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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/09/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 212/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 18/09/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 212/2022 alla quale sono state riunite R.G. 3215/2022 nonché R.G. 830/2023 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CANTARANO Parte_1
TOMMASO, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1
CIARELLI ANNA PAOLA e LORENI LAURA, giusta procura in atti
-resistente-
NONCHE' CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MAFFIA CRISTINA, giusta procura in atti
-resistente-
E
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Controparte_3
-resistente contumace-
avente ad oggetto: opposizione avvisi di addebito n. 357 2021 00013293 80 000, n. 357 2022
00017508 00 000 e n. 357 2022 00041962 88 000.
Con distinti ricorsi riuniti in corso di causa, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 357 2021 00013293 80 000, notificato il 16.12.2021 (R.G. 212/2022), recante l'importo di euro 4.902,50 a titolo di addebito contributivo, avverso l' avviso di addebito n. 357 2022 00017508 00 000, notificato in data 30.8.2022, per il recupero della somma di euro 15.414,61 (r.g. 3215/2022), relativa al periodo da maggio 2017 a dicembre
2020 nonché l'avviso di addebito n. 357 2022 00041962 88 000, notificato il 03.02.2023, per il recupero della somma di euro 3.196,25 (r.g. 830/2023) relativo al periodo da gennaio 2021
a dicembre 2021, tutti emessi a titolo di contributi e sanzioni a titolo di “Gestione
Commercianti”.
Parte ricorrente eccepiva l'omessa preventiva comunicazione dell'iscrizione alla gestione commercianti da parte dell' , l'inesistenza della notifica per violazione dell'art. 30, 4° CP_1 comma, d.l. n. 78/2010, l'intervenuta decadenza di cui all'art. 25 del d.lgs. 46/99, la mancanza dei requisiti formali prescritti dalla legge e altresì, con riferimento all'avviso di addebito n. 357 2022 00017508 00 000, la prescrizione delle pretese contributive anteriori al
30.08.2017.
Nel merito, contestava l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti e il relativo obbligo contributivo, poiché ella aveva la sola veste di Socio,
Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della e come Controparte_4 tale si occupava solo di compiti di natura amministrativa e gestoria inerenti al predetto incarico, senza svolgere alcuna attività con carattere di abitualità e prevalenza.
Chiedeva pertanto dichiararsi l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione
Commercianti con conseguente annullamento degli avvisi di addebito opposti.
L' si è regolarmente costituito in tutti e tre i giudizi, chiedendo respingersi l'opposizione CP_1
e dichiararsi legittima l'iscrizione avvenuta d'ufficio, perché: il carattere abituale e prevalente della prestazione si ricavava direttamente dagli esiti dell'accertamento ispettivo
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro conclusosi con verbale n. 2019003533/DDL del 04.10.2019, sotteso all'AVA opposto, in cui si acclarava, che la ricorrente svolgeva attività amministrative e fiscali, con carattere di continuità e abitualità.
L si costituiva nel giudizio r.g. 212/2022 eccependo in Controparte_2 via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione e il difetto di legittimazione passiva, nel merito contestava la fondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto.
Ritualmente citata, la rimaneva contumace. Controparte_3
La causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione.
***
1. La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito indicati.
3. In via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'
[...]
nel giudizio r.g. 212/2022 deve essere accolta considerato che nel caso di specie CP_5 il ricorrente ha proposto opposizione ad avvisi di addebito e l'unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore.
4. Ancora preliminarmente, deve dichiararsi l'ammissibilità della domanda medesima, non essendo decorso il termine di gg. 40 dalla notificazione degli avvisi di addebito in oggetto - prescritto per il deposito dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione alla stessa dall'art. 24, co.5, del d. lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999 - avvenuta il 16.12.2021, il 30.08.2022 e il
03.02.2023, rispetto al deposito del ricorso giudiziario avvenuto rispettivamente il
25.01.2022, il 10.10.2022 (lunedì successivo alla scadenza) e il 15.03.2023.
5. Occorre, inoltre, rilevare che i motivi di opposizione formulati da parte ricorrente attengono a vizi di forma del ruolo, degli avvisi di addebito e della notifica, e pertanto devono essere qualificati come motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporsi nel termine di giorni 20 dalla notifica dell'avviso di addebito.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Come ribadito dalla Suprema Corte in diverse pronunce: “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999,
l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione (Cass. n. 18691/2008).
Nella fattispecie in esame gli avvisi di addebito in questione sono stati pacificamente notificati rispettivamente il 16.12.2021, 30.08.2022 e 03.02.2023, mentre le relative opposizioni sono state depositate con ricorso del 25.01.2022 (R.G. 212/2022), del 10.10.2022
(R.G. 3215/2022), e del 15.03.2023 (R.G. 830/2023), oltre il termine di 20 giorni stabilito dalla citata disposizione rendendo così inammissibili le, pure infondate, contestazioni di carattere formale relative alla validità degli avvisi di addebito.
5.1. Lo stesso dicasi per l'eccezione di intervenuta decadenza dal termine per l'iscrizione a ruolo dei crediti vantati dall' ai sensi dell'art. 25, 1° comma, del d.lgs. n. 46/1999. CP_1
Sul punto appare sufficiente richiamare i consolidati principi di diritto espressi dalla Corte di
Cassazione (v., fra le tante, Cass. Ord. n. 27726/2019; Cass. n. 5963 del 2018, Cass. nn.
19708 e 15211 del 2017) secondo cui, in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che CP_1
l'istituto agisca nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito;
5.2. È, inoltre, infondata l'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento all'avviso di addebito n. 357 2022 00017508 00 000, notificato in data 30.8.2022, limitatamente ai contributi sorti nel periodo antecedente il quinquennio anteriore alla notifica dell'avviso di addebito, occorsa il 30.08.2022 e dunque ai contributi maturati dal mese di maggio 2017 sino al 30.08.2017.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Difatti, come correttamente osservato dall' , il D.L. n. 18/2020, convertito nella legge n. CP_1
27/2020, e successive modifiche ed integrazioni, ha previsto che per il periodo in esso considerato (più volte prorogato in tema di emissione e notifica di cartelle esattoriali /avvisi) non potevano essere emessi gli avvisi di addebito per il recupero dei contributi con conseguente sospensione ex lege dei termini di prescrizione e decadenza.
6. Ciò premesso, nel merito, si osserva quanto segue.
6.1 In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione all'avviso di addebito dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che investe il rapporto previdenziale obbligatorio.
L'accertamento del rapporto contributivo deve avvenire secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di dimostrare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito.
7. La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con due recenti pronunce (sentenza n. 3637 del
13 febbraio 2020 e n. 3829 del 14 febbraio 2020) ha ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti dell' , nel caso del CP_1 socio amministratore di una società a responsabilità limitata, sussiste solamente se vi sia da parte dello stesso la partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza.
In particolare, con l'ordinanza n. 3829 del 14 febbraio 2020, la Cassazione ha confermato che: “Sul piano previdenziale, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare
l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n.
23782 del 2019)”.
7.1 L'eventuale iscrizione del socio amministratore di una società a responsabilità limitata anche alla gestione commercianti trova origine nell'art. 1 comma 203 L. 662/1996 (che ha
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro sostituito il comma 1comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160) che prevede l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e s.m.i. per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Il comma 203 dell'art. 1 della L.662/96, ha esteso l'obbligo assicurativo alla gestione commercianti anche ai soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell'assenza di rischio nella conduzione d'impresa) a condizione che
“partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”.
7.2 L'iscrizione alla gestione commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (con eccezione per i familiari coadiutori preposti al punto CP_ di vendita e i soci di;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
7.3 Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è dunque pur sempre la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché – come a suo tempo rimarcato da
Cass. S.U. n. 3240 del 2010 – l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Non basta, pertanto, lo svolgimento di un'attività lavorativa (di natura individuale o societaria) qualsiasi, per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi;
occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza
(cfr. Cass Ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26680).
7.4 In definitiva la Corte di Cassazione ha confermato che, sul piano previdenziale, solo quando il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti. Viceversa, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata.
7.5 E' stato dunque chiarito che il ruolo di amministrazione non attiene solo al “compimento di atti giuridici”, essendo a questi affidata “un'attività di contenuto imprenditoriale, che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte” “ancorché quest'ultimo non debba essere caratterizzato dalla abitualità dell'impegno esecutivo”, mentre il lavoro aziendale abituale e prevalente e assoggettato a contribuzione presso la Gestione Commercianti proprio in considerazione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo e della connotazione di “detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”.
Vanno, pertanto, tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione dell'attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non ne siano anche amministratori.
Ed invero, non appare superfluo rammentare che le due attività operano su piani giuridici differenti, in quanto la partecipazione al lavoro aziendale del socio è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, attraverso una partecipazione lavorativa espletata con abitualità e con mansioni diverse e prevalenti rispetto all'attività di amministratore. Mentre l'attività di amministratore è diretta a dare diretta esecuzione al contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (cfr. Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019).
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 8. In particolare (cfr., ex multis, Cass. n. 4440 del 2017) il carattere di abitualità e prevalenza va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in qualità di amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali).
Nel caso in cui l'attività dell'amministratore, anche socio, si concreti in un “facere sostanzialmente gestorio” e manchi la prova dell'esercizio abituale e prevalente dell'attività
d'impresa oggetto della società si deve desumere l'assenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti (cfr. anche, Cass. Sez. lav., n. 18281 del 08/07/2019).
9. Ciò posto, l'assolvimento dell'onere probatorio circa la partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza è a carico dell'ente previdenziale che deve dimostrare il presupposto impositivo.
9.1 Nella specie, risulta che il ruolo di Amministratore Unico della società "LA NUOVA
SANITA' S.r.l", è stato ricoperto fino al 03.05.2017 dal Sig. , e dalla Parte_2 stessa data in poi dalla Sig.ra che risulta essere anche socio unico, con Parte_1 il possesso del 100% del capitale sociale, a seguito dell'acquisizione, in data 05.05.2017, del
75% del capitale sociale ceduto dal Sig. . Parte_2
Ebbene, dalle dichiarazioni assunte dagli ispettori, nel verbale del 01.03.2019, emerge chiaramente che la lavora personalmente nella società con la qualifica di Parte_2
“impiegata amministrativa con mansioni di ragioniera”; la stessa ha dichiarato agli ispettori:
“redigo le fatture con la fatturazione elettronica e l'inserimento fornitori. Il mio orario di lavoro è di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì e 5 ore al sabato. Preciso di non osservare un orario predefinito in ingresso e in uscita perché gestisco autonomamente l'orario di lavoro che comunque è quello indicato. Percepisco dalla società una retribuzione di circa
2.400,00 euro con bonifico bancario. Gestisco in assoluta autonomia la mia attività lavorativa. (…) Preciso di essere amministratore unico della società dal 3.05.2017” (v. dichiarazione in atti).
9.2 Ebbene, dalla lettura del verbale ispettivo appare evidente che la Parte_2 partecipasse personalmente e in modo continuativo al lavoro aziendale, condizione, come detto, in presenza della quale opera l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti.
Occorre certo osservare che, non esistono disposizioni che indicano in dettaglio quali compiti Co siano demandati alla figura dell'amministratore nella purtuttavia è altrettanto vero, come
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro precisato già dalle S.U. del 2010, che non può farsi rientrare nell'incarico solo il compimento di atti giuridici, perché all'amministratore è affidata la gestione della società, e dunque una attività di contenuto imprenditoriale, che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte, ancorché quest'ultimo non debba essere caratterizzato dalla abitualità dell'impegno esecutivo. Tali elementi si distinguono da quelli richiesti per la iscrizione alla Gestione Commercianti che, come detto, richiede che i soci siano accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale nel suo momento esecutivo.
9.3 In definitiva, si ritiene che l' abbia fatto fronte agli stringenti oneri probatori CP_6 richiesti dalla S. C. di Cassazione nella materia che ci occupa, ossia che dal 03.05.2017 la sig.ra abbia partecipato personalmente al lavoro aziendale, con carattere di Parte_2 abitualità , anche indipendentemente dalla eventuale preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, presupposto non ritenuto necessario per il socio di Srl dalla più recente giurisprudenza di legittimità (ad es. ex multis Cass.3292/2020).
A ben vedere l'attività descritta nel verbale ispettivo da cui hanno avuto scaturigine gli avvisi di addebito qui opposti, non si intravede in alcun modo l'attività propria della gestione della società e, dunque, un'attività di contenuto strettamente imprenditoriale che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, fungendo da referente per i clienti e per i fornitori (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez Lavoro, ord. 27.01.2021, n. 1759).
In definitiva l'attività svolta dalla ricorrente amministratrice e socia della società, non si è concretizzata in un “facere sostanzialmente gestorio”, bensì nella partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
10. Va pertanto confermata la legittimità dell'iscrizione d'ufficio disposta dall'Istituto alla gestione commercianti.
Dal che il rigetto della domanda.
11. Le spese processuali – liquidate come in dispositivo secondo il D.M. n. 147/22 in relazione alle cause di natura previdenziale (5.200-26.000) e con applicazione dei valori tariffari medi ed esclusa la fase istruttoria – seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente che ha dato causa al presente giudizio.
Spese integralmente compensate tra parte opponente, e . CP_7 CP_3
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rifondere in favore dell' in pers. del l.r.p.t., le spese di CP_1 lite che liquida in complessivi €3.727,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre
IVA e cpa come per legge.
3) spese compensate tra le altre parti in giudizio.
Latina, 18/09/2025
Il Giudice dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 18/09/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 212/2022 alla quale sono state riunite R.G. 3215/2022 nonché R.G. 830/2023 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CANTARANO Parte_1
TOMMASO, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1
CIARELLI ANNA PAOLA e LORENI LAURA, giusta procura in atti
-resistente-
NONCHE' CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MAFFIA CRISTINA, giusta procura in atti
-resistente-
E
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Controparte_3
-resistente contumace-
avente ad oggetto: opposizione avvisi di addebito n. 357 2021 00013293 80 000, n. 357 2022
00017508 00 000 e n. 357 2022 00041962 88 000.
Con distinti ricorsi riuniti in corso di causa, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 357 2021 00013293 80 000, notificato il 16.12.2021 (R.G. 212/2022), recante l'importo di euro 4.902,50 a titolo di addebito contributivo, avverso l' avviso di addebito n. 357 2022 00017508 00 000, notificato in data 30.8.2022, per il recupero della somma di euro 15.414,61 (r.g. 3215/2022), relativa al periodo da maggio 2017 a dicembre
2020 nonché l'avviso di addebito n. 357 2022 00041962 88 000, notificato il 03.02.2023, per il recupero della somma di euro 3.196,25 (r.g. 830/2023) relativo al periodo da gennaio 2021
a dicembre 2021, tutti emessi a titolo di contributi e sanzioni a titolo di “Gestione
Commercianti”.
Parte ricorrente eccepiva l'omessa preventiva comunicazione dell'iscrizione alla gestione commercianti da parte dell' , l'inesistenza della notifica per violazione dell'art. 30, 4° CP_1 comma, d.l. n. 78/2010, l'intervenuta decadenza di cui all'art. 25 del d.lgs. 46/99, la mancanza dei requisiti formali prescritti dalla legge e altresì, con riferimento all'avviso di addebito n. 357 2022 00017508 00 000, la prescrizione delle pretese contributive anteriori al
30.08.2017.
Nel merito, contestava l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti e il relativo obbligo contributivo, poiché ella aveva la sola veste di Socio,
Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della e come Controparte_4 tale si occupava solo di compiti di natura amministrativa e gestoria inerenti al predetto incarico, senza svolgere alcuna attività con carattere di abitualità e prevalenza.
Chiedeva pertanto dichiararsi l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione
Commercianti con conseguente annullamento degli avvisi di addebito opposti.
L' si è regolarmente costituito in tutti e tre i giudizi, chiedendo respingersi l'opposizione CP_1
e dichiararsi legittima l'iscrizione avvenuta d'ufficio, perché: il carattere abituale e prevalente della prestazione si ricavava direttamente dagli esiti dell'accertamento ispettivo
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro conclusosi con verbale n. 2019003533/DDL del 04.10.2019, sotteso all'AVA opposto, in cui si acclarava, che la ricorrente svolgeva attività amministrative e fiscali, con carattere di continuità e abitualità.
L si costituiva nel giudizio r.g. 212/2022 eccependo in Controparte_2 via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione e il difetto di legittimazione passiva, nel merito contestava la fondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto.
Ritualmente citata, la rimaneva contumace. Controparte_3
La causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione.
***
1. La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito indicati.
3. In via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'
[...]
nel giudizio r.g. 212/2022 deve essere accolta considerato che nel caso di specie CP_5 il ricorrente ha proposto opposizione ad avvisi di addebito e l'unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore.
4. Ancora preliminarmente, deve dichiararsi l'ammissibilità della domanda medesima, non essendo decorso il termine di gg. 40 dalla notificazione degli avvisi di addebito in oggetto - prescritto per il deposito dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione alla stessa dall'art. 24, co.5, del d. lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999 - avvenuta il 16.12.2021, il 30.08.2022 e il
03.02.2023, rispetto al deposito del ricorso giudiziario avvenuto rispettivamente il
25.01.2022, il 10.10.2022 (lunedì successivo alla scadenza) e il 15.03.2023.
5. Occorre, inoltre, rilevare che i motivi di opposizione formulati da parte ricorrente attengono a vizi di forma del ruolo, degli avvisi di addebito e della notifica, e pertanto devono essere qualificati come motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporsi nel termine di giorni 20 dalla notifica dell'avviso di addebito.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Come ribadito dalla Suprema Corte in diverse pronunce: “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999,
l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione (Cass. n. 18691/2008).
Nella fattispecie in esame gli avvisi di addebito in questione sono stati pacificamente notificati rispettivamente il 16.12.2021, 30.08.2022 e 03.02.2023, mentre le relative opposizioni sono state depositate con ricorso del 25.01.2022 (R.G. 212/2022), del 10.10.2022
(R.G. 3215/2022), e del 15.03.2023 (R.G. 830/2023), oltre il termine di 20 giorni stabilito dalla citata disposizione rendendo così inammissibili le, pure infondate, contestazioni di carattere formale relative alla validità degli avvisi di addebito.
5.1. Lo stesso dicasi per l'eccezione di intervenuta decadenza dal termine per l'iscrizione a ruolo dei crediti vantati dall' ai sensi dell'art. 25, 1° comma, del d.lgs. n. 46/1999. CP_1
Sul punto appare sufficiente richiamare i consolidati principi di diritto espressi dalla Corte di
Cassazione (v., fra le tante, Cass. Ord. n. 27726/2019; Cass. n. 5963 del 2018, Cass. nn.
19708 e 15211 del 2017) secondo cui, in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che CP_1
l'istituto agisca nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito;
5.2. È, inoltre, infondata l'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento all'avviso di addebito n. 357 2022 00017508 00 000, notificato in data 30.8.2022, limitatamente ai contributi sorti nel periodo antecedente il quinquennio anteriore alla notifica dell'avviso di addebito, occorsa il 30.08.2022 e dunque ai contributi maturati dal mese di maggio 2017 sino al 30.08.2017.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Difatti, come correttamente osservato dall' , il D.L. n. 18/2020, convertito nella legge n. CP_1
27/2020, e successive modifiche ed integrazioni, ha previsto che per il periodo in esso considerato (più volte prorogato in tema di emissione e notifica di cartelle esattoriali /avvisi) non potevano essere emessi gli avvisi di addebito per il recupero dei contributi con conseguente sospensione ex lege dei termini di prescrizione e decadenza.
6. Ciò premesso, nel merito, si osserva quanto segue.
6.1 In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione all'avviso di addebito dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che investe il rapporto previdenziale obbligatorio.
L'accertamento del rapporto contributivo deve avvenire secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di dimostrare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito.
7. La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con due recenti pronunce (sentenza n. 3637 del
13 febbraio 2020 e n. 3829 del 14 febbraio 2020) ha ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti dell' , nel caso del CP_1 socio amministratore di una società a responsabilità limitata, sussiste solamente se vi sia da parte dello stesso la partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza.
In particolare, con l'ordinanza n. 3829 del 14 febbraio 2020, la Cassazione ha confermato che: “Sul piano previdenziale, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare
l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n.
23782 del 2019)”.
7.1 L'eventuale iscrizione del socio amministratore di una società a responsabilità limitata anche alla gestione commercianti trova origine nell'art. 1 comma 203 L. 662/1996 (che ha
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro sostituito il comma 1comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160) che prevede l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e s.m.i. per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Il comma 203 dell'art. 1 della L.662/96, ha esteso l'obbligo assicurativo alla gestione commercianti anche ai soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell'assenza di rischio nella conduzione d'impresa) a condizione che
“partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”.
7.2 L'iscrizione alla gestione commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (con eccezione per i familiari coadiutori preposti al punto CP_ di vendita e i soci di;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
7.3 Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è dunque pur sempre la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché – come a suo tempo rimarcato da
Cass. S.U. n. 3240 del 2010 – l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Non basta, pertanto, lo svolgimento di un'attività lavorativa (di natura individuale o societaria) qualsiasi, per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi;
occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza
(cfr. Cass Ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26680).
7.4 In definitiva la Corte di Cassazione ha confermato che, sul piano previdenziale, solo quando il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti. Viceversa, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata.
7.5 E' stato dunque chiarito che il ruolo di amministrazione non attiene solo al “compimento di atti giuridici”, essendo a questi affidata “un'attività di contenuto imprenditoriale, che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte” “ancorché quest'ultimo non debba essere caratterizzato dalla abitualità dell'impegno esecutivo”, mentre il lavoro aziendale abituale e prevalente e assoggettato a contribuzione presso la Gestione Commercianti proprio in considerazione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo e della connotazione di “detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”.
Vanno, pertanto, tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione dell'attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non ne siano anche amministratori.
Ed invero, non appare superfluo rammentare che le due attività operano su piani giuridici differenti, in quanto la partecipazione al lavoro aziendale del socio è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, attraverso una partecipazione lavorativa espletata con abitualità e con mansioni diverse e prevalenti rispetto all'attività di amministratore. Mentre l'attività di amministratore è diretta a dare diretta esecuzione al contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (cfr. Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019).
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 8. In particolare (cfr., ex multis, Cass. n. 4440 del 2017) il carattere di abitualità e prevalenza va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in qualità di amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali).
Nel caso in cui l'attività dell'amministratore, anche socio, si concreti in un “facere sostanzialmente gestorio” e manchi la prova dell'esercizio abituale e prevalente dell'attività
d'impresa oggetto della società si deve desumere l'assenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti (cfr. anche, Cass. Sez. lav., n. 18281 del 08/07/2019).
9. Ciò posto, l'assolvimento dell'onere probatorio circa la partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza è a carico dell'ente previdenziale che deve dimostrare il presupposto impositivo.
9.1 Nella specie, risulta che il ruolo di Amministratore Unico della società "LA NUOVA
SANITA' S.r.l", è stato ricoperto fino al 03.05.2017 dal Sig. , e dalla Parte_2 stessa data in poi dalla Sig.ra che risulta essere anche socio unico, con Parte_1 il possesso del 100% del capitale sociale, a seguito dell'acquisizione, in data 05.05.2017, del
75% del capitale sociale ceduto dal Sig. . Parte_2
Ebbene, dalle dichiarazioni assunte dagli ispettori, nel verbale del 01.03.2019, emerge chiaramente che la lavora personalmente nella società con la qualifica di Parte_2
“impiegata amministrativa con mansioni di ragioniera”; la stessa ha dichiarato agli ispettori:
“redigo le fatture con la fatturazione elettronica e l'inserimento fornitori. Il mio orario di lavoro è di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì e 5 ore al sabato. Preciso di non osservare un orario predefinito in ingresso e in uscita perché gestisco autonomamente l'orario di lavoro che comunque è quello indicato. Percepisco dalla società una retribuzione di circa
2.400,00 euro con bonifico bancario. Gestisco in assoluta autonomia la mia attività lavorativa. (…) Preciso di essere amministratore unico della società dal 3.05.2017” (v. dichiarazione in atti).
9.2 Ebbene, dalla lettura del verbale ispettivo appare evidente che la Parte_2 partecipasse personalmente e in modo continuativo al lavoro aziendale, condizione, come detto, in presenza della quale opera l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti.
Occorre certo osservare che, non esistono disposizioni che indicano in dettaglio quali compiti Co siano demandati alla figura dell'amministratore nella purtuttavia è altrettanto vero, come
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro precisato già dalle S.U. del 2010, che non può farsi rientrare nell'incarico solo il compimento di atti giuridici, perché all'amministratore è affidata la gestione della società, e dunque una attività di contenuto imprenditoriale, che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte, ancorché quest'ultimo non debba essere caratterizzato dalla abitualità dell'impegno esecutivo. Tali elementi si distinguono da quelli richiesti per la iscrizione alla Gestione Commercianti che, come detto, richiede che i soci siano accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale nel suo momento esecutivo.
9.3 In definitiva, si ritiene che l' abbia fatto fronte agli stringenti oneri probatori CP_6 richiesti dalla S. C. di Cassazione nella materia che ci occupa, ossia che dal 03.05.2017 la sig.ra abbia partecipato personalmente al lavoro aziendale, con carattere di Parte_2 abitualità , anche indipendentemente dalla eventuale preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, presupposto non ritenuto necessario per il socio di Srl dalla più recente giurisprudenza di legittimità (ad es. ex multis Cass.3292/2020).
A ben vedere l'attività descritta nel verbale ispettivo da cui hanno avuto scaturigine gli avvisi di addebito qui opposti, non si intravede in alcun modo l'attività propria della gestione della società e, dunque, un'attività di contenuto strettamente imprenditoriale che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, fungendo da referente per i clienti e per i fornitori (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez Lavoro, ord. 27.01.2021, n. 1759).
In definitiva l'attività svolta dalla ricorrente amministratrice e socia della società, non si è concretizzata in un “facere sostanzialmente gestorio”, bensì nella partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
10. Va pertanto confermata la legittimità dell'iscrizione d'ufficio disposta dall'Istituto alla gestione commercianti.
Dal che il rigetto della domanda.
11. Le spese processuali – liquidate come in dispositivo secondo il D.M. n. 147/22 in relazione alle cause di natura previdenziale (5.200-26.000) e con applicazione dei valori tariffari medi ed esclusa la fase istruttoria – seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente che ha dato causa al presente giudizio.
Spese integralmente compensate tra parte opponente, e . CP_7 CP_3
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rifondere in favore dell' in pers. del l.r.p.t., le spese di CP_1 lite che liquida in complessivi €3.727,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre
IVA e cpa come per legge.
3) spese compensate tra le altre parti in giudizio.
Latina, 18/09/2025
Il Giudice dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro