Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel. all'esito dell'udienza del 28.01.2025, tenuta in trattazione cartolare, riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1933/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
NICOLA CORBO come in atti;
Appellante E
CP_1
Appellato
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Parte appellante ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 70/2024 con la quale così era stato così statuito: “A1) condanna , in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno da parametrarsi a 1/3 della retribuzione lorda, dalla emanazione del certificato di inidoneità fisica del 27.11.2018 alla data di assunzione o alla data del provvedimento che sancisca la mancata assunzione per idonee ragioni diverse dal requisito statutario, conformemente a quanto specificato nella parte motiva, oltre accessori di legge;
2) conferma per il resto il decreto impugnato;
3) rigetta le altre domande proposte;
4) condanna
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio, Parte_1 aggiungendosi alle spese liquidate nel decreto impugnato, che liquida in € 4850,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% e oneri come per legge, con attribuzione per distrazione;
…”. Ha affidato il gravame ai motivi di cui in ricorso. Per l'odierna udienza, tenuta con la modalità sopra detta, l'istante inviava nota in cui rappresentava di aver conciliato stragiudizialmente la lite, come da verbale di conciliazione in sede sindacale allegato.
Ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio ovvero dichiararsi cessata la materia del contendere. Non si è costituita la parte appellata.
La controversia è decisa come segue. L'appello è improcedibile. Parte appellante non ha comprovato di aver notificato il ricorso introduttivo di questo giudizio, e la verifica della rituale instaurazione del contraddittorio si impone come preliminare. La Suprema Corte, risolvendo un contrasto di giurisprudenza e superando l'orientamento espresso nel 1996 (SS.UU. nn. 6841 e 9331) ha statuito che nel rito del lavoro è improcedibile l'appello tempestivamente proposto se non sia avvenuta la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost.), assegnare all'appellante, ex art. 421 c.p.c., un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (cfr. Cass., SS. UU. n.
20604 del 2008).
P.Q.M.
La Corte così decide: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese di lite.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, salve le eventuali esenzioni il cui controllo è deputato alla sede amministrativa.
Così deciso in Napoli all'esito dell'udienza del 28.01.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente