Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/04/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 6068 del ruolo generale dell'anno 2017
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Andrea Schintu, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Paolo
Puddu, giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1
studio dell'Avv. Salvatore Musu, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “dichiarare cessato l'obbligo di mantenimento in favore della sig.ra
[...]
disponendo esclusivamente a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in Controparte_1
favore di nella misura di € 500,00, ovvero nella misura ritenuta di Persona_1
1
svago del figlio;
vinte le spese”
per la parte resistente: “- Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto in data
04.12.2004, da e , trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1 Parte_1
Comune di Cagliari al n. 221, parte I, anno 2004;
- Rigettare tutte le ulteriori domande proposte da;
Parte_1
In accoglimento delle espresse domande riconvenzionali e previo accertamento della sussistenza
delle condizioni di legge:
- porre a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di , ai Parte_1 Parte_2
sensi dell'art.5 L.898/70, una somma periodica di misura non inferiore ad €
900,00 mensili;
- disporre l'affidamento condiviso del minore in capo ad entrambi i Persona_1
genitori fissando la sua residenza anagrafica presso il domicilio di
[...]
che ne curerà l'educazione e l'istruzione con la collaborazione di;
Controparte_1 Parte_1
- disporre che il eserciti il diritto-dovere di visita e di ospitalità nei confronti del Parte_1
minore secondo modalità e tempi da concordarsi, avuto riguardo dell'età da costui raggiunta, e
delle esigenze di studio, sportive e ludiche;
- porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore Parte_1 [...]
mediante versamento della somma mensile di € 2.000,00. Persona_1
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato
che, ex art. 93 cpc, si dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.06.2017, ha domandato la pronuncia dello Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con in data 4.12.2004, precisando Controparte_1
che i coniugi si erano separati con decreto del 7.06.2012, che, recependo l'accordo delle parti aveva previsto a suo carico l'obbligo di corrispondere la complessiva somma di € 2.000,00 a titolo di contributo al mantenimento della e del figlio e l'obbligo di corrispondere il canone di CP_1
2 locazione della casa coniugale del valore di € 650,00, somma da versarsi anche qualora la CP_1
avesse lasciato l'abitazione stessa.
Ha domandato, inoltre, l'affido congiunto del figlio, (9.06.2002), la Persona_1
previsione di un assegno di € 500,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento ed il rigetto dell'eventuale avversa domanda volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile,
evidenziando che la resistente, che parla correttamente inglese, francese e spagnolo, gestiva da tempo un B&B, aveva ereditato, dopo l'omologa della separazione, assieme alla madre un appartamento in Cagliari e viveva in altro appartamento in comproprietà con la madre.
Ha, infine, chiesto la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in considerazione dell'avvenuto trasferimento della in altra abitazione. CP_1
, costituitasi in giudizio, ha precisato di aver cessato l'attività di gestione del Controparte_1
Parte e, essendo priva di occupazione, ha domandato il riconoscimento di un assegno in proprio favore e la conferma dell'obbligo di corrispondere un contributo per il mantenimento del figlio.
Con ordinanza del 6.11.2017, il presidente, tenuto conto dello stato di disoccupazione della resistente, pur dotata di capacità lavorativa, e della mancata dimostrazione del reddito attuale da parte del ricorrente, socio amministratore di una srl;
considerati inoltre gli oneri abitativi gravanti sul ha posto in capo a quest'ultimo l'obbligo di corrispondere alla la somma di € Per_1 CP_1
700,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio e la somma di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della resistente.
La Corte d'Appello in sede di reclamo ha confermato la somma concordata in sede di separazione
(€ 2.000,00) dovuta dal a titolo di contributo al mantenimento della resistente e del figlio, Per_1
non risultando sopravvenute modifiche rispetto alle condizioni economiche delle parti al momento della separazione
Con sentenza del 21.03.2018 il Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio e disposto la prosecuzione del giudizio relativamente alle ulteriori domande.
Istruita con prova documentale e testimoniale, all'udienza del 5.07.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Deve preliminarmente essere rigettata l'istanza di parte ricorrente volta ad ottenere la rimessione della causa sul ruolo per escussione del testimone Testimone_1
3 Tale testimone, sentito sui capitoli di parte ricorrente all'udienza del 21.04.2022, era stato indicato anche dal ricorrente a prova contraria sui capitoli 5 e 6 indicati dalla resistente e detta prova era stata ammessa con ordinanza del 15.02.2019.
All'udienza del 7.07.2022, tuttavia, i difensori delle parti hanno chiesto “rinvio per conclusioni, essendo finita l'istruttoria”: deve pertanto ritenersi che parte ricorrente abbia inteso in tale modo rinunciare alla prova già ammessa.
Non vi è luogo a provvedere sull'affidamento del figlio, avendo lo stesso raggiunto la maggiore età.
Quanto alla domanda spiegata nell'interesse di parte resistente volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile, giova anzitutto rammentare che le Sezioni Unite del 2018 hanno precisato che l'adeguatezza dei mezzi, presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, deve essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo,
produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte.
L'assegno divorzile è quindi dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o nel caso in cui «il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso,
e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-
perequativa» (Cass. 24250/2021).
Nell'esaminare la domanda di assegno occorre dunque anzitutto verificare se sussista una rilevante disparità tra le condizioni economico-patrimoniali dei coniugi ed in secondo luogo -nell'ipotesi in cui l'assegno sia richiesto in funzione assistenziale- accertare se il coniuge richiedente sia sprovvisto di mezzi adeguati o comunque impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive ovvero
-nell'ipotesi in cui l'assegno ria richiesto in funzione compensativo perequativa- se lo squilibrio tra le condizioni economiche delle parti abbia le sue radici nelle scelte compiute dagli allora coniugi nell'indirizzare l'assetto del ménage matrimoniale, tali da sacrificare le prospettive economico-
patrimoniali dell'uno a favore di quelle dell'altro.
Secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ., poi, è il coniuge richiedente a dover provare la situazione che giustifica la corresponsione dell'assegno.
4 Venendo al caso concreto, deve rilevarsi che il ricorrente ha prodotto documentazione reddituale dalla quale risulta aver percepito un reddito di € 13.632,00 nel 2020, di € 13.494,00 nel 2021, di €
13.428,00 nel 2022 -mentre non ha prodotto le dichiarazioni dei redditi relative al 2023 né quelle relative al periodo della separazione- ed è socio unico della TE LI srl -proprietaria, secondo quanto allegato dalla resistente e non contestato, di 8 immobili commerciali concessi in locazione-
della quale non sono stati prodotti gli ultimi bilanci.
Il dunque, non ha fornito alcuna prova circa il lamentato il peggioramento della propria Per_1
condizione economica rispetto al momento della separazione, quando si era impegnato a corrispondere un contributo di € 2.000,00 per il mantenimento della moglie e del figlio, oltre all'ulteriore somma di € 650,00, mentre ha dichiarato di aver estinto il mutuo all'epoca esistente di
€ 3.100,00 mensili.
Deve dunque ragionevolmente ritenersi che il reddito percepito dal sia superiore a quello Per_1
dallo stesso indicato.
Quanto alla resistente, la stessa è comproprietaria per ¼ assieme alla madre dell'immobile, in cui attualmente vive e di altro immobile sito in Telti, concesso in locazione.
Sul punto deve ritenersi che la resistente continui a percepire il canone di locazione (€ 130 euro mensili), come dichiarato nell'udienza presidenziale, non essendo stata fornita prova circa la spesa sostenuta dalla madre della ricorrente per la manutenzione degli immobili per la quale la CP_1
avrebbe rinunciato al canone di locazione.
La resistente, inoltre, ha dichiarato di impartire occasionalmente lezioni private di inglese.
La sproporzione tra le condizioni economiche delle parti sopra indicata risulta riconducibile ai ruoli assunti in costanza di matrimonio.
Invero, i testimoni escussi , Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 Testimone_5
, hanno confermato che negli anni compresi tra il 2005 ed il 2009 la
[...] Testimone_1
aveva manifestato l'intenzione di svolgere attività lavorativa, ma di avere incontrato CP_1
l'opposizione del marito e di essersi pertanto dedicata alla cura della famiglia (v. dichiarazioni dei testi e . Testimone_2 Testimone_3
5 Pertanto, per decisione concordemente assunta tra i coniugi, la resistente, pur parlando correttamente tre lingue, ha sacrificato la propria professionalità per dedicarsi alla cura della famiglia.
Deve, dunque, riconoscersi alla resistente un assegno divorzile, che tenuto conto di quanto sopra evidenziato, va quantificato in € 500,00.
Non risultando mutata la condizione economica delle parti rispetto al momento della separazione, deve confermarsi l'obbligo del di corrispondere alla la somma di € 1.000,00 a titolo Per_1 CP_1
di contributo al mantenimento del figlio, maggiorenne ma non economicamente indipendente.
Va dichiarata inammissibile la domanda spiegata tardivamente nell'interesse della , volta CP_1
ad ottenere il rimborso integrale di €. 8139,02 anticipati dalla sig.ra per l'istruzione CP_1
del figlio.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
• Condanna a corrispondere a la somma di € 500,00 a titolo di Parte_1 Controparte_1
assegno divorzile e la somma di € 1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio,
maggiorenne, ma non economicamente indipendente;
• Condanna a rifondere alla resistente le spese del giudizio, liquidate in complessivi € Parte_1
4.835,00 (€ 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase istruttoria, € 1.620,00 per la fase decisionale), oltre quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio dell'8.04.2025
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
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