Articolo 8 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6
Articolo 7Articolo 9
Versione
29 gennaio 1981
Art. 8. Pagamento delle pensioni

Le pensioni sono pagate in tredici mensilita' di eguale importo. La tredicesima mensilita' e' pagata nel mese di dicembre.
Entrata in vigore il 29 gennaio 1981
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