CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1250/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
AZ PP, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5069/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250012101814000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 321/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 1.8.2025, Ricorrente_11 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione per conto della Regione Calabria, relativa a tasse automobilistiche per l'anno 2022, per un valore di causa di €. 1.080,19.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità del provvedimento, deducendo la mancanza del presupposto impositivo, dal momento che la proprietà del veicolo era stata trasferita in suo favore solo nel 2024. Eccepiva comunque la mancata notifica dell'atto impositivo presupposto e la carente motivazione della cartella impugnata, che non spiegherebbe le ragioni della pretesa tributaria.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che eccepiva la incompetenza territoriale di questa Corte, affermando che essa apparterrebbe a quella di Catanzaro. Nel merito, si proclamava estranea alla controversia afferendo il ricorso alla sfera di esclusiva competenza dell'ente impositore, nel resto evidenziando la correttezza del proprio operato.
La Regione Calabria si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato. Deduceva che l'atto di acquisto della autovettura in questione era stato stipulato nel 2021, pertanto nell'anno di imposta in esame la proprietà era già stata acquisita dal ricorrente. Allegava documentazione del PRA a sostegno delle proprie argomentazioni. Nel merito, sosteneva la piena legittimità del proprio operato deducendo che la cartella costituisce il primo atto impositivo, essendo stata emessa ai sensi della disposizione di cui all'art. 6 della L.
R. n. 56/2023, norma da ritenersi immune da censure in quanto essa disciplina non l'imposizione tributaria, ma la sola riscossione del relativo debito.
Con successiva memoria, depositata in data 15.1.2026, parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso, deducendo, quanto al presupposto impositivo, che “La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'individuazione del soggetto passivo del tributo avviene sulla base delle risultanze del PRA, le quali hanno una finalità eminentemente fiscale. La Suprema Corte ha chiarito che: "quand'anche il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, da un punto di vista sostanziale, non può che essere il soggetto che, a prescindere dalle risultanze del pubblico registro automobilistico, abbia la disponibilità effettiva e reale del veicolo sulla base di documenti di data certa "... tuttavia, ciò non esonera l'intestatario del veicolo dal pagamento dell'imposta, nell'ipotesi in cui il trasferimento della proprietà del veicolo non venga annotata al
PRA, dal momento che quest'ultimo, fino a quando non venga trascritto il passaggio di proprietà o la perdita di possesso del veicolo, assume la veste di responsabile d'imposta..." [Cass. Civ., Sez. 5, N. 23593 del
02-08-2023]. Questo principio, applicato al caso di specie, conferma che l'obbligato per l'annualità 2022 non può che essere il soggetto che risultava intestatario dei veicoli in quell'anno, e non certo l'odierno ricorrente.
Qualsiasi argomentazione contraria da parte della Regione Calabria o dell'Agente della Riscossione è destituita di ogni fondamento logico e giuridico.".
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato. L'eccezione di incompetenza territoriale proposta da Agenzia Entrate Riscossione è destituita di fondamento, poiché l'atto impugnato fu emesso dall'ufficio del concessionario per la riscossione di Reggio Calabria.
Nel merito, deve osservarsi che dalla documentazione prodotta dalla Regione rilasciata dal PRA emerge
(e ciò non è stato successivamente contestato dal ricorrente) che la autovettura fu venduta all'odierno ricorrente con scrittura privata stipulata in data 18.11.2021. La tesi del ricorrente secondo la quale il trasferimento di proprietà si realizzerebbe solo al momento della trascrizione nel Pubblico Registro Automobilistico è destituita di fondamento, dal momento che la trascrizione non ha efficacia costitutiva, ma dichiarativa. La giurisprudenza di legittimità citata da parte ricorrente riguarda l'inverso caso in cui la pretesa tributaria sia stata avanzata nei confronti di soggetto che dal PRA risulti ancora proprietario, non essendo stata effettuata la trascrizione al PRA del passaggio di proprietà, soggetto che, pur non essendo più proprietario, viene ritenuto coobbligato, unitamente al nuovo proprietario, rispetto all'obbligazione tributaria in esame.
La fattispecie oggetto della presente controversia è diversa, e riguarda pretesa tributaria avanzata nei confronti dell'effettivo proprietario della vettura, che tuttavia non abbia curato la trascrizione al PRA. Poiché la proprietà si trasferisce a seguito della stipula del contratto di compravendita, non è dubbio che, nella specie, poiché tale contratto fu stipulato nel 2021, nell'anno 2022 la obbligazione tributaria in questione facesse capo all'odierno ricorrente.
Quanto alla eccepita omessa notifica di previo atto impositivo, deve evidenziarsi che, come è chiaramente indicato nella cartella impugnata, essa è stata avanzata facendo ricorso alla diretta iscrizione a ruolo, entro i termini di decadenza, secondo quanto previsto dalla nuova disposizione di legge di cui all'art. 6 della L.R. N. 56/2023, che recita: "Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione." || provvedimento impugnato risulta dunque legittimamente emesso, non occorrendo più la previa notifica di avviso di accertamento, né tantomeno di avviso bonario.
La suddetta disposizione prevede esclusivamente diversa modalità di riscossione del tributo, senza apportare alcuna innovazione sostanziale alla disciplina di esso. Pertanto l'iscrizione a ruolo del tributo relativo all'annualità 2022, anteriore alla emanazione della legge, è operazione da ritenersi legittima, assumendo la cartella di pagamento natura di atto impo-esattivo, che, quanto alla parte accertativa, di cui annovera tutti i requisiti, anche in punto di motivazione, soggiace solo al rispetto del termine di decadenza. Nel caso di specie, la cartella impugnata riporta tutti i dati e le ragioni che giustificano la pretesa impositiva: l'indicazione della targa del veicolo, la causa della pretesa, cioè l'omesso pagamento, il periodo di riferimento e tutte le indicazioni di legge tali da rendere edotto il ricorrente di ogni elemento, così da consentirgli la piena esplicazione del diritto di difesa. Non si tratta quindi di applicazione retroattiva della legge, ma di semplice nuova modalità di accertamento e riscossione del tributo. Per le ragioni che precedono è da ritenersi infondata anche l'eccezione di carente motivazione del provvedimento impugnato.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere in favore della Regione Calabria e di Agenzia Entrate Riscossione le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00, oltre oneri di legge, se dovuti, per ciascuna delle suddette parti costituite.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
AZ PP, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5069/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250012101814000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 321/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 1.8.2025, Ricorrente_11 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione per conto della Regione Calabria, relativa a tasse automobilistiche per l'anno 2022, per un valore di causa di €. 1.080,19.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità del provvedimento, deducendo la mancanza del presupposto impositivo, dal momento che la proprietà del veicolo era stata trasferita in suo favore solo nel 2024. Eccepiva comunque la mancata notifica dell'atto impositivo presupposto e la carente motivazione della cartella impugnata, che non spiegherebbe le ragioni della pretesa tributaria.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che eccepiva la incompetenza territoriale di questa Corte, affermando che essa apparterrebbe a quella di Catanzaro. Nel merito, si proclamava estranea alla controversia afferendo il ricorso alla sfera di esclusiva competenza dell'ente impositore, nel resto evidenziando la correttezza del proprio operato.
La Regione Calabria si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato. Deduceva che l'atto di acquisto della autovettura in questione era stato stipulato nel 2021, pertanto nell'anno di imposta in esame la proprietà era già stata acquisita dal ricorrente. Allegava documentazione del PRA a sostegno delle proprie argomentazioni. Nel merito, sosteneva la piena legittimità del proprio operato deducendo che la cartella costituisce il primo atto impositivo, essendo stata emessa ai sensi della disposizione di cui all'art. 6 della L.
R. n. 56/2023, norma da ritenersi immune da censure in quanto essa disciplina non l'imposizione tributaria, ma la sola riscossione del relativo debito.
Con successiva memoria, depositata in data 15.1.2026, parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso, deducendo, quanto al presupposto impositivo, che “La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'individuazione del soggetto passivo del tributo avviene sulla base delle risultanze del PRA, le quali hanno una finalità eminentemente fiscale. La Suprema Corte ha chiarito che: "quand'anche il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, da un punto di vista sostanziale, non può che essere il soggetto che, a prescindere dalle risultanze del pubblico registro automobilistico, abbia la disponibilità effettiva e reale del veicolo sulla base di documenti di data certa "... tuttavia, ciò non esonera l'intestatario del veicolo dal pagamento dell'imposta, nell'ipotesi in cui il trasferimento della proprietà del veicolo non venga annotata al
PRA, dal momento che quest'ultimo, fino a quando non venga trascritto il passaggio di proprietà o la perdita di possesso del veicolo, assume la veste di responsabile d'imposta..." [Cass. Civ., Sez. 5, N. 23593 del
02-08-2023]. Questo principio, applicato al caso di specie, conferma che l'obbligato per l'annualità 2022 non può che essere il soggetto che risultava intestatario dei veicoli in quell'anno, e non certo l'odierno ricorrente.
Qualsiasi argomentazione contraria da parte della Regione Calabria o dell'Agente della Riscossione è destituita di ogni fondamento logico e giuridico.".
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato. L'eccezione di incompetenza territoriale proposta da Agenzia Entrate Riscossione è destituita di fondamento, poiché l'atto impugnato fu emesso dall'ufficio del concessionario per la riscossione di Reggio Calabria.
Nel merito, deve osservarsi che dalla documentazione prodotta dalla Regione rilasciata dal PRA emerge
(e ciò non è stato successivamente contestato dal ricorrente) che la autovettura fu venduta all'odierno ricorrente con scrittura privata stipulata in data 18.11.2021. La tesi del ricorrente secondo la quale il trasferimento di proprietà si realizzerebbe solo al momento della trascrizione nel Pubblico Registro Automobilistico è destituita di fondamento, dal momento che la trascrizione non ha efficacia costitutiva, ma dichiarativa. La giurisprudenza di legittimità citata da parte ricorrente riguarda l'inverso caso in cui la pretesa tributaria sia stata avanzata nei confronti di soggetto che dal PRA risulti ancora proprietario, non essendo stata effettuata la trascrizione al PRA del passaggio di proprietà, soggetto che, pur non essendo più proprietario, viene ritenuto coobbligato, unitamente al nuovo proprietario, rispetto all'obbligazione tributaria in esame.
La fattispecie oggetto della presente controversia è diversa, e riguarda pretesa tributaria avanzata nei confronti dell'effettivo proprietario della vettura, che tuttavia non abbia curato la trascrizione al PRA. Poiché la proprietà si trasferisce a seguito della stipula del contratto di compravendita, non è dubbio che, nella specie, poiché tale contratto fu stipulato nel 2021, nell'anno 2022 la obbligazione tributaria in questione facesse capo all'odierno ricorrente.
Quanto alla eccepita omessa notifica di previo atto impositivo, deve evidenziarsi che, come è chiaramente indicato nella cartella impugnata, essa è stata avanzata facendo ricorso alla diretta iscrizione a ruolo, entro i termini di decadenza, secondo quanto previsto dalla nuova disposizione di legge di cui all'art. 6 della L.R. N. 56/2023, che recita: "Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione." || provvedimento impugnato risulta dunque legittimamente emesso, non occorrendo più la previa notifica di avviso di accertamento, né tantomeno di avviso bonario.
La suddetta disposizione prevede esclusivamente diversa modalità di riscossione del tributo, senza apportare alcuna innovazione sostanziale alla disciplina di esso. Pertanto l'iscrizione a ruolo del tributo relativo all'annualità 2022, anteriore alla emanazione della legge, è operazione da ritenersi legittima, assumendo la cartella di pagamento natura di atto impo-esattivo, che, quanto alla parte accertativa, di cui annovera tutti i requisiti, anche in punto di motivazione, soggiace solo al rispetto del termine di decadenza. Nel caso di specie, la cartella impugnata riporta tutti i dati e le ragioni che giustificano la pretesa impositiva: l'indicazione della targa del veicolo, la causa della pretesa, cioè l'omesso pagamento, il periodo di riferimento e tutte le indicazioni di legge tali da rendere edotto il ricorrente di ogni elemento, così da consentirgli la piena esplicazione del diritto di difesa. Non si tratta quindi di applicazione retroattiva della legge, ma di semplice nuova modalità di accertamento e riscossione del tributo. Per le ragioni che precedono è da ritenersi infondata anche l'eccezione di carente motivazione del provvedimento impugnato.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere in favore della Regione Calabria e di Agenzia Entrate Riscossione le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00, oltre oneri di legge, se dovuti, per ciascuna delle suddette parti costituite.