Art. 2. Lavoratori autonomi
A decorrere dal 1 gennaio 1975 l'importo mensile del trattamento minimo di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali stabilito dall' articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 , e' elevato a L. 47.800.
A decorrere dalla stessa data gli importi mensili delle pensioni a carico delle gestioni indicate nel comma precedente compresi, alla data del 31 dicembre 1974, fra L. 34.800 e L. 100.000, al netto delle maggiorazioni per carichi di famiglia, sono aumentati di L. 13.000.
Dalla maggiorazione di cui al comma precedente sono escluse le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1973, nonche' le pensioni supplementari e quelle di importo inferiore al trattamento minimo.
Negli aumenti di cui sopra sono compresi i miglioramenti previsti, per l'anno 1975, dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni, di cui all' articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
A decorrere dal 1 gennaio 1977, gli importi delle pensioni di cui al primo comma del presente articolo, ivi compresi quelli dei trattamenti minimi in vigore al 31 dicembre 1976, sono variati con i criteri di automaticita' di cui all' articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
A decorrere dal 1 gennaio 1975 l'importo mensile del trattamento minimo di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali stabilito dall' articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 , e' elevato a L. 47.800.
A decorrere dalla stessa data gli importi mensili delle pensioni a carico delle gestioni indicate nel comma precedente compresi, alla data del 31 dicembre 1974, fra L. 34.800 e L. 100.000, al netto delle maggiorazioni per carichi di famiglia, sono aumentati di L. 13.000.
Dalla maggiorazione di cui al comma precedente sono escluse le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1973, nonche' le pensioni supplementari e quelle di importo inferiore al trattamento minimo.
Negli aumenti di cui sopra sono compresi i miglioramenti previsti, per l'anno 1975, dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni, di cui all' articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
A decorrere dal 1 gennaio 1977, gli importi delle pensioni di cui al primo comma del presente articolo, ivi compresi quelli dei trattamenti minimi in vigore al 31 dicembre 1976, sono variati con i criteri di automaticita' di cui all' articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .