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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/12/2025, n. 5204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5204 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9764/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9764/2023
IL Giudice , lette le note di trattazione scritta con le quali i difensori delle parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale si dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa.
Il Giudice
IN RO
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa IN
RO lette le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9764/23 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
nato a [...] il [...], cod. fisc.: , ivi Parte_1 C.F._1
residente al Corso Calatafimi, 1054 ed elettivamente domiciliato alla Via Domenico Lancia Di
Brolo, 155 presso lo studio dell'Avv. Cesare Scolarici - c.f. – Pec: C.F._2
- dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla Email_1
comparsa di costituzione e risposta del 21/11/2022, depositata innanzi al Giudice di Pace di
Palermo - Dott.ssa Tuccio - nel giudizio recante il n. 17680/2022 R.G.;
-attore-
CONTRO
Il , (C.F.: , in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato presso l'avvocatura comunale, sita in Palermo, Piazza Marina n. 39, CP_2
”, rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Celesia, (C.F.: ), giusta
[...] C.F._3
procura generale alle liti;
-convenuto-
E NEI CONFRONTI DI
(C.F./P.IVA ), con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Palermo, in piazzetta Benetto Cairoli, in persona del suo Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria
ET Codiglione (C.F. – PEC : ed C.F._4 Email_2
elettivamente domiciliata, presso quest'ultima, in Palermo, in piazzetta Benedetto Cairoli
- -terza chiamata in causa-
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con comparsa in riassunzione regolarmente notificata, ha convenuto in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale, , la Compagnia di Assicurazioni e il CP_4 CP_5
chiedendone la condanna al risarcimento per danni patrimoniali e non Controparte_1
patrimoniali subìti in occasione del sinistro stradale occorso il 24 febbraio 2022.
In particolare, egli ha esposto che:
-con atto di citazione del 25.07.2022 era stato citato in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di
Palermo, da , unitamente alla Compagnia di Assicurazioni per sentirli CP_4 CP_5
condannare in solido tra loro, al risarcimento dei danni subìti in occasione del sinistro sopra indicato;
- nello specifico, il aveva rappresentato di avere patito un sinistro ascrivibile alla sua ( CP_4
ndr di ) condotta , subendo a causa del sinistro danni alla carrozzeria ammontanti ad euro Pt_2
3.583,61;
-egli si era costituito dinanzi al Giudice di Pace, Dott.ssa Tuccio (R.G. 17680-22), proponendo domanda di risarcimento dei danni ex art 2051 cc contro e domanda di Controparte_1
garanzia nei confronti della Compagnia di Assicurazioni evidenziando, senza nulla CP_5
contestare in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro, di avere perso il controllo del proprio mezzo a causa del manto stradale dissestato e non segnalato, così urtando contro la vettura del
, che frattanto proveniva dall'opposto senso di marcia;
CP_4
- a causa della superiore circostanza egli aveva subìto danni quantificabili in complessivi euro
18.976,88, di cui quanto ad euro 15.659,00 per danno biologico, quanto ad euro 2330,06 per danni al mezzo, quanto ad euro 987,82 per spese mediche, oltre danno morale e fermo tecnico da quantificarsi ed oltre interessi legali e rivalutazione;
-in accoglimento dell'eccezione di incompetenza per valore, sollevata dal , con Controparte_1
ordinanza del 23.06.2023, il Giudice di Pace di Palermo aveva dichiarato “la propria incompetenza per
valore a decidere sull'intera causa a favore del Tribunale di Palermo in composizione monocratica”
concedendo il termine perentorio di novanta giorni per la riassunzione della causa innanzi al predetto organo giudiziario;
-in ottemperanza a tale ordinanza egli aveva riassunto il giudizio per l'accoglimento delle domande riportate nella sopra specificata comparsa di costituzione e risposta.
si è costituito in giudizio con comparsa del 9.11.2023 e, riportandosi integralmente CP_4
agli atti introduttivi, ha chiesto la condanna in solido tra e la Parte_1 [...]
della complessiva somma di €. 3.563,61, per i danni subiti a seguito del Controparte_6
sinistro stradale del 24 febbraio 2022; in via subordinata, poi ha chiesto l'estensione delle domande risarcitorie nei confronti del . Controparte_1
La si è costituita in giudizio con comparsa del 21.11.2023, chiedendo il rigetto CP_7
integrale delle domande formulate dal nei suoi confronti. CP_4
Sotto tale profilo, la società convenuta ha evidenziato che la caduta del motociclo convenuto assicurato era esclusivamente ascrivibile allo stato di totale abbandono e di insicurezza della carreggiata di Viale Regione Siciliana altezza civico 6672;
La società convenuta ha, in subordine, invocato il concorso di colpa con il ex Controparte_1
art 2055 c.c. e, in ogni caso, contestato le domande risarcitorie attoree anche in punto di quantum
debeatur. Il , costituitosi in giudizio con comparsa del 21 ottobre 2023, ha eccepito, in via Controparte_1
preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'unico soggetto civilmente responsabile verso i terzi dei danni causati dalle anomalie della rete stradale doveva ritenersi la
Con ( d'ora innanzi denominata soltanto ), che chiedeva Controparte_3
di essere autorizzato a chiamare in giudizio;
ciò in forza del contratto di servizio stipulato tra il
Con e la il 10 luglio 2020, successivamente integrato con l'atto del 10 giugno 2021, con cui CP_1
erano state affidate in via esclusiva alla predetta società lo spazzamento di aree di proprietà
pubblica e/o comunque di uso pubblico e il servizio di monitoraggio della Rete stradale cittadina.
Nel merito, ha dedotto, l'infondatezza della domanda o comunque il concorso di colpa del danneggiato per la sua condotta disattenta.
Ha chiesto, pertanto, in via graduata: dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva a
Con favore della;
rigettare la domanda attorea o ridurla in applicazione dell'art. 1227 c.c.; in ogni
Con caso, condannare la a tenere indenne il Comune delle somme che fosse stato condannato a pagare in favore dell'attore.
Con comparsa del 3.06.24 si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, il CP_3
proprio difetto di legittimazione passiva, per non aver rinnovato il contratto di servizio con l'Amministrazione comunale nonchè per non essere lo stato di dissesto imputabile ad inadempimento delle specifiche obbligazioni da essa assunte con il contratto di servizio, atteso,
peraltro, che il tratto di strada teatro dell'asserito sinistro non rientrava tra quelli demandati al proprio monitoraggio e controllo.
Quanto alla domanda attorea, ha dedotto l'infondatezza della stessa, chiedendone conseguentemente il rigetto o la riduzione in proporzione al concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227 c.c.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c, con decorrenza dall'1 settembre 2024, all'udienza del 19 dicembre 2024 è stata ammessa la prova orale richiesta da parte attrice, ed è stata formulata la seguente proposta conciliativa: “Il e la società corrisponderanno al Controparte_1 CP_5 la somma omnicomprensiva di i euro 1900,00 ciascuno ( per un totale di 3800), nonché a titolo di CP_4
spese legali la somma omnicomprensiva do euro 1000 ciascuno;
La società rinuncia al regresso nei CP_5
confronti del comune;
Il giudizio proseguirà previa separazione della domanda – tra e Parte_3
Con
.
Preso atto delle adesioni di tutte le parti alla suddetta proposta, con provvedimento del 6.02.24 è
stata disposta la separazione delle domande delle domande proposte da nei confronti di CP_4
, del e della , della domanda di manleva proposta da Pt_1 Controparte_1 Controparte_8
nei confronti della delle domande di nei confronti del Pt_1 CP_5 CP_5 CP_1
( definite transattivamente) e la prosecuzione del giudizio per l'istruzione della domanda
[...]
proposta da nei confronti del , e di quella formulata da quest'ultimo nei Pt_1 Controparte_1
confronti della Società CP_3
La causa, quindi, all'udienza odierna del 24 ottobre 2024 dopo l'assunzione della prova testimoniale e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle note di trattazione scritta.
***
Ciò premesso occorre preliminarmente esaminare l'eccezione del – inerente in realtà al CP_1
merito, sub specie effettiva titolarità del rapporto obbligatorio- tesa a indicare in unico CP_3
soggetto titolare dell'obbligo di custodia.
L'eccezione è infondata.
Giova premettere che la fattispecie in esame va pacificamente inquadrata nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c. a mente dell'ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte
– condiviso da questo giudice – secondo cui “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia,
di cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia,
alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove
dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non
conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato
la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo,
avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento
riparatore dell'ente custode” ( in termini la massima di Cass. n.6101/ 2013; conformi di recente Cass.
n. 7805/2017 e in precedenza Cass. n.15042/2008, n.20427/2008, e n.12449/2008, n. 8157/2009,
24419/2009, n. 24529/2009, 15389/2011, n.15720/2011, n. 21508/2011; nel medesimo senso Cass.
n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n.15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità
prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Ora, assodato che il ha il compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di CP_1
provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14
del vigente C.d.S.., il contratto di appalto/servizio stipulato dall'amministrazione comunale con altre imprese costituisce soltanto uno strumento tecnico giuridico per la realizzazione in concreto del suo compito istituzionale.
Pertanto, l'affidamento del servizio di manutenzione stradale a dette imprese non fa venire meno l'obbligo di sorveglianza e di controllo del per trasferirlo all'impresa appaltatrice del CP_1
servizio nè vale ad escludere la responsabilità del nei confronti degli utenti delle singole CP_1
strade ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n.1691 del 2009).
Ne consegue che la stipula del contratto di servizio del 10 luglio 2020 tra il e la Controparte_1
Con
e non fa venire meno la relazione di custodia con il bene da parte del che Controparte_1
ne è proprietario, rientrando l'affidamento del servizio in una scelta di gestione organizzativa da parte dell'ente territoriale.
Il , in quanto custode, deve quindi rispondere direttamente ed in via esclusiva Controparte_1
dei danni subiti da Pt_1 Passando al merito della domanda, è opportuno premettere che la fattispecie in esame è
inquadrabile nell'alveo normativo dell'art. 2051 c.c. che impone al custode un'adeguata attività di vigilanza e controllo dei propri beni patrimoniali.
Dall'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'art 2051 cc discende, in tema di riparto dell'onere probatorio, che sul danneggiato grava l'obbligo di dimostrare, da un lato, che il fatto dannoso si è prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene e dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisce la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. civ. n.
25243/2006); mentre sul custode grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009) ovvero di dimostrare la sussistenza di una condotta colposa del danneggiato avente incidenza causale esclusiva rispetto alla determinazione del danno;
laddove si ravvisi invece una condotta colposa del danneggiato avente efficienza causale non esclusiva ma concorrente si verterà nell'ambito del concorso di colpa del danneggiati ex art 1227 ( cfr 'ordinanza 1° febbraio 2018, n. 2482 , che ha affermato che “la
condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di
incidenza causale sull'evento dannoso”, e ciò “in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1,
cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela,
riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile
danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a
rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando
sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un
criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella
produzione del sinistro” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, Rv. 667668-01). Deve, dunque, ribadirsi che: “in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale
(concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa,
non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e
inevitabile” (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. n. 2376 del 2024, cit.; Cass. Sez. 3, ord. 25
luglio 2024, n. 4051, non massimata Cass. Sez. 3, sent. 30 ottobre 2024, n. 28057, non massimata).
Resta, invece, irrilevante, sul piano dell'accertamento causale, della natura «insidiosa» della cosa in
custodia o della percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato” (Cass. Sez. 3, ord. n. 4051
del 2024, cit.; nello stesso senso Cass. Sez. 3, ord. 17 febbraio 2023, n. 5116), trattandosi di elementi del tutto estranei alla fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ.
Ora, in punto di fatto, deve evidenziarsi che le allegazioni di parte attrice in relazione alla dinamica del sinistro, sono state confermate dalle dichiarazioni del teste escusso in corso di causa,
della cui attendibilità non è emerso alcun motivo per dubitare (non essendovi alcun rapporto di parentela tra le parti, in assenza di elementi contrari, sufficienti di per sé a minare l'attendibilità di un teste).
Il teste , escusso all'udienza del 9 aprile 2024 ha, infatti riferito che “io mi Testimone_1
trovavo a bordo della mia autovettura insieme a mia moglie, dietro il motociclo, a distanza di circa tre metri;
ho visto il motociclo sbandare a causa della strada, che era scarificata;
il motociclo, avendo perso il controllo,
andava a sbattere contro un'autovettura che si trovava nell'altra corsia opposta;
il ragazzo è rimasto dove
c'era l'autovettura mentre il motociclo, scivolando, dopo l'impatto ha proseguito la marcia, finendo di nuovo,
nella corsia direzione Villabate;
il motociclista ricordo che ha sbattuto la faccia;
la strada non era illuminata;
non c'era alcun segnale di pericolo. Ricordo che il motociclista si era fatto male alla faccia e forse anche al
polso; ricordo che il motociclo era danneggiato ma non saprei dire dove;
sui luoghi è giunto il padre dello
a cui io ho dato il mio numero di telefono anche per avere notizie del ragazzo;
preciso che il ragazzo è Pt_1
arrivato dopo circa 15 minuti ma non saprei dire chi lo abbia chiamato;
io dopo mi sono allontanato e
l'indomani il papa mi ha detto che al figlio avevano messo dei punti vicino al sopracciglio. aveva il Pt_1
casco ed era regolare ed era solo a bordo della moto. La strada era al buio e non si vedeva che era scarificata”. In ordine, invece, ai danni subìti dal motociclo ha riferito che “per quanto attiene alle fotografie del
motociclo esibitemi, confermo che si tratta del motociclo condotta da il giorno del sinistro;
sui danni Pt_1
confermo che il veicolo era danneggiato ma a distanza di tempo non ricordo i punti”.
La documentazione fotografica in atti consente poi di apprezzare le cattive condizioni del manto stradale.
Converge, poi, con la dichiarazione del teste escusso :
- Il verbale di Ps dell'Ospedale Civico di Palermo le cui note riportano: “Frattura del polso dx e ferita
lc della regione palpebrale ed orbitaria sinistra” (cfr cartella di PS in produzione parte attrice).
- le dichiarazioni rese dal teste il rapporto di incidente stradale, redatto dal corpo di polizia municipale, dal quale si evince che: “Il sinistro è avvenuto in viale Regione Siciliana S.E. careggiata
laterale direzione Catania all'altezza del n. civ. 6672. Nell'area del sinistro la via in oggetto presentava sulla
intera carreggiata, un ammolaramento del tappetino bituminoso della sede stradale per circa metri 20X8 e
profondità centimetri 5 circa, con annessa la presenza di materiale sdruccievole tipo brecciolino, per il quale
si richiedeva l'intervento della azienda municipalizzata competente per la messa in sicurezza dei luoghi” (cfr rapporto di incidente stradale del fascicolo di parte attrice).
Risulta, dunque certamente, provata la sussistenza di una anomalia della cosa, non segnalata nè
delimitata, nonché il nesso di causalità tra il dissesto stradale e la caduta nonché tra quest'ultima e le conseguenze dannose riportate.
Circa tale ultimo aspetto (nesso causale tra evento e danno) nella relazione di CTU a firma della
Dott.ssa a pag. 6 si legge “Quanto al rapporto di causalità tra trauma e lesioni Persona_1
riportate dal periziando Sig. i principali criteri medici-legali di compatibilità risultano Parte_1
pienamente rispettati: natura ed efficienza dell'evento lesivo, criterio cronologico, modale e topografico;
il
periziando ha subito un valido trauma per proiezione in avanti con caduta prima sull'autovettura che
proveniva dalla direzione opposta poi per caduta a terra dal motociclo. L'urto del conducente è avvenuto a
velocità idonea e modalità tale da svolgere la sua azione lesiva con forze dinamiche sia sulla regione orbitale
che sul polso destro, determinando rispettivamente una ferita lacero-contusa sulla palpebra superiore sinistra e con pieno superamento della resistenza ossea ed articolare al polso sinistro con conseguente frattura
composta con coinvolgimento articolare. Pertanto, la scrivente ammette la compatibilità delle succitate
lesioni con la dinamica del sinistro, nonché la piena riconducibilità eziologica delle lesioni refertate alla
modalità di accadimento del sinistro in oggetto. Non sono presenti preesistenze e concause di lesione”.
Non è stata fornita, invece, dall'ente locale la prova liberatoria richiesta ex art. 2051 c.c. (cfr. da ultimo Sez. 3, Ord. n. 16295 del 18/06/2019: “la responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c.
opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno,
rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato
determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con
immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale
imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva
prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode”).
Non è stato, infatti, provato dall'amministrazione convenuta l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di alcun fattore estraneo alla “cosa in custodia”, imprevedibile e straordinario, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo (e pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode).
In assenza, dunque, della citata prova liberatoria il proprietario della cosa, è chiamato a CP_1
rispondere ex art. 2051 c.c.
Accertata la dinamica del fatto, non va riconosciuto alcun concorso di colpa del danneggiato stante che , come emerso della prova testimoniale, la caduta è occorsa alle 21,30 del mese di febbraio 2022 e che la strada era al buio perché priva di illuminazione sicchè il dissesto, a dispetto delle dimensioni, non era visibile.
A ciò si aggiunga che :
- era a bordo del ciclomotore e il dissesto interessava l'intera carreggiata ( cfr fotografie Pt_2
allegata al rapporti di Polizia municipale) sicché non si comprende in che modo egli avrebbe potuto evitare di percorrere il tratto dissestato;
- sul tratto stradale in questione vi era anche del brecciolino ( cfr rapporto polizia municipale)
certamente non visibile;
- Non risulta affatto dimostrato che abbia tenuto una velocità non adeguata alla tipologia Pt_2
di strada
Quanto alla liquidazione del danno patito dall'attore, va rilevato che la ctu svolta nel corso del giudizio, supportata oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, anche da un iter argomentativo lineare e rigoroso, ha consentito di accertare, oltre alla riconducibilità causale delle lesioni subite al sinistro in oggetto, che ha riportato in esito alla caduta un danno Pt_1
permanente del 5% , oltre ITT per giorni 10 ed ITP per giorni 20 al 75%, per giorni 15 al 50% e per giorni 30 al 25%; il CTU ha inoltre ritenuto congrue le spese mediche documentate per € 974,91.
Ora, circa criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte
di Cassazione, - condiviso da questo giudice – “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed
omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a
qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione
economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le
conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare
duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquazione , si deve procedere
ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a
tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni,
valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze
subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna,
della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico
relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018). Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di
Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto
danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti.
Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad
una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a
quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice
di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una
tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di Milano, peraltro con riferimento a parametri non
aggiornati alla data della decisione)” (in termini la massima di Cass. 17018/18) - cfr anche ord. Cass.
Civ se ez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509 del 11/02/2022)
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà
compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le recenti tabelle del
Tribunale di Milano del 2024. Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione – che si condivide -valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi z.
3 - Ordinanza n. 17018 del
28/06/2018 Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011). Non trova applicazione il codice delle assicurazioni , trattandosi di domanda proposta ex 2051 cc contro il Controparte_1
In applicazione dei criteri illustrati (tabelle di Milano 24), con riferimento al periodo di inabilità
temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di euro ad € €
4.600,00 per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale, siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 5% e dell'età
del soggetto all'epoca del sinistro (22 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 7.794,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto biologico” (€ 1.741,60) - da moltiplicare per il grado di invalidità (5) e per il coefficiente (9,742) corrispondente all'età della persona danneggiata (22 anni).
Il danno morale non può essere riconosciuto avuto riguardo alla assenza di allegazione della sofferenza morale soggettiva che non può trarsi nemmeno presuntivamente dell'entità dei postumi.
Si ritiene, inoltre, di non applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte attrice in ordine a condizioni soggettive che fuoriescano dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad euro 12.394,00 in valori attuali.
Tale cifra costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
A tale somma va poi aggiunto quanto già versato dal danneggiato per spese mediche, per un importo pari ad euro € 974,91.
In ordine, invece, ai danni rilevati sul ciclomotore, dalla perizia a firma del CTU Ing. Persona_2
, si evince che le spese indicate nella stima assicurativa in atti (cfr all. 19 fascic. G. di P.), pari
[...]
ad euro 2842,67, risultano congrue con l'entità dei danni come rilevabili dalle fotografie in atti. Si perviene così ad un ammontare complessivo pari ad euro 16.211,58.
Non vanno riconosciuti gli interessi c. d compensavi.
Non possono essere riconosciti gli interessi compensativi in assenza di una allegazione minima del danno da ritardo.
Come precisato calla Suprema Corte “nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico
debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca
dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il
creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento
fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la
somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data
della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto
dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel
periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno
da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti
compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro
verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (Sez.
3 - Sentenza n.
6351 del 10/03/2025).
Ora, nel caso di specie, difetta qualsiasi allegazione in ordine al normale impiego che il Pt_1
avrebbe fatto del denaro;
né è stato allegato un rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione (non potendosi a tal fine ricorrere al notorio).
Dalla pronuncia della sentenza, per effetto della trasformazione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi al tasso legale, che reputa il Tribunale debba individuarsi in quello di cui all'art. 1284 c 4 cc tenuto conto che:
- gli interessi dovuti dalla sentenza non hanno natura compensativa ma moratoria;
- la somma è esigibile e liquida;
- la condanna è conforme alla ratio deflattiva della norma (quantomeno nella prospettiva del giudizio di secondo grado).
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda dell'attore nei confronti di parte convenuta va accolta nei limiti sopra indicati.
*******
La domanda di manleva proposta dal nei confronti di è fondata e va accolta CP_1 CP_3
Con Va premesso che, contrariamente a quanto dedotto da , all'epoca del sinistro - febbraio 2022 -
gli obblighi di monitoraggio e pronto intervento derivanti dall'art 6 del contratto del 10.7.2020
erano ancora vigenti giusta proroghe - di sei mesi in sei mesi – effettuate con le ordinanze sindacali versate in atti dalla sessa rap, l'ultima della quale ha prorogato i servizi sino al dicembre 2022 .
Ciò chiarito, occorre evidenziare, infatti, che, trattandosi di responsabilità contrattuale, il riparto dell'onere probatorio deve seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'esatto adempimento.
Con Nella specie, il lamenta l'inadempimento da parte della (in ipotesi di Controparte_1
accertamento circa l'effettiva verificazione della caduta dell'attrice a causa di una buca presente sul marciapiede) degli obblighi assunti ai sensi dell'art. 6 del contratto di servizio (sezione “altri
Con servizi”, lettere f e g), in forza del quale la ha l'obbligo di espletare “il servizio di monitoraggio
della rete stradale cittadina”, nonché “il servizio di Pronto Intervento per il ripristino di inefficienze
strutturali su qualsiasi tipo di pavimentazione (sede stradale o marciapiede) nei casi in cui sussista pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità”, secondo le modalità descritte nell'allegato 1 del suddetto contratto (Allegato 1 di cui alla comparsa del . CP_1
Con Dal canto suo, la ha dedotto di non essere responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi viarie e delle sue pertinenze, ma obbligata soltanto al servizio di monitoraggio e segnalazione al per la programmazione degli interventi estesi e al servizio CP_1
di pronto intervento per i dissesti particolarmente gravi costituenti una emergenza ed ha eccepito,
altresì, che il contratto fosse scaduto e che non ha fornito prova che il tratto di strada CP_1
luogo del sinistro rientrasse tra quelli oggetto di monitoraggio.
Con Ora, in proposito a ciò, deve osservarsi che la , in base al contratto di servizio dell'11.07.2020, è
obbligata, per un verso, ad una attività di monitoraggio su tutto il territorio comunale (vedi, in riferimento a ciò, la scheda del contratto di servizio dedicata al “servizio di monitoraggio della rete stradale”, sezione denominata “ambito territoriale”, in cui si precisa che l'ambito territoriale è
costituito da “Aree, strade e marciapiedi pubbliche/ci del aperte/i al pubblico Controparte_1
transito di veicoli e pedoni, di proprietà dell'Amministrazione Comunale. L'ambito territoriale viene aggiornato dalla con i dati forniti dall'Amministrazione comunale relativi agli CP_3
Uffici Toponomastica, Patrimonio e Mobilità Urbana”) e, per altro verso, ad una attività di pronto intervento sempre su tutto il territorio comunale (vedi scheda del contratto di servizio dedicata al
“Servizio di Pronto intervento per il ripristino di inefficienze circoscritte su qualsiasi tipo di pavimentazione delle superfici viarie e pedonali” sezione denominata “ambito territoriale” in cui in si precisa che l'ambito territoriale è costituito da “Aree, strade e marciapiedi pubbliche/ci di proprietà del o comunque aperte al pubblico transito di veicoli e pedoni“). Controparte_1
Il servizio di monitoraggio è propedeutico alla successiva segnalazione al di Palermo dei CP_1
degradi rilevati al fine di permettere la programmazione annuale degli interventi “estesi” in funzione dei gradi di ammaloramento accertati e ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità
(interventi “estesi” che restano espressamente a cura dell'amministrazione comunale) e, per altro verso, ad una attività di intervento “in emergenza” per i dissesti classificati di gravità 3, volta alla riparazione o, quantomeno, al transennamento del degrado stesso.
Come si legge nell'allegato 1 del contratto di servizio (vedi capo dedicato al “servizio di monitoraggio della rete stradale”, sezione denominata “oggetto del servizio”, nonché capo dedicato al “servizio di emergenza per il ripristino di inefficienze puntuali e/o di modesta entità
su qualsiasi tipo di pavimentazione delle superfici viarie e pedonali”, con particolare riferimento alle sezioni “oggetto del servizio”, “modalità di erogazione del servizio” e “organizzazione del servizio”), infatti, in caso di pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità, la società deve intervenire mediante il servizio di emergenza – pronto intervento, per il ripristino di inefficienze strutturali puntuali e circoscritte su qualsiasi tipo di pavimentazione (sede stradale o marciapiede); ciò su segnalazione proveniente anche dal Servizio Aziendale di monitoraggio.
Con Ora, a fronte di ciò, la non ha fornito prova, né di avere espletato il servizio di monitoraggio con la trasmissione del relativo report o della relazione annuale al Comune per la programmazione di un intervento esteso, né di essere intervenuta in emergenza a seguito del proprio monitoraggio,
ove avesse valutato il degrado 3 (Tribunale di Palermo – sezione terza civile – dott.ssa Notaro
sentenza n 6083/24 del 12.12.24).
A ciò si aggiunga che nel caso di specie le caratteristiche del dissesto, di vasta dimensione , in strada molto trafficata e in zona poca illuminata (cfr testimone escusso) fanno ritenere la sussistenza di un obbligo di pronto intervento, pacificamente non svolto.
Con Per l'effetto, la domanda di garanzia in esame va accolta e la va condannata a tenere indenne il di quanto lo stesso sia tenuto a versare all'attore per capitale, interessi e spese. CP_1
In applicazione del principio della soccombenza espresso dall'art.91 c.p.c., il convenuto CP_1
va condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice.
Tali spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base della tabella 2 dei parametri contenuti nel DMG 147/2022, applicando i valori medi su tutte le fasi del giudizio (studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale) con riferimento allo scaglione in cui rientra il valore della domanda accolta, tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
Con Per quanto attiene alle spese di lite tra il e la , anche queste seguono la soccombenza e CP_1
vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri contenuti nel DMG
147/2022, tenuto conto del valore della domanda accolta e dell'attività in concreto svolta.
PQM
Il tribunale di Palermo – sezione terza civile - definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di euro 16.211,58. , oltre interessi legali ex art 1284 c 4 cc dalla data Parte_1
della presente pronuncia fino al soddisfo;
2) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite dalla stessa sostenute che liquida in € 264,00 (€ 237,00 c.u. + € Parte_1
27,00 marca da bollo) per spese vive ed € 5.077,00 0 per compenso, oltre spese generali al 15%,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) pone definitivamente le spese delle ctu per intero a carico del convenuto;
CP_1
Con 4) in accoglimento della domanda di manleva proposta dal contro la , Controparte_1
Con condanna la a tenere indenne il di quanto sarà tenuto a pagare in favore Controparte_1
dell'attore per capitale, interessi e spese in forza della presente sentenza;
Con 5) condanna la al pagamento in favore del delle spese di lite da quest'ultimo CP_1
sostenute, che liquida in liquida in € 264,00 (€ 237,00 c.u. + € 27,00 marca da bollo) per spese vive ed € 5.077,00 0 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Palermo, 24.12.25
Il GIUDICE
TI RO IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.
IN RO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 713/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9764/2023
IL Giudice , lette le note di trattazione scritta con le quali i difensori delle parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale si dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa.
Il Giudice
IN RO
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa IN
RO lette le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9764/23 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
nato a [...] il [...], cod. fisc.: , ivi Parte_1 C.F._1
residente al Corso Calatafimi, 1054 ed elettivamente domiciliato alla Via Domenico Lancia Di
Brolo, 155 presso lo studio dell'Avv. Cesare Scolarici - c.f. – Pec: C.F._2
- dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla Email_1
comparsa di costituzione e risposta del 21/11/2022, depositata innanzi al Giudice di Pace di
Palermo - Dott.ssa Tuccio - nel giudizio recante il n. 17680/2022 R.G.;
-attore-
CONTRO
Il , (C.F.: , in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato presso l'avvocatura comunale, sita in Palermo, Piazza Marina n. 39, CP_2
”, rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Celesia, (C.F.: ), giusta
[...] C.F._3
procura generale alle liti;
-convenuto-
E NEI CONFRONTI DI
(C.F./P.IVA ), con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Palermo, in piazzetta Benetto Cairoli, in persona del suo Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria
ET Codiglione (C.F. – PEC : ed C.F._4 Email_2
elettivamente domiciliata, presso quest'ultima, in Palermo, in piazzetta Benedetto Cairoli
- -terza chiamata in causa-
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con comparsa in riassunzione regolarmente notificata, ha convenuto in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale, , la Compagnia di Assicurazioni e il CP_4 CP_5
chiedendone la condanna al risarcimento per danni patrimoniali e non Controparte_1
patrimoniali subìti in occasione del sinistro stradale occorso il 24 febbraio 2022.
In particolare, egli ha esposto che:
-con atto di citazione del 25.07.2022 era stato citato in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di
Palermo, da , unitamente alla Compagnia di Assicurazioni per sentirli CP_4 CP_5
condannare in solido tra loro, al risarcimento dei danni subìti in occasione del sinistro sopra indicato;
- nello specifico, il aveva rappresentato di avere patito un sinistro ascrivibile alla sua ( CP_4
ndr di ) condotta , subendo a causa del sinistro danni alla carrozzeria ammontanti ad euro Pt_2
3.583,61;
-egli si era costituito dinanzi al Giudice di Pace, Dott.ssa Tuccio (R.G. 17680-22), proponendo domanda di risarcimento dei danni ex art 2051 cc contro e domanda di Controparte_1
garanzia nei confronti della Compagnia di Assicurazioni evidenziando, senza nulla CP_5
contestare in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro, di avere perso il controllo del proprio mezzo a causa del manto stradale dissestato e non segnalato, così urtando contro la vettura del
, che frattanto proveniva dall'opposto senso di marcia;
CP_4
- a causa della superiore circostanza egli aveva subìto danni quantificabili in complessivi euro
18.976,88, di cui quanto ad euro 15.659,00 per danno biologico, quanto ad euro 2330,06 per danni al mezzo, quanto ad euro 987,82 per spese mediche, oltre danno morale e fermo tecnico da quantificarsi ed oltre interessi legali e rivalutazione;
-in accoglimento dell'eccezione di incompetenza per valore, sollevata dal , con Controparte_1
ordinanza del 23.06.2023, il Giudice di Pace di Palermo aveva dichiarato “la propria incompetenza per
valore a decidere sull'intera causa a favore del Tribunale di Palermo in composizione monocratica”
concedendo il termine perentorio di novanta giorni per la riassunzione della causa innanzi al predetto organo giudiziario;
-in ottemperanza a tale ordinanza egli aveva riassunto il giudizio per l'accoglimento delle domande riportate nella sopra specificata comparsa di costituzione e risposta.
si è costituito in giudizio con comparsa del 9.11.2023 e, riportandosi integralmente CP_4
agli atti introduttivi, ha chiesto la condanna in solido tra e la Parte_1 [...]
della complessiva somma di €. 3.563,61, per i danni subiti a seguito del Controparte_6
sinistro stradale del 24 febbraio 2022; in via subordinata, poi ha chiesto l'estensione delle domande risarcitorie nei confronti del . Controparte_1
La si è costituita in giudizio con comparsa del 21.11.2023, chiedendo il rigetto CP_7
integrale delle domande formulate dal nei suoi confronti. CP_4
Sotto tale profilo, la società convenuta ha evidenziato che la caduta del motociclo convenuto assicurato era esclusivamente ascrivibile allo stato di totale abbandono e di insicurezza della carreggiata di Viale Regione Siciliana altezza civico 6672;
La società convenuta ha, in subordine, invocato il concorso di colpa con il ex Controparte_1
art 2055 c.c. e, in ogni caso, contestato le domande risarcitorie attoree anche in punto di quantum
debeatur. Il , costituitosi in giudizio con comparsa del 21 ottobre 2023, ha eccepito, in via Controparte_1
preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'unico soggetto civilmente responsabile verso i terzi dei danni causati dalle anomalie della rete stradale doveva ritenersi la
Con ( d'ora innanzi denominata soltanto ), che chiedeva Controparte_3
di essere autorizzato a chiamare in giudizio;
ciò in forza del contratto di servizio stipulato tra il
Con e la il 10 luglio 2020, successivamente integrato con l'atto del 10 giugno 2021, con cui CP_1
erano state affidate in via esclusiva alla predetta società lo spazzamento di aree di proprietà
pubblica e/o comunque di uso pubblico e il servizio di monitoraggio della Rete stradale cittadina.
Nel merito, ha dedotto, l'infondatezza della domanda o comunque il concorso di colpa del danneggiato per la sua condotta disattenta.
Ha chiesto, pertanto, in via graduata: dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva a
Con favore della;
rigettare la domanda attorea o ridurla in applicazione dell'art. 1227 c.c.; in ogni
Con caso, condannare la a tenere indenne il Comune delle somme che fosse stato condannato a pagare in favore dell'attore.
Con comparsa del 3.06.24 si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, il CP_3
proprio difetto di legittimazione passiva, per non aver rinnovato il contratto di servizio con l'Amministrazione comunale nonchè per non essere lo stato di dissesto imputabile ad inadempimento delle specifiche obbligazioni da essa assunte con il contratto di servizio, atteso,
peraltro, che il tratto di strada teatro dell'asserito sinistro non rientrava tra quelli demandati al proprio monitoraggio e controllo.
Quanto alla domanda attorea, ha dedotto l'infondatezza della stessa, chiedendone conseguentemente il rigetto o la riduzione in proporzione al concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227 c.c.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c, con decorrenza dall'1 settembre 2024, all'udienza del 19 dicembre 2024 è stata ammessa la prova orale richiesta da parte attrice, ed è stata formulata la seguente proposta conciliativa: “Il e la società corrisponderanno al Controparte_1 CP_5 la somma omnicomprensiva di i euro 1900,00 ciascuno ( per un totale di 3800), nonché a titolo di CP_4
spese legali la somma omnicomprensiva do euro 1000 ciascuno;
La società rinuncia al regresso nei CP_5
confronti del comune;
Il giudizio proseguirà previa separazione della domanda – tra e Parte_3
Con
.
Preso atto delle adesioni di tutte le parti alla suddetta proposta, con provvedimento del 6.02.24 è
stata disposta la separazione delle domande delle domande proposte da nei confronti di CP_4
, del e della , della domanda di manleva proposta da Pt_1 Controparte_1 Controparte_8
nei confronti della delle domande di nei confronti del Pt_1 CP_5 CP_5 CP_1
( definite transattivamente) e la prosecuzione del giudizio per l'istruzione della domanda
[...]
proposta da nei confronti del , e di quella formulata da quest'ultimo nei Pt_1 Controparte_1
confronti della Società CP_3
La causa, quindi, all'udienza odierna del 24 ottobre 2024 dopo l'assunzione della prova testimoniale e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle note di trattazione scritta.
***
Ciò premesso occorre preliminarmente esaminare l'eccezione del – inerente in realtà al CP_1
merito, sub specie effettiva titolarità del rapporto obbligatorio- tesa a indicare in unico CP_3
soggetto titolare dell'obbligo di custodia.
L'eccezione è infondata.
Giova premettere che la fattispecie in esame va pacificamente inquadrata nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c. a mente dell'ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte
– condiviso da questo giudice – secondo cui “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia,
di cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia,
alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove
dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non
conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato
la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo,
avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento
riparatore dell'ente custode” ( in termini la massima di Cass. n.6101/ 2013; conformi di recente Cass.
n. 7805/2017 e in precedenza Cass. n.15042/2008, n.20427/2008, e n.12449/2008, n. 8157/2009,
24419/2009, n. 24529/2009, 15389/2011, n.15720/2011, n. 21508/2011; nel medesimo senso Cass.
n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n.15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità
prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Ora, assodato che il ha il compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di CP_1
provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14
del vigente C.d.S.., il contratto di appalto/servizio stipulato dall'amministrazione comunale con altre imprese costituisce soltanto uno strumento tecnico giuridico per la realizzazione in concreto del suo compito istituzionale.
Pertanto, l'affidamento del servizio di manutenzione stradale a dette imprese non fa venire meno l'obbligo di sorveglianza e di controllo del per trasferirlo all'impresa appaltatrice del CP_1
servizio nè vale ad escludere la responsabilità del nei confronti degli utenti delle singole CP_1
strade ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n.1691 del 2009).
Ne consegue che la stipula del contratto di servizio del 10 luglio 2020 tra il e la Controparte_1
Con
e non fa venire meno la relazione di custodia con il bene da parte del che Controparte_1
ne è proprietario, rientrando l'affidamento del servizio in una scelta di gestione organizzativa da parte dell'ente territoriale.
Il , in quanto custode, deve quindi rispondere direttamente ed in via esclusiva Controparte_1
dei danni subiti da Pt_1 Passando al merito della domanda, è opportuno premettere che la fattispecie in esame è
inquadrabile nell'alveo normativo dell'art. 2051 c.c. che impone al custode un'adeguata attività di vigilanza e controllo dei propri beni patrimoniali.
Dall'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'art 2051 cc discende, in tema di riparto dell'onere probatorio, che sul danneggiato grava l'obbligo di dimostrare, da un lato, che il fatto dannoso si è prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene e dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisce la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. civ. n.
25243/2006); mentre sul custode grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009) ovvero di dimostrare la sussistenza di una condotta colposa del danneggiato avente incidenza causale esclusiva rispetto alla determinazione del danno;
laddove si ravvisi invece una condotta colposa del danneggiato avente efficienza causale non esclusiva ma concorrente si verterà nell'ambito del concorso di colpa del danneggiati ex art 1227 ( cfr 'ordinanza 1° febbraio 2018, n. 2482 , che ha affermato che “la
condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di
incidenza causale sull'evento dannoso”, e ciò “in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1,
cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela,
riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile
danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a
rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando
sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un
criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella
produzione del sinistro” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, Rv. 667668-01). Deve, dunque, ribadirsi che: “in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale
(concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa,
non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e
inevitabile” (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. n. 2376 del 2024, cit.; Cass. Sez. 3, ord. 25
luglio 2024, n. 4051, non massimata Cass. Sez. 3, sent. 30 ottobre 2024, n. 28057, non massimata).
Resta, invece, irrilevante, sul piano dell'accertamento causale, della natura «insidiosa» della cosa in
custodia o della percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato” (Cass. Sez. 3, ord. n. 4051
del 2024, cit.; nello stesso senso Cass. Sez. 3, ord. 17 febbraio 2023, n. 5116), trattandosi di elementi del tutto estranei alla fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ.
Ora, in punto di fatto, deve evidenziarsi che le allegazioni di parte attrice in relazione alla dinamica del sinistro, sono state confermate dalle dichiarazioni del teste escusso in corso di causa,
della cui attendibilità non è emerso alcun motivo per dubitare (non essendovi alcun rapporto di parentela tra le parti, in assenza di elementi contrari, sufficienti di per sé a minare l'attendibilità di un teste).
Il teste , escusso all'udienza del 9 aprile 2024 ha, infatti riferito che “io mi Testimone_1
trovavo a bordo della mia autovettura insieme a mia moglie, dietro il motociclo, a distanza di circa tre metri;
ho visto il motociclo sbandare a causa della strada, che era scarificata;
il motociclo, avendo perso il controllo,
andava a sbattere contro un'autovettura che si trovava nell'altra corsia opposta;
il ragazzo è rimasto dove
c'era l'autovettura mentre il motociclo, scivolando, dopo l'impatto ha proseguito la marcia, finendo di nuovo,
nella corsia direzione Villabate;
il motociclista ricordo che ha sbattuto la faccia;
la strada non era illuminata;
non c'era alcun segnale di pericolo. Ricordo che il motociclista si era fatto male alla faccia e forse anche al
polso; ricordo che il motociclo era danneggiato ma non saprei dire dove;
sui luoghi è giunto il padre dello
a cui io ho dato il mio numero di telefono anche per avere notizie del ragazzo;
preciso che il ragazzo è Pt_1
arrivato dopo circa 15 minuti ma non saprei dire chi lo abbia chiamato;
io dopo mi sono allontanato e
l'indomani il papa mi ha detto che al figlio avevano messo dei punti vicino al sopracciglio. aveva il Pt_1
casco ed era regolare ed era solo a bordo della moto. La strada era al buio e non si vedeva che era scarificata”. In ordine, invece, ai danni subìti dal motociclo ha riferito che “per quanto attiene alle fotografie del
motociclo esibitemi, confermo che si tratta del motociclo condotta da il giorno del sinistro;
sui danni Pt_1
confermo che il veicolo era danneggiato ma a distanza di tempo non ricordo i punti”.
La documentazione fotografica in atti consente poi di apprezzare le cattive condizioni del manto stradale.
Converge, poi, con la dichiarazione del teste escusso :
- Il verbale di Ps dell'Ospedale Civico di Palermo le cui note riportano: “Frattura del polso dx e ferita
lc della regione palpebrale ed orbitaria sinistra” (cfr cartella di PS in produzione parte attrice).
- le dichiarazioni rese dal teste il rapporto di incidente stradale, redatto dal corpo di polizia municipale, dal quale si evince che: “Il sinistro è avvenuto in viale Regione Siciliana S.E. careggiata
laterale direzione Catania all'altezza del n. civ. 6672. Nell'area del sinistro la via in oggetto presentava sulla
intera carreggiata, un ammolaramento del tappetino bituminoso della sede stradale per circa metri 20X8 e
profondità centimetri 5 circa, con annessa la presenza di materiale sdruccievole tipo brecciolino, per il quale
si richiedeva l'intervento della azienda municipalizzata competente per la messa in sicurezza dei luoghi” (cfr rapporto di incidente stradale del fascicolo di parte attrice).
Risulta, dunque certamente, provata la sussistenza di una anomalia della cosa, non segnalata nè
delimitata, nonché il nesso di causalità tra il dissesto stradale e la caduta nonché tra quest'ultima e le conseguenze dannose riportate.
Circa tale ultimo aspetto (nesso causale tra evento e danno) nella relazione di CTU a firma della
Dott.ssa a pag. 6 si legge “Quanto al rapporto di causalità tra trauma e lesioni Persona_1
riportate dal periziando Sig. i principali criteri medici-legali di compatibilità risultano Parte_1
pienamente rispettati: natura ed efficienza dell'evento lesivo, criterio cronologico, modale e topografico;
il
periziando ha subito un valido trauma per proiezione in avanti con caduta prima sull'autovettura che
proveniva dalla direzione opposta poi per caduta a terra dal motociclo. L'urto del conducente è avvenuto a
velocità idonea e modalità tale da svolgere la sua azione lesiva con forze dinamiche sia sulla regione orbitale
che sul polso destro, determinando rispettivamente una ferita lacero-contusa sulla palpebra superiore sinistra e con pieno superamento della resistenza ossea ed articolare al polso sinistro con conseguente frattura
composta con coinvolgimento articolare. Pertanto, la scrivente ammette la compatibilità delle succitate
lesioni con la dinamica del sinistro, nonché la piena riconducibilità eziologica delle lesioni refertate alla
modalità di accadimento del sinistro in oggetto. Non sono presenti preesistenze e concause di lesione”.
Non è stata fornita, invece, dall'ente locale la prova liberatoria richiesta ex art. 2051 c.c. (cfr. da ultimo Sez. 3, Ord. n. 16295 del 18/06/2019: “la responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c.
opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno,
rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato
determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con
immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale
imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva
prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode”).
Non è stato, infatti, provato dall'amministrazione convenuta l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di alcun fattore estraneo alla “cosa in custodia”, imprevedibile e straordinario, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo (e pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode).
In assenza, dunque, della citata prova liberatoria il proprietario della cosa, è chiamato a CP_1
rispondere ex art. 2051 c.c.
Accertata la dinamica del fatto, non va riconosciuto alcun concorso di colpa del danneggiato stante che , come emerso della prova testimoniale, la caduta è occorsa alle 21,30 del mese di febbraio 2022 e che la strada era al buio perché priva di illuminazione sicchè il dissesto, a dispetto delle dimensioni, non era visibile.
A ciò si aggiunga che :
- era a bordo del ciclomotore e il dissesto interessava l'intera carreggiata ( cfr fotografie Pt_2
allegata al rapporti di Polizia municipale) sicché non si comprende in che modo egli avrebbe potuto evitare di percorrere il tratto dissestato;
- sul tratto stradale in questione vi era anche del brecciolino ( cfr rapporto polizia municipale)
certamente non visibile;
- Non risulta affatto dimostrato che abbia tenuto una velocità non adeguata alla tipologia Pt_2
di strada
Quanto alla liquidazione del danno patito dall'attore, va rilevato che la ctu svolta nel corso del giudizio, supportata oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, anche da un iter argomentativo lineare e rigoroso, ha consentito di accertare, oltre alla riconducibilità causale delle lesioni subite al sinistro in oggetto, che ha riportato in esito alla caduta un danno Pt_1
permanente del 5% , oltre ITT per giorni 10 ed ITP per giorni 20 al 75%, per giorni 15 al 50% e per giorni 30 al 25%; il CTU ha inoltre ritenuto congrue le spese mediche documentate per € 974,91.
Ora, circa criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte
di Cassazione, - condiviso da questo giudice – “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed
omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a
qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione
economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le
conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare
duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquazione , si deve procedere
ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a
tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni,
valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze
subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna,
della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico
relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018). Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di
Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto
danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti.
Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad
una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a
quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice
di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una
tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di Milano, peraltro con riferimento a parametri non
aggiornati alla data della decisione)” (in termini la massima di Cass. 17018/18) - cfr anche ord. Cass.
Civ se ez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509 del 11/02/2022)
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà
compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le recenti tabelle del
Tribunale di Milano del 2024. Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione – che si condivide -valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi z.
3 - Ordinanza n. 17018 del
28/06/2018 Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011). Non trova applicazione il codice delle assicurazioni , trattandosi di domanda proposta ex 2051 cc contro il Controparte_1
In applicazione dei criteri illustrati (tabelle di Milano 24), con riferimento al periodo di inabilità
temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di euro ad € €
4.600,00 per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale, siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 5% e dell'età
del soggetto all'epoca del sinistro (22 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 7.794,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto biologico” (€ 1.741,60) - da moltiplicare per il grado di invalidità (5) e per il coefficiente (9,742) corrispondente all'età della persona danneggiata (22 anni).
Il danno morale non può essere riconosciuto avuto riguardo alla assenza di allegazione della sofferenza morale soggettiva che non può trarsi nemmeno presuntivamente dell'entità dei postumi.
Si ritiene, inoltre, di non applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte attrice in ordine a condizioni soggettive che fuoriescano dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad euro 12.394,00 in valori attuali.
Tale cifra costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
A tale somma va poi aggiunto quanto già versato dal danneggiato per spese mediche, per un importo pari ad euro € 974,91.
In ordine, invece, ai danni rilevati sul ciclomotore, dalla perizia a firma del CTU Ing. Persona_2
, si evince che le spese indicate nella stima assicurativa in atti (cfr all. 19 fascic. G. di P.), pari
[...]
ad euro 2842,67, risultano congrue con l'entità dei danni come rilevabili dalle fotografie in atti. Si perviene così ad un ammontare complessivo pari ad euro 16.211,58.
Non vanno riconosciuti gli interessi c. d compensavi.
Non possono essere riconosciti gli interessi compensativi in assenza di una allegazione minima del danno da ritardo.
Come precisato calla Suprema Corte “nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico
debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca
dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il
creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento
fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la
somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data
della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto
dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel
periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno
da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti
compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro
verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (Sez.
3 - Sentenza n.
6351 del 10/03/2025).
Ora, nel caso di specie, difetta qualsiasi allegazione in ordine al normale impiego che il Pt_1
avrebbe fatto del denaro;
né è stato allegato un rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione (non potendosi a tal fine ricorrere al notorio).
Dalla pronuncia della sentenza, per effetto della trasformazione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi al tasso legale, che reputa il Tribunale debba individuarsi in quello di cui all'art. 1284 c 4 cc tenuto conto che:
- gli interessi dovuti dalla sentenza non hanno natura compensativa ma moratoria;
- la somma è esigibile e liquida;
- la condanna è conforme alla ratio deflattiva della norma (quantomeno nella prospettiva del giudizio di secondo grado).
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda dell'attore nei confronti di parte convenuta va accolta nei limiti sopra indicati.
*******
La domanda di manleva proposta dal nei confronti di è fondata e va accolta CP_1 CP_3
Con Va premesso che, contrariamente a quanto dedotto da , all'epoca del sinistro - febbraio 2022 -
gli obblighi di monitoraggio e pronto intervento derivanti dall'art 6 del contratto del 10.7.2020
erano ancora vigenti giusta proroghe - di sei mesi in sei mesi – effettuate con le ordinanze sindacali versate in atti dalla sessa rap, l'ultima della quale ha prorogato i servizi sino al dicembre 2022 .
Ciò chiarito, occorre evidenziare, infatti, che, trattandosi di responsabilità contrattuale, il riparto dell'onere probatorio deve seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'esatto adempimento.
Con Nella specie, il lamenta l'inadempimento da parte della (in ipotesi di Controparte_1
accertamento circa l'effettiva verificazione della caduta dell'attrice a causa di una buca presente sul marciapiede) degli obblighi assunti ai sensi dell'art. 6 del contratto di servizio (sezione “altri
Con servizi”, lettere f e g), in forza del quale la ha l'obbligo di espletare “il servizio di monitoraggio
della rete stradale cittadina”, nonché “il servizio di Pronto Intervento per il ripristino di inefficienze
strutturali su qualsiasi tipo di pavimentazione (sede stradale o marciapiede) nei casi in cui sussista pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità”, secondo le modalità descritte nell'allegato 1 del suddetto contratto (Allegato 1 di cui alla comparsa del . CP_1
Con Dal canto suo, la ha dedotto di non essere responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi viarie e delle sue pertinenze, ma obbligata soltanto al servizio di monitoraggio e segnalazione al per la programmazione degli interventi estesi e al servizio CP_1
di pronto intervento per i dissesti particolarmente gravi costituenti una emergenza ed ha eccepito,
altresì, che il contratto fosse scaduto e che non ha fornito prova che il tratto di strada CP_1
luogo del sinistro rientrasse tra quelli oggetto di monitoraggio.
Con Ora, in proposito a ciò, deve osservarsi che la , in base al contratto di servizio dell'11.07.2020, è
obbligata, per un verso, ad una attività di monitoraggio su tutto il territorio comunale (vedi, in riferimento a ciò, la scheda del contratto di servizio dedicata al “servizio di monitoraggio della rete stradale”, sezione denominata “ambito territoriale”, in cui si precisa che l'ambito territoriale è
costituito da “Aree, strade e marciapiedi pubbliche/ci del aperte/i al pubblico Controparte_1
transito di veicoli e pedoni, di proprietà dell'Amministrazione Comunale. L'ambito territoriale viene aggiornato dalla con i dati forniti dall'Amministrazione comunale relativi agli CP_3
Uffici Toponomastica, Patrimonio e Mobilità Urbana”) e, per altro verso, ad una attività di pronto intervento sempre su tutto il territorio comunale (vedi scheda del contratto di servizio dedicata al
“Servizio di Pronto intervento per il ripristino di inefficienze circoscritte su qualsiasi tipo di pavimentazione delle superfici viarie e pedonali” sezione denominata “ambito territoriale” in cui in si precisa che l'ambito territoriale è costituito da “Aree, strade e marciapiedi pubbliche/ci di proprietà del o comunque aperte al pubblico transito di veicoli e pedoni“). Controparte_1
Il servizio di monitoraggio è propedeutico alla successiva segnalazione al di Palermo dei CP_1
degradi rilevati al fine di permettere la programmazione annuale degli interventi “estesi” in funzione dei gradi di ammaloramento accertati e ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità
(interventi “estesi” che restano espressamente a cura dell'amministrazione comunale) e, per altro verso, ad una attività di intervento “in emergenza” per i dissesti classificati di gravità 3, volta alla riparazione o, quantomeno, al transennamento del degrado stesso.
Come si legge nell'allegato 1 del contratto di servizio (vedi capo dedicato al “servizio di monitoraggio della rete stradale”, sezione denominata “oggetto del servizio”, nonché capo dedicato al “servizio di emergenza per il ripristino di inefficienze puntuali e/o di modesta entità
su qualsiasi tipo di pavimentazione delle superfici viarie e pedonali”, con particolare riferimento alle sezioni “oggetto del servizio”, “modalità di erogazione del servizio” e “organizzazione del servizio”), infatti, in caso di pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità, la società deve intervenire mediante il servizio di emergenza – pronto intervento, per il ripristino di inefficienze strutturali puntuali e circoscritte su qualsiasi tipo di pavimentazione (sede stradale o marciapiede); ciò su segnalazione proveniente anche dal Servizio Aziendale di monitoraggio.
Con Ora, a fronte di ciò, la non ha fornito prova, né di avere espletato il servizio di monitoraggio con la trasmissione del relativo report o della relazione annuale al Comune per la programmazione di un intervento esteso, né di essere intervenuta in emergenza a seguito del proprio monitoraggio,
ove avesse valutato il degrado 3 (Tribunale di Palermo – sezione terza civile – dott.ssa Notaro
sentenza n 6083/24 del 12.12.24).
A ciò si aggiunga che nel caso di specie le caratteristiche del dissesto, di vasta dimensione , in strada molto trafficata e in zona poca illuminata (cfr testimone escusso) fanno ritenere la sussistenza di un obbligo di pronto intervento, pacificamente non svolto.
Con Per l'effetto, la domanda di garanzia in esame va accolta e la va condannata a tenere indenne il di quanto lo stesso sia tenuto a versare all'attore per capitale, interessi e spese. CP_1
In applicazione del principio della soccombenza espresso dall'art.91 c.p.c., il convenuto CP_1
va condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice.
Tali spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base della tabella 2 dei parametri contenuti nel DMG 147/2022, applicando i valori medi su tutte le fasi del giudizio (studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale) con riferimento allo scaglione in cui rientra il valore della domanda accolta, tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
Con Per quanto attiene alle spese di lite tra il e la , anche queste seguono la soccombenza e CP_1
vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri contenuti nel DMG
147/2022, tenuto conto del valore della domanda accolta e dell'attività in concreto svolta.
PQM
Il tribunale di Palermo – sezione terza civile - definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di euro 16.211,58. , oltre interessi legali ex art 1284 c 4 cc dalla data Parte_1
della presente pronuncia fino al soddisfo;
2) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite dalla stessa sostenute che liquida in € 264,00 (€ 237,00 c.u. + € Parte_1
27,00 marca da bollo) per spese vive ed € 5.077,00 0 per compenso, oltre spese generali al 15%,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) pone definitivamente le spese delle ctu per intero a carico del convenuto;
CP_1
Con 4) in accoglimento della domanda di manleva proposta dal contro la , Controparte_1
Con condanna la a tenere indenne il di quanto sarà tenuto a pagare in favore Controparte_1
dell'attore per capitale, interessi e spese in forza della presente sentenza;
Con 5) condanna la al pagamento in favore del delle spese di lite da quest'ultimo CP_1
sostenute, che liquida in liquida in € 264,00 (€ 237,00 c.u. + € 27,00 marca da bollo) per spese vive ed € 5.077,00 0 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Palermo, 24.12.25
Il GIUDICE
TI RO IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.
IN RO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 713/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.