Art. 6. Effetti della conversione di importi
contenuti in norme vigenti 1. Le norme delegate disciplinano gli effetti della conversione in EURO degli importi in lire contenuti in norme vigenti, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) dovra' prevedersi l'irrilevanza degli scarti derivanti dalla automatica conversione di lire in EURO, con riferimento alle conseguenze che la norma riconnette agli scostamenti dall'importo indicato;
b) qualora si renda opportuno modificare il risultato della conversione, la modifica dovra' essere effettuata mantenendo inalterato l'ordine di grandezza dell'originario importo in lire e salvaguardando gli effetti giuridici che vi sono connessi, nel rispetto della funzione svolta nell'ordinamento dalla disposizione considerata;
c) dovra' essere concesso un adeguato periodo di adattamento agli importi stabiliti in EURO ai sensi della lettera a), prevedendo a tal fine una disciplina transitoria che tenga conto del valore delle modifiche apportate;
d) le norme che prevedono sanzioni pecuniarie, da sole, alternative o congiunte a pene detentive per la commissione di taluni reati o che derivino da pene sostitutive o da conversione di altre sanzioni, dovranno essere oggetto di singoli provvedimenti per gruppi di materie al fine di conservare l'omogeneita', la congruita' e la proporzionalita' delle sanzioni medesime. Gli stessi principi dovranno essere osservati anche in relazione alle disposizioni omologhe contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 , e nelle disposizioni legislative di depenalizzazione successivamente emanate, nonche' alle sanzioni amministrative.
2. Le norme delegate disciplinano i criteri di arrotondamento degli importi in EURO nelle ipotesi in cui una norma, pur non indicando un importo, ne preveda comunque i criteri di quantificazione, nel rispetto della funzione svolta nell'ordinamento dalla disposizione considerata e tenendo conto dell'equilibrio degli interessi delle parti coinvolte dalla disposizione medesima.
Nota all' art. 6:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 reca: "Modifiche del sistema penale".
contenuti in norme vigenti 1. Le norme delegate disciplinano gli effetti della conversione in EURO degli importi in lire contenuti in norme vigenti, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) dovra' prevedersi l'irrilevanza degli scarti derivanti dalla automatica conversione di lire in EURO, con riferimento alle conseguenze che la norma riconnette agli scostamenti dall'importo indicato;
b) qualora si renda opportuno modificare il risultato della conversione, la modifica dovra' essere effettuata mantenendo inalterato l'ordine di grandezza dell'originario importo in lire e salvaguardando gli effetti giuridici che vi sono connessi, nel rispetto della funzione svolta nell'ordinamento dalla disposizione considerata;
c) dovra' essere concesso un adeguato periodo di adattamento agli importi stabiliti in EURO ai sensi della lettera a), prevedendo a tal fine una disciplina transitoria che tenga conto del valore delle modifiche apportate;
d) le norme che prevedono sanzioni pecuniarie, da sole, alternative o congiunte a pene detentive per la commissione di taluni reati o che derivino da pene sostitutive o da conversione di altre sanzioni, dovranno essere oggetto di singoli provvedimenti per gruppi di materie al fine di conservare l'omogeneita', la congruita' e la proporzionalita' delle sanzioni medesime. Gli stessi principi dovranno essere osservati anche in relazione alle disposizioni omologhe contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 , e nelle disposizioni legislative di depenalizzazione successivamente emanate, nonche' alle sanzioni amministrative.
2. Le norme delegate disciplinano i criteri di arrotondamento degli importi in EURO nelle ipotesi in cui una norma, pur non indicando un importo, ne preveda comunque i criteri di quantificazione, nel rispetto della funzione svolta nell'ordinamento dalla disposizione considerata e tenendo conto dell'equilibrio degli interessi delle parti coinvolte dalla disposizione medesima.
Nota all' art. 6:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 reca: "Modifiche del sistema penale".