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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/02/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente estensore dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1760 del Ruolo
Generale dell'anno 2023 promossa da
), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) e (C.F. CodiceFiscale_2 Parte_3
) , difesi e rappresentati dall'avv. Fabrizio C.F._3
Pegoraro del foro di Padova ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Padova, via Tommaseo n. 6, giusta delega allegata all'atto d'appello; appellanti contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, P.IV , P.IV_1 rappresentata ed assistita dall'Avv. Silvia Nalesso del Foro di Padova
(cf pec: C.F._4
, ed elettivamente Email_1 domiciliata presso il suo studio in Noventa Padovana (PD), via Risorgimento 14 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 31.01.2024; appellata e contro
C.F. , P. IV Controparte_2 P.IV_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Monia Gambarotto P.IV_3 giusta mandato in calce alla comparsa di risposta, con domicilio eletto nel suo studio sito in San Donà di Piave (VE), via Stefani 34 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1528/2023 del Tribunale di
Venezia, pubblicata in data 11-9-2023, notificata il 12-9-2023
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2 Pt_3
[...]
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 1528/2023 del Tribunale di Venezia, RG 3959/2020, dd. 15.7.2023, e conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti, e previa ammissione delle prove richieste nella propria memoria istruttoria di primo grado e non ammesse o disposte, e reiterate anche in questa sede: nel merito ed in via principale 1. accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati, la responsabilità della convenuta, esclusiva ovvero concorrente, nella causazione dell'infortunio di cui è causa e per l'effetto, condannare parte convenuta, in via esclusiva o concorrente, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali o non patrimoniali, cagionati agli attori;
2. vittoria di compensi e spese di lite dei due gradi di giudizio;
3. rimborso delle disponende CTU e delle CTP eventualmente disposte
Per CP_1 In via preliminare: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello respingere l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2 Pt_3
in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 342, comma I, cpc,
[...] per quanto dedotto in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1528/2023 del Tribunale di Venezia, Dott. Simone, emessa in data 15.07.2023, pubblicata in data 11.09.2023.
Nel merito: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello rigettare l'appello proposto da , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi e le ragioni dedotte in narrativa, e per l'effetto, confermare la sentenza n. 1528/2023 del
Tribunale di Venezia, Dott. Simone, emessa in data 15.07.2023, pubblicata in data 11.09.2023. In via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale dei motivi di appello e, pertanto, di riforma della sentenza n. 1528/2023 del Tribunale di
Venezia, Dott. Simone, emessa in data 15.07.2023 e pubblicata in data 11.09.2023, accogliersi le seguenti conclusioni: nel merito: respingersi tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa e che ivi si richiamano e per l'effetto dichiarare che nulla CP_1 Controparte_1 deve a favore di ,
[...] Parte_1 Pt_2
per i fatti di causa;
in via subordinata nel
[...] Parte_3 merito: nel caso in cui venga accertato e dichiarato, per quanto dedotto, il concorso nel fatto colposo del danneggiato,
[...]
nella causazione del sinistro, ridursi, Parte_4 conseguentemente, il risarcimento che verrà ritenuto dovuto;
in ogni caso: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dei signori , voglia Parte_1 Parte_2 Parte_3 questa Ecc.ma Corte d'Appello dichiarare tenuta e condannare la
(già p.iva Controparte_2 Controparte_3
– pec: , in P.IV_3 Email_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 40128 Bologna, via Stalingrado n. 45, a tenere indenne e manlevare la da qualsiasi Controparte_4 esborso/somma che quest'ultimo dovesse essere condannato a pagare a favore delle parti attrici, con conseguente condanna di al pagamento di tutte le somme che Controparte_2 parte convenuta dovesse essere tenuta a corrispondere a parte attrice in conseguenza dei fatti causa. In ogni caso: spese e compensi di lite, oltre al rimborso forfettario delle spese generali,
Cpa e Iva, come per legge per entrambi i due gradi di giudizio interamente rifuse. in via istruttoria: Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova e alle richieste di CTU formulate da parte appellante nel giudizio di primo grado ed ivi non ammesse e nella denegata ipotesi in cu l'Ecc.ma Corte d'Appello volesse ammetterli, si chiede di essere ammessi alla prova contraria delle prove testimoniali per i capitoli da 1) a 26) della memoria istruttoria di parte appellante, indicando come testi i signori , , Parte_5 CP_5
e reperibili presso la Testimone_1 Controparte_6 CP_1 pur ritenendo la causa sufficientemente istruita, si chiede, comunque, per mero scrupolo difensivo, di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il signor lavorava presso la dal Parte_6 CP_1
2010 ? 2) Vero che la qualifica del signor Parte_6 presso la era quella di carpentiere/addetto
[...] CP_1 assiemaggio/saldatore? 3) Vero che il signor Parte_6 inquadrato nella qualifica suddetta si occupava di Parte_6 taglio e saldatura di parti metalliche, con utilizzo di saldatrici a filo e ad arco, pistola ad aria compressa, trapano a colonna, pressa a pistone, foratrice, sega a nastro e movimentazione del materiale attraverso l'utilizzo del carroponte? 4) Vero che nel 2016 la CP_1 aveva fatto elaborare e deteneva (nonché detiene) un DVR
(documento valutazione rischi) con indicazione specifica dei nomi degli operai assunti, descrizione dei lavori/mansioni affidati a ciascuno di essi con relativi rischi e i dispositivi protezioni individuali da adottarsi (DPI) (cfr., doc. 7 ? 5) Vero che, prima CP_1 dell'accadimento del sinistro del 10.01.2017, il vademecum DPI
(dispositivi protezioni individuali) era stato consegnato ai dipendenti assunti in e anche al signor CP_1 Parte_6
(cfr., doc. 7-10 ? 6) Vero che prima del
[...] CP_1
10.01.2017 – giorno in cui accadeva l'infortunio del signor
[...]
- la faceva, e fa tutt'ora, seguire Parte_6 CP_1 regolarmente ai propri dipendenti corsi di formazione delle mansioni di lavoro che ciascun lavoratore svolge? 7) Vero che prima del
10.01.2017 – giorno in cui accadeva l'infortunio del signor
[...]
- la faceva, e fa tutt'ora, seguire Parte_6 CP_1 periodicamente ai propri dipendenti corsi sui rischi di infortuni sul luogo di lavoro? 8) Vero che in data 16.06.201 il signor
[...]
frequentò un corso sul rischio rumore in Parte_6 azienda (Cfr. doc. 9 ? 9) Vero che in data 16.06.2011 il CP_1 signor frequentò un corso di Parte_6 formazione sulla prevenzione e sicurezza in azienda (Cfr. doc. 9
? 10) Vero che in data 15.02.2012 il signor CP_1 [...]
frequentò un corso sulla valutazione dei Parte_6 rischi in azienda (Cfr. doc. 9 ? 11) Vero che il in data CP_1
22.06.2016 il signor frequentò un Parte_6 corso di formazione per attività a rischio (Cfr. doc. 8 ? 12) CP_1
Vero che in data 06.07.2016 il signor Parte_6 frequentò un corso di formazione per attività a rischio
[...] settore ATECO 2007 C25 (Cfr. doc. 8 ? 13) Vero che CP_1 all'epoca del sinistro accaduto al signor Parte_6
- e tutt'oggi - la quotidianamente vigilava e
[...] CP_1 controllava che ciascun dipendente/operaio prima di giungere sulla postazione di lavoro utilizzasse i dispositivi di sicurezza richiesti per la mansione lavorativa che doveva prestare (casco, scarpe antiinfortunistica e guanti protettivi e occhiali protettivi)? 14) Vero che all'epoca del sinistro accaduto al signor Parte_6
, e tutt'oggi, la vietava ai propri dipendenti
[...] CP_1 di prestare l'attività lavorativa se sprovvisti di dispositivi di sicurezza? 15) Vero che sui muri delle postazioni lavoro ubicate all'interno del capannone/luogo di lavoro della in Santa CP_1
Maria di Sala, ove prestava lavoro il signor Parte_6
, sono presenti i cartelli di avviso che si rammostrano
[...] al teste in cui vengono indicati i rischi lavoro e le protezioni da adottare (doc. 18 ? 16) Vero che i cartelli avviso di cui al CP_1 capitolo che precede erano presenti appesi anche alla data del
10.01.2017 – giorno in cui il giorno in cui è accaduto l'infortunio del signor (doc. 18 ? 17) Parte_6 CP_1
Vero che in data 10.01.2017 – il giorno in cui è accaduto l'infortunio del signor – quest'ultimo era Parte_6 dotato dei dispositivi di sicurezza richiesti per la mansione che svolgeva? 18) Vero che in data 10.01.2017 – il giorno in cui il signor ha subito l'infortunio – Parte_6 quest'ultimo lavorava in una postazione delimitata da tende rimovibili che il lavoratore poteva spostare in base allo spazio di cui necessitava per l'attività lavorativa che stava svolgendo? 19) Vero che il giorno 10.01.2017 il signor aiutava il signor Controparte_6
a svolgere il lavoro di saldatura Parte_6 di verghe di ferro (cfr., doc. 3 20) Vero che per eseguire CP_1 il lavoro descritto al precedente capitolo le verghe venivano poggiate su cavalletti di metallo (cfr., doc. 3 e 6 ? 21) Vero che il CP_1 giorno 10.01.2017 il signor e il signor Controparte_6 [...]
poggiavano le verghe da saldare sui Parte_6 cavalletti con aiuto di un carroponte (cfr., doc. 3 ? 22) Vero CP_1 che i cavalletti laddove il signor Parte_6 stava lavorando in data 10.01.2017 erano poggiati stabili su pavimentazione liscia del luogo di lavoro? 23) Vero che in data
10.01.2017 al momento della caduta delle verghe sul lavoratore
, i cavalletti erano integri? 24) Parte_6
Vero che, a seguito dell'infortunio sul lavoro, il signor
[...]
– trasportato presso il Pronto Soccorso di Parte_6
Mirano e successivamente traferito a Dolo e poi a Padova – rifiutava le trasfusioni di sangue (cfr., doc. 1 ? 25) Vero che i medici CP_1 dell'ospedale di Dolo informarono il signor Parte_6
e sua moglie degli effetti del rifiuto di emotrafusione,
[...] tenendo conto della forte anemia che aveva caratterizzato l'infortunato (cfr., 1 ? 26) Vero che prima dell'infortunio CP_1 del 10.01.2017 il signor soffriva Parte_6 di anemia dovuta alla terapia anti aggregante praticata al soggetto come cura a patologia cardiaca pregressa di agosto-settembre 2016
(cfr., doc. 8c fascicolo +1)? 27) Vero che i medici Parte_1 dell'ospedale di Padova informarono il signor Parte_6
e sua moglie degli effetti del rifiuto di emotrafusione?
[...]
28) Vero che dopo l'infortunio del 10.07.2017 lo eseguiva Tes_2 indagini per la ricostruzione della dinamica del sinistro come da verbale doc. 2 fascicolo Per i capitoli di prova sub 1-15 i CP_1 signori , e , reperibili Parte_5 CP_5 Testimone_1 presso per i capitoli di prova sub 16-23 il signor CP_1
e , reperibili presso Testimone_1 Controparte_6 CP_1
per il capitolo sub 24-26 il Dirigente Medico dell'Ospedale di
[...]
Dolo, Dott. , la Dott.ssa e il Dottor Persona_1 Persona_2
dell'ospedale di Dolo, reperibili presso l'Ospedale di Persona_3
Dolo; per il capitolo di prova sub 27 il Dott. e la Dott.ssa Tes_3 dell'Ospedale di Padova, reperibili presso Testimone_4
l'Ospedale di Padova;
per il capitolo di prova 28 i tecnici dello signor e , reperibili presso Tes_2 Testimone_5 Testimone_6 lo Tes_2
Per Controparte_2
Nel merito: respingersi l'appello e rigettarsi ogni e qualsiasi domanda da chiunque proposta nei confronti di
[...]
in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per Controparte_2
l'effetto, confermarsi, per quanto di ragione, la sentenza impugnata n. 1528/2023 emessa dal Tribunale di Venezia;
NEL MERITO IN VIA
SUBORDINATA -nella denegata ipotesi di riforma anche solo parziale della sentenza, laddove fosse accertata la colpa datoriale e accertata la sussistenza del danno parentale, accertarsi e dichiararsi per quanto dedotto il concorso del fatto colposo del danneggiato congiunto degli attori nella causazione Parte_4 dell'evento e ridursi conseguentemente la misura del risarcimento del danno dovuto;
NEL MERITO NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATA, in caso di accoglimento anche parziale della domanda degli attori - accertata, per i titoli dedotti, la violazione dell'art.
5.9 delle condizioni di polizza, dichiararsi nulla dovuto dalla Controparte_2 alla a titolo di spese di lite e costi per tecnici dalla stessa CP_1 nominati;
- accertarsi e dichiararsi l'operatività della polizza n.
X98801717 con (ora Controparte_2 [...]
entro il limite del massimale di polizza pari ad Controparte_2 euro 1.000.000 per lavoratore. IN OGNI CASO Spese diritti ed onorari interamente rifusi.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Venezia rigettava la domanda proposta da Parte_1 Pt_7
, nei confronti di
[...] Parte_8 [...]
(per brevità di seguito , con la Controparte_1 CP_1 chiamata in causa di avente ad Controparte_2 oggetto la pretesa di condanna di al risarcimento dei danni CP_1 patiti dagli attori in relazione al sinistro occorso in data 10.1.2017 sul luogo di lavoro a marito della Parte_4 Parte_6
e padre degli altri attori. Il Tribunale preliminarmente Pt_1 precisava che era stata posta a fondamento della domanda la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. della CP_1 poiché gli attori lamentavano l'esistenza di un fatto illecito, all'evidenza di natura omissiva, fonte di un danno riflesso sulla loro sfera giuridica in conseguenza dell'infortunio occorso in data
10.1.2017 al loro congiunto, mentre era addetto ad una attività di movimentazione e lavorazione di barre metalliche, sicché, a giudizio del Tribunale, non si poteva pervenire ad una diretta applicazione dell'art. 2087 c.c. nella specie. Tanto premesso, il primo Giudice rilevava che le doglianze svolte dagli attori, che denunciavano violazioni astrattamente inquadrabili negli artt. 73 e 74 D. Lgs.
81/2008 (“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”), erano smentite dalle risultanze dall'informativa redatta il
18.12.2017 dallo (v. doc. 2 della convenuta) e diretta alla Tes_2
Procura della Repubblica presso il Tribunale penale di Venezia. Il
Tribunale, istruita la causa solo documentalmente stante l'inammissibilità delle prove per testi dedotte dagli attori, riteneva che non fossero emersi profili di responsabilità specifica a carico della convenuta datrice di lavoro, perché fondati su concreti profili di colpa, sia pur nella nozione di rischio di impresa progressivamente oggettivizzato, posto che i cavalletti impiegati, per i quali non esistevano degli standard di costruzione, non si erano rotti, né avevano ceduto, ma si erano inclinati per effetto dell'erroneo posizionamento del carico. Inoltre il Tribunale rilevava che sul piano dell'informazione sui rischi e sulla relativa formazione dei lavoratori, il DVR contemplava il rischio “caduta materiali” (v. doc. 7 convenuta) fornendo anche l'indicazione in merito alla posizione baricentrica del carico rispetto al piano di appoggio e lo stesso oltre ad avere Pt_6 una competenza maturata in vent'anni di lavoro, aveva partecipato a corsi specifici per la sicurezza sul lavoro (v. docc. 8 e 9 convenuta).
2. Avverso questa sentenza hanno proposto appello , Parte_1
formulando le conclusioni di cui Parte_2 Parte_3 in epigrafe.
3. Si sono costituite con distinte comparse le parti appellate in epigrafe indicate, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e in ogni caso chiedendone il rigetto, nonché formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
4. La causa è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 15 gennaio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e, all'esito di riassegnazione come da provvedimento organizzativo del 13-1-
2025, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
5. Con il primo motivo (sub A nell'atto d'appello) gli appellanti censurano, per violazione dell'art.115 c.p.c., la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale avrebbe affermato che gli accertatori non avevano potuto individuare con certezza i cavalletti in uso Tes_2 al momento dell'infortunio, pur raccogliendo informazioni su un cavalletto “tipo”. Deducono che i cavalletti utilizzati erano quelli descritti nell'atto introduttivo, poiché non era stata contestata la loro forma e neppure era stata contestata la dinamica dell'infortunio come descritta dagli attori “a sua volta frutto della indagine dello
. Rilevano che in caso di dubbio il Tribunale avrebbe dovuto Tes_2 ammettere i capitoli di prova indicati nella memoria istruttoria attorea da 4 a 10, e da 13 a 20 e con i testi in ivi indicati, poiché così si sarebbe raggiunta la prova piena circa la dinamica, gli attrezzi di lavoro utilizzati, l'ambiente di lavoro, i DPI.
6. Con il secondo motivo (sub B nell'atto d'appello) gli appellanti censurano “il punto della sentenza che nega la prospettata responsabilità (pag. 9 ultimo capoverso) per B1 - affermare la rilevanza probatoria assorbente alla informativa a parere del Tes_2
Giudice (pag. 10) che conclude per l'esclusione di responsabilità B2
– per affermare che tale rilevanza probatoria non sarebbe stata smentita da altre evidenze fornite dagli attori”. Denunciano l'oscurità ed incomprensibilità della motivazione, e dunque l'”assenza/erroneità/illogicità della motivazione, in violazione di legge in relazione agli artt. 111 Cost. e 118 disp. att. cpc, all'art.
2697 c.c., all'art 113 e 115 cpc”. Rimarcano che il Tribunale non avrebbe chiarito quali evidenze della relazione fossero da Tes_2 considerare assorbenti e per quale motivo, nonché in particolare deducono che dagli accertatori era stata ignorata la forma dei cavalletti, la mancanza di DPI e la rilevanza eziologica della mancanza di abilitazione all'uso del carroponte da parte del lavoratore, “affermata contro la logica ed il buon senso, e disconoscente la concreta dinamica del sinistro”.
7. Con il terzo motivo (sub C nell'atto d'appello) censurano “il punto della sentenza che ritiene sicuri i cavalletti utilizzati in quanto robusti
e privi di cedimenti strutturali, legando così la loro pericolosità esclusivamente a tale aspetto”. Denunciano l'illogicità della motivazione sul rilievo che l'insicurezza dei cavalletti discendeva dalla loro forma, mentre la loro “robustezza” riguardava un solo profilo, a loro dire probabilmente e statisticamente il meno importante. Denunciano la violazione dell'art. 113 c.p.c. in relazione all'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema e dalle norme contenute nell'allegato V del D. Lgs.
9.4.2008 n. 81, previste proprio per le attrezzature di lavoro che non hanno già una precisa regolamentazione di dettaglio. Denunciano il contrasto “con gli artt.
32, 35, 41 Cost., con l'art. 1, sex. IV, titolo V del CCNL, con gli artt.
15, 28, 74, 75, 77” e con la consolidata giurisprudenza di legittimità
(Cass. 30679 del 2019), secondo cui il datore deve garantire al lavoratore l'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso. Deducono che i cavalletti utilizzati, con base di appoggio aggettante e senza profili verticali ai margini dei piani di appoggio idonei a contenere il carico entro il baricentro, non solo non eliminavano i rischi di caduta dei materiali, ma anzi li intensificavano.
Inoltre ad avviso degli appellanti era senz'altro esigibile ed obbligatoria in base alle norme richiamate un'attrezzatura di lavoro che avesse una forma diversa, poiché una base di appoggio non aggettante avrebbe potuto impedire la caduta di un carico pesantissimo idoneo ad uccidere il lavoratore. In base a tutte le disposizioni citate, ad avviso degli appellanti i cavalletti utilizzati non consentivano di minimizzare il rischio, mentre avrebbero dovuto utilizzarsi quelli con base di appoggio a filo con i piedi di appoggio e con eventuali rialzi di contenimento ai bordi. Inoltre la enorme esperienza del lavoratore non poteva essere valutata a sfavore dello stesso, poiché, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il cartello “attenzione al baricentro” e l'importante esperienza del lavoratore non consentivano affatto di sgravare di ogni e qualsiasi responsabilità il datore di lavoro.
8. Con il quarto motivo (sub D nell'atto d'appello) censurano “il punto della sentenza che ritiene sufficiente ad escludere la responsabilità della convenuta l'informativa, ritenuta presente in azienda sulla scorta del verbale intervenuto dopo sei mesi il fatto, il DVR Tes_2 che contemplava il rischio “caduta materiali” fornendo anche
l'indicazione in merito alla posizione baricentrica del carico rispetto al piano di appoggio oltre al fatto che lo stesso lavoratore aveva una esperienza ventennale e partecipato a corsi specifici sulla sicurezza sul lavoro”. Rilevano che “qualsiasi informativa non vale ad escludere gli obblighi in capo al datore di fornire attrezzature di lavoro sicure”. 9. Con il quinto motivo (sub E nell'atto d'appello) censurano “il capo della sentenza laddove ritiene che il mancato accertato addestramento del lavoratore relativamente alla movimentazione col carro-ponte sia irrilevante sul piano eziologico del sinistro (pag. 12 ) ritenendo altresì non determinante l'assenza di formazione specifica per l'impiego della gru”. Deducono che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il corretto posizionamento del carico faceva parte dell'utilizzo del carroponte e lamentano il vizio di violazione di legge/errata applicazione della legge, dell'art. 113 cpc in relazione agli artt. 32, 35, 41 Cost., degli artt. 2087 cc e 71 e 73 del TU
Sicurezza. Lamentano l'illogicità della motivazione sul rilievo che la funzione, il ciclo e l'utilizzo della attrezzatura cd. “carroponte” consistono nell'agganciamento del carico, nel sollevamento dello stesso, nella sua movimentazione, nel suo posizionamento e nello sgancio.
10. Con il sesto motivo (sub F nell'atto d'appello) censurano “il punto di sentenza, laddove ha ritenuto che i DPI fossero presenti sulla scorta del fatto che la relazione frutto di un sopralluogo Tes_2 intervenuto dopo molti mesi il sinistro, non ne rilevava l'assenza ritenendo inoltre sufficiente che il lavoratore avesse scarpe con protezione dell'avampiede e dichiarando che non sussistevano indicazioni per l'uso di gambali”. Denunciano la violazione di legge per contrasto con l'art. 115 c.p.c., per assenza di motivazione, e quindi contrasto con l'art. 111 Cost, terz'ultimo capoverso, e con l'art. 113 c.p.c. per non aver posto a base della decisione le disposizioni di diritto, in relazione agli artt. 32, 35 e 41 Cost, art. 2087 c.c., art. 1 sez. IV, titolo V del CCNL di settore, artt. 15, 74,
75, 76, e 77 TUSL, Allegato VIII TUSL, con riguardo alla protezione dei piedi e delle altre parti del corpo. A tale riguardo rimarcano che il Tribunale si era limitato ad affermare che l'assenza di DPI non era stata rilevata dallo che le scarpe con protezione Tes_2 dell'avampiede non appariva in contrasto con quanto previsto nell'allegato VIII, né sussistevano indicazioni per l'uso di gambali.
Invece ad avviso degli appellanti era errata tale argomentazione, su cui era fondata la decisione di rifiutare la prova per testi sull'uso dei dispositivi di protezione individuali (cap. 25 e 26 ), sia perché l'iter logico-giuridico della motivazione del Tribunale era incomprensibile, sia perché era illogica ed incomprensibile l'affermazione del
Tribunale dell'assenza di disposizioni normative prescriventi DPI diversi ed ulteriori rispetto alle semplici scarpette con protezioni dell'avampiede, a fronte della possibilità di caduta di un carico di svariate tonnellate. Richiamano l'art. 15, che prescrive tra le misure obbligatorie per la protezione della sicurezza dei lavoratori,
“l'eliminazione dei rischi, e ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo...”, l'art. 75 (“I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”), nonché l'art. 76, laddove prescrive che i DPI devono essere adeguati ai rischi da prevenire, alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, e devono essere adattati dall'utilizzatore secondo le sue necessità. Inoltre richiamano il disposto dell'art. 77, secondo cui il datore di lavoro, dopo aver valutato i rischi che possono essere evitati con altri mezzi, individua le caratteristiche dei DPI necessarie.
11. Con il settimo motivo (sub G dell'atto di appello) gli appellanti denunciano come “erronee, incoerenti ed afflitte da violazione di legge per i motivi suesposti nonché per quelli contenuti nelle note di udienza 18.1.2023 che per comodità si riportano in nota le ordinanze del 16.1/22.11.2021 e del 26.9.22 che hanno rigettato le prove richieste, così come quelle che hanno rigettato le istanze di revoca/modifica delle stesse, istanze riproposte anche in sede di precisazione delle conclusioni”. Deducono che con le citate ordinanze, il cui testo è trascritto nell'atto di appello, non era spiegato perché i capitoli dedotti dagli attori fossero irrilevanti ed inoltre che i testi erano stati indicati ed era stata indicata anche la condotta colpevole del datore di lavoro con riferimento alla fornitura di attrezzature intrinsecamente pericolose, che divenivano molto pericolose per la specifica lavorazione, alla dotazione di DPI palesemente inidonei, al difetto di formazione sull'uso del carroponte in nesso eziologico col sinistro.
Infine gli appellanti ribadiscono di avere diritto al risarcimento di tutti i danni subiti per la lesione del rapporto parentale, come documentati anche con riguardo alla condizione di salute del loro congiunto infortunato, e previa ammissione dell'ampio capitolato ritualmente articolato.
12. I motivi d'appello, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono in parte infondati e in parte inammissibili.
12.1. Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento di legittimità richiamato anche dal Tribunale, «In relazione al danno fatto valere iure proprio dai congiunti di un lavoratore non è predicabile una responsabilità contrattuale del datore di lavoro, il quale non ha obbligazioni contrattuali di protezione nei confronti dei terzi ma solo del lavoratore, e ciò anche qualora il danno a quest'ultimo sia derivato da inadempimento datoriale agli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro, con la conseguenza che gli oneri probatori sono quelli tipici della responsabilità extracontrattuale e non già quelli della responsabilità ex art. 2087 c.c.» (da ultimo tra le tante Cass.32072/2024).
In applicazione di detto principio, pertanto, era onere degli appellanti, congiunti del lavoratore infortunato, provare la colpa del datore di lavoro nella determinazione dell'evento dannoso, dimostrandone la prevedibilità ed evitabilità attraverso la predisposizione di determinate cautele generiche o specifiche, sicché non può farsi diretta applicazione, nel caso di specie, dell'art.2087
c.c., che diversamente distribuisce l'onere della prova in ambito contrattuale.
13. Tanto precisato, ritiene il Collegio che sia stata corretta e condivisibile la valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal primo Giudice, che, contrariamente a quanto sostengono gli appellanti, ha adeguatamente motivato il proprio convincimento, dopo aver scrutinato ogni profilo di rilevanza, ed ha ritenuto che l'onere probatorio suddetto non fosse stato assolto, anche per difetto di una precisa enucleazione della colpa ascrivibile al datore di lavoro per inosservanza di una specifica disposizione in materia di sicurezza, tale da rendere evitabile l'evento. Il Tribunale ha rimarcato che le circostanze riportate nella relazione Spisal sullo stato dei luoghi, del quale non era stata specificamente allegata dagli attori la successiva modificazione, e le informazioni assunte dagli accertatori avevano consentito di ricostruire l'esatta dinamica dell'infortunio, addebitabile esclusivamente alla condotta del lavoratore infortunato, per avere egli posizionato erroneamente il carico delle barre in lavorazione sul “cavalletto”, che si era perciò inclinato.
Le doglianze espresse con l'atto di appello, ove lamentano illogicità, incomprensibilità e contraddittorietà della motivazione, non si confrontano, in realtà, con le argomentazioni chiaramente espresse circa la ricostruzione dei fatti nella sentenza impugnata, rispetto alla quale non esprimono una critica compiuta e pertinente, e sono inammissibili anche nella parte in cui si risolvono in una diffusa, ripetitiva e non lineare enunciazione di violazioni di norme sulla sicurezza del lavoro disancorata da precisi riferimenti alla fattispecie concreta, ossia senza che risulti puntualmente indicato e spiegato perché l'infortunio non sarebbe avvenuto se fossero state attuate le condotte datoriali, per lo più genericamente allegate quali mancate adozioni di cautele o misure di sicurezza o simili espressioni, che si assumono omesse.
14. Nello specifico, si deve rilevare che gli stessi appellanti richiamano, condividendola, la descrizione del sinistro effettuata dallo (pag.19 e 20 atto di appello), secondo la quale l'evento Tes_2
è verosimilmente avvenuto in quanto il nel predisporre le Pt_6 verghe sui cavalletti d'appoggio, le aveva inavvertitamente posizionate troppo vicino al bordo del cavalletto, in posizione non baricentrica, e ciò aveva provocato il sollevamento dello stesso cavalletto dal lato opposto e la conseguente caduta del materiale sopra depositato, che colpì alla gamba il lavoratore. Va aggiunto che gli accertatori avevano effettuato il sopralluogo circa sei mesi dopo l'infortunio, ma il Tribunale ha chiaramente affermato che gli attori non avevano specificamente allegato che lo stato dei luoghi era stato successivamente modificato o alterato, e anche rispetto a tale affermazione non è svolta nel presente giudizio alcuna puntuale censura.
Dalle considerazioni che precedono discendono l'infondatezza e anche in parte l'inconferenza delle censure espresse con i primi due motivi di appello, richiamati i profili di inammissibilità di cui si è detto, poiché, come si è visto, la descrizione dell'evento, con riguardo agli aspetti salienti sopra precisati, fornita dagli attori e odierni appellanti corrisponde a quella ricostruita dagli accertatori, non è riscontrabile alcuna violazione del contraddittorio, né, come si
è detto, è stata dedotta dagli appellanti un'alterazione dello stato dei luoghi successiva al verificarsi dell'infortunio. Il Tribunale ha inoltre richiamato, nel ricostruire il sinistro, anche le dichiarazioni rese dall'infortunato e dagli informatori in sede di sopralluogo, e con riguardo alle suddette ultime risultanze, ancora una volta, non si rinviene nell'atto di appello una specifica censura. 15. Neppure colgono nel segno gli altri motivi, che sono incentrati essenzialmente sulla rilevanza probatoria, in tesi erroneamente negata dal Tribunale, della forma dei cavalletti di appoggio, della mancanza di DPI e dell'incidenza eziologica della mancanza di abilitazione all'uso del carroponte da parte del lavoratore infortunato.
Il Tribunale ha affermato che “i cavalletti impiegati, per i quali non esistono degli standard di costruzione, non si sono rotti, né hanno ceduto, ma più banalmente si sono inclinati per effetto dell'erroneo posizionamento del carico”. Ha aggiunto che “sul piano dell'informazione sui rischi e sulla relativa formazione dei lavoratori, il DVR contemplava il rischio “caduta materiali” (v. doc. 7 convenuta) fornendo anche l'indicazione in merito alla posizione baricentrica del carico rispetto al piano di appoggio e lo stesso oltre ad una Pt_6 competenza maturata in vent'anni di lavoro, aveva partecipato a corsi specifici per la sicurezza sul lavoro (v. docc. 8 e 9 convenuta)”.
Inoltre il Tribunale, scrutinando ogni profilo di rilevanza, ha rimarcato che, dalle risultanze istruttorie, era emersa la regolarità dello stato dei luoghi di lavoro dove erano presenti paratie removibili tra le varie aree di lavorazione e che era irrilevante l'asserita assenza di una disciplina specifica per il lavoro “in solitaria”, atteso che il non stava lavorando da solo al momento del sinistro, come Pt_6 era risultato dalle dichiarazioni rilasciate dal compagno di lavoro
. Infine il Giudice di primo grado ha accertato che l'adozione di CP_6 scarpe con protezione sull'avampiede era in linea con la disciplina dell'allegato VIII del D. lgs. 81/2008 ed era irrilevante nella causazione dell'evento la mancata formazione dell'infortunato sull'uso del carro-ponte, poiché l'evento lesivo non era stato determinato dall'uso improprio di detto mezzo.
16. In ordine alla forma dei “cavalletti” di appoggio (terzo motivo),
e alla responsabilità di per omessa applicazione dell'art. 3, CP_1 comma 2, allegato V, Dlgs 81/2008 circa il pericolo di rischio caduta e per l'indicazione del rischio individuato nel DVR della datrice di lavoro (quarto motivo), va ribadito che la “caduta” delle barre di ferro è stata causata dall'errato posizionamento delle stesse sui bordi dei cavalletti, e non nella parte centrale di essi, atteso che il peso delle verghe così posizionate ha determinato lo sbilanciamento e l'inclinazione dei cavalletti e la successiva caduta delle barre (cfr. relazione Spisal, ove in dettaglio si descrivono i cavalletti, illustrati anche con disegni e fotografie).
Gli appellanti, nel sostenere che rialzi di contenimento dei bordi oppure una base di appoggio a filo con i “piedi” dei cavalletti avrebbero scongiurato il sinistro, forniscono una ricostruzione che è non solo generica (in assenza di puntualizzazione, ad esempio, circa l'eventuale consistenza e dimensione dei “rialzi verticali” – da apporre ai margini dei piani di appoggio e ciò nonostante, in tesi,
“idonei a contenere il carico entro il baricentro” - e anche circa la loro compatibilità con le esigenze di lavorazione), ma soprattutto non si concilia e, anzi, risulta proprio incompatibile con le caratteristiche di peso (150 kg. ciascuna) e di forma delle verghe e le caratteristiche del loro posizionamento necessarie per la successiva lavorazione
(cfr. dichiarazioni del che riferiva di aver sistemato le Pt_6 verghe in modo che sporgessero all'infuori di circa due metri dal cavalletto).
In altri termini, è stato il posizionamento troppo laterale, unitamente all'ingente peso di ciascuna verga che si è aggiunto a quello delle verghe già posizionate sui cavalletti, a determinare lo sbilanciamento. In questa particolare situazione fattuale, non è stato compiutamente spiegato dagli appellanti, con il supporto, se del caso, di dati tecnici, come e perché un rialzo, non ben precisato, dei bordi oppure la base a filo dei cavalletti avrebbero potuto impedire quello sbilanciamento, stante il carico di cui si è detto. Infine, va aggiunto che pacificamente i cavalletti non si erano rotti, né avevano ceduto, come ammesso dallo stesso infortunato, e che correttamente il Tribunale ha valorizzato le risultanze del piano dell'informazione sui rischi e la relativa formazione dei lavoratori (il
DVR contemplava il rischio “caduta materiali” fornendo anche l'indicazione in merito alla posizione baricentrica del carico rispetto al piano di appoggio), nonché ha rimarcato che il lavoratore infortunato aveva una competenza maturata in vent'anni di lavoro, aveva partecipato a corsi specifici per la sicurezza sul lavoro ed aveva già eseguito quel tipo di lavori (cfr. sue dichiarazioni allegate alla relazione . Tes_2
Anche con riguardo a dette ultime circostanze le doglianze degli appellanti non colgono nel segno, sia perché le suddette risultanze neppure sono contestate, atteso che la critica è piuttosto rivolta alla loro interpretazione e valutazione da parte del Tribunale, sia perché correttamente il primo Giudice ha tenuto conto della considerevole esperienza lavorativa dell'infortunato, quale elemento istruttorio di corredo nell'ambito del compendio probatorio complessivo.
17. In ordine alla mancata formazione nell'uso del carroponte da parte del dipendente (quinto motivo) e alla lamentata inidoneità dei dispositivi di protezione individuali (per brevità DPI - sesto motivo), parimenti le censure non colgono nel segno.
Gli appellanti neppure hanno allegato e compiutamente allegano che il loro congiunto avesse fatto un uso improprio del carro ponte o avesse posto in essere manovre o comandi sbagliati (ad esempio per errato ancoraggio delle verghe di ferro al carroponte, oppure per loro caduta nel momento in cui venivano sollevate e/o spostate e/o appoggiate al cavalletto, o ancora per loro caduta dovuta ad oscillazione eccessiva nell'esecuzione di ogni manovra). Pertanto, in base, si ripete, a quanto allegato dagli stessi attori e odierni appellanti, il Tribunale ha correttamente ritenuto che l'evento non fosse stato “innescato da un uso improprio dell'attrezzatura, ma da una incongrua sistemazione del carico sui cavalletti da parte del
come peraltro da lui ammesso onestamente in sede di Pt_6 sommarie informazioni”.
Generica e inconferente è la doglianza sui DPI, considerato che lo non ha ravvisato violazioni degli obblighi del datore di lavoro Tes_2 al riguardo e che gli appellanti non indicano compiutamente e precisamente quale tipologia di dispositivi avrebbe consentito di evitare che il fosse colpito alla gamba destra, Pt_6 compatibilmente, peraltro, con l'espletamento delle mansioni.
In particolare gli appellanti, ancora una volta elencando in maniera non lineare una serie di norme asseritamente violate, invocano la necessità di utilizzo di appositi “gambali” o scarpe anti- schiacciamento, senza indicare di quale materiale, presumibilmente rigido e resistente, avrebbero dovuto essere, e cioè tale da proteggere la gamba dall'urto di un peso ingente senza il rischio di spezzarsi o di incrinarsi e, al contempo, tale da consentire al lavoratore i movimenti necessari per espletare le sue mansioni.
18. Il settimo motivo, con il quale gli appellanti si dolgono dell'omessa ammissione delle prove per testi, è ugualmente infondato e in parte inammissibile.
Il Tribunale, con l'ordinanza istruttoria richiamata nell'atto di appello, ha affermato: “i mezzi di prova orale chiesti dagli attori in relazione all'an della dedotta responsabilità (capitoli da 1 a 27 della memoria del 10.5.2021), peraltro senza la specifica indicazione delle persone da interrogare, sono irrilevanti ai fini della decisione non emergendo
l'indicazione di alcuna specifica condotta attiva o omissiva in grado di fondare una violazione di norme antinfortunistiche (con riferimento all'impiego dei cavalletti, ubicazione della lavorazione, lavorazione in solitario e carenza di DPI) o la violazione di norme di comune di prudenza da parte del datore di lavoro a tanto non bastando neppure la circostanza capitolata sub 101”. Il Collegio condivide questa valutazione, alla quale va aggiunto che, come già rilevato, la ricostruzione fattuale degli odierni appellanti corrisponde negli aspetti salienti a quella della relazione (cfr. a titolo Tes_2 esemplificativo i capitoli 6, 17 e 20, che espressamente la richiamano
- pag. 6, 7 e 8 dell'appello) e che la capitolazione riferita ai cavalletti, ai DPI e al carro-ponte è parimenti irrilevante ai fini del decidere, per quanto si è precisato nei paragrafi che precedono.
Infine, altrettanto correttamente il Tribunale non ha disposto la
C.T.U. tecnico-ricostruttiva del sinistro, atteso che “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti
o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” ( tra le tante
Cass. 10373/2019).
19. In conclusione, l'appello deve essere rigettato e gli appellanti, stante la soccombenza, devono essere condannati al pagamento delle spese di lite del grado in favore delle parti appellate, liquidate per ciascuna come in dispositivo, secondo valori minimi (complessità bassa) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Gli appellanti vanno altresì dichiarati tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico
Spese di Giustizia n.115/02.
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n.1528/2023 del Tribunale di Venezia, così pronuncia:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite in favore delle parti appellate, liquidate per ciascuna in complessivi euro
3.500,00 per compensi, il tutto oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori, come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025
La Presidente est.
Clotilde Parise