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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 10/02/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 315/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 315/2023 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 25.09.2023
DA
(P.I. ) con il proc. e dom. avv. Maurizio Miculan del Parte_1 P.IVA_1
Foro di Udine giusta procura allegata all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ) con il proc. e dom. avv. Luca Ponti del Foro di Controparte_1 C.F._1
Udine giusta procura congiunta mediante strumenti telematici alla comparsa di costituzione e risposta;
-APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE -
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 535/2023 del Tribunale di Pordenone, pubblicata
in data 09.08.2023.
Causa iscritta a ruolo il 27.09.2023 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 15.01.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“in via preliminare:
dichiarare inammissibile l'appello incidentale avversario per carenza di interesse ad agire;
nel merito:
in riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone n. 535 di data 09.08.2023 (n. 1426/2021 R.G.),
notificata in data 01.09.2023, e per i motivi di cui all'atto di appello, accertata e dichiarata la natura diffamatoria delle esternazioni del convenuto, condannarsi lo stesso al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti da nella misura di euro 200.000,00 o di Parte_1
quella diversa, maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa ex art. 2056 c.c., nonché,
per quanto riferibile alle diffamazioni divulgate a mezzo stampa, a norma dell'art. 12 della legge
47/1948, condannare altresì il convenuto al pagamento della somma di euro 10.000,00, o di quella diversa ritenuta di giustizia, a titolo di pena pecuniaria;
rigettare l'appello incidentale avversario in quanto infondato in fatto e in diritto;
in ogni caso:
rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria:
si insiste per l'ammissione di prova per testi sulle circostanze capitolate nella seconda memoria ex
art. 183 comma 6 c.p.c. sub 10), 74) - 82), nonché per l'acquisizione di tutti i documenti sopravenuti.”
2 Per parte appellata ed appellante incidentale:
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso, riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Pordenone, n. 535/20123, pubblicata il 9.08.2023, notificata il
1.09.2023 (doc. 1), esclusivamente nei capi e nei termini indicati in parte motiva e conseguentemente:
in via preliminare
-dichiarare inammissibile l'impugnazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 348-bis c.p.c. per difetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c
In via principale:
-accertare e conseguentemente dichiarare che la lettera depositata sub doc. 2 da parte attrice ha carattere apocrifo e che non è altro che una serie di pagine estrapolate da terzi ignoti da un documento più ampio
(doc. 70 convenuto) con la conseguenza che nessuna responsabilità può in nessun caso derivare all'On.
con riferimento alla stessa, difettando ab origine l'elemento materiale della condotta;
CP_1
- accertare e conseguentemente dichiarare che corrisponde a verità il fatto che la caldaia a letto fluido prevista dal progetto è equiparabile a un inceneritore di rifiuti e dovrebbe pertanto essere Parte_1
sottoposta ai più stringenti controlli previsti per gli impianti di incenerimento.
In via subordinata:
-rigettare, perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 553/2023 del Tribunale di Pordenone Parte_1
in ogni caso:
- condannare la parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva
in via istruttoria:
-dichiarare inammissibili i nuovi documenti depositati in giudizio da parte appellante in quanto depositati in violazione dell'art. 345, co. 3, c.p.c. e rigettare le istanze istruttorie avversarie.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
3 aveva convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Pordenone Parte_1 Controparte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla società in conseguenza della condotta ritenuta dolosa e diffamatoria del convenuto, da liquidarsi nella misura di 200.000 €, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, determinata anche in via equitativa, nonché l'ulteriore somma a titolo di riparazione ex art 12 l. 47/1948, indicata in 10.000 €, per le dichiarazioni pubbliche rese dal convenuto e divulgate a mezzo stampa;
in via subordinata aveva richiesto la condanna del convenuto quantomeno sotto il profilo soggettivo della colpa, per il medesimo importo sopra indicato.
La società attrice aveva dedotto di avere un proprio stabilimento produttivo nella zona industriale del
Consorzio Ponte Rosso Tagliamento, nel quale produceva semilavorati e pannelli destinati alla produzione di mobili, e di avere predisposto un progetto per avviare l'ulteriore attività di recupero,
pulizia e macinazione di legno riciclato non pericoloso, da destinare alla produzione di pannelli truciolari in sostituzione di legno vergine;
a tal fine la società aveva presentato alla Regione un progetto di ampliamento del proprio impianto, dal valore di investimento di circa 250 milioni.
Secondo quanto esposto dall'attrice (fino a maggio 2021 presidente della società a CP_1
controllo pubblico che si occupava della raccolta dei rifiuti solidi e forniva Controparte_2
legno riciclato non pericoloso alla AN S.p.a. di Osoppo ed alla IP S.p.a. di Bicinicco, società
che operavano nello stesso settore di ) nel periodo da marzo a maggio 2021 aveva Parte_1
adottato una strategia comunicativa, sia a mezzo stampa che con altri mezzi, volta a diffondere false rappresentazioni circa il progetto industriale dell'attrice, per impedirne la realizzazione.
Le condotte del convenuto censurate erano indicate nelle seguenti:
una lettera divulgata tra marzo ed aprile 2021
una intervista pubblicata sul Messaggero Veneto in data 23.4.2021
una dichiarazione pubblicata sul Messaggero Veneto il 9.5.2021
una intervista rilasciata a Telepordenone il 31.5.2021
4 In dettaglio l'attrice esponeva che il convenuto in occasione di un'intervista pubblicata sul quotidiano
“Messaggero Veneto” del 23/04/2021 aveva affermato: “Se dovesse concretizzarsi l'obiettivo della
raccoglierebbero il 25-30 per cento dell'attuale legno disponibile. Accadrebbe che le Parte_1
imprese produttrici italiane, un paio delle quali collocate anche in regione, la AN a Osoppo e la
IP a Bicinicco perderebbero il 30 per cento di legno. Per sostituire il legno da rifiuto dovrebbero
utilizzare il legno vergine, non trattato, ma questo comporterebbe un aumento dei prezzi del
truciolare da loro venduto alle industrie del mobile. L'obiettivo della , se autorizzata, è Parte_1
quello di prendere in mano l'intera filiera italiana che riguarda i pannelli di legno da rifiuto mettendo
fuori gioco le imprese nazionali costrette ad aumentare i prezzi. La multinazionale si presenterebbe
ai mobilifici, molti dei quali collocati tra Friuli e Veneto, offrendo prodotti con costi inferiori”.
Secondo parte attrice tale esternazione avrebbe indotto i lettori a ritenere che volesse Parte_1
collocarsi sul mercato accaparrandosi una significativa quantità di materia prima così danneggiando la concorrenza italiana;
evidenziava inoltre l'attrice che le società AN e IP intrattenevano rapporti di fornitura di legno da rifiuto con di cui ricopriva la Controparte_2 CP_1
carica di presidente.
Il convenuto aveva anche reso dichiarazioni circa le ricadute dell'opera sull'occupazione nei seguenti termini : “Non è vero che ci sarà un aumento dell'occupazione. Se dici che assumerai cento persone
in più a San Vito al Tagliamento con questo impianto portando via lavoro agli altri, vuol dire che ci
sarà chi perderà il posto nelle aziende concorrenti. Spero che la giunta regionale e l'associazione
degli industriali prendano posizione al fine di difendere le imprese italiane”; precisava l'attrice che in realtà le nuove assunzioni previste erano 200 unità e non 100.
aveva poi affermato che “ pensa di fare 1.750 metri cubi al giorno di pannelli. CP_1 Parte_1
Vuol dire che ci saranno un milione 200 mila metri cubi di gas emessi per 24 ore al giorno per sette
giorni la settimana… Queste emissioni investiranno tutti i lavoratori della zona industriale Ponte
Rosso e soprattutto i centri abitati di San Vito e Casarsa. Quello che intendono fare è simile alla
5 costruzione di un inceneritore perché bruceranno più di 100 mila tonnellate di rifiuti di legno che
non serviranno per realizzare pannelli e produrranno forti emissioni. Siamo in presenza di sostanze
come formaldeide, cadmio, tallio, mercurio, diossine, idrocarburi aromatici che sono altamente
tossici. Vanno aggiunte poi le polveri ultra sottili che vengono rilasciate in atmosfera a causa della
combustione della biomassa legnosa ad alte temperature”… di talché “è certo che se uno si ferma a
Ponte Rosso per pochi minuti non gli succede niente ma le persone che ci lavoreranno magari per
20-30 anni potrebbero avere conseguenze gravi”.
L'attrice deduceva che i dati tecnici indicati dal convenuto erano falsi, considerato che l'impianto non avrebbe immesso nell'atmosfera 1.200.000 m³ di gas, bensì 149.500 m³ di gas e 631.197 m³ di aria e le tonnellate di rifiuti di legno bruciate non sarebbero state 100.000 ma 88.000.
aveva così concluso: “L'importante è negare il consenso alla dandolo alle CP_1 Parte_1
tante aziende che senza provocare un inquinamento così elevato possano puntare ad un aumento
dell'occupazione”; tale affermazione secondo quanto esposto dall'attrice sarebbe falsa, in quanto in base ai dati del progetto le emissioni attese sarebbero state inferiori a quelle consentite dalle norme vigenti.
Deduceva poi l'attrice che in una lettera diffusa tra marzo e aprile 2021, priva di data e di destinatario,
aveva attribuito al gruppo la responsabilità di inquinare, deforestare e sfuggire CP_1 Parte_1
al pagamento di gran parte delle tasse in;
di aver fissato la sede legale delle società holding Pt_1
presso paradisi fiscali quali Cipro e Malta;
di concedere prestiti alle società controllate, sottraendo le tasse sugli interessi alla fiscalità italiana. Il convenuto aveva poi riferito che la società
[...]
è controllata da società con sedi in paesi della Comunità Europea che sono sottoposte ai CP_3
regimi fiscali di quei paesi.
aveva affermato che i rifiuti legnosi utilizzati e i prodotti finiti “saranno trasportati da CP_1
circa 43.000 automezzi l'anno ovvero 172 automezzi al giorno, con ricadute negative sul traffico e
sulle emissioni in atmosfera di inquinanti” aggiungendo che “il potrebbe Controparte_4
6 intervenire con contributi fino ad euro 600 per ogni automezzo che trasporti rifiuti legnosi in Italia”.
Il dato riportato sarebbe la peggiore delle ipotesi formulate dal punto di vista del traffico su strada, e il convenuto avrebbe omesso di riportare le altre.
Il convenuto aveva inoltre affermato che il progetto prevedeva la costruzione di una caldaia che “per
le caratteristiche tecniche è paragonabile ad un impianto di incenerimento di rifiuti per una capacità
di circa 120-150 mila tonnellate ma è soggetto a minori controlli”, quando in realtà la caldaia in questione aveva una capacità di 88.000 tonnellate ed era soggetta ai medesimi controlli previsti per gli impianti di incenerimento;
aveva affermato che il fabbisogno d'acqua del nuovo insediamento industriale sarebbe di circa 127.000 m³, laddove “normalmente le aziende consumano tra i 1.000 e i
2.000 metri cubi d'acqua all'anno ed avvenendo il prelievo tramite pozzi artesiani che attingono
direttamente alla falda acquifera la gran parte delle utenze domestiche di San Vito al Tagliamento e
di Casarsa della Delizia, che attingono dalla stessa falda l'acqua ad uso domestico, potrebbero
patire una riduzione della disponibilità d'acqua”. Tali dati non sarebbero corretti in quanto i prevedibili prelievi di 90.000-100.000 m/anno rientrerebbero nel range di variabilità inter annuale dei prelievi storici della zona industriale, rappresentando il 5-6% dell'attuale prelievo da falda totale,
e non era stato indicato il dato relativo ai 21.000 m di acqua piovana di cui veniva stimato il riutilizzo nello studio di impatto ambientale.
aveva inoltre affermato che il nuovo impianto sarebbe sorto in area “adiacente al parco CP_1
naturale del Tagliamento, bene naturalistico inserito nella Rete Natura 2000 di importanza
comunitaria SIC”, dato che risultava essere falso.
In una dichiarazione riportata sul quotidiano “Messaggero Veneto” del 09/05/2021 il convenuto aveva affermato che “dai dati già in possesso di enti pubblici e dal progetto di ampliamento
dell'azienda” emerge che “per quanto riguarda le polveri sottili è prevista una emissione annua pari
a 33,14 tonnellate a fronte di un contributo emissivo di 76,10 per tutte le attività presenti nel Comune
di San Vito (industrie, abitazioni, edifici pubblici e mezzi di trasporto); in tal modo il contributi
7 emissivo totale aumenta del 50%”. Tale affermazione sarebbe ingannevole, considerato che i valori di emissione riportati erano quelli massimi, mentre a regime l'impianto avrebbe effettuato mediamente emissioni molto inferiori.
In un'intervista televisiva trasmessa da Telepordenone nel telegiornale del 31/5/2021 CP_1
aveva affermato che dai documenti prodotti in Regione da , da lui consultati, il nuovo Parte_1
impianto annualmente avrebbe comportato la dispersione in atmosfera di 33,14 tonnellate di “polveri sottili” e “sottilissime” con danno per tutte le imprese insediate nella zona industriale, i loro dipendenti e per tutti i cittadini. Tale dato sarebbe erroneo, perché 33,14 tonnellate annue erano le emissioni di polveri totali sospese, mentre le emissioni di polveri sottili erano pari a circa 21
tonnellate.
In relazione a tali esternazioni la società attrice evidenziava che il ruolo rivestito dal convenuto e la sua notorietà nella comunità locale erano stati fattori di maggior propagazione delle comunicazioni da questi diffuse, producendo un'apprezzabile lesione dell'immagine della società.
si era costituito in giudizio contestando la domanda avversaria e chiedendo la Controparte_1
condanna dell'attrice ex art 96 c.p.c. al risarcimento dei danni endoprocessuali subiti;
il convenuto aveva rivendicato l'esercizio del diritto di critica, in ambito politico ed ambientale, condotto esponendo pubblicamente fatti veri, reperiti da documentazione liberamente accessibile.
Il convenuto aveva evidenziato di avere commissionato uno studio nella sua veste di legale rappresentante della al fine di predisporre osservazioni nell'ambito del Controparte_2
procedimento amministrativo autorizzatorio, così come altri cittadini avevano formulato osservazioni, tanto che a fronte delle richieste di approfondimento pervenute da vari enti la società
attrice aveva richiesto la sospensione del procedimento autorizzatorio per predisporre ulteriore documentazione.
Lamentava il convenuto di avere subito attacchi personali da personalità pubbliche per la sua posizione critica al progetto di ampliamento di , e che le pressioni che lo avevano poi Parte_1
8 indotto alle dimissioni dalla carica in in tale clima si era inserita l'iniziativa Controparte_2
giudiziaria di nell'approssimarsi delle elezioni comunali per il rinnovo Controparte_3
dell'amministrazione di San Vito al Tagliamento.
Il convenuto deduceva di avere riferito dati veri tratti da documentazione proveniente dalla stessa
, che indicava specificamente. Parte_1
Il giudice aveva respinto le domande osservando che le esternazioni del convenuto censurate dall'attrice si inserivano nella prima fase del procedimento amministrativo autorizzatorio, e che nel corso dello stesso plurimi enti, autorità, associazioni, esponenti politici e privati cittadini avevano presentato osservazioni, tanto che la Regione aveva chiesto approfondimenti e integrazioni alla società, la quale aveva chiesto la sospensione del procedimento per sei mesi, al fine di predisporre la documentazione integrativa richiestale.
Il giudice aveva evidenziato che aveva diffuso prevalentemente, se non esclusivamente, i CP_1
dati tecnici di progetto previsti per lo scenario associato alla massima capacità di progetto, di macchine e di impianti, quindi dati veri ma comunque associabili allo scenario peggiore circa le emissioni in atmosfera, aumento di traffico e di consumi di acqua;
vera era la previsione di assumere circa 100 nuovi dipendenti e il fatto che nell'area interessata fosse previsto un parco comunale.
Secondo il giudice invece non corretta era l'associazione fatta tra la caldaia a letto fluido dell'impianto e l'idea di un inceneritore non assoggettato ai medesimi controlli previsti per gli impianti di incenerimento.
Quanto al riferimento a specifiche sostanze inquinanti, il giudice aveva rilevato che si trattava comunque di emissioni effettivamente attese dal ciclo produttivo, e il territorio ove era previsto il nuovo impianto presentava già una condizione critica per i livelli di concentrazione di polveri sottili e di ossidi di azoto, con elevati superamenti annui dei valori limite.
Non era poi ultroneo, secondo il giudice, il riferimento ad aziende già operative sul territorio nel medesimo settore, valutando i riflessi sul mercato della materia prima, e quelli sulla filiera del legno
9 e del mobile;
non era inveritiera la considerazione per la quale il (ri)finanziamento della società
mediante forme di prestito infragruppo aveva consentito di evitare l'imposizione fiscale in Italia.
Il giudice aveva pertanto concluso affermando che le opinioni espresse dal , pur con enfasi, CP_1
avevano avuto lo scopo di richiamare l'attenzione pubblica su temi dallo stesso ritenuti rilevanti,
focalizzando l'attenzione sulle ritenute criticità del progetto, ed erano quindi coperte dal diritto di critica: il requisito della verità della notizia era stato rispettato, seppure in termini non assoluti, ma con espressione di un giudizio necessariamente soggettivo, focalizzando l'attenzione sullo scenario peggiore illustrato nel progetto, non competendo certo al convenuto offrire al dibattito pubblico argomenti di segno contrario alla tesi da lui sostenuta.
Il giudice aveva osservato che i dati diffusi erano comunque veritieri e meritevoli di essere portati all'attenzione della collettività e delle autorità coinvolte, ed anche il requisito della continenza era stato rispettato, in un contesto di conflittualità dialettica tra favorevoli e contrari al progetto.
Avverso la sentenza proponeva appello con tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante lamentava l'erronea applicazione dei principi di diritto in materia di diritto di critica;
deduceva che il convenuto, incaricato di pubblico servizio, aveva attribuito all'attrice condotte specifiche, come inquinare, deforestare, sfuggire al pagamento delle imposte,
creare distorsioni sul mercato, far perdere posti di lavoro ed eludere i controlli di legge, e ciò in modo allusivo e denigratorio, allo scopo dichiarato di impedire la realizzazione del progetto.
Sul punto l'appellante deduceva che in conseguenza delle perdite di gestione conseguenti alla crisi del 2008, aveva ricevuto finanziamenti dalle proprie controllanti che operavano regolarmente nelle sedi europee di Malta e Cipro;
sosteneva che si tratterebbe peraltro di accuse avulse dal tema ambientale del dibattito;
indimostrate sarebbero poi le accuse di deforestazione e inquinamento, come quelle di voler falsare la concorrenza e di creare disoccupazione.
L'appellante evidenziava poi che la durante la presidenza di avrebbe Controparte_2 CP_1
concesso trattamenti di favor nei confronti proprio delle società , concorrenti della Parte_2
10 e citate da come aziende virtuose;
depositava nuovi documenti, relativi a Parte_1 CP_1
procedimento penale nei confronti di . Controparte_1
Deduceva l'appellante che l'appellato, trasmettendo all'opinione pubblica un'informazione distorta,
aveva fatto apparire come scenari attesi in condizioni di normale esercizio dell'impianto quelli che nella documentazione tecnica agli atti della Regione erano descritti come scenari limite, di sfruttamento dell'impianto alla massima potenza 7 gg. su 7 in condizioni meteo estreme.
era poi l'accusa di voler eludere i controlli di legge inserendo a progetto un impianto che, pur Pt_3
denominato come caldaia, avrebbe tutte le caratteristiche tecniche di un inceneritore;
la falsità di tale indicazione era stata riconosciuta anche nella sentenza, che tuttavia aveva ritenuto il fatto irrilevante in quanto comunque pertinente con i temi in discussione.
Con il secondo motivo di appello si deduceva la configurabilità del dolo diretto, citando dichiarazioni acquisite nel procedimento penale che venivano dimesse come nuovo documento.
Con il terzo motivo l'appellante argomentava circa la sussistenza di un danno risarcibile.
Si costituiva in giudizio l'appellato proponendo due motivi di appello incidentale.
Evidenziava che la missiva che conteneva parte delle dichiarazioni attribuitegli (doc.2 CP_1
attrice) era stata formalmente contestata e disconosciuta ad ogni effetto dal convenuto nella memoria n.2 ex art.183 co.6 cpc, e sul punto il primo giudice non si era pronunciato;
rilevava inoltre che la sentenza non aveva affrontato la questione sollevata dal convenuto circa la mancata prova in ordine alle modalità della asserita “diffusione” di tale lettera nei mesi di marzo e aprile 2021.
Con l'appello incidentale chiedeva pertanto che venisse dichiarato che la lettera depositata CP_1
sub doc. 2 da parte attrice aveva carattere apocrifo e che non era altro che una serie di pagine estrapolate da terzi ignoti da un documento più ampio (doc. 70 convenuto), con la conseguenza che nessuna responsabilità poteva derivare dalla stessa.
11 Con il secondo motivo di appello incidentale la sentenza veniva censurata nella parte in cui aveva affermato che non sarebbe “corretta l'associazione tra la caldaia a letto fluido dell'impianto e l'idea
di un inceneritore non assoggettato ai medesimi controlli previsti per gli impianti di incenerimento”.
Quanto all'appello principale, deduceva l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza CP_1
delle specifiche censure ai capi della decisione e nel merito evidenziava che il diritto di critica riveste necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili, non concretizzandosi nella mera narrazione di fatti ma nell'espressione di un giudizio.
L'appellato rilevava che le proprie affermazioni erano fondate su dati ufficiali;
quanto al procedimento penale dai cui atti erano stati estratti i documenti depositati in appello, evidenziava che il procedimento era stato archiviato.
Con riguardo al secondo motivo di gravame l'appellato eccepiva l'inammissibilità della richiesta risarcitoria ai sensi dell'art.2059 c.c. avanzata per la prima volta in secondo grado, mentre quanto al terzo motivo rilevava che il proprio intervento si era collocato nella fase iniziale dell'iter del progetto e che peraltro le dichiarazioni da lui rese si inserivano in un dibattito che aveva coinvolto cittadini ed esperti.
***
1. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris
instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a
12 critica vincolata. (cfr. Cass. Sez. U 16/11/2017 n. 27199; nello stesso senso Cass. 30/05/2018 n.
13533).
Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata l'atto di citazione in appello proposto da risulta ammissibile, in quanto contiene la chiara individuazione delle Parte_1
questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata.
2. Nel merito l'appello principale deve essere respinto.
2.1 Devono anzitutto richiamarsi i principi espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte in tema di diritto di critica.
Secondo Cass.n.4955/2024 il diritto di critica “non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma
nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi;
perciò, non può
pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con
l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto”.
Secondo Cass. n.19204/2023 “in tema di responsabilità civile per diffamazione,
il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente
carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi;
per riconoscere efficacia esimente
all'esercizio di tale diritto, occorre, tuttavia, che il fatto presupposto ed oggetto
della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti
da cui proviene o per altre circostanze soggettive”.
Cass.n.38215/2021 ha affermato che “Il diritto di critica, che può essere esercitato da chiunque,
quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari
del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa,
a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla
persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto
della critica”.
13 Secondo Cass.n.12013/2017 “In tema di diffamazione a mezzo stampa, al fine di attribuire efficacia
esimente all'esercizio del diritto di cronaca e di critica, la verità della notizia e la fondatezza
dell'opinione vanno valutate con riferimento al momento in cui sono state divulgate, non potendo
assumere alcun rilievo gli eventi successivi”.
2.2. Prendendo le mosse da tale ultimo principio, si deve evidenziare che le dichiarazioni pubbliche riportate nell'atto di citazione si collocano tutte tra marzo e maggio 2021, e pertanto hanno avuto luogo, come evidenziato nella sentenza impugnata, “nella prima fase del procedimento
amministrativo finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, come da
richiesta presentata dall'impresa il 30/12/2020”.
Peraltro, come pure correttamente evidenziato dal primo giudice, nel corso del procedimento autorizzativo plurimi enti, autorità, associazioni, esponenti politici e privati cittadini avevano presentato proprie osservazioni al progetto;
gli uffici regionali richiesero integrazioni ed approfondimenti alla società, tanto che richiese la sospensione per sei mesi dell'iter, al Parte_1
fine di predisporre documentazione integrativa.
2.3 Lamenta l'appellante che nelle proprie dichiarazioni avesse fatto riferimento solo ai CP_1
dati relativi allo scenario limite, senza considerare i dati attesi dallo scenario di normale esercizio dell'impianto, inducendo così il comune cittadino a formarsi un'opinione fuorviata circa il progetto.
Si deve condividere sul punto l'osservazione svolta dal primo giudice circa il fatto che i dati diffusi erano dati veri, seppure associabili allo scenario progettuale peggiore relativo alle emissioni in atmosfera, e che si trattava di emissioni effettivamente attese dal ciclo produttivo.
Si osserva al riguardo che non competeva certo a , il quale pubblicamente avversava il CP_1
progetto, fornire una più completa panoramica dei dati tecnici, avendo la manifestazione della propria opinione una connotazione inevitabilmente soggettiva.
14 La preoccupazione circa l'impatto del nuovo impianto sul territorio non pare poi peregrina,
considerato che la zona registrava già ripetuti superamenti dei limiti di legge per molte sostanze inquinanti (come pure riportato in sentenza).
2.4. Più in generale, con riguardo al requisito della continenza, deve ritenersi che lo stesso sia stato rispettato, posto che le dichiarazioni rese da contendono una analisi critica di dati tecnici CP_1
e considerazioni sull'impatto ambientale del nuovo impianto.
Quanto poi ai rilievi mossi alla società appellante circa il mancato pagamento delle imposte in Italia,
anche questi si inserivano nel dibattito, sotto il profilo, pure affrontato dal , della CP_1
concorrenza con le imprese interne e della tutela dei posti di lavoro esistenti.
2.5 Quanto alla specifica dichiarazione secondo la quale il progetto prevedeva la costruzione di una caldaia che “per le caratteristiche tecniche è paragonabile ad un impianto di incenerimento di rifiuti
per una capacità di circa 120-150 mila tonnellate ma è soggetto a minori controlli”, l'appellante ha dedotto che in realtà la caldaia in questione aveva una capacità di 88.000 tonnellate ed era soggetta ai medesimi controlli previsti per gli impianti di incenerimento, indicando anche tale affermazione come diffamatoria.
Si osserva tuttavia che tale affermazione, contenuta nella lettera diffusa tra marzo e aprile 2021 ed attribuita all'odierno appellato, operava all'evidenza una equiparazione (tra caldaia ed inceneritore)
di carattere non tecnico e costituiva una mera esemplificazione, con un accostamento enfatizzato al fine di sottolineare ulteriormente le ricadute ambientali del progetto.
L'appellante non ha peraltro mai precisato con quali modalità e a quali destinatari fosse stata inviata la missiva doc.2 attoreo e pertanto anche sotto tale profilo non è possibile apprezzarne l'effettiva rilevanza.
3. Deve essere poi esaminata l'ammissibilità e rilevanza della documentazione prodotta dall'appellante solo in secondo grado;
trattasi di atti estratti dal fascicolo di un procedimento penale
15 aperto presso la Procura della Repubblica di Pordenone, e di copia di fatture, che avvalorerebbero,
in tesi dell'appellante, l'esistenza del dolo nelle condotte addebitate all'appellato.
Si osserva al riguardo che, non configurandosi per quanto sopra esposto il carattere diffamatorio delle condotte del , essendo le dichiarazioni pubbliche dello stesso espressione del diritto CP_1
di critica, la documentazione è in radice priva di rilevanza;
si adombrano in relazione ad essa interessi personali dell'appellato o di società terze, ma l'opposizione al progetto del non CP_1
era isolata e proveniva da colui che si definisce nato e residente a [...]vito al Tagliamento, e che aveva ricoperto ruoli politici;
ben più ampie paiono quindi le motivazioni che avevano spinto l'appellato ad intervenire in quello che era un dibattito pubblico sul progetto.
4. Entrambi i motivi di appello incidentale proposti dall'appello devono essere poi respinti.
Con tali motivi si chiede venga accertato e dichiarato che la lettera depositata sub doc. 2 da parte attrice ha carattere apocrifo, e che corrisponde a verità il fatto che la caldaia a letto fluido prevista dal progetto sia equiparabile a un inceneritore di rifiuti e avrebbe dovuto pertanto essere Parte_1
sottoposta ai più stringenti controlli previsti per gli impianti di incenerimento.
Entrambi i motivi paiono anzitutto inammissibili per carenza assoluta di interesse in quanto trattasi di domande nuove (essendosi il convenuto in primo grado limitato a chiedere il rigetto delle domande attoree); in ogni caso entrambi i motivi sono assorbiti per quanto già precisato nel merito dell'impugnazione principale.
Con specifico riguardo alla lettera depositata sub doc.2 dall'attrice, il contenuto della stessa è
stato esaminato nel merito, unitamente alle altre dichiarazioni rese pubblicamente da , CP_1
posto che il disconoscimento del documento è avvenuto tardivamente;
il documento è stato dall'attrice attribuito al convenuto fin dall'atto di citazione, e ne è stata dedotta la diffusione,
senza che costituendosi in giudizio il convenuto contestasse tali circostanze, essendosi egli difeso nel merito delle dichiarazioni contenute nella missiva.
16 3. Per i motivi esposti l'appello principale e quello incidentale devono essere respinti;
la reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Sussistono in capo all'appellante e all'appellante incidentale i presupposti di cui all'art.13, comma
1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da
[...]
nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
rigetta l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale;
compensa interamente le spese di lite tra le parti;
dà atto della sussistenza, in capo all'appellante e all'appellante incidentale dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 15/01/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 315/2023 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 25.09.2023
DA
(P.I. ) con il proc. e dom. avv. Maurizio Miculan del Parte_1 P.IVA_1
Foro di Udine giusta procura allegata all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ) con il proc. e dom. avv. Luca Ponti del Foro di Controparte_1 C.F._1
Udine giusta procura congiunta mediante strumenti telematici alla comparsa di costituzione e risposta;
-APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE -
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 535/2023 del Tribunale di Pordenone, pubblicata
in data 09.08.2023.
Causa iscritta a ruolo il 27.09.2023 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 15.01.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“in via preliminare:
dichiarare inammissibile l'appello incidentale avversario per carenza di interesse ad agire;
nel merito:
in riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone n. 535 di data 09.08.2023 (n. 1426/2021 R.G.),
notificata in data 01.09.2023, e per i motivi di cui all'atto di appello, accertata e dichiarata la natura diffamatoria delle esternazioni del convenuto, condannarsi lo stesso al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti da nella misura di euro 200.000,00 o di Parte_1
quella diversa, maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa ex art. 2056 c.c., nonché,
per quanto riferibile alle diffamazioni divulgate a mezzo stampa, a norma dell'art. 12 della legge
47/1948, condannare altresì il convenuto al pagamento della somma di euro 10.000,00, o di quella diversa ritenuta di giustizia, a titolo di pena pecuniaria;
rigettare l'appello incidentale avversario in quanto infondato in fatto e in diritto;
in ogni caso:
rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria:
si insiste per l'ammissione di prova per testi sulle circostanze capitolate nella seconda memoria ex
art. 183 comma 6 c.p.c. sub 10), 74) - 82), nonché per l'acquisizione di tutti i documenti sopravenuti.”
2 Per parte appellata ed appellante incidentale:
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso, riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Pordenone, n. 535/20123, pubblicata il 9.08.2023, notificata il
1.09.2023 (doc. 1), esclusivamente nei capi e nei termini indicati in parte motiva e conseguentemente:
in via preliminare
-dichiarare inammissibile l'impugnazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 348-bis c.p.c. per difetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c
In via principale:
-accertare e conseguentemente dichiarare che la lettera depositata sub doc. 2 da parte attrice ha carattere apocrifo e che non è altro che una serie di pagine estrapolate da terzi ignoti da un documento più ampio
(doc. 70 convenuto) con la conseguenza che nessuna responsabilità può in nessun caso derivare all'On.
con riferimento alla stessa, difettando ab origine l'elemento materiale della condotta;
CP_1
- accertare e conseguentemente dichiarare che corrisponde a verità il fatto che la caldaia a letto fluido prevista dal progetto è equiparabile a un inceneritore di rifiuti e dovrebbe pertanto essere Parte_1
sottoposta ai più stringenti controlli previsti per gli impianti di incenerimento.
In via subordinata:
-rigettare, perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 553/2023 del Tribunale di Pordenone Parte_1
in ogni caso:
- condannare la parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva
in via istruttoria:
-dichiarare inammissibili i nuovi documenti depositati in giudizio da parte appellante in quanto depositati in violazione dell'art. 345, co. 3, c.p.c. e rigettare le istanze istruttorie avversarie.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
3 aveva convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Pordenone Parte_1 Controparte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla società in conseguenza della condotta ritenuta dolosa e diffamatoria del convenuto, da liquidarsi nella misura di 200.000 €, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, determinata anche in via equitativa, nonché l'ulteriore somma a titolo di riparazione ex art 12 l. 47/1948, indicata in 10.000 €, per le dichiarazioni pubbliche rese dal convenuto e divulgate a mezzo stampa;
in via subordinata aveva richiesto la condanna del convenuto quantomeno sotto il profilo soggettivo della colpa, per il medesimo importo sopra indicato.
La società attrice aveva dedotto di avere un proprio stabilimento produttivo nella zona industriale del
Consorzio Ponte Rosso Tagliamento, nel quale produceva semilavorati e pannelli destinati alla produzione di mobili, e di avere predisposto un progetto per avviare l'ulteriore attività di recupero,
pulizia e macinazione di legno riciclato non pericoloso, da destinare alla produzione di pannelli truciolari in sostituzione di legno vergine;
a tal fine la società aveva presentato alla Regione un progetto di ampliamento del proprio impianto, dal valore di investimento di circa 250 milioni.
Secondo quanto esposto dall'attrice (fino a maggio 2021 presidente della società a CP_1
controllo pubblico che si occupava della raccolta dei rifiuti solidi e forniva Controparte_2
legno riciclato non pericoloso alla AN S.p.a. di Osoppo ed alla IP S.p.a. di Bicinicco, società
che operavano nello stesso settore di ) nel periodo da marzo a maggio 2021 aveva Parte_1
adottato una strategia comunicativa, sia a mezzo stampa che con altri mezzi, volta a diffondere false rappresentazioni circa il progetto industriale dell'attrice, per impedirne la realizzazione.
Le condotte del convenuto censurate erano indicate nelle seguenti:
una lettera divulgata tra marzo ed aprile 2021
una intervista pubblicata sul Messaggero Veneto in data 23.4.2021
una dichiarazione pubblicata sul Messaggero Veneto il 9.5.2021
una intervista rilasciata a Telepordenone il 31.5.2021
4 In dettaglio l'attrice esponeva che il convenuto in occasione di un'intervista pubblicata sul quotidiano
“Messaggero Veneto” del 23/04/2021 aveva affermato: “Se dovesse concretizzarsi l'obiettivo della
raccoglierebbero il 25-30 per cento dell'attuale legno disponibile. Accadrebbe che le Parte_1
imprese produttrici italiane, un paio delle quali collocate anche in regione, la AN a Osoppo e la
IP a Bicinicco perderebbero il 30 per cento di legno. Per sostituire il legno da rifiuto dovrebbero
utilizzare il legno vergine, non trattato, ma questo comporterebbe un aumento dei prezzi del
truciolare da loro venduto alle industrie del mobile. L'obiettivo della , se autorizzata, è Parte_1
quello di prendere in mano l'intera filiera italiana che riguarda i pannelli di legno da rifiuto mettendo
fuori gioco le imprese nazionali costrette ad aumentare i prezzi. La multinazionale si presenterebbe
ai mobilifici, molti dei quali collocati tra Friuli e Veneto, offrendo prodotti con costi inferiori”.
Secondo parte attrice tale esternazione avrebbe indotto i lettori a ritenere che volesse Parte_1
collocarsi sul mercato accaparrandosi una significativa quantità di materia prima così danneggiando la concorrenza italiana;
evidenziava inoltre l'attrice che le società AN e IP intrattenevano rapporti di fornitura di legno da rifiuto con di cui ricopriva la Controparte_2 CP_1
carica di presidente.
Il convenuto aveva anche reso dichiarazioni circa le ricadute dell'opera sull'occupazione nei seguenti termini : “Non è vero che ci sarà un aumento dell'occupazione. Se dici che assumerai cento persone
in più a San Vito al Tagliamento con questo impianto portando via lavoro agli altri, vuol dire che ci
sarà chi perderà il posto nelle aziende concorrenti. Spero che la giunta regionale e l'associazione
degli industriali prendano posizione al fine di difendere le imprese italiane”; precisava l'attrice che in realtà le nuove assunzioni previste erano 200 unità e non 100.
aveva poi affermato che “ pensa di fare 1.750 metri cubi al giorno di pannelli. CP_1 Parte_1
Vuol dire che ci saranno un milione 200 mila metri cubi di gas emessi per 24 ore al giorno per sette
giorni la settimana… Queste emissioni investiranno tutti i lavoratori della zona industriale Ponte
Rosso e soprattutto i centri abitati di San Vito e Casarsa. Quello che intendono fare è simile alla
5 costruzione di un inceneritore perché bruceranno più di 100 mila tonnellate di rifiuti di legno che
non serviranno per realizzare pannelli e produrranno forti emissioni. Siamo in presenza di sostanze
come formaldeide, cadmio, tallio, mercurio, diossine, idrocarburi aromatici che sono altamente
tossici. Vanno aggiunte poi le polveri ultra sottili che vengono rilasciate in atmosfera a causa della
combustione della biomassa legnosa ad alte temperature”… di talché “è certo che se uno si ferma a
Ponte Rosso per pochi minuti non gli succede niente ma le persone che ci lavoreranno magari per
20-30 anni potrebbero avere conseguenze gravi”.
L'attrice deduceva che i dati tecnici indicati dal convenuto erano falsi, considerato che l'impianto non avrebbe immesso nell'atmosfera 1.200.000 m³ di gas, bensì 149.500 m³ di gas e 631.197 m³ di aria e le tonnellate di rifiuti di legno bruciate non sarebbero state 100.000 ma 88.000.
aveva così concluso: “L'importante è negare il consenso alla dandolo alle CP_1 Parte_1
tante aziende che senza provocare un inquinamento così elevato possano puntare ad un aumento
dell'occupazione”; tale affermazione secondo quanto esposto dall'attrice sarebbe falsa, in quanto in base ai dati del progetto le emissioni attese sarebbero state inferiori a quelle consentite dalle norme vigenti.
Deduceva poi l'attrice che in una lettera diffusa tra marzo e aprile 2021, priva di data e di destinatario,
aveva attribuito al gruppo la responsabilità di inquinare, deforestare e sfuggire CP_1 Parte_1
al pagamento di gran parte delle tasse in;
di aver fissato la sede legale delle società holding Pt_1
presso paradisi fiscali quali Cipro e Malta;
di concedere prestiti alle società controllate, sottraendo le tasse sugli interessi alla fiscalità italiana. Il convenuto aveva poi riferito che la società
[...]
è controllata da società con sedi in paesi della Comunità Europea che sono sottoposte ai CP_3
regimi fiscali di quei paesi.
aveva affermato che i rifiuti legnosi utilizzati e i prodotti finiti “saranno trasportati da CP_1
circa 43.000 automezzi l'anno ovvero 172 automezzi al giorno, con ricadute negative sul traffico e
sulle emissioni in atmosfera di inquinanti” aggiungendo che “il potrebbe Controparte_4
6 intervenire con contributi fino ad euro 600 per ogni automezzo che trasporti rifiuti legnosi in Italia”.
Il dato riportato sarebbe la peggiore delle ipotesi formulate dal punto di vista del traffico su strada, e il convenuto avrebbe omesso di riportare le altre.
Il convenuto aveva inoltre affermato che il progetto prevedeva la costruzione di una caldaia che “per
le caratteristiche tecniche è paragonabile ad un impianto di incenerimento di rifiuti per una capacità
di circa 120-150 mila tonnellate ma è soggetto a minori controlli”, quando in realtà la caldaia in questione aveva una capacità di 88.000 tonnellate ed era soggetta ai medesimi controlli previsti per gli impianti di incenerimento;
aveva affermato che il fabbisogno d'acqua del nuovo insediamento industriale sarebbe di circa 127.000 m³, laddove “normalmente le aziende consumano tra i 1.000 e i
2.000 metri cubi d'acqua all'anno ed avvenendo il prelievo tramite pozzi artesiani che attingono
direttamente alla falda acquifera la gran parte delle utenze domestiche di San Vito al Tagliamento e
di Casarsa della Delizia, che attingono dalla stessa falda l'acqua ad uso domestico, potrebbero
patire una riduzione della disponibilità d'acqua”. Tali dati non sarebbero corretti in quanto i prevedibili prelievi di 90.000-100.000 m/anno rientrerebbero nel range di variabilità inter annuale dei prelievi storici della zona industriale, rappresentando il 5-6% dell'attuale prelievo da falda totale,
e non era stato indicato il dato relativo ai 21.000 m di acqua piovana di cui veniva stimato il riutilizzo nello studio di impatto ambientale.
aveva inoltre affermato che il nuovo impianto sarebbe sorto in area “adiacente al parco CP_1
naturale del Tagliamento, bene naturalistico inserito nella Rete Natura 2000 di importanza
comunitaria SIC”, dato che risultava essere falso.
In una dichiarazione riportata sul quotidiano “Messaggero Veneto” del 09/05/2021 il convenuto aveva affermato che “dai dati già in possesso di enti pubblici e dal progetto di ampliamento
dell'azienda” emerge che “per quanto riguarda le polveri sottili è prevista una emissione annua pari
a 33,14 tonnellate a fronte di un contributo emissivo di 76,10 per tutte le attività presenti nel Comune
di San Vito (industrie, abitazioni, edifici pubblici e mezzi di trasporto); in tal modo il contributi
7 emissivo totale aumenta del 50%”. Tale affermazione sarebbe ingannevole, considerato che i valori di emissione riportati erano quelli massimi, mentre a regime l'impianto avrebbe effettuato mediamente emissioni molto inferiori.
In un'intervista televisiva trasmessa da Telepordenone nel telegiornale del 31/5/2021 CP_1
aveva affermato che dai documenti prodotti in Regione da , da lui consultati, il nuovo Parte_1
impianto annualmente avrebbe comportato la dispersione in atmosfera di 33,14 tonnellate di “polveri sottili” e “sottilissime” con danno per tutte le imprese insediate nella zona industriale, i loro dipendenti e per tutti i cittadini. Tale dato sarebbe erroneo, perché 33,14 tonnellate annue erano le emissioni di polveri totali sospese, mentre le emissioni di polveri sottili erano pari a circa 21
tonnellate.
In relazione a tali esternazioni la società attrice evidenziava che il ruolo rivestito dal convenuto e la sua notorietà nella comunità locale erano stati fattori di maggior propagazione delle comunicazioni da questi diffuse, producendo un'apprezzabile lesione dell'immagine della società.
si era costituito in giudizio contestando la domanda avversaria e chiedendo la Controparte_1
condanna dell'attrice ex art 96 c.p.c. al risarcimento dei danni endoprocessuali subiti;
il convenuto aveva rivendicato l'esercizio del diritto di critica, in ambito politico ed ambientale, condotto esponendo pubblicamente fatti veri, reperiti da documentazione liberamente accessibile.
Il convenuto aveva evidenziato di avere commissionato uno studio nella sua veste di legale rappresentante della al fine di predisporre osservazioni nell'ambito del Controparte_2
procedimento amministrativo autorizzatorio, così come altri cittadini avevano formulato osservazioni, tanto che a fronte delle richieste di approfondimento pervenute da vari enti la società
attrice aveva richiesto la sospensione del procedimento autorizzatorio per predisporre ulteriore documentazione.
Lamentava il convenuto di avere subito attacchi personali da personalità pubbliche per la sua posizione critica al progetto di ampliamento di , e che le pressioni che lo avevano poi Parte_1
8 indotto alle dimissioni dalla carica in in tale clima si era inserita l'iniziativa Controparte_2
giudiziaria di nell'approssimarsi delle elezioni comunali per il rinnovo Controparte_3
dell'amministrazione di San Vito al Tagliamento.
Il convenuto deduceva di avere riferito dati veri tratti da documentazione proveniente dalla stessa
, che indicava specificamente. Parte_1
Il giudice aveva respinto le domande osservando che le esternazioni del convenuto censurate dall'attrice si inserivano nella prima fase del procedimento amministrativo autorizzatorio, e che nel corso dello stesso plurimi enti, autorità, associazioni, esponenti politici e privati cittadini avevano presentato osservazioni, tanto che la Regione aveva chiesto approfondimenti e integrazioni alla società, la quale aveva chiesto la sospensione del procedimento per sei mesi, al fine di predisporre la documentazione integrativa richiestale.
Il giudice aveva evidenziato che aveva diffuso prevalentemente, se non esclusivamente, i CP_1
dati tecnici di progetto previsti per lo scenario associato alla massima capacità di progetto, di macchine e di impianti, quindi dati veri ma comunque associabili allo scenario peggiore circa le emissioni in atmosfera, aumento di traffico e di consumi di acqua;
vera era la previsione di assumere circa 100 nuovi dipendenti e il fatto che nell'area interessata fosse previsto un parco comunale.
Secondo il giudice invece non corretta era l'associazione fatta tra la caldaia a letto fluido dell'impianto e l'idea di un inceneritore non assoggettato ai medesimi controlli previsti per gli impianti di incenerimento.
Quanto al riferimento a specifiche sostanze inquinanti, il giudice aveva rilevato che si trattava comunque di emissioni effettivamente attese dal ciclo produttivo, e il territorio ove era previsto il nuovo impianto presentava già una condizione critica per i livelli di concentrazione di polveri sottili e di ossidi di azoto, con elevati superamenti annui dei valori limite.
Non era poi ultroneo, secondo il giudice, il riferimento ad aziende già operative sul territorio nel medesimo settore, valutando i riflessi sul mercato della materia prima, e quelli sulla filiera del legno
9 e del mobile;
non era inveritiera la considerazione per la quale il (ri)finanziamento della società
mediante forme di prestito infragruppo aveva consentito di evitare l'imposizione fiscale in Italia.
Il giudice aveva pertanto concluso affermando che le opinioni espresse dal , pur con enfasi, CP_1
avevano avuto lo scopo di richiamare l'attenzione pubblica su temi dallo stesso ritenuti rilevanti,
focalizzando l'attenzione sulle ritenute criticità del progetto, ed erano quindi coperte dal diritto di critica: il requisito della verità della notizia era stato rispettato, seppure in termini non assoluti, ma con espressione di un giudizio necessariamente soggettivo, focalizzando l'attenzione sullo scenario peggiore illustrato nel progetto, non competendo certo al convenuto offrire al dibattito pubblico argomenti di segno contrario alla tesi da lui sostenuta.
Il giudice aveva osservato che i dati diffusi erano comunque veritieri e meritevoli di essere portati all'attenzione della collettività e delle autorità coinvolte, ed anche il requisito della continenza era stato rispettato, in un contesto di conflittualità dialettica tra favorevoli e contrari al progetto.
Avverso la sentenza proponeva appello con tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante lamentava l'erronea applicazione dei principi di diritto in materia di diritto di critica;
deduceva che il convenuto, incaricato di pubblico servizio, aveva attribuito all'attrice condotte specifiche, come inquinare, deforestare, sfuggire al pagamento delle imposte,
creare distorsioni sul mercato, far perdere posti di lavoro ed eludere i controlli di legge, e ciò in modo allusivo e denigratorio, allo scopo dichiarato di impedire la realizzazione del progetto.
Sul punto l'appellante deduceva che in conseguenza delle perdite di gestione conseguenti alla crisi del 2008, aveva ricevuto finanziamenti dalle proprie controllanti che operavano regolarmente nelle sedi europee di Malta e Cipro;
sosteneva che si tratterebbe peraltro di accuse avulse dal tema ambientale del dibattito;
indimostrate sarebbero poi le accuse di deforestazione e inquinamento, come quelle di voler falsare la concorrenza e di creare disoccupazione.
L'appellante evidenziava poi che la durante la presidenza di avrebbe Controparte_2 CP_1
concesso trattamenti di favor nei confronti proprio delle società , concorrenti della Parte_2
10 e citate da come aziende virtuose;
depositava nuovi documenti, relativi a Parte_1 CP_1
procedimento penale nei confronti di . Controparte_1
Deduceva l'appellante che l'appellato, trasmettendo all'opinione pubblica un'informazione distorta,
aveva fatto apparire come scenari attesi in condizioni di normale esercizio dell'impianto quelli che nella documentazione tecnica agli atti della Regione erano descritti come scenari limite, di sfruttamento dell'impianto alla massima potenza 7 gg. su 7 in condizioni meteo estreme.
era poi l'accusa di voler eludere i controlli di legge inserendo a progetto un impianto che, pur Pt_3
denominato come caldaia, avrebbe tutte le caratteristiche tecniche di un inceneritore;
la falsità di tale indicazione era stata riconosciuta anche nella sentenza, che tuttavia aveva ritenuto il fatto irrilevante in quanto comunque pertinente con i temi in discussione.
Con il secondo motivo di appello si deduceva la configurabilità del dolo diretto, citando dichiarazioni acquisite nel procedimento penale che venivano dimesse come nuovo documento.
Con il terzo motivo l'appellante argomentava circa la sussistenza di un danno risarcibile.
Si costituiva in giudizio l'appellato proponendo due motivi di appello incidentale.
Evidenziava che la missiva che conteneva parte delle dichiarazioni attribuitegli (doc.2 CP_1
attrice) era stata formalmente contestata e disconosciuta ad ogni effetto dal convenuto nella memoria n.2 ex art.183 co.6 cpc, e sul punto il primo giudice non si era pronunciato;
rilevava inoltre che la sentenza non aveva affrontato la questione sollevata dal convenuto circa la mancata prova in ordine alle modalità della asserita “diffusione” di tale lettera nei mesi di marzo e aprile 2021.
Con l'appello incidentale chiedeva pertanto che venisse dichiarato che la lettera depositata CP_1
sub doc. 2 da parte attrice aveva carattere apocrifo e che non era altro che una serie di pagine estrapolate da terzi ignoti da un documento più ampio (doc. 70 convenuto), con la conseguenza che nessuna responsabilità poteva derivare dalla stessa.
11 Con il secondo motivo di appello incidentale la sentenza veniva censurata nella parte in cui aveva affermato che non sarebbe “corretta l'associazione tra la caldaia a letto fluido dell'impianto e l'idea
di un inceneritore non assoggettato ai medesimi controlli previsti per gli impianti di incenerimento”.
Quanto all'appello principale, deduceva l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza CP_1
delle specifiche censure ai capi della decisione e nel merito evidenziava che il diritto di critica riveste necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili, non concretizzandosi nella mera narrazione di fatti ma nell'espressione di un giudizio.
L'appellato rilevava che le proprie affermazioni erano fondate su dati ufficiali;
quanto al procedimento penale dai cui atti erano stati estratti i documenti depositati in appello, evidenziava che il procedimento era stato archiviato.
Con riguardo al secondo motivo di gravame l'appellato eccepiva l'inammissibilità della richiesta risarcitoria ai sensi dell'art.2059 c.c. avanzata per la prima volta in secondo grado, mentre quanto al terzo motivo rilevava che il proprio intervento si era collocato nella fase iniziale dell'iter del progetto e che peraltro le dichiarazioni da lui rese si inserivano in un dibattito che aveva coinvolto cittadini ed esperti.
***
1. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris
instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a
12 critica vincolata. (cfr. Cass. Sez. U 16/11/2017 n. 27199; nello stesso senso Cass. 30/05/2018 n.
13533).
Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata l'atto di citazione in appello proposto da risulta ammissibile, in quanto contiene la chiara individuazione delle Parte_1
questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata.
2. Nel merito l'appello principale deve essere respinto.
2.1 Devono anzitutto richiamarsi i principi espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte in tema di diritto di critica.
Secondo Cass.n.4955/2024 il diritto di critica “non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma
nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi;
perciò, non può
pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con
l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto”.
Secondo Cass. n.19204/2023 “in tema di responsabilità civile per diffamazione,
il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente
carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi;
per riconoscere efficacia esimente
all'esercizio di tale diritto, occorre, tuttavia, che il fatto presupposto ed oggetto
della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti
da cui proviene o per altre circostanze soggettive”.
Cass.n.38215/2021 ha affermato che “Il diritto di critica, che può essere esercitato da chiunque,
quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari
del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa,
a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla
persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto
della critica”.
13 Secondo Cass.n.12013/2017 “In tema di diffamazione a mezzo stampa, al fine di attribuire efficacia
esimente all'esercizio del diritto di cronaca e di critica, la verità della notizia e la fondatezza
dell'opinione vanno valutate con riferimento al momento in cui sono state divulgate, non potendo
assumere alcun rilievo gli eventi successivi”.
2.2. Prendendo le mosse da tale ultimo principio, si deve evidenziare che le dichiarazioni pubbliche riportate nell'atto di citazione si collocano tutte tra marzo e maggio 2021, e pertanto hanno avuto luogo, come evidenziato nella sentenza impugnata, “nella prima fase del procedimento
amministrativo finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, come da
richiesta presentata dall'impresa il 30/12/2020”.
Peraltro, come pure correttamente evidenziato dal primo giudice, nel corso del procedimento autorizzativo plurimi enti, autorità, associazioni, esponenti politici e privati cittadini avevano presentato proprie osservazioni al progetto;
gli uffici regionali richiesero integrazioni ed approfondimenti alla società, tanto che richiese la sospensione per sei mesi dell'iter, al Parte_1
fine di predisporre documentazione integrativa.
2.3 Lamenta l'appellante che nelle proprie dichiarazioni avesse fatto riferimento solo ai CP_1
dati relativi allo scenario limite, senza considerare i dati attesi dallo scenario di normale esercizio dell'impianto, inducendo così il comune cittadino a formarsi un'opinione fuorviata circa il progetto.
Si deve condividere sul punto l'osservazione svolta dal primo giudice circa il fatto che i dati diffusi erano dati veri, seppure associabili allo scenario progettuale peggiore relativo alle emissioni in atmosfera, e che si trattava di emissioni effettivamente attese dal ciclo produttivo.
Si osserva al riguardo che non competeva certo a , il quale pubblicamente avversava il CP_1
progetto, fornire una più completa panoramica dei dati tecnici, avendo la manifestazione della propria opinione una connotazione inevitabilmente soggettiva.
14 La preoccupazione circa l'impatto del nuovo impianto sul territorio non pare poi peregrina,
considerato che la zona registrava già ripetuti superamenti dei limiti di legge per molte sostanze inquinanti (come pure riportato in sentenza).
2.4. Più in generale, con riguardo al requisito della continenza, deve ritenersi che lo stesso sia stato rispettato, posto che le dichiarazioni rese da contendono una analisi critica di dati tecnici CP_1
e considerazioni sull'impatto ambientale del nuovo impianto.
Quanto poi ai rilievi mossi alla società appellante circa il mancato pagamento delle imposte in Italia,
anche questi si inserivano nel dibattito, sotto il profilo, pure affrontato dal , della CP_1
concorrenza con le imprese interne e della tutela dei posti di lavoro esistenti.
2.5 Quanto alla specifica dichiarazione secondo la quale il progetto prevedeva la costruzione di una caldaia che “per le caratteristiche tecniche è paragonabile ad un impianto di incenerimento di rifiuti
per una capacità di circa 120-150 mila tonnellate ma è soggetto a minori controlli”, l'appellante ha dedotto che in realtà la caldaia in questione aveva una capacità di 88.000 tonnellate ed era soggetta ai medesimi controlli previsti per gli impianti di incenerimento, indicando anche tale affermazione come diffamatoria.
Si osserva tuttavia che tale affermazione, contenuta nella lettera diffusa tra marzo e aprile 2021 ed attribuita all'odierno appellato, operava all'evidenza una equiparazione (tra caldaia ed inceneritore)
di carattere non tecnico e costituiva una mera esemplificazione, con un accostamento enfatizzato al fine di sottolineare ulteriormente le ricadute ambientali del progetto.
L'appellante non ha peraltro mai precisato con quali modalità e a quali destinatari fosse stata inviata la missiva doc.2 attoreo e pertanto anche sotto tale profilo non è possibile apprezzarne l'effettiva rilevanza.
3. Deve essere poi esaminata l'ammissibilità e rilevanza della documentazione prodotta dall'appellante solo in secondo grado;
trattasi di atti estratti dal fascicolo di un procedimento penale
15 aperto presso la Procura della Repubblica di Pordenone, e di copia di fatture, che avvalorerebbero,
in tesi dell'appellante, l'esistenza del dolo nelle condotte addebitate all'appellato.
Si osserva al riguardo che, non configurandosi per quanto sopra esposto il carattere diffamatorio delle condotte del , essendo le dichiarazioni pubbliche dello stesso espressione del diritto CP_1
di critica, la documentazione è in radice priva di rilevanza;
si adombrano in relazione ad essa interessi personali dell'appellato o di società terze, ma l'opposizione al progetto del non CP_1
era isolata e proveniva da colui che si definisce nato e residente a [...]vito al Tagliamento, e che aveva ricoperto ruoli politici;
ben più ampie paiono quindi le motivazioni che avevano spinto l'appellato ad intervenire in quello che era un dibattito pubblico sul progetto.
4. Entrambi i motivi di appello incidentale proposti dall'appello devono essere poi respinti.
Con tali motivi si chiede venga accertato e dichiarato che la lettera depositata sub doc. 2 da parte attrice ha carattere apocrifo, e che corrisponde a verità il fatto che la caldaia a letto fluido prevista dal progetto sia equiparabile a un inceneritore di rifiuti e avrebbe dovuto pertanto essere Parte_1
sottoposta ai più stringenti controlli previsti per gli impianti di incenerimento.
Entrambi i motivi paiono anzitutto inammissibili per carenza assoluta di interesse in quanto trattasi di domande nuove (essendosi il convenuto in primo grado limitato a chiedere il rigetto delle domande attoree); in ogni caso entrambi i motivi sono assorbiti per quanto già precisato nel merito dell'impugnazione principale.
Con specifico riguardo alla lettera depositata sub doc.2 dall'attrice, il contenuto della stessa è
stato esaminato nel merito, unitamente alle altre dichiarazioni rese pubblicamente da , CP_1
posto che il disconoscimento del documento è avvenuto tardivamente;
il documento è stato dall'attrice attribuito al convenuto fin dall'atto di citazione, e ne è stata dedotta la diffusione,
senza che costituendosi in giudizio il convenuto contestasse tali circostanze, essendosi egli difeso nel merito delle dichiarazioni contenute nella missiva.
16 3. Per i motivi esposti l'appello principale e quello incidentale devono essere respinti;
la reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Sussistono in capo all'appellante e all'appellante incidentale i presupposti di cui all'art.13, comma
1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da
[...]
nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
rigetta l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale;
compensa interamente le spese di lite tra le parti;
dà atto della sussistenza, in capo all'appellante e all'appellante incidentale dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 15/01/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli
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