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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/12/2025, n. 5516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5516 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 17/12/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 7332 2025, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Arianna PICARELLA, in sostituzione dell'Avv. Silvia D'ALOISIO,
per parte ricorrente e l'Avv. Delia CERNIGLIARO per 1 CP_1
L'Avv. Picarella insiste nel ricorso, anche con riferimento alle controdeduzioni della CTP
allegata e chiede il rinnovo della consulenza tecnica;
L'Avv. Cernigliaro ribadisce il contenuto della memoria.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 15.15 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti) Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N°
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
F.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in Addi
composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabio Rilasciata spedizione in
Civiletti, nella causa iscritta al n. 7332 R.G. Anno 2025, promossa forma esecutiva all'Avv.
DA rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
SILVIA D'ALOISIO, giusta procura in atti, ed elettivamente per domiciliato presso lo studio di questa, in Palermo, Corso Alberto
AMEDEO 210;
- Ricorrente -
Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2 in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. DELIA CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Ente, in
Palermo via Laurana n. 59.
Resistente-
All'udienza del 17/12/2025, ha pronunciato
SENTENZA avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta le domande proposte da Parte_1
Dichiara quest'ultimo non soggetto al pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi. Pone definitivamente a carico dell' CP_1 le spese delle consulenze tecniche espletate nella prima fase. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/03/2023, Parte_1 in
contraddittorio con l'CP_1 proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di
accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento delle prestazioni previste per i ciechi civili totali, o in subordine, quelle spettanti ai ciechi civili parziali, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa.
L' CP_1 ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Persona_1 ( nominata a seguito diIl secondo c.t.u. incaricato, Dott.ssa ordinanza del 19/02/2024, dopo che la relazione del primo c.t.u. era stata ritenuta insufficiente) concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
13/05/2025, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' CP_1 costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
All'udienza del 17/12/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti, la causa è stata posta in decisione.
Parte ricorrente ha censurato la relazione di c.t.u. espletata nella prima fase del giudizio, riportandosi testualmente ai rilievi critici di un c.t.p., senza, tra l'altro, che siano state mai formulate osservazioni alla c.t.u. entro il termine fissato dal giudice.
Tuttavia, le censure formulate nella relazione di parte e trasfuse in ricorso non inficiano, secondo questo Tribunale, le conclusioni del c.t.u.
Il c.t.p. così argomenta: "Dalla disamina degli atti e dall'esame obiettivo risulta da quanto detto del CTU in OSN un visus di 1/10 quando lo stesso afferma che il fondo oculare è male esplorabile per l'opacità del cristallino cadendo in contraddizione. Di fatti con una cataratta avanzata e una sindrome dell'interfaccia vitreo retinica, il visus non potrà mai essere di 1/10 ma molto inferiore.
In ODX lo stesso CTU parla di aree di atrofia nella regione maculare ipotizzando un visus di 2/50
quando con questa diagnosi il visus è sicuramente inferiore, quindi di moto manu.
Parte_1 secondo il mio parere, è da considerarsi cieco civile di Per tali motivi il Sig.
prima categoria.
Tali rilievi, con le relative conclusioni, non possono trovare accoglimento.
Ed, invero, mentre il c.t.p. si basa su una affermazione meramente apodittica ( con una cataratta avanzata ed una sindrome dell'interfaccia vitreo retinica, il visus non potrà mai essere di un decimo, ma molto inferiore) il c.t.u., in ordine a tale aspetto, ha rilevato: “Per quanto riguarda l'OS, dato quanto affermato nella documentazione presentata: il certificato della visita oculista domiciliare del dott. Per_2 e la precedente relazione di consulenza tecnica della dott.ssa Per_3, che hanno valutato il periziando come cieco totale, è evidente che il punto principale è stabilire il visus per potere decidere se il periziando merita di essere considerato cieco civile totale o parziale.
Nel caso in oggetto, dato che nei documenti sopra ricordati, in OS era riportato un visus pari a motu manu non migliorabile, era necessario, dopo aver accertato la reale condizione clinica-anatomica dell'OS (si precisa che il periziando si deve considerare monocolo dato che l'OD presenta la quasi totale riduzione dell'acuità visiva), la correlazione tra obiettività clinica e visus dichiarato (motu manu). non sulla rilevazione del visus in maniera canonica, esame che implica la partecipazione diretta del soggetto, ma sull'osservazione del comportamento del periziando e su risposte non verbali, con l'obiettivo di poter far emergere l'effettiva funzionalità visiva. Per fare questo la ctu si è basata, su quanto consigliato dalla letteratura.
Come esposto in precedenza questo modo di agire ha permesso di accertare che il periziando possiede una buona attenzione visiva (buona qualità e durata dell'attenzione visiva), infatti ha seguito con lo sguardo e attenzione le persone presenti nella stanza dove è stata eseguita la visita oculistica (buona esplorazione dell'ambiente), ha agganciato sempre lo sguardo la ctu durante la loro conversazione.
Inoltre è presente in OS il riflesso di minaccia e il riflesso pupillare al fotostimolo. Dato quanto osservato, considerata anche l'età avanzata del periziando, è possibile affermare che in
OS è presente un visus naturate pari ad 1/10 non migliorabile con lenti.
Si tratta di conclusioni fondate su un accurata metodologia scientifica, suffragate dalle opinioni più accreditate in letteratura e dall'osservazione diretta della condotta del paziente, durante la visita, che ha permesso di accertare una buona qualità e durata dell'attenzione visiva e ad una buona esplorazione dell'ambiente che, posti in relazione anche con il rilevato riflesso di minaccia e pupillare al fotostimolo, rendono, sulla base di criteri razionali, assai verosimile la presenza di un visus residuo di 1/10.
La profonda riduzione dell'acuità visiva in ODx Vn = 2/50 non migliorabile con lenti è frutto,
poi, della diretta osservazione del c.t.u., che ha attestato la piena corrispondenza tra la profonda riduzione del visus osservato e lo stato clinico dell'OD, cioè tra il visus e le gravi alterazioni strutturali della macula, dimostrate anche obiettivamente con l'esame OCT.
Le affermazioni del c.t.p. sono invece rimaste prive di riscontri obiettivi.
Alla luce di ciò, il giudizio medico legale espresso dal c.t.u. della prima fase appare del tutto condivisibile, in quanto fondato su accurato esame obiettivo e su argomentazioni logiche e scientifiche del tutto coerenti.
La richiesta di rinnovo della c.t.u. appare quindi priva di giustificazione e deve essere respinta.
Alla luce di tali considerazioni, le domande del Parte_1 devono essere rigettate.
Parte ricorrente, rimasta soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, avendo formulato nelle conclusioni del ricorso la dichiarazione di cui al novellato art. 152 disp. att. c.p.c..
Conseguentemente vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1 le spese delle consulenze tecniche della prima fase.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 17/12/2025
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 17/12/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 7332 2025, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Arianna PICARELLA, in sostituzione dell'Avv. Silvia D'ALOISIO,
per parte ricorrente e l'Avv. Delia CERNIGLIARO per 1 CP_1
L'Avv. Picarella insiste nel ricorso, anche con riferimento alle controdeduzioni della CTP
allegata e chiede il rinnovo della consulenza tecnica;
L'Avv. Cernigliaro ribadisce il contenuto della memoria.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 15.15 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti) Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N°
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
F.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in Addi
composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabio Rilasciata spedizione in
Civiletti, nella causa iscritta al n. 7332 R.G. Anno 2025, promossa forma esecutiva all'Avv.
DA rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
SILVIA D'ALOISIO, giusta procura in atti, ed elettivamente per domiciliato presso lo studio di questa, in Palermo, Corso Alberto
AMEDEO 210;
- Ricorrente -
Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2 in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. DELIA CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Ente, in
Palermo via Laurana n. 59.
Resistente-
All'udienza del 17/12/2025, ha pronunciato
SENTENZA avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta le domande proposte da Parte_1
Dichiara quest'ultimo non soggetto al pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi. Pone definitivamente a carico dell' CP_1 le spese delle consulenze tecniche espletate nella prima fase. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/03/2023, Parte_1 in
contraddittorio con l'CP_1 proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di
accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento delle prestazioni previste per i ciechi civili totali, o in subordine, quelle spettanti ai ciechi civili parziali, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa.
L' CP_1 ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Persona_1 ( nominata a seguito diIl secondo c.t.u. incaricato, Dott.ssa ordinanza del 19/02/2024, dopo che la relazione del primo c.t.u. era stata ritenuta insufficiente) concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
13/05/2025, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' CP_1 costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
All'udienza del 17/12/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti, la causa è stata posta in decisione.
Parte ricorrente ha censurato la relazione di c.t.u. espletata nella prima fase del giudizio, riportandosi testualmente ai rilievi critici di un c.t.p., senza, tra l'altro, che siano state mai formulate osservazioni alla c.t.u. entro il termine fissato dal giudice.
Tuttavia, le censure formulate nella relazione di parte e trasfuse in ricorso non inficiano, secondo questo Tribunale, le conclusioni del c.t.u.
Il c.t.p. così argomenta: "Dalla disamina degli atti e dall'esame obiettivo risulta da quanto detto del CTU in OSN un visus di 1/10 quando lo stesso afferma che il fondo oculare è male esplorabile per l'opacità del cristallino cadendo in contraddizione. Di fatti con una cataratta avanzata e una sindrome dell'interfaccia vitreo retinica, il visus non potrà mai essere di 1/10 ma molto inferiore.
In ODX lo stesso CTU parla di aree di atrofia nella regione maculare ipotizzando un visus di 2/50
quando con questa diagnosi il visus è sicuramente inferiore, quindi di moto manu.
Parte_1 secondo il mio parere, è da considerarsi cieco civile di Per tali motivi il Sig.
prima categoria.
Tali rilievi, con le relative conclusioni, non possono trovare accoglimento.
Ed, invero, mentre il c.t.p. si basa su una affermazione meramente apodittica ( con una cataratta avanzata ed una sindrome dell'interfaccia vitreo retinica, il visus non potrà mai essere di un decimo, ma molto inferiore) il c.t.u., in ordine a tale aspetto, ha rilevato: “Per quanto riguarda l'OS, dato quanto affermato nella documentazione presentata: il certificato della visita oculista domiciliare del dott. Per_2 e la precedente relazione di consulenza tecnica della dott.ssa Per_3, che hanno valutato il periziando come cieco totale, è evidente che il punto principale è stabilire il visus per potere decidere se il periziando merita di essere considerato cieco civile totale o parziale.
Nel caso in oggetto, dato che nei documenti sopra ricordati, in OS era riportato un visus pari a motu manu non migliorabile, era necessario, dopo aver accertato la reale condizione clinica-anatomica dell'OS (si precisa che il periziando si deve considerare monocolo dato che l'OD presenta la quasi totale riduzione dell'acuità visiva), la correlazione tra obiettività clinica e visus dichiarato (motu manu). non sulla rilevazione del visus in maniera canonica, esame che implica la partecipazione diretta del soggetto, ma sull'osservazione del comportamento del periziando e su risposte non verbali, con l'obiettivo di poter far emergere l'effettiva funzionalità visiva. Per fare questo la ctu si è basata, su quanto consigliato dalla letteratura.
Come esposto in precedenza questo modo di agire ha permesso di accertare che il periziando possiede una buona attenzione visiva (buona qualità e durata dell'attenzione visiva), infatti ha seguito con lo sguardo e attenzione le persone presenti nella stanza dove è stata eseguita la visita oculistica (buona esplorazione dell'ambiente), ha agganciato sempre lo sguardo la ctu durante la loro conversazione.
Inoltre è presente in OS il riflesso di minaccia e il riflesso pupillare al fotostimolo. Dato quanto osservato, considerata anche l'età avanzata del periziando, è possibile affermare che in
OS è presente un visus naturate pari ad 1/10 non migliorabile con lenti.
Si tratta di conclusioni fondate su un accurata metodologia scientifica, suffragate dalle opinioni più accreditate in letteratura e dall'osservazione diretta della condotta del paziente, durante la visita, che ha permesso di accertare una buona qualità e durata dell'attenzione visiva e ad una buona esplorazione dell'ambiente che, posti in relazione anche con il rilevato riflesso di minaccia e pupillare al fotostimolo, rendono, sulla base di criteri razionali, assai verosimile la presenza di un visus residuo di 1/10.
La profonda riduzione dell'acuità visiva in ODx Vn = 2/50 non migliorabile con lenti è frutto,
poi, della diretta osservazione del c.t.u., che ha attestato la piena corrispondenza tra la profonda riduzione del visus osservato e lo stato clinico dell'OD, cioè tra il visus e le gravi alterazioni strutturali della macula, dimostrate anche obiettivamente con l'esame OCT.
Le affermazioni del c.t.p. sono invece rimaste prive di riscontri obiettivi.
Alla luce di ciò, il giudizio medico legale espresso dal c.t.u. della prima fase appare del tutto condivisibile, in quanto fondato su accurato esame obiettivo e su argomentazioni logiche e scientifiche del tutto coerenti.
La richiesta di rinnovo della c.t.u. appare quindi priva di giustificazione e deve essere respinta.
Alla luce di tali considerazioni, le domande del Parte_1 devono essere rigettate.
Parte ricorrente, rimasta soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, avendo formulato nelle conclusioni del ricorso la dichiarazione di cui al novellato art. 152 disp. att. c.p.c..
Conseguentemente vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1 le spese delle consulenze tecniche della prima fase.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 17/12/2025
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)