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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 816/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nei procedimenti riuniti nn. 816/2021 e 1061/2021 R.G. promossi da
C.F.: ), con sede in Verona alla Piazzetta Monte n. 1, in persona Parte_1 P.IVA_1
del procuratore speciale dott. , quale mandataria di CP_1 Controparte_2
(C.F.: , con sede in Torino alla Piazza San Carlo n. 156, rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'Avv. Antonio Actis (C.F.: per procura allegata all'atto di citazione in C.F._1
appello
- APPELLANTE IN VIA PRINCIPALE NEL GIUDIZIO N. 816/2021 R.G. -
(C.F.: , con sede sociale in Torino alla Piazza San Controparte_2 P.IVA_2
Carlo n. 156 e sede secondaria in Milano alla Via Monte di Pietà n. 8, in persona del procuratore speciale dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Actis (C.F.: Parte_2
per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._1 - APPELLANTE IN VIA PRINCIPALE NEL GIUDIZIO N. 1061/2021 R.G. -
CONTRO
(C.F.: ), DI (C.F.: Controparte_3 C.F._2 Parte_3
) E DI (C.F.: ), rappresentati e C.F._3 Parte_4 C.F._4
difesi dall'Avv. Carlo De Maio (C.F: ) e dall'Avv. Massimiliano Russo C.F._5
(C.F. ) per procura in calce all'atto di citazione di primo grado C.F._6
- APPELLATI -
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_4 C.F._7 Parte_5
) E DI (C.F.: ), rappresentati C.F._8 Parte_6 C.F._9
e difesi dagli dall'Avv. Carlo De Maio (C.F: ) e dall'Avv. Massimiliano C.F._5
Russo (C.F.: ) per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta C.F._6
in appello
- APPELLATI /APPELLANTI INCIDENTALI NEL GIUDIZIO N. 816/2021 R.G.-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7570/2020 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con citazione notificata il 23.11.2016 , Controparte_4 Parte_5 Parte_7 [...]
, e evocavano davanti al CP_3 Parte_8 Parte_9 Controparte_5
Tribunale di Napoli, esponendo che: in data 9.2.2001 aveva stipulato con la Parte_7
convenuta un contratto di mutuo per l'importo di € 154.937,07, garantito da ipoteca immobiliare concessa da e per il valore di € 309.874,07; in data 7.3.2001 Controparte_4 Parte_5
aveva stipulato con il medesimo istituto un contratto di mutuo di € 154.937,07 Parte_8
garantito da ipoteca immobiliare concessa da e per il valore di € Controparte_4 Parte_5
309.874,07; in pari data la aveva concesso un mutuo della somma di € 154.937,07 a CP_6
e ; in data 19.4.2001, il predetto istituto aveva stipulato un contratto Controparte_4 Parte_5 di mutuo di € 154.937,07 con ottenendo anche in tal caso garanzia ipotecaria da Parte_9
e per la somma di € 309.874,07; in tutti i contratti era stata pattuita Controparte_4 Parte_5
l'erogazione delle somme sul conto corrente intestato al mutuatario ed acceso presso la filiale di
Piazzetta S. Stefano della CP_6
Gli istanti lamentavano che, a seguito della chiusura della suddetta filiale, non avevano più avuto il controllo delle movimentazioni dei conti e che, solo a seguito di un procedimento ex art. 700 c.p.c.,
avevano ottenuto la relativa documentazione contabile, dalla quale era emerso che essi attori non avevano mai goduto delle somme mutuate, avendo la compiuto una serie di operazioni mai CP_6
autorizzate, da essi analiticamente indicate, che avevano determinato l'azzeramento delle somme concesse a mutuo.
Concludevano, pertanto, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare per i
motivi indicati in narrativa che il – e per essa i suoi danti causa – non ha mai Controparte_5
effettivamente erogato in favore degli attori le somme richieste a titolo di mutuo;
2) Per l'effetto,
dichiarare che la non vanta alcun credito sulla scorta dei contratti di mutuo richiamati in CP_6
narrativa; 3) In via subordinata, dichiarare nulli gli addebiti avvenuti in data 07.03.2001 sul conto
corrente n. 26751 del sig. , in data 15.03.2001 sul conto corrente n. 2658 dei Parte_7
sig.ri e , in data 16.03.2001,21.03.2001 e 28.03.2001 sul conto Controparte_3 Parte_8
corrente n. 2656 dei sig.ri e , in data 05.06.2001 e 11.06.2001 sul Parte_5 Controparte_4
conto corrente n. 2655 del sig. , ordinando, dunque, alla di mettere a Persona_1 CP_6
disposizione degli odierni attori le somme concesse a titolo di mutuo;
4) Con vittoria di spese di
giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.
Si costituiva quale procuratrice speciale di eccependo: Controparte_7 Controparte_5
il giudicato formatosi in ordine alle domande principali proposte da , Parte_5 CP_4 [...]
e da , con le sentenze del Tribunale di Napoli nn. CP_4 Parte_8 Controparte_3
10311/2013 e 14080/2014, che avevano accertato l'erogazione degli importi mutuati;
l'infondatezza della domanda principale di e avendo essi confermato Parte_7 Parte_9
l'avvenuto accredito dei medesimi importi, di cui era irrilevante l'utilizzazione in considerazione della realità del mutuo;
relativamente alla domanda subordinata, la prescrizione del diritto alla restituzione degli importi di cui alle operazioni non autorizzate, ai sensi dell'art. 2 comma 61 D.L.
29.12.2010 n. 225 (c.d. decreto milleproroghe) e, in subordine, ove la suddetta disposizione fosse stata ritenuta inoperante, la prescrizione ordinaria decennale, essendo stati i rapporti chiusi da oltre un decennio, come emergeva dalla documentazione allegata.
In particolare, la eccepiva la prescrizione di ogni diritto in ordine agli addebiti effettuati: in CP_6
data 7.3.2001 sul rapporto di conto corrente n. 26751/89 intestato a in data Parte_7
15.3.2001 sul rapporto di conto corrente n. 26581/75 intestato a e Parte_8 Per_2
; in data 16.3.2001, 21.3.2001 e 28.3.2001 sul rapporto di conto corrente n. 26561/74
[...]
intestato a e;
in data 5.6.2001 e 11.6.2001 sul rapporto di conto Controparte_4 Parte_5
corrente n. 26551/09 intestato a e . Parte_9 Parte_5
Inoltre, deduceva, relativamente al rapporto di conto corrente n. 26751/89 intestato a Parte_7
che gli addebiti in data 7.3.2001 per gli importi di £. 99.370.729 e £. 112.993.768 erano stati
[...]
regolarmente autorizzati dal correntista al fine di estinguere altre due posizioni di mutuo, come risultava dall'allegata documentazione, e, quanto agli altri rapporti di conto corrente, che non era possibile produrre le distinte sottoscritte dai correntisti in quanto, trattandosi di operazioni datate e di rapporti estinti, non sussisteva più l'obbligo di tenuta della documentazione.
Concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande, con vittoria delle spese di lite.
Produceva, tra l'altro, le sentenza del Tribunale di Napoli nn. 10311/2013 e 14080/2014; le distinte di disposizione del 7.3.2001, volte all'estinzione di pregressi rapporti di mutuo intestati agli attori, e gli estratti conto di chiusura dei rapporti 26561/94 e 26571/89.
Conclusa con esito negativo la disposta mediazione obbligatoria, concessi i termini ex art. 183
comma VI c.p.c., istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 7570 pubblicata il 16.11.2020 il Tribunale di Napoli rigettava le domande proposte da e Controparte_4 Parte_5 Parte_7
accoglieva le domande proposte in via subordinata da ,
[...] Controparte_3 Parte_8
e condannando la convenuta al pagamento in favore dei primi due della
[...] Parte_9
somma di € 153.904,01 ed in favore dell'ultimo dell'importo di € 147.425,40, e compensava integralmente le spese di lite.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che:
le domande proposte in via principale erano infondate, in quanto all'atto della sottoscrizione dei contratti di mutuo erano stati già accreditati i relativi importi, tant'è che i mutuatari avevano rilasciato contestuale quietanza;
quanto alle domande proposte in via subordinata, l'eccezione di prescrizione era “solo in parte fondata” per le seguenti ragioni: non poteva trovare applicazione l'art. 2 comma 61 D.L. 29.12.2010 n. 225 (c.d. decreto milleproroghe), siccome dichiarato incostituzionale;
l'eccezione di prescrizione ordinaria era inammissibile, in quanto generica: invero,
seppure il relativo elemento costitutivo è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio,
prolungatasi per il periodo di tempo previsto dalla legge, nel caso di specie la banca si era limitata ad affermare apoditticamente che “i rapporti risultano chiusi da oltre un decennio” senza, tuttavia,
provare la data di estinzione dei rapporti di conto corrente, così precludendo l'individuazione del
dies a quo; tale prova poteva dirsi raggiunta solo limitatamente ai rapporti facenti capo, il primo, a e, l'altro, a e per i quali aveva Parte_7 Parte_5 Controparte_4 CP_7
depositato gli estratti conto attestanti la chiusura rispettivamente in data 21.12.2005 e 19.12.2002;
invece, l'eccezione era inammissibile nei confronti di , e Persona_2 Parte_8
e la convenuta, non avendo provato la giustificazione causale degli addebiti, Parte_9
doveva essere condannata a pagare, a titolo di ripetizione, in favore di e di Persona_2
la somma di € 153.904,01 e, in favore di quella di € Parte_8 Parte_9
147.425,40;
la reciproca soccombenza giustificava la compensazione integrale delle spese di lite. § 2. Il giudizio d'appello.
Con atto di appello notificato il 18.2.2021 ed iscritto a ruolo il 24.2.2021 e Controparte_2
per essa la mandataria premettendo di essere subentrata in tutti i rapporti attivi e Parte_1
passivi intrattenuti dal in virtù di fusione per incorporazione del 10.10.2018 Controparte_5
e dichiarando di essere titolare della legittimazione sostanziale e processuale per la sola posizione intestata ad e essendo stata ceduta quella relativa a Controparte_3 Parte_8
proponeva appello avverso la sentenza, non notificata, nella parte in cui aveva Parte_9
rigettato l'eccezione di prescrizione ordinaria ritenendola generica, inammissibile e non provata.
In particolare, citando in giudizio tutti gli attori del giudizio di primo grado, chiedeva che,
sospesa/revocata la provvisoria esecutività della pronuncia impugnata, in sua riforma fosse accertata e dichiarata l'avvenuta prescrizione dell'azione proposta dalla e dal con CP_3 CP_4
conseguente rigetto, condannando gli appellati, ciascuno per quanto di propria competenza, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a.
Il giudizio veniva distinto dal n. 816/2021 r.g.
Con distinto atto di citazione notificato l'8.3.2021 ed iscritto a ruolo il 10.3.2021 Controparte_2
citava in giudizio tutti gli attori del giudizio di primo grado per ottenere la riforma della sentenza n.
7570/2020 del Tribunale partenopeo nella parte in cui, accogliendo la domanda proposta da aveva condannato essa convenuta al pagamento, in suo favore, dell'importo di € Parte_9
147.425,40.
L'appellante assumeva l'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione e concludeva chiedendo che,
previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, fosse accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta da con conseguente suo rigetto, Parte_9
con condanna degli appellati, ciascuno per quanto di propria competenza, al pagamento delle spese del doppio grado. Il giudizio veniva distinto dal n. 1061/2021 r.g.
Nel giudizio n. 816/2021 r.g. si costituivano in data 10.5.2021 , Controparte_3 Parte_8
e chiedendo, in via preliminare, che ad esso venisse riunito quello recante
[...] Parte_9
n. 1061/2021 r.g., e concludendo per la declaratoria di inammissibilità del gravame ex artt. 342 e
348-bis c.p.c. e, nel merito, per il suo rigetto, con vittoria delle spese del doppio grado, da distrarsi.
In pari data si costituivano e chiedendo, oltre Controparte_4 Parte_5 Parte_7
alla riunione dei procedimenti, la declaratoria di inammissibilità del gravame della e CP_6
l'accoglimento dell'appello incidentale, al fine di ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui aveva accertato la prescrizione ordinaria del diritto alla ripetizione, con conseguente accoglimento della domanda proposta in primo grado. Vinte le spese del doppio grado, da distrarsi.
Nel giudizio n. 1061/2021 r.g. si costituivano in data 18.5.2021, con un unico atto, tutti gli appellati chiedendo, oltre alla riunione dei giudizi, la declaratoria di inammissibilità del gravame della CP_6
e, nel merito, il suo rigetto. Vinte le spese del doppio grado, da distrarsi.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 16.6.2021, disposta la riunione del giudizio n. 1061/2021 r.g. a quello n. 816/2021 r.g., il Collegio si riservava sull'istanza ex art. 283 c.p.c., che veniva poi rigettata.
All'udienza del 23.10.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione,
assegnando alle parti i termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Questioni preliminari.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. Invero, poiché la norma suddetta mira a “filtrare” gli appelli che non hanno ragionevole possibilità di accoglimento in limine
litis, ovvero alla prima udienza di trattazione, il rinvio per la precisazione delle conclusioni disposto all'udienza ex art. 350 c.p.c. importa che il gravame abbia già superato il vaglio di ammissibilità.
Va parimenti disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.L. 83/2012, conv. con modif. dalla L. 134/2012, applicabile ratione
temporis al presente giudizio, atteso che l'impugnazione proposta dalla individua CP_6
chiaramente le parti contestate della sentenza impugnata e le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasta le ragioni addotte dal primo giudice (v. Cass.
civ., S.U., 13.12.2022, n. 36481).
§ 4. Analisi dei motivi di appello.
Con l'unico motivo di gravame ha censurato la motivazione con cui il primo Controparte_2
giudice ha respinto l'eccezione di prescrizione relativamente alla domanda subordinata proposta da
, e ritenendola “erronea, illogica ed Controparte_3 Parte_8 Parte_9
immotivata”. In particolare, ha dedotto che, essendo stata sollevata l'eccezione di prescrizione ed espressa la volontà di volersi avvalere dell'effetto estintivo, il primo giudice avrebbe dovuto accoglierla, atteso che la documentazione prodotta dagli attori consentiva il calcolo del termine di prescrizione, a differenza di quanto statuito in sentenza, e di appurare il decorso del termine sotto diversi aspetti. Invero, la prescrizione era maturata per decorso del termine decennale:
dall'estinzione dei rapporti, non risultando contestata la chiusura ultradecennale dei conti correnti,
con conseguente relevatio ab onere probandi; dalle rimesse solutorie, atteso che gli addebiti di cui e avevano chiesto accertarsi la nullità risalivano al 15.3.2001 Controparte_3 Parte_8
e quelli di cui si era doluto risalivano al 5.6.2001 e all'11.6.2001 e le somme Parte_9
mutuate, per stessa ammissione di parte attrice, avevano ripianato la pregressa esposizione debitoria;
dalla contabilizzazione degli importi in conto corrente, costituente il momento in cui il fatto dannoso si manifesta all'esterno, diventando percepibile e riconoscibile, ove l'azione proposta fosse stata qualificata come azione di responsabilità contrattuale.
La doglianza è fondata.
Il primo giudice, pur avendo correttamente richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui l'elemento costitutivo della prescrizione estintiva, costituente una tipica eccezione in senso stretto, è rappresentato dall'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di detta inerzia, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, costituisce una
quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge, ha affermato che, non essendo stata indicata la data di chiusura dei rapporti di conto corrente, costituente il dies a quo, era precluso il calcolo del termine di prescrizione, pur escludendo
- nel periodo immediatamente successivo - la portata di tale affermazione per i rapporti intestati a il primo, e a e il secondo. Parte_7 Parte_5 Controparte_4
In realtà, la ha sollevato l'eccezione di prescrizione relativamente alle operazioni non CP_6
autorizzate specificamente indicate da controparte nell'atto introduttivo del giudizio (v. pagg. 5 - 7),
riportate da essa eccipiente nella comparsa di costituzione e risposta, alle quali è estranea la questione della chiusura del conto corrente, per cui il primo giudice avrebbe dovuto limitarsi a verificare la dedotta inerzia del titolare del diritto per il periodo decennale di cui all'art. 2946 c.c.
decorrente dalla data del compimento delle suddette operazioni, indicata dalla stessa parte attrice.
Conseguentemente, essendo maturata la prescrizione ordinaria, le domande proposte da CP_3
, e vanno rigettate.
[...] Parte_8 Parte_9
Venendo ora all'esame dell'appello incidentale, , e Parte_5 Controparte_4 Parte_7
hanno censurato la pronuncia di primo grado nella parte in cui, ritenendo provata l'estinzione
[...]
ultradecennale dei loro conti correnti in base agli estratti prodotti dalla ha accolto nei loro CP_6
confronti l'eccezione di prescrizione e rigettato la domanda di ripetizione.
Gli appellanti incidentali hanno dedotto che il primo giudice sarebbe incorso in un duplice errore:
da un lato, aveva individuato il dies a quo in quello di chiusura dei conti correnti, mentre esso coincideva a norma dell'art. 2935 c.c. con quello in cui erano stati consegnati gli estratti conto a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c., dai quali erano emersi gli addebiti non autorizzati;
dall'altro, il decidente non aveva considerato che la prescrizione era stata interrotta dal ricorso ex art. 700 c.p.c.
azionato nel 2009 e dai ricorsi ex art. 615 comma 2 c.p.c. proposti avverso l'esecuzione intrapresa da che, per converso, dovevano essere considerati, in quanto in quei giudizi erano Controparte_2
state proposte le medesime domande azionate nel giudizio di ripetizione dell'indebito, come si evinceva dalle sentenze n. 10311/2013 e n. 14080/2014 del Tribunale di Napoli prodotte dalla in primo grado. CP_6
Il motivo, ove non si voglia ritenere assorbito dalla fondatezza dell'appello proposto dalla è CP_6
privo di fondamento.
Quanto al primo profilo di doglianza, si osserva che l'impossibilità di far valere il diritto,
quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio, e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo indotto dalle necessità di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione (v. Cass. civ., sez. lav., ord. 24.5.2021, n. 14193).
Parimenti infondato è l'altro profilo relativo alla rilevanza, ai fini interruttivi, del ricorso ex art. 700
c.p.c. e dei ricorsi ex art. 615 comma 2 c.p.c.: invero, il primo era volto ad ottenere la documentazione bancaria, e non era strettamente connesso all'esercizio del diritto alla ripetizione,
mentre gli altri costituiscono atti processuali volti a paralizzare le azioni esecutive della Banca, di cui in ogni caso risultano documentate (peraltro dalla Banca) le sole pronunce di rigetto, senza alcuna prova di notifica.
§ 5. Le spese di lite.
L'accoglimento dell'appello principale travolge la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado e comporta un nuovo regolamento secondo il principio della soccombenza come accertata nel presente grado di giudizio, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022.
Invero, va dato seguito al principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c.
anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (v. Cass. civ., sez. III,
ord. 13.7.2021, n. 19989).
La relativa liquidazione va compiuta come in dispositivo, applicando per entrambi i gradi di giudizio i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, con la maggiorazione del 150% prevista dall'art. 4, comma 2, D.M. 55/2024.
Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater
D.P.R., 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/2012, per il pagamento, da parte degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) accoglie l'appello proposto in via principale, rigetta quello incidentale e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 7570/2020 del Tribunale di Napoli, dichiara prescritte le domande proposte da , , Controparte_4 Parte_5 Parte_7 Controparte_3 Parte_8
e con la citazione notificata il 23.11.2016;
[...] Parte_9
b) condanna , , CP_4 CP_4 Parte_5 Pt_7 CP_4 Controparte_3 Parte_8
e in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] Parte_9
controparte, liquidate per il giudizio di primo grado in euro 19.040,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, e per il presente giudizio in euro 804,00 per esborsi ed in euro 24.997,50 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a.
come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 9.4.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nei procedimenti riuniti nn. 816/2021 e 1061/2021 R.G. promossi da
C.F.: ), con sede in Verona alla Piazzetta Monte n. 1, in persona Parte_1 P.IVA_1
del procuratore speciale dott. , quale mandataria di CP_1 Controparte_2
(C.F.: , con sede in Torino alla Piazza San Carlo n. 156, rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'Avv. Antonio Actis (C.F.: per procura allegata all'atto di citazione in C.F._1
appello
- APPELLANTE IN VIA PRINCIPALE NEL GIUDIZIO N. 816/2021 R.G. -
(C.F.: , con sede sociale in Torino alla Piazza San Controparte_2 P.IVA_2
Carlo n. 156 e sede secondaria in Milano alla Via Monte di Pietà n. 8, in persona del procuratore speciale dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Actis (C.F.: Parte_2
per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._1 - APPELLANTE IN VIA PRINCIPALE NEL GIUDIZIO N. 1061/2021 R.G. -
CONTRO
(C.F.: ), DI (C.F.: Controparte_3 C.F._2 Parte_3
) E DI (C.F.: ), rappresentati e C.F._3 Parte_4 C.F._4
difesi dall'Avv. Carlo De Maio (C.F: ) e dall'Avv. Massimiliano Russo C.F._5
(C.F. ) per procura in calce all'atto di citazione di primo grado C.F._6
- APPELLATI -
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_4 C.F._7 Parte_5
) E DI (C.F.: ), rappresentati C.F._8 Parte_6 C.F._9
e difesi dagli dall'Avv. Carlo De Maio (C.F: ) e dall'Avv. Massimiliano C.F._5
Russo (C.F.: ) per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta C.F._6
in appello
- APPELLATI /APPELLANTI INCIDENTALI NEL GIUDIZIO N. 816/2021 R.G.-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7570/2020 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con citazione notificata il 23.11.2016 , Controparte_4 Parte_5 Parte_7 [...]
, e evocavano davanti al CP_3 Parte_8 Parte_9 Controparte_5
Tribunale di Napoli, esponendo che: in data 9.2.2001 aveva stipulato con la Parte_7
convenuta un contratto di mutuo per l'importo di € 154.937,07, garantito da ipoteca immobiliare concessa da e per il valore di € 309.874,07; in data 7.3.2001 Controparte_4 Parte_5
aveva stipulato con il medesimo istituto un contratto di mutuo di € 154.937,07 Parte_8
garantito da ipoteca immobiliare concessa da e per il valore di € Controparte_4 Parte_5
309.874,07; in pari data la aveva concesso un mutuo della somma di € 154.937,07 a CP_6
e ; in data 19.4.2001, il predetto istituto aveva stipulato un contratto Controparte_4 Parte_5 di mutuo di € 154.937,07 con ottenendo anche in tal caso garanzia ipotecaria da Parte_9
e per la somma di € 309.874,07; in tutti i contratti era stata pattuita Controparte_4 Parte_5
l'erogazione delle somme sul conto corrente intestato al mutuatario ed acceso presso la filiale di
Piazzetta S. Stefano della CP_6
Gli istanti lamentavano che, a seguito della chiusura della suddetta filiale, non avevano più avuto il controllo delle movimentazioni dei conti e che, solo a seguito di un procedimento ex art. 700 c.p.c.,
avevano ottenuto la relativa documentazione contabile, dalla quale era emerso che essi attori non avevano mai goduto delle somme mutuate, avendo la compiuto una serie di operazioni mai CP_6
autorizzate, da essi analiticamente indicate, che avevano determinato l'azzeramento delle somme concesse a mutuo.
Concludevano, pertanto, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare per i
motivi indicati in narrativa che il – e per essa i suoi danti causa – non ha mai Controparte_5
effettivamente erogato in favore degli attori le somme richieste a titolo di mutuo;
2) Per l'effetto,
dichiarare che la non vanta alcun credito sulla scorta dei contratti di mutuo richiamati in CP_6
narrativa; 3) In via subordinata, dichiarare nulli gli addebiti avvenuti in data 07.03.2001 sul conto
corrente n. 26751 del sig. , in data 15.03.2001 sul conto corrente n. 2658 dei Parte_7
sig.ri e , in data 16.03.2001,21.03.2001 e 28.03.2001 sul conto Controparte_3 Parte_8
corrente n. 2656 dei sig.ri e , in data 05.06.2001 e 11.06.2001 sul Parte_5 Controparte_4
conto corrente n. 2655 del sig. , ordinando, dunque, alla di mettere a Persona_1 CP_6
disposizione degli odierni attori le somme concesse a titolo di mutuo;
4) Con vittoria di spese di
giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.
Si costituiva quale procuratrice speciale di eccependo: Controparte_7 Controparte_5
il giudicato formatosi in ordine alle domande principali proposte da , Parte_5 CP_4 [...]
e da , con le sentenze del Tribunale di Napoli nn. CP_4 Parte_8 Controparte_3
10311/2013 e 14080/2014, che avevano accertato l'erogazione degli importi mutuati;
l'infondatezza della domanda principale di e avendo essi confermato Parte_7 Parte_9
l'avvenuto accredito dei medesimi importi, di cui era irrilevante l'utilizzazione in considerazione della realità del mutuo;
relativamente alla domanda subordinata, la prescrizione del diritto alla restituzione degli importi di cui alle operazioni non autorizzate, ai sensi dell'art. 2 comma 61 D.L.
29.12.2010 n. 225 (c.d. decreto milleproroghe) e, in subordine, ove la suddetta disposizione fosse stata ritenuta inoperante, la prescrizione ordinaria decennale, essendo stati i rapporti chiusi da oltre un decennio, come emergeva dalla documentazione allegata.
In particolare, la eccepiva la prescrizione di ogni diritto in ordine agli addebiti effettuati: in CP_6
data 7.3.2001 sul rapporto di conto corrente n. 26751/89 intestato a in data Parte_7
15.3.2001 sul rapporto di conto corrente n. 26581/75 intestato a e Parte_8 Per_2
; in data 16.3.2001, 21.3.2001 e 28.3.2001 sul rapporto di conto corrente n. 26561/74
[...]
intestato a e;
in data 5.6.2001 e 11.6.2001 sul rapporto di conto Controparte_4 Parte_5
corrente n. 26551/09 intestato a e . Parte_9 Parte_5
Inoltre, deduceva, relativamente al rapporto di conto corrente n. 26751/89 intestato a Parte_7
che gli addebiti in data 7.3.2001 per gli importi di £. 99.370.729 e £. 112.993.768 erano stati
[...]
regolarmente autorizzati dal correntista al fine di estinguere altre due posizioni di mutuo, come risultava dall'allegata documentazione, e, quanto agli altri rapporti di conto corrente, che non era possibile produrre le distinte sottoscritte dai correntisti in quanto, trattandosi di operazioni datate e di rapporti estinti, non sussisteva più l'obbligo di tenuta della documentazione.
Concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande, con vittoria delle spese di lite.
Produceva, tra l'altro, le sentenza del Tribunale di Napoli nn. 10311/2013 e 14080/2014; le distinte di disposizione del 7.3.2001, volte all'estinzione di pregressi rapporti di mutuo intestati agli attori, e gli estratti conto di chiusura dei rapporti 26561/94 e 26571/89.
Conclusa con esito negativo la disposta mediazione obbligatoria, concessi i termini ex art. 183
comma VI c.p.c., istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 7570 pubblicata il 16.11.2020 il Tribunale di Napoli rigettava le domande proposte da e Controparte_4 Parte_5 Parte_7
accoglieva le domande proposte in via subordinata da ,
[...] Controparte_3 Parte_8
e condannando la convenuta al pagamento in favore dei primi due della
[...] Parte_9
somma di € 153.904,01 ed in favore dell'ultimo dell'importo di € 147.425,40, e compensava integralmente le spese di lite.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che:
le domande proposte in via principale erano infondate, in quanto all'atto della sottoscrizione dei contratti di mutuo erano stati già accreditati i relativi importi, tant'è che i mutuatari avevano rilasciato contestuale quietanza;
quanto alle domande proposte in via subordinata, l'eccezione di prescrizione era “solo in parte fondata” per le seguenti ragioni: non poteva trovare applicazione l'art. 2 comma 61 D.L. 29.12.2010 n. 225 (c.d. decreto milleproroghe), siccome dichiarato incostituzionale;
l'eccezione di prescrizione ordinaria era inammissibile, in quanto generica: invero,
seppure il relativo elemento costitutivo è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio,
prolungatasi per il periodo di tempo previsto dalla legge, nel caso di specie la banca si era limitata ad affermare apoditticamente che “i rapporti risultano chiusi da oltre un decennio” senza, tuttavia,
provare la data di estinzione dei rapporti di conto corrente, così precludendo l'individuazione del
dies a quo; tale prova poteva dirsi raggiunta solo limitatamente ai rapporti facenti capo, il primo, a e, l'altro, a e per i quali aveva Parte_7 Parte_5 Controparte_4 CP_7
depositato gli estratti conto attestanti la chiusura rispettivamente in data 21.12.2005 e 19.12.2002;
invece, l'eccezione era inammissibile nei confronti di , e Persona_2 Parte_8
e la convenuta, non avendo provato la giustificazione causale degli addebiti, Parte_9
doveva essere condannata a pagare, a titolo di ripetizione, in favore di e di Persona_2
la somma di € 153.904,01 e, in favore di quella di € Parte_8 Parte_9
147.425,40;
la reciproca soccombenza giustificava la compensazione integrale delle spese di lite. § 2. Il giudizio d'appello.
Con atto di appello notificato il 18.2.2021 ed iscritto a ruolo il 24.2.2021 e Controparte_2
per essa la mandataria premettendo di essere subentrata in tutti i rapporti attivi e Parte_1
passivi intrattenuti dal in virtù di fusione per incorporazione del 10.10.2018 Controparte_5
e dichiarando di essere titolare della legittimazione sostanziale e processuale per la sola posizione intestata ad e essendo stata ceduta quella relativa a Controparte_3 Parte_8
proponeva appello avverso la sentenza, non notificata, nella parte in cui aveva Parte_9
rigettato l'eccezione di prescrizione ordinaria ritenendola generica, inammissibile e non provata.
In particolare, citando in giudizio tutti gli attori del giudizio di primo grado, chiedeva che,
sospesa/revocata la provvisoria esecutività della pronuncia impugnata, in sua riforma fosse accertata e dichiarata l'avvenuta prescrizione dell'azione proposta dalla e dal con CP_3 CP_4
conseguente rigetto, condannando gli appellati, ciascuno per quanto di propria competenza, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a.
Il giudizio veniva distinto dal n. 816/2021 r.g.
Con distinto atto di citazione notificato l'8.3.2021 ed iscritto a ruolo il 10.3.2021 Controparte_2
citava in giudizio tutti gli attori del giudizio di primo grado per ottenere la riforma della sentenza n.
7570/2020 del Tribunale partenopeo nella parte in cui, accogliendo la domanda proposta da aveva condannato essa convenuta al pagamento, in suo favore, dell'importo di € Parte_9
147.425,40.
L'appellante assumeva l'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione e concludeva chiedendo che,
previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, fosse accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta da con conseguente suo rigetto, Parte_9
con condanna degli appellati, ciascuno per quanto di propria competenza, al pagamento delle spese del doppio grado. Il giudizio veniva distinto dal n. 1061/2021 r.g.
Nel giudizio n. 816/2021 r.g. si costituivano in data 10.5.2021 , Controparte_3 Parte_8
e chiedendo, in via preliminare, che ad esso venisse riunito quello recante
[...] Parte_9
n. 1061/2021 r.g., e concludendo per la declaratoria di inammissibilità del gravame ex artt. 342 e
348-bis c.p.c. e, nel merito, per il suo rigetto, con vittoria delle spese del doppio grado, da distrarsi.
In pari data si costituivano e chiedendo, oltre Controparte_4 Parte_5 Parte_7
alla riunione dei procedimenti, la declaratoria di inammissibilità del gravame della e CP_6
l'accoglimento dell'appello incidentale, al fine di ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui aveva accertato la prescrizione ordinaria del diritto alla ripetizione, con conseguente accoglimento della domanda proposta in primo grado. Vinte le spese del doppio grado, da distrarsi.
Nel giudizio n. 1061/2021 r.g. si costituivano in data 18.5.2021, con un unico atto, tutti gli appellati chiedendo, oltre alla riunione dei giudizi, la declaratoria di inammissibilità del gravame della CP_6
e, nel merito, il suo rigetto. Vinte le spese del doppio grado, da distrarsi.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 16.6.2021, disposta la riunione del giudizio n. 1061/2021 r.g. a quello n. 816/2021 r.g., il Collegio si riservava sull'istanza ex art. 283 c.p.c., che veniva poi rigettata.
All'udienza del 23.10.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione,
assegnando alle parti i termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Questioni preliminari.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. Invero, poiché la norma suddetta mira a “filtrare” gli appelli che non hanno ragionevole possibilità di accoglimento in limine
litis, ovvero alla prima udienza di trattazione, il rinvio per la precisazione delle conclusioni disposto all'udienza ex art. 350 c.p.c. importa che il gravame abbia già superato il vaglio di ammissibilità.
Va parimenti disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.L. 83/2012, conv. con modif. dalla L. 134/2012, applicabile ratione
temporis al presente giudizio, atteso che l'impugnazione proposta dalla individua CP_6
chiaramente le parti contestate della sentenza impugnata e le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasta le ragioni addotte dal primo giudice (v. Cass.
civ., S.U., 13.12.2022, n. 36481).
§ 4. Analisi dei motivi di appello.
Con l'unico motivo di gravame ha censurato la motivazione con cui il primo Controparte_2
giudice ha respinto l'eccezione di prescrizione relativamente alla domanda subordinata proposta da
, e ritenendola “erronea, illogica ed Controparte_3 Parte_8 Parte_9
immotivata”. In particolare, ha dedotto che, essendo stata sollevata l'eccezione di prescrizione ed espressa la volontà di volersi avvalere dell'effetto estintivo, il primo giudice avrebbe dovuto accoglierla, atteso che la documentazione prodotta dagli attori consentiva il calcolo del termine di prescrizione, a differenza di quanto statuito in sentenza, e di appurare il decorso del termine sotto diversi aspetti. Invero, la prescrizione era maturata per decorso del termine decennale:
dall'estinzione dei rapporti, non risultando contestata la chiusura ultradecennale dei conti correnti,
con conseguente relevatio ab onere probandi; dalle rimesse solutorie, atteso che gli addebiti di cui e avevano chiesto accertarsi la nullità risalivano al 15.3.2001 Controparte_3 Parte_8
e quelli di cui si era doluto risalivano al 5.6.2001 e all'11.6.2001 e le somme Parte_9
mutuate, per stessa ammissione di parte attrice, avevano ripianato la pregressa esposizione debitoria;
dalla contabilizzazione degli importi in conto corrente, costituente il momento in cui il fatto dannoso si manifesta all'esterno, diventando percepibile e riconoscibile, ove l'azione proposta fosse stata qualificata come azione di responsabilità contrattuale.
La doglianza è fondata.
Il primo giudice, pur avendo correttamente richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui l'elemento costitutivo della prescrizione estintiva, costituente una tipica eccezione in senso stretto, è rappresentato dall'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di detta inerzia, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, costituisce una
quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge, ha affermato che, non essendo stata indicata la data di chiusura dei rapporti di conto corrente, costituente il dies a quo, era precluso il calcolo del termine di prescrizione, pur escludendo
- nel periodo immediatamente successivo - la portata di tale affermazione per i rapporti intestati a il primo, e a e il secondo. Parte_7 Parte_5 Controparte_4
In realtà, la ha sollevato l'eccezione di prescrizione relativamente alle operazioni non CP_6
autorizzate specificamente indicate da controparte nell'atto introduttivo del giudizio (v. pagg. 5 - 7),
riportate da essa eccipiente nella comparsa di costituzione e risposta, alle quali è estranea la questione della chiusura del conto corrente, per cui il primo giudice avrebbe dovuto limitarsi a verificare la dedotta inerzia del titolare del diritto per il periodo decennale di cui all'art. 2946 c.c.
decorrente dalla data del compimento delle suddette operazioni, indicata dalla stessa parte attrice.
Conseguentemente, essendo maturata la prescrizione ordinaria, le domande proposte da CP_3
, e vanno rigettate.
[...] Parte_8 Parte_9
Venendo ora all'esame dell'appello incidentale, , e Parte_5 Controparte_4 Parte_7
hanno censurato la pronuncia di primo grado nella parte in cui, ritenendo provata l'estinzione
[...]
ultradecennale dei loro conti correnti in base agli estratti prodotti dalla ha accolto nei loro CP_6
confronti l'eccezione di prescrizione e rigettato la domanda di ripetizione.
Gli appellanti incidentali hanno dedotto che il primo giudice sarebbe incorso in un duplice errore:
da un lato, aveva individuato il dies a quo in quello di chiusura dei conti correnti, mentre esso coincideva a norma dell'art. 2935 c.c. con quello in cui erano stati consegnati gli estratti conto a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c., dai quali erano emersi gli addebiti non autorizzati;
dall'altro, il decidente non aveva considerato che la prescrizione era stata interrotta dal ricorso ex art. 700 c.p.c.
azionato nel 2009 e dai ricorsi ex art. 615 comma 2 c.p.c. proposti avverso l'esecuzione intrapresa da che, per converso, dovevano essere considerati, in quanto in quei giudizi erano Controparte_2
state proposte le medesime domande azionate nel giudizio di ripetizione dell'indebito, come si evinceva dalle sentenze n. 10311/2013 e n. 14080/2014 del Tribunale di Napoli prodotte dalla in primo grado. CP_6
Il motivo, ove non si voglia ritenere assorbito dalla fondatezza dell'appello proposto dalla è CP_6
privo di fondamento.
Quanto al primo profilo di doglianza, si osserva che l'impossibilità di far valere il diritto,
quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio, e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo indotto dalle necessità di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione (v. Cass. civ., sez. lav., ord. 24.5.2021, n. 14193).
Parimenti infondato è l'altro profilo relativo alla rilevanza, ai fini interruttivi, del ricorso ex art. 700
c.p.c. e dei ricorsi ex art. 615 comma 2 c.p.c.: invero, il primo era volto ad ottenere la documentazione bancaria, e non era strettamente connesso all'esercizio del diritto alla ripetizione,
mentre gli altri costituiscono atti processuali volti a paralizzare le azioni esecutive della Banca, di cui in ogni caso risultano documentate (peraltro dalla Banca) le sole pronunce di rigetto, senza alcuna prova di notifica.
§ 5. Le spese di lite.
L'accoglimento dell'appello principale travolge la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado e comporta un nuovo regolamento secondo il principio della soccombenza come accertata nel presente grado di giudizio, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022.
Invero, va dato seguito al principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c.
anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (v. Cass. civ., sez. III,
ord. 13.7.2021, n. 19989).
La relativa liquidazione va compiuta come in dispositivo, applicando per entrambi i gradi di giudizio i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, con la maggiorazione del 150% prevista dall'art. 4, comma 2, D.M. 55/2024.
Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater
D.P.R., 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/2012, per il pagamento, da parte degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) accoglie l'appello proposto in via principale, rigetta quello incidentale e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 7570/2020 del Tribunale di Napoli, dichiara prescritte le domande proposte da , , Controparte_4 Parte_5 Parte_7 Controparte_3 Parte_8
e con la citazione notificata il 23.11.2016;
[...] Parte_9
b) condanna , , CP_4 CP_4 Parte_5 Pt_7 CP_4 Controparte_3 Parte_8
e in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] Parte_9
controparte, liquidate per il giudizio di primo grado in euro 19.040,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, e per il presente giudizio in euro 804,00 per esborsi ed in euro 24.997,50 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a.
come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 9.4.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola