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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/04/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.SS Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.SS Luigia Franzese Giudice
3) Dott.SS Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 366 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. TAMBURRINO MARIA CONSIGLIA, presso la quale elettivamente domicilia;
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_2
procura in atti, dagli avv.ti ROSARIO SANTELLA e GIOVANNI CACCIAPUOTI, presso i quali elettivamente domicilia
RICORRENTI
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 01/04/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Caserta in data
18/04/1998 e che dal matrimonio era nata una figlia nata il [...]), con ricorso ex _1
art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e regolarmente depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e, per l'effetto, ordinare alla cancelleria dell'intestato Tribunale di trasmettere copia autentica del dispositivo della emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caserta, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Assegnazione casa familiare. L'abitazione sita in Caserta al Viale dei Bersaglieri 86, di proprietà esclusiva della prof.SS , adibita a casa coniugale, resta Pt_1
assegnata alla , in uno ai beni mobili in eSS presenti, che vi abiterà in uno Pt_1
alla figlia maggiorenne . Entro 90 (novanta) giorni dal deposito/iscrizione a _1 ruolo della presente procedura, l'ing. , previo accordo telefonico con la Pt_2
prof.SS , da concordarsi 7 (sette) giorni prima, si recherà presso la casa Pt_1
coniugale al fine di ritirare i propri effetti personali (abbigliamento, libri, documenti
e varie), nonché tutti i beni mobili presenti nel box auto;
4. Mantenimento ordinario figlia maggiorenne. L'ing. provvederà Pt_2
mensilmente al mantenimento ordinario della figlia versando alla prof.SS _1
, a far data dal deposito/iscrizione a ruolo del presente atto, la somma di € Pt_1
370,00 (trecentosettanta/00) mensili. L'importo del contributo al mantenimento sarà adeguato in modo automatico e annualmente, sulla base degli indici ISTAT. Il suddetto mantenimento verrà corrisposto entro il giorno 10 (dieci) del mese di competenza;
il tutto a mezzo bonifico su conto corrente intestato alla prof. Pt_1
e recante il seguente Iban: [...];
5. Spese accessorie/straordinarie. Per quanto concerne le spese straordinarie, dettate
da esigenze specifiche non quantificabili ex ante, cosiddette non solo perché oggettivamente imprevedibile nell'an, ma altresì perché non determinabili nel quantum, proprio perché non rientranti nella consuetudine di vita, sono determinate, nella misura del 50% in capo a ciascun genitore, individuate secondo il protocollo in uso presso l'intestato Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, qui da considerarsi ripetuto e trascritto, siglato in data 28/03/2024. Sin d'ora, i ricorrenti convengono che le spese universitarie (tasse, libri e varie) ricadranno in capo agli stessi nella misura del 50%; così come si conviene che il costo per l'alloggio in Napoli per la figlia (pari ad € 312,00 mensili) ricadrà in capo ai ricorrenti nella misura del _1
50%. L'autoveicolo Chevrolet Matiz, intestato all'ing. ed in uso alla figlia Pt_2 maggiorenne , resterà a quest'ultima assegnato e tutti i costi di gestione _1
(assicurazione/bollo), nonché di manutenzione, ricadranno in capo ai ricorrenti nella misura del 50% cadauno;
6. Nulla in ordine all'assegno di mantenimento, essendo entrambi i coniugi autosufficienti;
7. L'autoveicolo Lancia Y, cointestato ai ricorrenti , rimarrà Parte_3
assegnato e nella disponibilità della prof.SS ; restando inteso che i costi di Pt_1 gestione (assicurazione/bollo), nonché di manutenzione, ricadranno per l'intero in capo alla prof.SS ; Pt_1
8. Con la sottoscrizione del presente atto, i ricorrenti dichiarano di non avere null'altro
a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi motivo, ragione o azione dal punto di vista patrimoniale avendo risolto ogni rapporto economico;
9. Tutti i patti e condizioni previsti nel presente atto, cominceranno ad avere valore/attuazione dal deposito/iscrizione a ruolo della presente domanda innanzi il
Tribunale adito;
10. Con compensazione tra le parti delle spese e compensi legali e rinunzia al vincolo di solidarietà ai sensi della legge professionale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
All'udienza del 01/04/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimeSS al collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
Il Tribunale, valutata l'adeguatezza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la ceSSzione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia. Non essendo tale domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimeSS sul ruolo del giudice delegato affinché questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla ceSSzione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
;
[...]
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• ordina che la presente sentenza sia trasmeSS in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n. 7, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
• Spese di lite al definitivo;
• Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.SS Giovanna Caso.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 01/04/25
LA PRESIDENTE
Dott.SS Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.SS Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.SS Luigia Franzese Giudice
3) Dott.SS Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 366 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. TAMBURRINO MARIA CONSIGLIA, presso la quale elettivamente domicilia;
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_2
procura in atti, dagli avv.ti ROSARIO SANTELLA e GIOVANNI CACCIAPUOTI, presso i quali elettivamente domicilia
RICORRENTI
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 01/04/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Caserta in data
18/04/1998 e che dal matrimonio era nata una figlia nata il [...]), con ricorso ex _1
art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e regolarmente depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e, per l'effetto, ordinare alla cancelleria dell'intestato Tribunale di trasmettere copia autentica del dispositivo della emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caserta, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Assegnazione casa familiare. L'abitazione sita in Caserta al Viale dei Bersaglieri 86, di proprietà esclusiva della prof.SS , adibita a casa coniugale, resta Pt_1
assegnata alla , in uno ai beni mobili in eSS presenti, che vi abiterà in uno Pt_1
alla figlia maggiorenne . Entro 90 (novanta) giorni dal deposito/iscrizione a _1 ruolo della presente procedura, l'ing. , previo accordo telefonico con la Pt_2
prof.SS , da concordarsi 7 (sette) giorni prima, si recherà presso la casa Pt_1
coniugale al fine di ritirare i propri effetti personali (abbigliamento, libri, documenti
e varie), nonché tutti i beni mobili presenti nel box auto;
4. Mantenimento ordinario figlia maggiorenne. L'ing. provvederà Pt_2
mensilmente al mantenimento ordinario della figlia versando alla prof.SS _1
, a far data dal deposito/iscrizione a ruolo del presente atto, la somma di € Pt_1
370,00 (trecentosettanta/00) mensili. L'importo del contributo al mantenimento sarà adeguato in modo automatico e annualmente, sulla base degli indici ISTAT. Il suddetto mantenimento verrà corrisposto entro il giorno 10 (dieci) del mese di competenza;
il tutto a mezzo bonifico su conto corrente intestato alla prof. Pt_1
e recante il seguente Iban: [...];
5. Spese accessorie/straordinarie. Per quanto concerne le spese straordinarie, dettate
da esigenze specifiche non quantificabili ex ante, cosiddette non solo perché oggettivamente imprevedibile nell'an, ma altresì perché non determinabili nel quantum, proprio perché non rientranti nella consuetudine di vita, sono determinate, nella misura del 50% in capo a ciascun genitore, individuate secondo il protocollo in uso presso l'intestato Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, qui da considerarsi ripetuto e trascritto, siglato in data 28/03/2024. Sin d'ora, i ricorrenti convengono che le spese universitarie (tasse, libri e varie) ricadranno in capo agli stessi nella misura del 50%; così come si conviene che il costo per l'alloggio in Napoli per la figlia (pari ad € 312,00 mensili) ricadrà in capo ai ricorrenti nella misura del _1
50%. L'autoveicolo Chevrolet Matiz, intestato all'ing. ed in uso alla figlia Pt_2 maggiorenne , resterà a quest'ultima assegnato e tutti i costi di gestione _1
(assicurazione/bollo), nonché di manutenzione, ricadranno in capo ai ricorrenti nella misura del 50% cadauno;
6. Nulla in ordine all'assegno di mantenimento, essendo entrambi i coniugi autosufficienti;
7. L'autoveicolo Lancia Y, cointestato ai ricorrenti , rimarrà Parte_3
assegnato e nella disponibilità della prof.SS ; restando inteso che i costi di Pt_1 gestione (assicurazione/bollo), nonché di manutenzione, ricadranno per l'intero in capo alla prof.SS ; Pt_1
8. Con la sottoscrizione del presente atto, i ricorrenti dichiarano di non avere null'altro
a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi motivo, ragione o azione dal punto di vista patrimoniale avendo risolto ogni rapporto economico;
9. Tutti i patti e condizioni previsti nel presente atto, cominceranno ad avere valore/attuazione dal deposito/iscrizione a ruolo della presente domanda innanzi il
Tribunale adito;
10. Con compensazione tra le parti delle spese e compensi legali e rinunzia al vincolo di solidarietà ai sensi della legge professionale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
All'udienza del 01/04/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimeSS al collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
Il Tribunale, valutata l'adeguatezza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la ceSSzione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia. Non essendo tale domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimeSS sul ruolo del giudice delegato affinché questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla ceSSzione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
;
[...]
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• ordina che la presente sentenza sia trasmeSS in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n. 7, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
• Spese di lite al definitivo;
• Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.SS Giovanna Caso.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 01/04/25
LA PRESIDENTE
Dott.SS Giovanna Caso