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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 16/12/2024, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
RG 421/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 16/12/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Latino Quartarone, e, per CP_1
l'av o, e dell'avv. Fuso. Per e nessuno compare. CP_2 CP_3
Il Giudice D orrettamente instaurato il contraddittorio nei confronti CP_1 di e CP_2 CP_3 di . CP_3
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 421/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
. 4 ta la causa r.g. 429/2024, promossa da: e rappresentati e difesi, in forza di procura Parte_1 Parte_2
e vv.ti Michele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati ricorrente
CONTRO
s.p.a., in persona del Responsabile della direzione legal affairs
[...]
, rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telemat CP_4
Riccardo Fuso, LO FA e EL Di Matteo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Lovero a Trieste, via San Francesco d'Assisi 9 resistente
E CONTRO
r.l., CP_5 convenuta contumace E CONTRO
Controparte_6 terza chiamata contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorsi depositati il 03.10.2024 e successivamente riuniti1, i ricorrenti, sulla premessa d'aver lavorato per dal 12.01.2024 al 01.07.2024 e Controparte_7
dal 25.07.2022 al 03.07.2024 - con adibizione esclusiva presso lo Parte_2 stabilimento di Monfalcone nell'ambito dell'appalto affidato da CP_1 quest'ultima società alla datrice di lavoro, hanno convenuto in giudizio entrambe le società – quale datrice di lavoro e responsabile ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 273 del 2003, per ottenere la condanna della committente al pagamento delle voci strettamente retributive dei prospetti paga di giugno e luglio 2024 - nonché, quanto a del t.f.r. maturato fino al 31.12.2023 - e della datrice di lavoro per i Pt_1 restanti importi ivi indicati.
2. si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrente non avrebbe CP_1 offerto alcuna prova della sua pretesa. Per questo, ha chiesto il rigetto del ricorso e che, in caso d'accoglimento della domanda, e , sub- CP_2 CP_3 committente di cui ha chiesto la chiamata in causa, la tengano indenne dalle conseguenze del provvedimento.
3. e non si sono costituite in giudizio e sono state CP_2 CP_3 dichiarate contumaci.
4. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter processuale, e precisato che è documentale e pacifica la sussistenza dei rapporti di lavoro intercorsi tra i ricorrenti e e la loro CP_2 articolazione temporale [cfr. doc. 1 ricorrente] È del pari documentale il credito di cui i ricorrenti sono titolari. Alla luce delle voci riportate nel prospetto paga, i calcoli riportati nei ricorsi vanno tuttavia corretti nei termini che seguono.
5.1. Quanto a dalla lettura dei prospetti e della CU 2024 emerge un Pt_1 credito, per voci aventi strettamente natura retributiva, pari ad euro 2.994,61 (retribuzione ordinaria, permessi goduti, festività non goduta, rateo di 13ma, ferie godute, t.f.r., esonero contributivo). Le voci prive di tale natura, riportate nei prospetti paga, ammontano invece a 673,17. 5.2. Quanto ad , dalla lettura dei prospetti emerge un credito, per voci Parte_2 aventi strettamente natura retributiva, pari ad euro 5.295,21 (retribuzione ordinaria, permessi goduti, festività non goduta, rateo di 13ma, ferie godute, t.f.r., esonero contributivo). Le voci prive di tale natura, riportate nei prospetti paga, ammontano invece a 181,65. Nel primo caso, trattasi di importi superiori a quelli rivendicati nel ricorso e a questi, quale petitum, occorre limitarsi, a nulla rilevando le clausole “somma minore o maggiore realtiva agli emolumenti ritenuti di natura retributiva” e “somma minore o maggiore realtiva agli emolumenti ritenuti di natura risarcitoria”, dal momento che clausole siffatte non posono essere considerate, di per sé, come clausole meramente di stile «quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi» [Cass., n. 6350/2010], ciò che, data la natura documentale del credito è circostanza da escludersi.
5.2. Quanto alla responsabilità di la stessa committente ha dato CP_1 atto d'aver appaltato lavori a e che questa li ha subappaltati a . CP_3 CP_2 ha poi genericamente contestato l'adibizione del ricorrente CP_1 all'appalto, ma si tratta di deduzione smentita tanto dalla collocazione del luogo di lavoro dei ricorrenti a Monfalcone, Piazzale Cosulich 1, dove è pacifico siano ubicati i cantieri della committente, quanto dalle condizioni generali d'appalto, al cui art. 7.6, risulta espressamente che «l'impresa appaltatrice sarà tenuta a consegnare a con cadenza mensile, la completa documentazione – anche per l'impresa CP_1 subappaltatrice – comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti (e degli eventuali lavoratori autonomi) e degli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi» [cfr. doc. 2 . Ne consegue che è stata CP_1 CP_1 contrattualmente posta in condizione di conoscere dettagliatamente ogni profilo attinente ai rapporti tra l'appaltatrice e i suoi dipendenti e, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente – non è del resto dedotto o documentato un inadempimento all'obbligo informativo da parte di e -, è senz'altro in CP_3 CP_8 grado di verificare se il lavoratore sia stato o meno costantemente adibito all'appalto. In mancanza di una specifica e documentata contestazione dell'allegazione di cui al ricorso, la costante adibizione del ricorrente all'appalto può senz'altro ritenersi provata. Va quindi affermato il diritto del ricorrente a pretendere da ai sensi CP_1 dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003, il pagamento dell'importo sopra precisato di euro 2.302,85. 5.3. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di e . CP_1 CP_2 CP_3
È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro sub- appaltatore ( , sia del sub-committente ( ), che del committente CP_8 CP_3
( , è unico e consiste nella prestazione di attività di lavoro subordinato CP_1 resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. e vanno dunque condannate a tenere indenne e CP_8 CP_3 manlevare di tutto quanto da essa pagato al ricorrente per i titoli in CP_1 esame.
* 6. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
condanna a pagare in favore di la somma di euro 673,17, oltre CP_2 Pt_1 interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a pagare in favore di la somma di euro 2.994,61 CP_1 Pt_1 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a pagare in favore di la somma di euro 181,65, CP_2 Parte_2 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a pagare in favore di la somma di euro 4.916,34 CP_1 Parte_2 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna e . a tenere indenne e manlevare Fincantieri CP_2 CP_3
s.p.a. di tutto quanto da essa pagato ai ricorrenti in forza della presente sentenza;
condanna a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, liquidate in CP_2 euro 130,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, liquidate in CP_1 euro 1.339,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a Fincantieri s.p.a. le spese del Parte_3 giudizio, liquidate in euro 1.339,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 16 dicembre 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale d'udienza dell'11.11.2024.
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 16/12/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Latino Quartarone, e, per CP_1
l'av o, e dell'avv. Fuso. Per e nessuno compare. CP_2 CP_3
Il Giudice D orrettamente instaurato il contraddittorio nei confronti CP_1 di e CP_2 CP_3 di . CP_3
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 421/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
. 4 ta la causa r.g. 429/2024, promossa da: e rappresentati e difesi, in forza di procura Parte_1 Parte_2
e vv.ti Michele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati ricorrente
CONTRO
s.p.a., in persona del Responsabile della direzione legal affairs
[...]
, rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telemat CP_4
Riccardo Fuso, LO FA e EL Di Matteo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Lovero a Trieste, via San Francesco d'Assisi 9 resistente
E CONTRO
r.l., CP_5 convenuta contumace E CONTRO
Controparte_6 terza chiamata contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorsi depositati il 03.10.2024 e successivamente riuniti1, i ricorrenti, sulla premessa d'aver lavorato per dal 12.01.2024 al 01.07.2024 e Controparte_7
dal 25.07.2022 al 03.07.2024 - con adibizione esclusiva presso lo Parte_2 stabilimento di Monfalcone nell'ambito dell'appalto affidato da CP_1 quest'ultima società alla datrice di lavoro, hanno convenuto in giudizio entrambe le società – quale datrice di lavoro e responsabile ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 273 del 2003, per ottenere la condanna della committente al pagamento delle voci strettamente retributive dei prospetti paga di giugno e luglio 2024 - nonché, quanto a del t.f.r. maturato fino al 31.12.2023 - e della datrice di lavoro per i Pt_1 restanti importi ivi indicati.
2. si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrente non avrebbe CP_1 offerto alcuna prova della sua pretesa. Per questo, ha chiesto il rigetto del ricorso e che, in caso d'accoglimento della domanda, e , sub- CP_2 CP_3 committente di cui ha chiesto la chiamata in causa, la tengano indenne dalle conseguenze del provvedimento.
3. e non si sono costituite in giudizio e sono state CP_2 CP_3 dichiarate contumaci.
4. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter processuale, e precisato che è documentale e pacifica la sussistenza dei rapporti di lavoro intercorsi tra i ricorrenti e e la loro CP_2 articolazione temporale [cfr. doc. 1 ricorrente] È del pari documentale il credito di cui i ricorrenti sono titolari. Alla luce delle voci riportate nel prospetto paga, i calcoli riportati nei ricorsi vanno tuttavia corretti nei termini che seguono.
5.1. Quanto a dalla lettura dei prospetti e della CU 2024 emerge un Pt_1 credito, per voci aventi strettamente natura retributiva, pari ad euro 2.994,61 (retribuzione ordinaria, permessi goduti, festività non goduta, rateo di 13ma, ferie godute, t.f.r., esonero contributivo). Le voci prive di tale natura, riportate nei prospetti paga, ammontano invece a 673,17. 5.2. Quanto ad , dalla lettura dei prospetti emerge un credito, per voci Parte_2 aventi strettamente natura retributiva, pari ad euro 5.295,21 (retribuzione ordinaria, permessi goduti, festività non goduta, rateo di 13ma, ferie godute, t.f.r., esonero contributivo). Le voci prive di tale natura, riportate nei prospetti paga, ammontano invece a 181,65. Nel primo caso, trattasi di importi superiori a quelli rivendicati nel ricorso e a questi, quale petitum, occorre limitarsi, a nulla rilevando le clausole “somma minore o maggiore realtiva agli emolumenti ritenuti di natura retributiva” e “somma minore o maggiore realtiva agli emolumenti ritenuti di natura risarcitoria”, dal momento che clausole siffatte non posono essere considerate, di per sé, come clausole meramente di stile «quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi» [Cass., n. 6350/2010], ciò che, data la natura documentale del credito è circostanza da escludersi.
5.2. Quanto alla responsabilità di la stessa committente ha dato CP_1 atto d'aver appaltato lavori a e che questa li ha subappaltati a . CP_3 CP_2 ha poi genericamente contestato l'adibizione del ricorrente CP_1 all'appalto, ma si tratta di deduzione smentita tanto dalla collocazione del luogo di lavoro dei ricorrenti a Monfalcone, Piazzale Cosulich 1, dove è pacifico siano ubicati i cantieri della committente, quanto dalle condizioni generali d'appalto, al cui art. 7.6, risulta espressamente che «l'impresa appaltatrice sarà tenuta a consegnare a con cadenza mensile, la completa documentazione – anche per l'impresa CP_1 subappaltatrice – comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti (e degli eventuali lavoratori autonomi) e degli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi» [cfr. doc. 2 . Ne consegue che è stata CP_1 CP_1 contrattualmente posta in condizione di conoscere dettagliatamente ogni profilo attinente ai rapporti tra l'appaltatrice e i suoi dipendenti e, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente – non è del resto dedotto o documentato un inadempimento all'obbligo informativo da parte di e -, è senz'altro in CP_3 CP_8 grado di verificare se il lavoratore sia stato o meno costantemente adibito all'appalto. In mancanza di una specifica e documentata contestazione dell'allegazione di cui al ricorso, la costante adibizione del ricorrente all'appalto può senz'altro ritenersi provata. Va quindi affermato il diritto del ricorrente a pretendere da ai sensi CP_1 dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003, il pagamento dell'importo sopra precisato di euro 2.302,85. 5.3. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di e . CP_1 CP_2 CP_3
È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro sub- appaltatore ( , sia del sub-committente ( ), che del committente CP_8 CP_3
( , è unico e consiste nella prestazione di attività di lavoro subordinato CP_1 resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. e vanno dunque condannate a tenere indenne e CP_8 CP_3 manlevare di tutto quanto da essa pagato al ricorrente per i titoli in CP_1 esame.
* 6. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
condanna a pagare in favore di la somma di euro 673,17, oltre CP_2 Pt_1 interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a pagare in favore di la somma di euro 2.994,61 CP_1 Pt_1 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a pagare in favore di la somma di euro 181,65, CP_2 Parte_2 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a pagare in favore di la somma di euro 4.916,34 CP_1 Parte_2 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna e . a tenere indenne e manlevare Fincantieri CP_2 CP_3
s.p.a. di tutto quanto da essa pagato ai ricorrenti in forza della presente sentenza;
condanna a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, liquidate in CP_2 euro 130,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, liquidate in CP_1 euro 1.339,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a Fincantieri s.p.a. le spese del Parte_3 giudizio, liquidate in euro 1.339,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 16 dicembre 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale d'udienza dell'11.11.2024.