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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 1586/2023
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 11/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, , E Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'Avv.to DE MARCO NICOLA MARIA Parte_4
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to MATTIA MARCELLA CP_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'08.05.2023 i ricorrenti in epigrafe emarginati adivano il Tribunale di Brindisi al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare che la IG.ra , Persona_1 deceduta, aveva diritto nei confronti dell' al riconoscimento del proprio status di inabile totale CP_1
al lavoro e, conseguentemente, alla liquidazione delle indennità previste dalla legge, sin dalla data della domanda amministrativa presentata in data 5/4/19, così come accertato nel corso del procedimento di ATP n. 1223/21 R.G del Tribunale di Brindisi, della CTU effettuata nel procedimento medesimo, nonché del decreto di omologa emesso in data 28/10/22, con cui venne definito il giudizio
e notificato all' il 21/11/22. 2) Per l'effetto condannare l' in persona del legale CP_1 CP_1
rappresentante pro tempore, corrente in Roma Eur, via Ciro il Grande n. 21, al pagamento in favore degli odierni attori delle somme maturate e non riscosse dalla de cuius, dalla data della maturazione del credito, ovvero dalla data della domanda amministrativa presentata in data 5/4/19, sino alla data del decesso della IG.ra , avvenuto in data 10/3/23, oltre interessi legali ed Persona_1 accessori di legge, maturati e maturandi dalla data di insorgenza del diritto e sino al completo soddisfo. 3) Condannare il convenuto , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, antistatario.”
In particolare, allegavano i ricorrenti che con domanda presentata in data 5/4/2019 la IG. Pt_5
chiedeva il riconoscimento della pensione di inabilità ovvero, in subordine, dell'assegno di invalidità
CP_ ex Legge n. 222/84, essendo la stessa in possesso dei requisiti previsti dalla legge. in data
8/4/2019 respingeva tale domanda con la seguente motivazione: “…non risultano versati almeno n.
156 contributi settimanali…risultano, infatti, zero contributi negli ultimi 5 anni…”, da parte della richiedente.
Avverso tale provvedimento veniva proposto rituale ricorso amministrativo in data 11/3/21 al
Comitato Provinciale ed infine ricorso per Atp (n. 1223/21 R.G.) all'esito del quale la IG.ra CP_1
veniva riconosciuta invalida, con totale e permanente inabilità lavorativa, con decorrenza Per_1
CP_ sin dalla data della domanda, giusta decreto di omologa del 28/10/22 pure notificato ad in data
21/11/22, ma il convenuto continuava a denegare i benefici richiesti ribadendo che “…non CP_3
risultano versati almeno 3 anni (156 settimane) di contributi nel quinquennio precedente la domanda…”.
Ritenuta l'illegittimità di tale determinazione veniva inoltrato nuovo ricorso amministrativo, ancora una volta respinto e, infine, intervenuto il decesso della IG.ra in data 10.03.2023, gli eredi Per_1
introducevano il presente giudizio.
CP_ Si costituiva contestando in fatto ed in diritto gli avversi assunti, assumendo l'inapplicabilità, al caso de quo, dell'istituto della “neutralizzazione” di cui all'art. 37 DPR 818/1957 come dal richiamato quadro normativo di riferimento ed instando, quindi, per il rigetto.
Istruito il procedimento in via documentale, all'odierna udienza, veniva deciso, come da dispositivo, con sentenza recante contestuale motivazione.
*****
La domanda attrice è fondata e deve esser accolta nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
CP_ In ordine alla sussistenza del requisito contributivo, di cui ampiamente dibattuto da nella propria memoria difensiva, si rileva come, nel caso di specie, trovi applicazione l'istituto della neutralizzazione secondo quanto attestato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.
26667/2018: “la neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale obbligatorio, che derivino da alcune obiettive situazioni impeditive (quali l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità, la prestazione di lavoro all'estero, la malattia di una certa durata e altre) – prevista dall'art. 37 d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, ai fini dell'esclusione dei periodi medesimi in sede di verifica dei requisiti contributivi e, in particolare, del requisito del prescritto numero minimo di contributi nell'ultimo quinquennio ai fini del diritto alla pensione di invalidità – è espressione di un principio generale del sistema previdenziale, diretto ad impedire che il lavoratore perda il diritto alla prestazione previdenziale allorché il versamento contributivo sia carente per ragioni a lui non imputabili. Ne consegue che non è necessario che la causa impeditiva operi nel corso di un rapporto di lavoro, in atto sospeso;
e che, in caso di mancata maturazione del requisito contributivo specifico, consistente nella contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la domanda per il pensionamento di invalidità imputabile ad infermità dell'assicurato, deve ritenersi sufficiente il requisito contributivo c.d. generico.”
Risulta pertanto evidente alla luce di tale condivisibile orientamento che nella specie la deceduta
[...]
avesse maturato il requisito extra sanitario utile per il riconoscimento della Persona_1
prestazione atteso che la stessa alla data della domanda possedeva anzianità complessiva di 24 anni di contribuzione (requisito generico), pur non possedendo nel quinquennio precedente la domanda i
3 anni di contribuzione (requisito specifico), in quanto invalida civile al 100% dal 8.9.2019.
CP_ Pertanto, quanto eccepito da sul punto va disatteso.
Quanto, invece, alla presenza del requisito sanitario va precisato che nella specie è emersa la sussistenza di una condizione di riduzione, a meno di un terzo, della capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini ai fini della concessione del solo assegno di invalidità ex L. 222/1984, come precisato dal Ctu nominato nella fase di atp ex art 442 bis cpc.
Il consulente d'ufficio, in particolare, con motivazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e scevro da censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha specificato come le patologie accertate determinavano il riconoscimento del suddetto requisito sanitario, a far data dalla domanda amministrativa.
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto)
- la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che
- secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn°
125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
La domanda deve pertanto esser accolta. CP_ Le Spese di lite sono poste a carico di
CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- riconosce che la de cuius aveva diritto all'assegno di invalidità, con la Persona_1
CP_ decorrenza accertata dal ctu e per l'effetto condanna all'erogazione, pro quota, in favore degli eredi dei ratei maturati e dovuti dalla data della domanda sino al decesso;
CP_ b)- condanna alla refusione delle spese di lite che si liquidano in tale misura in euro 2600,00 oltre accessori come per legge con distrazione
CP_ c)- Spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 11.2.2025
IL Giudice
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)