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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 27/11/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 26.11.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
612/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
C. SO
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: .IVA: ), in persona legale rappresentante p.t., P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. R. Esposito (C.F.: ) C.F._2
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.11.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere affetta da “Tendinopatia delle spalle”, insorta su preesistenti postumi lavorativi già accertati del 5%, asseritamente contratta in conseguenza dell'esercizio della sua attività di operatore ecologico e a causa del sovraccarico biomeccanico delle spalle correlato alla necessità di raccogliere i contenitori di rifiuti, sollevarli in aria a forza di braccia oltre il livello delle spalle per versarli nei boccaporti degli autocarri compattatori, ha impugnato il provvedimento di reiezione della sua domanda amministrativa di indennizzo per malattia professionale, quindi domandando accertarsi l'origine professionale della dedotta patologia ed il relativo pregiudizio all'integrità psico-fisica in misura pari o superiore al 6%, con conseguente condanna dell'ente assicurativo resistente alla corresponsione delle provvidenze invocate. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “…
1. che la tendinopatia delle spalle denunciata è di natura professionale ed unitamente ai postumi preesistenti del 5%, determina una menomazione dell'integrità psico-fisica che risulterà di Giustizia, comunque pari o superiore al 6%.
2. Conseguentemente, condannare l' a liquidare al ricorrente le corrispondenti prestazioni previste CP_1
dal d.lgs 38/2000”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di accertare la natura, la tipologia e l'eventuale eziologia professionale della patologia lamentata da parte ricorrente, nonché il grado percentuale di riduzione della dell'integrità psico-fisica, ai sensi di quanto disposto
Pag. 2 di 11 dal D.P.R. n. 1124/1965 e dal D.lgs. n. 38/2000, accertamento che costituisce il presupposto logico-giuridico per ottenere la condanna dell'ente convenuto all'erogazione delle provvidenze economiche richieste.
In base a quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, le malattie professionali comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni superiori al 6% ed inferiori al 16%; mentre, per le menomazioni incidenti in misura pari o superiore al 16%, è prevista una rendita, ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale.
La prova della “professionalità” della malattia si atteggia in maniera diversa, a seconda che si verta in ipotesi di malattia tabellata o meno: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/88, ha introdotto il cosiddetto sistema misto, per cui, accanto alle malattie indicate in tabella, vanno considerate come indennizzabili tutte le malattie se e in quanto siano causate dal lavoro. La tabellazione o meno, tuttavia, incide sull'onere della prova a carico del lavoratore che agisca giudizialmente: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione da parte dell'ente assicuratore che, nel caso concreto, l'infermità dipende da una causa extralavorativa, oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità (Cass. n. 19312/2004; Cass. n. 14023/2004) - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre, per le malattie professionali non tabellate, grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (ex multis SS.UU. n. 1919/1990;
Pag. 3 di 11 Cass. n. 23653/2016; Cass. n. 13024/2017; Cass. n. 16248/2017; Cass. n. 3207/2019;
Cass. n. 39751/2021; Cass. n. 29578/2022).
Nel caso di specie, la patologia oggetto di causa (“Tendinopatia delle spalle”) è malattia prevista nella Tabella per le Malattie Professionali nell'Industria e nell'Agricoltura di cui al D.P.R. n. 1124/1965, così come aggiornata con D.M. del
09.04.2008 e ss.mm.ii., alla voce n. 74, purché se ne dimostri la sua concretizzazione in attività implicanti lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti con mantenimento di posture incongrue ed impegno di forza.
Per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di malattie professionali, ai fini dell'accertamento del rapporto causale, trovano applicazione gli artt. 40 e 41 c.p., norme cui aver riguardo nella corretta interpretazione del D.P.R. n. 1124/1965, in omaggio alle quali va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quandanche la sua incidenza, in termini di efficienza eziologica, non sia stata preponderante, ma abbia comunque contribuito in maniera indiretta e remota, di talché il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sé assorbenti (ex multis Cass. n. 14770/2008; Cass. n. 13361/2011;
Cass. n. 6105/2015; Cass. n. 27952/2018; Cass. n. 11488/2023). Si è sostenuto, inoltre, che, in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità
Pag. 4 di 11 sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in
“certezza giudiziale” (Cass. n. 10097/2015; Cass. n. 736/2018; Cass. n. 39752/2021).
Orbene, nella fattispecie concreta in trattazione, l'istruttoria espletata ha comprovato la sussistenza del nesso di derivazione causale tra patologia lamentata e attività lavorativa, sì da non potersi ritenere vinta la presunzione in ordine alla sua natura di tecnopatia.
A tal riguardo, il primo teste di parte ricorrente, , ha confermato Testimone_1
le circostanze che il ricorrente è stato adibito abitualmente alla raccolta dei rifiuti urbani, attività che, in concreto, si estrinsecava nel prelevare ripetutamente e per numerose volte i contenitori di rifiuti, sollevarli in aria oltre il livello delle spalle per versarli a forza di braccia nei boccaporti dei compattatori, il tutto quotidianamente e per l'intero turno di lavoro, all'uopo dichiarando che “Certo, è venuto anche con me, sullo stesso turno: a volte veniva a sostituire il mio collega quando lui faceva riposo
e, quindi, lavoravamo insieme… Da circa dieci anni, se mal non ricordo, per il sollevamento dei bidoni si utilizza la pedana di cui è dotato il compattatore. Ad ogni modo, oltre al trasporto a mano sino al mezzo, era comunque sempre necessario sollevare il bidone sino a portarlo sulla pedana… si trattava di attività ripetuta e quotidiana”. Il teste, quindi, dopo aver ammesso di aver costantemente visto impegnato il ricorrente nello svolimento dell'attività lavorativa, in quanto collega di lavoro, ha integralmente confermato le modalità di svolgimento della prefata attività
e la sua durata quotidiana per ciascun turno di lavoro, e, sebbene anche riferito che,
Pag. 5 di 11 oggi, detta attività si espletata con l'ausilio di mezzi meccanici (pedana), ha aggiunto, altresì, che ciò si verifica solo da un decennio e che comunque è necessario il sollevamento del bidone per poterlo sulla pedana meccanica di ausilio.
Anche il secondo teste di parte ricorrente, ha confermato le medesime Tes_2
circostanze in termini non dissimili, all'uopo riferendo che “Sì, è vero;
lo so in quanto ho lavorato anche insieme a lui, sullo stesso turno. Preciso che non eravamo sempre sullo stesso turno… Sì. È vero: la raccolta differenziata è così. Il mezzo è alto più di due metri e nel ripetere continuamento il gesto del sollevamento dei contenitori dei rifiuti fanno male le spalle. Preciso che vi sono i secchielli, che sono più piccoli e che vanno sollevati a mano mentre, attualmente, i contenitori grandi vengono sollevati dalla pedana… Certo, è così: si lavora ripetutamente e tutti i giorni”.
Dunque, i testi escussi hanno integralmente confermato l'attività svolta dal ricorrente, le modalità di espletamento e la durata, così come dedotti in ricorso. Trattasi, certamente, di attività che implicano posture e movimenti tali da determinare, in tesi, un sovraccarico della spalla, al punto da potersi porre in rapporto eziologico con una patologia di natura e tipo di quella dedotta in giudizio. Tanto consente di ritenere comprovato – o comunque non vinta la presunzione in tal senso – il rapporto eziologico tra attività lavorativa e patologia lamentata.
Le considerazioni innanzi esposte hanno, peraltro, trovato conferma nella CTU espletata in corso di causa, nella cui relazione conclusiva si legge quanto segue: “…
Le malattie della spalla si sviluppano a causa di attività lavorative per il cui svolgimento vengono effettuati movimenti ripetitivi, si tratta di malattie professionali da sovraccarico biomeccanico della spalla che possono compromettere la qualità della vita e la capacità lavorativa. I movimenti fondamentali della spalla sono abduzione, adduzione, flessione, estensione, rotazione interna e rotazione esterna. Le
Pag. 6 di 11 cause più frequenti di malattie professionali della spalla sono: § movimenti ripetitivi: attività che richiedono movimenti ripetuti causando lesioni da “usura”; § sollevamento di pesi, per periodi prolungati;
§ posture scorrette mantenute durante le ore di lavoro;
§ vibrazioni trasmesse per uso di utensili che generano vibrazioni;
L'espletamento di mansioni lavorative comportanti sovraccarico biomeccanico della spalla durante le operazioni di raccolta dei rifiuti, (svuotamento di cassonetti e patumelle) mediante sollevamento manuale e svuotamento nel camion, eseguite con ritmi continui e ripetuti per un arco temporale prolungato, quale quello di una giornata lavorativa, determina continui microtraumi idonei a causare il logoramento dell'articolazione delle spalle e l'insorgenza delle patologie degenerative come da referto RMN. In particolare, si evidenzia che il perdurare delle sollecitazioni biomeccaniche a carico delle spalle, conseguenza dell'attività lavorativa che
l'assicurato ha svolto, ha provocato un lento ma continuo processo degenerativo a carico dei tendini di entrambe le spalle al punto che alla RMN del 10.02.2021 è stata posta diagnosi bilaterale di : “Segni di tendinite e peri-tendinite all'inserzione critica del sovra-spinoso e del sottoscapolare con distensione fluida delle borse sub- acromion deltoidee e sottoscapolari. Tenosinovite del capo-lungo del bicipite.
Pertanto, considerato che i rischi ai quali il ricorrente è stato esposto nello svolgimento delle sue mansioni, accertati in base ai riferimenti anamnestici e alla documentazione tecnica disponibile, sono i movimenti ripetitivi degli arti superiori, la movimentazione manuale dei carichi, le vibrazioni trasmesse al sistema mano- braccio (autista del mezzo) e l'assunzione di posture incongrue, che sono noti fattori di rischio per il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, si può riconoscere come altamente probabile il nesso di causa fra la patologia accertata a carico delle spalle e l' attività lavorativa svolta. L' attività di autista e operatore ecologico con la diretta e personale conduzione del mezzo addetto alla raccolta rifiuti urbani, con
Pag. 7 di 11 compiti lavorativi di raccolta dei rifiuti “porta a porta” dai contenitori o dai cassonetti e il loro versamento negli autocarri compattatori, l'impegno di forza degli arti superiori impiegato per la raccolta dei rifiuti, lo spostamento dei cassonetti e il loro svuotamento sui mezzi compattatori con movimenti bruschi, ripetuti e rapidi, sono tutte presenti nel lavoro giornaliero del ricorrente sulla base degli elementi forniti dall'assicurato in sede di istruttoria medico legale, per cui è soddisfatto il criterio di efficacia quantitativa e qualitativa necessario al riconoscimento del nesso causale. Pertanto, tenuto conto della attività lavorativa, da quanto si evince dalla documentazione in atti e quanto rilevato dall' esame clinico obiettivo attuale, vi sono elementi sufficienti, per individuare con elevata probabilità una correlazione, quantomeno concausale, tra le mansioni lavorative svolte e la patologia denunciata dal lavoratore, che, con riferimento al combinato dei criteri cronologico e di adeguatezza quali/quantitativa, può essere inquadrata quale tecnopatia …”.
Dall'elaborato peritale, quindi, emerge che il nominato CTU, a mezzo di valutazioni medico-legali espresse in una relazione tecnica immune da vizi che, dunque, va condivisa e richiamata, ha dettagliatamente analizzato, con scrupolo professionale, la patologia per cui è causa, sulla quale è ben idonea ad incidere, quantomeno con efficienza concausale, l'attività lavorativa del tipo di quella espletata per anni dal lavoratore, così giungendo ad affermarne l'origine professionale, secondo un criterio di “probabilità qualificata” e considerando la documentazione prodotta a sua disposizione e della peculiare natura dell'attività lavorativa dedotte e del protratto arco temporale in cui la stessa si è svolta, oltre che dell'indagine anamentica personale, lavorative ed esame obiettivo del periziato.
In ragione di tanto, deve ritenersi provata l'eziologia professionale della patologia cui il ricorrente è affetto.
Pag. 8 di 11 Quanto al danno biologico, sempre sulla base della relazione peritale, esso è stato calcolato nella misura del 5% che aggiungendosi alle preesistenze, raggiunge il grado complessivo valutato del 9%.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso deve essere accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi l'origine professionale della patologia di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico-fisica nella misura pari al 9%; per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (indeterminabile, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente ed interamente a carico di parte resistente soccombente.
Pag. 9 di 11 Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'origine professionale della patologia di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico- fisica nella misura pari al 9%;
- condanna parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 4.700,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
Vasto, 27.11.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 10 di 11
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 26.11.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
612/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
C. SO
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: .IVA: ), in persona legale rappresentante p.t., P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. R. Esposito (C.F.: ) C.F._2
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.11.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere affetta da “Tendinopatia delle spalle”, insorta su preesistenti postumi lavorativi già accertati del 5%, asseritamente contratta in conseguenza dell'esercizio della sua attività di operatore ecologico e a causa del sovraccarico biomeccanico delle spalle correlato alla necessità di raccogliere i contenitori di rifiuti, sollevarli in aria a forza di braccia oltre il livello delle spalle per versarli nei boccaporti degli autocarri compattatori, ha impugnato il provvedimento di reiezione della sua domanda amministrativa di indennizzo per malattia professionale, quindi domandando accertarsi l'origine professionale della dedotta patologia ed il relativo pregiudizio all'integrità psico-fisica in misura pari o superiore al 6%, con conseguente condanna dell'ente assicurativo resistente alla corresponsione delle provvidenze invocate. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “…
1. che la tendinopatia delle spalle denunciata è di natura professionale ed unitamente ai postumi preesistenti del 5%, determina una menomazione dell'integrità psico-fisica che risulterà di Giustizia, comunque pari o superiore al 6%.
2. Conseguentemente, condannare l' a liquidare al ricorrente le corrispondenti prestazioni previste CP_1
dal d.lgs 38/2000”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di accertare la natura, la tipologia e l'eventuale eziologia professionale della patologia lamentata da parte ricorrente, nonché il grado percentuale di riduzione della dell'integrità psico-fisica, ai sensi di quanto disposto
Pag. 2 di 11 dal D.P.R. n. 1124/1965 e dal D.lgs. n. 38/2000, accertamento che costituisce il presupposto logico-giuridico per ottenere la condanna dell'ente convenuto all'erogazione delle provvidenze economiche richieste.
In base a quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, le malattie professionali comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni superiori al 6% ed inferiori al 16%; mentre, per le menomazioni incidenti in misura pari o superiore al 16%, è prevista una rendita, ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale.
La prova della “professionalità” della malattia si atteggia in maniera diversa, a seconda che si verta in ipotesi di malattia tabellata o meno: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/88, ha introdotto il cosiddetto sistema misto, per cui, accanto alle malattie indicate in tabella, vanno considerate come indennizzabili tutte le malattie se e in quanto siano causate dal lavoro. La tabellazione o meno, tuttavia, incide sull'onere della prova a carico del lavoratore che agisca giudizialmente: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione da parte dell'ente assicuratore che, nel caso concreto, l'infermità dipende da una causa extralavorativa, oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità (Cass. n. 19312/2004; Cass. n. 14023/2004) - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre, per le malattie professionali non tabellate, grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (ex multis SS.UU. n. 1919/1990;
Pag. 3 di 11 Cass. n. 23653/2016; Cass. n. 13024/2017; Cass. n. 16248/2017; Cass. n. 3207/2019;
Cass. n. 39751/2021; Cass. n. 29578/2022).
Nel caso di specie, la patologia oggetto di causa (“Tendinopatia delle spalle”) è malattia prevista nella Tabella per le Malattie Professionali nell'Industria e nell'Agricoltura di cui al D.P.R. n. 1124/1965, così come aggiornata con D.M. del
09.04.2008 e ss.mm.ii., alla voce n. 74, purché se ne dimostri la sua concretizzazione in attività implicanti lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti con mantenimento di posture incongrue ed impegno di forza.
Per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di malattie professionali, ai fini dell'accertamento del rapporto causale, trovano applicazione gli artt. 40 e 41 c.p., norme cui aver riguardo nella corretta interpretazione del D.P.R. n. 1124/1965, in omaggio alle quali va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quandanche la sua incidenza, in termini di efficienza eziologica, non sia stata preponderante, ma abbia comunque contribuito in maniera indiretta e remota, di talché il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sé assorbenti (ex multis Cass. n. 14770/2008; Cass. n. 13361/2011;
Cass. n. 6105/2015; Cass. n. 27952/2018; Cass. n. 11488/2023). Si è sostenuto, inoltre, che, in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità
Pag. 4 di 11 sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in
“certezza giudiziale” (Cass. n. 10097/2015; Cass. n. 736/2018; Cass. n. 39752/2021).
Orbene, nella fattispecie concreta in trattazione, l'istruttoria espletata ha comprovato la sussistenza del nesso di derivazione causale tra patologia lamentata e attività lavorativa, sì da non potersi ritenere vinta la presunzione in ordine alla sua natura di tecnopatia.
A tal riguardo, il primo teste di parte ricorrente, , ha confermato Testimone_1
le circostanze che il ricorrente è stato adibito abitualmente alla raccolta dei rifiuti urbani, attività che, in concreto, si estrinsecava nel prelevare ripetutamente e per numerose volte i contenitori di rifiuti, sollevarli in aria oltre il livello delle spalle per versarli a forza di braccia nei boccaporti dei compattatori, il tutto quotidianamente e per l'intero turno di lavoro, all'uopo dichiarando che “Certo, è venuto anche con me, sullo stesso turno: a volte veniva a sostituire il mio collega quando lui faceva riposo
e, quindi, lavoravamo insieme… Da circa dieci anni, se mal non ricordo, per il sollevamento dei bidoni si utilizza la pedana di cui è dotato il compattatore. Ad ogni modo, oltre al trasporto a mano sino al mezzo, era comunque sempre necessario sollevare il bidone sino a portarlo sulla pedana… si trattava di attività ripetuta e quotidiana”. Il teste, quindi, dopo aver ammesso di aver costantemente visto impegnato il ricorrente nello svolimento dell'attività lavorativa, in quanto collega di lavoro, ha integralmente confermato le modalità di svolgimento della prefata attività
e la sua durata quotidiana per ciascun turno di lavoro, e, sebbene anche riferito che,
Pag. 5 di 11 oggi, detta attività si espletata con l'ausilio di mezzi meccanici (pedana), ha aggiunto, altresì, che ciò si verifica solo da un decennio e che comunque è necessario il sollevamento del bidone per poterlo sulla pedana meccanica di ausilio.
Anche il secondo teste di parte ricorrente, ha confermato le medesime Tes_2
circostanze in termini non dissimili, all'uopo riferendo che “Sì, è vero;
lo so in quanto ho lavorato anche insieme a lui, sullo stesso turno. Preciso che non eravamo sempre sullo stesso turno… Sì. È vero: la raccolta differenziata è così. Il mezzo è alto più di due metri e nel ripetere continuamento il gesto del sollevamento dei contenitori dei rifiuti fanno male le spalle. Preciso che vi sono i secchielli, che sono più piccoli e che vanno sollevati a mano mentre, attualmente, i contenitori grandi vengono sollevati dalla pedana… Certo, è così: si lavora ripetutamente e tutti i giorni”.
Dunque, i testi escussi hanno integralmente confermato l'attività svolta dal ricorrente, le modalità di espletamento e la durata, così come dedotti in ricorso. Trattasi, certamente, di attività che implicano posture e movimenti tali da determinare, in tesi, un sovraccarico della spalla, al punto da potersi porre in rapporto eziologico con una patologia di natura e tipo di quella dedotta in giudizio. Tanto consente di ritenere comprovato – o comunque non vinta la presunzione in tal senso – il rapporto eziologico tra attività lavorativa e patologia lamentata.
Le considerazioni innanzi esposte hanno, peraltro, trovato conferma nella CTU espletata in corso di causa, nella cui relazione conclusiva si legge quanto segue: “…
Le malattie della spalla si sviluppano a causa di attività lavorative per il cui svolgimento vengono effettuati movimenti ripetitivi, si tratta di malattie professionali da sovraccarico biomeccanico della spalla che possono compromettere la qualità della vita e la capacità lavorativa. I movimenti fondamentali della spalla sono abduzione, adduzione, flessione, estensione, rotazione interna e rotazione esterna. Le
Pag. 6 di 11 cause più frequenti di malattie professionali della spalla sono: § movimenti ripetitivi: attività che richiedono movimenti ripetuti causando lesioni da “usura”; § sollevamento di pesi, per periodi prolungati;
§ posture scorrette mantenute durante le ore di lavoro;
§ vibrazioni trasmesse per uso di utensili che generano vibrazioni;
L'espletamento di mansioni lavorative comportanti sovraccarico biomeccanico della spalla durante le operazioni di raccolta dei rifiuti, (svuotamento di cassonetti e patumelle) mediante sollevamento manuale e svuotamento nel camion, eseguite con ritmi continui e ripetuti per un arco temporale prolungato, quale quello di una giornata lavorativa, determina continui microtraumi idonei a causare il logoramento dell'articolazione delle spalle e l'insorgenza delle patologie degenerative come da referto RMN. In particolare, si evidenzia che il perdurare delle sollecitazioni biomeccaniche a carico delle spalle, conseguenza dell'attività lavorativa che
l'assicurato ha svolto, ha provocato un lento ma continuo processo degenerativo a carico dei tendini di entrambe le spalle al punto che alla RMN del 10.02.2021 è stata posta diagnosi bilaterale di : “Segni di tendinite e peri-tendinite all'inserzione critica del sovra-spinoso e del sottoscapolare con distensione fluida delle borse sub- acromion deltoidee e sottoscapolari. Tenosinovite del capo-lungo del bicipite.
Pertanto, considerato che i rischi ai quali il ricorrente è stato esposto nello svolgimento delle sue mansioni, accertati in base ai riferimenti anamnestici e alla documentazione tecnica disponibile, sono i movimenti ripetitivi degli arti superiori, la movimentazione manuale dei carichi, le vibrazioni trasmesse al sistema mano- braccio (autista del mezzo) e l'assunzione di posture incongrue, che sono noti fattori di rischio per il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, si può riconoscere come altamente probabile il nesso di causa fra la patologia accertata a carico delle spalle e l' attività lavorativa svolta. L' attività di autista e operatore ecologico con la diretta e personale conduzione del mezzo addetto alla raccolta rifiuti urbani, con
Pag. 7 di 11 compiti lavorativi di raccolta dei rifiuti “porta a porta” dai contenitori o dai cassonetti e il loro versamento negli autocarri compattatori, l'impegno di forza degli arti superiori impiegato per la raccolta dei rifiuti, lo spostamento dei cassonetti e il loro svuotamento sui mezzi compattatori con movimenti bruschi, ripetuti e rapidi, sono tutte presenti nel lavoro giornaliero del ricorrente sulla base degli elementi forniti dall'assicurato in sede di istruttoria medico legale, per cui è soddisfatto il criterio di efficacia quantitativa e qualitativa necessario al riconoscimento del nesso causale. Pertanto, tenuto conto della attività lavorativa, da quanto si evince dalla documentazione in atti e quanto rilevato dall' esame clinico obiettivo attuale, vi sono elementi sufficienti, per individuare con elevata probabilità una correlazione, quantomeno concausale, tra le mansioni lavorative svolte e la patologia denunciata dal lavoratore, che, con riferimento al combinato dei criteri cronologico e di adeguatezza quali/quantitativa, può essere inquadrata quale tecnopatia …”.
Dall'elaborato peritale, quindi, emerge che il nominato CTU, a mezzo di valutazioni medico-legali espresse in una relazione tecnica immune da vizi che, dunque, va condivisa e richiamata, ha dettagliatamente analizzato, con scrupolo professionale, la patologia per cui è causa, sulla quale è ben idonea ad incidere, quantomeno con efficienza concausale, l'attività lavorativa del tipo di quella espletata per anni dal lavoratore, così giungendo ad affermarne l'origine professionale, secondo un criterio di “probabilità qualificata” e considerando la documentazione prodotta a sua disposizione e della peculiare natura dell'attività lavorativa dedotte e del protratto arco temporale in cui la stessa si è svolta, oltre che dell'indagine anamentica personale, lavorative ed esame obiettivo del periziato.
In ragione di tanto, deve ritenersi provata l'eziologia professionale della patologia cui il ricorrente è affetto.
Pag. 8 di 11 Quanto al danno biologico, sempre sulla base della relazione peritale, esso è stato calcolato nella misura del 5% che aggiungendosi alle preesistenze, raggiunge il grado complessivo valutato del 9%.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso deve essere accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi l'origine professionale della patologia di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico-fisica nella misura pari al 9%; per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (indeterminabile, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente ed interamente a carico di parte resistente soccombente.
Pag. 9 di 11 Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'origine professionale della patologia di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico- fisica nella misura pari al 9%;
- condanna parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 4.700,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
Vasto, 27.11.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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