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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/05/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2806/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2806/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALISTRI ALFREDO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DANIELE MANIN 32 51016 MONTECATINI TERMEpresso il difensore avv. CALISTRI ALFREDO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI CP_1 P.IVA_1
SILVANO ( ) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
C.F._2 Parte_2
( ) VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente
[...] C.F._3 domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27 agosto 2024 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione notificata in data 29 luglio 2024 con la quale l' le aveva intimato CP_1
il pagamento della complessiva somma di € 811,50 a titolo di sanzioni amministrative e spese per aver violato l'art 2 comma 1-bis del DL 463/83 convertito con modificazioni dalla l.
638/1983 omettendo, nella sua qualità di legale rappresentante della , il versamento CP_2 delle quote di contributi a carico dei lavoratori per relativamente all'anno 2017 ,.
La ricorrente deduceva la nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica dell'avviso di accertamento dell'illecito oggetto di sanzione, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di di riscuotere le sanzioni e nel merito sosteneva di non essere responsabile per CP_1
le omissioni successive ad ottobre 2017, data della sua cessazione dalla carica di legale rappresentante.
L' , ritualmente costituitosi, allegava di aver regolarmente notificato alla ricorrente atto di CP_1
diffida ad adempiere (contenente la contestazione della sanzione) in data 25/02/2019, e che il termine di prescrizione quinquennale, interrotto una prima volta con la notifica della diffida era
1 rimasto sospeso durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983), e poi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, oltre alle ulteriori previsioni normative volte a fronteggiare la situazione emergenziale trascorsa..
In assenza di attività istruttoria, ritenuta non necessaria, la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta.
Pacifica l'esistenza delle omissioni sanzionate, l'oggetto delle doglianze dell'opponente è limitato alla omessa tempestiva contestazione dell'illecito, all'intervenuta prescrizione e all'assenza di responsabilità per le omissioni effettuate successivamente ad ottobre 2017.
La contestazione dell'illecito.
L' ha documentato l'avvenuta notificazione degli estremi della violazione effettuata con CP_1
raccomandata ricevuta in data 25 febbraio 2019 da familiare convivente ( cfr all 2 memoria
). CP_1
La responsabilità della ricorrente
Le omissioni sanzionate attengono l periodo marzo- ottobre 2017 nel quale la era Pt_1
pacificamente la legale rappresentante della CP_2
La prescrizione
Ai sensi dell'art 28 della l. 689/81 “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Nel caso che ci occupa il termine di prescrizione risulta interrotto con la notifica della diffida di cui si è già detto avvenuta in data 25 febbraio 2019.
Successivamente il termine è rimasto sospeso per i tre mesi successivi ai sensi dell'art. 2, comma
1 quater della legge n. 638 del 1983, ricominciando a decorrere il 26 maggio 2019.
Una nuova sospensione è stata disposta per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 ( pari a complessivi 98 giorni) con il comma 6 bis dell'art 103 del DL 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 di talchè alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione ( pacificamente avvenuta in data 29 luglio 2024) il termine quinquennale non risultava decorso.
In definitiva, dunque, i motivi di doglianza risultano infondati e l'opposizione deve essere rigettata
2 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei parametri di cui al DM 55/14 e s.m per le cause di valore inferiore ad € 1.100 .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare all' le spese di lite, che si liquidano in CP_1 complessivi € 499 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 23 maggio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2806/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALISTRI ALFREDO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DANIELE MANIN 32 51016 MONTECATINI TERMEpresso il difensore avv. CALISTRI ALFREDO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI CP_1 P.IVA_1
SILVANO ( ) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
C.F._2 Parte_2
( ) VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente
[...] C.F._3 domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27 agosto 2024 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione notificata in data 29 luglio 2024 con la quale l' le aveva intimato CP_1
il pagamento della complessiva somma di € 811,50 a titolo di sanzioni amministrative e spese per aver violato l'art 2 comma 1-bis del DL 463/83 convertito con modificazioni dalla l.
638/1983 omettendo, nella sua qualità di legale rappresentante della , il versamento CP_2 delle quote di contributi a carico dei lavoratori per relativamente all'anno 2017 ,.
La ricorrente deduceva la nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica dell'avviso di accertamento dell'illecito oggetto di sanzione, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di di riscuotere le sanzioni e nel merito sosteneva di non essere responsabile per CP_1
le omissioni successive ad ottobre 2017, data della sua cessazione dalla carica di legale rappresentante.
L' , ritualmente costituitosi, allegava di aver regolarmente notificato alla ricorrente atto di CP_1
diffida ad adempiere (contenente la contestazione della sanzione) in data 25/02/2019, e che il termine di prescrizione quinquennale, interrotto una prima volta con la notifica della diffida era
1 rimasto sospeso durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983), e poi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, oltre alle ulteriori previsioni normative volte a fronteggiare la situazione emergenziale trascorsa..
In assenza di attività istruttoria, ritenuta non necessaria, la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta.
Pacifica l'esistenza delle omissioni sanzionate, l'oggetto delle doglianze dell'opponente è limitato alla omessa tempestiva contestazione dell'illecito, all'intervenuta prescrizione e all'assenza di responsabilità per le omissioni effettuate successivamente ad ottobre 2017.
La contestazione dell'illecito.
L' ha documentato l'avvenuta notificazione degli estremi della violazione effettuata con CP_1
raccomandata ricevuta in data 25 febbraio 2019 da familiare convivente ( cfr all 2 memoria
). CP_1
La responsabilità della ricorrente
Le omissioni sanzionate attengono l periodo marzo- ottobre 2017 nel quale la era Pt_1
pacificamente la legale rappresentante della CP_2
La prescrizione
Ai sensi dell'art 28 della l. 689/81 “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Nel caso che ci occupa il termine di prescrizione risulta interrotto con la notifica della diffida di cui si è già detto avvenuta in data 25 febbraio 2019.
Successivamente il termine è rimasto sospeso per i tre mesi successivi ai sensi dell'art. 2, comma
1 quater della legge n. 638 del 1983, ricominciando a decorrere il 26 maggio 2019.
Una nuova sospensione è stata disposta per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 ( pari a complessivi 98 giorni) con il comma 6 bis dell'art 103 del DL 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 di talchè alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione ( pacificamente avvenuta in data 29 luglio 2024) il termine quinquennale non risultava decorso.
In definitiva, dunque, i motivi di doglianza risultano infondati e l'opposizione deve essere rigettata
2 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei parametri di cui al DM 55/14 e s.m per le cause di valore inferiore ad € 1.100 .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare all' le spese di lite, che si liquidano in CP_1 complessivi € 499 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 23 maggio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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