TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/02/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1031 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Albano Laziale via Virgilio n. 12, presso lo Parte_1
studio del procuratore Avv. Gianluca Magnani, che la rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
AR
, in persona del legale rappresentante
[...]
NONCHE'
con sede in , in persona del Controparte_2 CP_2
legale rappresentante
CONVENUTI/CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 27 febbraio 2022 , già collaboratrice scolastica a Parte_1
tempo indeterminato nella scuola pubblica, oggi assistente amministrativa dall'1 settembre 2020, ha convenuto in giudizio il e l' , AR Controparte_2
perché il giudice dichiari il suo diritto agli emolumenti correlati alla prima posizione economica ex artt. 7 c.c.n.l. scuola 7 dicembre 2005 e 50 comma 2 c.c.n.l. 29 novembre 2007 per l'a.s. 2016/2017; condanni, in solido tra loro, i convenuti al pagamento in suo favore, anche a titolo risarcitorio, degli arretrati dovuti per l'emolumento correlato alla cd prima posizione economica in relazione all'a.s.
2016/2017, pari ad € 600,00. 1.1. Il convenuto, pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso, non si CP_1
è costituito in giudizio e all'udienza del 14 giugno 2022 è stato dichiarato contumace.
1.2. Parimenti l' , pur a seguito di regolare e Controparte_2
tempestiva notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio e deve essere dichiarato contumace.
2. All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. La lavoratrice ha chiesto il riconoscimento del diritto agli emolumenti correlati alla prima posizione economica ex artt. 7 c.c.n.l. scuola 7 dicembre 2005 e 50 comma 2 c.c.n.l. 29 novembre
2007 per l'a.s. 2016/2017.
3.1. L'art. 7 c.c.n.l. 7 dicembre 2005 prevede: “1. Salva comunque la definizione delle procedure connesse agli artt. 48 e 49 del CCNL 24.07.03, si conviene che il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al CCNL 24.07.03 possa usufruire di uno sviluppo orizzontale in una posizione economica finalizzata alla valorizzazione professionale, determinate rispettivamente in € 330 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area A, e in € 1000 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B.
2. L'attribuzione della posizione economica di cui al comma precedente avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui all'art. 48 del CCNL 24.07.03 da attivarsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL.
L'ammissione alla frequenza del corso di cui sopra è determinata, ogni volta che sia attivata la relativa procedura, nella misura del 105% delle posizioni economiche disponibili.
3. Al personale delle Aree A e B cui, per effetto delle procedure di cui sopra, sia attribuita la posizione economica citata al comma 1, sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti, per l'Area A, l'assistenza agli alunni diversamente abili e l'organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per quanto concerne l'Area B, compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa, aderenti alla logica del percorso di valorizzazione compiuto, la sostituzione del DSGA, con esclusione della possibilità che siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi dell'art. 47 del CCNL 24.07.03-.
4. L'istituto di cui al presente articolo è finanziato, a decorrere dal 31.12.2005 in prima applicazione, con le risorse pari a 33 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi di economie realizzate per per il personale ATA ed indicate nell'atto di indirizzo per il II biennio 2004-05 del comparto Scuola disponibili dall'anno 2006, da suddividere in misura di due terzi a favore dell'Area B e di un terzo a favore dell'Area A. Ulteriori risorse per il personale ATA che dovessero essere successivamente accertate e certificate avranno la medesima destinazione, unitamente ad altre eventuali risorse che le parti decidessero di utilizzare in sede di rinnovo contrattuale.
5. Al personale delle Aree A e B a tempo determinato e indeterminato, a valere sulle risorse derivanti dalle economie di sistema conseguite nell'anno scolastico 2003/04 certificate in € 33 milioni al lordo degli oneri riflessi per ciascuno dei due anni 2004 e 2005, è corrisposta una una tantum pari a € 196 in ragione del servizio prestato nell'arco di vigenza contrattuale” (doc. 1 di parte ricorrente).
L'art. 50 c.c.n.l. 29 novembre 2007 prevede: “1. Salva comunque la definizione delle procedure connesse agli artt. 48 e 49 del CCNL 24.07.03, si conviene che il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al CCNL 24.07.03 possa usufruire di uno sviluppo orizzontale in una posizione economica finalizzata alla valorizzazione professionale, determinate rispettivamente in € 330 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area A, e in € 1000 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B.
2. L'attribuzione della posizione economica di cui al comma precedente avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui all'art. 48 del CCNL 24.07.03 da attivarsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL.
L'ammissione alla frequenza del corso di cui sopra è determinata, ogni volta che sia attivata la relativa procedura, nella misura del 105% delle posizioni economiche disponibili.
3. Al personale delle Aree A e B cui, per effetto delle procedure di cui sopra, sia attribuita la posizione economica citata al comma 1, sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti, per l'Area A, l'assistenza agli alunni diversamente abili e l'organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per quanto concerne l'Area B, compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa, aderenti alla logica del percorso di valorizzazione compiuto, la sostituzione del DSGA, con esclusione della possibilità che siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi dell'art. 47 del CCNL 24.07.03-.
4. L'istituto di cui al presente articolo è finanziato, a decorrere dal 31.12.2005 in prima applicazione, con le risorse pari a 33 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi di economie realizzate per per il personale ATA ed indicate nell'atto di indirizzo per il II biennio 2004-05 del comparto Scuola disponibili dall'anno 2006, da suddividere in misura di due terzi a favore dell'Area B e di un terzo a favore dell'Area A. Ulteriori risorse per il personale ATA che dovessero essere successivamente accertate e certificate avranno la medesima destinazione, unitamente ad altre eventuali risorse che le parti decidessero di utilizzare in sede di rinnovo contrattuale.
5. Al personale delle Aree A e B a tempo determinato e indeterminato, a valere sulle risorse derivanti dalle economie di sistema conseguite nell'anno scolastico 2003/04 certificate in € 33 milioni al lordo degli oneri riflessi per ciascuno dei due anni 2004 e 2005, è corrisposta una una tantum pari a € 196 in ragione del servizio prestato nell'arco di vigenza contrattuale” (doc.
2. a) del ricorso).
3.2. Risultano dalla documentazione depositata: l'elenco personale ATA destinatario della prima posizione economica da avviare ai corsi di formazione, da cui si evince la decorrenza del beneficio per la ricorrente (1 settembre 2012, doc. 6 del ricorso); il provvedimento \ CP_3 [...]
prot. \ ATP Roma prot. 20873 del 29 novembre 2012, di inoltro dell'elenco personale ATA CP_4
beneficiario della prima posizione economica rientrante nel numero delle posizioni attribuibili per surroga in relazione agli aa.ss. 2011/2012 e 2012/2013 (doc. 7); l'attestato di superamento del corso di formazione per la prima posizione economica tenutosi nell'a.s. 2012/2013 (doc. 9); il decreto dirigenziale – I.C. “A IV” prot. 1558 del 15 maggio 2017, avente ad oggetto conferimento incarico aggiuntivo alla ricorrente nell'a.s. 2016/2017 (doc. 13);
3.3. Tanto premesso, rilevata la prova documentale dell'inserimento nella graduatoria definitiva della prima posizione economica comunicata dal Controparte_5 con decorrenza dall'1 settembre 2012 e degli incarichi aggiuntivi svolti dalla ricorrente nell'a.s.
2016/2017, si deve affermare il diritto di al pagamento dell'indennità ex artt. 7 c.c.n.l. Parte_1 scuola 7 dicembre 2005 e 50 comma 2 c.c.n.l. 29 novembre 2007, per l'a.s. 2016/2017.
4. Conclusivamente, ritenuta la correttezza della quantificazione operata in ricorso, il convenuto deve essere condannato al pagamento della detta indennità, pari alla somma di CP_1
€ 600,00, oltre i soli interessi legali, anche alla luce della rinuncia della domanda formulata nei confronti dell'Istituto contumace.
6. Il convenuto, soccombente, deve altresì essere condannato al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate come in dispositivo anche ai sensi dell'art. 4 comma 1bis d.m. 55/2014, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nulla sulle spese tra parte ricorrente e I.C. “A IV – G. Falcone”, stante la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al pagamento della indennità Parte_1
di cui agli artt. 7 c.c.n.l. scuola 7 dicembre 2005 e 50 comma 2 c.c.n.l. 29 novembre 2007, per l'a.s.
2016/2017; per l'effetto, condanna il , in persona del legale AR rappresentante, al pagamento in favore di della somma di € 600,00, oltre interessi Parte_1
legali; condanna il , in persona del legale rappresentante, al AR
pagamento in favore di dei compensi di lite, liquidati in € 600,00, oltre spese generali, Parte_1
Iva e Cpa come per legge, da distrarsi;
nulla sulle spese tra parte ricorrente e l'I.C. “A ”. Controparte_2
Velletri, 25 febbraio 2025
Il giudice
Pietro Gerardo Tozzi