TRIB
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/12/2024, n. 5024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5024 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 2562/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 2562/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. BARATTO ANITA, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. CURTI SILVIA, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni sul vincolo come da verbale d'udienza del 9.7.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.3.2024, il sig. ha assunto di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con la sig.ra in NO SU LA (BS), in data Controparte_1
31.5.2014, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di NO SU LA (BS) al n.
4, parte II, serie A, anno 2014 con il regime della separazione dei beni e che dal matrimonio è nata la figlia (n. 31.5.2016). Per_1 Con sentenza n. 1832/2023 pubblicata in data 17.7.2023, emessa dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 6.7.2023, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Il ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e i conseguenti provvedimenti in ordine ai rapporti patrimoniali fra le parti e rispetto alla prole.
La resistente si è costituita in giudizio, con comparsa del 7.6.2024, nulla opponendo alla domanda sulla pronuncia della cessazione dello status familiae, ma rimanendo controverse le altre questioni.
All'udienza del 9.7.2024, come da verbale di causa, i procuratori di entrambe le parti hanno chiesto l'emissione di sentenza non definitiva relativa alla sola pronuncia sullo status coniugale e il Giudice visto l'art. 473-bis.22 c.p.c. ultimo comma seconda parte c.p.c. ha rimesso la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale sullo status, riservando l'adozione dei provvedimenti istruttori.
A seguito della rimessione al Collegio, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 5.12.2024.
***
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2) lettera b) della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che
“la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, risulta che le parti comparvero davanti al Presidente del Tribunale in data 5.7.2021, sicché alla data del deposito del ricorso (1.3.2024) erano già trascorsi ben più di dodici mesi, e che la separazione è stata pronunciata con sentenza del 17.7.2023, passata in giudicato.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre un anno durante il quale non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita e gli stessi concordano sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
La prosecuzione del processo per la decisione sulle ulteriori questioni è disposta con separata ordinanza. La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: Visti gli artt. 473-bis.22 c.p.c. e 3 ss. della L. n. 898/1970,
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a NO SU LA (BS) il 31.5.2014 tra (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(C.F. ), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di C.F._3
NO SU LA (BS) al n. 4, parte II, serie A, anno 2014;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 5.12.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 2562/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. BARATTO ANITA, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. CURTI SILVIA, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni sul vincolo come da verbale d'udienza del 9.7.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.3.2024, il sig. ha assunto di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con la sig.ra in NO SU LA (BS), in data Controparte_1
31.5.2014, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di NO SU LA (BS) al n.
4, parte II, serie A, anno 2014 con il regime della separazione dei beni e che dal matrimonio è nata la figlia (n. 31.5.2016). Per_1 Con sentenza n. 1832/2023 pubblicata in data 17.7.2023, emessa dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 6.7.2023, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Il ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e i conseguenti provvedimenti in ordine ai rapporti patrimoniali fra le parti e rispetto alla prole.
La resistente si è costituita in giudizio, con comparsa del 7.6.2024, nulla opponendo alla domanda sulla pronuncia della cessazione dello status familiae, ma rimanendo controverse le altre questioni.
All'udienza del 9.7.2024, come da verbale di causa, i procuratori di entrambe le parti hanno chiesto l'emissione di sentenza non definitiva relativa alla sola pronuncia sullo status coniugale e il Giudice visto l'art. 473-bis.22 c.p.c. ultimo comma seconda parte c.p.c. ha rimesso la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale sullo status, riservando l'adozione dei provvedimenti istruttori.
A seguito della rimessione al Collegio, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 5.12.2024.
***
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2) lettera b) della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che
“la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, risulta che le parti comparvero davanti al Presidente del Tribunale in data 5.7.2021, sicché alla data del deposito del ricorso (1.3.2024) erano già trascorsi ben più di dodici mesi, e che la separazione è stata pronunciata con sentenza del 17.7.2023, passata in giudicato.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre un anno durante il quale non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita e gli stessi concordano sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
La prosecuzione del processo per la decisione sulle ulteriori questioni è disposta con separata ordinanza. La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: Visti gli artt. 473-bis.22 c.p.c. e 3 ss. della L. n. 898/1970,
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a NO SU LA (BS) il 31.5.2014 tra (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(C.F. ), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di C.F._3
NO SU LA (BS) al n. 4, parte II, serie A, anno 2014;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 5.12.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli