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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/11/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
LA AL, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1090/ 2021 R. G. tra
Parte_1
(cf: ), Parte_2 C.F._1 rappresentati e difesi dall'Avv. Emilio Graziuso del Foro di Brindisi presso il cui Studio in Brindisi via Mazzini 82 è elettivamente domiciliata,
attori contro
(p.iva: ), in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_1 quale incorporante , Controparte_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Benedetto Gargani e dall'Avv. Guido Gargani del Foro di Roma presso il cui Studio in Roma viale di Villa Grazioli 15 è elettivamente domiciliata, convenuta
Svolgimento del processo
In breve, lo svolgimento del processo secondo il dettato degli artt. 132 co. 1 n. 4 cpc,
118 co. 1 disp. att. cpc, 111 co. 1 Cost. richiamando gli atti introduttivi, le memorie autorizzate e tutti gli altri atti e documenti di causa.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. i discendenti eredi di convenivano Persona_1
Co in giudizio , incorporante per sentirla condannare alla restituzione del CP_2
capitale investito dalla donna in titoli della per la somma di euro Parte_3
10.062,50, od al risarcimento del danno per uguale importo, oltre interessi e rivalutazione dalla data della corresponsione all'effettivo soddisfo in forza dei violati obblighi informativi TUF e del Reg. Consob 16190/2007,.
Costituita la convenuta contestava il difetto di legittimazione passiva nonché
l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda. Disposta la conversione nel rito ordinario con provvedimento del 11.10.2021, concessi i termini ex art. 183 co. 6 cpc e rigettate la richiesta di prova testimoniale con ordinanza del 25.04.2022, il processo veniva assegnato per la definizione ad altro Giudicante e, successivamente, allo scrivente con decreto Presidenza Sez. Civile del 07.05.2024.
Alla udienza del 07.07.2025, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 quinquies cpc alla data del 03.11.2025 ed all'esito trattenuta per la decisione.
Motivi in fatto e diritto
In via preliminare, va affrontata l'eccezione di legittimazione passiva, o meglio di titolarità passiva, che , incorporante per fusione Controparte_1 Controparte_2
per atto Notaio in Milano Rep. 7437 Racc. 3905 del 14.05.2019, ha Persona_2
lamentato sussistere in favore di Parte_4
La questione, particolarmente spinosa, va sviluppata sulla base della normativa di cui al
D.L.n. 99/2017 (convertito in Legge n. 121/2017) e degli atti di cessione intervenuti, andando valutato se VB in lca risponda anche delle conseguenze derivanti dal collocamento delle sue azioni da parte della controllata, successivamente incorporata da Co
.
La intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale n. 225/ 2022 fornisce indirizzo in tema sul presupposto che le disposizioni di cui al D.L. n. 99 del 2017, come convertito da L. 121/ 2017, vadano “qualificate come norme-provvedimento: esse si occupano di un singolo contratto, in quanto incidono sulla sola convenzione di cessione tra i commissari liquidatori delle due Banche venete in LCA e il soggetto individuato ai sensi dell'art. 3 co. 3, disciplinano un numero limitato di fattispecie e rivelano un contenuto concreto, ispirato da particolari esigenze, ponendo per tale singolo evento regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente”.
Da ultimo, Cassazione Civile Sez. I n. 15083 del 05.06.2025 si allinea al suddetto orientamento mutando la interpretazione assunta nelle pronunce n. 17824/2023, n.
2785/2025 con cui riteneva circoscritto il perimetro della cessione direttamente dal legislatore nell'art. 3 del D.L. 99/2017.
Sul postulato che il decreto legge abbia attribuito alle parti il potere di determinare l'ambito della cessione entro limiti normativamente fissati, afferma, invece, che il perimetro sia rimesso in via esclusiva alla fonte autonoma costituita dal successivo
Pagina 2 contratto di cessione e secondo accordo ricognitivo del gennaio 2018, ritenuti conformi a legge e conclusi tra i commissari liquidatori delle banche venete con . CP_1
Inoltre, sulla base dell'art. 3 del suddetto contratto di cessione, la Suprema Corte chiarisce che, per stabilire se i debiti/passività, derivanti da rapporti cessati anteriormente all'apertura (25 giugno 2017) della liquidazione coatta amministrativa delle banche venete, siano ricompresi o meno nel contenzioso pregresso o escluso, non sia sufficiente il solo dato temporale della pendenza della corrispondente lite al momento della stipulazione del contratto di cessione (26 giugno 2017), essendo ulteriormente richiesto che si tratti di debiti scaturenti “da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria“.
Tale previsione contrattuale, rammenta la Cassazione, non va riferita alla sola speciale attività della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito (art. 10 TUB), ma all'impresa bancaria complessiva, quale universitas comprendente beni materiali e immateriali, diritti, obblighi e rapporti giuridici unificati dal fine comune dell'esercizio, ovvero a tutti i rapporti “inerenti e funzionali” ad essa.
Sicchè, gli artt. 1, 2 e 3 del DL cit. delimitano il perimetro di applicazione all'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa di in default, Parte_3
stabilendo modalità e condizioni delle misure a supporto di queste ultime in conformità alla disciplina europea sugli aiuti di Stato;
affidano alla convenzione di cessione tra le parti la individuazione delle attività e passività cedute, ponendo un divieto di trasferimento di alcune poste.
L'art. 3 rimette ai commissari liquidatori e al cessionario individuato di determinare l'oggetto della cessione, e cioè il trasferimento dell'azienda, dei suoi singoli rami, ovvero beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, oppure attività e passività, anche parziali o per quote.
Allo stesso tempo, stabilisce ai contraenti una demarcazione oggettiva ed inderogabile, in forza della quale debbano andare «in ogni caso esclusi» dal trasferimento le passività
e i debiti elencati nelle lettere a), b) e c).
Nella specie, quale conseguenza del limite inderogabile imposto all'autonomia negoziale delle parti negli accordi di trasferimento, l'ambito della cessione ha lasciato fuori (“il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai
Pagina 3 sensi del comma 1”) sia i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche, sia i debiti correlati alle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, nonché, in generale, le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività (art. 3 co. 1 lett. b e c)
A loro volta, tali contenuti risultano essere trasposti nell'art. 3 del contratto di cessione del 26.06.2017 il cui “insieme aggregato” elide (art. 3.1.4, secondo capoverso lett. b, iv e vi) le passività aventi ad oggetto: “i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi)
e le passività derivanti, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle banche in LCA” nonché
“qualsiasi contenzioso diverso dal contenzioso pregresso”
Infine, l'inquadramento trova conferma nel secondo atto di ricognizione stipulato tra
Co VB in LCA e del 19-22.01.2018 il cui art.
3.3 precisa: “sono da intendersi ricompresi tra i contenziosi esclusi anche quelli instaurati da azionisti/obbligazionisti convertibili e/o subordinati verso Banca Nuova, e le Banche Estere CP_2
Partecipate per la sottoscrizione o l'acquisto o la commercializzazione di azioni o di obbligazioni convertibili e/o subordinate di ciascuna delle due banche in LCA” .
La individuazione o meno della titolarità passiva in capo alla convenuta Controparte_1
cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio, discenderebbe, quindi, più che dalla
[...]
immediata applicazione delle norme di legge, dall'ambito oggettivo del programma obbligatorio regolato dalle parti nel contratto di cessione.
Il complesso coordinato dei suesposti riferimenti evidenzia l'esonero della cessionaria
Co
, a misura di tutela delle sue capacità operative, dalle pretese di terzi e passività anche correlabili a condotte di nella commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle due Banche praticate dalla controllata, poiché inerenti l'impresa bancaria, laddove trattasi di “atti o fatti” verificatisi prima della cessione ma non già oggetto di controversia.
Nella fattispecie, concorre il duplice presupposto, ovvero: la negoziazione di titoli azionari da parte di controllata, dunque responsabilità/passività quale fatto CP_2
Pagina 4 “comunque connesso” stando al dettato letterale innanzi riportato e l'avvio della causa successivamente alla cessione in relazione ad episodio contestato ed accaduto prima di quest'ultima.
Su tale orientamento, muove l'esegesi, accolta anche da questo Giudice nella pronuncia n.1874/ 2024 e fornita da recenti pronunce di merito: ex pluris: Trib. Milano Sez. XV
Civ.- Specializzata in materia d'Impresa- sent. n. 4318 del 19.04. 2024, C.Appello
L'Aquila sent. n. 1313/ 2023, C. Appello Lecce- Sez. Dist. Taranto sent. n. 254/ 2022,
C. App. Messina sent. n. 763/ 2024 e n. 1070/ 2023, Trib. Ascoli Piceno sent n. 545/
2022, Trib. Potenza sent. n. 18/ 2023. Corte d'appello civile L'Aquila sentenza n. 312 del 10 marzo 2025, Corte d'appello civile Napoli sentenza n. 50 del 08 gennaio 2025.
Tuttavia, è puntualmente osservato da altra compatta interpretazione giurisprudenziale e
Contr dalle svariate pronunce di (in riferimento alla fattispecie, la decisione n. 3131 del
18.11.2020 in esito a reclamo del 24.10.2018) che il regime degli atti normativi citati
(D.L.n. 99/2017, conv. in L.121/2017), pur costituendo per alcuni tratti una deroga a quello delineato dal codice civile e testo unico bancario, non concerna le società che, pur facendo parte del medesimo gruppo controllato da in virtù delle Parte_4
partecipazioni possedute da quest'ultima nel relativo capitale sociale, non siano state sottoposte a procedura di liquidazione coatta amministrativa in quanto titolari di un capitale e patrimonio sociale autonomi tali da garantire la regolare prosecuzione dell'attività bancaria.
Conseguenza ne è che i debiti e/o inadempienze , anche ove derivanti Controparte_2
da violazione di norme sul collocamento o negoziazione di azioni od obbligazioni di rimangano a carico della prima derivando da comportamenti posti in Parte_3
essere nei rapporti di investimento con la propria clientela.
Diversamente, si prospetterebbe la cessione di un debito litigioso in favore della banca controllante così forzando il principio che osta alla cessione senza il consenso del creditore, meritando, altresì, di essere evidenziato il principio di tutela del risparmio
Co espresso dall'art. 47 Cost, in considerazione del ricorso agli aiuti di Stato atteso che potrà riversare sulla gestione liquidatoria beneficiando di una garanzia autonoma dello
Stato.
Pagina 5 In definitiva, i suddetti argomenti che trovano radice nella lettura testuale del riferimento normativo citato, limitato alle banche in liquidazione, risultano assorbenti, nel caso di specie, rispetto alla disciplina contrattualistica predisposta successivamente dalle parti in tema di contenziosi esclusi con riguardo alle controllate;
altrimenti opinando, si porrebbe una interpretazione estensiva a carattere esorbitante.
Il Giudicante ritiene, pertanto, di rivedere la posizione assunta nella propria pronuncia suindicata, aderendo all'orientamento espresso da tribunali di merito e dalla stessa Corte di Appello di Lecce (da ultimo, C. App. Lecce- Sez.I, n. 372/ 2025, n. 223/ 2025) che si evidenzia stringente nelle motivazioni rispetto alle pronunce di tenore contrapposto.
***
E' da essere rigettata la eccepita prescrizione atteso che vada distinto l'accertamento della nullità, imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 c.c., dall'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. della prestazione effettuata in forza del contratto dichiarato nullo, soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale dalla data in cui è stata eseguita in adempimento del negozio nullo ed andando tenuta in conto la diffida interruttiva del
24.10.2018 riscontrata il 09.11.2018.
L'azione di risoluzione del contratto per inadempimento di non scarsa importanza e la conseguente domanda di restituzione dell'indebito, oltre al risarcimento del danno (artt.
1453 ss. c.c.), a sua volta, prevede il termine decennale decorrente ex art. 2935 c.c. dal momento in cui esso si realizza.
Invece, nel caso di annullamento per vizio del consenso (errore o dolo), l'art. 1442 cc detta il termine quinquennale dalla scoperta dell'errore o dolo che, in assenza specifica allegazione, vengono da giurisprudenza altalenante fatti risalire o alla stipula del contratto (Trib. Teramo 30 settembre 2015 n. 1296, Trib. Perugia, 28 novembre 2014) o al default dell'emittente (Trib. Ancona, 12 gennaio 2015 n. 31, Trib. Grosseto, 28 luglio
2015 n. 697)
Tuttavia, la convenienza economica delle operazioni finanziarie, ovvero le informazioni che devono essere preventivamente fornite dall'intermediario ai sensi della normativa, non incide ai fini della valutazione del vizio della volontà poiché essa attiene alla sfera dei motivi che hanno spinto la parte alla conclusione del contratto e non già all'oggetto del medesimo, non sono quindi idonee ad integrare l'ipotesi di mancanza di consenso.
Pagina 6 Nella fattispecie va dunque esclusa la annullabilità del contratto per errore atteso che l'investitrice si duole di avere acquistato titoli con caratteristiche non corrispondenti a quelle desiderate, prospettando una valutazione sui motivi.
***
Il vaglio è da essere esplorato sul merito rispetto alla domanda di nullità o risoluzione con conseguente richiesta di rimborso del controvalore nominale, non essendo prescritte le azioni caducatorie.
Pacifico ed incontestato che l'attrice abbia intrattenuto rapporti con l'Istituto.
Sono prodotti la richiesta di acquisto/sottoscrizione del 09.10.2012 della Pt_1
titolare di cc 00032-057-2204629 e la profilatura a mezzo di questionari MiIFID che documenta il profilo medio/basso dell'investitrice, titolare di reddito da lavoro a tempo indeterminato/pensione, con studi sino alla scuola superiore, capitale medio e tipologia di passati investimenti in obbligazioni semplici , azioni ordinarie/risparmio, fondi, sicav anche medio lungo periodo (: “voglio solo che il mio capitale cresca a lungo termine”).
Le azioni non quotate vedono il compratore acquistare la qualità di socio e sono definite titoli illiquidi poichè soggette ad un rischio di liquidità, o ancor meglio liquidabilità, connesso alle regole tipiche del mercato non regolamentato, neppure obbligando le banche emittenti, come generalmente in passato più frequentemente avveniva, necessariamente a riacquistare.
Solo la Comunicazione Consob n. 9019104 del 2.03.2009 chiarisce che la condizione di “liquidità” possa essere garantita dall'impegno al riacquisto della intermediaria sulla base di criteri e meccanismi prefissati.
Dette azioni sono trattate nei c.d. mercati finanziari non regolamentati in cui è possibile comprare o vendere tramite la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, in base al principio dell'incontro tra la domanda e l'offerta, conseguendo che i tempi e il prezzo di smobilizzo delle somme investite siano influenzati dalle regole proprie di quello specifico mercato.
La normativa applicabile alla fattispecie in esame è, in primo luogo, l' art. 21 del TUIF
(d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) , con cui il legislatore ha dettato i principi generali in materia di trasparenza e obblighi informativi degli intermediari, tenuti a " a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l' interesse dei clienti e per
Pagina 7 l' integrità dei mercati;
b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l' efficiente svolgimento dei servizi e delle attività"
La qualità delle informazioni da rendere all' investitore è descritta nel Regolamento
Consob Intermediari Finanziari n. 16190/2007. All' art 27 è specificato che "tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti" (comma 1 ) e che "gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e , di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole" (comma 2).
Il Regolamento prescrive agli intermediari, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, il controllo del rispetto dei criteri di adeguatezza ed appropriatezza dell' investimento, attraverso la raccolta delle necessarie informazioni " in merito: a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria;
c) agli obiettivi di investimento" con lo scopo di valutare l' adeguatezza dell' investimento (art. 39 e 40).
In tema di intermediazione ed investimento mobiliare, dunque, gli obblighi sorgono sia nella fase che precede che in quella che segue la conclusione del contratto;
è il caso dell'obbligo di informazione attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre operazioni inadeguate e quelle che sono in conflitto d'interesse.
I descritti obblighi, finalizzati al dovere di comportarsi con diligenza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei singoli ordini di investimento che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore (Cass. Civ. Sez. I ord. 15936 del 15.06.18)
Pagina 8 L'intermediario è tenuto perciò a fornire al cliente una dettagliata informazione circa i titoli mobiliari, con particolare riguardo alla natura di essi ed ai caratteri propri dell'emittente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogniqualvolta detti obblighi non siano integrati, restando irrilevante una valutazione di adeguatezza dell'investimento; si cfr. Cass. Civ. Sez. I ord. 20617/ 2017 e Sez. I. n. 18153 del 23 luglio-31 agosto 2020 : “In tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario non è esonerato, in presenza di un investitore pur aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi, prescritti in generale e senza eccezioni dal d.lgs. n. 58 del 1998, art. 21 con le relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998, e successive modificazioni, permanendo in ogni caso l'obbligo primario dell'intermediario di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo”.
Nel caso in esame, nella scheda finanziaria di profilatura va evidenziata una discrasia tra le esigenze espresse e la esperienza asserita, circostanza idonea a dedurre le modalità operative di indirizzamento da parte dell' , non adeguata al profilo di Pt_5
rischio della cliente (retail).rispetto alle caratteristiche intrinseche delle azioni ed al connesso dovere preventivo di dettagliata informazione, come anche di consigliare il disinvestimento, nei limiti dello specifico mercato, a fronte del rischio alto che espone a fluttuazioni negative fisiologiche e non tipiche nelle eventuali fasi di epilogo dell'investimento stesso. La avrebbe dovuto, cioè, comunicare esplicitamente alla CP_2
cliente la illiquidità dei titoli offerti e la difficoltà di monetizzazione e di recupero della somma investita posto che il loro riacquisto avrebbe potuto essere effettuato solo dalle banche del gruppo emittente, non tenute in ogni caso a comprarle
Peraltro, giurisprudenza conforme afferma che la dichiarazione su modulo predisposto dalla banca in ordine alla consapevolezza delle informazioni ricevute non costituisca dichiarazione confessoria in quanto rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo, pur essendovi sull'altro piano un obbligo di diligenza e buona fede da parte dell'investitore. Con la sottoscrizione del questionario, infatti, quest'ultimo assume la paternità delle dichiarazioni ivi contenute
Pagina 9 in forza del principio di autoresponsabilità quale parte attiva del processo d'investimento.
La disciplina TUF e successivo regolamento attuativo Consob n. 11522/1998, come sostituito dal Reg. n. 16190 del 29 ottobre 2007, pone in ogni caso a carico dell'intermediario finanziario la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato
(artt. 5, 21 lett. a TUF, art. 26 lett. e, Reg. Consob n. 16190/2007 e art. 1176 c.c.), connessa alla tutela dell'interesse del cliente ai fini della segnalazione della natura del rischio del prodotto negoziato e della adeguatezza al profilo di rischio specifico, con riparto dell'onere probatorio ex art. 23 co. 6 TUF : "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta
L'omissione di informazioni sufficienti è, pertanto, da considerare inadempimento grave, in ragione dell'asimmetria informativa in cui agiscono le parti contrattuali nei contratti di intermediazione finanziaria e dell'affidamento che l'investitore ripone nell'intermediario.
Consegue da tali argomenti la risoluzione degli ordini di acquisto con diritto ex art. 1458 cc alle reciproche restituzioni, atteso che il venir meno della causa adquirendi comporta l'obbligo di restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso, secondo le regole dell'indebito oggettivo, operando le regole comuni dettate dagli artt.
2033 c.c. (si cfr. ex pluris, Cass. Civ. Sez. I n. 6664/ 2018, Cass. Civ. Sez. I n. 17948 del 27/08/2020)
La banca sarà perciò tenuta alla restituzione del capitale investito, non risultando che siano stati percepite somme a titolo di dividendi e cedole rinvenienti dagli acquisti effettuati in azioni.
***
Co In definitiva, la domanda viene accolta nei riguardi , incorporante per fusione CP_2
tenuta alla restituzione di euro 10.062,50 oltre interessi e rivalutazione in
[...]
quanto obbligazione restitutoria, dunque debito di valore, mirata al reintegro.
Quanto alle spese e competenze di giudizio, la peculiarietà delle questioni trattate, soggette ai vari interventi interpretativi giurisprudenziali, consente la parziale
Pagina 10 compensazione delle competenze di lite, in linea all'orientamento espresso dalla Corte
Costituzionale n 77/ 2018, ritenuta nella misura del 30%, quantificate su base tabellare per valore di giudizio Dm 55/ 2014 e succ. mod. in euro 2.100,00 (su euro 3.000,00).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
accertato il grave inadempimento di oggi incorporata per Controparte_2
fusione con dichiara la risoluzione del contratto di Controparte_5
acquisto di n. 250 azioni intercorso tra e il Persona_1 Controparte_2
09.10.2012;
per l'effetto,
accoglie la domanda di e , in qualità di Parte_1 Parte_2
eredi di nei confronti di;
Persona_1 Controparte_6
condanna , in persona del suo l.r. e nella sua qualità Controparte_6
di incorporante per fusione alla restituzione di euro Controparte_2
10.062,50 oltre interessi e rivalutazione in favore di e Parte_1
; Parte_2
condanna in persona del suo l.r., previa parziale Controparte_6
compensazione del 30%, al pagamento degli onorari di giudizio per euro
2.100,00 oltre spese forf. cap ed iva e spese vive ridotte del 30% in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Brindisi, 27.11.2025
Il Giudice On.
LA AL
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Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
LA AL, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1090/ 2021 R. G. tra
Parte_1
(cf: ), Parte_2 C.F._1 rappresentati e difesi dall'Avv. Emilio Graziuso del Foro di Brindisi presso il cui Studio in Brindisi via Mazzini 82 è elettivamente domiciliata,
attori contro
(p.iva: ), in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_1 quale incorporante , Controparte_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Benedetto Gargani e dall'Avv. Guido Gargani del Foro di Roma presso il cui Studio in Roma viale di Villa Grazioli 15 è elettivamente domiciliata, convenuta
Svolgimento del processo
In breve, lo svolgimento del processo secondo il dettato degli artt. 132 co. 1 n. 4 cpc,
118 co. 1 disp. att. cpc, 111 co. 1 Cost. richiamando gli atti introduttivi, le memorie autorizzate e tutti gli altri atti e documenti di causa.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. i discendenti eredi di convenivano Persona_1
Co in giudizio , incorporante per sentirla condannare alla restituzione del CP_2
capitale investito dalla donna in titoli della per la somma di euro Parte_3
10.062,50, od al risarcimento del danno per uguale importo, oltre interessi e rivalutazione dalla data della corresponsione all'effettivo soddisfo in forza dei violati obblighi informativi TUF e del Reg. Consob 16190/2007,.
Costituita la convenuta contestava il difetto di legittimazione passiva nonché
l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda. Disposta la conversione nel rito ordinario con provvedimento del 11.10.2021, concessi i termini ex art. 183 co. 6 cpc e rigettate la richiesta di prova testimoniale con ordinanza del 25.04.2022, il processo veniva assegnato per la definizione ad altro Giudicante e, successivamente, allo scrivente con decreto Presidenza Sez. Civile del 07.05.2024.
Alla udienza del 07.07.2025, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 quinquies cpc alla data del 03.11.2025 ed all'esito trattenuta per la decisione.
Motivi in fatto e diritto
In via preliminare, va affrontata l'eccezione di legittimazione passiva, o meglio di titolarità passiva, che , incorporante per fusione Controparte_1 Controparte_2
per atto Notaio in Milano Rep. 7437 Racc. 3905 del 14.05.2019, ha Persona_2
lamentato sussistere in favore di Parte_4
La questione, particolarmente spinosa, va sviluppata sulla base della normativa di cui al
D.L.n. 99/2017 (convertito in Legge n. 121/2017) e degli atti di cessione intervenuti, andando valutato se VB in lca risponda anche delle conseguenze derivanti dal collocamento delle sue azioni da parte della controllata, successivamente incorporata da Co
.
La intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale n. 225/ 2022 fornisce indirizzo in tema sul presupposto che le disposizioni di cui al D.L. n. 99 del 2017, come convertito da L. 121/ 2017, vadano “qualificate come norme-provvedimento: esse si occupano di un singolo contratto, in quanto incidono sulla sola convenzione di cessione tra i commissari liquidatori delle due Banche venete in LCA e il soggetto individuato ai sensi dell'art. 3 co. 3, disciplinano un numero limitato di fattispecie e rivelano un contenuto concreto, ispirato da particolari esigenze, ponendo per tale singolo evento regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente”.
Da ultimo, Cassazione Civile Sez. I n. 15083 del 05.06.2025 si allinea al suddetto orientamento mutando la interpretazione assunta nelle pronunce n. 17824/2023, n.
2785/2025 con cui riteneva circoscritto il perimetro della cessione direttamente dal legislatore nell'art. 3 del D.L. 99/2017.
Sul postulato che il decreto legge abbia attribuito alle parti il potere di determinare l'ambito della cessione entro limiti normativamente fissati, afferma, invece, che il perimetro sia rimesso in via esclusiva alla fonte autonoma costituita dal successivo
Pagina 2 contratto di cessione e secondo accordo ricognitivo del gennaio 2018, ritenuti conformi a legge e conclusi tra i commissari liquidatori delle banche venete con . CP_1
Inoltre, sulla base dell'art. 3 del suddetto contratto di cessione, la Suprema Corte chiarisce che, per stabilire se i debiti/passività, derivanti da rapporti cessati anteriormente all'apertura (25 giugno 2017) della liquidazione coatta amministrativa delle banche venete, siano ricompresi o meno nel contenzioso pregresso o escluso, non sia sufficiente il solo dato temporale della pendenza della corrispondente lite al momento della stipulazione del contratto di cessione (26 giugno 2017), essendo ulteriormente richiesto che si tratti di debiti scaturenti “da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria“.
Tale previsione contrattuale, rammenta la Cassazione, non va riferita alla sola speciale attività della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito (art. 10 TUB), ma all'impresa bancaria complessiva, quale universitas comprendente beni materiali e immateriali, diritti, obblighi e rapporti giuridici unificati dal fine comune dell'esercizio, ovvero a tutti i rapporti “inerenti e funzionali” ad essa.
Sicchè, gli artt. 1, 2 e 3 del DL cit. delimitano il perimetro di applicazione all'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa di in default, Parte_3
stabilendo modalità e condizioni delle misure a supporto di queste ultime in conformità alla disciplina europea sugli aiuti di Stato;
affidano alla convenzione di cessione tra le parti la individuazione delle attività e passività cedute, ponendo un divieto di trasferimento di alcune poste.
L'art. 3 rimette ai commissari liquidatori e al cessionario individuato di determinare l'oggetto della cessione, e cioè il trasferimento dell'azienda, dei suoi singoli rami, ovvero beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, oppure attività e passività, anche parziali o per quote.
Allo stesso tempo, stabilisce ai contraenti una demarcazione oggettiva ed inderogabile, in forza della quale debbano andare «in ogni caso esclusi» dal trasferimento le passività
e i debiti elencati nelle lettere a), b) e c).
Nella specie, quale conseguenza del limite inderogabile imposto all'autonomia negoziale delle parti negli accordi di trasferimento, l'ambito della cessione ha lasciato fuori (“il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai
Pagina 3 sensi del comma 1”) sia i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche, sia i debiti correlati alle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, nonché, in generale, le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività (art. 3 co. 1 lett. b e c)
A loro volta, tali contenuti risultano essere trasposti nell'art. 3 del contratto di cessione del 26.06.2017 il cui “insieme aggregato” elide (art. 3.1.4, secondo capoverso lett. b, iv e vi) le passività aventi ad oggetto: “i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi)
e le passività derivanti, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle banche in LCA” nonché
“qualsiasi contenzioso diverso dal contenzioso pregresso”
Infine, l'inquadramento trova conferma nel secondo atto di ricognizione stipulato tra
Co VB in LCA e del 19-22.01.2018 il cui art.
3.3 precisa: “sono da intendersi ricompresi tra i contenziosi esclusi anche quelli instaurati da azionisti/obbligazionisti convertibili e/o subordinati verso Banca Nuova, e le Banche Estere CP_2
Partecipate per la sottoscrizione o l'acquisto o la commercializzazione di azioni o di obbligazioni convertibili e/o subordinate di ciascuna delle due banche in LCA” .
La individuazione o meno della titolarità passiva in capo alla convenuta Controparte_1
cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio, discenderebbe, quindi, più che dalla
[...]
immediata applicazione delle norme di legge, dall'ambito oggettivo del programma obbligatorio regolato dalle parti nel contratto di cessione.
Il complesso coordinato dei suesposti riferimenti evidenzia l'esonero della cessionaria
Co
, a misura di tutela delle sue capacità operative, dalle pretese di terzi e passività anche correlabili a condotte di nella commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle due Banche praticate dalla controllata, poiché inerenti l'impresa bancaria, laddove trattasi di “atti o fatti” verificatisi prima della cessione ma non già oggetto di controversia.
Nella fattispecie, concorre il duplice presupposto, ovvero: la negoziazione di titoli azionari da parte di controllata, dunque responsabilità/passività quale fatto CP_2
Pagina 4 “comunque connesso” stando al dettato letterale innanzi riportato e l'avvio della causa successivamente alla cessione in relazione ad episodio contestato ed accaduto prima di quest'ultima.
Su tale orientamento, muove l'esegesi, accolta anche da questo Giudice nella pronuncia n.1874/ 2024 e fornita da recenti pronunce di merito: ex pluris: Trib. Milano Sez. XV
Civ.- Specializzata in materia d'Impresa- sent. n. 4318 del 19.04. 2024, C.Appello
L'Aquila sent. n. 1313/ 2023, C. Appello Lecce- Sez. Dist. Taranto sent. n. 254/ 2022,
C. App. Messina sent. n. 763/ 2024 e n. 1070/ 2023, Trib. Ascoli Piceno sent n. 545/
2022, Trib. Potenza sent. n. 18/ 2023. Corte d'appello civile L'Aquila sentenza n. 312 del 10 marzo 2025, Corte d'appello civile Napoli sentenza n. 50 del 08 gennaio 2025.
Tuttavia, è puntualmente osservato da altra compatta interpretazione giurisprudenziale e
Contr dalle svariate pronunce di (in riferimento alla fattispecie, la decisione n. 3131 del
18.11.2020 in esito a reclamo del 24.10.2018) che il regime degli atti normativi citati
(D.L.n. 99/2017, conv. in L.121/2017), pur costituendo per alcuni tratti una deroga a quello delineato dal codice civile e testo unico bancario, non concerna le società che, pur facendo parte del medesimo gruppo controllato da in virtù delle Parte_4
partecipazioni possedute da quest'ultima nel relativo capitale sociale, non siano state sottoposte a procedura di liquidazione coatta amministrativa in quanto titolari di un capitale e patrimonio sociale autonomi tali da garantire la regolare prosecuzione dell'attività bancaria.
Conseguenza ne è che i debiti e/o inadempienze , anche ove derivanti Controparte_2
da violazione di norme sul collocamento o negoziazione di azioni od obbligazioni di rimangano a carico della prima derivando da comportamenti posti in Parte_3
essere nei rapporti di investimento con la propria clientela.
Diversamente, si prospetterebbe la cessione di un debito litigioso in favore della banca controllante così forzando il principio che osta alla cessione senza il consenso del creditore, meritando, altresì, di essere evidenziato il principio di tutela del risparmio
Co espresso dall'art. 47 Cost, in considerazione del ricorso agli aiuti di Stato atteso che potrà riversare sulla gestione liquidatoria beneficiando di una garanzia autonoma dello
Stato.
Pagina 5 In definitiva, i suddetti argomenti che trovano radice nella lettura testuale del riferimento normativo citato, limitato alle banche in liquidazione, risultano assorbenti, nel caso di specie, rispetto alla disciplina contrattualistica predisposta successivamente dalle parti in tema di contenziosi esclusi con riguardo alle controllate;
altrimenti opinando, si porrebbe una interpretazione estensiva a carattere esorbitante.
Il Giudicante ritiene, pertanto, di rivedere la posizione assunta nella propria pronuncia suindicata, aderendo all'orientamento espresso da tribunali di merito e dalla stessa Corte di Appello di Lecce (da ultimo, C. App. Lecce- Sez.I, n. 372/ 2025, n. 223/ 2025) che si evidenzia stringente nelle motivazioni rispetto alle pronunce di tenore contrapposto.
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E' da essere rigettata la eccepita prescrizione atteso che vada distinto l'accertamento della nullità, imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 c.c., dall'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. della prestazione effettuata in forza del contratto dichiarato nullo, soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale dalla data in cui è stata eseguita in adempimento del negozio nullo ed andando tenuta in conto la diffida interruttiva del
24.10.2018 riscontrata il 09.11.2018.
L'azione di risoluzione del contratto per inadempimento di non scarsa importanza e la conseguente domanda di restituzione dell'indebito, oltre al risarcimento del danno (artt.
1453 ss. c.c.), a sua volta, prevede il termine decennale decorrente ex art. 2935 c.c. dal momento in cui esso si realizza.
Invece, nel caso di annullamento per vizio del consenso (errore o dolo), l'art. 1442 cc detta il termine quinquennale dalla scoperta dell'errore o dolo che, in assenza specifica allegazione, vengono da giurisprudenza altalenante fatti risalire o alla stipula del contratto (Trib. Teramo 30 settembre 2015 n. 1296, Trib. Perugia, 28 novembre 2014) o al default dell'emittente (Trib. Ancona, 12 gennaio 2015 n. 31, Trib. Grosseto, 28 luglio
2015 n. 697)
Tuttavia, la convenienza economica delle operazioni finanziarie, ovvero le informazioni che devono essere preventivamente fornite dall'intermediario ai sensi della normativa, non incide ai fini della valutazione del vizio della volontà poiché essa attiene alla sfera dei motivi che hanno spinto la parte alla conclusione del contratto e non già all'oggetto del medesimo, non sono quindi idonee ad integrare l'ipotesi di mancanza di consenso.
Pagina 6 Nella fattispecie va dunque esclusa la annullabilità del contratto per errore atteso che l'investitrice si duole di avere acquistato titoli con caratteristiche non corrispondenti a quelle desiderate, prospettando una valutazione sui motivi.
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Il vaglio è da essere esplorato sul merito rispetto alla domanda di nullità o risoluzione con conseguente richiesta di rimborso del controvalore nominale, non essendo prescritte le azioni caducatorie.
Pacifico ed incontestato che l'attrice abbia intrattenuto rapporti con l'Istituto.
Sono prodotti la richiesta di acquisto/sottoscrizione del 09.10.2012 della Pt_1
titolare di cc 00032-057-2204629 e la profilatura a mezzo di questionari MiIFID che documenta il profilo medio/basso dell'investitrice, titolare di reddito da lavoro a tempo indeterminato/pensione, con studi sino alla scuola superiore, capitale medio e tipologia di passati investimenti in obbligazioni semplici , azioni ordinarie/risparmio, fondi, sicav anche medio lungo periodo (: “voglio solo che il mio capitale cresca a lungo termine”).
Le azioni non quotate vedono il compratore acquistare la qualità di socio e sono definite titoli illiquidi poichè soggette ad un rischio di liquidità, o ancor meglio liquidabilità, connesso alle regole tipiche del mercato non regolamentato, neppure obbligando le banche emittenti, come generalmente in passato più frequentemente avveniva, necessariamente a riacquistare.
Solo la Comunicazione Consob n. 9019104 del 2.03.2009 chiarisce che la condizione di “liquidità” possa essere garantita dall'impegno al riacquisto della intermediaria sulla base di criteri e meccanismi prefissati.
Dette azioni sono trattate nei c.d. mercati finanziari non regolamentati in cui è possibile comprare o vendere tramite la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, in base al principio dell'incontro tra la domanda e l'offerta, conseguendo che i tempi e il prezzo di smobilizzo delle somme investite siano influenzati dalle regole proprie di quello specifico mercato.
La normativa applicabile alla fattispecie in esame è, in primo luogo, l' art. 21 del TUIF
(d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) , con cui il legislatore ha dettato i principi generali in materia di trasparenza e obblighi informativi degli intermediari, tenuti a " a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l' interesse dei clienti e per
Pagina 7 l' integrità dei mercati;
b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l' efficiente svolgimento dei servizi e delle attività"
La qualità delle informazioni da rendere all' investitore è descritta nel Regolamento
Consob Intermediari Finanziari n. 16190/2007. All' art 27 è specificato che "tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti" (comma 1 ) e che "gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e , di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole" (comma 2).
Il Regolamento prescrive agli intermediari, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, il controllo del rispetto dei criteri di adeguatezza ed appropriatezza dell' investimento, attraverso la raccolta delle necessarie informazioni " in merito: a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria;
c) agli obiettivi di investimento" con lo scopo di valutare l' adeguatezza dell' investimento (art. 39 e 40).
In tema di intermediazione ed investimento mobiliare, dunque, gli obblighi sorgono sia nella fase che precede che in quella che segue la conclusione del contratto;
è il caso dell'obbligo di informazione attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre operazioni inadeguate e quelle che sono in conflitto d'interesse.
I descritti obblighi, finalizzati al dovere di comportarsi con diligenza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei singoli ordini di investimento che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore (Cass. Civ. Sez. I ord. 15936 del 15.06.18)
Pagina 8 L'intermediario è tenuto perciò a fornire al cliente una dettagliata informazione circa i titoli mobiliari, con particolare riguardo alla natura di essi ed ai caratteri propri dell'emittente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogniqualvolta detti obblighi non siano integrati, restando irrilevante una valutazione di adeguatezza dell'investimento; si cfr. Cass. Civ. Sez. I ord. 20617/ 2017 e Sez. I. n. 18153 del 23 luglio-31 agosto 2020 : “In tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario non è esonerato, in presenza di un investitore pur aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi, prescritti in generale e senza eccezioni dal d.lgs. n. 58 del 1998, art. 21 con le relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998, e successive modificazioni, permanendo in ogni caso l'obbligo primario dell'intermediario di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo”.
Nel caso in esame, nella scheda finanziaria di profilatura va evidenziata una discrasia tra le esigenze espresse e la esperienza asserita, circostanza idonea a dedurre le modalità operative di indirizzamento da parte dell' , non adeguata al profilo di Pt_5
rischio della cliente (retail).rispetto alle caratteristiche intrinseche delle azioni ed al connesso dovere preventivo di dettagliata informazione, come anche di consigliare il disinvestimento, nei limiti dello specifico mercato, a fronte del rischio alto che espone a fluttuazioni negative fisiologiche e non tipiche nelle eventuali fasi di epilogo dell'investimento stesso. La avrebbe dovuto, cioè, comunicare esplicitamente alla CP_2
cliente la illiquidità dei titoli offerti e la difficoltà di monetizzazione e di recupero della somma investita posto che il loro riacquisto avrebbe potuto essere effettuato solo dalle banche del gruppo emittente, non tenute in ogni caso a comprarle
Peraltro, giurisprudenza conforme afferma che la dichiarazione su modulo predisposto dalla banca in ordine alla consapevolezza delle informazioni ricevute non costituisca dichiarazione confessoria in quanto rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo, pur essendovi sull'altro piano un obbligo di diligenza e buona fede da parte dell'investitore. Con la sottoscrizione del questionario, infatti, quest'ultimo assume la paternità delle dichiarazioni ivi contenute
Pagina 9 in forza del principio di autoresponsabilità quale parte attiva del processo d'investimento.
La disciplina TUF e successivo regolamento attuativo Consob n. 11522/1998, come sostituito dal Reg. n. 16190 del 29 ottobre 2007, pone in ogni caso a carico dell'intermediario finanziario la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato
(artt. 5, 21 lett. a TUF, art. 26 lett. e, Reg. Consob n. 16190/2007 e art. 1176 c.c.), connessa alla tutela dell'interesse del cliente ai fini della segnalazione della natura del rischio del prodotto negoziato e della adeguatezza al profilo di rischio specifico, con riparto dell'onere probatorio ex art. 23 co. 6 TUF : "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta
L'omissione di informazioni sufficienti è, pertanto, da considerare inadempimento grave, in ragione dell'asimmetria informativa in cui agiscono le parti contrattuali nei contratti di intermediazione finanziaria e dell'affidamento che l'investitore ripone nell'intermediario.
Consegue da tali argomenti la risoluzione degli ordini di acquisto con diritto ex art. 1458 cc alle reciproche restituzioni, atteso che il venir meno della causa adquirendi comporta l'obbligo di restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso, secondo le regole dell'indebito oggettivo, operando le regole comuni dettate dagli artt.
2033 c.c. (si cfr. ex pluris, Cass. Civ. Sez. I n. 6664/ 2018, Cass. Civ. Sez. I n. 17948 del 27/08/2020)
La banca sarà perciò tenuta alla restituzione del capitale investito, non risultando che siano stati percepite somme a titolo di dividendi e cedole rinvenienti dagli acquisti effettuati in azioni.
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Co In definitiva, la domanda viene accolta nei riguardi , incorporante per fusione CP_2
tenuta alla restituzione di euro 10.062,50 oltre interessi e rivalutazione in
[...]
quanto obbligazione restitutoria, dunque debito di valore, mirata al reintegro.
Quanto alle spese e competenze di giudizio, la peculiarietà delle questioni trattate, soggette ai vari interventi interpretativi giurisprudenziali, consente la parziale
Pagina 10 compensazione delle competenze di lite, in linea all'orientamento espresso dalla Corte
Costituzionale n 77/ 2018, ritenuta nella misura del 30%, quantificate su base tabellare per valore di giudizio Dm 55/ 2014 e succ. mod. in euro 2.100,00 (su euro 3.000,00).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
accertato il grave inadempimento di oggi incorporata per Controparte_2
fusione con dichiara la risoluzione del contratto di Controparte_5
acquisto di n. 250 azioni intercorso tra e il Persona_1 Controparte_2
09.10.2012;
per l'effetto,
accoglie la domanda di e , in qualità di Parte_1 Parte_2
eredi di nei confronti di;
Persona_1 Controparte_6
condanna , in persona del suo l.r. e nella sua qualità Controparte_6
di incorporante per fusione alla restituzione di euro Controparte_2
10.062,50 oltre interessi e rivalutazione in favore di e Parte_1
; Parte_2
condanna in persona del suo l.r., previa parziale Controparte_6
compensazione del 30%, al pagamento degli onorari di giudizio per euro
2.100,00 oltre spese forf. cap ed iva e spese vive ridotte del 30% in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Brindisi, 27.11.2025
Il Giudice On.
LA AL
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