Articolo 14 della Legge 8 marzo 1989, n. 101
Articolo 13Articolo 15
Versione
7 aprile 1989
Art. 14. 1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia secondo il rito ebraico davanti ad uno dei ministri di culto di cui all'articolo 3 che abbia la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale di stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L'ufficiale dello stato civile il quale abbia proceduto alle pubblicazioni accerta che nulla si opponga alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne da' attestazione in un nulla osta che rilascia in duplice copia ai nubendi.
4. Subito dopo la celebrazione il ministro di culto spiega ai coniugi gli effetti civili del matrimonio dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi potranno altresi' rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto del matrimonio.
5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale di stato civile, all'atto del matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. Dall'atto del matrimonio oltre le indicazioni richieste dalla legge civile devono risultare:
a) il nome ed il cognome del ministro di culto dinnanzi al quale e' stato celebrato il matrimonio;
b) la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi;
c) le dichiarazioni di cui al comma 4 eventualmente rese dai coniugi.
6. Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il ministro di culto trasmette per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale di stato civile del comune dove e' avvenuta la celebrazione.
7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarita' dell'atto e l'autenticita' del nulla osta allegato, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro le ventiquattro ore successive al ricevimento e ne da' notizia al ministro di culto.
8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia omesso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto.
9. Resta ferma la facolta' di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi, senza alcun effetto o rilevanza civile, secondo la legge e la tradizione ebraiche.
Entrata in vigore il 7 aprile 1989