Articolo 398 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 397Articolo 399
Versione
6 maggio 1952
Art. 398.
(Avviso all'autorita' comunale)


L'autorita' marittima mercantile o quella consolare, che ha ricevuto in consegna gli oggetti, ne da avviso all'autorita' comunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto o, qualora il domicilio sia sconosciuto, all'autorita' comunale del luogo di armamento della nave.
Tale avviso e' pubblicato mediante affissione nell'albo del comune.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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