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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 20/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1183/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA EX ART. 473BIS 49 C.P.C.
nel procedimento a domanda congiunta instaurato da
(C.F. ) con l'assistenza dell'Avv. COLASANTI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA
e
(C.F. ) con l'assistenza dell'Avv. COLASANTI Parte_2 C.F._2
FRANCESCA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni formalizzata all'udienza del 03/12/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/08/2024, e Parte_1 Parte_2 hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere pronuncia cumulativa di separazione e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c. in relazione al matrimonio da loro contratto in data
29/12/2012 e trascritto presso il comune di GROSSETO, alla Parte I, atto n. 152, anno 2012. Dall'unione nascevano tre figli: (il 14/11/2010), (il 31/05/2017) e Per_1 Per_2
(il 01/06/2017). Per_3
Visto il parere favorevole del P.M, deve riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la richiesta delle parti, infatti, indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici dei coniugi.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto - stante il contenuto dell'accordo – appare manifestamente superfluo.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di scioglimento del vincolo, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (6 mesi, atteso il ricorso congiunto, decorrenti dalla scadenza del termine per le note, e quindi dal 03/12/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di GROSSETO, Parte I, atto n. 152, anno 2012, contratto tra Pt_1
e , in data 29/12/2012, condizioni formalizzate all'udienza
[...] Parte_2 del 03/12/2024, da intendersi da intendersi qui trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE
per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso in Grosseto, nella camera di consiglio del giorno 16/1/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA EX ART. 473BIS 49 C.P.C.
nel procedimento a domanda congiunta instaurato da
(C.F. ) con l'assistenza dell'Avv. COLASANTI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA
e
(C.F. ) con l'assistenza dell'Avv. COLASANTI Parte_2 C.F._2
FRANCESCA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni formalizzata all'udienza del 03/12/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/08/2024, e Parte_1 Parte_2 hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere pronuncia cumulativa di separazione e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c. in relazione al matrimonio da loro contratto in data
29/12/2012 e trascritto presso il comune di GROSSETO, alla Parte I, atto n. 152, anno 2012. Dall'unione nascevano tre figli: (il 14/11/2010), (il 31/05/2017) e Per_1 Per_2
(il 01/06/2017). Per_3
Visto il parere favorevole del P.M, deve riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la richiesta delle parti, infatti, indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici dei coniugi.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto - stante il contenuto dell'accordo – appare manifestamente superfluo.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di scioglimento del vincolo, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (6 mesi, atteso il ricorso congiunto, decorrenti dalla scadenza del termine per le note, e quindi dal 03/12/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di GROSSETO, Parte I, atto n. 152, anno 2012, contratto tra Pt_1
e , in data 29/12/2012, condizioni formalizzate all'udienza
[...] Parte_2 del 03/12/2024, da intendersi da intendersi qui trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE
per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso in Grosseto, nella camera di consiglio del giorno 16/1/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo