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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 6650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6650 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
RG. 28805\2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 28805\2021 promossa da:
(P. Iva CHE – ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Alicata (C.F. Parte_1 P.IVA_1
), in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione, C.F._1 domiciliato in Catania, alla Via Gorizia n. 49;
OPPONENTE contro
(P.Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano Ruocco (C.F. ), C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Giulia Amati (C.F. giusta procura alle C.F._3 liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliata in Napoli, alla Via Regina Parco
Margherita n. 49.;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 4.03.2025 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione tardiva ex art 650 c.p.c. Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3401/2018, emesso dal Tribunale di Napoli in data 13.04.2018, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della dell'importo di € 163.705,13, oltre interessi CP_1 nella misura legale, nonché delle spese della procedura come liquidate nel decreto, chiedendo la revoca dello stesso.
1 In particolare, formulava istanza monitoria versando in atti dei contratti di somministrazione, CP_1 delle fatture e l'estratto autenticato idonei a documentare il credito che la stessa vantava nei confronti della debitrice principale in favore della quale l'odierna opponente si costituiva fideiussore. CP_2
Nonostante le ripetute diffide finalizzate a soddisfare la pretesa creditoria, anche successivamente alla conclusione della procedura di concordato preventivo, si vedeva costretta ad agire in giudizio CP_1 per l'emissione del decreto ingiuntivo contenente la somma di € 163.705,13.
La otteneva, così, decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti di in CP_1 Parte_1 data 13.04.2018.
Con ricorso depositato in data in data 6.11.2018, agiva ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c. per Parte_1 la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 3401/2018, procedimento rubricato al numero r.g.
7612/2018 e concluso con provvedimento di rigetto in data 7.10.2021.
A seguito dell'emissione del succitato provvedimento, istaurava il presente giudizio di Parte_1 opponendosi al decreto ingiuntivo n. 3401/2018.
In particolare, l'opponente eccepiva, preliminarmente, la mancata notificazione del decreto ingiuntivo, non avendo il creditore eseguito la notifica del provvedimento monitorio in contestazione nei termini di legge;
eccepiva, subordinatamente, la nullità delle notificazioni avvenute presso la sede della e Parte_1 presso la portineria del luogo di domicilio di legale rappresentante della Controparte_3
giacché non rituali. Parte_1
Quanto al merito, la società opponente contestava genericamente la sussistenza del diritto di parte opposta a richiedere la condanna al pagamento di quanto azionato in monitorio.
Concludeva, quindi, chiedendo di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo nullo e/o illegittimo, con vittoria di spese del presente giudizio.
Il giudizio così incardinato al n.r.g. 28805/2021, in data 27.10.2022, successivamente alla dichiarazione della contumacia di veniva sospeso, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., attesa la pendenza di querela di CP_1 falso avverso la relata di notifica del decreto ingiuntivo opposto in seno alla presente controversia.
Concluso il suddetto procedimento di querela di falso con sentenza n. 2698/2024, veniva riassunto l'odierno giudizio.
Con atto di citazione in riassunzione, reiterava le conclusioni già spiegate con atto di citazione Parte_1 in opposizione a decreto ingiuntivo n. 3401/2018.
Si costituiva contestando le eccezioni sollevate da parte opponente e rilevandone CP_1
l'infondatezza.
In particolare, parte opposta eccepiva l'assoluta inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'opposizione tardiva proposta da , per evidente tardività della stessa, attesa la cognizione del Parte_1 decreto ( se non a seguito della notifica di cui assumeva la legittimità) quantomeno, dalla data del deposito da parte dell'opponente dell'istanza di revoca ex art. 188 disp. att. c.p.c., esattamente in data 6.11.2018.
2 Nel merito delle contestazioni del credito azionato, rappresentava che le stesse risultavano evidentemente infondate in fatto ed in diritto e sconfessate dalla documentazione depositata nel procedimento monitorio.
Concludeva, così, chiedendo di dichiarare inammissibile, improponibile ed in ogni caso rigettare, per assoluta infondatezza in fatto ed in diritto, ogni avversa richiesta e di condannare la parte opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.
In data 4.03.2025, la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, e in via del tutto dirimente, va dato atto della improcedibilità dell'opposizione proposta dall'opponente per essere stato l'atto di citazione in opposizione notificato oltre il termine di 40 giorni
(esattamente il 23.11.2021) dalla conoscenza dell'esistenza del provvedimento ingiuntivo.
Come è noto, le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art 650 c.p.c. in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14572/2007; conf. Cass. n. 2608/2018, Cass. n. 19938/2020, Cass. n. 26155/2021).
Dunque, ai fini della ammissibilità della opposizione tardiva rileva non solo la conoscenza legale ma anche quella di fatto dalla quale decorre il termine di 40 giorni per proporre opposizione tardiva (ex multis S.U. sent. n. 9938 /2005).
Ed invero “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine ordinario per proporre opposizione tardiva, ai sensi del primo comma dell' art. 650 c.p.c. , è di quaranta giorni dalla conoscenza, comunque avuta, del decreto da parte dell'ingiunto
(v. p. es. la cit. Cass. n. 2608/2018), fermo restando che, indipendentemente dalla fruizione di tale termine, in applicazione del terzo comma dell' art. 650 c.p.c. , l'opposizione è comunque inammissibile decorsi dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione
Del resto, sarebbe paradossale che l'irregolarità della notificazione, in mancanza dell'inizio dell'esecuzione, rendesse
l'opposizione proponibile sine die, in difformità del congegno che sta alla base del procedimento monitorio, che sottopone l'introduzione del giudizio di opposizione ad un termine perentorio” - cfr . Cassazione civile sez. VI, 08/03/2022, n.7560-.
3 Ne consegue che del provvedimento monitorio parte ingiunta, in ordine alla proposizione tempestiva del procedimento di opposizione a cognizione piena, deve averne conoscenza di fatto (o effettiva) e non necessariamente legale (o formale).
Ebbene, nel caso di specie, l'ultroneo accertamento sulla regolarità della notifica, così come l'esito del procedimento di querela di falso avente ad oggetto la stessa, si appalesa irrilevante in quanto Parte_1 ha avuto cognizione dell'esistenza del titolo, quantomeno, dalla data del deposito dell'istanza di revoca ex art. 188 disp. att. c.p.c., e dunque in data 6.11.2018, laddove ha proposto opposizione in data di gran lunga successiva rispetto ai quaranta giorni di legge.
A fronte della documentazione versata in atti, nonché in merito alle deduzioni formulate della stessa parte opponente, risulta incontestabilmente che il ricorso ex art. 188 disp. att c.p.c. veniva depositato il
6.11.2018 e che l'atto di citazione con cui proponeva opposizione al d.i. n. 3401/2018 veniva Parte_1 notificato in data 23.11.2021 ben oltre il termine di quaranta giorni.
Orbene, l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta entro e non oltre i quaranta giorni successivi alla cognizione del titolo ingiuntivo, e cioè entro il 16.12.2018.
Evidente, dunque, che debba rilevarsi la tardività della notifica dell'atto di citazione in opposizione avvenuta solo in data 23.11.2021, con conseguente improcedibilità dell'opposizione de qua.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza e al valore della causa, con applicazione di dei valori medi, cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 e pertanto si pongono per intero a carico della parte opponente ed in favore di parte opposta.
Si dà atto che i compensi così calcolati vengono ridottiti nella misura del 50% stante la definizione in rito ai sensi dell'art 4 comma 9.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. dichiara improcedibile l'opposizione e per effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3401/2018, emesso dal Tribunale di Napoli in data 13.04.2018, nei confronti di;
Parte_1
2. condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida nella misura di € 7.051,50 per compensi, il tutto oltre IVA e CPA se dovuti e spese generali.
Napoli,1.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 28805\2021 promossa da:
(P. Iva CHE – ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Alicata (C.F. Parte_1 P.IVA_1
), in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione, C.F._1 domiciliato in Catania, alla Via Gorizia n. 49;
OPPONENTE contro
(P.Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano Ruocco (C.F. ), C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Giulia Amati (C.F. giusta procura alle C.F._3 liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliata in Napoli, alla Via Regina Parco
Margherita n. 49.;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 4.03.2025 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione tardiva ex art 650 c.p.c. Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3401/2018, emesso dal Tribunale di Napoli in data 13.04.2018, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della dell'importo di € 163.705,13, oltre interessi CP_1 nella misura legale, nonché delle spese della procedura come liquidate nel decreto, chiedendo la revoca dello stesso.
1 In particolare, formulava istanza monitoria versando in atti dei contratti di somministrazione, CP_1 delle fatture e l'estratto autenticato idonei a documentare il credito che la stessa vantava nei confronti della debitrice principale in favore della quale l'odierna opponente si costituiva fideiussore. CP_2
Nonostante le ripetute diffide finalizzate a soddisfare la pretesa creditoria, anche successivamente alla conclusione della procedura di concordato preventivo, si vedeva costretta ad agire in giudizio CP_1 per l'emissione del decreto ingiuntivo contenente la somma di € 163.705,13.
La otteneva, così, decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti di in CP_1 Parte_1 data 13.04.2018.
Con ricorso depositato in data in data 6.11.2018, agiva ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c. per Parte_1 la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 3401/2018, procedimento rubricato al numero r.g.
7612/2018 e concluso con provvedimento di rigetto in data 7.10.2021.
A seguito dell'emissione del succitato provvedimento, istaurava il presente giudizio di Parte_1 opponendosi al decreto ingiuntivo n. 3401/2018.
In particolare, l'opponente eccepiva, preliminarmente, la mancata notificazione del decreto ingiuntivo, non avendo il creditore eseguito la notifica del provvedimento monitorio in contestazione nei termini di legge;
eccepiva, subordinatamente, la nullità delle notificazioni avvenute presso la sede della e Parte_1 presso la portineria del luogo di domicilio di legale rappresentante della Controparte_3
giacché non rituali. Parte_1
Quanto al merito, la società opponente contestava genericamente la sussistenza del diritto di parte opposta a richiedere la condanna al pagamento di quanto azionato in monitorio.
Concludeva, quindi, chiedendo di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo nullo e/o illegittimo, con vittoria di spese del presente giudizio.
Il giudizio così incardinato al n.r.g. 28805/2021, in data 27.10.2022, successivamente alla dichiarazione della contumacia di veniva sospeso, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., attesa la pendenza di querela di CP_1 falso avverso la relata di notifica del decreto ingiuntivo opposto in seno alla presente controversia.
Concluso il suddetto procedimento di querela di falso con sentenza n. 2698/2024, veniva riassunto l'odierno giudizio.
Con atto di citazione in riassunzione, reiterava le conclusioni già spiegate con atto di citazione Parte_1 in opposizione a decreto ingiuntivo n. 3401/2018.
Si costituiva contestando le eccezioni sollevate da parte opponente e rilevandone CP_1
l'infondatezza.
In particolare, parte opposta eccepiva l'assoluta inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'opposizione tardiva proposta da , per evidente tardività della stessa, attesa la cognizione del Parte_1 decreto ( se non a seguito della notifica di cui assumeva la legittimità) quantomeno, dalla data del deposito da parte dell'opponente dell'istanza di revoca ex art. 188 disp. att. c.p.c., esattamente in data 6.11.2018.
2 Nel merito delle contestazioni del credito azionato, rappresentava che le stesse risultavano evidentemente infondate in fatto ed in diritto e sconfessate dalla documentazione depositata nel procedimento monitorio.
Concludeva, così, chiedendo di dichiarare inammissibile, improponibile ed in ogni caso rigettare, per assoluta infondatezza in fatto ed in diritto, ogni avversa richiesta e di condannare la parte opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.
In data 4.03.2025, la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, e in via del tutto dirimente, va dato atto della improcedibilità dell'opposizione proposta dall'opponente per essere stato l'atto di citazione in opposizione notificato oltre il termine di 40 giorni
(esattamente il 23.11.2021) dalla conoscenza dell'esistenza del provvedimento ingiuntivo.
Come è noto, le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art 650 c.p.c. in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14572/2007; conf. Cass. n. 2608/2018, Cass. n. 19938/2020, Cass. n. 26155/2021).
Dunque, ai fini della ammissibilità della opposizione tardiva rileva non solo la conoscenza legale ma anche quella di fatto dalla quale decorre il termine di 40 giorni per proporre opposizione tardiva (ex multis S.U. sent. n. 9938 /2005).
Ed invero “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine ordinario per proporre opposizione tardiva, ai sensi del primo comma dell' art. 650 c.p.c. , è di quaranta giorni dalla conoscenza, comunque avuta, del decreto da parte dell'ingiunto
(v. p. es. la cit. Cass. n. 2608/2018), fermo restando che, indipendentemente dalla fruizione di tale termine, in applicazione del terzo comma dell' art. 650 c.p.c. , l'opposizione è comunque inammissibile decorsi dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione
Del resto, sarebbe paradossale che l'irregolarità della notificazione, in mancanza dell'inizio dell'esecuzione, rendesse
l'opposizione proponibile sine die, in difformità del congegno che sta alla base del procedimento monitorio, che sottopone l'introduzione del giudizio di opposizione ad un termine perentorio” - cfr . Cassazione civile sez. VI, 08/03/2022, n.7560-.
3 Ne consegue che del provvedimento monitorio parte ingiunta, in ordine alla proposizione tempestiva del procedimento di opposizione a cognizione piena, deve averne conoscenza di fatto (o effettiva) e non necessariamente legale (o formale).
Ebbene, nel caso di specie, l'ultroneo accertamento sulla regolarità della notifica, così come l'esito del procedimento di querela di falso avente ad oggetto la stessa, si appalesa irrilevante in quanto Parte_1 ha avuto cognizione dell'esistenza del titolo, quantomeno, dalla data del deposito dell'istanza di revoca ex art. 188 disp. att. c.p.c., e dunque in data 6.11.2018, laddove ha proposto opposizione in data di gran lunga successiva rispetto ai quaranta giorni di legge.
A fronte della documentazione versata in atti, nonché in merito alle deduzioni formulate della stessa parte opponente, risulta incontestabilmente che il ricorso ex art. 188 disp. att c.p.c. veniva depositato il
6.11.2018 e che l'atto di citazione con cui proponeva opposizione al d.i. n. 3401/2018 veniva Parte_1 notificato in data 23.11.2021 ben oltre il termine di quaranta giorni.
Orbene, l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta entro e non oltre i quaranta giorni successivi alla cognizione del titolo ingiuntivo, e cioè entro il 16.12.2018.
Evidente, dunque, che debba rilevarsi la tardività della notifica dell'atto di citazione in opposizione avvenuta solo in data 23.11.2021, con conseguente improcedibilità dell'opposizione de qua.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza e al valore della causa, con applicazione di dei valori medi, cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 e pertanto si pongono per intero a carico della parte opponente ed in favore di parte opposta.
Si dà atto che i compensi così calcolati vengono ridottiti nella misura del 50% stante la definizione in rito ai sensi dell'art 4 comma 9.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. dichiara improcedibile l'opposizione e per effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3401/2018, emesso dal Tribunale di Napoli in data 13.04.2018, nei confronti di;
Parte_1
2. condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida nella misura di € 7.051,50 per compensi, il tutto oltre IVA e CPA se dovuti e spese generali.
Napoli,1.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
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