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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/05/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2204/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. EPIFANIO RICCARDO Parte_1
ricorrente
E rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Grandizio CP_1
Resistente nonché
Controparte_2
Resistente- contumace
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5 dicembre 2019, il sig. esponeva di aver Parte_1
prestato attività lavorativa alle dipendenze del Controparte_2
con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° giugno 1975. A seguito di un controllo della propria posizione previdenziale presso l' , il ricorrente rilevava il CP_1
1 mancato versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali dovuti per tutto il periodo lavorativo prestato.
Chiedeva pertanto al Tribunale di accertare e dichiarare l'omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del per il periodo dall'1 gennaio Controparte_2
1975 sino alla data del ricorso e di condannare il datore di lavoro al relativo versamento nei limiti della prescrizione non maturata.
Si costituiva in giudizio l' , il quale, non opponendosi alle domande attoree, CP_1
dichiarava di aderire alla richiesta di condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, in caso di accertamento in sede giudiziale dell'obbligo contributivo.
Ritualmente evocato in giudizio, il rimaneva Controparte_2
contumace.
Nel corso del giudizio, il ricorrente dichiarava che il aveva nel Controparte_2
frattempo provveduto alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
L' , non si opponeva alla dichiarazione di cessata materia del contendere. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La dichiarazione resa dal ricorrente circa l'intervenuta regolarizzazione contributiva ad opera del datore di lavoro, unitamente alla mancata opposizione da parte dell' e CP_1
alla contumacia del , integra gli estremi della Controparte_2
cessazione della materia del contendere, secondo i principi generali ex art. 1965 c.c. e art. 306 c.p.c.
In assenza di elementi contrari e tenuto conto dell'effettiva regolarizzazione della posizione assicurativa dedotta in giudizio, il processo deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, si reputa equo disporne la compensazione integrale tra le parti, avuto riguardo alla natura del giudizio e alla mancata opposizione del resistente pubblico.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro Parte_1
e , così provvede: CP_1 Controparte_2
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti costituite.
Così deciso, 26/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2204/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. EPIFANIO RICCARDO Parte_1
ricorrente
E rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Grandizio CP_1
Resistente nonché
Controparte_2
Resistente- contumace
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5 dicembre 2019, il sig. esponeva di aver Parte_1
prestato attività lavorativa alle dipendenze del Controparte_2
con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° giugno 1975. A seguito di un controllo della propria posizione previdenziale presso l' , il ricorrente rilevava il CP_1
1 mancato versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali dovuti per tutto il periodo lavorativo prestato.
Chiedeva pertanto al Tribunale di accertare e dichiarare l'omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del per il periodo dall'1 gennaio Controparte_2
1975 sino alla data del ricorso e di condannare il datore di lavoro al relativo versamento nei limiti della prescrizione non maturata.
Si costituiva in giudizio l' , il quale, non opponendosi alle domande attoree, CP_1
dichiarava di aderire alla richiesta di condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, in caso di accertamento in sede giudiziale dell'obbligo contributivo.
Ritualmente evocato in giudizio, il rimaneva Controparte_2
contumace.
Nel corso del giudizio, il ricorrente dichiarava che il aveva nel Controparte_2
frattempo provveduto alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
L' , non si opponeva alla dichiarazione di cessata materia del contendere. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La dichiarazione resa dal ricorrente circa l'intervenuta regolarizzazione contributiva ad opera del datore di lavoro, unitamente alla mancata opposizione da parte dell' e CP_1
alla contumacia del , integra gli estremi della Controparte_2
cessazione della materia del contendere, secondo i principi generali ex art. 1965 c.c. e art. 306 c.p.c.
In assenza di elementi contrari e tenuto conto dell'effettiva regolarizzazione della posizione assicurativa dedotta in giudizio, il processo deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, si reputa equo disporne la compensazione integrale tra le parti, avuto riguardo alla natura del giudizio e alla mancata opposizione del resistente pubblico.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro Parte_1
e , così provvede: CP_1 Controparte_2
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti costituite.
Così deciso, 26/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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