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Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 02/02/2024, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2991/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2991/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GECELE CHRISTIAN Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
: Parte_1
Voglia il Tribunale adito, per tutte le ragioni ed i motivi indicati in citazione, condannare la convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attrice nell' importo di euro 77.292,50 = oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo, ovvero per la minor o maggior somma ritenuta di giustizia e comunque risultante all' esito dell'istruttoria.
1 Spese di lite, oltre accessori di legge, rifuse. Spese di ctu e per la consulenza di parte (si producono le relative fatture) rifuse.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio , invocandone la responsabilità ex artt. 2050, Parte_1 Controparte_1
2052, 1218 e 2043 cod. civ. per il sinistro subito in data 2 giugno 2019 ad ore 15.30, quando, nel corso di una lezione di equitazione concordata con la convenuta, quale insegnante, presso un circolo ippico di
Vigonza (PD), cadeva nell'esecuzione di un esercizio con ostacoli a terra, riportando un trauma lombare con frattura L1 oltre a escoriazioni varie e chiedendo il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessivi € 77.292,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo, ovvero la minor o maggior somma ritenuta di giustizia.
1.1. La convenuta , regolarmente notificata, non si è costituita in giudizio ed è stata Controparte_1
dichiarata contumace.
1.2 La causa è stata istruita con l'assunzione di prove orali e ctu medico-legale e giunge in decisione sulle conclusioni come sopra precisate.
2. La domanda è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
Parte attrice invoca la responsabilità della convenuta, quale insegnante di equitazione, per la caduta verificatasi il 2 giugno 2019 nel corso di una lezione.
L'attrice, premesso di aver praticato equitazione in maniera saltuaria in età prescolare, ha riferito di aver concordato con la convenuta, insegnante di equitazione, una prima lezione di prova nel maggio
2019, durata circa 20 minuti, e di averne quindi prenotato una successiva per il 2 giugno.
In tale occasione, alla quale partecipavano altri 5/6 allievi, l'attrice si era trovata sin da subito in difficoltà nella gestione della cavalla e durante un esercizio con degli ostacoli a terra, da eseguirsi prima al trotto e poi al galoppo, una brusca accelerata della cavalla le aveva fatto perdere l'equilibrio, con conseguente rovinosa caduta a terra.
L'istruttoria orale svolta in 7 marzo 2023 ha confermato che la convenuta è una istruttrice di cavallo, che la caduta dell'attrice è avvenuta durante una lezione tenuta dalla convenuta al circolo ippico Org_1
e che l'attrice non era una cavallerizza esperta.
3 e erano entrambe presenti durante la lezione e hanno assistito alla caduta Parte_2 Testimone_1 dell'attrice; hanno precisato che la cavalla non era irrequieta e che la caduta si è verificata non a causa della difficoltà dell'esercizio o del comportamento del cavallo, ma perché l'attrice si è sbilanciata nell'eseguire un circolo a mano sinistra.
La prima ha dichiarato “Io ho visto cadere ma non vi era a terra alcun ostacolo;
stava Parte_1
eseguendo al galoppo un circolo a mano sinistra quando si è sbilanciata verso destra, cadendo. Posso dire che durante il galoppo il cavallo aveva un'andatura e un comportamento assolutamente regolari”; la seconda “Io ho visto cadere, posso dire che non è stato a causa dell'ostacolo, ma Pt_1 nell'effettuare un circolo a mano sinistra non ha saputo evidentemente dare la direzione corretta Pt_1
al cavallo, quindi si è sbilanciata verso sinistra ed è caduta perché il cavallo ha girato dalla parte opposta.”
Dell'attendibilità delle due testi non vi è motivo di dubitare, avendo reso delle deposizioni lineari e prive di contraddizioni e non avendo alcun legame con le parti in causa.
E' stato poi sentito anche il padre dell'attrice che ha confermato che la figlia in precedenza aveva montato a cavallo solo occasionalmente, in una vacanza in montagna quando era piccola.
2.1 Ciò premesso in fatto, l'attrice invoca la responsabilità dell'insegnante in principalità ex art. 2050
c.c., in subordine ex art. 2052 o 1218 o 2043 c.c..
La domanda ex art. 2050 c.c. è fondata.
L'art. 2050 c.c. prevede che “chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
Premesso che le attività pericolose non sono solo quelle qualificate come tali dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati comportino, in ragione della loro spiccata potenzialità offensiva, una rilevante possibilità del verificarsi di un danno, con accertamento concreto demandato al giudice di merito,
"l'attività di equitazione viene notoriamente annoverata tra le attività pericolose e sussunta nell'art.
2050 c.c. ma se la cavallerizza è esperta, la medesima attività rientra tra i danni cagionati dagli animali ex art. 2052 c.c." (così Cass. n. 12392 del 2016; così pure Cass. n. 7093 del 2015 e Cass. n.
4 6737 del 2019 secondo cui “l'attività svolta presso un maneggio è da qualificare come pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., quando si verta in tema di danni conseguenti ad esercitazioni di un principiante non in grado di governare le imprevedibili reazioni dell'animale”).
Quanto alla prova liberatoria, “la presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e
l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate” (cfr. Cass. ord. 16170 del 2022).
Ciò premesso in diritto, la lezione di equitazione svolta dall'attrice, da qualificarsi come principiante, vista l'effettuazione solo di sporadiche lezioni quando era bambina, rientra nel concetto di attività pericolosa.
La stessa ricostruzione delle due testimoni, secondo cui la caduta si sarebbe verificata in sostanze per l'incapacità dell'attrice di far correttamente girare il cavallo in un contesto di esercizi semplici, ne dimostra l'inesperienza.
Escluso evidentemente che la semplice inesperienza – non avendo l'attrice fatto nulla di anomalo e/o imprevedibile - di una allieva alle prime armi possa integrare il caso fortuito idoneo a interrompere il nesso di causa, le modalità del fatto dimostrano la chiara responsabilità della convenuta, che non ha valutato correttamente il livello di preparazione dell'attrice e la sua capacità di governare il cavallo in relazione all'attività e agli esercizi proposti.
Peraltro, era solo la seconda lezione che l'attrice eseguiva e quindi ancora maggiore prudenza avrebbe dovuto essere usata dall'istruttrice.
Non risulta altresì provato che siano state fornite le necessarie indicazioni su come gestire il cavallo, sui comandi da impartire, così come l'adozione di eventuali protezioni (caschi, paraschiena, ecc.).
5 Né è stato spiegato come mai, alla seconda lezione, già venissero proposti esercizi con ostacoli a terra o consentito il trotto o il galoppo.
L'istruttrice, rimanendo contumace, ha rinunciato alla possibilità di fornire la prova liberatoria di cui era onerata e, al contrario, le emergenze istruttorie comprovano la mancata adozione delle misure idonee ad evitare il danno.
Sussiste quindi, ex art. 2050 c.c., la responsabilità della convenuta.
3. Venendo ora alla individuazione e liquidazione dei danni, partendo da quelli non patrimoniali,
l'attrice in atto di citazione e in conclusionale ha invocato l'applicazione delle Tabelle del Tribunale di
Milano e ha allegato un danno biologico permanente, pari al 12%, oltre a quello temporaneo.
Ha chiesto altresì la personalizzazione del risarcimento per aver dovuto interrompere le attività ludiche praticate in passato, quali il golf, per il quale era anche iscritta al , la corsa e di volontariato. Org_2
3.1 Prima di esaminare il merito delle richieste vanno richiamati i principi in tema di liquidazione del danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione si deve tener conto di tutte le componenti di danno, ovvero di tutti i pregiudizi patiti (ogni aspetto del fare areddittuale del soggetto, sfera sessuale, sfera estetica, ecc.) e della sofferenza in ogni suo aspetto, fisico e psichico, senza però incorrere in duplicazioni, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici (cfr. Cass. ord. 7513 del 2018).
Se quindi costituisce in particolare una duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale, che esprime i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale di cui è già espressione la percentuale di invalidità, non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale e che sono estranei alla determinazione della percentuale di invalidità, rappresentati da dolore dell'animo, vergogna, disistima, paura, disperazione e che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso1. Tali ultimi pregiudizi - se prima allegati, tramite la deduzione di situazioni circostanziate, diverse dalla mera sofferenza fisica che non può che accompagnarsi al danno biologico patito e non con enunciazioni generiche, astratte e ipotetiche, e poi provati - dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.
Quanto alla prova, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso a quella presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e “può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)” (cfr.
Cass. 25164 del 2020 già citata).
Ai fini della personalizzazione è invece richiesto che le conseguenze lesive lamentate, a prescindere dall'aspetto della vita che sia stato interessato, siano specifiche ed eccezionali (cfr. Cass. 28988 del
2019, 21939 del 2017) e che implichino privazioni e rinunce ad attività svolte non in maniera saltuaria, che costituivano fonte di soddisfazione e di gratificazione per il soggetto leso (c.d. attività realizzatrici della persona).
3.2 Venendo quindi al merito delle richieste, la consulente tecnica d'ufficio, dott.ssa Persona_1
nella relazione depositata il 15.09.2023, ha accertato che per effetto del sinistro l'attrice ha riportato un trauma lombare con frattura di L1, per il trattamento del quale è stata immobilizzata con busto tipo C35
e trasferita presso la per effettuare il congruo trattamento riabilitativo. Controparte_2
Secondo la consulente il danno biologico temporaneo è quantificabile in 41 giorni a titolo di danno biologico temporaneo totale, 30 giorni a titolo di danno biologico temporaneo parziale al 75%, 40 giorni a titolo di danno biologico temporaneo parziale al 50% e 60 giorni a titolo di danno biologico temporaneo parziale al 25%.
per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910 del 2018, Cass. n. 7513 del 2018, Cass. n. 28989 del 2019)”.
7 Allo stato attuale permane un quadro algico disfunzionale a carico del rachide cervicale caratterizzato dalla limitazione funzionale dei movimenti articolari, quantificabile come danno biologico permanente nella misura del 12%.
L'entità della sofferenza, sia nella fase della malattia, sia a postumi stabilizzati, è stato ritenuto di grado medio.
Risultano, infine, secondo la dott.ssa giustificate e congrue spese per trattamenti ed Per_1
accertamenti sanitari pari ad Euro 4.246,73. A tale somma potrà essere aggiunta la spesa di Euro
7.200,00 per la degenza in regime dozzinanti presso la di Padova. Controparte_2
3.3 La scrivente, ritenendole logiche e congruamente motivate, fa proprie le conclusioni dell'ausiliario relativamente al danno biologico, per la sua componente dinamico-relazionale, sia temporanea sia permanente.
3.4 Venendo alla traduzione in termini monetari di tali pregiudizi, trattandosi di danno non patrimoniale la liquidazione non può che essere equitativa.
Nell'esercizio del potere equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c. il Giudice deve effettuare una valutazione che, movendo da una "uniformità pecuniaria di base", la quale assicuri che lo stesso tipo di lesione non sia valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto, risponda altresì a criteri di elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione subita dal danneggiato a tutte le circostanze del caso concreto, dovendo il giudice individuare quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate e provvedendo al relativo integrale ristoro (cfr. Cass. ord.
n. 5801 del 2019).
Soccorrono, per garantire l'uniformità pecuniaria di base, le tabelle di Milano, sulla cui valenza quale parametro per il risarcimento del danno biologico si è ormai ripetutamente pronunciata la Suprema
Corte.
Nella loro applicazione deve però tenersi conto del recente arresto della Suprema Corte di cui alla sent.
n. 25164 del 2020, che ha sottolineato come l'importo complessivo ivi previsto possa trovare applicazione solo quando coesistano specifici aspetti dinamico-relazionali e aspetti di sofferenza interiore, diversamente dovendosi liquidare la sola componente di danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto in automatico per il danno morale.
8 Nel caso in esame si farà riferimento alla tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale di cui all'edizione del 2021 che, recependo il sopra citato pronunciamento, riporta evidenza distinta delle due componenti (sulla necessità, trattandosi di debito di valore, di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione cfr. Cass. 2167 del 2016, 24210 del 2015, 19211 del 2015).
Stante la condivisione delle risultanze della ctu si liquidano, quanto al danno biologico permanente
(sola componente dinamico-relazionale in difetto di richiesta anche del danno morale e di allegazione dei relativi pregiudizi, 12% età 36) € 24.292,00 ed € 9.652,50 quanto al temporaneo (applicazione del valore medio di € 120,00 in ragione del grado medio di sofferenza riscontrato dalla consulente).
Quanto alla richiesta di personalizzazione del danno biologico, parte attrice deduce di non poter più praticare le attività ludiche (corsa e golf) e di volontariato svolte in precedenza.
Le deduzioni sono generiche e comunque si tratta di pregiudizi (limitazioni nelle attività sportive) comuni alla generalità dei soggetti della medesima età e quindi come tali già compresi tra i pregiudizi risarciti dal valore medio tabellare.
Il danno non patrimoniale ammonta, quindi, complessivamente a € 33.944,50 all'attualità.
4. Passando ai danni patrimoniali, quanto alle spese mediche, sono state riconosciute congrue dal ctu spese per € 11.446,73 comprensive del ricovero presso in regime di degenza. CP_2
La scrivente non ha motivo per discostarsi dalla valutazione della ctu.
Quanto alle spese per la quota associativa del golf (doc. 17), tenuto conto che fino al sinistro è stato possibile svolgere l'attività, si ritiene di riconoscere il 50% della quota, pari a € 775.
L'importo complessivo del danno, patrimoniale e non patrimoniale, è quindi pari a € 46.166,23 all'attualità.
A detto importo vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo e gli interessi c.d. compensativi sulla somma previamente devalutata alla data del sinistro e poi anno per anno rivalutata fino alla data della presente decisione.
Come da tempo stabilito dalla Suprema Corte, infatti, il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno (obbligo rispetto al quale il debitore è in mora ex re dal giorno dell'illecito: art. 1219 c.c.) impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo
9 che il giudice ovviamente l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).
Quanto al saggio per gli interessi compensativi, si ritiene di applicare quello legale, nulla avendo allegato parte attrice al riguardo.
5. Venendo alle spese di lite, queste seguono la regola della soccombenza ex art. 92 c.p.c., salva ovviamente una liquidazione parametrata agli importi in concreto riconosciuti.
La liquidazione è effettuata come da dispositivo, in conformità ai valori medi dello scaglione per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, minimi per decisionale, in considerazione della contumacia della controparte e della sostanziale ripetizione degli argomenti.
Le spese di ctu vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
Quanto alle spese di assistenza del ctp in fase giudiziale, svolta dalla dott.ssa la Suprema Corte Per_2
ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 1980; conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del
2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965).
Seguono pertanto la regola della soccombenza anche i compensi della dott.ssa (fattura allegata Per_2
alla nota di precisazione delle conclusioni) per l'assistenza durante le operazioni peritali, da limitarsi all'importo di € 500,00, considerato che non sono state depositate memorie o svolte osservazioni e l'attività si è ridotta alla partecipazione all'unico incontro di operazioni peritali e alla analisi della bozza della ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertata la responsabilità di per i fatti e le ragioni di cui in parte motiva, condanna Controparte_1
10 a pagare a a titolo di risarcimento danni, la somma di € 46.166,23 oltre Controparte_1 Parte_1
interessi come in parte motiva. pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu.
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1 Parte_1
786,00 per spese, € 500,00 per spese di ctp, € 6.163,50 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00
% per rimborso spese generali.
Padova, 30 gennaio 2024
Il Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come si legge anche in Cass. 25164 del 2020 “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2991/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GECELE CHRISTIAN Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
: Parte_1
Voglia il Tribunale adito, per tutte le ragioni ed i motivi indicati in citazione, condannare la convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attrice nell' importo di euro 77.292,50 = oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo, ovvero per la minor o maggior somma ritenuta di giustizia e comunque risultante all' esito dell'istruttoria.
1 Spese di lite, oltre accessori di legge, rifuse. Spese di ctu e per la consulenza di parte (si producono le relative fatture) rifuse.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio , invocandone la responsabilità ex artt. 2050, Parte_1 Controparte_1
2052, 1218 e 2043 cod. civ. per il sinistro subito in data 2 giugno 2019 ad ore 15.30, quando, nel corso di una lezione di equitazione concordata con la convenuta, quale insegnante, presso un circolo ippico di
Vigonza (PD), cadeva nell'esecuzione di un esercizio con ostacoli a terra, riportando un trauma lombare con frattura L1 oltre a escoriazioni varie e chiedendo il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessivi € 77.292,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo, ovvero la minor o maggior somma ritenuta di giustizia.
1.1. La convenuta , regolarmente notificata, non si è costituita in giudizio ed è stata Controparte_1
dichiarata contumace.
1.2 La causa è stata istruita con l'assunzione di prove orali e ctu medico-legale e giunge in decisione sulle conclusioni come sopra precisate.
2. La domanda è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
Parte attrice invoca la responsabilità della convenuta, quale insegnante di equitazione, per la caduta verificatasi il 2 giugno 2019 nel corso di una lezione.
L'attrice, premesso di aver praticato equitazione in maniera saltuaria in età prescolare, ha riferito di aver concordato con la convenuta, insegnante di equitazione, una prima lezione di prova nel maggio
2019, durata circa 20 minuti, e di averne quindi prenotato una successiva per il 2 giugno.
In tale occasione, alla quale partecipavano altri 5/6 allievi, l'attrice si era trovata sin da subito in difficoltà nella gestione della cavalla e durante un esercizio con degli ostacoli a terra, da eseguirsi prima al trotto e poi al galoppo, una brusca accelerata della cavalla le aveva fatto perdere l'equilibrio, con conseguente rovinosa caduta a terra.
L'istruttoria orale svolta in 7 marzo 2023 ha confermato che la convenuta è una istruttrice di cavallo, che la caduta dell'attrice è avvenuta durante una lezione tenuta dalla convenuta al circolo ippico Org_1
e che l'attrice non era una cavallerizza esperta.
3 e erano entrambe presenti durante la lezione e hanno assistito alla caduta Parte_2 Testimone_1 dell'attrice; hanno precisato che la cavalla non era irrequieta e che la caduta si è verificata non a causa della difficoltà dell'esercizio o del comportamento del cavallo, ma perché l'attrice si è sbilanciata nell'eseguire un circolo a mano sinistra.
La prima ha dichiarato “Io ho visto cadere ma non vi era a terra alcun ostacolo;
stava Parte_1
eseguendo al galoppo un circolo a mano sinistra quando si è sbilanciata verso destra, cadendo. Posso dire che durante il galoppo il cavallo aveva un'andatura e un comportamento assolutamente regolari”; la seconda “Io ho visto cadere, posso dire che non è stato a causa dell'ostacolo, ma Pt_1 nell'effettuare un circolo a mano sinistra non ha saputo evidentemente dare la direzione corretta Pt_1
al cavallo, quindi si è sbilanciata verso sinistra ed è caduta perché il cavallo ha girato dalla parte opposta.”
Dell'attendibilità delle due testi non vi è motivo di dubitare, avendo reso delle deposizioni lineari e prive di contraddizioni e non avendo alcun legame con le parti in causa.
E' stato poi sentito anche il padre dell'attrice che ha confermato che la figlia in precedenza aveva montato a cavallo solo occasionalmente, in una vacanza in montagna quando era piccola.
2.1 Ciò premesso in fatto, l'attrice invoca la responsabilità dell'insegnante in principalità ex art. 2050
c.c., in subordine ex art. 2052 o 1218 o 2043 c.c..
La domanda ex art. 2050 c.c. è fondata.
L'art. 2050 c.c. prevede che “chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
Premesso che le attività pericolose non sono solo quelle qualificate come tali dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati comportino, in ragione della loro spiccata potenzialità offensiva, una rilevante possibilità del verificarsi di un danno, con accertamento concreto demandato al giudice di merito,
"l'attività di equitazione viene notoriamente annoverata tra le attività pericolose e sussunta nell'art.
2050 c.c. ma se la cavallerizza è esperta, la medesima attività rientra tra i danni cagionati dagli animali ex art. 2052 c.c." (così Cass. n. 12392 del 2016; così pure Cass. n. 7093 del 2015 e Cass. n.
4 6737 del 2019 secondo cui “l'attività svolta presso un maneggio è da qualificare come pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., quando si verta in tema di danni conseguenti ad esercitazioni di un principiante non in grado di governare le imprevedibili reazioni dell'animale”).
Quanto alla prova liberatoria, “la presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e
l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate” (cfr. Cass. ord. 16170 del 2022).
Ciò premesso in diritto, la lezione di equitazione svolta dall'attrice, da qualificarsi come principiante, vista l'effettuazione solo di sporadiche lezioni quando era bambina, rientra nel concetto di attività pericolosa.
La stessa ricostruzione delle due testimoni, secondo cui la caduta si sarebbe verificata in sostanze per l'incapacità dell'attrice di far correttamente girare il cavallo in un contesto di esercizi semplici, ne dimostra l'inesperienza.
Escluso evidentemente che la semplice inesperienza – non avendo l'attrice fatto nulla di anomalo e/o imprevedibile - di una allieva alle prime armi possa integrare il caso fortuito idoneo a interrompere il nesso di causa, le modalità del fatto dimostrano la chiara responsabilità della convenuta, che non ha valutato correttamente il livello di preparazione dell'attrice e la sua capacità di governare il cavallo in relazione all'attività e agli esercizi proposti.
Peraltro, era solo la seconda lezione che l'attrice eseguiva e quindi ancora maggiore prudenza avrebbe dovuto essere usata dall'istruttrice.
Non risulta altresì provato che siano state fornite le necessarie indicazioni su come gestire il cavallo, sui comandi da impartire, così come l'adozione di eventuali protezioni (caschi, paraschiena, ecc.).
5 Né è stato spiegato come mai, alla seconda lezione, già venissero proposti esercizi con ostacoli a terra o consentito il trotto o il galoppo.
L'istruttrice, rimanendo contumace, ha rinunciato alla possibilità di fornire la prova liberatoria di cui era onerata e, al contrario, le emergenze istruttorie comprovano la mancata adozione delle misure idonee ad evitare il danno.
Sussiste quindi, ex art. 2050 c.c., la responsabilità della convenuta.
3. Venendo ora alla individuazione e liquidazione dei danni, partendo da quelli non patrimoniali,
l'attrice in atto di citazione e in conclusionale ha invocato l'applicazione delle Tabelle del Tribunale di
Milano e ha allegato un danno biologico permanente, pari al 12%, oltre a quello temporaneo.
Ha chiesto altresì la personalizzazione del risarcimento per aver dovuto interrompere le attività ludiche praticate in passato, quali il golf, per il quale era anche iscritta al , la corsa e di volontariato. Org_2
3.1 Prima di esaminare il merito delle richieste vanno richiamati i principi in tema di liquidazione del danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione si deve tener conto di tutte le componenti di danno, ovvero di tutti i pregiudizi patiti (ogni aspetto del fare areddittuale del soggetto, sfera sessuale, sfera estetica, ecc.) e della sofferenza in ogni suo aspetto, fisico e psichico, senza però incorrere in duplicazioni, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici (cfr. Cass. ord. 7513 del 2018).
Se quindi costituisce in particolare una duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale, che esprime i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale di cui è già espressione la percentuale di invalidità, non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale e che sono estranei alla determinazione della percentuale di invalidità, rappresentati da dolore dell'animo, vergogna, disistima, paura, disperazione e che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso1. Tali ultimi pregiudizi - se prima allegati, tramite la deduzione di situazioni circostanziate, diverse dalla mera sofferenza fisica che non può che accompagnarsi al danno biologico patito e non con enunciazioni generiche, astratte e ipotetiche, e poi provati - dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.
Quanto alla prova, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso a quella presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e “può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)” (cfr.
Cass. 25164 del 2020 già citata).
Ai fini della personalizzazione è invece richiesto che le conseguenze lesive lamentate, a prescindere dall'aspetto della vita che sia stato interessato, siano specifiche ed eccezionali (cfr. Cass. 28988 del
2019, 21939 del 2017) e che implichino privazioni e rinunce ad attività svolte non in maniera saltuaria, che costituivano fonte di soddisfazione e di gratificazione per il soggetto leso (c.d. attività realizzatrici della persona).
3.2 Venendo quindi al merito delle richieste, la consulente tecnica d'ufficio, dott.ssa Persona_1
nella relazione depositata il 15.09.2023, ha accertato che per effetto del sinistro l'attrice ha riportato un trauma lombare con frattura di L1, per il trattamento del quale è stata immobilizzata con busto tipo C35
e trasferita presso la per effettuare il congruo trattamento riabilitativo. Controparte_2
Secondo la consulente il danno biologico temporaneo è quantificabile in 41 giorni a titolo di danno biologico temporaneo totale, 30 giorni a titolo di danno biologico temporaneo parziale al 75%, 40 giorni a titolo di danno biologico temporaneo parziale al 50% e 60 giorni a titolo di danno biologico temporaneo parziale al 25%.
per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910 del 2018, Cass. n. 7513 del 2018, Cass. n. 28989 del 2019)”.
7 Allo stato attuale permane un quadro algico disfunzionale a carico del rachide cervicale caratterizzato dalla limitazione funzionale dei movimenti articolari, quantificabile come danno biologico permanente nella misura del 12%.
L'entità della sofferenza, sia nella fase della malattia, sia a postumi stabilizzati, è stato ritenuto di grado medio.
Risultano, infine, secondo la dott.ssa giustificate e congrue spese per trattamenti ed Per_1
accertamenti sanitari pari ad Euro 4.246,73. A tale somma potrà essere aggiunta la spesa di Euro
7.200,00 per la degenza in regime dozzinanti presso la di Padova. Controparte_2
3.3 La scrivente, ritenendole logiche e congruamente motivate, fa proprie le conclusioni dell'ausiliario relativamente al danno biologico, per la sua componente dinamico-relazionale, sia temporanea sia permanente.
3.4 Venendo alla traduzione in termini monetari di tali pregiudizi, trattandosi di danno non patrimoniale la liquidazione non può che essere equitativa.
Nell'esercizio del potere equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c. il Giudice deve effettuare una valutazione che, movendo da una "uniformità pecuniaria di base", la quale assicuri che lo stesso tipo di lesione non sia valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto, risponda altresì a criteri di elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione subita dal danneggiato a tutte le circostanze del caso concreto, dovendo il giudice individuare quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate e provvedendo al relativo integrale ristoro (cfr. Cass. ord.
n. 5801 del 2019).
Soccorrono, per garantire l'uniformità pecuniaria di base, le tabelle di Milano, sulla cui valenza quale parametro per il risarcimento del danno biologico si è ormai ripetutamente pronunciata la Suprema
Corte.
Nella loro applicazione deve però tenersi conto del recente arresto della Suprema Corte di cui alla sent.
n. 25164 del 2020, che ha sottolineato come l'importo complessivo ivi previsto possa trovare applicazione solo quando coesistano specifici aspetti dinamico-relazionali e aspetti di sofferenza interiore, diversamente dovendosi liquidare la sola componente di danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto in automatico per il danno morale.
8 Nel caso in esame si farà riferimento alla tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale di cui all'edizione del 2021 che, recependo il sopra citato pronunciamento, riporta evidenza distinta delle due componenti (sulla necessità, trattandosi di debito di valore, di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione cfr. Cass. 2167 del 2016, 24210 del 2015, 19211 del 2015).
Stante la condivisione delle risultanze della ctu si liquidano, quanto al danno biologico permanente
(sola componente dinamico-relazionale in difetto di richiesta anche del danno morale e di allegazione dei relativi pregiudizi, 12% età 36) € 24.292,00 ed € 9.652,50 quanto al temporaneo (applicazione del valore medio di € 120,00 in ragione del grado medio di sofferenza riscontrato dalla consulente).
Quanto alla richiesta di personalizzazione del danno biologico, parte attrice deduce di non poter più praticare le attività ludiche (corsa e golf) e di volontariato svolte in precedenza.
Le deduzioni sono generiche e comunque si tratta di pregiudizi (limitazioni nelle attività sportive) comuni alla generalità dei soggetti della medesima età e quindi come tali già compresi tra i pregiudizi risarciti dal valore medio tabellare.
Il danno non patrimoniale ammonta, quindi, complessivamente a € 33.944,50 all'attualità.
4. Passando ai danni patrimoniali, quanto alle spese mediche, sono state riconosciute congrue dal ctu spese per € 11.446,73 comprensive del ricovero presso in regime di degenza. CP_2
La scrivente non ha motivo per discostarsi dalla valutazione della ctu.
Quanto alle spese per la quota associativa del golf (doc. 17), tenuto conto che fino al sinistro è stato possibile svolgere l'attività, si ritiene di riconoscere il 50% della quota, pari a € 775.
L'importo complessivo del danno, patrimoniale e non patrimoniale, è quindi pari a € 46.166,23 all'attualità.
A detto importo vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo e gli interessi c.d. compensativi sulla somma previamente devalutata alla data del sinistro e poi anno per anno rivalutata fino alla data della presente decisione.
Come da tempo stabilito dalla Suprema Corte, infatti, il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno (obbligo rispetto al quale il debitore è in mora ex re dal giorno dell'illecito: art. 1219 c.c.) impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo
9 che il giudice ovviamente l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).
Quanto al saggio per gli interessi compensativi, si ritiene di applicare quello legale, nulla avendo allegato parte attrice al riguardo.
5. Venendo alle spese di lite, queste seguono la regola della soccombenza ex art. 92 c.p.c., salva ovviamente una liquidazione parametrata agli importi in concreto riconosciuti.
La liquidazione è effettuata come da dispositivo, in conformità ai valori medi dello scaglione per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, minimi per decisionale, in considerazione della contumacia della controparte e della sostanziale ripetizione degli argomenti.
Le spese di ctu vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
Quanto alle spese di assistenza del ctp in fase giudiziale, svolta dalla dott.ssa la Suprema Corte Per_2
ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 1980; conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del
2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965).
Seguono pertanto la regola della soccombenza anche i compensi della dott.ssa (fattura allegata Per_2
alla nota di precisazione delle conclusioni) per l'assistenza durante le operazioni peritali, da limitarsi all'importo di € 500,00, considerato che non sono state depositate memorie o svolte osservazioni e l'attività si è ridotta alla partecipazione all'unico incontro di operazioni peritali e alla analisi della bozza della ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertata la responsabilità di per i fatti e le ragioni di cui in parte motiva, condanna Controparte_1
10 a pagare a a titolo di risarcimento danni, la somma di € 46.166,23 oltre Controparte_1 Parte_1
interessi come in parte motiva. pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu.
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1 Parte_1
786,00 per spese, € 500,00 per spese di ctp, € 6.163,50 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00
% per rimborso spese generali.
Padova, 30 gennaio 2024
Il Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come si legge anche in Cass. 25164 del 2020 “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista
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