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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/09/2025, n. 3704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3704 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile – composto dal giudice unico:
dott.ssa Paola Corabi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.557 del Ruolo Generale dell'anno 2018
avente ad oggetto: lesione personale
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Gerardina Turco ed elett.te domiciliata presso il suo Parte_1 studio in Salerno, alla via arce, 70
ATTRICE
E
– in persona dell'amministratore p.t. – rapp.to e Controparte_1 difeso dall'avv. Antonio Cascone ed elett.te domiciliato presso il suo studio alla via M. Testa, 11
CONVENUTO
E
– in persona della sua Procuratrice – Controparte_2 Controparte_3 rapp.ta e difesa dall'avv. Gianluca Bertolo ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Salerno, alla via Trento, 141/B
CONVENUTA TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha convenuto in giudizio il Parte_1
– in persona dell'amministratore p.t. – “, al fine Controparte_1 di far accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo in ordine al verificarsi dell'evento dannoso da lei subito e, per l'effetto, farlo condannare al risarcimento di tutti danni conseguenti all'avvenuta caduta per la somma complessiva di €. 21.026,14, ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Vinte le spese e onorari.
L'attrice - premettendo di essere caduta, il giorno 3.10.2016 alle ore 22,30 circa, mentre scendeva le scale del – in persona dell'amministratore p.t. –, Controparte_1 Controparte_1
a causa della mancanza di illuminazione, dopo che aveva terminato il suo lavoro di badante presso la signora - eccepiva la responsabilità del predetto condominio ai sensi dell'arr. Parte_2
2051. Asseriva di aver riportato, a seguito della caduta, una lesione alla spalla sinistra, motivo per il quale veniva trasportata presso l'azienda ospedaliera “OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi
D'Aragona” ove le veniva diagnosticata una frattura dell'omero sn e trauma distorsivo al rachide dorso-lombare. Cinque giorni di ricovero in ortopedia e immobilizzazione della parte interessata con gesso.
Con propria comparsa si costituiva il – in Controparte_1 persona dell'amministratore p.t. –, il quale , in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità/improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163 e 164 cpc, la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
Chiedeva, in ogni caso di essere autorizzata alla chiamata in causa della compagnia Controparte_2
per essere manlevata, in caso di soccombenza anche parziale.
[...]
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la , in persona della sua Controparte_2 procuratrice la quale concludeva per l'inammissibilità della Controparte_3 domanda, nonché per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.
Successivamente alla prima udienza di comparizione delle parti, espletata la prova testimoniale, la causa veniva rinviata per le conclusioni. All'udienza del 30.05.25, il procedimento veniva trattenuto a sentenza con i termini di cui all'art. 190 cpc da questo giudice, al quale il procedimento era stato assegnato con ordinanza del 5.03.25.
La domanda è infondata.
Si osserva che il è costituito, per legge, ai sensi dell'art. 2051 cc, custode delle cose
CP_1 comuni e, per tale motivo, esso è responsabile dei danni che esse provocano ai condomini stessi o anche a terzi. L'art. 2051 cc non prevede una responsabilità aquiliana, ma stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente al caso fortuito e non dall'ordinaria diligenza del custode. La legge pone, quindi, una responsabilità di fatto oggettiva a carico del custode, nell'ambito della quale, da un lato, si prevede che sia sufficiente per l'attore dimostrare il nesso causale tra cosa e danno, dall'altro si prevede che sia il convenuto, per contro, a dover fornire la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito. Il predetto articolo stabilisce che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". Si intuisce come questo principio trova ampia applicazione proprio nei confronti del ,
CP_1 atteso che, come già enunciato, esso è considerato custode delle parti comuni (es. scale, ascensori, cortili, tetti, grondaie). Dal dovere di custodia deriva, sempre per il , l'obbligo di
CP_1 vigilare sulla cosa al fine di prevenire eventi dannosi. Per questo si dice che la responsabilità in capo al ha natura oggettiva. La caratteristica principale di questo tipo di responsabilità
CP_1
è dunque, la presunzione di responsabilità( il è considerato responsabile per i danni CP_1 causati dalle parti comuni indipendentemente dalla colpa).
Ne discende che sarà il custode, per liberarsi dalla responsabilità attribuitagli, a dover dimostrare che il danno è stato causato da un caso fortuito, cioè un evento anomalo, imprevedibile ed eccezionale che, in quanto tale, non può essere addebitato al custode. Orbene, per liberarsi dalla responsabilità risarcitoria – che come abbiamo visto è presunta – il dovrà dimostrare, CP_1 appunto, che nella dinamica degli eventi si è inserito un fattore causale estraneo ai suoi doveri di vigilanza e custodia. In questo modo potrà evitare l'addebito e il conseguente risarcimento dei danni.
Passando ad esaminare la posizione del danneggiato, si rileva che l'art. 2051 c.c. non lo dispensa dall'onere di provare i fatti per i quali agisce in giudizio. Egli, infatti, deve provare l'evento, il danno e il nesso causale. Pertanto, il danneggiato deve dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa
(Cass. civ. n. 6141/2018) e che questo evento ha causato un danno di cui chiede il risarcimento. È stato affermato che il comportamento imprudente del danneggiato può arrivare ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento danno (Cass. civ., sez. VI, 28/09/2020, n. 20341). Del resto quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituito dalla cosa in custodia, e il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma primo, con la conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato
(Cass. civ., sez. VI, 12/04/2018, n. 9146).
Passando ad esaminare il caso, oggetto del presente giudizio, si evidenzia, in primo luogo, come la ricostruzione del fatto riportato dall'attrice non viene supportato dalle dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale. In atri termini, dalle testimonianze non si è formata la prova dell'esistenza del rapporto di causalità tra il bene posto in custodia e l'evento caduta. Infatti l'attrice afferma che la caduta per le scale è avvenuta a causa della mancanza di illuminazione;
circostanza che non trova piena conferma agli atti di causa. Il teste , addetto alla manutenzione ordinaria Testimone_1 dell'impianto elettrico del condominio, dichiara di non aver riscontrato anomalie al sistema elettrico;
anche il teste , fiduciario della compagnia assicurativa Testimone_2 CP_3 recatosi sul posto per un sopralluogo, dichiara che l'impianto di illuminazione era funzionante e di non aver riscontrato alcuna anomalia. In relazione a questa dichiarazione, risulta depositato agli atti la perizia del 2.05.17 di accertamenti espletati sui luoghi di causa. Di contro, la teste
[...]
, badante della sig. , condomina del , sostiene che nel periodo Tes_3 Pt_2 CP_1 dell'incidente della sua amica, l'impianto di illuminazione del condominio non funzionava.
Si precisa che la prova testimoniale può solo limitarsi a descrivere i fatti obiettivi, restando poi riservato al giudice stabilire se quei fatti possano essere stati la causa del danno. Nel caso di specie - nella valutazione degli elementi di natura oggettiva emersi dalle dichiarazioni testimoniali - non emerge un sufficiente materiale probatorio necessario ai fini dell'accoglimento della domanda, poiché non è stato assolto da parte dell'attrice l'onere di provare l'evento lesivo (nel nostro caso, la caduta dalle scale), la sua dinamica e il collegamento eziologico (cioè il nesso di causa effetto) con le cose che il era tenuto a custodire. In altri termini, pur considerando che la CP_1 caduta sia realmente avvenuta, la domanda va in ogni caso respinta per mancanza di prova in relazione alla causa ( mancanza di illuminazione) che resta non sufficientemente provata. Ne discende che essa( caduta) sia avvenuta per disattenzione della vittima e, pertanto la domanda di risarcimento non può essere accolta. A tale proposito si richiamano i principi affermati dalla
Cassazione con la sentenza n.12897/16 “Ai sensi dell'articolo 2051 Codice civile, allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato causato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito”.
Per le motivazioni esposte la domanda va rigettata.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione – in persona del GOP Paola Corabi in funzione di giudice monocratico – definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda dell'attrice;
2) Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Salerno, 20.09.25 il gop dott.ssa Paola Corabi