Ordinanza collegiale 12 dicembre 2024
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 17/06/2025, n. 11864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11864 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11864/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00074/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 74 del 2023, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Marina Armelisasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto n. K10/-OMISSIS- del 29 settembre 2022, di annullamento del decreto del Presidente della Repubblica di concessione della cittadinanza italiana datato 5 ottobre 2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Presidente della Repubblica n. K10/-OMISSIS- del 29 settembre 2022, con il quale è stato annullato il d.P.R. del 5 ottobre 2016 di concessione della cittadinanza italiana in favore dell’odierno ricorrente, rilasciata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
A fondamento del provvedimento di annullamento d’ufficio, l’Amministrazione ha rappresentato che il presupposto decreto di concessione della cittadinanza è divenuto oggetto del procedimento penale n. 4196/2017/2018 R.G.N.R. PM e n.13649/2017 R.G. Ufficio G.I.P - G.U.P., instaurato presso il Tribunale di Roma in relazione all’avvenuta definizione favorevole, pur in presenza di gravi elementi ostativi, di circa 500 pratiche di concessione della cittadinanza, tra le quali risulta ricompresa anche quella dell’odierno ricorrente.
Detto procedimento penale ha visto rinviate a giudizio numerose persone, fra le quali la dipendente del Ministero dell’Interno già condannata in via definitiva per l’illecita attribuzione di circa 100 cittadinanze nell’ambito del procedimento stralcio n. 43898/17.
Tale nuovo procedimento si è concluso, nei confronti della dipendente e del coniuge della stessa, con l’emanazione di una sentenza di condanna emessa in data 11 maggio 2022 dal G.U.P. presso il Tribunale di Roma, a seguito della richiesta di patteggiamento formulata dagli stessi.
Dalle conseguenti verifiche amministrative, il provvedimento in questione è risultato carente in via assoluta di istruttoria e ne è stato pertanto disposto l’annullamento con decreto del Presidente della Repubblica emanato il 29 settembre 2022, avverso il quale si lamentano in sintesi i vizi di “violazione di legge, difetto di istruttoria, carenza, illogicità ed incoerenza della motivazione, eccesso di potere per carenza di motivazione, abnormità e violazione di legge con riguardo agli artt. 27 e 97 della Costituzione nonché con riguardo all’art. 41 della Carta di Nizza” , non avendo l’Amministrazione considerato l’estraneità del ricorrente rispetto alla vicenda penale su cui si basa il provvedimento impugnato, nonché il possesso in capo al predetto di tutti i requisiti per la concessione della cittadinanza italiana essendo stato valutato positivamente nel 2016. Non sussisterebbe pertanto alcuna delle ragioni giustificanti l’annullamento in via di autotutela dell’originario provvedimento concessorio.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito di ordinanza interlocutoria n. 22460 del 12 dicembre 2024 è stata acquisita, ai sensi dell’art. 46, comma 2, cod. proc. amm., la documentazione del fascicolo del procedimento nonché una documentata relazione di chiarimenti su fatti e deduzioni posti a fondamento del gravame, depositata dall’Amministrazione in data 11 marzo 2025.
All’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Giova al riguardo osservare che la Sezione ha già esaminato diversi ricorsi, ritenendo infondati i motivi dedotti, analoghi a quelli in questa sede riproposti con l’atto introduttivo del giudizio, tutti volti a far valere l’illegittimità dei provvedimenti di revoca della cittadinanza e di diniego della stessa, precedentemente concessa senza la previa rigorosa istruttoria procedimentale a causa della condotta fraudolenta di una funzionaria infedele del Ministero dell’Interno - che peraltro sembrerebbe essersi autoattribuita l’istruttoria di molte pratiche di cittadinanza.
I precedenti della Sezione riguardavano il contenzioso di circa 100 pratiche gestite da un funzionario che è stato condannato con sentenza confermata in Cassazione, con procedimento stralciato da quello principale, che ha ad oggetto 500 pratiche, tra cui quella relativa alla controversia in esame.
Osserva il Collegio che anche in questo caso il provvedimento impugnato è stato motivato, come quelli già impugnati con i precedenti ricorsi, facendo riferimento alle irregolarità riscontrate ed al conseguente vizio insanabile da cui è risultata affetta l’istruttoria, dando conto, altresì, della precedente vicenda penale ad essa collegata, essendo il provvedimento stesso divenuto successivamente oggetto del procedimento penale n. 4196/2017/2018 e n. 13649/2017, instaurato presso il Tribunale di Roma in relazione all’avvenuta definizione favorevole, pur in presenza di gravi elementi ostativi, di circa 500 pratiche di concessione della cittadinanza, tra le quali risulta ricompresa anche quella dell’istante.
Tale nuovo procedimento si è concluso, nei confronti della dipendente e del coniuge della stessa, con l’emanazione di una sentenza di condanna emessa in data 11 maggio 2022 dal G.U.P. presso il Tribunale di Roma, a seguito della richiesta di patteggiamento formulata dagli stessi.
Come precisato nel rapporto difensivo della P.A. e nel successivo provvedimento di riesame, le modalità di trattazione della domanda dell’odierno ricorrente evidenziano come la pratica in questione sia stata positivamente definita dalla funzionaria infedele prima della scadenza dei termini del procedimento sebbene in assenza di diffide o solleciti da parte dell’interessato, nonché priva di timbro di ingresso in Prefettura e nonostante l’annullamento della marca da bollo e la mancata verifica reddituale.
Siffatte conclusioni sono state confermate dalla sentenza della Corte d’Appello Penale di Roma n. 14467/2019, di cui al precedente procedimento n. 43898/17, la quale ha ribadito la “sicura illegittimità delle procedure seguite dalla funzionaria attraverso la manipolazione del sistema informatico, della violazione delle regole sulla competenza e l’ordine di trattazione delle pratiche dalla stessa commessa, e della frequente attribuzione della cittadinanza, in cambio di un maggior compenso, a soggetti sforniti dei relativi requisiti”.
Ne consegue che, in presenza di una concessione, radicalmente illegittima, del massimo status giuridico nazionale, solamente un contrarius actus può costituire valido rimedio (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V-bis, n. 3170/2022; sez. I-ter, n. 9069/2021), essendo il riscontrato difetto di istruttoria riconducibile ad un fatto costituente reato, in grado di mettere in pericolo al massimo grado quegli stessi interessi pubblici, presidiati dal complesso di controlli e verifiche rigorose che si impongono nell’esercizio del potere concessorio de quo.
Anche se, nel caso in esame, non sono stati spiegati tutti e tre i gradi di giudizio, non è in discussione il fatto che il funzionario infedele abbia illegittimamente evocato a sé le pratiche di cittadinanza, attribuendo ai richiedenti lo status, nonostante non fossero in possesso dei requisiti, o comunque, anche ove posseduti, anticipando i tempi di concessione dello stesso, con ingiustificata priorità rispetto ad altri richiedenti che si sono trovati per conseguenza “scavalcati”; in entrambi i casi perpetrando un favoritismo in contrasto con i valori di uguaglianza che costituiscono principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.
Risultano pertanto applicabili anche alla controversia in esame le considerazioni e conclusioni dei precedenti sopra richiamati, con cui è stato ritenuto puntualmente dispiegato l’iter motivazionale alla base del provvedimento, anche alla luce della recente giurisprudenza con la quale è stato ribadito che il parametro della “motivazione sufficiente” non ha carattere rigido né assoluto, ma si presta ad essere adeguatamente calibrato in funzione, anche, della delicatezza degli interessi, pubblici e privati, coinvolti, che potrebbero ricevere pregiudizio già per effetto di un indiscriminato ed incontrollato palesamento dei fatti accertati dall’Amministrazione e degli strumenti istruttori utilizzati (cfr., in termini, Cons. St., Sez. III, 14.05.2019, n. 3121/2019).
In tale prospettiva va altresì ribadito con riferimento anche al contenzioso in esame che non risulta dirimente, al fine dello scrutinio della legittimità dell’annullamento d’ufficio del precedente decreto di concessione della cittadinanza e del conseguente diniego di quest’ultima, l’asserita lesione del principio del legittimo affidamento discendente dalla dedotta estraneità del ricorrente al procedimento penale sotteso al provvedimento impugnato, tenuto conto della gravità del fatto, relativo a quello che è stato definito una sorta di “mercato” delle pratiche della cittadinanza, in relazione al quale è possibile presupporre l’esistenza di un accordo criminoso e il conseguente coinvolgimento di un gran numero di soggetti a vario titolo interessati.
Né può attribuirsi rilievo “all’elemento psicologico del richiedente, che non può superare il dato oggettivo del coinvolgimento dell’istanza nel meccanismo del mercimonio delle cittadinanze” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter n. 8399/2019 e n. 1945/2022).
Occorre d’altra parte rilevare che nel caso di specie non risulta comunque ragionevole pretendere dalla incolpevole Amministrazione, che sia venuta a conoscenza in ritardo dell’erroneità dei presupposti sui quali è fondato il provvedimento, il rispetto di una stringente tempistica nella gestione della iniziativa rimotiva (cfr. Cons. St., Sez. V, n. 3940/2018), tenuto altresì conto delle tempistiche del succitato procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna.
Data la particolarità complessità della vicenda, anche in riferimento al numero di pratiche interessate ed alla necessità di informare gli attori coinvolti nel delicato procedimento di concessione della cittadinanza, che peraltro prevede il suggello del Presidente della Repubblica, non appare dunque irragionevole che l’impugnato provvedimento è stato emanato in data 29 settembre 2022, ovvero a distanza di circa 6 anni dal provvedimento originario di concessione della cittadinanza del 5 ottobre 2016, essendo comunque intervenuto a distanza di circa 5 mesi dalla sentenza di primo grado dell’11 maggio 2022 che, riconoscendo la sussistenza delle ipotesi di reato formulate in sede di indagini, ha dato conferma della necessità dell’intervento demolitorio.
Ne consegue che, in presenza di una concessione, radicalmente illegittima, del massimo status giuridico nazionale, solamente un contrarius actus può costituire valido rimedio (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V-bis, n. 3170/2022; sez. I-ter, n. 9069/2021), essendo il riscontrato difetto di istruttoria riconducibile ad un fatto costituente reato, in grado di mettere in pericolo al massimo grado quegli stessi interessi pubblici, presidiati dal complesso di controlli e verifiche rigorose che si impongono nell’esercizio del potere concessorio de quo.
A questo proposito, come è stato sottolineato anche dai precedenti di questa sezione (ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, sentenze nn. 1975; 2943; 2945; 3026 del 2022), si ricorda che alla base del provvedimento di cittadinanza vi è una valutazione altamente discrezionale del soggetto pubblico, che pone in essere un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, oltre nel diritto di incolato, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consentono, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si entra a far parte e la possibilità di assunzione di cariche pubbliche) - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, – consistente nel dovere di difenderla anche a costo della propria vita in caso di guerra (“il sacro dovere di difendere la Patria” sancito, a carico dei soli cittadini, dall’art. 52 della Costituzione), nonché, in tempo di pace, nell’adempimento dei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, consistenti nell’apportare il proprio attivo contributo alla Comunità di cui entra a far parte (art. 2 e 53 Cost.).
A differenza dei normali procedimenti concessori, che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato, l’ammissione di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (Popolo), incide sul rapporto individuo/Stato-Comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
È stato, in proposito, anche osservato che il provvedimento di concessione della cittadinanza refluisce nel novero degli atti di alta amministrazione, proprio perché sottende una valutazione di opportunità politico-amministrativa, caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e acquisiti al procedimento: l’interesse dell’istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico ad inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale. E se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto coevamente teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agere del soggetto alla cui cura lo stesso è affidato.
Nel caso all’esame del Collegio, la gravità della vicenda in questione, la presumibile esistenza di un pactum sceleris tra un gran numero di soggetti, la delicatezza degli interessi lesi – come questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, in relazione a fattispecie analoghe di cui alla sentenza T.A.R. Lazio, sez. I - ter, 4 settembre 2020, n. 9340 e 12 gennaio 2022, n. 253 - rende ancor più comprensibile la particolare prudenza e cautela che ispira l’azione amministrativa nel settore de quo, non potendosi comunque ammettere che l’incorporazione di un nuovo membro nella comunità nazionale avvenga secondo modalità o procedure criminose, in modo del tutto incompatibile con i valori fondamentali del nostro ordinamento costituzionale (vedi, tra tante, da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 16247/2022).
Deve pertanto ritenersi conclamato il difetto assoluto di istruttoria connesso alle richiamate vicende penali, non altrimenti sanabile se non attraverso l’annullamento d’ufficio del provvedimento di cittadinanza.
In termini più generali, deve affermarsi che il grave deficit istruttorio che ha inficiato le pratiche di cittadinanza divenute oggetto della nota vicenda penale è, “con ogni evidenza, ex se idoneo a concretizzare la fattispecie invalidante che legittima l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, sussistendone le altre condizioni e a prescindere da ogni ulteriore accertamento in ordine alla situazione sottostante, relativa alla situazione personale dell’interessato” (Cons. St., sez. III, n. 5508 del 5 giugno 2023).
Quanto all’interesse di parte ricorrente, da valutarsi nel necessario contemperamento in sede di autotutela, non può che rilevarsi l’imprescindibile e preminente esigenza di trasparenza e credibilità dell’azione amministrativa, nonché di salvaguardia dei principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione - non a caso indicati come “vero cardine della vita amministrativa e quindi condizione dello svolgimento ordinato della vita sociale” (Corte Cost., sentenza n. 123 del 1968) - che hanno reso ineludibile l’intervento demolitorio sui procedimenti viziati.
Non appare d’altra parte prospettabile neppure alcuna violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, atteso che il termine ivi previsto trova applicazione con esclusivo riferimento ai provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, ai quali non è riconducibile il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana, in quanto si tratta di un atto che non si sostanzia né nella rimozione di un limite all’esercizio di facoltà giuridiche già incluse (come per i provvedimenti autorizzatori) né nella mera attribuzione di vantaggi finanziari in grado di impegnare pro futuro la programmazione della propria attività economica, venendo piuttosto in rilievo il conferimento ex novo di situazioni giuridiche attive al destinatario che, nella specie, consiste nel massimo status ordinamentale, quello appunto di cittadinanza.
Ne discende, pertanto, l’inesauribilità del potere amministrativo di autotutela, che nella fattispecie in esame non può essere assoggettato ad un rigido limite temporale preclusivo anche in ragione della notevole rilevanza dell’interesse pubblico connesso alla concessione dello status civitatis (vedi, tra tante T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 8186/2022).
Per quanto concerne, infine, la potenziale lesione delle garanzie procedimentali è sufficiente osservare l’inconsistenza in linea generale di simili censure, alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancata specificazione nel preavviso di rigetto delle specifiche ragioni del disposto annullamento in via di autotutela non inficia la legittimità del provvedimento, allorquando emerga (come nel caso di specie) che il contenuto dispositivo del provvedimento oggetto di gravame non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Tenuto conto della peculiarità della fattispecie controversa, si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.