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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 3285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3285 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3285/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, AMURA MARCELLO, Presidente e
Relatore
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21248/2025 depositato il 04/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 , ha rappresentato di aver prestato servizio per 42 anni presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate, risultando iscritta ope legis al Fondo di Previdenza del Personale del MEF per l'intera durata del rapporto.
Al momento della cessazione dal servizio, il Fondo le ha corrisposto un'indennità di fine rapporto pari a
€ 55.608,00 lordi, sulla quale è stata operata una ritenuta Irpef di € 12.789,84, con conseguente erogazione del solo importo netto di € 42.818,16.
Ritenendo che tale tassazione fosse stata applicata in violazione degli articoli 17–19 del TUIR, la contribuente ha presentato, in data 05/01/2023, una richiesta di rimborso per l'eccesso di trattenuta, quantificato in
€ 6.384,67, sostenendo che l'indennità avesse natura previdenziale e fosse soggetta a tassazione separata con applicazione delle riduzioni previste per le indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto.
Successivamente, in data 10/10/2024, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli ha disposto un rimborso parziale di € 2.999,28, ritenendo corretta la tassazione applicata e riconoscendo solo parte delle deduzioni invocate dalla ricorrente.
Non condividendo la liquidazione operata dall'Ufficio, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato il provvedimento, ribadendo che il Fondo eroga una indennità con funzione previdenziale e natura di retribuzione differita, come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e da precedenti pronunce della stessa Corte di Giustizia Tributaria.
Ha quindi sostenuto che l'Ufficio avrebbe dovuto applicare integralmente il meccanismo di calcolo previsto per le indennità equipollenti al TFR, ottenendo un rimborso complessivo pari a € 6.384,67, dal quale residuerebbe ancora da restituire la somma di € 3.385,39.
Con atto di costituzione, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli ha contestato integralmente il ricorso, sostenendo che l'indennità corrisposta dal Fondo del MEF non è alimentata da contributi versati dai dipendenti, bensì da entrate di natura pubblicistica, quali proventi da sanzioni fiscali, beni confiscati e percentuali sulle vincite del lotto, come previsto dal D.P.R. 1034/1984.
L'Ufficio ha chiarito che, proprio per l'assenza di contributi a carico del lavoratore, non può applicarsi la riduzione prevista dall'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, del TUIR, essendo ammissibile esclusivamente la deduzione forfettaria di € 309,87 per ciascun anno di servizio, già riconosciuta nella liquidazione effettuata dall'Agenzia.
Ha inoltre richiamato l'orientamento dell'Avvocatura Generale dello Stato e della propria prassi (interpello n. 425/2023), secondo cui tali ulteriori deduzioni non sono applicabili alle indennità erogate dal Fondo, poiché non risultano costituite da contributi diretti del lavoratore.
L'Ufficio ha inoltre richiamato numerose sentenze della Corte di Cassazione, tra cui n. 19859/2016, n.
25396/2017, n. 18715/2020 e n. 1006/2022, che hanno confermato la natura di retribuzione differita dell'indennità, soggetta a tassazione separata ma senza ulteriori abbattimenti se non quello previsto dal primo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, del TUIR.
Per tali ragioni, l'Agenzia ha sostenuto che il rimborso già erogato di € 2.999,28 costituisce l'esatto importo spettante e ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna della contribuente alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
La sig.ra Ricorrente_1 ha chiesto la restituzione dell'importo di € 6.384,67, corrispondente, a suo dire, alla parte di ritenuta Irpef illegittimamente trattenuta sull'indennità aggiuntiva di fine rapporto erogata dal Fondo del
MEF. La contribuente ha sostenuto che tale indennità dovesse essere assoggettata alle riduzioni e deduzioni previste dagli articoli 17–19 del TUIR per le indennità equipollenti al TFR, richiamando precedenti giurisprudenziali e prassi che, a suo dire, avrebbero confermato la natura previdenziale dell'emolumento.
Tuttavia, dalle controdeduzioni depositate dall'Agenzia delle Entrate è emerso che il Fondo di Previdenza del MEF non è alimentato da contributi versati dai lavoratori dipendenti, ma da entrate di natura pubblicistica, come disciplinato dall'art. 2 del D.P.R. 1034/1984. Tale circostanza impedisce l'applicazione della riduzione prevista dall'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, TUIR, poiché essa trova applicazione solo quando il fondo erogatore sia formato, anche in parte, da contributi del lavoratore.
L'Agenzia ha documentato che la riduzione applicabile è esclusivamente quella forfettaria di € 309,87 per ogni anno di servizio, già riconosciuta nel calcolo effettuato per il rimborso parziale di € 2.999,28. Tale interpretazione è stata confermata dal parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e dalla risposta all'interpello n. 425/2023.
La posizione dell'Ufficio trova riscontro nella consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha chiarito, con le sentenze n. 19859/2016, n. 25396/2017, n. 18715/2020 e n. 1006/2022, che l'indennità erogata dal Fondo del MEF costituisce una forma di retribuzione differita, assoggettabile a tassazione separata, ma che non può beneficiare delle ulteriori riduzioni richieste dalla contribuente, in assenza di contributi a suo carico. Di conseguenza, la richiesta di rimborso ulteriore pari a € 3.385,39 non trova fondamento normativo né giurisprudenziale.
Da ultimo la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito tale principio affermando che “in tema di IRPEF, alla tassazione separata sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto, erogata dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R.” ( in tal senso Cass. Sez. 5, 22/10/2024, n. 27341, Rv. 672727 - 01)
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene che l'Agenzia delle Entrate abbia correttamente determinato l'importo del rimborso spettante e che il ricorso della sig.ra Ricorrente_1 debba essere rigettato.
Le spese di lite vanno compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali di cui danno conto gli scritti difensivi.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
Rigetta il ricorso;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in NAPOLI, lì 24 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, AMURA MARCELLO, Presidente e
Relatore
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21248/2025 depositato il 04/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 , ha rappresentato di aver prestato servizio per 42 anni presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate, risultando iscritta ope legis al Fondo di Previdenza del Personale del MEF per l'intera durata del rapporto.
Al momento della cessazione dal servizio, il Fondo le ha corrisposto un'indennità di fine rapporto pari a
€ 55.608,00 lordi, sulla quale è stata operata una ritenuta Irpef di € 12.789,84, con conseguente erogazione del solo importo netto di € 42.818,16.
Ritenendo che tale tassazione fosse stata applicata in violazione degli articoli 17–19 del TUIR, la contribuente ha presentato, in data 05/01/2023, una richiesta di rimborso per l'eccesso di trattenuta, quantificato in
€ 6.384,67, sostenendo che l'indennità avesse natura previdenziale e fosse soggetta a tassazione separata con applicazione delle riduzioni previste per le indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto.
Successivamente, in data 10/10/2024, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli ha disposto un rimborso parziale di € 2.999,28, ritenendo corretta la tassazione applicata e riconoscendo solo parte delle deduzioni invocate dalla ricorrente.
Non condividendo la liquidazione operata dall'Ufficio, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato il provvedimento, ribadendo che il Fondo eroga una indennità con funzione previdenziale e natura di retribuzione differita, come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e da precedenti pronunce della stessa Corte di Giustizia Tributaria.
Ha quindi sostenuto che l'Ufficio avrebbe dovuto applicare integralmente il meccanismo di calcolo previsto per le indennità equipollenti al TFR, ottenendo un rimborso complessivo pari a € 6.384,67, dal quale residuerebbe ancora da restituire la somma di € 3.385,39.
Con atto di costituzione, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli ha contestato integralmente il ricorso, sostenendo che l'indennità corrisposta dal Fondo del MEF non è alimentata da contributi versati dai dipendenti, bensì da entrate di natura pubblicistica, quali proventi da sanzioni fiscali, beni confiscati e percentuali sulle vincite del lotto, come previsto dal D.P.R. 1034/1984.
L'Ufficio ha chiarito che, proprio per l'assenza di contributi a carico del lavoratore, non può applicarsi la riduzione prevista dall'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, del TUIR, essendo ammissibile esclusivamente la deduzione forfettaria di € 309,87 per ciascun anno di servizio, già riconosciuta nella liquidazione effettuata dall'Agenzia.
Ha inoltre richiamato l'orientamento dell'Avvocatura Generale dello Stato e della propria prassi (interpello n. 425/2023), secondo cui tali ulteriori deduzioni non sono applicabili alle indennità erogate dal Fondo, poiché non risultano costituite da contributi diretti del lavoratore.
L'Ufficio ha inoltre richiamato numerose sentenze della Corte di Cassazione, tra cui n. 19859/2016, n.
25396/2017, n. 18715/2020 e n. 1006/2022, che hanno confermato la natura di retribuzione differita dell'indennità, soggetta a tassazione separata ma senza ulteriori abbattimenti se non quello previsto dal primo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, del TUIR.
Per tali ragioni, l'Agenzia ha sostenuto che il rimborso già erogato di € 2.999,28 costituisce l'esatto importo spettante e ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna della contribuente alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
La sig.ra Ricorrente_1 ha chiesto la restituzione dell'importo di € 6.384,67, corrispondente, a suo dire, alla parte di ritenuta Irpef illegittimamente trattenuta sull'indennità aggiuntiva di fine rapporto erogata dal Fondo del
MEF. La contribuente ha sostenuto che tale indennità dovesse essere assoggettata alle riduzioni e deduzioni previste dagli articoli 17–19 del TUIR per le indennità equipollenti al TFR, richiamando precedenti giurisprudenziali e prassi che, a suo dire, avrebbero confermato la natura previdenziale dell'emolumento.
Tuttavia, dalle controdeduzioni depositate dall'Agenzia delle Entrate è emerso che il Fondo di Previdenza del MEF non è alimentato da contributi versati dai lavoratori dipendenti, ma da entrate di natura pubblicistica, come disciplinato dall'art. 2 del D.P.R. 1034/1984. Tale circostanza impedisce l'applicazione della riduzione prevista dall'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, TUIR, poiché essa trova applicazione solo quando il fondo erogatore sia formato, anche in parte, da contributi del lavoratore.
L'Agenzia ha documentato che la riduzione applicabile è esclusivamente quella forfettaria di € 309,87 per ogni anno di servizio, già riconosciuta nel calcolo effettuato per il rimborso parziale di € 2.999,28. Tale interpretazione è stata confermata dal parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e dalla risposta all'interpello n. 425/2023.
La posizione dell'Ufficio trova riscontro nella consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha chiarito, con le sentenze n. 19859/2016, n. 25396/2017, n. 18715/2020 e n. 1006/2022, che l'indennità erogata dal Fondo del MEF costituisce una forma di retribuzione differita, assoggettabile a tassazione separata, ma che non può beneficiare delle ulteriori riduzioni richieste dalla contribuente, in assenza di contributi a suo carico. Di conseguenza, la richiesta di rimborso ulteriore pari a € 3.385,39 non trova fondamento normativo né giurisprudenziale.
Da ultimo la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito tale principio affermando che “in tema di IRPEF, alla tassazione separata sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto, erogata dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R.” ( in tal senso Cass. Sez. 5, 22/10/2024, n. 27341, Rv. 672727 - 01)
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene che l'Agenzia delle Entrate abbia correttamente determinato l'importo del rimborso spettante e che il ricorso della sig.ra Ricorrente_1 debba essere rigettato.
Le spese di lite vanno compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali di cui danno conto gli scritti difensivi.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
Rigetta il ricorso;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in NAPOLI, lì 24 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)