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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 26/01/2024, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 1128/2020 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1128/2020 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( ), in persona del le- Parte_1 P.IVA_1
gale rappresentante pro tempore, ( ), parte rappre- Parte_1 C.F._1
sentata e difesa dall'avv. TEONI MARCO ( ), come da procura in calce C.F._2 all'atto di opposizione, con domicilio eletto presso il suo studio in Via Michelangelo n. 48,
Arezzo - parte attrice opponente -
CONCLUDE come da memoria ex art. 183, co. 6 n. 1, c.p.c.: “In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione ad agire dello e, pertanto, dichiarare nullo e/o Controparte_1 annullare il d.i. n. 401/20 del 27.3.20, R.G. 889/20; Nel merito, annullare e/o dichiarare nullo e privo di qualsiasi effetto il d.i. reso dal Tribunale di Arezzo con il n. 401/20 del 27.3.20, R.G. 889/.20 e notificato all'esponente in data 31.3.20, per l'insussistenza del debito reclamato per le ragioni tutte esposte nella narra- tiva del presente atto, e/o comunque rigettare la pretesa creditoria per i medesimi motivi in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di controparte, determinare secondo giustizia ai sensi dell'art 2233 cc il compenso richiesto dalla Rag. lla società a fronte dell'attività professionale prestata e CP_1 Parte_1 a fronte dei pagamenti da questa ricevuti e, per l'effetto, condannare controparte alla restituzione in favore dell'esponente dell'importo percepito in eccedenza a tale somma;
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese oltre rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA come per Legge”
E
( , in persona del legale rap- Controparte_1 P.IVA_2 presentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GORI IACOPO
( come da procura allegata al ricorso per d.i., con domicilio eletto presso C.F._3
1 il suo studio in Via Guido Monaco, n. 58/a, Arezzo - parte convenuta opposta -
CONCLUDE come da note scritte per l'udienza del 25.10.2023: “1) in via istruttoria (omissis); 2) nel merito, respingere ogni domanda di parte attrice opponente, perché infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del d.i. opposto. Con condanna di parte opponente alla rifusione delle spese e compe- tenze professionali, anche per quanto attiene alla fase di opposizione”
Prestazione d'opera intellettuale
*****
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la (d'ora in poi “ Parte_1 [...]
) ha promosso opposizione contro il Decreto Ingiuntivo n. 401/2020 emesso dal Parte_1
Tribunale di Arezzo in data 27.03.2020, con cui le veniva ingiunto di pagare in favore dello
(d'ora in poi “ ”) la somma di € Controparte_1 Controparte_1
26.631,16, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di residuo compenso per l'attività professionale di tenuta della contabilità, elaborazione dati, adempimenti fiscali e contributivi prestata dal 2015 al 2020. In via preliminare, parte attrice-opponente ha chiesto che venisse dichiarato il difetto di legittimazione dello , in quanto i rapporti Controparte_1
contrattuali fra le parti si sono perfezionati oralmente e personalmente con la ragioniera
[...]
quale singolo professionista e non anche nei confronti dello Studio As- Controparte_2
sociato. Nel merito ha dedotto di aver puntualmente corrisposto i compensi dovuti per i ser- vizi forniti dal 2015 al 2018 e di aver risolto il rapporto contrattuale fra le parti dal mese di gennaio 2019. Infine, ha eccepito il difetto di allegazione, nel procedimento monitorio, della parcella delle spese e delle prestazioni come prescritto dall'art. 636 c.p.c., nonché la prescri- zione triennale ex art. 2956 c.c. relativamente al compenso per l'opera ed i servizi prestati dallo negli anni 2015 e 2016. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.11.2020, si è costituito in giudizio lo , resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto. Nello Controparte_1
2 specifico, in ordine al difetto di legittimazione attiva, ha dedotto che le parti hanno stipulato un accordo in data 23.02.2010, con il quale l'allora Società Org_1 Parte_1
ha conferito allo Studio Associato l'incarico di prestare i sud- Parte_2 detti servizi di contabilità. L'incarico si è rinnovato automaticamente anno dopo anno, in assenza di disdetta, anche dopo la trasformazione della società
[...] nell'odierna avvenuta nel 2013. Nel Organizzazione_2 Parte_1
merito, ha precisato che è prassi ordinaria nell'attività di tenuta della contabilità che una serie di prestazioni residue, relative a prestazioni spesso non continuative, vengano conteg- giate e fatturate in momenti successivi, anche al momento dell'interruzione del rapporto con il cliente. Ha dedotto l'insussistenza dell'onere di allegazione della parcella delle spese e delle prestazioni, in quanto le attività fornite dallo Studio sono attività di tipo non intellet- tuale e dunque non necessitanti di apposita iscrizione ad albo. Quanto all'eccezione di pre- scrizione questa non sarebbe decorsa fino al 2019.
***
A seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo op- posto all'udienza del 25.02.2021, con successiva ordinanza del 14.10.2021 è stata formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., la quale è stata accettata dalla parte attrice-opponente ma rifiutata dalla parte convenuta-opposta.
***
L'opposizione è parzialmente fondata e va dunque accolta nei limiti e con le preci- sazioni che seguono.
In via preliminare, quanto alle richieste istruttorie avanzate dalla parte convenuta- opposta, si conferma il rigetto delle stesse, come da Ordinanza del 1.12.2021, da intendersi qui integralmente richiamata.
Deve essere, altresì, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva. Dai do- cumenti versati in atti, emerge con evidenza che il conferimento dell'incarico da CP_3
allo Studio Associato, per la tenuta della contabilità della prima, si è perfezionato
[...]
mediante lettera di incarico professionale del 23.02.2010, non disconosciuta, stipulata in
3 forma scritta fra il sig. , in qualità di rappresentante legale dell'allora “ Parte_1 [...]
e la ragioniera la quale, Organizzazione_3 Parte_3 all' epoca, operava in qualità di “associato dello studio (lettera di in- Organizzazione_4
carico del 23.02.2010, doc 1 parte opposta).
Sul punto si deve osservare che i singoli professionisti, membri di uno studio asso- ciato, ben possono agire in nome e per conto del gruppo anche in assenza di delega scritta, a condizione che sia portata a conoscenza dei terzi interessati la circostanza che si agisce come mandatari di un soggetto diverso (ex multiis Cass., n. 8853/2007 “Lo studio professionale asso- ciato, quantunque privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna e i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri) cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, perciò dotati di capacità di stare in giudizio in persona dei loro componenti o di chi ne abbia la legale rappresentanza secondo l'art. 36 cod. civ. Alla stregua di tale principio, l'avvicendamento di persone diverse, quali rappresentanti dell'associazione pro- fessionale, non importa la sostituzione di soggetti diversi nella titolarità dei rapporti facenti capo all'associazione medesima, tenendosi peraltro conto del fatto che l'esternazione del potere rappre- sentativo può avvenire anche senza espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato, purché vi sia un comportamento del mandatario che, per univocità e concludenza, sia idoneo a por- tare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente e, in proposito, il relativo accertamento costituisce compito devoluto al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di diritto.”).
Deve peraltro essere rilevato che l'odierna Società ha variato Parte_1 la sua forma giuridica e la sua denominazione da “ Organizzazione_3
a “ , con trasformazione registrata
[...] Parte_1
in data 03.07.2013 (cfr. pag. 9 della visura storica societaria, doc. 2 parte opposta), senza con ciò mutare i rapporti giuridici e processuali antecedentemente creati, ai sensi di quanto stabilito dall' art. 2498 c.c.: “con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione”.
4 Pertanto, tutti i diritti e gli obblighi precedenti alla trasformazione proseguono in capo a ivi compreso il contratto in oggetto. Parte_1
Non persuade neppure l'eccezione del difetto di allegazione della parcella delle spese e delle prestazioni ai sensi dell'art. 636 c.p.c. Infatti, in tema di onorari dovuti ai professio- nisti, un'eventuale mancanza della parcella e del parere della competente associazione pro- fessionale potrebbe rilevare unicamente nel procedimento monitorio, ovvero ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e non anche nel giudizio ordinario di cognizione (cfr. in tal senso Cass., n. 5884/2006: “mentre ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo a norma dell'art. 636 cod. proc. civ. la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente as- sociazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione e impone, quindi, al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, con la conseguenza che il giudice di merito non può assumere come base di calcolo per la determinazione del compenso le esposizioni di detta parcella contestate dal debitore.”).
***
Nel merito, appare fondata l'eccezione di prescrizione triennale del credito relativa- mente al compenso per l'opera prestata dallo negli anni 2015 e 2016. Controparte_1
Come è noto, la prescrizione presuntiva trova fondamento nella supposizione che determinati crediti, per il tipo di contratti che ne costituiscono il titolo, vengano estinti sol- lecitamente in un lasso di tempo ristretto, con l'effetto che, trascorso un certo periodo da quando sono sorti senza che il creditore abbia fatto valere la sua pretesa, si presumono estinti e tale presunzione può vincersi solo a mezzo del giuramento decisorio, che nel caso di specie non è stato deferito.
La prescrizione presuntiva “non opera sul piano del diritto sostanziale, come la prescri- zione estintiva, che, laddove venga sollevata, è causa di estinzione del diritto, ma si dispiega intera- mente sul terreno della prova nel processo, ponendo a favore del debitore la presunzione legale che,
5 una volta trascorso il periodo di tempo previsto dalla legge, l'obbligazione si sia estinta.” (cfr. Cass.,
Ord. n. 1765/2022).
Giova altresì richiamare i principi espressi dalla Corte di Cassazione in ordine alla decorrenza di tale termine di prescrizione, ossia che “il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore;
tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza.” (Cass., Ord. n. 15665/2023) e, inoltre, che “il pagamento in acconto di un debito non implica necessariamente, di per sé, rinuncia alla prescrizione, ove maturata, sebbene possa essere interpretato dal giudice di merito, insieme agli altri elementi istruttori, alla stregua di
un atto incompatibile con la volontà di avvalersene." (Cass., Ord. n. 23751/2018).
Orbene, il diritto dello Studio Associato a ricevere i compensi poteva essere eserci- tato (o il relativo termine prescrizionale interrotto) non oltre la data del 31.12.2018 per le annualità 2015 e del 31.12.2019 per le annualità 2016. Al contrario, dai documenti versati in atti, emerge che lo ha sollecitato il pagamento di tali compensi per la Controparte_1
prima volta in data 16.02.2020, con comunicazione pec diretta alla società Parte_1
(doc. 3 del fascicolo monitorio). D'altro canto, parte opposta non ha fornito prove a dimo- strazione di richieste, anche bonarie, di pagamento dei compensi entro lo spirare dei termini prescrizionali.
Pertanto, deve essere dichiarato prescritto il credito vantato da parte opposta nei con- fronti di parte opponente per l'attività professionale prestata dallo Studio Associato in favore della negli anni 2015 e 2016. Parte_1
***
Tanto premesso, occorre pronunciarsi in ordine al credito vantato dall'opposta per l' attività di tenuta della contabilità svolta negli anni 2017, 2018 e 2019.
6 Secondo lo Studio Associato, il credito residuo sarebbe pari ad € 26.631,16, risultante dalla sommatoria dell'importo di tre fatture: la n. 264 del 02.11.2018 (pari ad € 318,70 e relativa ad attività di “predisposizione e invio telematico pratica cessazione attività orafa dal
19.10.2018”), la n. 33 del 01.02.2019 (pari ad € 2.394,11 relativa ad attività di “tenuta scritture contabili del personale da giugno a dicembre 2018”) e la n. 75 del 05.03.2020 (pari ad €
23.918,35, riportante una serie di prestazioni residuali fornite dallo Studio alla Parte_4
dal 2015 al 2019).
[...]
Invece, secondo l'opponente, le prestazioni eseguite sarebbero già state pagate, es- sendosi le parti accordate, in forma orale, sull'importo annuo spettante allo Studio Associato per l'opera svolta.
Al fine di verificare se e quali specifiche prestazioni avesse eseguito lo Studio Asso- ciato, nonché la congruità del compenso richiesto, è stata esperita una CTU, depositata in data 31.03.2023.
L'elaborato peritale appare frutto di un'indagine analitica e completa, eseguita nel contraddittorio delle parti, che risulta aver risposto adeguatamente al quesito formulato, non- ché fornito adeguata risposta alle osservazioni prospettate dai consulenti di parte e pertanto ben può essere posta a base della decisione.
Nello specifico, è stato chiesto al C.T.U. di effettuare un doppio conteggio: uno com- prendente anche le prestazioni professionali eseguite dallo studio professionale negli anni
2015 e 2016 ed un altro che escludesse le prestazioni professionali eseguite in tali anni.
Posto quanto sopra in ordine alla realizzata prescrizione dei crediti per gli anni 2015
e 2016, occorre dunque tenere in considerazione unicamente le eventuali prestazioni profes- sionali fornite dallo per gli anni 2017, 2018 e 2019. Controparte_1
Giova premettere che “gli adempimenti fiscali telematici, come l'invio delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, delle comunicazioni Iva, devono esser predi- sposte ed effettuate nel corso dell'anno successivo a quello di riferimento: questo è il motivo per cui alcune fatture seppur maturate nel 2015 e negli anni successivi sono però state emesse - a
7 conclusione del lavoro - nel corso dell'anno 2018/2019 e 2020 (quest'ultimo anno in cui la CP_3 era ormai seguita da altro studio commerciale e tributario).” (p. 6).
[...]
In particolare, la fattura 264 del 02/11/2018 riguarda la predisposizione ed invio te- lematico della pratica di cessazione attività orafa dal 19/10/2018 e le relative spese anticipate e documentate.
La fattura 33 del 01/02/2019 è attinente alla amministrazione del personale da giugno a dicembre 2018. La fattura 75 del 05/03/2020 si riferisce agli anni 2015/2016/2017/2018 e
2019 per prestazioni residuali rispetto a quanto già nel tempo fatturato e pagato ed è una fattura riassuntiva. (pp. 10-11).
L'analisi non si è quindi limitata alle sole tre fatture che sono state indicate nel de- creto ingiuntivo, ma anche ad altre fatture elencate e decurtate, nel loro importo, nella parte finale della fattura 75/00 del 2020. In calce alla fattura n. 75 sono infatti elencate le fatture n. 204 del 12/10/2017, n. 227 del 16/11/2017, la n. 246 del 11/12/2017, la n. 22 del
22/01/2018, la n. 127 del 02/05/2018, la n. 153 del 14/06/2018, la n. 241 del 06/10/2018 e la n. 33 del 01/02/2019.
In ordine all'attività prestata dallo Studio Associato nell'anno 2017, il C.T.U. ha rap- presentato che “lo studio dall'anno 2017, e proprio per la redazione dei cedo- Controparte_1
lini, ha applicato un forfait mensile di euro 320,00 che ha poi decurtato, per i relativi periodi tem- porali e per gli importi corrispondenti, da quella fattura riassuntiva che è in atti con la numerazione
75/00 del 5 marzo 2020 posta anch'essa a base del decreto ingiuntivo. … Nella fattura 75/00 del
05/03/2020, per la competenza 2017, vengono elencati, in descrizione, l'elaborazione dei cedolini, dal 1°al 4° trimestre 2017, quindi per tutta l'annualità corrispondente e ne vengono decurtati tutti gli importi riscossi con le fatture a forfait: viene sottratto l'importo incassato in acconto, forfetizzato, della fattura 204 “tenuta contabilità del personale del mese di settembre 2017”, così quello della fattura 227 – “tenuta contabilità del personale del mese di ottobre 2017”, anche l'importo della fattura 246 - “tenuta contabilità del personale del mese di novembre 2017”, e l'importo della fattura
n. 22 - “tenuta contabilità del personale del mese di dicembre 2017” di esatti € 320,00” (pp. 12,
13).
8 Udita in sede di interrogatorio formale, la Rag. ha chiarito il peculiare CP_1 sistema della corresponsione annuale ed “a forfait”, in particolare alla domanda “2) V.C. la
Rag. e/o la dall'anno 2015 sino all'anno 2019 mai CP_1 Controparte_1 Par hanno richiesto compensi ulteriori rispetto a quelli corrisposti annualmente dalla società
[...] in loro favore?” ha risposto: “Noi inviavamo tutti gli anni un estratto conto complessivo Parte_5
di tutti gli addebiti maturati per le prestazioni professionali svolte, questo estratto conto riepilogava tutte le prestazioni e gli importi, venivano poi fatturati gli importi che il cliente decideva di pagare subito, poi venivano scorporati i compensi che il cliente avrebbe pagato successivamente e che avrebbero incrementato l'estratto conto successivo. Questo era ben chiaro anche da come veniva strutturata la fattura, che riportava gli importi effettivamente pagati.” (cfr. verbale d'udienza del
27.10.2022).
Quanto all'attività prestata dallo Studio Associato nell'anno 2018, il C.T.U. ha pre- cisato che “Per quanto attiene le competenze dell'anno 2018 le fatture che sono state decurtate dalla somma complessiva degli onorari della fattura 75/00- a correzione degli importi conteggiati a saldo - vengono sottratti gli importi corrispondenti al forfait al tempo incamerato: 1) per il 1° tri- mestre 2018 con quanto contenuto nella fattura 127 – di esatti € 960 per il mese di gennaio, febbraio
e marzo 2018; 2) per il 2° trimestre al 2018 con il quantum della fattura 153 relativa a maggio (per
€ 320,00), e della fattura 241 del giugno 2018 (per euro 320,00) 3) per il restante periodo, da giugno
a dicembre 2018 con gli importi della fattura 33 del febbraio 2019. Ma poi la fattura 33, che è dapprima sottratta, nell'importo, dalla fattura 75/00, tenuto conto che dovesse esser richiesto il saldo spettante, come ad operare una sorta di conguaglio e ricalcolo tra acconto e saldo - viene di nuovo conteggiata ed allegata al decreto ingiuntivo e richiesta a pagamento per l'importo di 7 (sette) mensilità, poiché nella realtà dei fatti si tratta di valore su fattura già emessa seppur non riscossa.
Così hanno confermato anche i due CTP in seduta di seconda riunione peritale.” (p. 13 C.T.U.).
In ordine all'analisi sul quantum richiesto, si premette che le parti in sede di conferi- mento dell'incarico professionale hanno stabilito che il compenso dello Associato CP_1 sarebbe stato calcolato sulla base della “tariffa professionale vigente al momento dello svolgi- mento dell'incarico”.
A sostegno di tale circostanza depone quanto emerso dall'interrogatorio formale della Rag. la quale alla domanda “1) V.C. lo CP_1 Controparte_1
mai ha portato a conoscenza la società e il Signor del preventivo Parte_1 Parte_1
9 di spesa annuale relativo ai servizi di contabilità, elaborazione dati, adempimenti fiscali e contribu- tivi svolti in favore di questi ultimi soggetti?”, la Rag. ha risposto: “premetto che CP_1
sono diventata legale rappresentante dello Studio successivamente al 2010, ma posso dire che la
e il signor hanno sottoscritto una lettera di incarico professionale, in cui veniva Org_1 Pt_1 rappresentato che i compensi richiesti sarebbero stati determinati con riferimento alle tariffe pro- fessionali. Il cliente non ha mai richiesto un preventivo diverso né noi lo abbiamo proposto, era noto che si applicassero le tariffe professionali.” (cfr. verbale d'udienza del 27.10.2022).
Sul punto, il c. II dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 ha previsto, in seguito all' abrogazione delle tariffe professionali, che il compenso venga determinato sulla base dei parametri istituiti con Decreto n. 140 del 22 agosto 2012. Tali parametri non sono parificabili ad una nuova tariffa professionale, ma costituiscono unicamente un'indicazione che il Giu- dice deve considerare in relazione alla determinazione del compenso da riconoscere al pro- fessionista.
Il C.T.U. ha poi verificato che tutti i compensi sono stati conteggiati in maniera con- grua e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto del Ministero della Giustizia 20/07/2012
n. 140, G.U. 22/08/2012, oltreché dal Decreto Ministeriale 21 febbraio 2013 n. 46, come dettagliatamente descritto ed indicato alle pagine 14-38 della C.T.U.
Concluse le verifiche, il C.T.U. ha calcolato il compenso residuo che spetta allo Stu- dio Associato nella somma complessiva di € 14.596,32 (al lordo dell'iva e della cassa pre- videnziale ed al netto della ritenuta di acconto), di cui € 13.694,86 per l'onorario comples- sivo (inclusi i rimborsi spesa documentati).
Tuttavia, dopo le osservazioni dei ctp e sulla base delle informazioni acquisite dalla
Centrale Rischi (doc. 8 centrale rischi anno 2018/2019), ha elaborato un nuovo calcolo, inclu- dendo altre prestazioni rese dallo Studio alla per un compenso CP_1 Parte_1 ulteriore di € 2.700,00, in virtù di prestazioni comunque già accertate dal ctu e valutate come congrue, (p. 47, ove si legge: “tenendo in considerazione in entrambe le tavole il momento effettivo, quale termine di esecuzione in senso temporale, delle prestazioni e quindi dello svolgimento delle singole prestazioni, e non dell'anno di competenza come comunque indicato negli atti, nelle stesse fatture emesse dallo studio associato”).
10 Ritenendo di dover aderire anche a quest'ultimo controllo compiuto dal ctu, mag- giormente rispondente alle esigenze di specifica individuazione dell'attività effettivamente svolta in concreto dallo , il compenso residuo per gli anni 2017, 2018 e Controparte_1
2019 ammonta complessivamente ad € 20.540,99 (al lordo dell'iva e della cassa di previ- denza ed al netto della ritenuta di acconto), di cui € 19.256,86 per l'onorario complessivo
(inclusi i rimborsi spesa documentati) (cfr. tav. D, p. 51 della C.T.U.). In particolare, € 9.887,00 per l'attività prestata nell'anno 2017 (fattura n. 75 del 5.03.2020), € 12.872,00 per l'anno
2018 (fatture n. 264 del 2/11/2018 e n. 33 del 1/02/2019) e € 1.026,00 per l'anno 2019 (fat- tura n. 75 del 5.03.2020).
Risulta pacifico agli atti che la società opponente ha già versato allo Controparte_1
l' intero importo ingiunto di € 26.631,16; pertanto, la stessa dovrà corrispondere in favore dello l'eventuale differenza tra gli importi come sopra Controparte_4 accertati (€ 20.540,99 oltre interessi ed accessori), con ripetizione da parte di quest'ultimo dell'eventuale importo percepito in eccedenza.
***
In conclusione, l'opposizione deve essere parzialmente accolta con revoca del De- creto Ingiuntivo opposto.
Dal momento che l'opposizione ha trovato parziale accoglimento, si ritengono inte- grati i presupposti di legge della soccombenza reciproca di cui all'art. 92 c.p.c. per procedere all' integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in corso di causa con decreto del 4.04.2023, vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in misura eguale tra loro.
La presente sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
*****
11
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 401/2020;
- Accerta che il credito dovuto da Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in fa- Parte_1
vore di in persona del suo legale rappre- Controparte_4
sentante pro-tempore, è pari a € 20.540,99, oltre interessi ed accessori nella misura dovuta per legge;
- Accerta che in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro-tempore, hanno già corrisposto in Parte_1 corso di causa l'intero importo ingiunto di € 26.631,16;
- Condanna e a Parte_1 Parte_1 corrispondere in favore dello l'eventuale Controparte_4
differenza tra gli importi come sopra accertati, con ripetizione da parte di quest'ultimo dell'eventuale importo percepito in eccedenza;
- Spese compensate;
- Pone le spese di C.T.U., già liquidate in corso di causa, definitivamente a
carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna;
Arezzo, 26.01.2024
Il Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi
12
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1128/2020 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( ), in persona del le- Parte_1 P.IVA_1
gale rappresentante pro tempore, ( ), parte rappre- Parte_1 C.F._1
sentata e difesa dall'avv. TEONI MARCO ( ), come da procura in calce C.F._2 all'atto di opposizione, con domicilio eletto presso il suo studio in Via Michelangelo n. 48,
Arezzo - parte attrice opponente -
CONCLUDE come da memoria ex art. 183, co. 6 n. 1, c.p.c.: “In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione ad agire dello e, pertanto, dichiarare nullo e/o Controparte_1 annullare il d.i. n. 401/20 del 27.3.20, R.G. 889/20; Nel merito, annullare e/o dichiarare nullo e privo di qualsiasi effetto il d.i. reso dal Tribunale di Arezzo con il n. 401/20 del 27.3.20, R.G. 889/.20 e notificato all'esponente in data 31.3.20, per l'insussistenza del debito reclamato per le ragioni tutte esposte nella narra- tiva del presente atto, e/o comunque rigettare la pretesa creditoria per i medesimi motivi in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di controparte, determinare secondo giustizia ai sensi dell'art 2233 cc il compenso richiesto dalla Rag. lla società a fronte dell'attività professionale prestata e CP_1 Parte_1 a fronte dei pagamenti da questa ricevuti e, per l'effetto, condannare controparte alla restituzione in favore dell'esponente dell'importo percepito in eccedenza a tale somma;
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese oltre rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA come per Legge”
E
( , in persona del legale rap- Controparte_1 P.IVA_2 presentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GORI IACOPO
( come da procura allegata al ricorso per d.i., con domicilio eletto presso C.F._3
1 il suo studio in Via Guido Monaco, n. 58/a, Arezzo - parte convenuta opposta -
CONCLUDE come da note scritte per l'udienza del 25.10.2023: “1) in via istruttoria (omissis); 2) nel merito, respingere ogni domanda di parte attrice opponente, perché infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del d.i. opposto. Con condanna di parte opponente alla rifusione delle spese e compe- tenze professionali, anche per quanto attiene alla fase di opposizione”
Prestazione d'opera intellettuale
*****
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la (d'ora in poi “ Parte_1 [...]
) ha promosso opposizione contro il Decreto Ingiuntivo n. 401/2020 emesso dal Parte_1
Tribunale di Arezzo in data 27.03.2020, con cui le veniva ingiunto di pagare in favore dello
(d'ora in poi “ ”) la somma di € Controparte_1 Controparte_1
26.631,16, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di residuo compenso per l'attività professionale di tenuta della contabilità, elaborazione dati, adempimenti fiscali e contributivi prestata dal 2015 al 2020. In via preliminare, parte attrice-opponente ha chiesto che venisse dichiarato il difetto di legittimazione dello , in quanto i rapporti Controparte_1
contrattuali fra le parti si sono perfezionati oralmente e personalmente con la ragioniera
[...]
quale singolo professionista e non anche nei confronti dello Studio As- Controparte_2
sociato. Nel merito ha dedotto di aver puntualmente corrisposto i compensi dovuti per i ser- vizi forniti dal 2015 al 2018 e di aver risolto il rapporto contrattuale fra le parti dal mese di gennaio 2019. Infine, ha eccepito il difetto di allegazione, nel procedimento monitorio, della parcella delle spese e delle prestazioni come prescritto dall'art. 636 c.p.c., nonché la prescri- zione triennale ex art. 2956 c.c. relativamente al compenso per l'opera ed i servizi prestati dallo negli anni 2015 e 2016. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.11.2020, si è costituito in giudizio lo , resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto. Nello Controparte_1
2 specifico, in ordine al difetto di legittimazione attiva, ha dedotto che le parti hanno stipulato un accordo in data 23.02.2010, con il quale l'allora Società Org_1 Parte_1
ha conferito allo Studio Associato l'incarico di prestare i sud- Parte_2 detti servizi di contabilità. L'incarico si è rinnovato automaticamente anno dopo anno, in assenza di disdetta, anche dopo la trasformazione della società
[...] nell'odierna avvenuta nel 2013. Nel Organizzazione_2 Parte_1
merito, ha precisato che è prassi ordinaria nell'attività di tenuta della contabilità che una serie di prestazioni residue, relative a prestazioni spesso non continuative, vengano conteg- giate e fatturate in momenti successivi, anche al momento dell'interruzione del rapporto con il cliente. Ha dedotto l'insussistenza dell'onere di allegazione della parcella delle spese e delle prestazioni, in quanto le attività fornite dallo Studio sono attività di tipo non intellet- tuale e dunque non necessitanti di apposita iscrizione ad albo. Quanto all'eccezione di pre- scrizione questa non sarebbe decorsa fino al 2019.
***
A seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo op- posto all'udienza del 25.02.2021, con successiva ordinanza del 14.10.2021 è stata formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., la quale è stata accettata dalla parte attrice-opponente ma rifiutata dalla parte convenuta-opposta.
***
L'opposizione è parzialmente fondata e va dunque accolta nei limiti e con le preci- sazioni che seguono.
In via preliminare, quanto alle richieste istruttorie avanzate dalla parte convenuta- opposta, si conferma il rigetto delle stesse, come da Ordinanza del 1.12.2021, da intendersi qui integralmente richiamata.
Deve essere, altresì, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva. Dai do- cumenti versati in atti, emerge con evidenza che il conferimento dell'incarico da CP_3
allo Studio Associato, per la tenuta della contabilità della prima, si è perfezionato
[...]
mediante lettera di incarico professionale del 23.02.2010, non disconosciuta, stipulata in
3 forma scritta fra il sig. , in qualità di rappresentante legale dell'allora “ Parte_1 [...]
e la ragioniera la quale, Organizzazione_3 Parte_3 all' epoca, operava in qualità di “associato dello studio (lettera di in- Organizzazione_4
carico del 23.02.2010, doc 1 parte opposta).
Sul punto si deve osservare che i singoli professionisti, membri di uno studio asso- ciato, ben possono agire in nome e per conto del gruppo anche in assenza di delega scritta, a condizione che sia portata a conoscenza dei terzi interessati la circostanza che si agisce come mandatari di un soggetto diverso (ex multiis Cass., n. 8853/2007 “Lo studio professionale asso- ciato, quantunque privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna e i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri) cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, perciò dotati di capacità di stare in giudizio in persona dei loro componenti o di chi ne abbia la legale rappresentanza secondo l'art. 36 cod. civ. Alla stregua di tale principio, l'avvicendamento di persone diverse, quali rappresentanti dell'associazione pro- fessionale, non importa la sostituzione di soggetti diversi nella titolarità dei rapporti facenti capo all'associazione medesima, tenendosi peraltro conto del fatto che l'esternazione del potere rappre- sentativo può avvenire anche senza espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato, purché vi sia un comportamento del mandatario che, per univocità e concludenza, sia idoneo a por- tare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente e, in proposito, il relativo accertamento costituisce compito devoluto al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di diritto.”).
Deve peraltro essere rilevato che l'odierna Società ha variato Parte_1 la sua forma giuridica e la sua denominazione da “ Organizzazione_3
a “ , con trasformazione registrata
[...] Parte_1
in data 03.07.2013 (cfr. pag. 9 della visura storica societaria, doc. 2 parte opposta), senza con ciò mutare i rapporti giuridici e processuali antecedentemente creati, ai sensi di quanto stabilito dall' art. 2498 c.c.: “con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione”.
4 Pertanto, tutti i diritti e gli obblighi precedenti alla trasformazione proseguono in capo a ivi compreso il contratto in oggetto. Parte_1
Non persuade neppure l'eccezione del difetto di allegazione della parcella delle spese e delle prestazioni ai sensi dell'art. 636 c.p.c. Infatti, in tema di onorari dovuti ai professio- nisti, un'eventuale mancanza della parcella e del parere della competente associazione pro- fessionale potrebbe rilevare unicamente nel procedimento monitorio, ovvero ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e non anche nel giudizio ordinario di cognizione (cfr. in tal senso Cass., n. 5884/2006: “mentre ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo a norma dell'art. 636 cod. proc. civ. la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente as- sociazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione e impone, quindi, al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, con la conseguenza che il giudice di merito non può assumere come base di calcolo per la determinazione del compenso le esposizioni di detta parcella contestate dal debitore.”).
***
Nel merito, appare fondata l'eccezione di prescrizione triennale del credito relativa- mente al compenso per l'opera prestata dallo negli anni 2015 e 2016. Controparte_1
Come è noto, la prescrizione presuntiva trova fondamento nella supposizione che determinati crediti, per il tipo di contratti che ne costituiscono il titolo, vengano estinti sol- lecitamente in un lasso di tempo ristretto, con l'effetto che, trascorso un certo periodo da quando sono sorti senza che il creditore abbia fatto valere la sua pretesa, si presumono estinti e tale presunzione può vincersi solo a mezzo del giuramento decisorio, che nel caso di specie non è stato deferito.
La prescrizione presuntiva “non opera sul piano del diritto sostanziale, come la prescri- zione estintiva, che, laddove venga sollevata, è causa di estinzione del diritto, ma si dispiega intera- mente sul terreno della prova nel processo, ponendo a favore del debitore la presunzione legale che,
5 una volta trascorso il periodo di tempo previsto dalla legge, l'obbligazione si sia estinta.” (cfr. Cass.,
Ord. n. 1765/2022).
Giova altresì richiamare i principi espressi dalla Corte di Cassazione in ordine alla decorrenza di tale termine di prescrizione, ossia che “il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore;
tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza.” (Cass., Ord. n. 15665/2023) e, inoltre, che “il pagamento in acconto di un debito non implica necessariamente, di per sé, rinuncia alla prescrizione, ove maturata, sebbene possa essere interpretato dal giudice di merito, insieme agli altri elementi istruttori, alla stregua di
un atto incompatibile con la volontà di avvalersene." (Cass., Ord. n. 23751/2018).
Orbene, il diritto dello Studio Associato a ricevere i compensi poteva essere eserci- tato (o il relativo termine prescrizionale interrotto) non oltre la data del 31.12.2018 per le annualità 2015 e del 31.12.2019 per le annualità 2016. Al contrario, dai documenti versati in atti, emerge che lo ha sollecitato il pagamento di tali compensi per la Controparte_1
prima volta in data 16.02.2020, con comunicazione pec diretta alla società Parte_1
(doc. 3 del fascicolo monitorio). D'altro canto, parte opposta non ha fornito prove a dimo- strazione di richieste, anche bonarie, di pagamento dei compensi entro lo spirare dei termini prescrizionali.
Pertanto, deve essere dichiarato prescritto il credito vantato da parte opposta nei con- fronti di parte opponente per l'attività professionale prestata dallo Studio Associato in favore della negli anni 2015 e 2016. Parte_1
***
Tanto premesso, occorre pronunciarsi in ordine al credito vantato dall'opposta per l' attività di tenuta della contabilità svolta negli anni 2017, 2018 e 2019.
6 Secondo lo Studio Associato, il credito residuo sarebbe pari ad € 26.631,16, risultante dalla sommatoria dell'importo di tre fatture: la n. 264 del 02.11.2018 (pari ad € 318,70 e relativa ad attività di “predisposizione e invio telematico pratica cessazione attività orafa dal
19.10.2018”), la n. 33 del 01.02.2019 (pari ad € 2.394,11 relativa ad attività di “tenuta scritture contabili del personale da giugno a dicembre 2018”) e la n. 75 del 05.03.2020 (pari ad €
23.918,35, riportante una serie di prestazioni residuali fornite dallo Studio alla Parte_4
dal 2015 al 2019).
[...]
Invece, secondo l'opponente, le prestazioni eseguite sarebbero già state pagate, es- sendosi le parti accordate, in forma orale, sull'importo annuo spettante allo Studio Associato per l'opera svolta.
Al fine di verificare se e quali specifiche prestazioni avesse eseguito lo Studio Asso- ciato, nonché la congruità del compenso richiesto, è stata esperita una CTU, depositata in data 31.03.2023.
L'elaborato peritale appare frutto di un'indagine analitica e completa, eseguita nel contraddittorio delle parti, che risulta aver risposto adeguatamente al quesito formulato, non- ché fornito adeguata risposta alle osservazioni prospettate dai consulenti di parte e pertanto ben può essere posta a base della decisione.
Nello specifico, è stato chiesto al C.T.U. di effettuare un doppio conteggio: uno com- prendente anche le prestazioni professionali eseguite dallo studio professionale negli anni
2015 e 2016 ed un altro che escludesse le prestazioni professionali eseguite in tali anni.
Posto quanto sopra in ordine alla realizzata prescrizione dei crediti per gli anni 2015
e 2016, occorre dunque tenere in considerazione unicamente le eventuali prestazioni profes- sionali fornite dallo per gli anni 2017, 2018 e 2019. Controparte_1
Giova premettere che “gli adempimenti fiscali telematici, come l'invio delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, delle comunicazioni Iva, devono esser predi- sposte ed effettuate nel corso dell'anno successivo a quello di riferimento: questo è il motivo per cui alcune fatture seppur maturate nel 2015 e negli anni successivi sono però state emesse - a
7 conclusione del lavoro - nel corso dell'anno 2018/2019 e 2020 (quest'ultimo anno in cui la CP_3 era ormai seguita da altro studio commerciale e tributario).” (p. 6).
[...]
In particolare, la fattura 264 del 02/11/2018 riguarda la predisposizione ed invio te- lematico della pratica di cessazione attività orafa dal 19/10/2018 e le relative spese anticipate e documentate.
La fattura 33 del 01/02/2019 è attinente alla amministrazione del personale da giugno a dicembre 2018. La fattura 75 del 05/03/2020 si riferisce agli anni 2015/2016/2017/2018 e
2019 per prestazioni residuali rispetto a quanto già nel tempo fatturato e pagato ed è una fattura riassuntiva. (pp. 10-11).
L'analisi non si è quindi limitata alle sole tre fatture che sono state indicate nel de- creto ingiuntivo, ma anche ad altre fatture elencate e decurtate, nel loro importo, nella parte finale della fattura 75/00 del 2020. In calce alla fattura n. 75 sono infatti elencate le fatture n. 204 del 12/10/2017, n. 227 del 16/11/2017, la n. 246 del 11/12/2017, la n. 22 del
22/01/2018, la n. 127 del 02/05/2018, la n. 153 del 14/06/2018, la n. 241 del 06/10/2018 e la n. 33 del 01/02/2019.
In ordine all'attività prestata dallo Studio Associato nell'anno 2017, il C.T.U. ha rap- presentato che “lo studio dall'anno 2017, e proprio per la redazione dei cedo- Controparte_1
lini, ha applicato un forfait mensile di euro 320,00 che ha poi decurtato, per i relativi periodi tem- porali e per gli importi corrispondenti, da quella fattura riassuntiva che è in atti con la numerazione
75/00 del 5 marzo 2020 posta anch'essa a base del decreto ingiuntivo. … Nella fattura 75/00 del
05/03/2020, per la competenza 2017, vengono elencati, in descrizione, l'elaborazione dei cedolini, dal 1°al 4° trimestre 2017, quindi per tutta l'annualità corrispondente e ne vengono decurtati tutti gli importi riscossi con le fatture a forfait: viene sottratto l'importo incassato in acconto, forfetizzato, della fattura 204 “tenuta contabilità del personale del mese di settembre 2017”, così quello della fattura 227 – “tenuta contabilità del personale del mese di ottobre 2017”, anche l'importo della fattura 246 - “tenuta contabilità del personale del mese di novembre 2017”, e l'importo della fattura
n. 22 - “tenuta contabilità del personale del mese di dicembre 2017” di esatti € 320,00” (pp. 12,
13).
8 Udita in sede di interrogatorio formale, la Rag. ha chiarito il peculiare CP_1 sistema della corresponsione annuale ed “a forfait”, in particolare alla domanda “2) V.C. la
Rag. e/o la dall'anno 2015 sino all'anno 2019 mai CP_1 Controparte_1 Par hanno richiesto compensi ulteriori rispetto a quelli corrisposti annualmente dalla società
[...] in loro favore?” ha risposto: “Noi inviavamo tutti gli anni un estratto conto complessivo Parte_5
di tutti gli addebiti maturati per le prestazioni professionali svolte, questo estratto conto riepilogava tutte le prestazioni e gli importi, venivano poi fatturati gli importi che il cliente decideva di pagare subito, poi venivano scorporati i compensi che il cliente avrebbe pagato successivamente e che avrebbero incrementato l'estratto conto successivo. Questo era ben chiaro anche da come veniva strutturata la fattura, che riportava gli importi effettivamente pagati.” (cfr. verbale d'udienza del
27.10.2022).
Quanto all'attività prestata dallo Studio Associato nell'anno 2018, il C.T.U. ha pre- cisato che “Per quanto attiene le competenze dell'anno 2018 le fatture che sono state decurtate dalla somma complessiva degli onorari della fattura 75/00- a correzione degli importi conteggiati a saldo - vengono sottratti gli importi corrispondenti al forfait al tempo incamerato: 1) per il 1° tri- mestre 2018 con quanto contenuto nella fattura 127 – di esatti € 960 per il mese di gennaio, febbraio
e marzo 2018; 2) per il 2° trimestre al 2018 con il quantum della fattura 153 relativa a maggio (per
€ 320,00), e della fattura 241 del giugno 2018 (per euro 320,00) 3) per il restante periodo, da giugno
a dicembre 2018 con gli importi della fattura 33 del febbraio 2019. Ma poi la fattura 33, che è dapprima sottratta, nell'importo, dalla fattura 75/00, tenuto conto che dovesse esser richiesto il saldo spettante, come ad operare una sorta di conguaglio e ricalcolo tra acconto e saldo - viene di nuovo conteggiata ed allegata al decreto ingiuntivo e richiesta a pagamento per l'importo di 7 (sette) mensilità, poiché nella realtà dei fatti si tratta di valore su fattura già emessa seppur non riscossa.
Così hanno confermato anche i due CTP in seduta di seconda riunione peritale.” (p. 13 C.T.U.).
In ordine all'analisi sul quantum richiesto, si premette che le parti in sede di conferi- mento dell'incarico professionale hanno stabilito che il compenso dello Associato CP_1 sarebbe stato calcolato sulla base della “tariffa professionale vigente al momento dello svolgi- mento dell'incarico”.
A sostegno di tale circostanza depone quanto emerso dall'interrogatorio formale della Rag. la quale alla domanda “1) V.C. lo CP_1 Controparte_1
mai ha portato a conoscenza la società e il Signor del preventivo Parte_1 Parte_1
9 di spesa annuale relativo ai servizi di contabilità, elaborazione dati, adempimenti fiscali e contribu- tivi svolti in favore di questi ultimi soggetti?”, la Rag. ha risposto: “premetto che CP_1
sono diventata legale rappresentante dello Studio successivamente al 2010, ma posso dire che la
e il signor hanno sottoscritto una lettera di incarico professionale, in cui veniva Org_1 Pt_1 rappresentato che i compensi richiesti sarebbero stati determinati con riferimento alle tariffe pro- fessionali. Il cliente non ha mai richiesto un preventivo diverso né noi lo abbiamo proposto, era noto che si applicassero le tariffe professionali.” (cfr. verbale d'udienza del 27.10.2022).
Sul punto, il c. II dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 ha previsto, in seguito all' abrogazione delle tariffe professionali, che il compenso venga determinato sulla base dei parametri istituiti con Decreto n. 140 del 22 agosto 2012. Tali parametri non sono parificabili ad una nuova tariffa professionale, ma costituiscono unicamente un'indicazione che il Giu- dice deve considerare in relazione alla determinazione del compenso da riconoscere al pro- fessionista.
Il C.T.U. ha poi verificato che tutti i compensi sono stati conteggiati in maniera con- grua e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto del Ministero della Giustizia 20/07/2012
n. 140, G.U. 22/08/2012, oltreché dal Decreto Ministeriale 21 febbraio 2013 n. 46, come dettagliatamente descritto ed indicato alle pagine 14-38 della C.T.U.
Concluse le verifiche, il C.T.U. ha calcolato il compenso residuo che spetta allo Stu- dio Associato nella somma complessiva di € 14.596,32 (al lordo dell'iva e della cassa pre- videnziale ed al netto della ritenuta di acconto), di cui € 13.694,86 per l'onorario comples- sivo (inclusi i rimborsi spesa documentati).
Tuttavia, dopo le osservazioni dei ctp e sulla base delle informazioni acquisite dalla
Centrale Rischi (doc. 8 centrale rischi anno 2018/2019), ha elaborato un nuovo calcolo, inclu- dendo altre prestazioni rese dallo Studio alla per un compenso CP_1 Parte_1 ulteriore di € 2.700,00, in virtù di prestazioni comunque già accertate dal ctu e valutate come congrue, (p. 47, ove si legge: “tenendo in considerazione in entrambe le tavole il momento effettivo, quale termine di esecuzione in senso temporale, delle prestazioni e quindi dello svolgimento delle singole prestazioni, e non dell'anno di competenza come comunque indicato negli atti, nelle stesse fatture emesse dallo studio associato”).
10 Ritenendo di dover aderire anche a quest'ultimo controllo compiuto dal ctu, mag- giormente rispondente alle esigenze di specifica individuazione dell'attività effettivamente svolta in concreto dallo , il compenso residuo per gli anni 2017, 2018 e Controparte_1
2019 ammonta complessivamente ad € 20.540,99 (al lordo dell'iva e della cassa di previ- denza ed al netto della ritenuta di acconto), di cui € 19.256,86 per l'onorario complessivo
(inclusi i rimborsi spesa documentati) (cfr. tav. D, p. 51 della C.T.U.). In particolare, € 9.887,00 per l'attività prestata nell'anno 2017 (fattura n. 75 del 5.03.2020), € 12.872,00 per l'anno
2018 (fatture n. 264 del 2/11/2018 e n. 33 del 1/02/2019) e € 1.026,00 per l'anno 2019 (fat- tura n. 75 del 5.03.2020).
Risulta pacifico agli atti che la società opponente ha già versato allo Controparte_1
l' intero importo ingiunto di € 26.631,16; pertanto, la stessa dovrà corrispondere in favore dello l'eventuale differenza tra gli importi come sopra Controparte_4 accertati (€ 20.540,99 oltre interessi ed accessori), con ripetizione da parte di quest'ultimo dell'eventuale importo percepito in eccedenza.
***
In conclusione, l'opposizione deve essere parzialmente accolta con revoca del De- creto Ingiuntivo opposto.
Dal momento che l'opposizione ha trovato parziale accoglimento, si ritengono inte- grati i presupposti di legge della soccombenza reciproca di cui all'art. 92 c.p.c. per procedere all' integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in corso di causa con decreto del 4.04.2023, vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in misura eguale tra loro.
La presente sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
*****
11
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 401/2020;
- Accerta che il credito dovuto da Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in fa- Parte_1
vore di in persona del suo legale rappre- Controparte_4
sentante pro-tempore, è pari a € 20.540,99, oltre interessi ed accessori nella misura dovuta per legge;
- Accerta che in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro-tempore, hanno già corrisposto in Parte_1 corso di causa l'intero importo ingiunto di € 26.631,16;
- Condanna e a Parte_1 Parte_1 corrispondere in favore dello l'eventuale Controparte_4
differenza tra gli importi come sopra accertati, con ripetizione da parte di quest'ultimo dell'eventuale importo percepito in eccedenza;
- Spese compensate;
- Pone le spese di C.T.U., già liquidate in corso di causa, definitivamente a
carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna;
Arezzo, 26.01.2024
Il Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi
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