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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARPINO SALVATORE, Presidente
LI AN IVAN, Relatore
CASSANO FRANCESCO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 203/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A301096-2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 675/2025 depositato il
05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti del Sig. Ricorrente_1, per l'anno d'imposta 2018, sono state avviate indagini finanziarie autorizzate dalla Direzione Regionale con provvedimento n. 10029 del 06.03.2024. Tali accertamenti sono stati effettuati in virtù della sua qualità di socio unico e gestore di fatto della società Società_1 S.r.l.s., nonché dal ruolo apicale ricoperto nell'Associazione “Venti e Venti Venti di Festa”.
Successivamente, con invito n. I00471/2024, notificato il 19.10.2024 (All. n.1), l'Ufficio ha chiesto al contribuente di fornire giustificazione in merito alle operazioni bancarie registrate sui conti:
· C/C n. 3338 presso Banca_1;
· Carta PostePay n. 5333171060132350.
Aderendo all'invito, il 12.11.2024 il Sig. Ricorrente_1 ha fornito documentazione contabile della società a giustificazione delle movimentazioni (All.2).
A seguito dell'analisi della documentazione, a giudizio dell'ente resistente, sono risultate ingiustificate operazioni in entrata per un totale di € 19.172,00, tra cui versamenti in contanti, assegni e ricariche su
PostePay, non riconducibili ad attività societaria, ma effettuati dallo stesso Ricorrente_1 nella qualità di socio unico. Inoltre, risulterebbe non giustificata un'operazione in uscita di € 1.500,00, relativa a un prelievo per anticipo soci del 22.10.2018, non supportata da elementi contabili e rilevante ai sensi dell'art. 32 del DPR
600/1973.
Pertanto, l'Ufficio resistente ha dapprima notificato lo schema d'atto n. TVHQ1A301096 e, trascorsi oltre 60 giorni senza che il contribuente abbia presentato memorie difensive o istanza di adesione, ha emesso l'avviso di accertamento, ai sensi dell'art.
6-bis, co. 3 della Legge 212/2000.
A seguito della notifica dell'atto citato, il 3 aprile 2025 il Signor Ricorrente_1 ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Brindisi chiedendone l'annullamento dell'atto e la condanna dell'Agenzia al rimborso delle spese, sulla base dei seguenti motivi di diritto.
In via pregiudiziale la nullità dell'atto impositivo per carenza assoluta di motivazione, in violazione degli artt.
32 del DPR 600/1973, 7 della L. 212/2000 e 3 della L. 241/1990. Sostiene che l'Amministrazione finanziaria non abbia adeguatamente esposto le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto alla base della pretesa tributaria, né abbia fornito gli elementi probatori idonei a dimostrarla. L'atto impugnato sarebbe pertanto viziato in quanto privo di una motivazione chiara, coerente e completa, tale da impedire al contribuente una piena comprensione della pretesa e un'efficace difesa.
In via subordinata, il ricorrente eccepisce la nullità dell'atto per vizi insanabili del procedimento, in violazione dell'art. 2, comma 1, L. 241/1990. L'Amministrazione avrebbe omesso sia la tempestiva conclusione del procedimento entro i termini previsti (oltre tre mesi tra un presunto – quanto inesistente - PVC e l'atto), sia la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della stessa legge. Tali omissioni avrebbero compromesso le garanzie partecipative del contribuente e comportano, a suo avviso, l'invalidità dell'atto impugnato.
Ancora, Il Sig. Ricorrente_1 contesta l'utilizzo delle risultanze delle indagini finanziarie in quanto la Guardia di Finanza (n.d.r: assolutamente avulsa dal procedimento de quo!) e l'Agenzia delle Entrate non avrebbero attivato le garanzie procedimentali previste dalla normativa, omettendo inviti, questionari e richieste formali di chiarimenti. Ciò avrebbe impedito al contribuente di giustificare tempestivamente i movimenti bancari, ledendo il suo diritto di difesa.
Nel merito, l'accertamento avrebbe ignorato che nel 2018 il contribuente disponeva di redditi da lavoro dipendente (€ 8.575) e da partecipazione in società (€ 14.766), per un totale di € 23.341, a fronte di versamenti pari a € 19.172. Inoltre, il prelievo di € 1.500 oggetto di rettifica sarebbe la restituzione di somme anticipate alla società. Di conseguenza, le movimentazioni contestate troverebbero piena giustificazione economica. L'ente resistente si costituiva, eccependo che il ricorso di parte ricorrente era destituito di ogni fondamento, in fatto ed in diritto, e meritava di essere rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso e' infondato.
Con riguardo al dedotto difetto di motivazione, giova rammentare che il processo tributario è retto dal principio di specificità dei motivi del ricorso, sancito dall'art. 18, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992, secondo cui l'atto introduttivo deve indicare “i motivi specifici dell'impugnazione”. Tale disposizione impone che le contestazioni del contribuente siano puntuali, circostanziate e rivolte a singoli elementi dell'atto impositivo, affinché
l'Amministrazione possa esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa e il giudice possa individuare l'effettivo thema decidendum.
Ebbene, nel caso di specie, il contribuente parrebbe essersi limitato ad enunciare, in via astratta, il ruolo della motivazione negli atti impositivi e le norme che ne impongono la presenza, senza tuttavia chiarire in quali punti e per quali profili l'avviso di accertamento sarebbe, nel caso concreto, privo di motivazione o carente sotto il profilo probatorio. Viene in tal modo disatteso il principio di autosufficienza dell'impugnazione, che impone a chi ricorre di individuare con precisione le parti dell'atto ritenute viziate e le ragioni della loro invalidità.
Ciò premesso, deve ritenersi che l'atto sia rispettoso, non solo agli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 7 della L. 212 del 2000, ma anche dei principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la motivazione dell'avviso di accertamento deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni dell'atto e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
A tal riguardo, la Suprema Corte di Cassazione (Sez. 5 Sentenza n. 23543 del 2022) ha stabilito che <
l'orientamento assolutamente pacifico di questa Corte, secondo cui l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione quando, in ragione della necessaria trasparenza e della possibilità di un immediato controllo dell'attività della pubblica amministrazione, pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva in punto di "an" e di "quantum debeatur", mediante la chiara e puntuale indicazione delle operazioni - nella specie movimentazioni bancarie - in base alle quali è sorta la pretesa fiscale a fine di consentire un adeguato esercizio del diritto di difesa del contribuente (ex plurimis, v. Cass.,
Sez. 5 13/05/2021, n. 12853; Cass., Sez. 5 - , 07/06/2022, n. 18187)>>.
Nel caso di specie, deve ritenersi che l'atto impositivo impugnato sia adeguatamente motivato, a mezzo dell'esposizione chiara e articolata delle ragioni giuridiche e fattuali sottese alla pretesa tributaria.
Invero, l'Amministrazione ha ricostruito l'intera vicenda oggetto di accertamento, ha esplicitato gli elementi di fatto rilevati nel corso dell'istruttoria e ha dettagliatamente indicato le norme violate, illustrando il percorso logico-argomentativo che ha condotto alla quantificazione della maggiore imposta.
Quanto al profilo probatorio, l'Ufficio ha dato conto degli elementi istruttori raccolti al fine di fondare in modo oggettivo la pretesa.
In definitiva, l'eccezione proposta si configura come priva di un riscontro obiettivo.
2. Deve ritenersi privo di fondatezza anche l'assunto secondo cui l'avviso di accertamento sarebbe affetto da “vizi insanabili di procedura” per la mancata osservanza dei termini e per l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non trova alcun riscontro né nei fatti né nel diritto. Deve rilevarsi che l'atto impugnato è stato emesso a seguito di indagini finanziarie svolte dall'Agenzia delle
Entrate su regolare autorizzazione del Direttore Regionale e risulta preceduto dalle attività istruttorie e di natura procedimentale, previste dalla normativa tributaria, a partire dal contraddittorio con il contribuente.
Il procedimento si è sviluppato nel rispetto della disciplina fiscale, che costituisce lex specialis rispetto alla normativa generale sul procedimento amministrativo (L. 241/1990). Come previsto dall'art. 1, comma 1, della medesima legge, le disposizioni in essa contenute si applicano alle sole amministrazioni pubbliche "in quanto compatibili" con le normative di settore.
La dedotta violazione del termine di 30 giorni di cui all'art. 2 L. 241/1990 è, dunque, priva di fondamento, poiché tale termine non è applicabile al procedimento tributario, che segue tempistiche proprie, dettate dalle norme fiscali e che sono state concepite in funzione della complessità degli accertamenti (bancari e finanziari) in materia.
Quanto all'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990, va chiarito che tale adempimento non è richiesto nei procedimenti tributari avviati d'ufficio.
D'altronde, nel caso di specie, verrebbe pregiudicato anche l'effetto-sorpresa che si giustifica con la peculiare natura, nonchè con la finalità investigativa degli accertamenti da porre in essere.
In questi casi, la partecipazione del contribuente deve ritenersi garantita attraverso il contraddittorio di verifica delle risultanze degli accertamenti eseguiti.
Peraltro, l'eccezione, infine, si fonda su un presunto automatismo invalidante che non ha alcun riscontro nel processo tributario, il quale richiede la specifica indicazione dei vizi e la dimostrazione di un concreto pregiudizio per il diritto di difesa.
Tale condizione non risulta soddisfatta nel caso di specie.
Non si ravvisa, pertanto, alcuna violazione procedurale né sotto il profilo formale né sotto quello sostanziale.
L'eccezione deve, pertanto, essere rigettata.
3. La terza ragione di doglianza, sollevata dal contribuente, si caratterizza per una certa genericità e per l'assenza di una concreta correlazione con il caso di specie.
La parte si limita, infatti, a riprodurre in modo descrittivo il contenuto normativo degli artt. 32 del D.P.R. n.
600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972, nonché a richiamare genericamente alcune pronunce della Corte di
Cassazione, omettendo però di indicare in che modo tali disposizioni sarebbero state disattese dall'Ufficio, né quali specifici atti o omissioni avrebbero comportato la lamentata lesione del diritto di difesa.
Non può essere sottaciuto, inoltre, il riferimento a prerogative del Corpo della Guardia di Finanza che non ha avuto alcun ruolo nel procedimento che ha condotto all'emissione dell'atto impugnato.
È, altresì, infondato il riferimento all'asserita mancata attivazione delle prerogative informative previste dalla normativa in materia di indagini finanziarie. Come già evidenziato. l'avviso di accertamento è stato preceduto da attività istruttoria compiuta nel pieno rispetto delle disposizioni normative, fondata sull'acquisizione di dati bancari debitamente autorizzata e sull'invito al contraddittorio notificato alla parte, che ha avuto modo di controdedurre e partecipare all'istruttoria.
Inoltre, l'eccezione omette di considerare che, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 7), del D.P.R. n. 600/1973,
i dati e le notizie acquisiti tramite indagini finanziarie costituiscono elementi presuntivi a carico del contribuente, che può sempre fornire prova contraria. Tale onere, nel caso di specie, non risulta assolto: la parte non ha offerto alcuna dimostrazione puntuale in ordine alla riconducibilità delle movimentazioni contestate a fatti irrilevanti ai fini fiscali, limitandosi a una generica contestazione di metodo.
In definitiva, la parte non allega fatti specifici né deduce puntualmente le ragioni per cui i poteri istruttori sarebbero stati esercitati in difformità rispetto alle norme richiamate.
Per quanto sopra, l'eccezione deve essere rigettata.
4. Per quanto concerne l'ultima ragione di censura, le argomentazioni difensive svolte sul punto si rivelano generiche, oltre che prive di efficacia giustificativa rispetto alle movimentazioni bancarie oggetto di ripresa.
Va anzitutto rilevato che il ricorrente si limita ad affermare, in termini del tutto astratti, l'esistenza di un reddito complessivo nel periodo d'imposta 2018 pari ad euro 23.341,00, desunto dal Modello Redditi 2019, senza, tuttavia, dimostrare come tale dato possa rappresentare una giustificazione alle operazioni contestate.
È orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che, in presenza di accertamenti fondati su indagini finanziarie, il contribuente non può limitarsi ad opporre deduzioni generiche o a rivendicare l'esistenza di redditi formalmente dichiarati, ma è onerato di fornire una prova puntuale della riferibilità delle movimentazioni contestate a fatti fiscalmente irrilevanti o già assoggettati a imposizione.
Con la pronuncia 29 luglio 2016, n. 15857, la Suprema Corte ha, inoltre, osservato che, qualora l'accertamento effettuato dall'Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. In questo caso il contribuente deve dimostrare, con una prova - non generica, ma analitica - per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili.
Più recentemente, con Ordinanza 4 aprile 2024, n. 8905, la Corte di Cassazione ha specificato che, in tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l'onere di superare la relativa presunzione di legge, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, qualora l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate venga impugnato da parte del contribuente, che dimostra la giustificazione della non imponibilità delle somme sottese a ciascuna operazione, il Giudice tributario è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto nella motivazione della sentenza che decide la questione.
Nel caso di specie, invece, il contribuente non produce alcuna prova aggiuntiva a quelle già fornite nel corso del contraddittorio instaurato a seguito del regolare invito invitato ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2) del D. P.R. n. 600/1973. In quella sede, il Signor Ricorrente_1 ha fornito giustificazioni parziali su alcune poste, valutate dall'Ufficio. A seguito della comunicazione dello schema di accertamento, il contribuente non ha fatto pervenire alcuna ulteriore memoria difensiva, né ha richiesto termini per dedurre ulteriormente e nemmeno oggi apporta nuove deduzioni.
Quanto alla giustificazione del prelievo pari ad € 1.500,00 come restituzione di somme versate in precedenza alla società, la medesima si risolve in un'affermazione apodittica, non accompagnata da idonea documentazione atta a dimostrarne la provenienza e l'effettiva dinamica finanziaria sottesa, né supportata da elementi contabili della società.
Per tutto quanto sopra, le osservazioni di parte ricorrente risultano carenti sotto il profilo probatorio e inidonee a superare la presunzione legale posta dall'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, che impone al contribuente un onere di giustificazione analitica delle singole operazioni. Stante la complessità delle questioni interpretative, in deroga al principio di soccombenza, si ritiene equo compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione I, in composizione collegiale, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARPINO SALVATORE, Presidente
LI AN IVAN, Relatore
CASSANO FRANCESCO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 203/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A301096-2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 675/2025 depositato il
05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti del Sig. Ricorrente_1, per l'anno d'imposta 2018, sono state avviate indagini finanziarie autorizzate dalla Direzione Regionale con provvedimento n. 10029 del 06.03.2024. Tali accertamenti sono stati effettuati in virtù della sua qualità di socio unico e gestore di fatto della società Società_1 S.r.l.s., nonché dal ruolo apicale ricoperto nell'Associazione “Venti e Venti Venti di Festa”.
Successivamente, con invito n. I00471/2024, notificato il 19.10.2024 (All. n.1), l'Ufficio ha chiesto al contribuente di fornire giustificazione in merito alle operazioni bancarie registrate sui conti:
· C/C n. 3338 presso Banca_1;
· Carta PostePay n. 5333171060132350.
Aderendo all'invito, il 12.11.2024 il Sig. Ricorrente_1 ha fornito documentazione contabile della società a giustificazione delle movimentazioni (All.2).
A seguito dell'analisi della documentazione, a giudizio dell'ente resistente, sono risultate ingiustificate operazioni in entrata per un totale di € 19.172,00, tra cui versamenti in contanti, assegni e ricariche su
PostePay, non riconducibili ad attività societaria, ma effettuati dallo stesso Ricorrente_1 nella qualità di socio unico. Inoltre, risulterebbe non giustificata un'operazione in uscita di € 1.500,00, relativa a un prelievo per anticipo soci del 22.10.2018, non supportata da elementi contabili e rilevante ai sensi dell'art. 32 del DPR
600/1973.
Pertanto, l'Ufficio resistente ha dapprima notificato lo schema d'atto n. TVHQ1A301096 e, trascorsi oltre 60 giorni senza che il contribuente abbia presentato memorie difensive o istanza di adesione, ha emesso l'avviso di accertamento, ai sensi dell'art.
6-bis, co. 3 della Legge 212/2000.
A seguito della notifica dell'atto citato, il 3 aprile 2025 il Signor Ricorrente_1 ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Brindisi chiedendone l'annullamento dell'atto e la condanna dell'Agenzia al rimborso delle spese, sulla base dei seguenti motivi di diritto.
In via pregiudiziale la nullità dell'atto impositivo per carenza assoluta di motivazione, in violazione degli artt.
32 del DPR 600/1973, 7 della L. 212/2000 e 3 della L. 241/1990. Sostiene che l'Amministrazione finanziaria non abbia adeguatamente esposto le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto alla base della pretesa tributaria, né abbia fornito gli elementi probatori idonei a dimostrarla. L'atto impugnato sarebbe pertanto viziato in quanto privo di una motivazione chiara, coerente e completa, tale da impedire al contribuente una piena comprensione della pretesa e un'efficace difesa.
In via subordinata, il ricorrente eccepisce la nullità dell'atto per vizi insanabili del procedimento, in violazione dell'art. 2, comma 1, L. 241/1990. L'Amministrazione avrebbe omesso sia la tempestiva conclusione del procedimento entro i termini previsti (oltre tre mesi tra un presunto – quanto inesistente - PVC e l'atto), sia la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della stessa legge. Tali omissioni avrebbero compromesso le garanzie partecipative del contribuente e comportano, a suo avviso, l'invalidità dell'atto impugnato.
Ancora, Il Sig. Ricorrente_1 contesta l'utilizzo delle risultanze delle indagini finanziarie in quanto la Guardia di Finanza (n.d.r: assolutamente avulsa dal procedimento de quo!) e l'Agenzia delle Entrate non avrebbero attivato le garanzie procedimentali previste dalla normativa, omettendo inviti, questionari e richieste formali di chiarimenti. Ciò avrebbe impedito al contribuente di giustificare tempestivamente i movimenti bancari, ledendo il suo diritto di difesa.
Nel merito, l'accertamento avrebbe ignorato che nel 2018 il contribuente disponeva di redditi da lavoro dipendente (€ 8.575) e da partecipazione in società (€ 14.766), per un totale di € 23.341, a fronte di versamenti pari a € 19.172. Inoltre, il prelievo di € 1.500 oggetto di rettifica sarebbe la restituzione di somme anticipate alla società. Di conseguenza, le movimentazioni contestate troverebbero piena giustificazione economica. L'ente resistente si costituiva, eccependo che il ricorso di parte ricorrente era destituito di ogni fondamento, in fatto ed in diritto, e meritava di essere rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso e' infondato.
Con riguardo al dedotto difetto di motivazione, giova rammentare che il processo tributario è retto dal principio di specificità dei motivi del ricorso, sancito dall'art. 18, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992, secondo cui l'atto introduttivo deve indicare “i motivi specifici dell'impugnazione”. Tale disposizione impone che le contestazioni del contribuente siano puntuali, circostanziate e rivolte a singoli elementi dell'atto impositivo, affinché
l'Amministrazione possa esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa e il giudice possa individuare l'effettivo thema decidendum.
Ebbene, nel caso di specie, il contribuente parrebbe essersi limitato ad enunciare, in via astratta, il ruolo della motivazione negli atti impositivi e le norme che ne impongono la presenza, senza tuttavia chiarire in quali punti e per quali profili l'avviso di accertamento sarebbe, nel caso concreto, privo di motivazione o carente sotto il profilo probatorio. Viene in tal modo disatteso il principio di autosufficienza dell'impugnazione, che impone a chi ricorre di individuare con precisione le parti dell'atto ritenute viziate e le ragioni della loro invalidità.
Ciò premesso, deve ritenersi che l'atto sia rispettoso, non solo agli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 7 della L. 212 del 2000, ma anche dei principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la motivazione dell'avviso di accertamento deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni dell'atto e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
A tal riguardo, la Suprema Corte di Cassazione (Sez. 5 Sentenza n. 23543 del 2022) ha stabilito che <
l'orientamento assolutamente pacifico di questa Corte, secondo cui l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione quando, in ragione della necessaria trasparenza e della possibilità di un immediato controllo dell'attività della pubblica amministrazione, pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva in punto di "an" e di "quantum debeatur", mediante la chiara e puntuale indicazione delle operazioni - nella specie movimentazioni bancarie - in base alle quali è sorta la pretesa fiscale a fine di consentire un adeguato esercizio del diritto di difesa del contribuente (ex plurimis, v. Cass.,
Sez. 5 13/05/2021, n. 12853; Cass., Sez. 5 - , 07/06/2022, n. 18187)>>.
Nel caso di specie, deve ritenersi che l'atto impositivo impugnato sia adeguatamente motivato, a mezzo dell'esposizione chiara e articolata delle ragioni giuridiche e fattuali sottese alla pretesa tributaria.
Invero, l'Amministrazione ha ricostruito l'intera vicenda oggetto di accertamento, ha esplicitato gli elementi di fatto rilevati nel corso dell'istruttoria e ha dettagliatamente indicato le norme violate, illustrando il percorso logico-argomentativo che ha condotto alla quantificazione della maggiore imposta.
Quanto al profilo probatorio, l'Ufficio ha dato conto degli elementi istruttori raccolti al fine di fondare in modo oggettivo la pretesa.
In definitiva, l'eccezione proposta si configura come priva di un riscontro obiettivo.
2. Deve ritenersi privo di fondatezza anche l'assunto secondo cui l'avviso di accertamento sarebbe affetto da “vizi insanabili di procedura” per la mancata osservanza dei termini e per l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non trova alcun riscontro né nei fatti né nel diritto. Deve rilevarsi che l'atto impugnato è stato emesso a seguito di indagini finanziarie svolte dall'Agenzia delle
Entrate su regolare autorizzazione del Direttore Regionale e risulta preceduto dalle attività istruttorie e di natura procedimentale, previste dalla normativa tributaria, a partire dal contraddittorio con il contribuente.
Il procedimento si è sviluppato nel rispetto della disciplina fiscale, che costituisce lex specialis rispetto alla normativa generale sul procedimento amministrativo (L. 241/1990). Come previsto dall'art. 1, comma 1, della medesima legge, le disposizioni in essa contenute si applicano alle sole amministrazioni pubbliche "in quanto compatibili" con le normative di settore.
La dedotta violazione del termine di 30 giorni di cui all'art. 2 L. 241/1990 è, dunque, priva di fondamento, poiché tale termine non è applicabile al procedimento tributario, che segue tempistiche proprie, dettate dalle norme fiscali e che sono state concepite in funzione della complessità degli accertamenti (bancari e finanziari) in materia.
Quanto all'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990, va chiarito che tale adempimento non è richiesto nei procedimenti tributari avviati d'ufficio.
D'altronde, nel caso di specie, verrebbe pregiudicato anche l'effetto-sorpresa che si giustifica con la peculiare natura, nonchè con la finalità investigativa degli accertamenti da porre in essere.
In questi casi, la partecipazione del contribuente deve ritenersi garantita attraverso il contraddittorio di verifica delle risultanze degli accertamenti eseguiti.
Peraltro, l'eccezione, infine, si fonda su un presunto automatismo invalidante che non ha alcun riscontro nel processo tributario, il quale richiede la specifica indicazione dei vizi e la dimostrazione di un concreto pregiudizio per il diritto di difesa.
Tale condizione non risulta soddisfatta nel caso di specie.
Non si ravvisa, pertanto, alcuna violazione procedurale né sotto il profilo formale né sotto quello sostanziale.
L'eccezione deve, pertanto, essere rigettata.
3. La terza ragione di doglianza, sollevata dal contribuente, si caratterizza per una certa genericità e per l'assenza di una concreta correlazione con il caso di specie.
La parte si limita, infatti, a riprodurre in modo descrittivo il contenuto normativo degli artt. 32 del D.P.R. n.
600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972, nonché a richiamare genericamente alcune pronunce della Corte di
Cassazione, omettendo però di indicare in che modo tali disposizioni sarebbero state disattese dall'Ufficio, né quali specifici atti o omissioni avrebbero comportato la lamentata lesione del diritto di difesa.
Non può essere sottaciuto, inoltre, il riferimento a prerogative del Corpo della Guardia di Finanza che non ha avuto alcun ruolo nel procedimento che ha condotto all'emissione dell'atto impugnato.
È, altresì, infondato il riferimento all'asserita mancata attivazione delle prerogative informative previste dalla normativa in materia di indagini finanziarie. Come già evidenziato. l'avviso di accertamento è stato preceduto da attività istruttoria compiuta nel pieno rispetto delle disposizioni normative, fondata sull'acquisizione di dati bancari debitamente autorizzata e sull'invito al contraddittorio notificato alla parte, che ha avuto modo di controdedurre e partecipare all'istruttoria.
Inoltre, l'eccezione omette di considerare che, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 7), del D.P.R. n. 600/1973,
i dati e le notizie acquisiti tramite indagini finanziarie costituiscono elementi presuntivi a carico del contribuente, che può sempre fornire prova contraria. Tale onere, nel caso di specie, non risulta assolto: la parte non ha offerto alcuna dimostrazione puntuale in ordine alla riconducibilità delle movimentazioni contestate a fatti irrilevanti ai fini fiscali, limitandosi a una generica contestazione di metodo.
In definitiva, la parte non allega fatti specifici né deduce puntualmente le ragioni per cui i poteri istruttori sarebbero stati esercitati in difformità rispetto alle norme richiamate.
Per quanto sopra, l'eccezione deve essere rigettata.
4. Per quanto concerne l'ultima ragione di censura, le argomentazioni difensive svolte sul punto si rivelano generiche, oltre che prive di efficacia giustificativa rispetto alle movimentazioni bancarie oggetto di ripresa.
Va anzitutto rilevato che il ricorrente si limita ad affermare, in termini del tutto astratti, l'esistenza di un reddito complessivo nel periodo d'imposta 2018 pari ad euro 23.341,00, desunto dal Modello Redditi 2019, senza, tuttavia, dimostrare come tale dato possa rappresentare una giustificazione alle operazioni contestate.
È orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che, in presenza di accertamenti fondati su indagini finanziarie, il contribuente non può limitarsi ad opporre deduzioni generiche o a rivendicare l'esistenza di redditi formalmente dichiarati, ma è onerato di fornire una prova puntuale della riferibilità delle movimentazioni contestate a fatti fiscalmente irrilevanti o già assoggettati a imposizione.
Con la pronuncia 29 luglio 2016, n. 15857, la Suprema Corte ha, inoltre, osservato che, qualora l'accertamento effettuato dall'Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. In questo caso il contribuente deve dimostrare, con una prova - non generica, ma analitica - per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili.
Più recentemente, con Ordinanza 4 aprile 2024, n. 8905, la Corte di Cassazione ha specificato che, in tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l'onere di superare la relativa presunzione di legge, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, qualora l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate venga impugnato da parte del contribuente, che dimostra la giustificazione della non imponibilità delle somme sottese a ciascuna operazione, il Giudice tributario è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto nella motivazione della sentenza che decide la questione.
Nel caso di specie, invece, il contribuente non produce alcuna prova aggiuntiva a quelle già fornite nel corso del contraddittorio instaurato a seguito del regolare invito invitato ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2) del D. P.R. n. 600/1973. In quella sede, il Signor Ricorrente_1 ha fornito giustificazioni parziali su alcune poste, valutate dall'Ufficio. A seguito della comunicazione dello schema di accertamento, il contribuente non ha fatto pervenire alcuna ulteriore memoria difensiva, né ha richiesto termini per dedurre ulteriormente e nemmeno oggi apporta nuove deduzioni.
Quanto alla giustificazione del prelievo pari ad € 1.500,00 come restituzione di somme versate in precedenza alla società, la medesima si risolve in un'affermazione apodittica, non accompagnata da idonea documentazione atta a dimostrarne la provenienza e l'effettiva dinamica finanziaria sottesa, né supportata da elementi contabili della società.
Per tutto quanto sopra, le osservazioni di parte ricorrente risultano carenti sotto il profilo probatorio e inidonee a superare la presunzione legale posta dall'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, che impone al contribuente un onere di giustificazione analitica delle singole operazioni. Stante la complessità delle questioni interpretative, in deroga al principio di soccombenza, si ritiene equo compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione I, in composizione collegiale, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.