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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 22/12/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1943/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al N. 1943/2024 R.G. promossa da:
(P.IVA/C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MARCO CASSIANI e con Parte_1 P.IVA_1 elezione di domicilio nello studio del medesimo sito in Pesaro, Via Castelfidardo n. 82/84;
OPPONENTE
contro
:
(C.F./P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Curatore avv. rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA GATTI e dall'avv. Controparte_2
GIULIA ANDREATINI, con elezione di domicilio nello studio di quest'ultima sito in Pesaro, Via
Marcolini n. 6 – PESARO (PU)
OPPOSTA
Parte attrice ha concluso come da note scritte depositate in data 26.09.2025:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza disattesa, in via principale accogliere la proposta opposizione, accertata la nullità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza dell'atto di precetto opposto, notificato all'opponente in data 10.10.2024, per i motivi di rito e di merito di cui alla narrativa.
In subordine, voglia l'adìto Tribunale dichiarare non dovute le somme precettate e comunque, in ogni caso, ridurne l'entità, dichiarando nel contempo non dovute quelle fatte oggetto di contestazione con la presente opposizione. pagina 1 di 6 Rigettare, inoltre, perché infondata, la richiesta avversaria di condanna ex art. 96 c.p.c. e ancor più ex art. 88 c.p.c., ritenendo invece temerario oltre che defatigatorio il comportamento processuale e le argomentazioni addotte dalla Curatela opposta.
Con vittoria di spese e competenza di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore, in quanto antistatario.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Parte convenuta ha concluso come da note scritte depositate in data 26.09.2025:
Piaccia al Tribunale di Pesaro, adversis reiectis, per i motivi esposti in narrativa, in via principale, rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di compensi, spese, accessori ed IVA ex lege.
OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 615 comma I° cpc
Con atto di precetto notificato in data 10.10.2024, la Controparte_3
intimava alla , il pagamento della somma di euro 11.854,25, oltre
[...] Parte_1 all'imposta di registro nella misura da liquidarsi, nonché alle successive spese occorrende.
Importo precettato che derivava dal titolo esecutivo notificato pedissequamente all'atto di precetto e rappresentato dalla sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 1247/2024 con la quale Parte_1
era stata condannata al pagamento delle spese di lite del procedimento n. 871/2021 R.G., nella
[...] misura di euro 7.000,00 di cui euro 200,00 per rimborsi, oltre accessori di legge, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 ex art. 96 comma 3 cpc.
Avverso l'atto di precetto, proponeva opposizione la , eccependo: i) il difetto di Parte_1 autorizzazione da parte del Giudice Delegato con conseguente nullità della procura ad litem e difetto di rappresentanza processuale e di ius postulandi del procuratore della curatela fallimentare, ii) la nullità del precetto per erroneità delle somme precettate, in quanto superiore per euro 239,19 a quella effettivamente dovuta.
Si costituiva la Curatela del chiedendo il rigetto dell'altrui Controparte_1 opposizione in quanto da ritenersi infondata in fatto e in diritto.
pagina 2 di 6 In particolare, in merito alle eccezioni pregiudiziali, sostiene, innanzitutto, che l'atto di precetto è atto stragiudiziale prodromico all'esecuzione forzata, tanto che può essere sottoscritto anche dalla parte personalmente, non necessitando quindi di alcuna autorizzazione da parte del Giudice Delegato.
In ogni caso, trattasi eventualmente di difetto di procura suscettibile di sanatoria.
In secondo lugo, l'errore di calcolo contenuto nell'atto di precetto non determina mai la nullità dell'intero atto ma solo l'inefficacia dello stesso per la maggiore somma erroneamente richiesta.
Maggiore somma di appena euro 239,19 che veniva subito riconosciuta come non dovuta in quanto frutto di mero errore di calcolo da parte della convenuta (v. doc. 2 fascicolo convenuta).
All'esito dell'udienza di comparizione parti del 28/05/2025, veniva fissata l'udienza cartolare del
26/11/2025 con concessione dei termini ex art. 281 quinquies cpc e con termine fino a 2 gg prima per note di trattazione scritta.
L'opposizione è in parte fondata.
L'opponente chiede infatti la nullità, inefficacia e/o inesistenza dell'atto di precetto per erroneità delle somme richieste.
Risulta pacifico, dagli atti di causa, in quanto circostanza ammessa e riconosciuta dalla stessa convenuta, che l'atto di precetto contiene l'intimazione di pagamento per una somma superiore a quella effettivamente dovuta pari ad euro 239,19.
Trattasi di mera irregolarità che non determina la nullità dell'intero precetto.
Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, ammette pacificamente che la precettazione di una somma superiore a quella dovuta determina solo l'inefficacia dell'atto di precetto notificato, limitatamente alla maggior somma richiesta con conseguente validità per la somma effettivamente dovuta.
Con l'ordinanza n. 20238/2024, i giudici di legittimità hanno confermato il proprio consolidato orientamento, secondo il quale “in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge il precetto per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese (Cass., Sez. L,
Sentenza n. 2160 del 30/01/2013; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5515 del 29/02/2008; v. anche Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020, con riferimento ad un caso di pagamento parziale sopravvenuto)”. pagina 3 di 6 Il precetto, pertanto, rimane valido per la minor somma di euro 11.615,06, somma peraltro già ratificata dalla convenuta con l'atto di costituzione in giudizio.
Infondata, invece, è l'eccezione di nullità della procura ad litem per difetto di autorizzazione da parte del Giudice Delegato.
L'atto di precetto è pacificamente un atto stragiudiziale, e non un atto processuale idoneo ad instaurare un giudizio, rientrante tra gli atti che ex art. 25 l.fall. rendono necessaria l'autorizzazione del Giudice
Delegato.
“Ai sensi dell'art. 25, comma 1, n. 4 l. fall. letto in combinato disposto con il n. 6 della medesima norma, l'attività stragiudiziale svolta da un avvocato nell'interesse del fallimento su delega del curatore non necessita di autorizzazione del giudice delegato che è invece richiesta nel caso in cui
l'attività comporti la costituzione in giudizio della procedura concorsuale” (Cassazione civile sez. I,
02/03/2021, n.5672).
In ogni caso, anche qualora si volesse ritenere che in ambito fallimentare, debba ricorrere tale autorizzazione, in quanto l'atto di precetto preannuncia l'inizio di una azione esecutiva, si tratta di vizio sanabile con efficacia ex tunc.
Nel caso che ci occupa, l'autorizzazione è stata rilasciata in data 15.11.2024, con la procura a costituirsi nel presente giudizio, con effetto sanante ex tunc, con la conseguenza che l'atto viziato viene considerato valido fin dall'origine, come se non ci fosse mai stata la mancanza di autorizzazione.
“L'autorizzazione a stare in giudizio conferita dal giudice delegato tardivamente in via di ratifica, al curatore fallimentare, vale a sanare retroattivamente il difetto di legittimazione di quest'ultimo, ma fino al limite delle preclusioni già verificatesi” (Cassazione civile, sez. VI, 14 Novembre 2017, n.
26948).
Principi confermati anche da Corte di Appello di Milano, 12 ottobre 2021: “La mancanza di autorizzazione del giudice delegato a integrazione dei poteri spettanti al curatore nello svolgimento di attività negoziali comporta l'annullabilità, ai sensi dell'art. 1441 c.c., degli atti che ne sono privi, annullabilità che può essere fatta valere dalla stessa curatela. L'autorizzazione tardiva a rinunciare agli atti del giudizio ha un effetto sanante rispetto alla rinuncia già compiuta. Infatti, il vizio di difetto di autorizzazione (al pari, ad esempio, di quello relativo al difetto di rappresentanza disciplinato pagina 4 di 6 dall'art. 182 c.p.c.) è certamente sanabile trattandosi della violazione di una norma processuale dettata nell'interesse di quella stessa parte che ha, con la tardiva pronuncia dell'atto autorizzativo, mostrato di volere rimediare alle originarie carenze dell'atto stesso”.
Il Giudice Delegato del ha espressamente autorizzato sia la costituzione in Controparte_1 giudizio nel presente procedimento, sia l'atto di precetto notificato.
Infine, l'opponente, a margine delle eccezioni proposte, manifesta la “preoccupazione” di non recuperare, nel caso di esito favorevole del ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona posta a base del precetto, le somme eventualmente pagate, a causa dello stato di decozione della convenuta.
Al riguardo si osserva che proprio il richiamo all'art. 113 L. Fall. operato dalla medesima parte attrice, rappresenta la migliore garanzia per una eventuale futura restituzione degli importi medesimi.
A mente della predetta norma, infatti, “Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal Giudice Delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato”.
Le somme, pertanto, fra l'altro già oggetto di pignoramento, non potranno essere ripartite fino alla definitività del provvedimento che le ha riconosciute.
L'obbligo di accantonare le somme di cui trattasi gravante sulla Curatela Fallimentare, nei modi stabiliti dal Giudice Delegato esclude il rischio di dispersione irreversibile dell'importo oggetto del precetto, sicché non sussiste alcun rischio per controparte di non essere reintegrata di quanto il dovesse essere tenuto a restituire in esito al giudizio di Cassazione. CP_1
Sussistono giusti motivi per una compensazione delle spese legali. Da un lato l'esiguità delle somme riconosciute come non dovute, dall'altro l'immediato riconoscimento dell'errore commesso da parte della convenuta medesima, nonché il mancato adempimento della parte attrice al pagamento della somma ritenuta corretta, ed infine la soccombenza sul motivo principale di opposizione, giustificano la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, nella causa promossa da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1 accoglie l'opposizione promossa da nella parte in cui eccepisce l'erroneità dell'importo Parte_1 precettato;
dichiara la nullità del precetto limitatamente alla somma di euro 239,19; compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in data 22.12.25.
il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al N. 1943/2024 R.G. promossa da:
(P.IVA/C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MARCO CASSIANI e con Parte_1 P.IVA_1 elezione di domicilio nello studio del medesimo sito in Pesaro, Via Castelfidardo n. 82/84;
OPPONENTE
contro
:
(C.F./P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Curatore avv. rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA GATTI e dall'avv. Controparte_2
GIULIA ANDREATINI, con elezione di domicilio nello studio di quest'ultima sito in Pesaro, Via
Marcolini n. 6 – PESARO (PU)
OPPOSTA
Parte attrice ha concluso come da note scritte depositate in data 26.09.2025:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza disattesa, in via principale accogliere la proposta opposizione, accertata la nullità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza dell'atto di precetto opposto, notificato all'opponente in data 10.10.2024, per i motivi di rito e di merito di cui alla narrativa.
In subordine, voglia l'adìto Tribunale dichiarare non dovute le somme precettate e comunque, in ogni caso, ridurne l'entità, dichiarando nel contempo non dovute quelle fatte oggetto di contestazione con la presente opposizione. pagina 1 di 6 Rigettare, inoltre, perché infondata, la richiesta avversaria di condanna ex art. 96 c.p.c. e ancor più ex art. 88 c.p.c., ritenendo invece temerario oltre che defatigatorio il comportamento processuale e le argomentazioni addotte dalla Curatela opposta.
Con vittoria di spese e competenza di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore, in quanto antistatario.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Parte convenuta ha concluso come da note scritte depositate in data 26.09.2025:
Piaccia al Tribunale di Pesaro, adversis reiectis, per i motivi esposti in narrativa, in via principale, rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di compensi, spese, accessori ed IVA ex lege.
OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 615 comma I° cpc
Con atto di precetto notificato in data 10.10.2024, la Controparte_3
intimava alla , il pagamento della somma di euro 11.854,25, oltre
[...] Parte_1 all'imposta di registro nella misura da liquidarsi, nonché alle successive spese occorrende.
Importo precettato che derivava dal titolo esecutivo notificato pedissequamente all'atto di precetto e rappresentato dalla sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 1247/2024 con la quale Parte_1
era stata condannata al pagamento delle spese di lite del procedimento n. 871/2021 R.G., nella
[...] misura di euro 7.000,00 di cui euro 200,00 per rimborsi, oltre accessori di legge, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 ex art. 96 comma 3 cpc.
Avverso l'atto di precetto, proponeva opposizione la , eccependo: i) il difetto di Parte_1 autorizzazione da parte del Giudice Delegato con conseguente nullità della procura ad litem e difetto di rappresentanza processuale e di ius postulandi del procuratore della curatela fallimentare, ii) la nullità del precetto per erroneità delle somme precettate, in quanto superiore per euro 239,19 a quella effettivamente dovuta.
Si costituiva la Curatela del chiedendo il rigetto dell'altrui Controparte_1 opposizione in quanto da ritenersi infondata in fatto e in diritto.
pagina 2 di 6 In particolare, in merito alle eccezioni pregiudiziali, sostiene, innanzitutto, che l'atto di precetto è atto stragiudiziale prodromico all'esecuzione forzata, tanto che può essere sottoscritto anche dalla parte personalmente, non necessitando quindi di alcuna autorizzazione da parte del Giudice Delegato.
In ogni caso, trattasi eventualmente di difetto di procura suscettibile di sanatoria.
In secondo lugo, l'errore di calcolo contenuto nell'atto di precetto non determina mai la nullità dell'intero atto ma solo l'inefficacia dello stesso per la maggiore somma erroneamente richiesta.
Maggiore somma di appena euro 239,19 che veniva subito riconosciuta come non dovuta in quanto frutto di mero errore di calcolo da parte della convenuta (v. doc. 2 fascicolo convenuta).
All'esito dell'udienza di comparizione parti del 28/05/2025, veniva fissata l'udienza cartolare del
26/11/2025 con concessione dei termini ex art. 281 quinquies cpc e con termine fino a 2 gg prima per note di trattazione scritta.
L'opposizione è in parte fondata.
L'opponente chiede infatti la nullità, inefficacia e/o inesistenza dell'atto di precetto per erroneità delle somme richieste.
Risulta pacifico, dagli atti di causa, in quanto circostanza ammessa e riconosciuta dalla stessa convenuta, che l'atto di precetto contiene l'intimazione di pagamento per una somma superiore a quella effettivamente dovuta pari ad euro 239,19.
Trattasi di mera irregolarità che non determina la nullità dell'intero precetto.
Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, ammette pacificamente che la precettazione di una somma superiore a quella dovuta determina solo l'inefficacia dell'atto di precetto notificato, limitatamente alla maggior somma richiesta con conseguente validità per la somma effettivamente dovuta.
Con l'ordinanza n. 20238/2024, i giudici di legittimità hanno confermato il proprio consolidato orientamento, secondo il quale “in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge il precetto per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese (Cass., Sez. L,
Sentenza n. 2160 del 30/01/2013; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5515 del 29/02/2008; v. anche Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020, con riferimento ad un caso di pagamento parziale sopravvenuto)”. pagina 3 di 6 Il precetto, pertanto, rimane valido per la minor somma di euro 11.615,06, somma peraltro già ratificata dalla convenuta con l'atto di costituzione in giudizio.
Infondata, invece, è l'eccezione di nullità della procura ad litem per difetto di autorizzazione da parte del Giudice Delegato.
L'atto di precetto è pacificamente un atto stragiudiziale, e non un atto processuale idoneo ad instaurare un giudizio, rientrante tra gli atti che ex art. 25 l.fall. rendono necessaria l'autorizzazione del Giudice
Delegato.
“Ai sensi dell'art. 25, comma 1, n. 4 l. fall. letto in combinato disposto con il n. 6 della medesima norma, l'attività stragiudiziale svolta da un avvocato nell'interesse del fallimento su delega del curatore non necessita di autorizzazione del giudice delegato che è invece richiesta nel caso in cui
l'attività comporti la costituzione in giudizio della procedura concorsuale” (Cassazione civile sez. I,
02/03/2021, n.5672).
In ogni caso, anche qualora si volesse ritenere che in ambito fallimentare, debba ricorrere tale autorizzazione, in quanto l'atto di precetto preannuncia l'inizio di una azione esecutiva, si tratta di vizio sanabile con efficacia ex tunc.
Nel caso che ci occupa, l'autorizzazione è stata rilasciata in data 15.11.2024, con la procura a costituirsi nel presente giudizio, con effetto sanante ex tunc, con la conseguenza che l'atto viziato viene considerato valido fin dall'origine, come se non ci fosse mai stata la mancanza di autorizzazione.
“L'autorizzazione a stare in giudizio conferita dal giudice delegato tardivamente in via di ratifica, al curatore fallimentare, vale a sanare retroattivamente il difetto di legittimazione di quest'ultimo, ma fino al limite delle preclusioni già verificatesi” (Cassazione civile, sez. VI, 14 Novembre 2017, n.
26948).
Principi confermati anche da Corte di Appello di Milano, 12 ottobre 2021: “La mancanza di autorizzazione del giudice delegato a integrazione dei poteri spettanti al curatore nello svolgimento di attività negoziali comporta l'annullabilità, ai sensi dell'art. 1441 c.c., degli atti che ne sono privi, annullabilità che può essere fatta valere dalla stessa curatela. L'autorizzazione tardiva a rinunciare agli atti del giudizio ha un effetto sanante rispetto alla rinuncia già compiuta. Infatti, il vizio di difetto di autorizzazione (al pari, ad esempio, di quello relativo al difetto di rappresentanza disciplinato pagina 4 di 6 dall'art. 182 c.p.c.) è certamente sanabile trattandosi della violazione di una norma processuale dettata nell'interesse di quella stessa parte che ha, con la tardiva pronuncia dell'atto autorizzativo, mostrato di volere rimediare alle originarie carenze dell'atto stesso”.
Il Giudice Delegato del ha espressamente autorizzato sia la costituzione in Controparte_1 giudizio nel presente procedimento, sia l'atto di precetto notificato.
Infine, l'opponente, a margine delle eccezioni proposte, manifesta la “preoccupazione” di non recuperare, nel caso di esito favorevole del ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona posta a base del precetto, le somme eventualmente pagate, a causa dello stato di decozione della convenuta.
Al riguardo si osserva che proprio il richiamo all'art. 113 L. Fall. operato dalla medesima parte attrice, rappresenta la migliore garanzia per una eventuale futura restituzione degli importi medesimi.
A mente della predetta norma, infatti, “Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal Giudice Delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato”.
Le somme, pertanto, fra l'altro già oggetto di pignoramento, non potranno essere ripartite fino alla definitività del provvedimento che le ha riconosciute.
L'obbligo di accantonare le somme di cui trattasi gravante sulla Curatela Fallimentare, nei modi stabiliti dal Giudice Delegato esclude il rischio di dispersione irreversibile dell'importo oggetto del precetto, sicché non sussiste alcun rischio per controparte di non essere reintegrata di quanto il dovesse essere tenuto a restituire in esito al giudizio di Cassazione. CP_1
Sussistono giusti motivi per una compensazione delle spese legali. Da un lato l'esiguità delle somme riconosciute come non dovute, dall'altro l'immediato riconoscimento dell'errore commesso da parte della convenuta medesima, nonché il mancato adempimento della parte attrice al pagamento della somma ritenuta corretta, ed infine la soccombenza sul motivo principale di opposizione, giustificano la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, nella causa promossa da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1 accoglie l'opposizione promossa da nella parte in cui eccepisce l'erroneità dell'importo Parte_1 precettato;
dichiara la nullità del precetto limitatamente alla somma di euro 239,19; compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in data 22.12.25.
il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 6 di 6