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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/12/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3757/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3757/2025 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. MI De LI;
e nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
MI De LI.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2) Le parti, dandosi atto di essere economicamente autosufficienti, rinunciano per sé reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento e/o divorzio, nonché agli alimenti.
Nessun mantenimento viene previsto per le figlie e essendo Per_1 Persona_2 economicamente autosufficienti.
3) I ricorrenti convengono di cedere e trasferire entro 30 giorni dalla data di emissione del decreto di omologa della separazione, in parti uguali ed a titolo gratuito, alle figlie e , la piena proprietà delle porzioni immobiliari Controparte_1 Persona_2 facenti parte del fabbricato sito a Loreto (AN), Piazza Gaetano Malchiodi n. 14, costituite da abitazione al piano primo, abitazione al piano secondo-sottotetto e pertinenziale garage
- 1 - al piano primo sottostrada, il tutto distinto nel Catasto dei fabbricati del Comune di Loreto al:
- foglio 3, particella 344 sub 24, p. 1, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 5,5, superficie catastale totale mq 113 (totale escluse aree scoperte mq 105), rendita € 454,48;
- foglio 3, particella 344 sub 25, p. 2, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 1,5, superficie catastale totale mq 58 (totale escluse aree scoperte mq 54), rendita € 123,95;
- foglio 3, particella 344 sub 12, p. S1, categoria C/6, classe 6, consistenza mq 36, superficie catastale totale mq 48, rendita € 102,26.
4) In adempimento di quanto sopra, si conviene che le figlie e Controparte_1
costituiranno: Persona_2
a) a favore del proprio padre il diritto di usufrutto sua vita natual durante Parte_1 sull'abitazione al piano secondo, facente parte del fabbricato sito in Loreto, Piazza Gaetano
Malchiodi n. 14, distinta nel Catasto dei fabbricati del Comune di Loreto al foglio 3, particella 344 sub 25, p. 2, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 1,5, superficie catastale totale mq 58, rendita € 123,95, nonchè sulla quota di 1/2 (un mezzo) del pertinenziale garage al piano primo sottostrada, distinto nel Catasto dei fabbricati del Comune di Loreto al foglio
3, particella 344 sub 12, p. S1, categoria C/6, classe 6, consistenza mq 36, superficie catastale totale mq 48, rendita € 102,26;
b) a favore della propria madre , il diritto di usufrutto sua vita natural Parte_2 durante sull'abitazione al piano primo, facente parte del fabbricato di cui sopra, distinta nel
Catasto dei fabbricati del Comune di Loreto al - foglio 3, particella 344 sub 24, p. 1, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 5,5, superficie catastale totale mq 113, rendita €
454,48, nonchè sulla quota di 1/2 (un mezzo) del pertinenziale garage al piano primo sottostrada, distinto nel Catasto dei fabbricati del Comune di Loreto al foglio 3, particella
344 sub 12, p. S1, categoria C/6, classe 6, consistenza mq 36, superficie catastale totale mq
48, rendita € 102,26.
5) Le parti convengono che la detta volontà, sebbene unica, non potrà dunque attuarsi con un solo trasferimento bensì con più atti necessari che tra di loro sono collegati e saranno eseguiti in un unico contesto.
6) Le parti dichiarano che le dette operazioni, portanti al risultato voluto dalle parti, costituiscono elemento essenziale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, in assenza del quale l'accordo non avrebbe potuto concludersi.
- 2 - 7) In virtù del detto accordo le parti potranno richiedere l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 nonché all'art. 8, lett. f) della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86 (esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa e imposta).
8) I contratti delle utenze domestiche rimarranno intestati al Sig. le Parte_1 spese fisse delle dette utenze saranno pagate dalle parti al 50% mentre i consumi saranno pagati da ciascuno in base a quelli effettuati all'interno dei rispettivi appartamenti ove sono già installati singoli e distinti contatori.
9) I ricorrenti rimangono proprietari ed intestatari dei rispettivi beni mobili registrati.
10) I ricorrenti, dandosi reciprocamente atto di essere titolari di rapporti bancari, conti correnti e risparmi separati, rinunciano fin d'ora a qualunque pretesa l'uno nei confronti dell'altra sugli importi risultanti a saldo di detti rapporti, conti e risparmi intestati all'altro coniuge, dando atto che trattasi di rapporti di esclusiva spettanza e titolarità del soggetto che ne risulti intestatario.
11) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Parte_2 sposati a Loreto (AN) il 27/08/1988, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 04.12.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
- 3 - Nulla con riferimento alle due figlie della coppia, entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi precisate. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i Parte_1 Parte_2 quali hanno contatto matrimonio a Loreto (AN) il 27/08/1988, trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Comune di Loreto (AN) al n. 42, parte 2, serie A dell'anno 1988; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Loreto (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3757/2025 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. MI De LI;
e nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
MI De LI.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2) Le parti, dandosi atto di essere economicamente autosufficienti, rinunciano per sé reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento e/o divorzio, nonché agli alimenti.
Nessun mantenimento viene previsto per le figlie e essendo Per_1 Persona_2 economicamente autosufficienti.
3) I ricorrenti convengono di cedere e trasferire entro 30 giorni dalla data di emissione del decreto di omologa della separazione, in parti uguali ed a titolo gratuito, alle figlie e , la piena proprietà delle porzioni immobiliari Controparte_1 Persona_2 facenti parte del fabbricato sito a Loreto (AN), Piazza Gaetano Malchiodi n. 14, costituite da abitazione al piano primo, abitazione al piano secondo-sottotetto e pertinenziale garage
- 1 - al piano primo sottostrada, il tutto distinto nel Catasto dei fabbricati del Comune di Loreto al:
- foglio 3, particella 344 sub 24, p. 1, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 5,5, superficie catastale totale mq 113 (totale escluse aree scoperte mq 105), rendita € 454,48;
- foglio 3, particella 344 sub 25, p. 2, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 1,5, superficie catastale totale mq 58 (totale escluse aree scoperte mq 54), rendita € 123,95;
- foglio 3, particella 344 sub 12, p. S1, categoria C/6, classe 6, consistenza mq 36, superficie catastale totale mq 48, rendita € 102,26.
4) In adempimento di quanto sopra, si conviene che le figlie e Controparte_1
costituiranno: Persona_2
a) a favore del proprio padre il diritto di usufrutto sua vita natual durante Parte_1 sull'abitazione al piano secondo, facente parte del fabbricato sito in Loreto, Piazza Gaetano
Malchiodi n. 14, distinta nel Catasto dei fabbricati del Comune di Loreto al foglio 3, particella 344 sub 25, p. 2, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 1,5, superficie catastale totale mq 58, rendita € 123,95, nonchè sulla quota di 1/2 (un mezzo) del pertinenziale garage al piano primo sottostrada, distinto nel Catasto dei fabbricati del Comune di Loreto al foglio
3, particella 344 sub 12, p. S1, categoria C/6, classe 6, consistenza mq 36, superficie catastale totale mq 48, rendita € 102,26;
b) a favore della propria madre , il diritto di usufrutto sua vita natural Parte_2 durante sull'abitazione al piano primo, facente parte del fabbricato di cui sopra, distinta nel
Catasto dei fabbricati del Comune di Loreto al - foglio 3, particella 344 sub 24, p. 1, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 5,5, superficie catastale totale mq 113, rendita €
454,48, nonchè sulla quota di 1/2 (un mezzo) del pertinenziale garage al piano primo sottostrada, distinto nel Catasto dei fabbricati del Comune di Loreto al foglio 3, particella
344 sub 12, p. S1, categoria C/6, classe 6, consistenza mq 36, superficie catastale totale mq
48, rendita € 102,26.
5) Le parti convengono che la detta volontà, sebbene unica, non potrà dunque attuarsi con un solo trasferimento bensì con più atti necessari che tra di loro sono collegati e saranno eseguiti in un unico contesto.
6) Le parti dichiarano che le dette operazioni, portanti al risultato voluto dalle parti, costituiscono elemento essenziale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, in assenza del quale l'accordo non avrebbe potuto concludersi.
- 2 - 7) In virtù del detto accordo le parti potranno richiedere l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 nonché all'art. 8, lett. f) della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86 (esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa e imposta).
8) I contratti delle utenze domestiche rimarranno intestati al Sig. le Parte_1 spese fisse delle dette utenze saranno pagate dalle parti al 50% mentre i consumi saranno pagati da ciascuno in base a quelli effettuati all'interno dei rispettivi appartamenti ove sono già installati singoli e distinti contatori.
9) I ricorrenti rimangono proprietari ed intestatari dei rispettivi beni mobili registrati.
10) I ricorrenti, dandosi reciprocamente atto di essere titolari di rapporti bancari, conti correnti e risparmi separati, rinunciano fin d'ora a qualunque pretesa l'uno nei confronti dell'altra sugli importi risultanti a saldo di detti rapporti, conti e risparmi intestati all'altro coniuge, dando atto che trattasi di rapporti di esclusiva spettanza e titolarità del soggetto che ne risulti intestatario.
11) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Parte_2 sposati a Loreto (AN) il 27/08/1988, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 04.12.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
- 3 - Nulla con riferimento alle due figlie della coppia, entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi precisate. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i Parte_1 Parte_2 quali hanno contatto matrimonio a Loreto (AN) il 27/08/1988, trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Comune di Loreto (AN) al n. 42, parte 2, serie A dell'anno 1988; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Loreto (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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