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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 27/11/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 925/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 925/2024
Oggi 27/11/2025, alle ore 10.45, innanzi al giudice designato, dott. EL MO, sono presenti:
Per , l'avv. C. Baratti, in sost. dell'avv. Parte_1
BELELLI MASSIMO
Per , nessun compare Controparte_1
Per , nessuno compare Controparte_2
Il giudice invita la parte a discutere oralmente la causa. La parte discute la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 27/11/2025
Il giudice
EL MO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice EL MO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 925/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BE Massimo, domiciliata in Ancona, viale della Vittoria n. 1 presso il difensore
- parte appellante - nei confronti di:
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_3
- parte appellata -
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Cremona adito, accogliendo il gravame e in riforma della sentenza impugnata n. 91/2023 del Giudice di Pace di nella persona del Giudice Avv. Daniela Badini, pubblicata il 23/01/2024, non CP_2 notificata, in via principale: - rigettare il ricorso della società perché Controparte_3 infondato in fatto e in diritto per i suesposti motivi e per l'effetto confermare la piena validità ed efficacia della cartella di pagamento n. 04720210010915326001; in via gradata
- riconoscere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell Parte_1
convenuta in relazione a tutte le doglianze afferenti il merito della pretesa
[...] creditoria dell'ente impositore, di conseguenza rigettare il ricorso della società
[...] perché infondato in fatto e in diritto nei confronti della predetta agenzia;
in CP_3 via ulteriormente gradata: - nel caso di accoglimento del ricorso della contribuente per motivi non afferenti l'attività e la condotta posta in essere dall Parte_1
, condannare e dichiarare tenuto l'ente impositore a manlevare e tenere
[...] indenne l'agente della riscossione da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli dall'accoglimento della domanda spiegata della società ivi Controparte_3 compresa l'eventuale condanna al rimborso delle spese. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore del difensore Avv. Massimo
BE che si dichiara antistatario”.
Per contumace Controparte_1
Per : contumace Controparte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1
al fine di ottenere, previa riforma della sentenza n. 91/2023 emessa Controparte_2 dal Giudice di Pace di l'accoglimento delle domande sopraccitate. CP_2
Con l'unico motivo d'appello, lamenta Parte_1
l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace ha rilevato prima la nullità e, poi, l'inesistenza della notificazione della cartella di pagamento n.
04720210010915326001 emessa nei confronti di La parte non condivide Controparte_1 la tesi sostenuta dal giudice di primo grado secondo cui l'effettuata notificazione è nulla/inesistente, giacché eseguita da un indirizzo PEC non inserito in alcun elenco pubblico. L'appellante evidenzia che l'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato per la notificazione della cartella ( t) è presente Email_1 nel “registro PA” e che in, ogni caso, “per quel che attiene la notifica degli atti della Cont riscossione da parte dell , nessuna norma impone al mittente di inviare la pec da un indirizzo iscritto in pubblici elenchi”. Sottolinea inoltre che “qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione stessa è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli
160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente abbia avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella propria sfera di conoscenza…nel caso di specie il ricorrente non solo ha dimostrato di avere ricevuto l'atto in notifica, ma anzi ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione ed alla sua allegazione in atti, evocando correttamente in giudizio l'Ente della riscossione che lo ha emesso”. Nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di appello e Controparte_1
non si costituivano in giudizio ed erano dichiarati contumaci. Controparte_2
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
Nella sentenza impegnata si legge: “parte ricorrente eccepisce l'illegittimità della cartella per essere stata notificata a mezzo pec da un indirizzo di posta elettronica certificata ( t) non risultante da pubblici Email_1 registri…il vizio della notifica inviata attraverso p.e.c. non ufficiale comporta, quindi, una nullità insanabile, essendo incerta la sua provenienza, considerata che non vi è rintracciabilità in alcun elenco ufficiale, sicché ne deriva l'inesistenza, attesa l'impossibilità di operare la sanatoria ex art.156 c.p.c. Infatti nel caso di specie non può applicarsi la sanatoria per raggiungimento dello scopo prevista dal tale norma in quanto la notifica irrituale, ancor prima che nulla è inesistente”. La sentenza impugnata, non solo
è caratterizzata da evidente contraddittorietà, poiché una notificazione non può essere contemporaneamente nulla e inesistente, ma è sbagliata per i seguenti motivi:
1) la notificazione della cartella di pagamento è stata effettuata dall'indirizzo t e l'indirizzo sembra presente nel registro Email_2 pubblico PA (cfr. doc. n. 3 del fascicolo di primo grado);
2) la notificazione di una cartella di pagamento mediante l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante dai pubblici registri è valida, salvo il caso in cui l'interessato subisca uno specifico pregiudizio al diritto di difesa (cfr. Cass. Civ., Sez. 5, sent. n. 18684 del 3.7.2023 secondo cui “questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza”). Nel caso di specie, dall'esame dell'indirizzo di posta elettronica certificata t) si evince chiaramente Email_2
l'identità del mittente e l'oggetto della comunicazione (“Notifica cartella di pagamento n.
04720210010915326001”) rappresenta una conferma. Non sussiste pertanto alcun pregiudizio al diritto di difesa;
3) ha instaurato il giudizio di primo grado al fine di ottenere una Controparte_1 sentenza che “accertasse e dichiarasse l'illegittimità della cartella di pagamento”.
L'appellato ha preso posizione sui fatti di causa, dimostrando di avere piena conoscenza dell'atto impugnato;
atto che, pertanto, ha raggiunto il fine a cui era destinato. Di talché
l'eventuale nullità della notificazione della cartella di pagamento è stata sanata ex art. 156
c.p.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. 5, ord. n. 27326 del 22.10.2024 secondo cui “la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto ex artt. 156 e 160 cpc”).
Stante la contumacia dell'appellato, le ulteriori doglianze formulate CP_1 nel giudizio di primo grado devono ritenersi rinunciate in adesione all'orientamento
[...] della Corte Suprema di Cassazione secondo cui “il principio sancito dall'art. 346 cod. proc. civ., che intende rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, una posizione sostanzialmente di maggior favore - sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole” (cfr. Cass. Civ., Sez.
3, sent. n. 28454 del 19/12/2013) e “l'accoglimento della domanda in base ad una sola delle "causae petendi", fungibilmente poste a fondamento della stessa, non implica, per la parte vittoriosa, l'onere di proporre appello incidentale per far valere le "causae petendi" non esaminate dal giudice di primo grado, né quello di riproporre con espresse deduzioni le ragioni pretermesse, essendo sufficiente che ad esse la parte non rinunci, esplicitamente o implicitamente, manifestando in qualsiasi modo la volontà di provocarne il riesame” (cfr.
Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 20172 del 25/9/2014).
Sul punto è opportuno precisare che:
1) le eccezioni di decadenza e di prescrizione sono pacificamente eccezioni in senso stretto;
2) le doglianze connesse alla “mancata e/o irrituale notifica dei verbali di contravvenzione”
– verbali che rappresentano il presupposto dell'emissione della cartella di pagamento – non solo sono illogiche, poiché una notificazione non eseguita non può essere compiuta anche in modo irrituale, ma rappresentano una eccezione che non può essere sollevata d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. Civ., sent. n. 8398 del 5.4.2013 secondo cui “la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie, dell'avviso di accertamento costituente il presupposto della cartella impugnata) non può far ritenere acquisito al
"thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto”). Le doglianze sono anche infondate, poiché, dall'esame degli atti prodotti nel giudizio di primo grado, emerge che l'avviso di accertamento dell'infrazione è stata notificata all'indirizzo Pec dell'appellata;
3) la doglianza relativa alla “illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme accessorie” non è una eccezione in senso lato ed è comunque infondata, in ragione del condivisibile principio di diritto espresso dalla Corte Suprema di Cassazione nella sentenza n. 1884 dell'1.2.2016 (“in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”). In conclusione, l'appello deve essere accolto, il ricorso proposto nel giudizio di primo grado da deve essere rigettato e la cartella di pagamento n. Controparte_1
04720210010915326001 deve essere confermata.
In relazione al rapporto processuale tra e Parte_1 [...]
le spese processuali del primo e secondo grado del giudizio seguono la Controparte_1 soccombenza dell'appellato.
Nulla in relazione alla regolamentazione delle spese processuali tra
[...]
e , in quanto le parti hanno sostenuto nel giudizio Parte_1 Controparte_2 di primo grado la medesima tesi.
Nulla in relazione alla regolamentazione delle spese processuali tra CP_1
e , stante la contumacia dei predetti.
[...] Controparte_2
P.Q.M.
il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- accoglie l'appello proposto da rigetta il ricorso Parte_1 proposto nel giudizio di primo grado da e conferma la cartella di Controparte_1 pagamento n. 04720210010915326001;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
, che si liquidano, tenuto conto del procedimento di primo grado, in Parte_1 euro 100,50 per spese esenti e in euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
spese da distrarsi in favore del procuratore di parte che si è dichiarato antistatario.
Cremona, 27/11/2025
Il giudice
EL MO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 925/2024
Oggi 27/11/2025, alle ore 10.45, innanzi al giudice designato, dott. EL MO, sono presenti:
Per , l'avv. C. Baratti, in sost. dell'avv. Parte_1
BELELLI MASSIMO
Per , nessun compare Controparte_1
Per , nessuno compare Controparte_2
Il giudice invita la parte a discutere oralmente la causa. La parte discute la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 27/11/2025
Il giudice
EL MO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice EL MO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 925/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BE Massimo, domiciliata in Ancona, viale della Vittoria n. 1 presso il difensore
- parte appellante - nei confronti di:
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_3
- parte appellata -
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Cremona adito, accogliendo il gravame e in riforma della sentenza impugnata n. 91/2023 del Giudice di Pace di nella persona del Giudice Avv. Daniela Badini, pubblicata il 23/01/2024, non CP_2 notificata, in via principale: - rigettare il ricorso della società perché Controparte_3 infondato in fatto e in diritto per i suesposti motivi e per l'effetto confermare la piena validità ed efficacia della cartella di pagamento n. 04720210010915326001; in via gradata
- riconoscere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell Parte_1
convenuta in relazione a tutte le doglianze afferenti il merito della pretesa
[...] creditoria dell'ente impositore, di conseguenza rigettare il ricorso della società
[...] perché infondato in fatto e in diritto nei confronti della predetta agenzia;
in CP_3 via ulteriormente gradata: - nel caso di accoglimento del ricorso della contribuente per motivi non afferenti l'attività e la condotta posta in essere dall Parte_1
, condannare e dichiarare tenuto l'ente impositore a manlevare e tenere
[...] indenne l'agente della riscossione da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli dall'accoglimento della domanda spiegata della società ivi Controparte_3 compresa l'eventuale condanna al rimborso delle spese. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore del difensore Avv. Massimo
BE che si dichiara antistatario”.
Per contumace Controparte_1
Per : contumace Controparte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1
al fine di ottenere, previa riforma della sentenza n. 91/2023 emessa Controparte_2 dal Giudice di Pace di l'accoglimento delle domande sopraccitate. CP_2
Con l'unico motivo d'appello, lamenta Parte_1
l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace ha rilevato prima la nullità e, poi, l'inesistenza della notificazione della cartella di pagamento n.
04720210010915326001 emessa nei confronti di La parte non condivide Controparte_1 la tesi sostenuta dal giudice di primo grado secondo cui l'effettuata notificazione è nulla/inesistente, giacché eseguita da un indirizzo PEC non inserito in alcun elenco pubblico. L'appellante evidenzia che l'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato per la notificazione della cartella ( t) è presente Email_1 nel “registro PA” e che in, ogni caso, “per quel che attiene la notifica degli atti della Cont riscossione da parte dell , nessuna norma impone al mittente di inviare la pec da un indirizzo iscritto in pubblici elenchi”. Sottolinea inoltre che “qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione stessa è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli
160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente abbia avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella propria sfera di conoscenza…nel caso di specie il ricorrente non solo ha dimostrato di avere ricevuto l'atto in notifica, ma anzi ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione ed alla sua allegazione in atti, evocando correttamente in giudizio l'Ente della riscossione che lo ha emesso”. Nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di appello e Controparte_1
non si costituivano in giudizio ed erano dichiarati contumaci. Controparte_2
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
Nella sentenza impegnata si legge: “parte ricorrente eccepisce l'illegittimità della cartella per essere stata notificata a mezzo pec da un indirizzo di posta elettronica certificata ( t) non risultante da pubblici Email_1 registri…il vizio della notifica inviata attraverso p.e.c. non ufficiale comporta, quindi, una nullità insanabile, essendo incerta la sua provenienza, considerata che non vi è rintracciabilità in alcun elenco ufficiale, sicché ne deriva l'inesistenza, attesa l'impossibilità di operare la sanatoria ex art.156 c.p.c. Infatti nel caso di specie non può applicarsi la sanatoria per raggiungimento dello scopo prevista dal tale norma in quanto la notifica irrituale, ancor prima che nulla è inesistente”. La sentenza impugnata, non solo
è caratterizzata da evidente contraddittorietà, poiché una notificazione non può essere contemporaneamente nulla e inesistente, ma è sbagliata per i seguenti motivi:
1) la notificazione della cartella di pagamento è stata effettuata dall'indirizzo t e l'indirizzo sembra presente nel registro Email_2 pubblico PA (cfr. doc. n. 3 del fascicolo di primo grado);
2) la notificazione di una cartella di pagamento mediante l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante dai pubblici registri è valida, salvo il caso in cui l'interessato subisca uno specifico pregiudizio al diritto di difesa (cfr. Cass. Civ., Sez. 5, sent. n. 18684 del 3.7.2023 secondo cui “questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza”). Nel caso di specie, dall'esame dell'indirizzo di posta elettronica certificata t) si evince chiaramente Email_2
l'identità del mittente e l'oggetto della comunicazione (“Notifica cartella di pagamento n.
04720210010915326001”) rappresenta una conferma. Non sussiste pertanto alcun pregiudizio al diritto di difesa;
3) ha instaurato il giudizio di primo grado al fine di ottenere una Controparte_1 sentenza che “accertasse e dichiarasse l'illegittimità della cartella di pagamento”.
L'appellato ha preso posizione sui fatti di causa, dimostrando di avere piena conoscenza dell'atto impugnato;
atto che, pertanto, ha raggiunto il fine a cui era destinato. Di talché
l'eventuale nullità della notificazione della cartella di pagamento è stata sanata ex art. 156
c.p.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. 5, ord. n. 27326 del 22.10.2024 secondo cui “la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto ex artt. 156 e 160 cpc”).
Stante la contumacia dell'appellato, le ulteriori doglianze formulate CP_1 nel giudizio di primo grado devono ritenersi rinunciate in adesione all'orientamento
[...] della Corte Suprema di Cassazione secondo cui “il principio sancito dall'art. 346 cod. proc. civ., che intende rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, una posizione sostanzialmente di maggior favore - sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole” (cfr. Cass. Civ., Sez.
3, sent. n. 28454 del 19/12/2013) e “l'accoglimento della domanda in base ad una sola delle "causae petendi", fungibilmente poste a fondamento della stessa, non implica, per la parte vittoriosa, l'onere di proporre appello incidentale per far valere le "causae petendi" non esaminate dal giudice di primo grado, né quello di riproporre con espresse deduzioni le ragioni pretermesse, essendo sufficiente che ad esse la parte non rinunci, esplicitamente o implicitamente, manifestando in qualsiasi modo la volontà di provocarne il riesame” (cfr.
Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 20172 del 25/9/2014).
Sul punto è opportuno precisare che:
1) le eccezioni di decadenza e di prescrizione sono pacificamente eccezioni in senso stretto;
2) le doglianze connesse alla “mancata e/o irrituale notifica dei verbali di contravvenzione”
– verbali che rappresentano il presupposto dell'emissione della cartella di pagamento – non solo sono illogiche, poiché una notificazione non eseguita non può essere compiuta anche in modo irrituale, ma rappresentano una eccezione che non può essere sollevata d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. Civ., sent. n. 8398 del 5.4.2013 secondo cui “la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie, dell'avviso di accertamento costituente il presupposto della cartella impugnata) non può far ritenere acquisito al
"thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto”). Le doglianze sono anche infondate, poiché, dall'esame degli atti prodotti nel giudizio di primo grado, emerge che l'avviso di accertamento dell'infrazione è stata notificata all'indirizzo Pec dell'appellata;
3) la doglianza relativa alla “illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme accessorie” non è una eccezione in senso lato ed è comunque infondata, in ragione del condivisibile principio di diritto espresso dalla Corte Suprema di Cassazione nella sentenza n. 1884 dell'1.2.2016 (“in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”). In conclusione, l'appello deve essere accolto, il ricorso proposto nel giudizio di primo grado da deve essere rigettato e la cartella di pagamento n. Controparte_1
04720210010915326001 deve essere confermata.
In relazione al rapporto processuale tra e Parte_1 [...]
le spese processuali del primo e secondo grado del giudizio seguono la Controparte_1 soccombenza dell'appellato.
Nulla in relazione alla regolamentazione delle spese processuali tra
[...]
e , in quanto le parti hanno sostenuto nel giudizio Parte_1 Controparte_2 di primo grado la medesima tesi.
Nulla in relazione alla regolamentazione delle spese processuali tra CP_1
e , stante la contumacia dei predetti.
[...] Controparte_2
P.Q.M.
il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- accoglie l'appello proposto da rigetta il ricorso Parte_1 proposto nel giudizio di primo grado da e conferma la cartella di Controparte_1 pagamento n. 04720210010915326001;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
, che si liquidano, tenuto conto del procedimento di primo grado, in Parte_1 euro 100,50 per spese esenti e in euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
spese da distrarsi in favore del procuratore di parte che si è dichiarato antistatario.
Cremona, 27/11/2025
Il giudice
EL MO