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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/04/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2263/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 25/02/2025 da
Parte_1
entrambi con il proc. e dom. avv. DAL BEN BRUNO
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale
ivi compreso il requisito di legge di ininterrotta separazione;
Per_
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (13.03.2004), maggiorenne ed economicamente indipendente, e (04.06.2010), minorenne;
Per_2
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della IA
minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
07/09/2002 in MERETO DI TOMBA (UD), con atto trascritto al n. 5 nel
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, Parte 2, Serie A, dell'anno 2002, tra e , alle Parte_1 Parte_1
seguenti condizioni:
1) dispone che la IA venga affidata congiuntamente ad Per_2
entrambi i genitori e collocata presso la madre, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé in ogni momento, compatibilmente con gli impegni di studio e ricreativi della minore. Per quanto riguarda le festività,
i coniugi concorderanno di volta in volta i periodi nei quali la minore starà
con l'uno o con l'altro;
2) dispone che il IG versi alla IGa un assegno Pt_1 Parte_1
mensile a titolo di contributo al mantenimento della IA (alla quale sono stati riconosciuti, i benefici di cui alla l. 104/92) pari a € 500,00, e contribuisca al pagamento delle spese mediche, scolastiche e straordinarie documentate, relative alla IA, nella misura del 50%. Dà
atto che l'assegno unico sarà percepito dalla IG.ra ; Parte_1
3) dà atto che i coniugi dichiarano di avere in tal modo liberamente ed integralmente regolamentato tutti i reciproci rapporti e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere;
4) dà atto che i coniugi si autorizzano sin d'ora reciprocamente a chiedere il rilascio e/o il rinnovo del passaporto;
6) le spese legali sono poste a carico del IG. , come da Parte_1
accordi tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MERETO DI TOMBA
(UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.5, Parte 2, Serie
A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2002.
Udine, li 03.04.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2263/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 25/02/2025 da
Parte_1
entrambi con il proc. e dom. avv. DAL BEN BRUNO
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale
ivi compreso il requisito di legge di ininterrotta separazione;
Per_
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (13.03.2004), maggiorenne ed economicamente indipendente, e (04.06.2010), minorenne;
Per_2
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della IA
minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
07/09/2002 in MERETO DI TOMBA (UD), con atto trascritto al n. 5 nel
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, Parte 2, Serie A, dell'anno 2002, tra e , alle Parte_1 Parte_1
seguenti condizioni:
1) dispone che la IA venga affidata congiuntamente ad Per_2
entrambi i genitori e collocata presso la madre, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé in ogni momento, compatibilmente con gli impegni di studio e ricreativi della minore. Per quanto riguarda le festività,
i coniugi concorderanno di volta in volta i periodi nei quali la minore starà
con l'uno o con l'altro;
2) dispone che il IG versi alla IGa un assegno Pt_1 Parte_1
mensile a titolo di contributo al mantenimento della IA (alla quale sono stati riconosciuti, i benefici di cui alla l. 104/92) pari a € 500,00, e contribuisca al pagamento delle spese mediche, scolastiche e straordinarie documentate, relative alla IA, nella misura del 50%. Dà
atto che l'assegno unico sarà percepito dalla IG.ra ; Parte_1
3) dà atto che i coniugi dichiarano di avere in tal modo liberamente ed integralmente regolamentato tutti i reciproci rapporti e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere;
4) dà atto che i coniugi si autorizzano sin d'ora reciprocamente a chiedere il rilascio e/o il rinnovo del passaporto;
6) le spese legali sono poste a carico del IG. , come da Parte_1
accordi tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MERETO DI TOMBA
(UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.5, Parte 2, Serie
A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2002.
Udine, li 03.04.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini