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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/04/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 26/2025
RG., promossa da:
(C.F. Parte_1
), in proprio e in qualità di rappresentante legale di C.F._1 [...]
(P.IVA ), avente sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Milano, Viale Tunisia n. 42, rappresentati e difesi, giusta procura apposta in calce al ricorso, dall'Avv. Mirko Foti del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliati presso il relativo studio professionale sito in Milano, Viale Martini n. 9;
OPPONENTE contro
, sede territoriale di Parma-Reggio Controparte_2
Emilia, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Paolo Gramazio e Andrea Carbonaro del Foro di Parma nonché, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa in servizio presso il medesimo , ed Controparte_3 CP_4
elettivamente domiciliato presso la relativa sede, in Parma, P.zza Matteotti, n. 9;
OPPOSTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 9.01.2025 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l , proponendo Controparte_2
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 94/2024, emessa in data 05.12.2024 e notificata in data 10.12.2024 (doc. 1 fasc. parte ricorrente), a mezzo della quale l di Parma-Reggio Emilia aveva lui ingiunto il Controparte_5
pagamento di una somma pari a Euro 5.800,00 a titolo di sanzione amministrativa per le seguenti violazioni:
1. Infedeli registrazioni - ipotesi base - (cod. violazione SGIL 11208/39/94/0) Art. 39, commi 1, 2 e 7, DECRETO LEGGE 25 giugno 2008 N. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato da ultimo dall'articolo 22 comma 5, DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015 n. 151, per non aver registrato sul LUL le ore di lavoro notturno effettuate dal lavoratore Parte_2
[...]
2. Lettera di assunzione al lavoratore - Collocamento ordinario - (cod. violazione
SGIL 18100/4bis/12) Art. 4 bis, primo periodo, comma 2, D.Lgs. N. 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 e successivamente modificato dall'art 5, comma 3, lettere a) e b), Legge n. 183/2010, per non aver consegnato prima dell'inizio dell'attività lavorativa copia della comunicazione di assunzione al lavoratore Parte_2
3. Somministrazione illecita - REGIME INTERTEMPORALE - (cod. violazione
SGIL 27603/18/0/0) Art. 18, comma 1, D.lgs 276/2003, modificato dal D.lgs 6 ottobre 2004, n. 251 e dall'art. 1, comma 1 D.lgs 8/2016, per aver illecitamente somministrato alla presso il negozio Zara di Parma, sito in Controparte_6
via Cavour 16, il lavoratore Parte_2
4. Somministrazione illecita - REGIME ORDINARIO - (cod. violazione SGIL
27603/18/5/1) Art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003, modificato dal D.lgs 6 ottobre
2004, n. 251 e dall'art. 1, comma 1 D.Lgs. n. 8/2016 Importo maggiorato del 20%, a decorrere dal 01/01/2019, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, della
Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (S.O. n. 62/L alla G.U. n. 302 del 31/12/2018)), per aver illecitamente somministrato alla Società presso il negozio Controparte_6
Zara di Parma, sito in via Cavour 16, il lavoratore Parte_2
Il ricorrente - eccepita preliminarmente l'incompetenza territoriale dell CP_2
Cont
di Parma-Reggio Emilia a favore dell di Milano, avendo la società
[...]
ricorrente sede legale ed operativa in Milano – deduceva, anzitutto, la nullità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione, essendo tale provvedimento – a detta dello stesso - privo di talune pagine, tra cui quelle relative all'ordine di pagamento, all'ingiunzione di pagamento e alla possibilità di proporre opposizione innanzi all'autorità competente.
In secondo luogo, eccepiva la nullità del provvedimento impugnato per omessa notifica dell'atto prodromico e presupposto, ossia del verbale unico di accertamento e notificazione prot n. 3697 del 07.02.2023, e, comunque, la decadenza dalla potestà sanzionatoria, avendo l'Amministrazione procedente concluso gli accertamenti solo in data 27.01.2023 e, secondo la tesi dalla medesima patrocinata, notificato il richiamato verbale al sig. solo in data 8.6.2023, e, dunque, oltre il termine Pt_1
decadenziale di 90 giorni normativamente prescritto.
In terzo luogo, deduceva l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie, stante il decorso del termine quinquennale ex art. 28 della L. n. 689/1981 dal momento della commissione dei fatti contestati.
In ultimo, rilevava che, alla stregua delle risultanze ispettive, non fosse stata dimostrata, nel caso di specie, la responsabilità dell'ingiunto in relazione alle violazioni contestate. Chiedeva, dunque, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di annullare l'ordinanza-ingiunzione n. 94/2024 emessa dall CP_2
di Parma-Reggio Emilia, con vittoria delle spese di lite, instando per
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
a) Sospendere, anche inaudita altera parte, l'ordinanza – ingiunzione n. 94/2024 del
5.12.2024 notificata il 10.12.2024 per tutti i motivi dedotti in narrativa;
b) Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per assenza degli elementi essenziali della stessa per tutti i motivi dedotti in narrativa;
c) Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per incompetenza territoriale dell'Ente emittente per tutti i motivi dedotti in narrativa;
d) Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per assenza di atti prodromici e per assenza della notifica del verbale di accertamento alla società e/o né al sig. , per Controparte_8 Pt_1
tutti i motivi dedotti in narrativa o in ogni caso la decadenza dei termini per la notifica del verbale di accertamento e notificazione pe rtutti i motivi dedotti in narrativa;
e) Accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale delle sanzioni applicate per il periodo dal novembre 2018 al maggio 2019, per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto annullare in tutto o in parte l'ordinanza ingiunzione e/o ridurre proporzionalmente le sanzioni per tutti i motivi dedotti in narrativa;
Nel Merito:
f) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità, in tutto od in parte, dell'ordinanza – ingiunzione impugnata, e conseguentemente disporre la revoca in tutto od in parte del predetto provvedimento nonché degli addebiti e delle sanzioni ivi indicate;
g) Nella denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenesse dovute le somme di cui all'ordinanza-ingiunzione, disporne la riduzione secondo i limiti di legge, come evidenziato in narrativa, e gli accertamenti effettuati.
h) Con rifusione delle spese di lite da distrarsi allo scrivente difensore antistatario.”.
1.2. Ritualmente costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
10.02.2025, l di Parma-Reggio Emilia, sede di Controparte_5
Parma, , riportandosi agli accertamenti effettuati in sede ispettiva dagli ufficiali CP_9
verbalizzanti, contestava la fondatezza delle argomentazioni attoree, chiedendo la reiezione del ricorso e, per l'effetto, la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
L'Amministrazione convenuta, in particolare, argomentava diffusamente in merito all'inconsistenza dell'opposizione e deduceva l'infondatezza delle avverse eccezioni, richiamando il contenuto delle puntuali dichiarazioni rese in fase amministrativa dai lavoratori presenti al momento dell'accesso ispettivo.
1.3. La causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 03.04.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. In via preliminare, si rileva l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 6, comma 6, del
D.Lgs. n. 150 del 2011: invero, il ricorso in opposizione è stato depositato in data 9.01.2025 e, pertanto, entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza – ingiunzione in data 10.12.2024, come evincibile dal plico della lettera raccomandata in atti1.
2.2. Sempre in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, in quanto il giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione ex art. 6 D.Lgs. n. 150 del 2011.
Sulla base dei principi reiteratamente consacrati dalla Suprema Corte di Cassazione in materia, è stato poi affermato che “In materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della legge 24 novembre n. 689 del 1981 è quello del luogo di accertamento dell'infrazione, presuntivamente ritenuto coincidente con quello di commissione dell'illecito, o quello del luogo di commissione del fatto, quando questo risulti pacificamente diverso da quello dell'accertamento; quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell'infrazione, la competenza territoriale è stabilita dal luogo di accertamento dell'illecito” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 7397 del 28/03/2014).
Orbene, premesso che, nella fattispecie in controversia, gli accertamenti sono stati Cont condotti dall di Parma, occorre evidenziare che la sede territoriale dell'Amministrazione procedente, tra le altre violazioni, ha contestato all'odierno opponente la somministrazione illecita di manodopera a favore della società
[...]
in relazione al lavoratore impiegato presso il CP_6 Parte_2
negozio “Zara” sito in Parma (PR), Strada Cavour n. 16.
Di talché, emerge uno stretto collegamento funzionale e territoriale degli illeciti accertati con la provincia di Parma, essendo le violazioni contestate, come detto, almeno in parte riconducibili al luogo in cui è stato effettuato l'accertamento. Per tale motivo, poiché, alla stregua dei principi richiamati, sia l'autorità amministrativa alla quale spetta di emettere il provvedimento sanzionatorio, sia il
Giudice inderogabilmente competente in ordine al giudizio di opposizione si identificano con il luogo in cui l'infrazione stessa è stata commessa ed accertata, risulta d'immediata evidenza come il Tribunale adito sia territorialmente competente in relazione alla presente controversia.
2.3. Tanto premesso, occorre evidenziare l'infondatezza della doglianza relativa alla dedotta illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta per carenza di motivazione.
A riguardo, giova preliminarmente rilevare – avendo riguardo alla natura dell'oggetto del giudizio di opposizione concernente il rapporto sanzionatorio – che i vizi attinenti all'atto impugnato (ovvero degli atti endoprocedimentali che ne costituiscono l'antecedente) risultano irrilevanti ai fini del decidere, essendo devoluta alla cognizione piena del giudice dell'opposizione l'intero rapporto conseguito alla contestazione della violazione.
Sul punto, è, invero, pacifico che il giudizio di opposizione è solo introdotto dall'atto che ha irrogato la sanzione e si svolge sul rapporto sanzionatorio, cioè sull'accertamento della conformità della sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere, in tale giudizio, il diritto a non essere sottoposto a una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente previsti dalla legge stessa.
Corollario di tale specificazione, è quello secondo cui l'atto in questione non soggiace alle regole formali, né al rigore del rispetto assoluto dell'iter procedimentale che valgono per gli atti amministrativi discrezionali e, comunque, di natura provvedimentale.
Posto, dunque, che oggetto dell'opposizione non è l'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo, ma la pretesa sanzionatoria (Cass. 7.3.2007, n. 5277; Cass.
20.8.1997, n. 7779), e che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, i vizi di motivazione dell'atto opposto, così come in genere i vizi di procedura, non determinano, come detto, la nullità del provvedimento (Cass 21.5.2018, n. 12503; Cass SS UU
28.01.2010, n. 1786).
In ogni caso, occorre evidenziare la palese infondatezza della doglianza attorea, atteso che l'Amministrazione convenuta, costituendosi in giudizio, ha prodotto in giudizio, sub doc. 4, la prova dell'avvenuta notificazione, a favore dell'ingiunto, dell'ordinanza-ingiunzione completa di tutte le sue parti.
2.4. Parimenti infondata è la doglianza relativa alla nullità dell'ordinanza-ingiunzione opposta per omessa notifica dell'atto prodromico e presupposto, ossia del verbale unico di accertamento e notificazione prot n. 3697 del 07.02.2023.
A riguardo, occorre, invero, rilevare il perfezionamento della procedura notificatoria, essendo stato l'atto in esame regolarmente notificato, tanto alla società
[...]
(notificazione eseguita a mezzo posta e perfezionatasi in data Controparte_10
13.02.2023 – doc. 4 fasc. parte opposta), quanto a Parte_1 Pt_1
(notificazione effettuata, stante l'irreperibilità assoluta del destinatario, ai
[...]
sensi dell'art. 143 c.p.c. e perfezionatasi in data 8.06.2023 – doc. 3 fasc. parte opposta).
2.5. Ciò posto, l'opponente ha lamentato, poi, l'illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione, deducendo la violazione dell'art. 14 L. n. 689 del 1981 ed evidenziando, al riguardo, che l'inizio degli accertamenti risale, a seguito del primo accesso ispettivo, al 20.07.2019, mentre il verbale unico di contestazione e notificazione di illecito amministrativo è stato notificato soltanto al coobbligato in solido in data 13.02.2023 (e al trasgressore in data 8.06.2023), e, dunque, oltre il termine di legge.
Tale doglianza è fondata.
L'art. 14 della L. n. 689 del 1981 dispone che “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente ... se non è avvenuta la contestazione immediata ... gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati ... entro il termine di novanta giorni ...”.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 cit., “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Nei procedimenti di contestazione degli illeciti amministrativi la pubblica amministrazione è titolare di un ampio potere discrezionale.
Nel caso in cui non sia possibile effettuare la contestazione immediata, il personale ispettivo dovrà fornire espressa motivazione nel verbale unico e dovrà provvedere ai sensi del secondo comma dell'art. 14, in base al quale “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento” pena l'estinzione delle correlate sanzioni pecuniarie.
La nota del Ministero del Lavoro n. 8716/12 giugno 2009 ha disposto che “ciascun funzionario coordinatore, nei confronti del personale ispettivo direttamente coordinato è tenuto a monitorare costantemente i tempi dell'accertamento, al fine di concretizzare l'ormai imprescindibile esigenza di definizione degli accertamenti ispettivi secondo tempistiche legate alla complessità delle verifiche e di chiusura dell'integrale procedimento ispettivo, con la notifica degli eventuali provvedimenti sanzionatori, entro e non oltre il termine di cui all'art. 14 L. n. 689 del 1981.
Pertanto, fermi restando gli obblighi e le responsabilità in capo al personale ispettivo affidatario delle pratiche, costituisce specifico compito di ciascun coordinatore il controllo sul rispetto dei termini legali relativi a ciascun accertamento assegnato al personale coordinato”.
Detta circolare, attenendo alle modalità di comportamento degli Ispettori, è cogente rispetto ai comportamenti da tenere in sede ispettiva. A riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che il termine di cui all'articolo 14 va commisurato, non solo al tempo in cui la violazione, in relazione agli atti compiuti ed agli elementi raccolti, può essere notificata, ma anche e soprattutto al tempo in cui deve essere notificata in virtù di un principio di ragionevolezza (Cass., 8 aprile 2010,
n. 8335; Cass., 30 ottobre 2009, n. 23016; Cass., 29 febbraio 2008, n. 5467; Cass.,
SS.UU., 9 marzo 2007, n. 5395, Cass. 11 dicembre 1998, n. 12490).
Dunque la norma dell'art. 14, oltre a fissare il termine massimo tra la conclusione degli accertamenti e la notifica del verbale unico, esprime, secondo una elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte, il principio di ragionevolezza della durata dell'accertamento ispettivo, affinché non venga leso il diritto di difesa del destinatario dei provvedimenti sanzionatori ma anche, per certi aspetti, del lavoratore occupato presso il datore di lavoro ispezionato.
In assenza del principio di ragionevolezza circa i tempi dell'ispezione, l'accertatore sarebbe completamente libero di autodeterminare i tempi del procedimento dilatandoli secondo le proprie esigenze, dovendo solo osservare l'onere di notificare entro 90 giorni dalla conclusione di un accertamento autonomamente ed arbitrariamente delimitato cronologicamente.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, richiamato dalla Circolare del
Ministero del Lavoro n. 6/2014, la durata di un accertamento ispettivo è da ricollegare alle dimensioni aziendali, e, quindi, alla mole di lavoro degli ispettori.
Invero, “in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine dei novanta giorni, entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, può iniziare a decorrere anche in tempo successivo al primo verbale di accertamento, qualora i fatti da accertare, non semplici ed evidenti, richiedano ulteriori indagini.” (Cass. Civ., sez. lav., 13.01.2006, n. 539).
In altre parole, “la regola che impone di contestare l'infrazione, quando non è possibile farlo immediatamente, entro un preciso termine di decadenza decorrente dall'accertamento, … non vale, infatti, a superare il rilievo che la pura constatazione dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l'accertamento degli estremi della violazione” (Cass. 3043/2009), se occorre una ulteriore istruttoria e/o valutazione, mentre il momento dal quale decorrere il termine per la contestazione coincide con “il momento in cui ragionevolmente la constatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento” (Cass. 5395/2007).
Il Ministero del Lavoro, a pagina 8 della Circolare n. 41/2010 evidenzia che
“dall'esame delle disposizioni di cui si compone l'art. 33 del C.L. (L. n. 183 del
2010) si evince l'imprescindibile esigenza del Legislatore di circoscrivere gli accertamenti ispettivi entro un arco temporale certo e predeterminato”. Al riguardo, la medesima circolare ha disposto che il termine di 90 giorni di cui all'art. 14, per la contestazione e notificazione del verbale unico, inizia a decorrere “nel momento in cui si sono conclusi gli accertamenti nel loro complesso, comprendendo quindi anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l'analisi, l'elaborazione e la verifica degli elementi formati e raccolti. Il dies a quo, dunque, va a coincidere con il momento dell'acquisizione di tutti i dati e riferimenti di carattere oggettivo e soggettivo necessari per la definizione dell'accertamento inteso nella sua globalità, secondo un criterio di ragionevolezza delle verifiche espletate, adeguatamente esplicate nel verbale unico. L'accertamento, pertanto, non si sostanzia nella generica e approssimativa percezione del fatto nella sua materialità, ma si realizza con il compimento di tutte le indagini necessarie al fine della piena conoscenza di esso e della congrua determinazione della pena pecuniaria” (Cass. Civ. sez. lav. N.
3115/2004 e n. 18347/2003)”.
Sempre la circolare di cui sopra ha chiarito che il verbale unico risponde all'esigenza di circoscrivere gli accertamenti ispettivi entro un arco temporale certo e predeterminato. Infatti, l'art. 9 comma 2 del nuovo codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro ha disposto che “gli accertamenti devono concludersi nei tempi strettamente necessari, tenendo conto della complessità dell'indagine e delle dimensioni aziendali del soggetto sottoposto a controllo”. Anche l , con la circolare n. 166/2003, ha posto l'accento sulla esigenza di CP_9
contenere i tempi di definizione delle ispezioni. Con la circolare n. 75/2011, l , CP_9
al punto n. 4, ha chiarito come il momento conclusivo dell'accertamento sia da individuare nel momento in cui gli ispettori acquisiscono tutti i dati e i riferimenti di carattere oggettivo e soggettivo necessari per la definizione dell'accertamento nella sua globalità, comprendendo anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l'analisi, l'elaborazione e la verifica degli elementi formati e raccolti.
Il principio risulta a chiare lettere anche nel codice di comportamento per gli ispettori del lavoro adottato con Decreto Ministeriale (lavoro e politiche sociali) del
15.01.2014, laddove, all'articolo 9, viene stabilito che “gli accertamenti devono concludersi nei tempi strettamente necessari, pur tenendo conto della complessità dell'indagine ispettiva e delle dimensioni dell'azienda ispezionata, secondo i noti principi di immediatezza, proporzionalità e di buon andamento.”.
Il principio della ragionevolezza dei tempi dell'accertamento ispettivo, come detto, è stato fatto proprio anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale
“in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla contestazione, sono collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va, di conseguenza, valutata dal giudice del merito in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini…” (Cass., sentt. 11308/1998; 1866/2000; 2088/2000; 3254/2003).
Anche la giurisprudenza di merito (Trib. Lecce, sent. 5 giugno 2009, n. 1243) ha evidenziato che “vero è che l'amministrazione ha l'obbligo di notificare il verbale di accertamento entro il novantesimo giorno dalla definizione del procedimento. Ma è anche vero che la stessa amministrazione non può procrastinare, secondo il proprio arbitrio, il predetto termine, che comincia comunque a decorrere - a prescindere dalla formale chiusura del procedimento - con la redazione del verbale di contestazione dell'infrazione, quando l'amministrazione è in possesso di tutti gli elementi per l'individuazione sia degli estremi oggettivi e soggettivi dell'infrazione, che dell'autore responsabile della stessa.”.
In conclusione, si può affermare che il termine di cui all'articolo 14, essendo stabilito a tutela del diritto del privato ispezionato a non essere sottoposto ad accertamenti ispettivi sine die, non appartiene alla sfera di disponibilità e discrezionalità dell'organo accertatore, e che, pertanto, quest'ultimo deve fare in modo che le verifiche abbiano la minor durata possibile.
Nel caso concreto, non è stata posta in essere alcuna contestazione immediata, né tanto meno si è provveduto alla notifica del verbale unico entro il termine perentorio di novanta giorni dall'accertamento delle presunte violazioni.
Come dedotto dalla stessa Amministrazione procedente, gli accertamenti ispettivi hanno avuto impulso dalla denuncia di irregolarità del 13.03.2019 (doc. n. 6 fasc. parte opposta) ed hanno preso l'abbrivio con l'accesso ispettivo effettuato dai Cont funzionari ispettivi della di Parma, in data 20.07.2019, nei locali del negozio
Zara, sito in Via Cavour n.16 a Parma (doc. 1 fasc. parte opposta).
Al momento dell'accesso ispettivo, da un lato, è stato identificato il personale intento a prestare attività all'interno del negozio Zara – personale dal quale sono state acquisite sommarie informazioni –, e, dall'altro, è stata richiesta l'esibizione della documentazione indicata nel predetto verbale.
Successivamente, nelle giornate del 21.07.2019 e del 22.07.2019, sono stati escussi, quali sommari informatori, anche il lavoratore (doc. 8 fasc. parte Persona_1
opposta), il dipendente della società Controparte_6 Parte_3
(doc. 7 fasc. parte opposta) – identificato nel corso di un precedente accesso
[...]
ispettivo – e il vice-responsabile del punto vendita (doc. 10 fasc. Persona_2
parte opposta).
L'Amministrazione procedente ha poi effettuato due ulteriori richieste di esibizione documentale – reiterando quanto già richiesto in sede di verbale di primo accesso – rispettivamente in data 17.12.2019 e in data 09.12.2022 (doc. 5 fasc. parte opposta). Pertanto, poiché l'inizio degli accertamenti deve essere fatto coincidere con la data del primo accesso ispettivo (20.07.2019) – a differenza di quanto erroneamente indicato nel rapporto ex art. 17 Legge 689/81 (nel quale viene indicata, quale data di inizio degli accertamenti, quella del 10.01.2020) – e l'Amministrazione convenuta nulla ha dedotto circa la natura, la portata e la complessità degli accertamenti effettuati (né in merito alle ragioni per cui ha reiterato la richiesta di esibizione documentale a distanza di oltre tre anni dal primo accesso), risulta d'immediata evidenza come l'intervallo di tempo intercorrente tra la predetta data e quella, indicata dagli ispettori verbalizzanti, quale data di conclusione degli accertamenti
(ossia il 27.01.2023) risulti assolutamente irragionevole rispetto al grado di complessità degli accertamenti effettuati, anche in relazione alla circostanza per cui le violazioni accertate si riferiscono ad un solo lavoratore.
Di conseguenza, le sanzioni pecuniarie comminate devono considerarsi estinte, con conseguente declaratoria di insussistenza del ritenuto illecito amministrativo.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte convenuta.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro in relazione allo scaglione da
€ 5.201 a € 26.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, in considerazione della riduzione prevista dall'art. 9, comma II°, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 4.216,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso in opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 94/2024 emessa dall'Amministrazione convenuta in data 5.12.2024 e notificata in data 10.12.2024.
2) Condanna l'Amministrazione convenuta alla rifusione delle spese di lite a favore di , spese che si liquidano in Parte_1
euro 4.216,00 per compensi professionali ed euro 49,00 per anticipazioni, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Parma, il giorno 3 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che il plico in questione si riferisca all'ordinanza-ingiunzione oggetto di impugnazione non può essere revocato in dubbio, dato che sul fronte dello stesso è riportato il numero di serie della raccomandata (n. 78532492847-7) che è riportato anche sulla relata di notifica in calce all'ordinanza-ingiunzione.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 26/2025
RG., promossa da:
(C.F. Parte_1
), in proprio e in qualità di rappresentante legale di C.F._1 [...]
(P.IVA ), avente sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Milano, Viale Tunisia n. 42, rappresentati e difesi, giusta procura apposta in calce al ricorso, dall'Avv. Mirko Foti del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliati presso il relativo studio professionale sito in Milano, Viale Martini n. 9;
OPPONENTE contro
, sede territoriale di Parma-Reggio Controparte_2
Emilia, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Paolo Gramazio e Andrea Carbonaro del Foro di Parma nonché, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa in servizio presso il medesimo , ed Controparte_3 CP_4
elettivamente domiciliato presso la relativa sede, in Parma, P.zza Matteotti, n. 9;
OPPOSTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 9.01.2025 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l , proponendo Controparte_2
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 94/2024, emessa in data 05.12.2024 e notificata in data 10.12.2024 (doc. 1 fasc. parte ricorrente), a mezzo della quale l di Parma-Reggio Emilia aveva lui ingiunto il Controparte_5
pagamento di una somma pari a Euro 5.800,00 a titolo di sanzione amministrativa per le seguenti violazioni:
1. Infedeli registrazioni - ipotesi base - (cod. violazione SGIL 11208/39/94/0) Art. 39, commi 1, 2 e 7, DECRETO LEGGE 25 giugno 2008 N. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato da ultimo dall'articolo 22 comma 5, DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015 n. 151, per non aver registrato sul LUL le ore di lavoro notturno effettuate dal lavoratore Parte_2
[...]
2. Lettera di assunzione al lavoratore - Collocamento ordinario - (cod. violazione
SGIL 18100/4bis/12) Art. 4 bis, primo periodo, comma 2, D.Lgs. N. 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 e successivamente modificato dall'art 5, comma 3, lettere a) e b), Legge n. 183/2010, per non aver consegnato prima dell'inizio dell'attività lavorativa copia della comunicazione di assunzione al lavoratore Parte_2
3. Somministrazione illecita - REGIME INTERTEMPORALE - (cod. violazione
SGIL 27603/18/0/0) Art. 18, comma 1, D.lgs 276/2003, modificato dal D.lgs 6 ottobre 2004, n. 251 e dall'art. 1, comma 1 D.lgs 8/2016, per aver illecitamente somministrato alla presso il negozio Zara di Parma, sito in Controparte_6
via Cavour 16, il lavoratore Parte_2
4. Somministrazione illecita - REGIME ORDINARIO - (cod. violazione SGIL
27603/18/5/1) Art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003, modificato dal D.lgs 6 ottobre
2004, n. 251 e dall'art. 1, comma 1 D.Lgs. n. 8/2016 Importo maggiorato del 20%, a decorrere dal 01/01/2019, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, della
Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (S.O. n. 62/L alla G.U. n. 302 del 31/12/2018)), per aver illecitamente somministrato alla Società presso il negozio Controparte_6
Zara di Parma, sito in via Cavour 16, il lavoratore Parte_2
Il ricorrente - eccepita preliminarmente l'incompetenza territoriale dell CP_2
Cont
di Parma-Reggio Emilia a favore dell di Milano, avendo la società
[...]
ricorrente sede legale ed operativa in Milano – deduceva, anzitutto, la nullità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione, essendo tale provvedimento – a detta dello stesso - privo di talune pagine, tra cui quelle relative all'ordine di pagamento, all'ingiunzione di pagamento e alla possibilità di proporre opposizione innanzi all'autorità competente.
In secondo luogo, eccepiva la nullità del provvedimento impugnato per omessa notifica dell'atto prodromico e presupposto, ossia del verbale unico di accertamento e notificazione prot n. 3697 del 07.02.2023, e, comunque, la decadenza dalla potestà sanzionatoria, avendo l'Amministrazione procedente concluso gli accertamenti solo in data 27.01.2023 e, secondo la tesi dalla medesima patrocinata, notificato il richiamato verbale al sig. solo in data 8.6.2023, e, dunque, oltre il termine Pt_1
decadenziale di 90 giorni normativamente prescritto.
In terzo luogo, deduceva l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie, stante il decorso del termine quinquennale ex art. 28 della L. n. 689/1981 dal momento della commissione dei fatti contestati.
In ultimo, rilevava che, alla stregua delle risultanze ispettive, non fosse stata dimostrata, nel caso di specie, la responsabilità dell'ingiunto in relazione alle violazioni contestate. Chiedeva, dunque, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di annullare l'ordinanza-ingiunzione n. 94/2024 emessa dall CP_2
di Parma-Reggio Emilia, con vittoria delle spese di lite, instando per
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
a) Sospendere, anche inaudita altera parte, l'ordinanza – ingiunzione n. 94/2024 del
5.12.2024 notificata il 10.12.2024 per tutti i motivi dedotti in narrativa;
b) Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per assenza degli elementi essenziali della stessa per tutti i motivi dedotti in narrativa;
c) Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per incompetenza territoriale dell'Ente emittente per tutti i motivi dedotti in narrativa;
d) Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per assenza di atti prodromici e per assenza della notifica del verbale di accertamento alla società e/o né al sig. , per Controparte_8 Pt_1
tutti i motivi dedotti in narrativa o in ogni caso la decadenza dei termini per la notifica del verbale di accertamento e notificazione pe rtutti i motivi dedotti in narrativa;
e) Accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale delle sanzioni applicate per il periodo dal novembre 2018 al maggio 2019, per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto annullare in tutto o in parte l'ordinanza ingiunzione e/o ridurre proporzionalmente le sanzioni per tutti i motivi dedotti in narrativa;
Nel Merito:
f) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità, in tutto od in parte, dell'ordinanza – ingiunzione impugnata, e conseguentemente disporre la revoca in tutto od in parte del predetto provvedimento nonché degli addebiti e delle sanzioni ivi indicate;
g) Nella denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenesse dovute le somme di cui all'ordinanza-ingiunzione, disporne la riduzione secondo i limiti di legge, come evidenziato in narrativa, e gli accertamenti effettuati.
h) Con rifusione delle spese di lite da distrarsi allo scrivente difensore antistatario.”.
1.2. Ritualmente costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
10.02.2025, l di Parma-Reggio Emilia, sede di Controparte_5
Parma, , riportandosi agli accertamenti effettuati in sede ispettiva dagli ufficiali CP_9
verbalizzanti, contestava la fondatezza delle argomentazioni attoree, chiedendo la reiezione del ricorso e, per l'effetto, la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
L'Amministrazione convenuta, in particolare, argomentava diffusamente in merito all'inconsistenza dell'opposizione e deduceva l'infondatezza delle avverse eccezioni, richiamando il contenuto delle puntuali dichiarazioni rese in fase amministrativa dai lavoratori presenti al momento dell'accesso ispettivo.
1.3. La causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 03.04.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. In via preliminare, si rileva l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 6, comma 6, del
D.Lgs. n. 150 del 2011: invero, il ricorso in opposizione è stato depositato in data 9.01.2025 e, pertanto, entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza – ingiunzione in data 10.12.2024, come evincibile dal plico della lettera raccomandata in atti1.
2.2. Sempre in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, in quanto il giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione ex art. 6 D.Lgs. n. 150 del 2011.
Sulla base dei principi reiteratamente consacrati dalla Suprema Corte di Cassazione in materia, è stato poi affermato che “In materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della legge 24 novembre n. 689 del 1981 è quello del luogo di accertamento dell'infrazione, presuntivamente ritenuto coincidente con quello di commissione dell'illecito, o quello del luogo di commissione del fatto, quando questo risulti pacificamente diverso da quello dell'accertamento; quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell'infrazione, la competenza territoriale è stabilita dal luogo di accertamento dell'illecito” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 7397 del 28/03/2014).
Orbene, premesso che, nella fattispecie in controversia, gli accertamenti sono stati Cont condotti dall di Parma, occorre evidenziare che la sede territoriale dell'Amministrazione procedente, tra le altre violazioni, ha contestato all'odierno opponente la somministrazione illecita di manodopera a favore della società
[...]
in relazione al lavoratore impiegato presso il CP_6 Parte_2
negozio “Zara” sito in Parma (PR), Strada Cavour n. 16.
Di talché, emerge uno stretto collegamento funzionale e territoriale degli illeciti accertati con la provincia di Parma, essendo le violazioni contestate, come detto, almeno in parte riconducibili al luogo in cui è stato effettuato l'accertamento. Per tale motivo, poiché, alla stregua dei principi richiamati, sia l'autorità amministrativa alla quale spetta di emettere il provvedimento sanzionatorio, sia il
Giudice inderogabilmente competente in ordine al giudizio di opposizione si identificano con il luogo in cui l'infrazione stessa è stata commessa ed accertata, risulta d'immediata evidenza come il Tribunale adito sia territorialmente competente in relazione alla presente controversia.
2.3. Tanto premesso, occorre evidenziare l'infondatezza della doglianza relativa alla dedotta illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta per carenza di motivazione.
A riguardo, giova preliminarmente rilevare – avendo riguardo alla natura dell'oggetto del giudizio di opposizione concernente il rapporto sanzionatorio – che i vizi attinenti all'atto impugnato (ovvero degli atti endoprocedimentali che ne costituiscono l'antecedente) risultano irrilevanti ai fini del decidere, essendo devoluta alla cognizione piena del giudice dell'opposizione l'intero rapporto conseguito alla contestazione della violazione.
Sul punto, è, invero, pacifico che il giudizio di opposizione è solo introdotto dall'atto che ha irrogato la sanzione e si svolge sul rapporto sanzionatorio, cioè sull'accertamento della conformità della sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere, in tale giudizio, il diritto a non essere sottoposto a una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente previsti dalla legge stessa.
Corollario di tale specificazione, è quello secondo cui l'atto in questione non soggiace alle regole formali, né al rigore del rispetto assoluto dell'iter procedimentale che valgono per gli atti amministrativi discrezionali e, comunque, di natura provvedimentale.
Posto, dunque, che oggetto dell'opposizione non è l'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo, ma la pretesa sanzionatoria (Cass. 7.3.2007, n. 5277; Cass.
20.8.1997, n. 7779), e che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, i vizi di motivazione dell'atto opposto, così come in genere i vizi di procedura, non determinano, come detto, la nullità del provvedimento (Cass 21.5.2018, n. 12503; Cass SS UU
28.01.2010, n. 1786).
In ogni caso, occorre evidenziare la palese infondatezza della doglianza attorea, atteso che l'Amministrazione convenuta, costituendosi in giudizio, ha prodotto in giudizio, sub doc. 4, la prova dell'avvenuta notificazione, a favore dell'ingiunto, dell'ordinanza-ingiunzione completa di tutte le sue parti.
2.4. Parimenti infondata è la doglianza relativa alla nullità dell'ordinanza-ingiunzione opposta per omessa notifica dell'atto prodromico e presupposto, ossia del verbale unico di accertamento e notificazione prot n. 3697 del 07.02.2023.
A riguardo, occorre, invero, rilevare il perfezionamento della procedura notificatoria, essendo stato l'atto in esame regolarmente notificato, tanto alla società
[...]
(notificazione eseguita a mezzo posta e perfezionatasi in data Controparte_10
13.02.2023 – doc. 4 fasc. parte opposta), quanto a Parte_1 Pt_1
(notificazione effettuata, stante l'irreperibilità assoluta del destinatario, ai
[...]
sensi dell'art. 143 c.p.c. e perfezionatasi in data 8.06.2023 – doc. 3 fasc. parte opposta).
2.5. Ciò posto, l'opponente ha lamentato, poi, l'illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione, deducendo la violazione dell'art. 14 L. n. 689 del 1981 ed evidenziando, al riguardo, che l'inizio degli accertamenti risale, a seguito del primo accesso ispettivo, al 20.07.2019, mentre il verbale unico di contestazione e notificazione di illecito amministrativo è stato notificato soltanto al coobbligato in solido in data 13.02.2023 (e al trasgressore in data 8.06.2023), e, dunque, oltre il termine di legge.
Tale doglianza è fondata.
L'art. 14 della L. n. 689 del 1981 dispone che “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente ... se non è avvenuta la contestazione immediata ... gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati ... entro il termine di novanta giorni ...”.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 cit., “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Nei procedimenti di contestazione degli illeciti amministrativi la pubblica amministrazione è titolare di un ampio potere discrezionale.
Nel caso in cui non sia possibile effettuare la contestazione immediata, il personale ispettivo dovrà fornire espressa motivazione nel verbale unico e dovrà provvedere ai sensi del secondo comma dell'art. 14, in base al quale “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento” pena l'estinzione delle correlate sanzioni pecuniarie.
La nota del Ministero del Lavoro n. 8716/12 giugno 2009 ha disposto che “ciascun funzionario coordinatore, nei confronti del personale ispettivo direttamente coordinato è tenuto a monitorare costantemente i tempi dell'accertamento, al fine di concretizzare l'ormai imprescindibile esigenza di definizione degli accertamenti ispettivi secondo tempistiche legate alla complessità delle verifiche e di chiusura dell'integrale procedimento ispettivo, con la notifica degli eventuali provvedimenti sanzionatori, entro e non oltre il termine di cui all'art. 14 L. n. 689 del 1981.
Pertanto, fermi restando gli obblighi e le responsabilità in capo al personale ispettivo affidatario delle pratiche, costituisce specifico compito di ciascun coordinatore il controllo sul rispetto dei termini legali relativi a ciascun accertamento assegnato al personale coordinato”.
Detta circolare, attenendo alle modalità di comportamento degli Ispettori, è cogente rispetto ai comportamenti da tenere in sede ispettiva. A riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che il termine di cui all'articolo 14 va commisurato, non solo al tempo in cui la violazione, in relazione agli atti compiuti ed agli elementi raccolti, può essere notificata, ma anche e soprattutto al tempo in cui deve essere notificata in virtù di un principio di ragionevolezza (Cass., 8 aprile 2010,
n. 8335; Cass., 30 ottobre 2009, n. 23016; Cass., 29 febbraio 2008, n. 5467; Cass.,
SS.UU., 9 marzo 2007, n. 5395, Cass. 11 dicembre 1998, n. 12490).
Dunque la norma dell'art. 14, oltre a fissare il termine massimo tra la conclusione degli accertamenti e la notifica del verbale unico, esprime, secondo una elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte, il principio di ragionevolezza della durata dell'accertamento ispettivo, affinché non venga leso il diritto di difesa del destinatario dei provvedimenti sanzionatori ma anche, per certi aspetti, del lavoratore occupato presso il datore di lavoro ispezionato.
In assenza del principio di ragionevolezza circa i tempi dell'ispezione, l'accertatore sarebbe completamente libero di autodeterminare i tempi del procedimento dilatandoli secondo le proprie esigenze, dovendo solo osservare l'onere di notificare entro 90 giorni dalla conclusione di un accertamento autonomamente ed arbitrariamente delimitato cronologicamente.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, richiamato dalla Circolare del
Ministero del Lavoro n. 6/2014, la durata di un accertamento ispettivo è da ricollegare alle dimensioni aziendali, e, quindi, alla mole di lavoro degli ispettori.
Invero, “in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine dei novanta giorni, entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, può iniziare a decorrere anche in tempo successivo al primo verbale di accertamento, qualora i fatti da accertare, non semplici ed evidenti, richiedano ulteriori indagini.” (Cass. Civ., sez. lav., 13.01.2006, n. 539).
In altre parole, “la regola che impone di contestare l'infrazione, quando non è possibile farlo immediatamente, entro un preciso termine di decadenza decorrente dall'accertamento, … non vale, infatti, a superare il rilievo che la pura constatazione dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l'accertamento degli estremi della violazione” (Cass. 3043/2009), se occorre una ulteriore istruttoria e/o valutazione, mentre il momento dal quale decorrere il termine per la contestazione coincide con “il momento in cui ragionevolmente la constatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento” (Cass. 5395/2007).
Il Ministero del Lavoro, a pagina 8 della Circolare n. 41/2010 evidenzia che
“dall'esame delle disposizioni di cui si compone l'art. 33 del C.L. (L. n. 183 del
2010) si evince l'imprescindibile esigenza del Legislatore di circoscrivere gli accertamenti ispettivi entro un arco temporale certo e predeterminato”. Al riguardo, la medesima circolare ha disposto che il termine di 90 giorni di cui all'art. 14, per la contestazione e notificazione del verbale unico, inizia a decorrere “nel momento in cui si sono conclusi gli accertamenti nel loro complesso, comprendendo quindi anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l'analisi, l'elaborazione e la verifica degli elementi formati e raccolti. Il dies a quo, dunque, va a coincidere con il momento dell'acquisizione di tutti i dati e riferimenti di carattere oggettivo e soggettivo necessari per la definizione dell'accertamento inteso nella sua globalità, secondo un criterio di ragionevolezza delle verifiche espletate, adeguatamente esplicate nel verbale unico. L'accertamento, pertanto, non si sostanzia nella generica e approssimativa percezione del fatto nella sua materialità, ma si realizza con il compimento di tutte le indagini necessarie al fine della piena conoscenza di esso e della congrua determinazione della pena pecuniaria” (Cass. Civ. sez. lav. N.
3115/2004 e n. 18347/2003)”.
Sempre la circolare di cui sopra ha chiarito che il verbale unico risponde all'esigenza di circoscrivere gli accertamenti ispettivi entro un arco temporale certo e predeterminato. Infatti, l'art. 9 comma 2 del nuovo codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro ha disposto che “gli accertamenti devono concludersi nei tempi strettamente necessari, tenendo conto della complessità dell'indagine e delle dimensioni aziendali del soggetto sottoposto a controllo”. Anche l , con la circolare n. 166/2003, ha posto l'accento sulla esigenza di CP_9
contenere i tempi di definizione delle ispezioni. Con la circolare n. 75/2011, l , CP_9
al punto n. 4, ha chiarito come il momento conclusivo dell'accertamento sia da individuare nel momento in cui gli ispettori acquisiscono tutti i dati e i riferimenti di carattere oggettivo e soggettivo necessari per la definizione dell'accertamento nella sua globalità, comprendendo anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l'analisi, l'elaborazione e la verifica degli elementi formati e raccolti.
Il principio risulta a chiare lettere anche nel codice di comportamento per gli ispettori del lavoro adottato con Decreto Ministeriale (lavoro e politiche sociali) del
15.01.2014, laddove, all'articolo 9, viene stabilito che “gli accertamenti devono concludersi nei tempi strettamente necessari, pur tenendo conto della complessità dell'indagine ispettiva e delle dimensioni dell'azienda ispezionata, secondo i noti principi di immediatezza, proporzionalità e di buon andamento.”.
Il principio della ragionevolezza dei tempi dell'accertamento ispettivo, come detto, è stato fatto proprio anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale
“in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla contestazione, sono collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va, di conseguenza, valutata dal giudice del merito in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini…” (Cass., sentt. 11308/1998; 1866/2000; 2088/2000; 3254/2003).
Anche la giurisprudenza di merito (Trib. Lecce, sent. 5 giugno 2009, n. 1243) ha evidenziato che “vero è che l'amministrazione ha l'obbligo di notificare il verbale di accertamento entro il novantesimo giorno dalla definizione del procedimento. Ma è anche vero che la stessa amministrazione non può procrastinare, secondo il proprio arbitrio, il predetto termine, che comincia comunque a decorrere - a prescindere dalla formale chiusura del procedimento - con la redazione del verbale di contestazione dell'infrazione, quando l'amministrazione è in possesso di tutti gli elementi per l'individuazione sia degli estremi oggettivi e soggettivi dell'infrazione, che dell'autore responsabile della stessa.”.
In conclusione, si può affermare che il termine di cui all'articolo 14, essendo stabilito a tutela del diritto del privato ispezionato a non essere sottoposto ad accertamenti ispettivi sine die, non appartiene alla sfera di disponibilità e discrezionalità dell'organo accertatore, e che, pertanto, quest'ultimo deve fare in modo che le verifiche abbiano la minor durata possibile.
Nel caso concreto, non è stata posta in essere alcuna contestazione immediata, né tanto meno si è provveduto alla notifica del verbale unico entro il termine perentorio di novanta giorni dall'accertamento delle presunte violazioni.
Come dedotto dalla stessa Amministrazione procedente, gli accertamenti ispettivi hanno avuto impulso dalla denuncia di irregolarità del 13.03.2019 (doc. n. 6 fasc. parte opposta) ed hanno preso l'abbrivio con l'accesso ispettivo effettuato dai Cont funzionari ispettivi della di Parma, in data 20.07.2019, nei locali del negozio
Zara, sito in Via Cavour n.16 a Parma (doc. 1 fasc. parte opposta).
Al momento dell'accesso ispettivo, da un lato, è stato identificato il personale intento a prestare attività all'interno del negozio Zara – personale dal quale sono state acquisite sommarie informazioni –, e, dall'altro, è stata richiesta l'esibizione della documentazione indicata nel predetto verbale.
Successivamente, nelle giornate del 21.07.2019 e del 22.07.2019, sono stati escussi, quali sommari informatori, anche il lavoratore (doc. 8 fasc. parte Persona_1
opposta), il dipendente della società Controparte_6 Parte_3
(doc. 7 fasc. parte opposta) – identificato nel corso di un precedente accesso
[...]
ispettivo – e il vice-responsabile del punto vendita (doc. 10 fasc. Persona_2
parte opposta).
L'Amministrazione procedente ha poi effettuato due ulteriori richieste di esibizione documentale – reiterando quanto già richiesto in sede di verbale di primo accesso – rispettivamente in data 17.12.2019 e in data 09.12.2022 (doc. 5 fasc. parte opposta). Pertanto, poiché l'inizio degli accertamenti deve essere fatto coincidere con la data del primo accesso ispettivo (20.07.2019) – a differenza di quanto erroneamente indicato nel rapporto ex art. 17 Legge 689/81 (nel quale viene indicata, quale data di inizio degli accertamenti, quella del 10.01.2020) – e l'Amministrazione convenuta nulla ha dedotto circa la natura, la portata e la complessità degli accertamenti effettuati (né in merito alle ragioni per cui ha reiterato la richiesta di esibizione documentale a distanza di oltre tre anni dal primo accesso), risulta d'immediata evidenza come l'intervallo di tempo intercorrente tra la predetta data e quella, indicata dagli ispettori verbalizzanti, quale data di conclusione degli accertamenti
(ossia il 27.01.2023) risulti assolutamente irragionevole rispetto al grado di complessità degli accertamenti effettuati, anche in relazione alla circostanza per cui le violazioni accertate si riferiscono ad un solo lavoratore.
Di conseguenza, le sanzioni pecuniarie comminate devono considerarsi estinte, con conseguente declaratoria di insussistenza del ritenuto illecito amministrativo.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte convenuta.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro in relazione allo scaglione da
€ 5.201 a € 26.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, in considerazione della riduzione prevista dall'art. 9, comma II°, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 4.216,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso in opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 94/2024 emessa dall'Amministrazione convenuta in data 5.12.2024 e notificata in data 10.12.2024.
2) Condanna l'Amministrazione convenuta alla rifusione delle spese di lite a favore di , spese che si liquidano in Parte_1
euro 4.216,00 per compensi professionali ed euro 49,00 per anticipazioni, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Parma, il giorno 3 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che il plico in questione si riferisca all'ordinanza-ingiunzione oggetto di impugnazione non può essere revocato in dubbio, dato che sul fronte dello stesso è riportato il numero di serie della raccomandata (n. 78532492847-7) che è riportato anche sulla relata di notifica in calce all'ordinanza-ingiunzione.