TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 27/06/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 529/2025 introdotta con ricorso depositato in data 14.05.2025 da
(c.f. ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
EN DE TO (AP) e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Cocchieri e (c.f. CP_1
) nata il [...] a [...] e residente in [...]C.F._2
EN DE TO (AP) alla Via Gronchi n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv.
Marika Bianchini;
Avente ad oggetto: altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi);
Conclusioni DEle parti: come da ricorso;
Conclusioni DE P.M.: il P.M. esprimeva parere favorevole. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.05.2025, i ricorrenti sulla premessa che:
- I sigg.ri e hanno intrattenuto una relazione more Parte_1 CP_1
uxorio;
- da tale unione nasceva in data 23/10/2018 a San EN DE TO il figlio residente a [...], Persona_1
regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori;
- per quanto concerne la situazione lavorativa si rappresenta che la sig.ra
[...]
è in cerca di occupazione e percepisce il reddito di inclusione;
mentre il CP_1
sig. risulta essere dipendente presso la Start S.p.a. (p.i. Parte_1
), corrente in Zona Marino DE TO di Ascoli Piceno;
P.IVA_1
- i ricorrenti sono titolari dei rapporti bancari e postali di cui si produce la relativa documentazione e gli estratti conto;
- il sig è proprietario DEl'automobile Renault Megane targata Parte_1
FR487DP, mentre la sig.ra non è proprietaria di beni mobili registrati;
CP_1
- il sig. non è proprietario di beni immobili;
mentre la sig.ra Parte_1
risulta comproprietaria degli immobili di cui è stata allegata visura CP_1
al ricorso introduttivo;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta DE presente procedimento, di dettare una disciplina in ordine al mantenimento e all'affidamento DE figlio minore Per_1
alle seguenti
CONDIZIONI
1. Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori in regime di Persona_1
affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre, sig.ra
[...]
, in San EN DE TO alla Via Gronchi n. 1, in immobile dove CP_1
attualmente la stessa risiede in virtù di contratto di locazione stipulato tra l'Erap e il sig. , nonno DE piccolo Al decesso DE sig. la Controparte_2 Per_1 Pt_1
sig.ra subentrerà di diritto nel contratto di locazione succitato;
CP_1
2. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, ad eccezione DEle decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento DEl'assunzione DEla decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito DEla vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali ed in modo da garantire ciascuno il proprio apporto affettivo, consentendogli di ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione;
3. Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio minore, compreso pernottamento, tre volte a settimana negli orari e nei giorni che verranno concordati con la madre, previo avviso alla stessa entro la giornata di sabato DEla settimana precedente;
4. quanto alla frequentazione DE minore con i genitori nei periodi DEle festività e vacanze scolastiche, salvo accordi diversi presi di volta in volta, i ricorrenti convengono che: i giorni di Natale e di Pasqua verranno trascorsi dai minori alternativamente con uno dei genitori, ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e il Natale con l'altro da alternarsi di anno in anno. Allo stesso modo provvederanno nelle festività DE 31 dicembre e DE 01 gennaio. Le vacanze estive vengono disciplinate prevedendo che il padre tenga con sé il minore nei seguenti termini: una settimana nel periodo estivo, in occasione DEle ferie lavorative e secondo accordi da assumersi almeno 15 giorni prima DEl'inizio DE periodo, sempre compatibilmente con le esigenze DE minore;
inoltre, ciascun genitore ad anni alterni trascorrerà con i figli il giorno di ferragosto (pernottamento compreso);
5. ciascun genitore nel giorno DE proprio compleanno (pernottamento compreso) avrà con sé il figlio, salvo accordi diversi;
in occasione DE compleanno DE figlio ognuno dei genitori sarà libero di organizzare la festa di compleanno separatamente dall'altro; allo stesso modo per quanto concerne le feste in occasione DEle cerimonie religiose e ognuno dei genitori si sosterrà i costi DEla relativa festa organizzata, salvo diverso accordo;
6. durante i periodi sopra appena disciplinati si sospende la frequentazione ordinaria, pertanto la programmazione DEle festività prevale su quella ordinaria;
7. le parti saranno libere di definire, di comune accordo tra di loro, diverse modalità di frequentazione per i suddetti periodi festivi, a seconda DEle loro necessità;
8. i genitori si impegnano, nei periodi di propria spettanza, ad osservare il rispetto degli impegni scolastici, sportivi e formativi DE figlio (ivi compresi catechismo, feste di compleanno di compagni di scuola etc.), assicurando in tali momenti la propria presenza e la cura diretta DE figlio, salvo casi particolari in cui potranno avvalersi di persone di loro fiducia che siano parenti, in ogni caso nel rispetto DEle esigenze e bisogni fondamentali DE minore;
in tali periodi, inoltre, i ricorrenti si impegnano vicendevolmente a consentire contatti telefonici tra il figlio e l'altro genitore, in orari convenuti e secondo le volontà DE figlio stesso;
9. Il Sig. a decorrere dalla sottoscrizione DE ricorso è obbligato a Parte_1
corrispondere alla Sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento CP_1
DE figlio minore la somma di Euro 200,00 (duecento/00) mensili, da Per_1
corrispondere entro il giorno 20 (venti) di ogni mese sul conto corrente intestato alla Sig.ra di cui la stessa comunicherà le coordinate bancarie al CP_1
Sig. o mediante corresponsione in contanti previo rilascio di Parte_1
apposita quietanza. La somma indicata sarà automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici Istat di aumento dei prezzi al consumo per le famiglie;
10. Il sig. si obbliga al compimento DE diciottesimo anno di età DE Parte_1
figlio al versamento in suo favore DEla somma di euro 2.400,00 (euro Per_1
duemilaquattrocento/00). Qualora tali somme dovessero essere versate prima DE compimento DE diciottesimo anno, per necessità DE minore, non verranno poi pagate al diciottesimo anno;
11. Per quanto riguarda l'assegno unico relativo al figlio, lo stesso da settembre 2024 viene percepito per intero dalla sig.ra e continuerà ad essere CP_1
percepito per intero dalla madre;
12. Per quanto riguarda le scelte terapeutiche riguardanti il minore, le parti sin d'ora stabiliscono che esse verranno prese di comune accordo, sia per quanto attiene i percorsi terapeutici e di profilassi, sia per quanto riguarda la scelta dei sanitari specialisti ove essa si renda necessaria;
13. le spese straordinarie saranno divise tra i sigg.ri e CP_1 Pt_1
nella misura DE 50% ciascuno come da protocollo di intesa sottoscritto
[...]
tra il Tribunale di Ascoli Piceno e il Consiglio DEl'Ordine degli Avvocati che si intende qui integralmente riportato ed al quale si rimanda integralmente (doc. 9). Il rimborso verrà effettuato al genitore che ha sostenuto la spesa per intero, previa documentazione fiscale DEla suddetta spesa entro il termine di versamento DEl'ordinaria mensilità successiva alla richiesta;
14. i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località, garantendo, comunque, la reperibilità telefonica nel loro tempo di permanenza con il minore;
15. i ricorrenti con la sottoscrizione DE presente ricorso, si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio DE passaporto per il figlio minore restando inteso che laddove i viaggi dovessero riguardare un genitore con il minore, ciò dovrà essere preventivamente e tassativamente assentito dall'altro genitore;
16. i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa o richiesta di mantenimento l'uno nei confronti DEl'altro;
17. I sigg.ri e con la sottoscrizione DE presente Parte_1 Parte_2
ricorso si impegnano già al rispetto di tutte le condizioni ivi previste.
18. Le spese ed i compensi DE presente giudizio sono integralmente compensati tra le parti. In data 29.05.2025 il Presidente DE Tribunale, letto il ricorso depositato dagli istanti, designava il giudice relatore cui DEegava la trattazione DE procedimento e fissava, per la comparizione DEle parti innanzi al magistrato DEegato, l'udienza DE 10.06.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere DE P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda congiuntamente proposta dalle parti merita accoglimento e che le condizioni concordate tra gli istanti appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi dei medesimi, nonché soprattutto quelli DE figlio minore Per_1
Le spese di lite, stante la natura necessitata DEla controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono da compensare integralmente tra le parti stesse.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, pronunciandosi sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- disciplina l'affidamento e il mantenimento DE figlio minore alle condizioni Per_1
concordate tra le parti per come sopra riportate e trascritte;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio DE 26/6/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 529/2025 introdotta con ricorso depositato in data 14.05.2025 da
(c.f. ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
EN DE TO (AP) e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Cocchieri e (c.f. CP_1
) nata il [...] a [...] e residente in [...]C.F._2
EN DE TO (AP) alla Via Gronchi n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv.
Marika Bianchini;
Avente ad oggetto: altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi);
Conclusioni DEle parti: come da ricorso;
Conclusioni DE P.M.: il P.M. esprimeva parere favorevole. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.05.2025, i ricorrenti sulla premessa che:
- I sigg.ri e hanno intrattenuto una relazione more Parte_1 CP_1
uxorio;
- da tale unione nasceva in data 23/10/2018 a San EN DE TO il figlio residente a [...], Persona_1
regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori;
- per quanto concerne la situazione lavorativa si rappresenta che la sig.ra
[...]
è in cerca di occupazione e percepisce il reddito di inclusione;
mentre il CP_1
sig. risulta essere dipendente presso la Start S.p.a. (p.i. Parte_1
), corrente in Zona Marino DE TO di Ascoli Piceno;
P.IVA_1
- i ricorrenti sono titolari dei rapporti bancari e postali di cui si produce la relativa documentazione e gli estratti conto;
- il sig è proprietario DEl'automobile Renault Megane targata Parte_1
FR487DP, mentre la sig.ra non è proprietaria di beni mobili registrati;
CP_1
- il sig. non è proprietario di beni immobili;
mentre la sig.ra Parte_1
risulta comproprietaria degli immobili di cui è stata allegata visura CP_1
al ricorso introduttivo;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta DE presente procedimento, di dettare una disciplina in ordine al mantenimento e all'affidamento DE figlio minore Per_1
alle seguenti
CONDIZIONI
1. Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori in regime di Persona_1
affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre, sig.ra
[...]
, in San EN DE TO alla Via Gronchi n. 1, in immobile dove CP_1
attualmente la stessa risiede in virtù di contratto di locazione stipulato tra l'Erap e il sig. , nonno DE piccolo Al decesso DE sig. la Controparte_2 Per_1 Pt_1
sig.ra subentrerà di diritto nel contratto di locazione succitato;
CP_1
2. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, ad eccezione DEle decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento DEl'assunzione DEla decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito DEla vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali ed in modo da garantire ciascuno il proprio apporto affettivo, consentendogli di ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione;
3. Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio minore, compreso pernottamento, tre volte a settimana negli orari e nei giorni che verranno concordati con la madre, previo avviso alla stessa entro la giornata di sabato DEla settimana precedente;
4. quanto alla frequentazione DE minore con i genitori nei periodi DEle festività e vacanze scolastiche, salvo accordi diversi presi di volta in volta, i ricorrenti convengono che: i giorni di Natale e di Pasqua verranno trascorsi dai minori alternativamente con uno dei genitori, ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e il Natale con l'altro da alternarsi di anno in anno. Allo stesso modo provvederanno nelle festività DE 31 dicembre e DE 01 gennaio. Le vacanze estive vengono disciplinate prevedendo che il padre tenga con sé il minore nei seguenti termini: una settimana nel periodo estivo, in occasione DEle ferie lavorative e secondo accordi da assumersi almeno 15 giorni prima DEl'inizio DE periodo, sempre compatibilmente con le esigenze DE minore;
inoltre, ciascun genitore ad anni alterni trascorrerà con i figli il giorno di ferragosto (pernottamento compreso);
5. ciascun genitore nel giorno DE proprio compleanno (pernottamento compreso) avrà con sé il figlio, salvo accordi diversi;
in occasione DE compleanno DE figlio ognuno dei genitori sarà libero di organizzare la festa di compleanno separatamente dall'altro; allo stesso modo per quanto concerne le feste in occasione DEle cerimonie religiose e ognuno dei genitori si sosterrà i costi DEla relativa festa organizzata, salvo diverso accordo;
6. durante i periodi sopra appena disciplinati si sospende la frequentazione ordinaria, pertanto la programmazione DEle festività prevale su quella ordinaria;
7. le parti saranno libere di definire, di comune accordo tra di loro, diverse modalità di frequentazione per i suddetti periodi festivi, a seconda DEle loro necessità;
8. i genitori si impegnano, nei periodi di propria spettanza, ad osservare il rispetto degli impegni scolastici, sportivi e formativi DE figlio (ivi compresi catechismo, feste di compleanno di compagni di scuola etc.), assicurando in tali momenti la propria presenza e la cura diretta DE figlio, salvo casi particolari in cui potranno avvalersi di persone di loro fiducia che siano parenti, in ogni caso nel rispetto DEle esigenze e bisogni fondamentali DE minore;
in tali periodi, inoltre, i ricorrenti si impegnano vicendevolmente a consentire contatti telefonici tra il figlio e l'altro genitore, in orari convenuti e secondo le volontà DE figlio stesso;
9. Il Sig. a decorrere dalla sottoscrizione DE ricorso è obbligato a Parte_1
corrispondere alla Sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento CP_1
DE figlio minore la somma di Euro 200,00 (duecento/00) mensili, da Per_1
corrispondere entro il giorno 20 (venti) di ogni mese sul conto corrente intestato alla Sig.ra di cui la stessa comunicherà le coordinate bancarie al CP_1
Sig. o mediante corresponsione in contanti previo rilascio di Parte_1
apposita quietanza. La somma indicata sarà automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici Istat di aumento dei prezzi al consumo per le famiglie;
10. Il sig. si obbliga al compimento DE diciottesimo anno di età DE Parte_1
figlio al versamento in suo favore DEla somma di euro 2.400,00 (euro Per_1
duemilaquattrocento/00). Qualora tali somme dovessero essere versate prima DE compimento DE diciottesimo anno, per necessità DE minore, non verranno poi pagate al diciottesimo anno;
11. Per quanto riguarda l'assegno unico relativo al figlio, lo stesso da settembre 2024 viene percepito per intero dalla sig.ra e continuerà ad essere CP_1
percepito per intero dalla madre;
12. Per quanto riguarda le scelte terapeutiche riguardanti il minore, le parti sin d'ora stabiliscono che esse verranno prese di comune accordo, sia per quanto attiene i percorsi terapeutici e di profilassi, sia per quanto riguarda la scelta dei sanitari specialisti ove essa si renda necessaria;
13. le spese straordinarie saranno divise tra i sigg.ri e CP_1 Pt_1
nella misura DE 50% ciascuno come da protocollo di intesa sottoscritto
[...]
tra il Tribunale di Ascoli Piceno e il Consiglio DEl'Ordine degli Avvocati che si intende qui integralmente riportato ed al quale si rimanda integralmente (doc. 9). Il rimborso verrà effettuato al genitore che ha sostenuto la spesa per intero, previa documentazione fiscale DEla suddetta spesa entro il termine di versamento DEl'ordinaria mensilità successiva alla richiesta;
14. i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località, garantendo, comunque, la reperibilità telefonica nel loro tempo di permanenza con il minore;
15. i ricorrenti con la sottoscrizione DE presente ricorso, si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio DE passaporto per il figlio minore restando inteso che laddove i viaggi dovessero riguardare un genitore con il minore, ciò dovrà essere preventivamente e tassativamente assentito dall'altro genitore;
16. i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa o richiesta di mantenimento l'uno nei confronti DEl'altro;
17. I sigg.ri e con la sottoscrizione DE presente Parte_1 Parte_2
ricorso si impegnano già al rispetto di tutte le condizioni ivi previste.
18. Le spese ed i compensi DE presente giudizio sono integralmente compensati tra le parti. In data 29.05.2025 il Presidente DE Tribunale, letto il ricorso depositato dagli istanti, designava il giudice relatore cui DEegava la trattazione DE procedimento e fissava, per la comparizione DEle parti innanzi al magistrato DEegato, l'udienza DE 10.06.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere DE P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda congiuntamente proposta dalle parti merita accoglimento e che le condizioni concordate tra gli istanti appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi dei medesimi, nonché soprattutto quelli DE figlio minore Per_1
Le spese di lite, stante la natura necessitata DEla controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono da compensare integralmente tra le parti stesse.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, pronunciandosi sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- disciplina l'affidamento e il mantenimento DE figlio minore alle condizioni Per_1
concordate tra le parti per come sopra riportate e trascritte;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio DE 26/6/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi