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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/04/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5361/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
1.8.2024, assunto in decisione in data 14.4.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata in [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Domenico Cerrone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Brigata
Reggio n. 32;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
pagina 1 di 4
CONCLUSIONI
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di MONZA o MILANO.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di MONZA (MB) in Via
LUCIANO ZUCCOLI 18, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di Parte_1
anche nell'interesse del figlio maggiorenne ivi stabilmente convivente e fin tanto che lo
[...] stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica e fino ad una età consona al dovere di lavorare e mantenersi da solo.
3. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 29.3.2003 a HA TA (trascritto atto n. 216 parte II serie C anno 2004 comune di
Milano);
- Dall'unione è nato in data [...]. Persona_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza non definitiva pubblicata in data 27.9.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (23.9.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 21.3.2004) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Persona_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 1.8.2024, così provvede:
[...] Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e in HA TA in data 29.3.2003 (Atto n. 216, Parte II, Serie C, Parte_2 anno 2004, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
pagina 3 di 4 2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.4.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
1.8.2024, assunto in decisione in data 14.4.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata in [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Domenico Cerrone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Brigata
Reggio n. 32;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
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CONCLUSIONI
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di MONZA o MILANO.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di MONZA (MB) in Via
LUCIANO ZUCCOLI 18, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di Parte_1
anche nell'interesse del figlio maggiorenne ivi stabilmente convivente e fin tanto che lo
[...] stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica e fino ad una età consona al dovere di lavorare e mantenersi da solo.
3. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 29.3.2003 a HA TA (trascritto atto n. 216 parte II serie C anno 2004 comune di
Milano);
- Dall'unione è nato in data [...]. Persona_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza non definitiva pubblicata in data 27.9.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (23.9.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 21.3.2004) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Persona_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 1.8.2024, così provvede:
[...] Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e in HA TA in data 29.3.2003 (Atto n. 216, Parte II, Serie C, Parte_2 anno 2004, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
pagina 3 di 4 2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.4.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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