TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/05/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 109/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 109 dell'anno 2021 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione alla udienza del 27 maggio 2025, con deliberazione immediata stante la concorde rinuncia dei procuratori costituiti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Andrea Manzi, unitamente al quale elettivamente domicilia in Nola, alla via Francesco Napolitano n. 64,
-OPPONENTE -
E
(Già C.F. ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., e per essa quale mandataria (già Controparte_2 CP_3
C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_2
allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 18.05.2021, unitamente al quale elettivamente domicilia in Verona al Vicolo San Bernardino n. 5A.
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1917/2020 in materia di contratti di finanziamento.
Conclusioni: come da conclusioni rassegnate dai procuratori presenti alla udienza del 27 maggio
2025.
Svolgimento del processo.
1. A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., il Giudice Monocratico del Tribunale di Nola, con decreto n. 1917/2020, ha ingiunto a di pagare in favore di (nelle more Parte_1 Controparte_1
divenuta la somma complessiva di € 11.438,78, oltre interessi e spese di Controparte_1
procedimento, a titolo di ratei scaduti e non pagati del contratto di credito al consumo finalizzato alla ristrutturazione delle attrezzature di un negozio stipulato in data 2 maggio 2005 con la società CP_4
[...]
2. Avverso il notificato provvedimento monitorio, ha proposto opposizione, , Parte_1
eccependo la prescrizione del credito ed il difetto di legittimazione attiva della opposta, in mancanza della notifica ad essa debitrice delle avvenute cessioni del credito. Ha concluso, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese di lite da attribuirsi al procuratore costituito in qualità di anticipatario.
3. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio per il tramite Controparte_1
della mandataria impugnando estensivamente le avverse difese e insistendo, Controparte_2 previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, o, in subordine per la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di euro 11.438,78 o in quello diverso accertato in corso di istruttoria, con il carico delle spese del giudizio.
4. Accordata la provvisoria esecuzione con ordinanza del 22.05.2021, espletato vanamente il tentativo di mediazione obbligatorio (conclusosi con esito negativo per la mancata partecipazione dell'opponente) e concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 aprile 2024, poi rinviata per decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al 20 maggio 2025.
Chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato, nessuno è comparso a tale ultima udienza e la causa è stata quindi rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. al 27 maggio 2025, allorquando,
i difensori presenti sono stati invitati a precisare le conclusioni e, all'esito, la causa è stata riservata a sentenza con deliberazione immediata, stante la concorde rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., così giungendo alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
1.1. In diritto, mette conto innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n.
14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
1.2. Alla luce di tale premessa, deve ritenersi che la opposta abbia pienamente assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente, producendo in giudizio, sin dalla fase monitoria, il contratto di finanziamento stipulato da con la società contenete la puntuale Parte_1 CP_4
regolamentazione delle condizioni economiche applicate, oltre che l'estratto conto analitico. Invero, la stipula ed esecuzione del contratto non sono state in alcun modo contestate dall'opponente.
In proposito, è stato affermato che laddove il credito azionato tragga origine da un contratto di finanziamento concesso a titolo di mutuo, la prova del credito è raggiunta attraverso la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte (Trib.
Roma 21.7.2022); ed ancora: ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo in relazione a rapporti di mutuo, la semplice produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento può considerarsi sufficiente a ritenere provato il credito vantato dalla banca, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum azionato (Trib. Busto Arsizio 5.7.2022
e da ultimo Cass. 2 gennaio 2023, n. 21).
Inoltre, quanto alle vicende traslative del credito oggetto di lite, la banca opposta ha depositato fin dalla fase monitoria: - l'atto notarile di fusione per incorporazione del 20/10/2008 di in CP_4
(v. doc. 3 monitorio); - l'atto di cessione tra e (v. doc CP_5 CP_5 CP_6
.4 monitorio); - l'atto notarile del 19/3/2014 di fusione per incorporazione di in CP_7
(v. doc. 5 monitorio); - lo statuto dal quale si evince che, a seguito della CP_6
incorporazione, la società ha assunto il nome di (v. doc. 6 monitorio); - l'atto di CP_7
cessione pro soluto dei crediti del 3/5/2016 tra e Banca FI (v. doc. 7 monitorio); - CP_7 l'estratto del verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda del 29/6/2018, con il quale è stata trasferita ad la gestione di portafogli di crediti deteriorati, tra i quali risulta esserci CP_1
anche quello oggetto del presente giudizio (v. doc. 10 monitorio). In sede di costituzione nel presente giudizio di opposizione ha inoltre offerto in comunicazione l'elenco annex attestante l'inclusione nella cessione del credito di quello oggetto di lite (circostanza peraltro mai contestata), così pienamente dimostrando la propria legittimazione ad agire.
Del tutto prive di pregio sono le doglianze mosse dall'opponente circa la mancata notifica ad essa debitrice delle cessioni precedenti all'ultima comunicatagli dalla odierna opposta.
Sul punto, in particolare, è da precisarsi che il contratto di cessione del credito è un contratto bilaterale, che si perfeziona, quindi, tra il solo cedente e cessionario, risultando il debitore ceduto soggetto estraneo all'accordo, infatti l'art. 1260 c.c. stabilisce che “il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”.
Tanto premesso il Legislatore ha comunque previsto, all'art. 1264 c.c., che la cessione venga comunicata al ceduto ovvero che sia comunque conosciuta dal medesimo debitore, in tal caso la ratio legis s'immedesima nell'esigenza di garantire il corretto adempimento della prestazione di pagamento in favore dell'effettivo nuovo creditore, ulteriormente, la notifica della cessione al debitore ceduto riveste il ruolo di c.d. pubblicità notizia, come accade per la trascrizione nell'ambito dei trasferimenti immobiliari, tendendo, quindi, alla risoluzione di conflitti tra più danti causa del medesimo autore, ove il medesimo credito sia stato alienato ad una pluralità di soggetti. Tale comunicazione, tuttavia, non è soggetta ad alcuna formalità, né in merito al contenuto, né in merito alle forme della comunicazione;
la stessa, infatti, si rende necessaria al solo fine di far conseguire al debitore la conoscenza legale della cessione ed il conseguente mutamento del soggetto legittimato a ricevere la prestazione (Cass. Civ., Sez. III, 07.2.2012 n. 1684; Cass. Civ. 26.04.2004 n. 7919).
Sul punto, peraltro, la Giurisprudenza ha precisato che “la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.” (. Cass. Civ. 1770/2014).
1.3. Infondata è pure l'eccezione di prescrizione.
Sul punto, in primo luogo, è da precisare che il diritto alla riscossione degli interessi non è sottoposta alla prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., ma alla prescrizione ordinaria decennale cui è sottoposto anche il diritto alla riscossione del capitale. Difatti, la Giurisprudenza di legittimità ha più volte specificato che “ove l'obbligazione per interessi attenga ad un debito unico, rateizzato in prestazioni periodiche di eguale o di diverso importo, che costituiscano adempimento parziale di un'unica obbligazione principale, dovendo le varie prestazioni essere considerate nel loro insieme ai fini dell'adempimento, l'identità della causa debendi della prestazione principale e di quella accessoria comporta che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi anche per gli interessi con quello ordinario decennale” (Cass. Civ., sez. II, 27/11/2009, n. 25047 e le più recenti Cass., sez. I, 9.10.'12 n. 17197 e n. 19487 del 23.9.11; cfr. anche, ex multis, Tribunale di
Monza, sez. III, 30/11/2012; Tribunale di Modena, sez. II, 23/11/2005).
Ed ancora la Giurisprudenza della Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “il pagamento di ratei di mutui configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (Cass. civ. sez. III, 30.08.2011, n.17798); e ancora “il beneficio del pagamento rateale è solo una modalità prevista per favorire il mutuatario attraverso
l'assolvimento ripartito nel tempo della propria obbligazione, ma non consegue l'effetto di frazionare il debito in tante autonome obbligazioni, con la conseguenza che il termine sancito dall'art.1957 c.c. non decorre dalla scadenza delle singole rate, bensì dalla scadenza dell'ultima” (Cass. civ. sez. III,
06.02.2004, n.2301; Cass. civ., sez.II, 30.08.2002, n.12707). L'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato, impone la decorrenza di un unitario termine di prescrizione che decorre dal termine contrattualmente statuito per il pagamento dell'ultima rata prevista, rilevato che prima di detta scadenza il finanziatore non può legittimamente pretendere il pagamento e, quindi, non ha azione per costringere il debitore all'adempimento.
Posti i principi che precedono e così venendo al caso di specie, è pacifico che il contratto di mutuo si
è risolto per inadempimento del mutuatario e che il pagamento dell'ultima rata è avvenuto il 27 maggio 2010, al quale si può ancorare il termine di decorrenza del termine di prescrizione posto che dall'inadempimento successivo è scaturita la decadenza dal beneficio del termine.
È poi documentato in atti che il termine di prescrizione sia stato validamente interrotto con la notifica della cessione in data 7.06.2016 (cfr. allegati 8 e 9 fascicolo monitorio), perfezionatasi per compiuta giacenza che è idonea a provare la conoscenza legale dell'atto e poi con quella del decreto ingiuntivo qui opposto in data 20.11.2020.
1.4. Donde, alla luce delle esposte considerazioni, l'opposizione non può che essere respinta, con susseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che acquista definitiva esecutività ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
2. La soccombenza dell'opponente governa le spese di lite (art. 91 c.p.c.), che vengono liquidate come da dispositivo che segue, in conformità al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, ai parametri minimi, in ragione della semplicità delle questioni affrontate e risolte e dell'attività in concreto svolta.
2.1. Va poi rilevato che l'opponente ha ingiustificatamente omesso di partecipare alla mediazione obbligatoria instaurata dalla opposta (cfr. verbale negativo del 5.7.2021, depositato telematicamente in data 7.01.2022).
A norma dell'art. 8 co. 4 bis d. lgs. 28/10, tale condotta giustifica la condanna di Parte_1 al pagamento, in favore del bilancio dello Stato, dell'importo di euro 118,50, corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1017/2020, emesso da questo Parte_1
Tribunale in data 25.10.2020, pubblicato il 3.11.2020, su istanza della (già Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., e notificato in data 20.11.2020, ogni contraria Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna l'opponente a rifondere in favore di in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., e per essa alla mandataria in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., le spese di lite che liquida in € 2.540,00 (di cui € 460,00 per la fase di studio, €
389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed € 851,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso,
Cpa e Iva se dovuta, come per legge.
Condanna al pagamento, in favore dello Stato, dell'importo di euro 118,50 (pari Parte_1
al contributo unificato dovuto per il giudizio), mandando alla Cancelleria per gli adempimenti finalizzati alla riscossione coattiva di detta somma;
Così deciso in Nola, il 28/05/2025
Il Giudice dott.ssa Donatella Cennamo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 109 dell'anno 2021 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione alla udienza del 27 maggio 2025, con deliberazione immediata stante la concorde rinuncia dei procuratori costituiti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Andrea Manzi, unitamente al quale elettivamente domicilia in Nola, alla via Francesco Napolitano n. 64,
-OPPONENTE -
E
(Già C.F. ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., e per essa quale mandataria (già Controparte_2 CP_3
C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_2
allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 18.05.2021, unitamente al quale elettivamente domicilia in Verona al Vicolo San Bernardino n. 5A.
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1917/2020 in materia di contratti di finanziamento.
Conclusioni: come da conclusioni rassegnate dai procuratori presenti alla udienza del 27 maggio
2025.
Svolgimento del processo.
1. A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., il Giudice Monocratico del Tribunale di Nola, con decreto n. 1917/2020, ha ingiunto a di pagare in favore di (nelle more Parte_1 Controparte_1
divenuta la somma complessiva di € 11.438,78, oltre interessi e spese di Controparte_1
procedimento, a titolo di ratei scaduti e non pagati del contratto di credito al consumo finalizzato alla ristrutturazione delle attrezzature di un negozio stipulato in data 2 maggio 2005 con la società CP_4
[...]
2. Avverso il notificato provvedimento monitorio, ha proposto opposizione, , Parte_1
eccependo la prescrizione del credito ed il difetto di legittimazione attiva della opposta, in mancanza della notifica ad essa debitrice delle avvenute cessioni del credito. Ha concluso, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese di lite da attribuirsi al procuratore costituito in qualità di anticipatario.
3. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio per il tramite Controparte_1
della mandataria impugnando estensivamente le avverse difese e insistendo, Controparte_2 previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, o, in subordine per la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di euro 11.438,78 o in quello diverso accertato in corso di istruttoria, con il carico delle spese del giudizio.
4. Accordata la provvisoria esecuzione con ordinanza del 22.05.2021, espletato vanamente il tentativo di mediazione obbligatorio (conclusosi con esito negativo per la mancata partecipazione dell'opponente) e concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 aprile 2024, poi rinviata per decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al 20 maggio 2025.
Chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato, nessuno è comparso a tale ultima udienza e la causa è stata quindi rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. al 27 maggio 2025, allorquando,
i difensori presenti sono stati invitati a precisare le conclusioni e, all'esito, la causa è stata riservata a sentenza con deliberazione immediata, stante la concorde rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., così giungendo alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
1.1. In diritto, mette conto innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n.
14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
1.2. Alla luce di tale premessa, deve ritenersi che la opposta abbia pienamente assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente, producendo in giudizio, sin dalla fase monitoria, il contratto di finanziamento stipulato da con la società contenete la puntuale Parte_1 CP_4
regolamentazione delle condizioni economiche applicate, oltre che l'estratto conto analitico. Invero, la stipula ed esecuzione del contratto non sono state in alcun modo contestate dall'opponente.
In proposito, è stato affermato che laddove il credito azionato tragga origine da un contratto di finanziamento concesso a titolo di mutuo, la prova del credito è raggiunta attraverso la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte (Trib.
Roma 21.7.2022); ed ancora: ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo in relazione a rapporti di mutuo, la semplice produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento può considerarsi sufficiente a ritenere provato il credito vantato dalla banca, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum azionato (Trib. Busto Arsizio 5.7.2022
e da ultimo Cass. 2 gennaio 2023, n. 21).
Inoltre, quanto alle vicende traslative del credito oggetto di lite, la banca opposta ha depositato fin dalla fase monitoria: - l'atto notarile di fusione per incorporazione del 20/10/2008 di in CP_4
(v. doc. 3 monitorio); - l'atto di cessione tra e (v. doc CP_5 CP_5 CP_6
.4 monitorio); - l'atto notarile del 19/3/2014 di fusione per incorporazione di in CP_7
(v. doc. 5 monitorio); - lo statuto dal quale si evince che, a seguito della CP_6
incorporazione, la società ha assunto il nome di (v. doc. 6 monitorio); - l'atto di CP_7
cessione pro soluto dei crediti del 3/5/2016 tra e Banca FI (v. doc. 7 monitorio); - CP_7 l'estratto del verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda del 29/6/2018, con il quale è stata trasferita ad la gestione di portafogli di crediti deteriorati, tra i quali risulta esserci CP_1
anche quello oggetto del presente giudizio (v. doc. 10 monitorio). In sede di costituzione nel presente giudizio di opposizione ha inoltre offerto in comunicazione l'elenco annex attestante l'inclusione nella cessione del credito di quello oggetto di lite (circostanza peraltro mai contestata), così pienamente dimostrando la propria legittimazione ad agire.
Del tutto prive di pregio sono le doglianze mosse dall'opponente circa la mancata notifica ad essa debitrice delle cessioni precedenti all'ultima comunicatagli dalla odierna opposta.
Sul punto, in particolare, è da precisarsi che il contratto di cessione del credito è un contratto bilaterale, che si perfeziona, quindi, tra il solo cedente e cessionario, risultando il debitore ceduto soggetto estraneo all'accordo, infatti l'art. 1260 c.c. stabilisce che “il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”.
Tanto premesso il Legislatore ha comunque previsto, all'art. 1264 c.c., che la cessione venga comunicata al ceduto ovvero che sia comunque conosciuta dal medesimo debitore, in tal caso la ratio legis s'immedesima nell'esigenza di garantire il corretto adempimento della prestazione di pagamento in favore dell'effettivo nuovo creditore, ulteriormente, la notifica della cessione al debitore ceduto riveste il ruolo di c.d. pubblicità notizia, come accade per la trascrizione nell'ambito dei trasferimenti immobiliari, tendendo, quindi, alla risoluzione di conflitti tra più danti causa del medesimo autore, ove il medesimo credito sia stato alienato ad una pluralità di soggetti. Tale comunicazione, tuttavia, non è soggetta ad alcuna formalità, né in merito al contenuto, né in merito alle forme della comunicazione;
la stessa, infatti, si rende necessaria al solo fine di far conseguire al debitore la conoscenza legale della cessione ed il conseguente mutamento del soggetto legittimato a ricevere la prestazione (Cass. Civ., Sez. III, 07.2.2012 n. 1684; Cass. Civ. 26.04.2004 n. 7919).
Sul punto, peraltro, la Giurisprudenza ha precisato che “la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.” (. Cass. Civ. 1770/2014).
1.3. Infondata è pure l'eccezione di prescrizione.
Sul punto, in primo luogo, è da precisare che il diritto alla riscossione degli interessi non è sottoposta alla prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., ma alla prescrizione ordinaria decennale cui è sottoposto anche il diritto alla riscossione del capitale. Difatti, la Giurisprudenza di legittimità ha più volte specificato che “ove l'obbligazione per interessi attenga ad un debito unico, rateizzato in prestazioni periodiche di eguale o di diverso importo, che costituiscano adempimento parziale di un'unica obbligazione principale, dovendo le varie prestazioni essere considerate nel loro insieme ai fini dell'adempimento, l'identità della causa debendi della prestazione principale e di quella accessoria comporta che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi anche per gli interessi con quello ordinario decennale” (Cass. Civ., sez. II, 27/11/2009, n. 25047 e le più recenti Cass., sez. I, 9.10.'12 n. 17197 e n. 19487 del 23.9.11; cfr. anche, ex multis, Tribunale di
Monza, sez. III, 30/11/2012; Tribunale di Modena, sez. II, 23/11/2005).
Ed ancora la Giurisprudenza della Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “il pagamento di ratei di mutui configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (Cass. civ. sez. III, 30.08.2011, n.17798); e ancora “il beneficio del pagamento rateale è solo una modalità prevista per favorire il mutuatario attraverso
l'assolvimento ripartito nel tempo della propria obbligazione, ma non consegue l'effetto di frazionare il debito in tante autonome obbligazioni, con la conseguenza che il termine sancito dall'art.1957 c.c. non decorre dalla scadenza delle singole rate, bensì dalla scadenza dell'ultima” (Cass. civ. sez. III,
06.02.2004, n.2301; Cass. civ., sez.II, 30.08.2002, n.12707). L'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato, impone la decorrenza di un unitario termine di prescrizione che decorre dal termine contrattualmente statuito per il pagamento dell'ultima rata prevista, rilevato che prima di detta scadenza il finanziatore non può legittimamente pretendere il pagamento e, quindi, non ha azione per costringere il debitore all'adempimento.
Posti i principi che precedono e così venendo al caso di specie, è pacifico che il contratto di mutuo si
è risolto per inadempimento del mutuatario e che il pagamento dell'ultima rata è avvenuto il 27 maggio 2010, al quale si può ancorare il termine di decorrenza del termine di prescrizione posto che dall'inadempimento successivo è scaturita la decadenza dal beneficio del termine.
È poi documentato in atti che il termine di prescrizione sia stato validamente interrotto con la notifica della cessione in data 7.06.2016 (cfr. allegati 8 e 9 fascicolo monitorio), perfezionatasi per compiuta giacenza che è idonea a provare la conoscenza legale dell'atto e poi con quella del decreto ingiuntivo qui opposto in data 20.11.2020.
1.4. Donde, alla luce delle esposte considerazioni, l'opposizione non può che essere respinta, con susseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che acquista definitiva esecutività ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
2. La soccombenza dell'opponente governa le spese di lite (art. 91 c.p.c.), che vengono liquidate come da dispositivo che segue, in conformità al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, ai parametri minimi, in ragione della semplicità delle questioni affrontate e risolte e dell'attività in concreto svolta.
2.1. Va poi rilevato che l'opponente ha ingiustificatamente omesso di partecipare alla mediazione obbligatoria instaurata dalla opposta (cfr. verbale negativo del 5.7.2021, depositato telematicamente in data 7.01.2022).
A norma dell'art. 8 co. 4 bis d. lgs. 28/10, tale condotta giustifica la condanna di Parte_1 al pagamento, in favore del bilancio dello Stato, dell'importo di euro 118,50, corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1017/2020, emesso da questo Parte_1
Tribunale in data 25.10.2020, pubblicato il 3.11.2020, su istanza della (già Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., e notificato in data 20.11.2020, ogni contraria Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna l'opponente a rifondere in favore di in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., e per essa alla mandataria in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., le spese di lite che liquida in € 2.540,00 (di cui € 460,00 per la fase di studio, €
389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed € 851,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso,
Cpa e Iva se dovuta, come per legge.
Condanna al pagamento, in favore dello Stato, dell'importo di euro 118,50 (pari Parte_1
al contributo unificato dovuto per il giudizio), mandando alla Cancelleria per gli adempimenti finalizzati alla riscossione coattiva di detta somma;
Così deciso in Nola, il 28/05/2025
Il Giudice dott.ssa Donatella Cennamo