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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 11048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11048 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per la data del 25.11.2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte fra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte pervenute nell'interesse delle parti costituite;
applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8040/2022 r.g.a.c., vertente
TRA
e , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2
RA OC, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attori/opponenti
CONTRO in persona del l.r.p.t., rappresentata da Controparte_1
in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. CP_2
AN AR, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta
***
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.)
immobiliare.
Proc. n. 8040/22 r.g.a.c. Pagina 1 di 20 Conclusioni come da note scritte depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 25.11.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. rappresentata da ha notificato Controparte_1 CP_2
atto di pignoramento immobiliare a (n. 1947) e a , Parte_1 Parte_2
suoi debitori in forza del contratto di finanziamento stipulato il 13.10.2010
per atto del notaio (rep. 127054, racc. 31817). Persona_1
Essa ha così instaurato la procedura esecutiva designata dal n. 211/20,
avente a oggetto i beni siti in Napoli e così descritti in C.F.: Sez. Avv., fg. 8,
p.lla 1299, sub 88, per la quota di ½ di proprietà di;
Sez. Avv., Parte_1
fg. 8, p.lla 1299, sub 75, di proprietà di . Parte_2
Con ricorso ex art. 615, c. II, c.p.c. del 13.7.2021, e Pt_1 Pt_2
si sono opposti all'esecuzione instaurata ai loro danni, eccependo: 1)
[...]
la carenza del titolo esecutivo;
2) la sottoposizione a pignoramento, ai danni di , di diritti inferiori alla quota a lui effettivamente spettante Parte_1
sull'immobile sub 88; 3) la carenza di prova della cessione del credito in favore della procedente.
Con ordinanza dell'8.10.2021, il G.E., non ravvisando il fumus boni
iuris a sostegno del ricorso, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione; con successivo provvedimento integrativo del 13-
15.10.2021, ha quindi assegnato termine di giorni novanta per l'introduzione del giudizio di merito.
Gli esecutati vi hanno, quindi, provveduto con citazione notificata il
Proc. n. 8040/22 r.g.a.c. Pagina 2 di 20 9.12.2021, senza, tuttavia, completare tale attività processuale con l'iscrizione della causa a ruolo;
quindi, con successiva citazione in riassunzione ex art. 307, c. I, c.p.c., notificata il 25.3.2022 e indirizzata, oltre che alla creditrice procedente, anche ad e Controparte_3
al , hanno tempestivamente Controparte_4
riassunto il giudizio, instaurando il presente procedimento di merito.
Aveva nel corso del procedimento spiegato intervento, alla data del ricorso in opposizione, . Controparte_3
Frattanto, era stata incardinata dalla Curatela del Fallimento
[...]
, ai danni di , sua debitrice in forza Controparte_4 Parte_3
di ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. emessa da quest'Ufficio il 27.6.2022, la procedura esecutiva n. 514/22, avente a oggetto, fra l'altro, la quota, di proprietà della debitrice, pari a 1/8 dell'immobile sopra indicato, designato dal sub 88, già sottoposta a sequestro conservativo in favore della Curatela
stessa.
È stata altresì instaurata dalla Curatela del Fallimento
[...]
, ai danni di , suo debitore in forza di Controparte_4 Parte_4
ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. emessa da quest'Ufficio il 27.6.2022, la procedura esecutiva n. 515/22, avente a oggetto, fra l'altro, la quota, di proprietà del debitore, pari a 1/8 dell'immobile sopra indicato, designato dal sub 88, già sottoposta a sequestro conservativo in favore della Curatela
stessa.
È stata altresì instaurata dalla Curatela del Fallimento
[...]
, ai danni di (n. 2006), suo debitore in forza Controparte_4 Parte_1
di ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. emessa da quest'Ufficio il 27.6.2022, la
Proc. n. 8040/22 r.g.a.c. Pagina 3 di 20 procedura esecutiva n. 516/22, avente a oggetto, fra l'altro, la quota, di proprietà del debitore, pari a 1/8 dell'immobile sopra indicato, designato dal sub 88, già sottoposta a sequestro conservativo in favore della Curatela
stessa.
È stata infine instaurata dalla Curatela del Fallimento
[...]
, ai danni di , sua debitrice in forza di Controparte_4 CP_5
ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. emessa da quest'Ufficio il 27.6.2022, la procedura esecutiva n. 517/22, avente a oggetto, fra l'altro, la quota, di proprietà del debitore, pari a 1/8 dell'immobile sopra indicato, designato dal sub 88, già sottoposta a sequestro conservativo in favore della Curatela
stessa.
Tutte tali procedure sono state riunite, limitatamente ai diritti sopra indicati, alla procedura n. 211/20.
2. Con il primo motivo di opposizione, i debitori deducono che il contratto di finanziamento azionato dalla loro controparte, da intendersi alla stregua di un mutuo, non sia idoneo titolo esecutivo;
ciò in quanto, non essendo accompagnato dalla effettiva consegna del denaro promesso dall'istituto di credito, non si sarebbe giuridicamente perfezionato.
Più in particolare, gli opponenti sostengono che “alcuna somma è mai
stata consegna ai mutuatari ma la somma è stata utilizzata dalla per CP_6
la compensazione con una pregressa passività esistente in conto corrente. A
Contr tali fine la ha finto l'erogazione in favore dei sigg.ri , Parte_1
e per supportare la Persona_2 Parte_2 Controparte_4
in un fantomatico aumento di capitale così da farsi rilasciare un mandato
irrevocabile all'incasso” (v. pg. 4 della citazione).
Proc. n. 8040/22 r.g.a.c. Pagina 4 di 20 Essi poi aggiungono che “Il mutuo è manifestamente simulato in
quanto alcuna somma è entrata nella disponibilità dei clienti che non hanno
mai sottoscritto le operazioni di prelievo delle somme, né tantomeno hanno
dato disposizione alla banca di procedere ai bonifici in favore delle società
debitrici, avendo la operato in piena autonomia a porre in essere le CP_6
operazioni con una apparenza esteriore di legalità”.
2.1. Il tenore letterale delle difese svolte dagli attori non pare del tutto coerente, poiché, nei brani sopra riportati, costoro dapprima sembrano voler escludere che le particolari modalità di erogazione contrattualmente previste
- ovverosia attraverso il ripianamento di una preesistente obbligazione debitoria di altro soggetto – possano giuridicamente integrare la consegna del denaro mutuato, indispensabile a ottenere il perfezionamento del contratto.
Nel successivo periodo, essi sembrano invece ricondurre la fattispecie al diverso istituto giuridico della simulazione del contratto di mutuo o alla sua infedele attuazione mediante consegna del denaro a un terzo in difetto di autorizzazione dei mutuatari.
Sul punto, vanno svolte le considerazioni seguenti.
2.2. Come detto, gli esecutati sembrano in primo luogo adombrare il mancato perfezionamento del contratto di mutuo, per essere stata la somma promessa pattiziamente destinata all'estinzione di una corrispondente obbligazione della società Controparte_4
Nella loro prospettazione difensiva, ciò sarebbe infatti insufficiente a integrare la consegna del denaro mutuato, richiesta dall'art. 1813 c.c. per il perfezionamento del contratto.
Essi sembrano in tal modo alludere alla pretesa nullità del mutuo
Proc. n. 8040/22 r.g.a.c. Pagina 5 di 20 solutorio, finalizzato, cioè, a costituire la provvista per estinguere preesistenti obbligazioni del mutuatario (o, nel caso di specie, di terzi) nei confronti del mutuante, anziché a fornire liquidità al primo.
Sul punto, tuttavia, occorre dare seguito al consolidato orientamento di legittimità, di recente ribadito dalla S.C. (v. Cass., Sez. III, n. 23149/22), per il quale il contratto di mutuo, se congegnato nei termini sopra indicati, non è
affatto nullo, non essendo contrario ad alcuna disposizione di legge, né
simulato, ben corrispondendo i suoi effetti alla volontà delle parti, né, infine,
privo della traditio rei.
Quest'ultima, infatti, non si risolve nella fisica consegna della somma erogata, ma nella trasmissione della sua giuridica disponibilità, che può
avvenire anche con il suo deposito su un conto corrente scoperto (v Cass.,
Sez. III, n. 23654/21) o con la sua attribuzione, su indicazione del mutuatario, a un creditore di questo, poiché, così facendo, il complessivo patrimonio del primo si troverà comunque incrementato di un importo pari a quello mutuato, sia pure mediante l'estinzione di una posta passiva, anziché
con l'accrescimento di una posta attiva.
Con ciò è da ritenersi dunque superato l'isolato orientamento, che ravvisava nel mutuo solutorio i caratteri del mero pactum de non petendo (v.
Cass., Sez. I, n. 1517/21), costituente in realtà istituto giuridico del tutto distinto e al quale le parti, volendo, potrebbero apertamente ricorrere.
Tale opinione è stata, infatti, in seguito esplicitamente sconfessata dalla
S.C. (v. Cass., Sez. III, n. 23149/22), osservando che il mutuo solutorio implica certamente la datio rei, sia pure attuata in termini puramente giuridici e non fisici;
che l'estinzione di una preesistente obbligazione
Proc. n. 8040/22 r.g.a.c. Pagina 6 di 20 implica per sua natura l'accrescimento del patrimonio del debitore, mediante estinzione di una posta passiva, e dunque il suo arricchimento;
che la progressiva dematerializzazione del denaro, unita ai limiti normativi all'uso del contante, rende anacronistica l'idea che una mera annotazione in conto non costituisca valida traditio; che la libertà negoziale delle parti consente loro di stipulare tanto un pactum de non petendo quanto il diverso istituto giuridico del mutuo solutorio.
2.3. Va inoltre rimarcato, anche al di là delle dirimenti considerazioni sopra in astratto svolte, che il concreto tenore del contratto di mutuo depone in termini diversi da quelli prospettati in citazione.
Al primo capoverso dell'art. 3, infatti, è detto che la banca consegna la somma di euro 500.000,00 alla parte mutuataria, la quale rilascia, con la sottoscrizione del contratto, ampia e liberatoria quietanza.
Tale circostanza, attestata con valore fidefaciente ex art. 2700 c.c. dal notaio rogante, è di per sé decisiva onde stabilire l'effettivo consolidamento del contratto di mutuo, nei sensi richiesti dall'art. 1813 c.c.
Non depone in senso contrario il seguito della medesima clausola negoziale, ove si legge: “al fine di assicurare che la predetta somma sia
effettivamente destinata all'aumento del capitale sociale della società
[…], la parte mutuataria, con la sottoscrizione del Controparte_4
presente contratto, conferisce alla banca mandato irrevocabile a versare,
tramite le sue casse, la predetta somma […] alla società Controparte_4
medesima ai fini di quanto dovuto per la sottoscrizione dell'aumento di
[...]
capitale. […] la parte mutuataria incarica la banca di custodire la somma in
un deposito cauzionale infruttifero presso la banca stessa, fino a quando, a
Proc. n. 8040/22 r.g.a.c. Pagina 7 di 20 giudizio della banca, la parte mutuataria non abbia fornito la prova che
sugli immobili ipotecati non esistano precedenti iscrizioni passive”.
2.3.1. Tale disposizione, infatti, si risolve, per un verso, in una ulteriore pattuizione, accessoria rispetto al mutuo, con la quale le parti hanno concordato che la somma, già erogata, sarebbe stata poi utilizzata allo scopo suindicato, corrispondente altresì a un interesse della banca mutante e in relazione al quale è stato pertanto ad essa rilasciato un mandato irrevocabile.
Ciò, tuttavia, non esclude che la somma mutuata sia effettivamente entrata nel patrimonio dei mutuatari e l'eventuale inadempimento della banca al mandato ricevuto, invero neanche dedotto, avrebbe semmai potuto legittimare i mandanti a chiedere la manutenzione del contratto ovvero, in alternativa, la risoluzione dello stesso e il risarcimento del danno.
2.3.2. Per altro verso, la costituzione del denaro mutuato in deposito fino alla prestazione delle garanzie promesse non esclude il perfezionamento del mutuo.
In primo luogo, come detto, il contratto in oggetto contiene, all'art. 3,
primo comma, espressa quietanza dell'erogazione della somma elargita ai mutuatari, i quali, contestualmente, l'hanno riversata alla banca stessa in deposito cauzionale infruttifero, da svincolarsi all'esito della promessa iscrizione ipotecaria.
Ciò, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità,
espressamente pronunciatasi in fattispecie del tutto analoga (v. Cass., Sez.
III, n. 9229/22; v. anche Cass., Sez. I, n. 25632/17 e Sez. VI-I, n. 38884/21),
rappresenta una modalità di realizzazione del contratto di mutuo idonea a integrare la c.d. traditio, a sua volta necessaria a determinarne il
Proc. n. 8040/22 r.g.a.c. Pagina 8 di 20 perfezionamento, essendo a tal fine sufficiente che il denaro sia uscito dalla giuridica disponibilità del mutuante per entrare nel patrimonio del mutuatario ed essendo ciò implicito nel fatto stesso che questi abbia ad esso impresso il vincolo della destinazione a deposito.
La facoltà del mutuatario di costituire tale deposito sussiste, infatti, in virtù della sua veste di proprietario delle somme erogate, mentre la materiale disponibilità ottenuta dalla banca non consegue a un'originaria posizione dominicale, ma al diverso titolo di mero depositario, sia pure irregolare e dunque capace di acquisire la proprietà di quanto consegnatogli.
2.3.3. Invero, in un successivo arresto (v. Cass., Sez. III, n. 12007/24),
la S.C., pur senza sconfessare l'orientamento in passato più volte espresso, e sopra richiamato, lo ha tuttavia ulteriormente sviluppato, affermando, in un caso simile a quello in oggetto, che, fermo il perfezionamento del mutuo con la quietanza del mutuatario, il deposito della somma conferitagli presso la banca mutuante, successivo sul piano logico ma contestuale nella stipulazione, determina l'inesigibilità dell'obbligazione di pagamento delle rate di ammortamento, quante volte “la sussistenza di una obbligazione
attuale di restituirla alla banca [sia] subordinata al preventivo svincolo del
deposito in suo favore”; da ciò vien fatta discendere, nell'incedere argomentativo della Corte, l'inidoneità di un contratto così congegnato a fungere da titolo esecutivo, in assenza di un atto, pure rivestito di forma solenne, attestante lo “svincolo” del deposito in favore del mutuante,
ovverosia l'avveramento della condizione sospensiva della sua obbligazione restitutoria e, con esso, le sopravvenute attualità ed esigibilità della stessa agli effetti dell'art. 474 c.p.c.; era così posto a carico del giudice
Proc. n. 8040/22 r.g.a.c. Pagina 9 di 20 dell'esecuzione l'onere di verificare “l'esistenza attuale di una obbligazione
restitutoria della […] mutuataria nei confronti della banca, ovvero, al
contrario, se tale obbligazione fosse condizionata al verificarsi di ulteriori
circostanze di fatto non attestate nel contratto”, negando, in tale seconda eventualità, efficacia esecutiva al mutuo.
La portata nomofilattica di tale decisione va tuttavia rettamente intesa alla luce delle successive puntualizzazioni contenute in S.U., n. 5968/25,
laddove le S.U., nel ribadire che “la messa a disposizione può essere solo
ficta o giuridica o figurativa o meramente contabile, corrispondendo pure
allo stato attuale dell'evoluzione degli strumenti correnti di pagamento la
sostituzione dei trasferimenti di denaro fisico con le operazioni contabili
corrispondenti”, hanno reiterato il tradizionale orientamento di legittimità,
invero non messo in dubbio neanche in Cass., n. 12007 cit, per il quale l'erogazione del denaro, sia pure contestualmente retrocesso con la costituzione, presso il mutuante, di deposito infruttifero di pari importo,
costituisce consegna dello stesso, idonea a creare un autonomo titolo di disponibilità giuridica in capo al mutuatario e, di conseguenza, a segnare il perfezionamento del contratto reale di mutuo. Quest'ultimo, tuttavia, non deve in tale evenienza intendersi, come invece adombrato in Cass., n. 12007
cit., quale mutuo condizionato allo svincolo del deposito, poiché ciò si ha soltanto “quando la stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure
soltanto ficta o contabile - della somma mutuata materialmente avviene in
tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo”, mentre, in una stipulazione come quella in esame, l'erogazione, come detto, deve intendersi già avvenuta, essendo posposta soltanto la distinta obbligazione del mutuante,
Proc. n. 8040/22 r.g.a.c. Pagina 10 di 20 avente fonte nel contratto di deposito, di restituirne in via definitiva l'ammontare al mutuatario. Ne consegue la sua idoneità, anche in assenza di un nuovo e separato atto di svincolo, a fungere da titolo esecutivo per il pagamento delle rate di ammortamento – beninteso alla loro scadenza – con la sola eccezione che “risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata
obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del
mutuatario”.
L'eventuale inadempimento, totale o parziale, dell'istituto di credito,
all'obbligazione, distinta da quella su di esso gravante in qualità di mutuante e originata dalla sua posizione di depositario, di ritrasferire al depositante la somma da questo retrocessa, potrà, semmai, costituire un fatto impeditivo del diritto del mutuante di procedere a esecuzione, da farsi valere con opposizione ex art. 615 c.p.c.
In definitiva, dunque, quanto occorre stabilire per la procedibilità
dell'azione esecutiva, alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale sin qui richiamata, è che, dal contratto di mutuo, emerga quietanza della effettiva costituzione di un autonomo titolo di disponibilità in capo al mutuatario e che a ciò non si accompagni l'espressa esclusione di un'attuale obbligazione restitutoria in capo al mutuante.
2.3.4. Ebbene, nel caso di specie, l'art. 3, c. I, del mutuo contiene, come detto, “ampia e finale” quietanza dell'erogazione del denaro;
al contempo,
esso viene retrocesso alla banca sotto forma di deposito, da svincolarsi in seguito al consolidamento della promessa ipoteca;
ciò inoltre condiziona anche l'inizio dell'ammortamento e, con esso, l'obbligo, assunto dal mutuatario, di pagare le rate periodiche ivi pattuite, la scadenza delle quali,
Proc. n. 8040/22 r.g.a.c. Pagina 11 di 20 infatti, non è prevista a date prestabilite, ma solo numerate in ordine progressivo e decorrenti da un evento iniziale futuro e incerto;
L'art. 1, c. III, del contratto, infatti, nello stabilire l'inizio dell'ammortamento, colloca l'esigibilità delle rate al trenta giugno o al trentuno dicembre di ogni anno, a partire dal primo gennaio “immediatamente
successivo alla data nella quale la somma mutuata sarà resa disponibile a
favore della parte mutuataria”.
Perché si abbia l'esigibilità dei suddetti crediti, è dunque necessario,
secondo il regolamento contrattuale, il c.d. svincolo del deposito cauzionale e,
perché l'obbligo di pagamento delle rate possa dirsi attestato da un titolo esecutivo, è di conseguenza necessario, anche alla luce di Cass., S.U. n. 5968
cit., che l'evento condizionante sia a sua volta documentato per atto pubblico.
Così, tuttavia, nel caso di specie, in concreto non è: i principi di diritto espressi in Cass., n. 12007 cit., sia pure in seguito al ridimensionamento degli stessi operato dalle S.U. nel 2025, pur consentendo di affermare il perfezionamento di detto mutuo, non permettono infatti di riconoscere ad esso la qualità di titolo esecutivo;
manca, infatti, nel suo contenuto testuale,
l'assunzione, in capo al mutuatario, di un'obbligazione restitutoria attuale e incondizionata, derivando essa, al contrario, da un evento futuro e incerto,
senza l'individuazione del quale non è possibile neanche stabilire quando l'ammortamento abbia iniziato a decorrere e quali rate siano pertanto divenute esigibili.
Nelle memorie illustrative del 19.11.2025, parte opposta sostiene, fra l'altro, che “le parti mutuatarie hanno accettato sin da subito il pagamento
degli interessi di preammortamento del mutuo”, con ciò manifestando la
Proc. n. 8040/22 r.g.a.c. Pagina 12 di 20 volontà di assumere immediatamente un'obbligazione incondizionata.
Ciò, tuttavia, è contraddetto dall'art. 1, c. IV, del contratto, laddove è
esplicitamente detto che “dalla data nella quale sarà resa disponibile
[ovverosia svincolata] la somma mutuata […], decorreranno sulla somma
stessa interessi di preammortamento”; anche tale obbligazione è dunque condizionata al c.d. svincolo del deposito cauzionale.
In definitiva, dunque, il primo motivo di opposizione, incentrato proprio sull'assenza di un titolo esecutivo, merita accoglimento, non consentendo il contratto azionato dal creditore procedente di individuare un credito esigibile, né, per l'effetto, di intraprendere una procedura esecutiva.
2.3.5. Le superiori considerazioni non mutano ove il negozio azionato sia inteso come un finanziamento ovvero come un mutuo di scopo, anziché
come un ordinario contratto di mutuo.
Quest'ultimo, nella sua forma tipica, descritta dagli artt. 1813 e ss. c.c.,
non comprende, fra i suoi elementi costitutivi, la destinazione delle somme erogate a una finalità specifica, restando nella facoltà del mutuante utilizzarle per qualunque scopo egli ritenga opportuno.
Ciò non toglie che la legge – o la volontà delle parti – possa prevedere fattispecie particolari e speciali rispetto a quella tipica, nelle quali, invece,
una peculiare finalizzazione del capitale mutuato sia prevista come oggetto di specifica obbligazione dell'accipiens, in relazione a un interesse del finanziatore in tal senso;
in tale configurazione del contratto, congegnato in termini consensuali anziché reali, questi a sua volta si impegna a erogare la somma richiesta e la consegna di essa costituisce oggetto di una sua obbligazione, anziché elemento costitutivo del negozio.
Proc. n. 8040/22 r.g.a.c. Pagina 13 di 20 Ebbene, nel caso di specie, anche interpretando in tal senso il contratto azionato, nulla cambierebbe, rispetto a quanto esposto al precedente paragrafo, in ordine all'esigibilità dell'obbligazione pecuniaria del mutuatario e alla sua conseguente idoneità a fungere da titolo esecutivo.
3. Con il secondo motivo di opposizione, osserva di Parte_1
essere proprietario, iure proprio, del 50% dell'immobile sub 88, nonché, iure
hereditario, di un'ulteriore quota del 16%, pervenutagli in seguito al decesso dell'altro originario comproprietario, ovverosia del coniuge, Per_3
Ciononostante, il pignoramento ha colpito, in suo danno, soltanto ½ della piena proprietà e l'azione esecutiva sarebbe stata, pertanto, irregolarmente avviata.
3.1. L'opponente, con la riportata difesa, intende evidentemente dare seguito all'orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, per il quale non è facoltà del creditore procedente frazionare il diritto spettante al debitore sull'immobile pignorato, con la conseguenza che l'azione esecutiva eseguita per una quota inferiore a quella spettante al debitore risulta improcedibile.
Ciò, infatti, non è consentito dall'ordinamento, essendo possibile al creditore, ai sensi dell'art. 2910 c.c., pignorare i beni dell'obbligato,
rispettandone, tuttavia, la consistenza materiale e giuridica e senza costituire,
per effetto dell'espropriazione, diritti nuovi e diversi da quelli già esistenti. Il
pignoramento, d'altronde, si estende, ai sensi dell'art. 2912 c.c., alla cosa pignorata e alle sue pertinenze, sicché non è possibile ridurre la consistenza della prima con l'esercizio dell'azione esecutiva.
Tale principio è stato espresso nella risalente, ma mai superata,
Proc. n. 8040/22 r.g.a.c. Pagina 14 di 20 pronuncia espressa in Cass., Sez. III, n. 4612/85, secondo la quale “il
proprietario di un appartamento, ancorché ubicato in edificio condominiale,
non può essere assoggettato ad esecuzione per espropriazione forzata
limitatamente ad alcuni vani o porzioni dello appartamento medesimo, dato
che questo costituisce, funzionalmente e giuridicamente, un'unità
indivisibile, suscettibile di frazionamento in più beni distinti solo con
modifiche strutturali affidate all'iniziativa del proprietario stesso”.
Il creditore procedente, con l'assoggettare a esecuzione una quota del bene staggito inferiore a quella di proprietà del suo debitore, di fatto opererebbe in senso analogo a quello stigmatizzato dalla S.C.,
inammissibilmente frazionando – sia pure sul piano giuridico, anziché su quello materiale – i diritti spettanti all'esecutato.
3.2. Tanto premesso sul piano dei principi applicabili, occorre verificare che il caso di specie presenti realmente i connotati rappresentati dall'opponente ed esaminati dalla citata giurisprudenza di legittimità.
Occorre in proposito rimarcare che nessun documento è stato prodotto dall'opponente a sostegno delle sue deduzioni: né il certificato di morte della comproprietaria, né l'estratto dello stato civile dal quale risulti l'eventuale stato di coniugio fra loro.
Dall'esame della relazione notarile prodotta dal creditore nel corso del procedimento esecutivo, risulta che l'immobile identificato dal sub 88 sia in comproprietà fra e , nella misura del 50% ciascuno. Parte_1 Per_3
Ciò è confermato dall'atto di acquisto del cespite, acquisito dall'esperto stimatore nella procedura esecutiva, rogato il 21.11.1985 dal notaio e trascritto l'11.12.1985, con il quale e Persona_4 Parte_1
Proc. n. 8040/22 r.g.a.c. Pagina 15 di 20 acquistarono da tale il bene in oggetto. Per_3 Persona_5
Alla medesima relazione peritale sono inoltre acclusi tanto il certificato di morte di che ne attesta il decesso al 25.7.2017, quanto un Per_3
estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, che documenta lo stato di coniugio degli acquirenti dal 29.7.1974.
Ne discende che, alla morte della moglie, l'odierno esecutato era da ritenersi chiamato alla sua eredità, ai sensi dell'art. 565 c.c.
Risulta, tuttavia, dalla nota di trascrizione del verbale di accettazione dell'eredità, accluso alla relazione peritale, che la de cuius abbia regolato la sua successione con testamento olografo, pubblicato il 27.4.2018, con il quale lasciò la sua quota sull'immobile pignorato ai nipoti , Parte_4
, e (n. il 6.11.2006), omonimo Parte_3 CP_5 Parte_1
dell'odierno opponente.
Quest'ultimo, viceversa, è stato escluso dalla successione del coniuge,
se non altro con riferimento a detto immobile, né ha promosso azioni
Per_ giudiziarie volte a impugnare l'atto di ultima volontà della .
Ne discende che egli non vanta, sul bene staggito, diritti più ampi di quelli oggetto del pignoramento.
Il secondo motivo di opposizione va pertanto rigettato.
4. Con l'ultimo motivo di doglianza, gli attori eccepiscono che
[...]
non abbia dimostrato di essere titolare del credito e, in Controparte_1
particolare, che non abbia documentato la cessione dello stesso in suo favore da parte dell'originaria titolare, Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
La creditrice opposta intende portare in esecuzione il contratto di mutuo fondiario del 13.10.2003, stipulato dai debitori con la società Banca
Proc. n. 8040/22 r.g.a.c. Pagina 16 di 20 Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
Come si desume dal precetto, quest'ultima avrebbe poi ceduto il credito a in seguito a un'operazione di Controparte_1
cartolarizzazione ex l. n. 130/99, avvenuta il 20.12.2017 e pubblicata sulla
G.U. del 23.12.2017.
Invero, la società creditrice non ha prodotto il contratto di cessione concluso con la originaria titolare del credito, ma soltanto prova dell'avvenuta pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale suddetta, del relativo avviso di cessione.
Quest'ultimo, come si evince dal quarto comma dell'art. 58 cit.,
obbedisce al solo scopo di produrre gli effetti dell'art. 1264 c.c., ovverosia di rendere l'atto traslativo del credito opponibile al ceduto, privando di effetti liberatori gli eventuali pagamenti da lui eseguiti nelle mani del cedente.
Tale adempimento pubblicitario, tuttavia, applicabile “al caso in cui
una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esiste” (cfr. Cass.,
Sez. I, n. 5617/20).
Il medesimo arresto sopra citato, però, concede che il contenuto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ove non lasci incertezze sul perimetro dell'avvenuta cessione, possa “anche risultare in concreto idoneo, secondo
il prudente apprezzamento del giudice del merito, a mostrare la
legittimazione attiva del soggetto che assume la titolarità di un credito” (v.
Cass., Sez. I, n. 5617 cit. e n. 15884/19);
A ben vedere, analogo principio è stato espresso anche negli arresti più
recenti e, in particolare, in Cass. Sez. III, n. 3405/24, laddove è detto che
“ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa
Proc. n. 8040/22 r.g.a.c. Pagina 17 di 20 prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione,
neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai
sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un
accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la
citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario” ed è al contempo richiesto che “l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova
dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare
con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua
inclusione nella cessione”.
Tale decisione è pertanto in linea, in ordine alla determinatezza del contratto di cessione e alla prova della sua esistenza, con il consolidato orientamento del giudice di legittimità, sopra richiamato e confermato da altri e recenti pronunce, per le quali “in tema di cessione in blocco dei crediti
da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è […], sufficiente a
dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione
dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione
per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica
enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in
considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di
individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (v. Cass., Sez.
I, n. 21821/23).
Alla luce della libertà delle forme che connota il contratto di cessione,
infatti, l'avviso ex art. 58 T.U.B., ove dotato delle caratteristiche sopra esplicitate, ben può rappresentare indizio, ai sensi dell'art. 2729 c.c.,
dell'inclusione del credito controverso fra quelli ceduti, da valutarsi con il
Proc. n. 8040/22 r.g.a.c. Pagina 18 di 20 resto del materiale probatorio;
un unico indizio, ove seriamente concludente e non contraddetto dal resto del materiale istruttorio, ben può a sua volta risultare sufficiente a raggiungere il risultato probatorio voluto (v. Cass., Sez.
I, n. 16993/07).
Nel caso di specie, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dà atto dell'avvenuta cessione all'odierna intervenuta di crediti aventi caratteristiche tutte rinvenibili nel rapporto giuridico in esame.
La società opposta ha inoltre prodotto stampa riportante l'interrogazione del sito internet ove la lista dei crediti ceduti è stata pubblicata, non specificamente contestata agli effetti dell'art. 2712 c.c., dalla quale si desume che la posizione debitoria designata dal n. 4572850 è stata oggetto della riportata cessione.
Detto codice corrisponde ai rapporti negoziali instaurati con gli opponenti, come risulta dalla lettera di messa in mora del 2.9.2016, loro indirizzata dall'originaria creditrice, Banca MPS, e prodotta sub 7 in allegato alla comparsa di risposta della società opposta.
La descrizione dell'oggetto della cessione appare pertanto sufficientemente univoca da consentire l'individuazione delle caratteristiche proprie rapporti ceduti, anche senza disporre del testo negoziale;
non solo le concrete caratteristiche del credito in oggetto rientrano, a loro volta, in quelle astrattamente delineate nell'operazione di cessione, ma vi è espressa e univoca indicazione dei rapporti ceduti;
non vi sono prove o indizi che depongano in senso inverso;
inoltre, la creditrice procedente dispone del titolo esecutivo e ciò costituisce ulteriore indizio dell'effettiva cessione del credito in suo favore.
Proc. n. 8040/22 r.g.a.c. Pagina 19 di 20 Tutti gli elementi al vaglio del tribunale confermano, dunque, la legittimazione attiva della convenuta.
Il terzo motivo di opposizione va dunque rigettato.
5. In definitiva, dunque, in accoglimento del primo motivo di opposizione, essa va accolta.
6. Le spese sono compensate in ragione della solo parziale fondatezza dell'opposizione e delle oscillazioni giurisprudenziali registratesi in ordine al motivo di opposizione che ha trovato accoglimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e da nei confronti di rappresentata da Parte_2 Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede: CP_2
1. accerta e dichiara l'insussistenza del diritto di parte opposta di procedere a esecuzione nei confronti degli opponenti;
2. compensa le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 27.11.2025. IL GIUDICE
IE ER
Proc. n. 8040/22 r.g.a.c. Pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per la data del 25.11.2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte fra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte pervenute nell'interesse delle parti costituite;
applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8040/2022 r.g.a.c., vertente
TRA
e , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2
RA OC, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attori/opponenti
CONTRO in persona del l.r.p.t., rappresentata da Controparte_1
in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. CP_2
AN AR, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta
***
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.)
immobiliare.
Proc. n. 8040/22 r.g.a.c. Pagina 1 di 20 Conclusioni come da note scritte depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 25.11.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. rappresentata da ha notificato Controparte_1 CP_2
atto di pignoramento immobiliare a (n. 1947) e a , Parte_1 Parte_2
suoi debitori in forza del contratto di finanziamento stipulato il 13.10.2010
per atto del notaio (rep. 127054, racc. 31817). Persona_1
Essa ha così instaurato la procedura esecutiva designata dal n. 211/20,
avente a oggetto i beni siti in Napoli e così descritti in C.F.: Sez. Avv., fg. 8,
p.lla 1299, sub 88, per la quota di ½ di proprietà di;
Sez. Avv., Parte_1
fg. 8, p.lla 1299, sub 75, di proprietà di . Parte_2
Con ricorso ex art. 615, c. II, c.p.c. del 13.7.2021, e Pt_1 Pt_2
si sono opposti all'esecuzione instaurata ai loro danni, eccependo: 1)
[...]
la carenza del titolo esecutivo;
2) la sottoposizione a pignoramento, ai danni di , di diritti inferiori alla quota a lui effettivamente spettante Parte_1
sull'immobile sub 88; 3) la carenza di prova della cessione del credito in favore della procedente.
Con ordinanza dell'8.10.2021, il G.E., non ravvisando il fumus boni
iuris a sostegno del ricorso, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione; con successivo provvedimento integrativo del 13-
15.10.2021, ha quindi assegnato termine di giorni novanta per l'introduzione del giudizio di merito.
Gli esecutati vi hanno, quindi, provveduto con citazione notificata il
Proc. n. 8040/22 r.g.a.c. Pagina 2 di 20 9.12.2021, senza, tuttavia, completare tale attività processuale con l'iscrizione della causa a ruolo;
quindi, con successiva citazione in riassunzione ex art. 307, c. I, c.p.c., notificata il 25.3.2022 e indirizzata, oltre che alla creditrice procedente, anche ad e Controparte_3
al , hanno tempestivamente Controparte_4
riassunto il giudizio, instaurando il presente procedimento di merito.
Aveva nel corso del procedimento spiegato intervento, alla data del ricorso in opposizione, . Controparte_3
Frattanto, era stata incardinata dalla Curatela del Fallimento
[...]
, ai danni di , sua debitrice in forza Controparte_4 Parte_3
di ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. emessa da quest'Ufficio il 27.6.2022, la procedura esecutiva n. 514/22, avente a oggetto, fra l'altro, la quota, di proprietà della debitrice, pari a 1/8 dell'immobile sopra indicato, designato dal sub 88, già sottoposta a sequestro conservativo in favore della Curatela
stessa.
È stata altresì instaurata dalla Curatela del Fallimento
[...]
, ai danni di , suo debitore in forza di Controparte_4 Parte_4
ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. emessa da quest'Ufficio il 27.6.2022, la procedura esecutiva n. 515/22, avente a oggetto, fra l'altro, la quota, di proprietà del debitore, pari a 1/8 dell'immobile sopra indicato, designato dal sub 88, già sottoposta a sequestro conservativo in favore della Curatela
stessa.
È stata altresì instaurata dalla Curatela del Fallimento
[...]
, ai danni di (n. 2006), suo debitore in forza Controparte_4 Parte_1
di ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. emessa da quest'Ufficio il 27.6.2022, la
Proc. n. 8040/22 r.g.a.c. Pagina 3 di 20 procedura esecutiva n. 516/22, avente a oggetto, fra l'altro, la quota, di proprietà del debitore, pari a 1/8 dell'immobile sopra indicato, designato dal sub 88, già sottoposta a sequestro conservativo in favore della Curatela
stessa.
È stata infine instaurata dalla Curatela del Fallimento
[...]
, ai danni di , sua debitrice in forza di Controparte_4 CP_5
ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. emessa da quest'Ufficio il 27.6.2022, la procedura esecutiva n. 517/22, avente a oggetto, fra l'altro, la quota, di proprietà del debitore, pari a 1/8 dell'immobile sopra indicato, designato dal sub 88, già sottoposta a sequestro conservativo in favore della Curatela
stessa.
Tutte tali procedure sono state riunite, limitatamente ai diritti sopra indicati, alla procedura n. 211/20.
2. Con il primo motivo di opposizione, i debitori deducono che il contratto di finanziamento azionato dalla loro controparte, da intendersi alla stregua di un mutuo, non sia idoneo titolo esecutivo;
ciò in quanto, non essendo accompagnato dalla effettiva consegna del denaro promesso dall'istituto di credito, non si sarebbe giuridicamente perfezionato.
Più in particolare, gli opponenti sostengono che “alcuna somma è mai
stata consegna ai mutuatari ma la somma è stata utilizzata dalla per CP_6
la compensazione con una pregressa passività esistente in conto corrente. A
Contr tali fine la ha finto l'erogazione in favore dei sigg.ri , Parte_1
e per supportare la Persona_2 Parte_2 Controparte_4
in un fantomatico aumento di capitale così da farsi rilasciare un mandato
irrevocabile all'incasso” (v. pg. 4 della citazione).
Proc. n. 8040/22 r.g.a.c. Pagina 4 di 20 Essi poi aggiungono che “Il mutuo è manifestamente simulato in
quanto alcuna somma è entrata nella disponibilità dei clienti che non hanno
mai sottoscritto le operazioni di prelievo delle somme, né tantomeno hanno
dato disposizione alla banca di procedere ai bonifici in favore delle società
debitrici, avendo la operato in piena autonomia a porre in essere le CP_6
operazioni con una apparenza esteriore di legalità”.
2.1. Il tenore letterale delle difese svolte dagli attori non pare del tutto coerente, poiché, nei brani sopra riportati, costoro dapprima sembrano voler escludere che le particolari modalità di erogazione contrattualmente previste
- ovverosia attraverso il ripianamento di una preesistente obbligazione debitoria di altro soggetto – possano giuridicamente integrare la consegna del denaro mutuato, indispensabile a ottenere il perfezionamento del contratto.
Nel successivo periodo, essi sembrano invece ricondurre la fattispecie al diverso istituto giuridico della simulazione del contratto di mutuo o alla sua infedele attuazione mediante consegna del denaro a un terzo in difetto di autorizzazione dei mutuatari.
Sul punto, vanno svolte le considerazioni seguenti.
2.2. Come detto, gli esecutati sembrano in primo luogo adombrare il mancato perfezionamento del contratto di mutuo, per essere stata la somma promessa pattiziamente destinata all'estinzione di una corrispondente obbligazione della società Controparte_4
Nella loro prospettazione difensiva, ciò sarebbe infatti insufficiente a integrare la consegna del denaro mutuato, richiesta dall'art. 1813 c.c. per il perfezionamento del contratto.
Essi sembrano in tal modo alludere alla pretesa nullità del mutuo
Proc. n. 8040/22 r.g.a.c. Pagina 5 di 20 solutorio, finalizzato, cioè, a costituire la provvista per estinguere preesistenti obbligazioni del mutuatario (o, nel caso di specie, di terzi) nei confronti del mutuante, anziché a fornire liquidità al primo.
Sul punto, tuttavia, occorre dare seguito al consolidato orientamento di legittimità, di recente ribadito dalla S.C. (v. Cass., Sez. III, n. 23149/22), per il quale il contratto di mutuo, se congegnato nei termini sopra indicati, non è
affatto nullo, non essendo contrario ad alcuna disposizione di legge, né
simulato, ben corrispondendo i suoi effetti alla volontà delle parti, né, infine,
privo della traditio rei.
Quest'ultima, infatti, non si risolve nella fisica consegna della somma erogata, ma nella trasmissione della sua giuridica disponibilità, che può
avvenire anche con il suo deposito su un conto corrente scoperto (v Cass.,
Sez. III, n. 23654/21) o con la sua attribuzione, su indicazione del mutuatario, a un creditore di questo, poiché, così facendo, il complessivo patrimonio del primo si troverà comunque incrementato di un importo pari a quello mutuato, sia pure mediante l'estinzione di una posta passiva, anziché
con l'accrescimento di una posta attiva.
Con ciò è da ritenersi dunque superato l'isolato orientamento, che ravvisava nel mutuo solutorio i caratteri del mero pactum de non petendo (v.
Cass., Sez. I, n. 1517/21), costituente in realtà istituto giuridico del tutto distinto e al quale le parti, volendo, potrebbero apertamente ricorrere.
Tale opinione è stata, infatti, in seguito esplicitamente sconfessata dalla
S.C. (v. Cass., Sez. III, n. 23149/22), osservando che il mutuo solutorio implica certamente la datio rei, sia pure attuata in termini puramente giuridici e non fisici;
che l'estinzione di una preesistente obbligazione
Proc. n. 8040/22 r.g.a.c. Pagina 6 di 20 implica per sua natura l'accrescimento del patrimonio del debitore, mediante estinzione di una posta passiva, e dunque il suo arricchimento;
che la progressiva dematerializzazione del denaro, unita ai limiti normativi all'uso del contante, rende anacronistica l'idea che una mera annotazione in conto non costituisca valida traditio; che la libertà negoziale delle parti consente loro di stipulare tanto un pactum de non petendo quanto il diverso istituto giuridico del mutuo solutorio.
2.3. Va inoltre rimarcato, anche al di là delle dirimenti considerazioni sopra in astratto svolte, che il concreto tenore del contratto di mutuo depone in termini diversi da quelli prospettati in citazione.
Al primo capoverso dell'art. 3, infatti, è detto che la banca consegna la somma di euro 500.000,00 alla parte mutuataria, la quale rilascia, con la sottoscrizione del contratto, ampia e liberatoria quietanza.
Tale circostanza, attestata con valore fidefaciente ex art. 2700 c.c. dal notaio rogante, è di per sé decisiva onde stabilire l'effettivo consolidamento del contratto di mutuo, nei sensi richiesti dall'art. 1813 c.c.
Non depone in senso contrario il seguito della medesima clausola negoziale, ove si legge: “al fine di assicurare che la predetta somma sia
effettivamente destinata all'aumento del capitale sociale della società
[…], la parte mutuataria, con la sottoscrizione del Controparte_4
presente contratto, conferisce alla banca mandato irrevocabile a versare,
tramite le sue casse, la predetta somma […] alla società Controparte_4
medesima ai fini di quanto dovuto per la sottoscrizione dell'aumento di
[...]
capitale. […] la parte mutuataria incarica la banca di custodire la somma in
un deposito cauzionale infruttifero presso la banca stessa, fino a quando, a
Proc. n. 8040/22 r.g.a.c. Pagina 7 di 20 giudizio della banca, la parte mutuataria non abbia fornito la prova che
sugli immobili ipotecati non esistano precedenti iscrizioni passive”.
2.3.1. Tale disposizione, infatti, si risolve, per un verso, in una ulteriore pattuizione, accessoria rispetto al mutuo, con la quale le parti hanno concordato che la somma, già erogata, sarebbe stata poi utilizzata allo scopo suindicato, corrispondente altresì a un interesse della banca mutante e in relazione al quale è stato pertanto ad essa rilasciato un mandato irrevocabile.
Ciò, tuttavia, non esclude che la somma mutuata sia effettivamente entrata nel patrimonio dei mutuatari e l'eventuale inadempimento della banca al mandato ricevuto, invero neanche dedotto, avrebbe semmai potuto legittimare i mandanti a chiedere la manutenzione del contratto ovvero, in alternativa, la risoluzione dello stesso e il risarcimento del danno.
2.3.2. Per altro verso, la costituzione del denaro mutuato in deposito fino alla prestazione delle garanzie promesse non esclude il perfezionamento del mutuo.
In primo luogo, come detto, il contratto in oggetto contiene, all'art. 3,
primo comma, espressa quietanza dell'erogazione della somma elargita ai mutuatari, i quali, contestualmente, l'hanno riversata alla banca stessa in deposito cauzionale infruttifero, da svincolarsi all'esito della promessa iscrizione ipotecaria.
Ciò, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità,
espressamente pronunciatasi in fattispecie del tutto analoga (v. Cass., Sez.
III, n. 9229/22; v. anche Cass., Sez. I, n. 25632/17 e Sez. VI-I, n. 38884/21),
rappresenta una modalità di realizzazione del contratto di mutuo idonea a integrare la c.d. traditio, a sua volta necessaria a determinarne il
Proc. n. 8040/22 r.g.a.c. Pagina 8 di 20 perfezionamento, essendo a tal fine sufficiente che il denaro sia uscito dalla giuridica disponibilità del mutuante per entrare nel patrimonio del mutuatario ed essendo ciò implicito nel fatto stesso che questi abbia ad esso impresso il vincolo della destinazione a deposito.
La facoltà del mutuatario di costituire tale deposito sussiste, infatti, in virtù della sua veste di proprietario delle somme erogate, mentre la materiale disponibilità ottenuta dalla banca non consegue a un'originaria posizione dominicale, ma al diverso titolo di mero depositario, sia pure irregolare e dunque capace di acquisire la proprietà di quanto consegnatogli.
2.3.3. Invero, in un successivo arresto (v. Cass., Sez. III, n. 12007/24),
la S.C., pur senza sconfessare l'orientamento in passato più volte espresso, e sopra richiamato, lo ha tuttavia ulteriormente sviluppato, affermando, in un caso simile a quello in oggetto, che, fermo il perfezionamento del mutuo con la quietanza del mutuatario, il deposito della somma conferitagli presso la banca mutuante, successivo sul piano logico ma contestuale nella stipulazione, determina l'inesigibilità dell'obbligazione di pagamento delle rate di ammortamento, quante volte “la sussistenza di una obbligazione
attuale di restituirla alla banca [sia] subordinata al preventivo svincolo del
deposito in suo favore”; da ciò vien fatta discendere, nell'incedere argomentativo della Corte, l'inidoneità di un contratto così congegnato a fungere da titolo esecutivo, in assenza di un atto, pure rivestito di forma solenne, attestante lo “svincolo” del deposito in favore del mutuante,
ovverosia l'avveramento della condizione sospensiva della sua obbligazione restitutoria e, con esso, le sopravvenute attualità ed esigibilità della stessa agli effetti dell'art. 474 c.p.c.; era così posto a carico del giudice
Proc. n. 8040/22 r.g.a.c. Pagina 9 di 20 dell'esecuzione l'onere di verificare “l'esistenza attuale di una obbligazione
restitutoria della […] mutuataria nei confronti della banca, ovvero, al
contrario, se tale obbligazione fosse condizionata al verificarsi di ulteriori
circostanze di fatto non attestate nel contratto”, negando, in tale seconda eventualità, efficacia esecutiva al mutuo.
La portata nomofilattica di tale decisione va tuttavia rettamente intesa alla luce delle successive puntualizzazioni contenute in S.U., n. 5968/25,
laddove le S.U., nel ribadire che “la messa a disposizione può essere solo
ficta o giuridica o figurativa o meramente contabile, corrispondendo pure
allo stato attuale dell'evoluzione degli strumenti correnti di pagamento la
sostituzione dei trasferimenti di denaro fisico con le operazioni contabili
corrispondenti”, hanno reiterato il tradizionale orientamento di legittimità,
invero non messo in dubbio neanche in Cass., n. 12007 cit, per il quale l'erogazione del denaro, sia pure contestualmente retrocesso con la costituzione, presso il mutuante, di deposito infruttifero di pari importo,
costituisce consegna dello stesso, idonea a creare un autonomo titolo di disponibilità giuridica in capo al mutuatario e, di conseguenza, a segnare il perfezionamento del contratto reale di mutuo. Quest'ultimo, tuttavia, non deve in tale evenienza intendersi, come invece adombrato in Cass., n. 12007
cit., quale mutuo condizionato allo svincolo del deposito, poiché ciò si ha soltanto “quando la stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure
soltanto ficta o contabile - della somma mutuata materialmente avviene in
tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo”, mentre, in una stipulazione come quella in esame, l'erogazione, come detto, deve intendersi già avvenuta, essendo posposta soltanto la distinta obbligazione del mutuante,
Proc. n. 8040/22 r.g.a.c. Pagina 10 di 20 avente fonte nel contratto di deposito, di restituirne in via definitiva l'ammontare al mutuatario. Ne consegue la sua idoneità, anche in assenza di un nuovo e separato atto di svincolo, a fungere da titolo esecutivo per il pagamento delle rate di ammortamento – beninteso alla loro scadenza – con la sola eccezione che “risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata
obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del
mutuatario”.
L'eventuale inadempimento, totale o parziale, dell'istituto di credito,
all'obbligazione, distinta da quella su di esso gravante in qualità di mutuante e originata dalla sua posizione di depositario, di ritrasferire al depositante la somma da questo retrocessa, potrà, semmai, costituire un fatto impeditivo del diritto del mutuante di procedere a esecuzione, da farsi valere con opposizione ex art. 615 c.p.c.
In definitiva, dunque, quanto occorre stabilire per la procedibilità
dell'azione esecutiva, alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale sin qui richiamata, è che, dal contratto di mutuo, emerga quietanza della effettiva costituzione di un autonomo titolo di disponibilità in capo al mutuatario e che a ciò non si accompagni l'espressa esclusione di un'attuale obbligazione restitutoria in capo al mutuante.
2.3.4. Ebbene, nel caso di specie, l'art. 3, c. I, del mutuo contiene, come detto, “ampia e finale” quietanza dell'erogazione del denaro;
al contempo,
esso viene retrocesso alla banca sotto forma di deposito, da svincolarsi in seguito al consolidamento della promessa ipoteca;
ciò inoltre condiziona anche l'inizio dell'ammortamento e, con esso, l'obbligo, assunto dal mutuatario, di pagare le rate periodiche ivi pattuite, la scadenza delle quali,
Proc. n. 8040/22 r.g.a.c. Pagina 11 di 20 infatti, non è prevista a date prestabilite, ma solo numerate in ordine progressivo e decorrenti da un evento iniziale futuro e incerto;
L'art. 1, c. III, del contratto, infatti, nello stabilire l'inizio dell'ammortamento, colloca l'esigibilità delle rate al trenta giugno o al trentuno dicembre di ogni anno, a partire dal primo gennaio “immediatamente
successivo alla data nella quale la somma mutuata sarà resa disponibile a
favore della parte mutuataria”.
Perché si abbia l'esigibilità dei suddetti crediti, è dunque necessario,
secondo il regolamento contrattuale, il c.d. svincolo del deposito cauzionale e,
perché l'obbligo di pagamento delle rate possa dirsi attestato da un titolo esecutivo, è di conseguenza necessario, anche alla luce di Cass., S.U. n. 5968
cit., che l'evento condizionante sia a sua volta documentato per atto pubblico.
Così, tuttavia, nel caso di specie, in concreto non è: i principi di diritto espressi in Cass., n. 12007 cit., sia pure in seguito al ridimensionamento degli stessi operato dalle S.U. nel 2025, pur consentendo di affermare il perfezionamento di detto mutuo, non permettono infatti di riconoscere ad esso la qualità di titolo esecutivo;
manca, infatti, nel suo contenuto testuale,
l'assunzione, in capo al mutuatario, di un'obbligazione restitutoria attuale e incondizionata, derivando essa, al contrario, da un evento futuro e incerto,
senza l'individuazione del quale non è possibile neanche stabilire quando l'ammortamento abbia iniziato a decorrere e quali rate siano pertanto divenute esigibili.
Nelle memorie illustrative del 19.11.2025, parte opposta sostiene, fra l'altro, che “le parti mutuatarie hanno accettato sin da subito il pagamento
degli interessi di preammortamento del mutuo”, con ciò manifestando la
Proc. n. 8040/22 r.g.a.c. Pagina 12 di 20 volontà di assumere immediatamente un'obbligazione incondizionata.
Ciò, tuttavia, è contraddetto dall'art. 1, c. IV, del contratto, laddove è
esplicitamente detto che “dalla data nella quale sarà resa disponibile
[ovverosia svincolata] la somma mutuata […], decorreranno sulla somma
stessa interessi di preammortamento”; anche tale obbligazione è dunque condizionata al c.d. svincolo del deposito cauzionale.
In definitiva, dunque, il primo motivo di opposizione, incentrato proprio sull'assenza di un titolo esecutivo, merita accoglimento, non consentendo il contratto azionato dal creditore procedente di individuare un credito esigibile, né, per l'effetto, di intraprendere una procedura esecutiva.
2.3.5. Le superiori considerazioni non mutano ove il negozio azionato sia inteso come un finanziamento ovvero come un mutuo di scopo, anziché
come un ordinario contratto di mutuo.
Quest'ultimo, nella sua forma tipica, descritta dagli artt. 1813 e ss. c.c.,
non comprende, fra i suoi elementi costitutivi, la destinazione delle somme erogate a una finalità specifica, restando nella facoltà del mutuante utilizzarle per qualunque scopo egli ritenga opportuno.
Ciò non toglie che la legge – o la volontà delle parti – possa prevedere fattispecie particolari e speciali rispetto a quella tipica, nelle quali, invece,
una peculiare finalizzazione del capitale mutuato sia prevista come oggetto di specifica obbligazione dell'accipiens, in relazione a un interesse del finanziatore in tal senso;
in tale configurazione del contratto, congegnato in termini consensuali anziché reali, questi a sua volta si impegna a erogare la somma richiesta e la consegna di essa costituisce oggetto di una sua obbligazione, anziché elemento costitutivo del negozio.
Proc. n. 8040/22 r.g.a.c. Pagina 13 di 20 Ebbene, nel caso di specie, anche interpretando in tal senso il contratto azionato, nulla cambierebbe, rispetto a quanto esposto al precedente paragrafo, in ordine all'esigibilità dell'obbligazione pecuniaria del mutuatario e alla sua conseguente idoneità a fungere da titolo esecutivo.
3. Con il secondo motivo di opposizione, osserva di Parte_1
essere proprietario, iure proprio, del 50% dell'immobile sub 88, nonché, iure
hereditario, di un'ulteriore quota del 16%, pervenutagli in seguito al decesso dell'altro originario comproprietario, ovverosia del coniuge, Per_3
Ciononostante, il pignoramento ha colpito, in suo danno, soltanto ½ della piena proprietà e l'azione esecutiva sarebbe stata, pertanto, irregolarmente avviata.
3.1. L'opponente, con la riportata difesa, intende evidentemente dare seguito all'orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, per il quale non è facoltà del creditore procedente frazionare il diritto spettante al debitore sull'immobile pignorato, con la conseguenza che l'azione esecutiva eseguita per una quota inferiore a quella spettante al debitore risulta improcedibile.
Ciò, infatti, non è consentito dall'ordinamento, essendo possibile al creditore, ai sensi dell'art. 2910 c.c., pignorare i beni dell'obbligato,
rispettandone, tuttavia, la consistenza materiale e giuridica e senza costituire,
per effetto dell'espropriazione, diritti nuovi e diversi da quelli già esistenti. Il
pignoramento, d'altronde, si estende, ai sensi dell'art. 2912 c.c., alla cosa pignorata e alle sue pertinenze, sicché non è possibile ridurre la consistenza della prima con l'esercizio dell'azione esecutiva.
Tale principio è stato espresso nella risalente, ma mai superata,
Proc. n. 8040/22 r.g.a.c. Pagina 14 di 20 pronuncia espressa in Cass., Sez. III, n. 4612/85, secondo la quale “il
proprietario di un appartamento, ancorché ubicato in edificio condominiale,
non può essere assoggettato ad esecuzione per espropriazione forzata
limitatamente ad alcuni vani o porzioni dello appartamento medesimo, dato
che questo costituisce, funzionalmente e giuridicamente, un'unità
indivisibile, suscettibile di frazionamento in più beni distinti solo con
modifiche strutturali affidate all'iniziativa del proprietario stesso”.
Il creditore procedente, con l'assoggettare a esecuzione una quota del bene staggito inferiore a quella di proprietà del suo debitore, di fatto opererebbe in senso analogo a quello stigmatizzato dalla S.C.,
inammissibilmente frazionando – sia pure sul piano giuridico, anziché su quello materiale – i diritti spettanti all'esecutato.
3.2. Tanto premesso sul piano dei principi applicabili, occorre verificare che il caso di specie presenti realmente i connotati rappresentati dall'opponente ed esaminati dalla citata giurisprudenza di legittimità.
Occorre in proposito rimarcare che nessun documento è stato prodotto dall'opponente a sostegno delle sue deduzioni: né il certificato di morte della comproprietaria, né l'estratto dello stato civile dal quale risulti l'eventuale stato di coniugio fra loro.
Dall'esame della relazione notarile prodotta dal creditore nel corso del procedimento esecutivo, risulta che l'immobile identificato dal sub 88 sia in comproprietà fra e , nella misura del 50% ciascuno. Parte_1 Per_3
Ciò è confermato dall'atto di acquisto del cespite, acquisito dall'esperto stimatore nella procedura esecutiva, rogato il 21.11.1985 dal notaio e trascritto l'11.12.1985, con il quale e Persona_4 Parte_1
Proc. n. 8040/22 r.g.a.c. Pagina 15 di 20 acquistarono da tale il bene in oggetto. Per_3 Persona_5
Alla medesima relazione peritale sono inoltre acclusi tanto il certificato di morte di che ne attesta il decesso al 25.7.2017, quanto un Per_3
estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, che documenta lo stato di coniugio degli acquirenti dal 29.7.1974.
Ne discende che, alla morte della moglie, l'odierno esecutato era da ritenersi chiamato alla sua eredità, ai sensi dell'art. 565 c.c.
Risulta, tuttavia, dalla nota di trascrizione del verbale di accettazione dell'eredità, accluso alla relazione peritale, che la de cuius abbia regolato la sua successione con testamento olografo, pubblicato il 27.4.2018, con il quale lasciò la sua quota sull'immobile pignorato ai nipoti , Parte_4
, e (n. il 6.11.2006), omonimo Parte_3 CP_5 Parte_1
dell'odierno opponente.
Quest'ultimo, viceversa, è stato escluso dalla successione del coniuge,
se non altro con riferimento a detto immobile, né ha promosso azioni
Per_ giudiziarie volte a impugnare l'atto di ultima volontà della .
Ne discende che egli non vanta, sul bene staggito, diritti più ampi di quelli oggetto del pignoramento.
Il secondo motivo di opposizione va pertanto rigettato.
4. Con l'ultimo motivo di doglianza, gli attori eccepiscono che
[...]
non abbia dimostrato di essere titolare del credito e, in Controparte_1
particolare, che non abbia documentato la cessione dello stesso in suo favore da parte dell'originaria titolare, Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
La creditrice opposta intende portare in esecuzione il contratto di mutuo fondiario del 13.10.2003, stipulato dai debitori con la società Banca
Proc. n. 8040/22 r.g.a.c. Pagina 16 di 20 Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
Come si desume dal precetto, quest'ultima avrebbe poi ceduto il credito a in seguito a un'operazione di Controparte_1
cartolarizzazione ex l. n. 130/99, avvenuta il 20.12.2017 e pubblicata sulla
G.U. del 23.12.2017.
Invero, la società creditrice non ha prodotto il contratto di cessione concluso con la originaria titolare del credito, ma soltanto prova dell'avvenuta pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale suddetta, del relativo avviso di cessione.
Quest'ultimo, come si evince dal quarto comma dell'art. 58 cit.,
obbedisce al solo scopo di produrre gli effetti dell'art. 1264 c.c., ovverosia di rendere l'atto traslativo del credito opponibile al ceduto, privando di effetti liberatori gli eventuali pagamenti da lui eseguiti nelle mani del cedente.
Tale adempimento pubblicitario, tuttavia, applicabile “al caso in cui
una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esiste” (cfr. Cass.,
Sez. I, n. 5617/20).
Il medesimo arresto sopra citato, però, concede che il contenuto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ove non lasci incertezze sul perimetro dell'avvenuta cessione, possa “anche risultare in concreto idoneo, secondo
il prudente apprezzamento del giudice del merito, a mostrare la
legittimazione attiva del soggetto che assume la titolarità di un credito” (v.
Cass., Sez. I, n. 5617 cit. e n. 15884/19);
A ben vedere, analogo principio è stato espresso anche negli arresti più
recenti e, in particolare, in Cass. Sez. III, n. 3405/24, laddove è detto che
“ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa
Proc. n. 8040/22 r.g.a.c. Pagina 17 di 20 prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione,
neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai
sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un
accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la
citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario” ed è al contempo richiesto che “l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova
dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare
con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua
inclusione nella cessione”.
Tale decisione è pertanto in linea, in ordine alla determinatezza del contratto di cessione e alla prova della sua esistenza, con il consolidato orientamento del giudice di legittimità, sopra richiamato e confermato da altri e recenti pronunce, per le quali “in tema di cessione in blocco dei crediti
da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è […], sufficiente a
dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione
dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione
per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica
enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in
considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di
individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (v. Cass., Sez.
I, n. 21821/23).
Alla luce della libertà delle forme che connota il contratto di cessione,
infatti, l'avviso ex art. 58 T.U.B., ove dotato delle caratteristiche sopra esplicitate, ben può rappresentare indizio, ai sensi dell'art. 2729 c.c.,
dell'inclusione del credito controverso fra quelli ceduti, da valutarsi con il
Proc. n. 8040/22 r.g.a.c. Pagina 18 di 20 resto del materiale probatorio;
un unico indizio, ove seriamente concludente e non contraddetto dal resto del materiale istruttorio, ben può a sua volta risultare sufficiente a raggiungere il risultato probatorio voluto (v. Cass., Sez.
I, n. 16993/07).
Nel caso di specie, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dà atto dell'avvenuta cessione all'odierna intervenuta di crediti aventi caratteristiche tutte rinvenibili nel rapporto giuridico in esame.
La società opposta ha inoltre prodotto stampa riportante l'interrogazione del sito internet ove la lista dei crediti ceduti è stata pubblicata, non specificamente contestata agli effetti dell'art. 2712 c.c., dalla quale si desume che la posizione debitoria designata dal n. 4572850 è stata oggetto della riportata cessione.
Detto codice corrisponde ai rapporti negoziali instaurati con gli opponenti, come risulta dalla lettera di messa in mora del 2.9.2016, loro indirizzata dall'originaria creditrice, Banca MPS, e prodotta sub 7 in allegato alla comparsa di risposta della società opposta.
La descrizione dell'oggetto della cessione appare pertanto sufficientemente univoca da consentire l'individuazione delle caratteristiche proprie rapporti ceduti, anche senza disporre del testo negoziale;
non solo le concrete caratteristiche del credito in oggetto rientrano, a loro volta, in quelle astrattamente delineate nell'operazione di cessione, ma vi è espressa e univoca indicazione dei rapporti ceduti;
non vi sono prove o indizi che depongano in senso inverso;
inoltre, la creditrice procedente dispone del titolo esecutivo e ciò costituisce ulteriore indizio dell'effettiva cessione del credito in suo favore.
Proc. n. 8040/22 r.g.a.c. Pagina 19 di 20 Tutti gli elementi al vaglio del tribunale confermano, dunque, la legittimazione attiva della convenuta.
Il terzo motivo di opposizione va dunque rigettato.
5. In definitiva, dunque, in accoglimento del primo motivo di opposizione, essa va accolta.
6. Le spese sono compensate in ragione della solo parziale fondatezza dell'opposizione e delle oscillazioni giurisprudenziali registratesi in ordine al motivo di opposizione che ha trovato accoglimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e da nei confronti di rappresentata da Parte_2 Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede: CP_2
1. accerta e dichiara l'insussistenza del diritto di parte opposta di procedere a esecuzione nei confronti degli opponenti;
2. compensa le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 27.11.2025. IL GIUDICE
IE ER
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