luce delle dichiarazioni dei redditi prodotte, nonché del fatto che le parti non hanno neppure formulato istanze istruttorie, non si ritiene che tale decisioni possa essere modificata ( la dichiarazione più recente di parte indica un reddito non particolarmente superiore a quello indicato dalla ricorrente. CP_1
Entrambe le parti si accusano reciprocamente di svolgere attività lavorativa “in nero” ma non hanno formulato istanze istruttorie finalizzate a provare la circostanza).
da fine 2023 non vive più con la madre e sulla base dei certificati prodotti sembrerebbe Per_1
tornata a vivere con il padre.
La valutazione circa un contributo a carico materno per il mantenimento della figlia va fatta tenendo conto dei redditi della ricorrente.
Visti i redditi materni, così come risultanti dalle dichiarazioni prodotte, l'entità di tale contributo va determinata nella misura di € 150,00 mensili. Vista l'istanza della ricorrente, tenuto conto che la figlia è maggiorenne e che la legge prevede (art. 337-septies, comma 1 c.c.) che il contributo venga corrisposto direttamente al figlio maggiorenne non indipendente economicamente ( dato pacifico nel presente procedimento), il Collegio ritiene corretto, nel caso in esame, che il versamento del contributo avvenga direttamente in favore della figlia, che dovrà pertanto indicare alla madre le modalità con cui il versamento dovrà essere effettuato. Quanto affermato dal resistente in ordine al fatto che la figlia da quando è tornata a vivere con lui va a scuola, ha ripreso l'attività sportiva e non ha disturbi alimentari né eccede nel bere, conforta in ordine al fatto che la figlia possa utilizzare il contributo al mantenimento in modo corretto. Il versamento andrà corrisposto a decorrere dalla data dell'allontanamento della figlia dalla casa materna ( fino a quel momento va considerato operativo, in pagina 5 di 7 punto contributo al mantenimento, quanto stabilito a carico del padre in sede di provvedimento presidenziale).
Le spese extra assegno relative alla minore dovranno essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno applicando il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
L'assegno unico andrà interamente a favore del padre considerato che risulta il collocatario prevalente.
Sulle spese di lite
Considerata la reciproca soccombenza le spese di lite vanno compensate tra le parti.
Le spese della curatrice speciale, ammessa al gratuito patrocinio, vanno liquidate separatamente e poste a carico dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-pronuncia, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b) L. n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 25 luglio 1998 in Tromello (PV), tra Parte_1
e , trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
[...] Controparte_1
Tromello, alla Parte II, Serie A n. 4, anno 1998;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Tromello di provvedere alle necessarie annotazioni;
-conferma il contributo previsto a carico paterno ed a favore della madre per il mantenimento della figlia limitatamente al periodo in cui la stessa ha vissuto con la madre, come da Per_1
provvedimento presidenziale;
-pone a carico della Sig.ra l'obbligo di versare direttamente a , a titolo di Parte_1 Persona_1
contributo per il proprio mantenimento, la somma di € 150,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a far tempo da quando la figlia è tornata a vivere con il padre;
dichiara entrambi i genitori tenuti a sostenere le spese extra assegno relative alla figlia nella misura del 50% ciascuno applicando il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
-dispone che il padre percepisca per intero l'assegno unico per la figlia;
-compensa le spese di lite.
-liquida come da separato provvedimento le spese della curatrice speciale, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Pavia, camera di consiglio del 14.1.2025
pagina 6 di 7 Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al N. R.G. 1074/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Gazzi Parte_1 C.F._1
RI IA ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Pavia, P.zza Collegio Ghislieri, n. 7
RICORRENTE
contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Caresana Roberta Controparte_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Garlasco (PV), C.so Cavour, n. 187
RESISTENTE
Con avv. Alessandra Dibois quale curatrice speciale della minore Persona_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 7 In cui le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
«1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a Tromello il 25.7.1998, tra i signori ed trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio al n. 4, parte II, serie A;
registrato negli atti dello Stato Civile del Comune di Garlasco alla Parte II, Serie B, n. 12, anno 1998.
2.Ordinare all'Ufficiale dello Stato civile di Tromello e all'Ufficiale dello Stato civile di Garlasco di eseguire le necessarie annotazioni ed i necessari incombenti di legge.
3. Prevedere che il signor versi alla signora , con decorrenza dalla data del CP_1 Parte_1
deposito del ricorso divorzile, quale contributo al mantenimento della figlia , e sino al Per_1
dicembre 2023 (data in cui ha lasciato la casa materna) la somma di euro 600,00 mensili, Per_1
somma che dovrà essere aggiornata secondo gli indici ISTAT annualmente dalla data della domanda.
4.Prevedere che il marito rimborsi alla signora l'80 % di tutte le spese aggiuntive per la Parte_1
figlia ovvero quelle scolastiche, mediche non mutuabili e ricreative, soprattutto quelle del Per_1
sostegno psicologico per , dalla data del deposito del ricorso divorzile al dicembre 2023. Per_1
5.Respingere la domanda svolta da in quanto infondata;
qualora il Tribunale dovesse CP_1
porre a carico materno un contributo al mantenimento di per il periodo successivo al Per_1 dicembre 2023, disporre che l'importo sia versato direttamente a . Per_1
6. Condannare il signor al rimborso delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre CPA, CP_1
IVA e accessori di legge».
Parte resistente:
«- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Tromello il 25.07.1998 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Garlasco parte II, serie B, n. 12, anno 1998;
-ordinare all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Garlasco di eseguire le necessarie annotazioni;
pagina 2 di 7 -porre a carico della sig.ra il versamento di un contributo al mantenimento Parte_1 di pari ad € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo, fino al Per_1 raggiungimento dell'indipendenza economica della medesima.
Respingere tutte le altre domande in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e onorari di causa».
La curatrice speciale è stata revocata nel momento in cui la minore ha raggiunto la maggiore età
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 23 febbraio 2023 la ricorrente, Sig.ra ha presentato ricorso Parte_1
chiedendo: la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il Sig.
l'affidamento in via esclusiva della figlia (nata il 14 agosto Controparte_1 Persona_1
2005) e l'obbligo posto a carico del padre di contribuire al mantenimento economico della figlia versando un assegno mensile di € 600,00.
In data 10 maggio 2023, il resistente, Sig. si è costituito in giudizio e, contestando la CP_1 ricostruzione dei fatti operata da controparte, ha chiesto: in via provvisoria ed urgente, l'affidamento congiunto della figlia ed il collocamento della stessa in una casa famigliare diurna e l'obbligo, posto a carico dello stesso resistente, di contribuire al mantenimento della minore versando un assegno mensile di € 100,00 nonché la ripartizione, nella misura di 50 % ciascuno, delle spese straordinarie e, nel merito, la pronuncia della sentenza di divorzio.
A seguito della prima udienza svoltasi in data 25 maggio 2023, il Giudice delegato con provvedimento emesso il 30 maggio 2023 ha confermato i provvedimenti separativi adottati in punto di affido della minore all'Ente (Comune di Garlasco) ed ai relativi Servizi Sociali e ha nominato un curatore speciale per la minore.
Entrambe le misure sono state successivamente revocate dall'autorità giudiziaria con ordinanza del
27 ottobre 2023 per raggiungimento della maggiore età della figlia.
Con nota scritta del 19 marzo 2024 il resistente ha segnalato che «da qualche mese» la figlia
è tornata a vivere con lui. Conseguentemente, il resistente ha modificato parzialmente le Per_1
proprie istanze e, nella fattispecie, ha richiesto che l'obbligo al mantenimento economico della figlia mediante versamento di un assegno mensile di € 600,00 fosse posto in capo alla madre.
Al contrario, la ricorrente, con nota scritta del 20 marzo 2024, ha sostenuto che la figlia vivesse con il proprio fidanzato a far data da gennaio 2024.
pagina 3 di 7 Data la divergenza di affermazioni in punto di dimora della figlia, il Giudice delegato, con ordinanza del 1° aprile 2024, ha disposto che le parti depositassero «note scritte più precise e possibilmente coerenti, al fine di chiarire se la figlia viva presso uno dei genitori» o meno.
Con note scritte presentate in data 17 maggio 2024 il resistente a sostegno della propria tesi ha depositato esclusivamente il certificato contestuale di stato di famiglia e residenza (aggiornato al 15 aprile 2024).
In data 20 maggio 2024 sono seguite le note scritte della ricorrente in cui ha affermato che allo stato
« si rifiuta di comunicare» con la madre che, quindi, «non può […] confermare ove viva la Per_1
ragazza».
Il Giudice delegato, con ordinanza del 29 maggio 2024, ha trattenuto la causa per la decisione collegiale, dopo aver disposto che le parti depositassero dichiarazioni dei redditi aggiornate..
Sulla richiesta di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In merito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come emerge dalle dichiarazioni delle parti e dagli atti del procedimento, risulta manifesta la volontà di entrambi i coniugi di non voler né mantenere né ricostruire tra di loro l'unione coniugale. La richiesta di divorzio è fondata su una delle cause previste dalla legge ai fini dell'ammissibilità della richiesta stessa, ovverosia la pronuncia di una sentenza di separazione giudiziale fra i coniugi passata in giudicato (art. 3, comma
1, n. 2, lett. b) L. n. 898/1970), e la convivenza tra le parti, dopo la separazione, non è mai più ripresa.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, peraltro presentata da entrambe le parti, va dunque accolta.
Sulla richiesta di contributo al mantenimento della figlia avanzata da entrambe le parti.
Occorre preliminarmente rilevare che, nel corso del presente procedimento, l'unica figlia dei coniugi , (nata il [...]), ha raggiunto la maggiore Parte_2 Persona_1 età. Pertanto, questo Collegio nulla deve disporre in merito all'affidamento, al collocamento e alle modalità di frequentazione tra i genitori e la figlia.
Pare comunque opportuno richiamare quanto affermato dalla allora minore nel corso del suo ascolto da parte del giudice, e quanto disposto dal g.i. a seguito del medesimo, poiché ogni tipo di intervento a sostegno della minore è stato tentato, sia in sede di separazione che in sede di procedimento di divorzio, ma la permanente incapacità dei genitori di collaborare nell'interesse della figlia ha portato a consolidare nella stessa un grave disagio che non risulta essersi ad oggi risolto. Una volta preso atto del raggiungimento della maggiore età di il g.i. ha anche invitato i Servizi Per_1
pagina 4 di 7 affidatari a chiedere la nomina di un ADS per la ragazza, a fronte del disagio manifestato e di cui i genitori non parevano in grado di prendersi cura collaborando tra loro.
Il Tribunale, invero ormai al solo fine di statuire in punto richieste di carattere economico, ha infine chiesto alle parti di depositare note chiarificatrici in ordine a dove effettivamente viva la figlia, ma le risposte appaiono emblematiche: la madre sostiene di non aver più contatti con la ragazza e di non sapere dove viva, mentre il padre si è limitato a depositare un certificato di residenza e stato di famiglia, documentazione meramente formale, posto che risultava residente presso il padre Per_1 anche nell'anno e mezzo in cui ha , pacificamente, vissuto con la madre.
Allo stato, alla luce di quanto dichiarato e prodotto, deve ritenersi plausibile che risieda Per_1
presso il padre, che nelle memorie finali descrive la ragazza in equilibrio, in salute , frequentante la scuola e l'attività sportiva.
La madre ha chiesto il riconoscimento di un contributo per il periodo in cui la figlia ha vissuto presso di lei. Invero il Tribunale aveva confermato l'importo stabilito in sede separativa ed alla luce delle dichiarazioni dei redditi prodotte, nonché del fatto che le parti non hanno neppure formulato istanze istruttorie, non si ritiene che tale decisioni possa essere modificata ( la dichiarazione più recente di parte indica un reddito non particolarmente superiore a quello indicato dalla ricorrente. CP_1
Entrambe le parti si accusano reciprocamente di svolgere attività lavorativa “in nero” ma non hanno formulato istanze istruttorie finalizzate a provare la circostanza).
da fine 2023 non vive più con la madre e sulla base dei certificati prodotti sembrerebbe Per_1
tornata a vivere con il padre.
La valutazione circa un contributo a carico materno per il mantenimento della figlia va fatta tenendo conto dei redditi della ricorrente.
Visti i redditi materni, così come risultanti dalle dichiarazioni prodotte, l'entità di tale contributo va determinata nella misura di € 150,00 mensili. Vista l'istanza della ricorrente, tenuto conto che la figlia è maggiorenne e che la legge prevede (art. 337-septies, comma 1 c.c.) che il contributo venga corrisposto direttamente al figlio maggiorenne non indipendente economicamente ( dato pacifico nel presente procedimento), il Collegio ritiene corretto, nel caso in esame, che il versamento del contributo avvenga direttamente in favore della figlia, che dovrà pertanto indicare alla madre le modalità con cui il versamento dovrà essere effettuato. Quanto affermato dal resistente in ordine al fatto che la figlia da quando è tornata a vivere con lui va a scuola, ha ripreso l'attività sportiva e non ha disturbi alimentari né eccede nel bere, conforta in ordine al fatto che la figlia possa utilizzare il contributo al mantenimento in modo corretto. Il versamento andrà corrisposto a decorrere dalla data dell'allontanamento della figlia dalla casa materna ( fino a quel momento va considerato operativo, in pagina 5 di 7 punto contributo al mantenimento, quanto stabilito a carico del padre in sede di provvedimento presidenziale).
Le spese extra assegno relative alla minore dovranno essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno applicando il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
L'assegno unico andrà interamente a favore del padre considerato che risulta il collocatario prevalente.
Sulle spese di lite
Considerata la reciproca soccombenza le spese di lite vanno compensate tra le parti.
Le spese della curatrice speciale, ammessa al gratuito patrocinio, vanno liquidate separatamente e poste a carico dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-pronuncia, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b) L. n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 25 luglio 1998 in Tromello (PV), tra Parte_1
e , trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
[...] Controparte_1
Tromello, alla Parte II, Serie A n. 4, anno 1998;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Tromello di provvedere alle necessarie annotazioni;
-conferma il contributo previsto a carico paterno ed a favore della madre per il mantenimento della figlia limitatamente al periodo in cui la stessa ha vissuto con la madre, come da Per_1
provvedimento presidenziale;
-pone a carico della Sig.ra l'obbligo di versare direttamente a , a titolo di Parte_1 Persona_1
contributo per il proprio mantenimento, la somma di € 150,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a far tempo da quando la figlia è tornata a vivere con il padre;
dichiara entrambi i genitori tenuti a sostenere le spese extra assegno relative alla figlia nella misura del 50% ciascuno applicando il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
-dispone che il padre percepisca per intero l'assegno unico per la figlia;
-compensa le spese di lite.
-liquida come da separato provvedimento le spese della curatrice speciale, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Pavia, camera di consiglio del 14.1.2025
pagina 6 di 7 Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi.
pagina 7 di 7