Ordinanza collegiale 26 aprile 2022
Ordinanza collegiale 22 dicembre 2022
Sentenza 26 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 26/05/2023, n. 8957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8957 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2023
N. 08957/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03102/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3102 del 2022, proposto da
LA BE, rappresentata e difesa dall’avvocato Daniele Piazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero della Giustizia;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Commissione interministeriale RIPAM;
- Formez PA - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A.;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
AV EN, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Leone e Simona Fell, presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
Marchiafava Daniele, Lipari Nicoletta, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale, proposto da BE LA:
- della graduatoria di merito del “ Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia - Codice Pa - Distretto della Corte di Appello di Palermo n. 410 Unità”, pubblicata in data 14 gennaio 2022 sul sito http://riqualificazione.formez.it, nella parte in cui non include la ricorrente tra i soggetti utilmente collocati;
- per quanto possa occorrere e nei limiti dell’interesse della ricorrente, del bando della procedura per cui è controversia, nelle parti che verranno appresso meglio specificate;
- dell'esito della prova digitale della ricorrente relativa al suddetto concorso, per come pubblicato in data 1° dicembre 2021 sull'area personale del portale StepOne 2019, da cui si evince che all’avv. BE è stato attribuito un punteggio pari a punti 24,375;
- dei verbali/atti della Commissione, ancorché non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 10 del questionario somministrato in data 25 novembre 2021 alle h. 8:30;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
quanto al ricorso incidentale, proposto da AV EN:
- dell’avviso pubblicato in data 20 gennaio 2023, con cui l’Amministrazione ha proceduto ad assumere, per scorrimento, i candidati idonei non vincitori per i Distretti risultati incapienti, tra cui il distretto di Palermo, nella parte in cui non include la ricorrente tra i soggetti utilmente collocati, a causa della mancata attribuzione dei 2 punti ulteriori per il possesso della laurea magistrale a ciclo unico;
- dell’avviso pubblicato in data 13 dicembre 2022 con cui l’Amministrazione ha reso noti gli elenchi (rettificati) dei candidati legittimati a partecipare alla procedura di scorrimento, nonché le sedi disponibili per ciascun distretto, nella parte in cui non include la ricorrente tra i soggetti utilmente collocati, a causa della mancata attribuzione dei 2 punti ulteriori per il possesso della laurea magistrale a ciclo unico;
- di tutti gli avvisi pubblicati dall’Amministrazione, con cui la stessa ha proceduto ad assumere, per scorrimento, i candidati idonei non vincitori per i Distretti risultati incapienti, tra cui il distretto di Palermo, nella parte in cui non includono la ricorrente tra i soggetti utilmente collocati, a causa della mancata attribuzione dei 2 punti ulteriori per il possesso della laurea magistrale a ciclo unico;
- della graduatoria dei candidati vincitori ed idonei del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia – Codice PA – Distretto della Corte d’Appello di Palermo», pubblicata il 14 gennaio 2023 sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente, nella parte in cui non include la ricorrente tra i soggetti utilmente collocati, a causa della mancata attribuzione dei 2 punti ulteriori per il possesso della laurea magistrale a ciclo unico;
- del punteggio complessivo (prova + titoli) riportato nella graduatoria dei candidati idonei da parte ricorrente, per il codice di interesse, pari a 24,80, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla mancata valutazione della laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza in possesso del ricorrente alla stregua di quella specialistica (3 + 2), cui l’Amministrazione ha attribuito ulteriori due punti, nonostante la medesima durata;
- del punteggio numerico, pari a 3,80, assegnato a parte ricorrente per i titoli in suo possesso, viziato dalla mancata attribuzione di due punti ulteriori poiché non assimilata a quella specialistica (3 + 2), cui l’Amministrazione ha attribuito ulteriori due punti;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori alla prova scritta per il Distretto della Corte d’Appello di Palermo;
- per quanto di interesse, dell’art. 6, comma 2, lett. i, del bando di concorso, nella misura in cui ha determinato un plusvalore per la laurea specialistica, naturale proseguimento della triennale, a dispetto delle lauree Magistrali a Ciclo Unico, con conseguente mancato riconoscimento di 2 punti ulteriori in favore del ricorrente che è in possesso di una Laurea Magistrale in Giurisprudenza;
- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riguardo alla diversa attribuzione del punteggio a seconda del conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico o di una specialistica (3+2) ovvero di lauree Magistrali a Ciclo Unico;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
per l’accertamento
dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa nella graduatoria dei candidati idonei e vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Palermo (Codice Concorso PA) e, quindi, nei successivi avvisi di scorrimento, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti
e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate
al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante della graduatoria finale di merito e nei successivi avvisi di scorrimento, per il Distretto della Corte di Appello di Palermo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto da EN AV;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone la ricorrente principale di aver preso parte alla procedura selettiva precedentemente indicata e di aver conseguito un punteggio di 24,375, insufficiente al fine dell’inserimento nel novero dei vincitori, di cui alla graduatoria finale.
Lamenta il mancato riconoscimento di 2 punti, previsti dall’art. 6, comma 2, lett. b n. 1, del bando (“Eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo”) per il possesso della “Laurea magistrale - LMG/01 Giurisprudenza” come disposto al n. 1 della succitata lettera b) per i soggetti in possesso di “Diploma di laurea o Laurea magistrale o Laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso”.
Evidenzia, ulteriormente, che il mancato inserimento nella suddetta graduatoria è dipeso anche dal fatto che, al fine di evitare l’attribuzione di un punteggio negativo (pari a “- 0,375”) non ha fornito risposta alla domanda n. 10, preferendo, quindi, ottenere un punteggio pari a “0”, in quanto le possibili risposte indicate risultavano ambigue.
2. A sostegno della proposta impugnativa, ha dedotto i seguenti argomenti di censura:
2.1) Sulla mancata attribuzione di n. 2 punti per la laurea posseduta dalla ricorrente: violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del bando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 97 Cost. Violazione del D.M. 590/1999 e del D.M. 270/04. Violazione dell’art. 14 del D.L. 80/2021, come convertito con la l. 113/2021. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di non aggravio del procedimento di ragionevolezza e proporzionalità;
2.2) Sulla non corretta valutazione della risposta fornita al quesito n. 10: violazione e/o falsa applicazione della lex specialis. Violazione dell’art. 1 del D.P.R. 487/1994. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, sviamento dalla causa tipica, disparità di trattamento, illogicità, ingiustizia manifesta, violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90, difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento.
Se la prima delle riportate doglianze concerne il disconosciuto punteggio per la laurea magistrale, con la seconda parte ricorrente evidenzia di aver volutamente omesso di rispondere al quesito n. 10, in quanto erroneamente formulato (di talché, tutte le risposte multiple erano errate).
3. Conclude la parte per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.
4. In data 24 marzo 2022, l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio; ed ha depositato, il successivo 14 aprile, memoria recante analitica controdeduzione alle argomentazioni esposte con il ricorso introduttivo, conseguentemente insistendo per la reiezione di quest’ultimo.
5. In data 27 marzo 2023, è stato depositato in atti ricorso incidentale, proposto da AV EN, la quale, in esito allo svolgimento della procedura selettiva di che trattasi, evidenzia di aver 24,80 punti complessivi, ripartiti in 21 punti per la prova scritta e 3,80 punti per i titoli in suo possesso.
Specularmente rispetto a quanto indicato nel ricorso principale, anche la suddetta ricorrente incidentale lamenta il mancato riconoscimento di due punti ulteriori per il titolo di laurea, magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG-01) in suo possesso, dichiarata in domanda come titolo di accesso nella sezione all’uopo dedicata.
Chiede, conseguentemente, il riconoscimento di un punteggio complessivo, pari a punti 26,80, in virtù dei due punti ulteriori per la laurea conseguita e dichiarata, per effetto del quale l’interessata verrebbe a collocarsi alla posizione n. 540 nella graduatoria degli idonei.
6. Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 24 maggio 2023.
7. In primo luogo, vanno disattese le eccezioni di tardività del gravame, nonché di difetto di legittimazione passiva (con riferimento alla posizione dell’intimato Ministero della Giustizia) sollevate dalla difesa erariale.
Quanto a quest’ultima, sulla base dell’orientamento dalla Sezione più volte espresso (cfr., ex multis, 14 luglio 2022, n. 9810), è infatti irrilevante la circostanza che il Ministero abbia delegato a Formez PA la gestione della procedura concorsuale, atteso che la suddetta circostanza è inidonea a mutare la “legittimazione passiva, che resta in capo al Ministero, il quale non è terzo estraneo alla procedura, ma è il soggetto che si appropria degli effetti del provvedimento finale della procedura concorsuale”.
Né si rivela fondata l’ulteriore eccezione di tardività del gravame, atteso che il mezzo di tutela è stato tempestivamente proposto con riguardo alle Amministrazioni intimate, avuto riguardo alla data di pubblicazione delle graduatorie (atto avente univoca rilevanza pregiudizievole, quanto alla posizione pretensiva dalla parte dedotta in giudizio).
8. Va, poi, ulteriormente rilevato che parte ricorrente ha provveduto – come dimostrato con deposito documentale alla data del 7 marzo 2023 – alla integrazione del contraddittorio processuale a mezzo di pubblici proclami, come autorizzato con ordinanza 22 dicembre 2022, n. 17363.
9. Nel merito, sia il ricorso principale, che il ricorso incidentale, si rivelano fondati, nei limiti infra evidenziati.
10. Quanto al primo dei suindicati mezzi di tutela, va osservato come il quesito relativo al piano triennale dei fabbisogni presenti profili di ambiguità, tali da non consentire di individuare con certezza la risposta esatta, e ritenuto che non sia rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione addebitare ai candidati le conseguenze negative derivanti dalla non chiara formulazione del quesito.
Nel rammentare come la Sezione si sia, sul punto, ripetutamente espressa (cfr., ex multis, sentenze 15 luglio 2022, n. 10014 e 23 febbraio 2022, n. 2520.), va rimarcata l’illegittimità della formulazione del quesito in questione, “ tenuto conto che (…) è stato introdotto un riferimento alle “altre amministrazioni pubbliche statali”, assente nella disposizione di cui all’art. 6, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e tale, quindi, da fuorviare il ricorrente, nel senso di rendere plausibile, quale (ulteriore) risposta esatta, che il piano triennale dei fabbisogni possa essere approvato non soltanto “con decreto del Presidente de Consiglio dei ministri o del ministro delegato”, ma anche “secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti ”.
Alla luce della rilevata illegittimità del quesito, vanno conseguentemente annullati – in accoglimento del gravame – gli atti avversati, nella parte in cui, alla stregua di quanto sopra esposto, è stato alla parte interessata riconosciuto un punteggio sottodimensionato rispetto a quello alla medesima effettivamente spettante.
11. Parimenti fondata è la censura – omogeneamente proposta sia dalla ricorrente principale BE LA, che dalla ricorrente incidentale AV EN – concernente il mancato riconoscimento di punti 2, a fronte della laurea magistrale dalle parti egualmente vantata.
Secondo l’orientamento di questo Tribunale Amministrativo Regionale, fatto proprio dalla Sezione, “ Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.
Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate ” ( ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. IV, 19 maggio 2022, n. 6512 e 15 luglio 2022, n. 10104).
12. Vanno conseguentemente annullati – nei limiti sopra indicati – gli atti avversati, nella parte in cui, alla stregua di quanto sopra esposto, è stato alle ricorrenti principale ed incidentale riconosciuto un punteggio sottodimensionato rispetto a quello alle medesime effettivamente spettante.
Alla valenza conformativa propria della presente pronunzia accede l’obbligo, in capo alla procedente Amministrazione, di provvedere al riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – delle posizioni delle ricorrenti principale BE LA e incidentale AV EN, da effettuarsi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
Le spese di lite, in ragione della peculiarità della controversia, possono formare oggetto di compensazione fra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, - così dispone:
- accoglie il ricorso principale, proposto da BE RO, nei limiti di quanto in motivazione indicato ai punti 10. e 11.;
- accoglie il ricorso incidentale, proposto da AV EN, nei limiti di quanto in motivazione indicato al punto 11.;
e, per l’effetto, annulla gli atti con tali mezzi di tutela impugnati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente, Estensore
Angelo Fanizza, Consigliere
Marianna Scali, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberto Politi |
IL SEGRETARIO