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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/05/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
In esito all'udienza del 6 maggio 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nei procedimenti iscritti al n. 5316/2024 R.G. e al n. 155/2024 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, c.f. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in via Comunale Camaro, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Maria Sindoni, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Fazio, in virtù di procura generale alle liti rep. 37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Roma. Persona_1
RESISTENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_2
CONTUMACE
OGGETTO: indennità di accompagnamento - condizione di disabilità con necessità di sostegno molto elevato (art.3 comma 3 legge n. 104/1992).
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 11.10.2024 Pt_1
premettendo di essere affetta da varie infermità, esponeva di aver presentato, in data
[...]
24.5.2023, domanda amministrativa all' per il riconoscimento del diritto all'indennità di CP_1
accompagno nonché dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 ai sensi dell'art. 3 comma 3; che, con provvedimento del 24.7.2023 le Commissioni mediche rigettavano le richieste;
che aveva presentato, in data 11.1.2024, ricorso ex art. 445 bis c.p.c., incoato presso questo Tribunale al n. 155/2024 R.G., per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti i benefici richiesti e che, il consulente nominato, la riconosceva soggetto portatore di disabilità senza connotazione di gravità, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della Legge 104/92 negando, inoltre, il diritto all'indennità di accompagnamento;
in data 16.9.2024 era stata depositata dichiarazione di dissenso. Contestava le conclusioni del c.t.u., rilevando che, dalla c.t.p. e dalla nuova documentazione prodotta in sede di rilievi, emergeva un aggravamento del quadro clinico di ella ricorrente. Evidenziava, in particolare, che il quadro clinico era notevolmente peggiorato sin dal 2020, quando accusava episodi confusionali, lacune mnesiche, ansia e umore deflesso. Sottolineava che, dalla storia clinica presente nella documentazione in atti, erano attestati episodi di stato confusionale di breve durata, deficit della memoria di fissazione e un modesto deficit di attenzione.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della c.t.u. medico-legale, dichiararsi il proprio diritto all'indennità di accompagnamento nonché dei benefici di cui all'art 3 comma 3 legge 104/92
(ausili sanitari, benefici fiscali, permessi lavorativi, posto auto ecc.), il tutto sin dalla domanda amministrativa del 24.5.2023 e, per l'effetto, condannare l' al pagamento della prestazione CP_1
dovuta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
instava per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio difensore dichiaratosi anticipatario.
2.- Con memoria depositata in data 19.12.2024 si costituiva in giudizio l' , eccependo, CP_1 preliminarmente, l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione e deducendo, nel merito, l'infondatezza del ricorso per assenza del requisito sanitario, di cui ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- L benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio, sicché ne va CP_2
dichiarata la contumacia.
2 4.- Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento ex art. 445bis comma 1 c.p.c., veniva disposto il rinnovo della c.t.u.
Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza del 6.5.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di esse, la causa veniva decisa.
5.- La domanda attorea è in parte meritevole di accoglimento.
Le risultanze della consulenza espletata nella presente fase di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dei benefici invocati. Ed invero, il consulente ha accertato, sulla base di un'attenta indagine, sulla cui completezza ed accuratezza non è sorta contestazione, che la ricorrente è affetta dalle seguenti infermità: “Disturbo neuro- cognitivo maggiore su base multinfartuale in paziente vasculopatica già operata per carcinoma del sigma e per artroprotesi del ginocchio sinistro in cura presso Unità Valutazione Alzheimer”
Il c.t.u. ha, pertanto, concluso affermando che la ricorrente “è valutabile Invalida Civile al
100% in soggetto incapace di compiere gli Atti della vita quotidiana senza l'aiuto di terzi con decorrenza 1° Agosto 2024... E' inoltre ascrivibile all'art. 3 comma 3 Legge 104/92 con pari decorrenza 1° Agosto 2024.”
Tali conclusioni sono rimaste indenni da censure specifiche. Esse sono sorrette da congrua motivazione e sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
6.- Sulla base delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento della domanda, si dichiara che possiede il requisito sanitario utile al conseguimento Parte_1 dell'indennità di accompagnamento ed è soggetto portatore di disabilità con necessità di sostegno molto elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992 a decorrere dall'1.8.2024.
7.- La natura di mero accertamento del presente giudizio impedisce la condanna dell' CP_1
alla corresponsione dei ratei.
8.- Il limitato accoglimento delle domande attoree, tenuto conto della decorrenza dello stato invalidante accertato e della rilevata inammissibilità della domanda diretta al pagamento della prestazione, giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio relative alla fase sommaria e di due terzi di quelle relative alla fase di merito. La restante quota si pone a carico dell' e si liquida in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come CP_1
modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura assistenziale e del valore
3 controversia ed applicando i valori tariffari minimi, considerate la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale svolta. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario avv. Antonio Maria
Sindoni, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite nei confronti dell' che non è competente ad effettuare l'accertamento sanitario in fase CP_2
amministrativa né legittimato passivo nel presente giudizio (Cass.
7.9.2022 n. 26317).
Gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con separato decreto, si pongono in via definitiva a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso ex Parte_1
art. 445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 11.1.2024 e con ricorso ex art. 445bis comma 6
c.p.c. depositato in data 11.10.2024, riuniti, nei confronti dell' e dell' CP_1 CP_2
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, disattesa ogni contraria
[...]
istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia e il difetto di legittimazione passiva dell' ; CP_2
- in parziale accoglimento delle domande, dichiara che possiede il Parte_1 requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ed è soggetto portatore di disabilità con necessità di sostegno molto elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992 a decorrere dall'1.8.2024;
- condanna l' alla rifusione di un terzo delle spese giudiziali relative alla fase di CP_1
merito, che liquida – già ridotte – in euro 898,50 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario avv. Antonio Maria SINDONI, compensando la restante quota e le spese di lite della fase sommaria;
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, CP_1
liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 7 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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