TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/03/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Pace, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 20.03.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nel giudizio previdenziale iscritto al n. 2294/2023 R.G. tra:
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv.to Monica Parte_1
Maganneschi; Ricorrente
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Fabiola Leone, Resistente
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c. e depositato in data
21.06.2023, la ricorrente, come in epigrafe indicata, chiedeva che, previo rinnovo della
CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L.508/88 a decorrere dalla data della presentazione della domanda amministrativa del 13/12/2021,
o da quella da accertarsi in corso di causa contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., nonché la sussistenza di una condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 come da CTU relativa alla fase di ATP non oggetto di contestazione.
Specificamente, evidenziava che le conclusioni del CTU fossero in contrasto con le risultanze della documentazione medica versata in atti che attestava un quadro clinico legittimante il riconoscimento della prestazione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , chiedendo CP_1 confermarsi le conclusioni formulate dal CTU, difettando il requisito sanitario necessario all'erogazione della prestazione assistenziale.
Rinnovate le operazioni peritali, sulla base delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni che seguono.
***
L'opposizione risulta fondata e merita accoglimento nei limiti delle ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio tenuto conto del fatto che - ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo DPCM – nei giudizi instaurati successivamente all'1/4/2007 la legittimazione passiva spetta unicamente all , al CP_1 quale sono state trasferite le competenze in materia di invalidità civile.
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
L'ausiliario nominato, Dott. , nella sua relazione depositata in data Persona_1
31.10.2024, ha diagnosticato a carico dell'istante le seguenti patologie:
• Grave artrosi del rachide con protrusioni erniarie multiple, severa osteoporosi scoliosi sinistro-convessa del tratto lombare con controcurva di compenso dorsale, accentuazione della cifosi dorsale con inversione della lordosi lombare con fulcro su L1.
• Grave difficoltà deambulatoria in portatrice di protesi totale d'anca a destra, coxartrosi sinistra e gonartrosi bilaterale.
• Cardiopatia ipertensiva.
Il consulente, dopo aver espresso il suo parere concorde alla valutazione della commissione esaminatrice e del CTU incaricato in fase di ATP ha precisato: “Solo più recentemente, in occasione di visita diretta del 17/06/2024, lo scrivente ctu ha potuto evidenziare un quadro clinico caratterizzato da difficoltà e instabilità nella deambulazione e nei passaggi posturali, con necessario utilizzo di due sostegni passivi e di sostegno attivo, evidente deformità artrosica alle ginocchia ed ai piedi, marcata ipofunzione di anche e ginocchia oltre che ipofunzione delle mani per artrosi. Complesso patologico-disfunzionale, quello descritto, che all'atto pratico non solo ha richiesto la supervisione e l'aiuto di terza persona per evitare la perdita di equilibrio
e la caduta ma, altrettanto, per poter provvedere alla basilare funzione della svestizione e della vestizione.” (…) “ al caso sotto osservazione, orienta per un quadro evolutivo in senso peggiorativo con riduzione della autonomia nella deambulazione e nei passaggi posturali per l'instabilità posturale in un soggetto geriatrico affetto, principalmente, da una grave patologia articolare, tanto da necessitare di aiuto nei passaggi posturali e nella deambulazione. Tale situazione giustifica l'impedimento nel compiere molti fra i più importanti atti quotidiani della vita, per i quali diventa necessario l'aiuto di altre persone. In dette condizioni, molto probabilmente, la ricorrente non è in grado di fare la spesa e di autodeterminarsi nell'uso della cucina, non è autonoma nella preparazione dei cibi o nella gestione della casa, del bucato e nell'evitare efficacemente situazioni di pericolo. Ancor più importante, l'autonomia nell'effettuare piccoli spostamenti dentro casa senza rischio di caduta è notevolmente ridotta o impedita per l'instabilità posturale;
di conseguenza non è consentito l'autonomo utilizzo della toilette e della doccia, non è concessa la vestizione o la svestizione autonoma (particolarmente per quegli indumenti di più difficile manipolazione prassica) e non è possibile la soddisfacente effettuazione delle manovre per provvedere all'igiene personale. Il tutto con inevitabili ripercussioni sulla dignità e sulla salute della persona.”
Ha pertanto concluso che “la perizianda, a causa del peggioramento del quadro deambulatorio con particolare ricaduta sul compimento degli atti della vita quotidiana, sia da considerare ultrasessantacinquenne totalmente invalida (100%) con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Perdita dell'autonomia concretizzatasi, con elevata probabilità, nel mese di gennaio 2024, circa sei mesi prima della visita diretta del giugno 2024.”
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali
- relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte
... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009). L'elaborato peritale appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per tutte le anzidette motivazioni.
Alla luce di ciò ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa disamina della documentazione in atti e dall'esame obiettivo, stante altresì
l'assenza di contestazioni delle parti (non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza) idonee ad infirmarne la valenza.
Deve essere anche affermato il riconoscimento, in capo alla ricorrente, della sussistenza di una condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.
104/92 come da CTU relativa alla fase di ATP non oggetto di contestazione e ciò in quanto, qualora nel corso di un accertamento tecnico preventivo obbligatorio instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. emergano contestazioni, anche solo parziali, alla ctu, l'emissione del decreto di omologa è preclusa, sicché al giudice adito in opposizione (ai sensi del comma sesto della disposizione citata) è rimesso l'accertamento dell'intera res controversa sottesa alla pretesa fatta valere nel giudizio, inclusa la parte non contestata delle conclusioni del consulente e non solo dei motivi oggetto di opposizione. (Cass. civ. Sez. VI, 5 febbraio 2019, n. 3377).
Ed infatti, come da giurisprudenza della Cassazione,“ qualora dovesse ritenersi, contrariamente a quanto sopra affermato, che il giudizio debba investire esclusivamente i motivi di contestazione, in caso di parziale disaccordo sulla CTU si determinerebbe l'assenza di ogni accertamento giudiziario in relazione alla parte non contestata delle conclusioni rese dal consulente tecnico incaricato, stante l'impossibilità di emettere il decreto di omologa; la giurisprudenza di questa
Corte ha chiarito che una conclusione diversa si porrebbe in contrasto con le finalità deflattiva e acceleratoria poste dal legislatore a fondamento dell'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio (Cass. n. 4304 del 2020)”
(Cass.civ sez VI, 15 giugno 2022, n. 19269).
Per le ragioni e nei limiti che precedono il ricorso deve essere accolto.
La reciproca soccombenza tra le due fasi del procedimento e la decorrenza di uno dei due requisiti sanitari oggetto di domanda, successiva anche alla proposizione del presente ricorso, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso RG 2294/2023 depositato da in data Parte_1
21.06.2023 nei confronti di , così provvede: CP_1 accerta e dichiara che la ricorrente è affetta da patologie di entità tale da determinare uno stato di invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua da gennaio 2024 come da CTU depositata in data 31.10.2024 nonché la sussistenza di una condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 e diritto al riconoscimento del pass auto in base all' art. 381 DPR 495/92 a decorrere dalla data delle operazioni peritali (29.03.23) come da CTU relativa alla fase di ATP depositata in data 22.04.2023.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separati CP_1 decreti. Spese compensate.
Brindisi, 20.03.2025 Il GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Simone Coppola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Pace, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 20.03.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nel giudizio previdenziale iscritto al n. 2294/2023 R.G. tra:
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv.to Monica Parte_1
Maganneschi; Ricorrente
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Fabiola Leone, Resistente
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c. e depositato in data
21.06.2023, la ricorrente, come in epigrafe indicata, chiedeva che, previo rinnovo della
CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L.508/88 a decorrere dalla data della presentazione della domanda amministrativa del 13/12/2021,
o da quella da accertarsi in corso di causa contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., nonché la sussistenza di una condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 come da CTU relativa alla fase di ATP non oggetto di contestazione.
Specificamente, evidenziava che le conclusioni del CTU fossero in contrasto con le risultanze della documentazione medica versata in atti che attestava un quadro clinico legittimante il riconoscimento della prestazione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , chiedendo CP_1 confermarsi le conclusioni formulate dal CTU, difettando il requisito sanitario necessario all'erogazione della prestazione assistenziale.
Rinnovate le operazioni peritali, sulla base delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni che seguono.
***
L'opposizione risulta fondata e merita accoglimento nei limiti delle ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio tenuto conto del fatto che - ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo DPCM – nei giudizi instaurati successivamente all'1/4/2007 la legittimazione passiva spetta unicamente all , al CP_1 quale sono state trasferite le competenze in materia di invalidità civile.
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
L'ausiliario nominato, Dott. , nella sua relazione depositata in data Persona_1
31.10.2024, ha diagnosticato a carico dell'istante le seguenti patologie:
• Grave artrosi del rachide con protrusioni erniarie multiple, severa osteoporosi scoliosi sinistro-convessa del tratto lombare con controcurva di compenso dorsale, accentuazione della cifosi dorsale con inversione della lordosi lombare con fulcro su L1.
• Grave difficoltà deambulatoria in portatrice di protesi totale d'anca a destra, coxartrosi sinistra e gonartrosi bilaterale.
• Cardiopatia ipertensiva.
Il consulente, dopo aver espresso il suo parere concorde alla valutazione della commissione esaminatrice e del CTU incaricato in fase di ATP ha precisato: “Solo più recentemente, in occasione di visita diretta del 17/06/2024, lo scrivente ctu ha potuto evidenziare un quadro clinico caratterizzato da difficoltà e instabilità nella deambulazione e nei passaggi posturali, con necessario utilizzo di due sostegni passivi e di sostegno attivo, evidente deformità artrosica alle ginocchia ed ai piedi, marcata ipofunzione di anche e ginocchia oltre che ipofunzione delle mani per artrosi. Complesso patologico-disfunzionale, quello descritto, che all'atto pratico non solo ha richiesto la supervisione e l'aiuto di terza persona per evitare la perdita di equilibrio
e la caduta ma, altrettanto, per poter provvedere alla basilare funzione della svestizione e della vestizione.” (…) “ al caso sotto osservazione, orienta per un quadro evolutivo in senso peggiorativo con riduzione della autonomia nella deambulazione e nei passaggi posturali per l'instabilità posturale in un soggetto geriatrico affetto, principalmente, da una grave patologia articolare, tanto da necessitare di aiuto nei passaggi posturali e nella deambulazione. Tale situazione giustifica l'impedimento nel compiere molti fra i più importanti atti quotidiani della vita, per i quali diventa necessario l'aiuto di altre persone. In dette condizioni, molto probabilmente, la ricorrente non è in grado di fare la spesa e di autodeterminarsi nell'uso della cucina, non è autonoma nella preparazione dei cibi o nella gestione della casa, del bucato e nell'evitare efficacemente situazioni di pericolo. Ancor più importante, l'autonomia nell'effettuare piccoli spostamenti dentro casa senza rischio di caduta è notevolmente ridotta o impedita per l'instabilità posturale;
di conseguenza non è consentito l'autonomo utilizzo della toilette e della doccia, non è concessa la vestizione o la svestizione autonoma (particolarmente per quegli indumenti di più difficile manipolazione prassica) e non è possibile la soddisfacente effettuazione delle manovre per provvedere all'igiene personale. Il tutto con inevitabili ripercussioni sulla dignità e sulla salute della persona.”
Ha pertanto concluso che “la perizianda, a causa del peggioramento del quadro deambulatorio con particolare ricaduta sul compimento degli atti della vita quotidiana, sia da considerare ultrasessantacinquenne totalmente invalida (100%) con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Perdita dell'autonomia concretizzatasi, con elevata probabilità, nel mese di gennaio 2024, circa sei mesi prima della visita diretta del giugno 2024.”
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali
- relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte
... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009). L'elaborato peritale appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per tutte le anzidette motivazioni.
Alla luce di ciò ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa disamina della documentazione in atti e dall'esame obiettivo, stante altresì
l'assenza di contestazioni delle parti (non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza) idonee ad infirmarne la valenza.
Deve essere anche affermato il riconoscimento, in capo alla ricorrente, della sussistenza di una condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.
104/92 come da CTU relativa alla fase di ATP non oggetto di contestazione e ciò in quanto, qualora nel corso di un accertamento tecnico preventivo obbligatorio instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. emergano contestazioni, anche solo parziali, alla ctu, l'emissione del decreto di omologa è preclusa, sicché al giudice adito in opposizione (ai sensi del comma sesto della disposizione citata) è rimesso l'accertamento dell'intera res controversa sottesa alla pretesa fatta valere nel giudizio, inclusa la parte non contestata delle conclusioni del consulente e non solo dei motivi oggetto di opposizione. (Cass. civ. Sez. VI, 5 febbraio 2019, n. 3377).
Ed infatti, come da giurisprudenza della Cassazione,“ qualora dovesse ritenersi, contrariamente a quanto sopra affermato, che il giudizio debba investire esclusivamente i motivi di contestazione, in caso di parziale disaccordo sulla CTU si determinerebbe l'assenza di ogni accertamento giudiziario in relazione alla parte non contestata delle conclusioni rese dal consulente tecnico incaricato, stante l'impossibilità di emettere il decreto di omologa; la giurisprudenza di questa
Corte ha chiarito che una conclusione diversa si porrebbe in contrasto con le finalità deflattiva e acceleratoria poste dal legislatore a fondamento dell'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio (Cass. n. 4304 del 2020)”
(Cass.civ sez VI, 15 giugno 2022, n. 19269).
Per le ragioni e nei limiti che precedono il ricorso deve essere accolto.
La reciproca soccombenza tra le due fasi del procedimento e la decorrenza di uno dei due requisiti sanitari oggetto di domanda, successiva anche alla proposizione del presente ricorso, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso RG 2294/2023 depositato da in data Parte_1
21.06.2023 nei confronti di , così provvede: CP_1 accerta e dichiara che la ricorrente è affetta da patologie di entità tale da determinare uno stato di invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua da gennaio 2024 come da CTU depositata in data 31.10.2024 nonché la sussistenza di una condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 e diritto al riconoscimento del pass auto in base all' art. 381 DPR 495/92 a decorrere dalla data delle operazioni peritali (29.03.23) come da CTU relativa alla fase di ATP depositata in data 22.04.2023.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separati CP_1 decreti. Spese compensate.
Brindisi, 20.03.2025 Il GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Simone Coppola