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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/09/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.246/2023 RGN( al quale è stato riunito il proc. n. 302/2023)
TRA Gestione Liquidatoria ex di Vallo della Lucania in persona Pt_1 del lr pt rappresentata e difesa dall'avv. Franco Marruso e dall'avv. Emma Tortora ed elettivamente domiciliata presso la sede dell' CP_1
in alla via Nizza n.146- appellante nel proc.246/2023
[...] CP_1
e appellata nel proc.n.302/2023
E
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5 rappresentati e difesi dall'avv. Valentino Pezzuti e dall'avv.
[...]
IA GA NT e IA GA NT difesa da se stessa ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. IA GA NT sito in Campobasso alla via Angelo Scatolone n.9 – appellati
E
in persona del pt rappresentato e difeso TR CP_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno domiciliata ope legis presso la sua sede sita in al Corso Vittorio Emanuele CP_1
n.58– appellante nel proc. 302/2023 e appellata nel fasc 246/2023
E
1 in persona del lrpt rappresentata e difesa Controparte_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di e domiciliata ope CP_1 legis presso la sua sede sita in al Corso Vittorio Emanuele CP_1
n.58–appellata e appellante incidentale
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.628/2023del Tribunale di Salerno pubblicata il 13/2/2023 e notificata il 14/2/2023.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante Gestione Liquidatoria ex 9 di Vallo Pt_1
della Lucania: chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente in via principale chiedeva di accertare e dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva e, pertanto, di escludere la sua responsabilità, anche solo solidale, rispetto ai fatti dedotti in giudizio, in via gradata, in caso di conferma della sua legittimazione passiva chiedeva di rigettare le domande di tutti gli attori, odierni appellati, per sopravvenuta prescrizione dei relativi diritti risarcitori e/o perché infondate in fatto ed in diritto, stante l'assenza di colpa e, quindi, di ogni responsabilità,
da parte dei sanitari che avevano avuto in cura e in Parte_2
via ulteriormente gravata, in caso di conferma della sua legittimazione
2 e di affermazione della sua responsabilità chiedeva di rideterminare le somme da riconoscere in favore di applicando la Parte_2
compensatio lucri cum damno, sino alla reciproca concorrenza, con i ratei di indennità già percepiti e che sarebbero stati verosimilmente percepiti, in rapporto alla sua età e, quindi, alla sua presumibile aspettativa di vita, di non riconoscere alcun risarcimento a Parte_4
, , NT GA e non
[...] Parte_3 Parte_5
essendo risultati provati i danni non patrimoniali richiesti e di non riconoscere alcun importo per spese mediche in mancanza di prova, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio ed oneri accessori;
per gli appellati e congiunti: chiedevano che gli Parte_2
appelli fossero dichiarati inammissibili ex art.342 cpc e che nel merito fossero rigettati per infondatezza;
per il proc 302/2023 chiedeva che l'eccezione di prescrizione e di compensazione fossero dichiarate inammissibili ex art.345 cpc, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio ed attribuzione;
per il appellante: chiedeva che fosse TR
dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva e in subordine, in
3 caso di conferma della sua legittimazione passiva, chiedeva di accertare e dichiarare l'insussistenza e, comunque, la mancata prova della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cc per tutte le voci di danno, patrimoniali e non, invocate dai richiedenti, in ogni caso prescritte;
in estremo subordine, chiedeva in accoglimento dell'eccepita compensatio lucri cum damno, che si procedesse allo scomputo degli importi già percepiti e percipiendi a titolo indennizzo ex L. 210/1992, ad oggi complessivamente pari ad euro 807.904,41
(261.299,54 euro di indennizzo già percepito + euro 546.604,87 per indennizzo percipiendo) dal risarcimento eventualmente riconosciuto in favore di , il tutto con vittoria delle spese di Parte_2
entrambi i gradi di giudizio;
per il appellato: chiedeva il rigetto TR
dell'appello con la vittoria delle spese del doppio grado;
per l'appellata e appellante incidentale Controparte_4
chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito concludeva chiedendo, in via principale, che fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva e in via gradata, che fossero rigettate le domande proposte per
4 sopravvenuta prescrizione dei diritti risarcitori e, nell' ipotesi di accoglimento della domanda nei suoi confronti, la rideterminazione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno in favore di in applicazione della compensatio lucri cum danni Parte_2
sino alla reciproca concorrenza con i ratei di indennità già percepiti e percipiendi a titolo di indennizzo ex art L 210/92, il tutto con la vittoria delle spese e degli onorari di giudizio.
Con ordinanza dell'11 luglio 2023 la Corte disponeva la riunione del proc. 302/2023 al proc. 246/2023 in quanto avente ad oggetto appelli avverso la medesima sentenza e veniva accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata fino alla somma pari a E 255.767,44 E.
Con ordinanza del 20 dicembre 2023 il Consigliere Istruttore
ordinava al di riscontrare documentalmente le TR
ulteriori erogazioni a titolo di indennizzo a favore di Parte_2
e rinviava alla decisione nel merito la richiesta di CTU contabile.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 6 giugno 2024
concedeva i termini previsti di cui all'art.352 cpc, fissando l'udienza
5 del 26 giugno 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 3 luglio 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 26 giugno 2025 il Consigliere Istruttore
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, , , NT Parte_2 Parte_3 Parte_4
IA GA e convenivano davanti al Tribunale di Parte_5
Salerno il , la l' TR Controparte_4 Pt_1
Gestione Liquidatoria della ex USL/SA 3, in persona dei rispettivi ll rr ed esponeva che: nato il [...] nel reparto Parte_2
Ostetricia del Policlinico di Modena, il 20/1/81, il 6/3/81 e il 15/7/81,
effettuava presso l' le prime tre dosi del Vaccino Antipolio Pt_6
di tipo SABIN, il 4/1/82, il 19/1/82 e il 17/9/82 presso la stessa la vaccinazione antidiftotetanica, nonché, in data 16/8/83, presso l'ambulatorio in Licusati (SA) del dott. , Ufficiale Persona_1
Sanitario dell' la quarta dose del predetto vaccino antipolio;
Pt_7
in tale ultima circostanza, i genitori di informavano il Pt_2
sanitario che il figlio nel mese di giugno aveva contratto la pertosse,
6 ma il piccolo non veniva visitato e venivano rassicurati in merito al fatto che il vaccino non avrebbe avuto alcuna conseguenza negativa;
a partire dal 23/9/83, le condizioni di salute del minore avevano iniziato ad aggravarsi, sino alla data del 29/10/83 quando all'atto del ricovero presso l'Ospedale Gaslini di Genova gli venivano diagnosticati “segni di denervazione sui settori esaminati e la stimolazione sopramassimale delle fibre nervose motorie del nervo SPE dx e sx”; dal mese di dicembre del 1983, il bambino risultava affetto da
“agammaglobulinimia di tipo Bruton in soggetto affetto da paraparesi flaccida agli arti inferiori” e veniva, pertanto, sottoposto a terapia endovena sostitutiva con immunoglobuline umane con cicli di tre settimane e a terapia riabilitativa penta settimanale presso l'AIAS di
; il 3/10/2001, in seguito ad istanza di indennizzo, la CP_1
Commissione Medica presso l'Ospedale di Caserta, sez. distaccata
CMO di Napoli, riconosceva al bambino “paraparesi flaccida da verosimile vaccinazione antipolio tipo SA”, diagnosi confermata anche presso l'Ufficio Medico Legale di Roma;
con decreto del
29/1/2003 il Ministero della Sanità confermava la diagnosi della
Commissione Medica Ospedaliera e l'esistenza del nesso causale con
7 le vaccinazioni antipolio di Tipo SA ed iscriveva l'infermo alla 2^
categoria della tab. A ex D.P.R. 834/81.
Concludevano chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti, eventualmente in via solidale e che fossero condannati gli stessi in via solidale o alternativa, al risarcimento di tutti i danni subiti, sia patrimoniali che non patrimoniali, nella misura da determinarsi secondo equità
circostanziata ex artt. 2054 e 1226 cc, oltre svalutazione monetaria e interessi, con la vittoria delle spese di giudizio.
Il si costituiva chiedendo il rigetto della TR
domanda eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto al risarcimento danni e l'ininfluenza della vaccinazione sulla patologia in oggetto.
La si costituiva eccependo in via principale Controparte_4
la carenza di legittimazione passiva, l'ascrivibilità al
[...]
per danni irreversibili subiti in seguito alla Controparte_5
somministrazioni di vaccini, la propria estraneità ex LR 22/96 e la prescrizione del diritto all'azione di risarcimento del danno;
in via gradata chiedeva, in caso di accoglimento della domanda, che ai fini
8 della liquidazione dei danni risarcibili andavano sottratte le somme percepite a titolo di indennizzo ex L. 210/92.
Concludeva, quindi, chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva e che la domanda fosse rigettata per intervenuta prescrizione del diritto;
in via subordinata e nel merito, chiedeva il rigetto delle domande in quanto inammissibili, improcedibili, improponibili ed infondate in fatto e diritto.
Il Commissario Liquidatore ex si costituiva Pt_8
eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento danni, la sua carenza di legittimazione passiva per esclusiva responsabilità del e l'inammissibilità TR
della domanda;
nel merito chiedeva il rigetto della stessa per infondatezza.
In corso di causa veniva espletata una CTU medico legale e precisate le conclusioni, la causa andava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda e condannava i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti da Pt_2
9 e, quindi, al pagamento in favore degli attori della somma di Pt_2
€ 1.031.841,00 oltre interessi come indicati nella motivazione nonché
al pagamento della ulteriore somma di € 10.000,00 in favore di ciascuno dei genitori ed € 5.000,00 in favore di ciascuna delle sorelle,
oltre interessi legali dal fatto al soddisfo e € 7.000,00 per spese mediche;
applicava in tema di spese comprensive di quelle di CTU il principio della soccombenza.
Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
la responsabilità per i danni conseguenti alla vaccinazione era ricompresa in quella ex art. 2043 cc con conseguente termine prescrizionale del diritto al risarcimento di anni cinque decorrente, ai sensi degli artt. 2935 e 2947 cc, dal momento in cui la malattia veniva percepita o poteva essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo usando la normale diligenza;
nel caso di specie la cognizione del nesso di causalità
risaliva al dicembre 2002, quando veniva riconosciuto il nesso causale tra l'inoculazione del vaccino e la patologia derivatane e,
10 successivamente a tale data, risultavano atti interruttivi della prescrizione;
vi era, poi, anche una responsabilità contrattuale ex art. 1218 cc a carico dell' con termine prescrizionale di anni dieci, in quanto,
come chiarito anche dal CTU, era dovere del sanitario informare della possibilità delle complicanze legate alla somministrazione del vaccino;
con il richiamo delle normative succedutesi, chiariva la posizione della Gestione Liquidatoria dell' quale organo destinato a prolungare la soggettività dell'ente soppresso, secondo il sistema normativo intervenuto verso la metà degli anni 90 in riforma del Sistema Sanitario Nazionale con il passaggio dalle alle precisando che la L. n. 724/94 aveva realizzato una successione ex lege della Regione nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle attraverso la creazione di apposite gestioni stralcio, fruenti della medesima soggettività dell'ente soppresso;
la domanda risarcitoria era ammissibile indipendentemente dal diritto all'indennizzo già riconosciuto in sede amministrativa, alla luce della diversa natura dei due emolumenti e della loro cumulabilità in quanto due diverse forme di tutela;
11 quanto al profilo attinente alla illiceità del comportamento e alla ingiustizia del danno, richiamava quanto affermato dalla Corte
Costituzionale che, proprio relativamente al vaccino obbligatorio antipoliomelite, aveva dichiarato come ogni menomazione della salute implicava la tutela risarcitoria in quanto incideva su un diritto fondamentale dell'individuo, dovendosi, pertanto, riconoscere il risarcimento dei danni da vaccino tutte le volte in cui le concrete forme di attuazione della legge impositiva di un trattamento sanitario o di esecuzione materiale dello stesso non fossero accompagnate dalle cautele o condotte secondo le modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l'arte prescrivevano in relazione alla sua natura;
sussisteva il nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino antipolio e i danni riportati sulla base di quanto accertato sia dalla Commissione Medica Ospedaliera che dall'ufficio medico legale della Sanità, e aderiva alla quantificazione, fatta dal CTU, dei postumi della VAPP in un danno biologico del 75%; considerato che all'epoca dei fatti aveva tre anni, il Tribunale gli attribuiva la Parte_2
somma di € 1.031.841,00 comprensiva di personalizzazione massima del 25%, a cui andavano aggiunti gli interessi legali al tasso pro-
12 tempore vigenti dalla data del sinistro sino alla pubblicazione della sentenza e, da tale data, che segnava la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo;
quantificava le spese mediche, anche se non documentate, in €
7.000,00 data la gravità delle lesioni e il risarcimento del danno da lesione dal rapporto parentale in € 10.000,00 a ciascuno dei genitori ed
€ 5.000,00 a ciascuno dei fratelli, trattandosi di danno non patrimoniale ex art. 2059 cc liquidato con valutazione equitativa in base all'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita e l'età della vittima e dei singoli superstiti e di ogni altra circostanza allegata.
La Gestione Liquidatoria ex di Vallo della Lucania ha Parte_1
presentato appello avverso la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)sulla sua carenza di legittimazione passiva;
non vi era la sua legittimazione passiva in virtù della successione delle nei CP_4
rapporti attivi e passivi delle disciolte e dell'attribuzione ex Pt_8
13 lege ai Direttori Generali delle dell'incarico di Commissari
Liquidatori; non contestava la competenza delle nel gestire la liquidazione delle ma la legittimazione passiva di questi Pt_8
stessi enti nei giudizi per il risarcimento dei danni da vaccino, in particolare per fatti risalenti ad un periodo in cui la competenza in ambito sanitario era esclusivamente statale;
la natura obbligatoria del vaccino antipolio imponeva allo Stato e, pertanto, al TR
, di predisporre i mezzi di una protezione specifica consistente,
[...]
tanto nel riconoscimento dell'indennità di cui alla L. n. 210/1992
quanto nel diritto al risarcimento degli eventuali danni;
alla luce delle sentenze n. 226/2000 e n. 118/1996 della Corte Costituzionale, il era unico legittimato passivo, quale titolare del TR
potere istituzionale di programmazione, controllo e vigilanza sulla preparazione dei vaccini distribuiti per il tramite del SSN e, quindi, era responsabile degli eventuali danni subiti dagli assistiti, in conseguenza di somministrazione di vaccinazioni obbligatorie;
al tempo in cui gli attori avevano fatto risalire la causa del danno da vaccinazione (1981-
1983), gli enti ospedalieri erano inseriti nelle non dotate di Pt_8
una propria autonomia patrimoniale, né giuridica, facendo a loro volta
14 organicamente parte del SSN, al cui vertice vi era lo stesso
[...]
; l'unico antecedente causale ipotizzabile nel caso di specie CP_2
era la condotta omissiva dell'allora , il quale se, Controparte_6
in presenza di precise controinformazioni, avesse proibito o non imposto l'uso del vaccino SA in casi ritenuti a rischio, avrebbe probabilmente impedito l'evento lesivo oggetto di causa;
2)sull'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento;
il
Tribunale aveva errato nel far coincidere l'inizio della prescrizione con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera, al posto della presentazione dell'istanza di indennizzo,
così comportando una discrepanza di circa due anni rispetto all'effettivo periodo di decorrenza, nonché nell'addurre genericamente l'esistenza di imprecisati atti interruttivi, trasmessi tra la data presa a riferimento e l'introduzione del giudizio, in realtà non allegati;
pertanto, l'appellante deduceva esser ampiamente spirato il termine prescrizionale di cinque anni, dato che l'istanza di indennizzo ex l. n.
210/1992 risaliva al 2000 e l'atto introduttivo del presente giudizio,
primo atto con cui era stato domandato il risarcimento, risaliva al
2008; quanto alla responsabilità contrattuale ipotizzata dal CTU sulla
15 base del fatto che sarebbe stato dovere del sanitario intervenuto informare delle complicanze legate alla somministrazione del vaccino,
l'appellante eccepiva che il trattamento sanitario in oggetto era obbligatorio per legge, pertanto, anche se il sanitario avesse avuto la possibilità di informare i genitori del paziente, gli stessi non avrebbero comunque potuto scegliere di non sottoporlo alla vaccinazione antipolio;
il contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, in quanto negozio giuridico, presupponeva un'autonoma manifestazione di volontà propedeutica alla prestazione medica, ovviamente non sussistente in caso di prestazione imposta e al tempo della somministrazione in questione non vi era alcun obbligo di informazione, dato che il consenso informato era stato disciplinato solo con la L. 28 marzo 2001, n. 145, e solo con il DM 19/4/1984 il
Ministero della Sanità aveva emanato indicazioni che prevedevano l'impiego del vaccino inattivato parenterale tipo AL nei casi con riscontrato stato di controindicazione duratura all'uso del vaccino attenuato orale tipo SA;
3)sull'infondatezza nel merito della domanda;
contestava il fatto che il Tribunale aveva accolto la domanda sulla base delle conclusioni
16 della Commissione medica ospedaliera e delle due CCTTUU mediche espletate valutate in modo acritico, senza considerare l'effettivo ruolo dei sanitari ad essa facenti capo nella catena causale che avrebbe determinato l'evento; non era stato analizzato se, all'epoca dei fatti,
nell'effettuare la vaccinazione antipolio, questi ultimi fossero in grado di optare per il tipo piuttosto che per l'inoculato tipo , Pt_9 Per_2
circostanza che, in quanto non sussistente, avrebbe dovuto far venir meno la colpa e con essa, quale fattispecie ex art. 2043 cc, ogni conseguente responsabilità; secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di somministrazione del vaccino SA con virus attenuato,
piuttosto che il vaccino AL con virus inattivato, aveva già chiarito che sarebbe stato compito del Ministero della Sanità vietare o censurare, con modalità idonee a limitarne i rischi, il tipo di inoculazione risultato più pericoloso e che le prime indicazioni orientate a preferire l'utilizzo del vaccino inattivato parenterale tipo
AL risalivano al DM Ministero della Sanità 19/4/1984; ne conseguiva che, qualora sussistente una responsabilità, questa andava ascritta esclusivamente al , oggi , Controparte_6 TR
17 avendo i sanitari agito in ossequio ai vigenti regolamenti ministeriali e,
quindi, senza colpa;
4)sulla errata quantificazione dell'eventuale danno;
rispetto alle posizioni di e l'appellante Parte_2 Parte_4
lamentava che il Tribunale non aveva chiarito come fosse pervenuto alle liquidazioni riconosciute, non avendo indicato le tabelle applicate e i parametri adottati per un'adeguata e reale personalizzazione del danno subito dal soggetto leso;
quanto alle posizioni di Pt_3
, NT GA e invece, le motivazioni
[...] Parte_5
addotte erano assolutamente generiche e basate su una prova per presunzioni;
era stata omessa l'applicazione della compensatio lucri cum damno tra il danno accertato e l'indennizzo ex L. n. 210/1992, in cui includere sia quello già percepito che quello che sarebbe stato verosimilmente percepito in futuro;
il riconoscimento della somma di
€ 7.000,00, a titolo di spese mediche era incongruo nella motivazione in quanto, pur essendo il pregiudizio consistito nelle relative erogazioni liquidabile ex art. 1226 cc anche in assenza della prova dei relativi esborsi, occorreva quanto meno l'allegazione dei ricoveri e/o delle cure mediche a cui si era fatto riferimento, circostanza non
18 avvenuta nel caso di specie, in cui gli attori si erano limitati genericamente a sostenere di aver sopportato delle spese per la cura della patologia, senza quantificarle né qualificarle.
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e NT IA GA si costituivano e controdeducevano
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
l'appello della Gestione Liquidatoria ex di Vallo della Parte_1
Lucania era inammissibile per la mancanza di specificità e la nullità
per l'assenza dei requisiti essenziali previsti dall'art. 163 cpc ovvero del codice fiscale e della residenza anagrafica o del domicilio anagrafico degli attori;
l'appellante in questione non era affatto carente di legittimazione passiva sulla base di quanto condivisibilmente argomentato dal
Tribunale;
la prescrizione non era decorsa sulla base degli atti interruttivi che aveva esibito - una prima diffida inviata con raccomandata a/r dall'Avv. Pezzuti in data 3/10/2003 e recepita il 14/10/2003 dalla Pt_10
di Vallo della Lucania e una successiva diffida del 13/12/2005- e
[...]
correttamente la decorrenza del termine era stata riferita alla
19 comunicazione del decreto della Commissione del Controparte_7
dicembre 2002, non avendo l'appellante mai dimostrato l'effettiva conoscenza scientifica del nesso causale in data precedente a tale evento;
la quantificazione del danno non era censurabile in quanto effettuata in applicazione delle tabelle di Milano ed in base ai parametri risultanti dai fatti di causa, quali l'età di 3 anni della vittima,
il riconoscimento di una infermità pari al 100%, il danno biologico riconosciuto dalla CTU pari al 75% e la personalizzazione massima,
per un totale di euro 1.031.841,00;
era equa anche la liquidazione del danno riconosciuto ex art. 2059 cc ai genitori e alle sorelle della parte offesa, quantificati, sulla base delle risultanze della causa, dal giudice di prime cure nelle simboliche somme di euro 10.000,00 a genitore e 5.000,00 alle sorelle,
in via equitativa data la richiesta mai contestata degli attori;
la richiesta di compensazione era inammissibile per violazione dell'art. 345 cpc e per carenza assoluta di prova oltre infondata per la diversità dell'indennizzo di natura assistenziale ex l.n.210/92 e il risarcimento del danno civilistico;
20 in tema di ammissibilità, di quantificazione del danno e di prescrizione reiteravano le stesse argomentazioni in relazione all'appello proposto dal;
aggiungevano che dal TR
DM 25/5/67 poteva desumersi che all'epoca dei fatti (1983) era ben nota al la pericolosità del vaccino, tanto da escluderne ben CP_2
16 anni prima del caso in oggetto temporaneamente la somministrazione in determinati casi;
ne conseguiva che lo Stato
avrebbe dovuto predisporre ed imporre alle aziende operanti nel settore medico-sanitario uno specifico e chiaro protocollo ministeriale che imponesse una preventiva accurata ed approfondita visita medica ed indagine anamnestica, attraverso il rispetto di predeterminati obblighi informativi, al fine di prevenire ogni rischio, in coerenza con l'art. 2,
comma 1 del suddetto DM.
Il si costituiva e controdeduceva TR
chiedendo il rigetto dell'appello limitatamente all'asserito difetto di legittimazione passiva della Gestione Liquidatoria ex di Pt_1
Vallo della Lucania e all'asserita sua responsabilità rispetto alla produzione del fatto dannoso;
riteneva, invece, fondati gli ulteriori
21 motivi di impugnazione con i quali l'appellante deduceva l'infondatezzadelle domande avanzate dagli attori in primo grado.
Proponeva a sua volta appello deducendo i seguenti motivi:
1)difetto di legittimazione passiva e assenza di colpa del convenuto, intervenuta prescrizione erroneo riconoscimento CP_2
e immotivata liquidazione dei danni: omessa pronuncia, travisamento dei fatti, violazione di legge con riferimento agli artt. 75, 81, 100, 132
cpc, 111 Cost, 2697 e 2043 cc;
non vi era la sua legittimazione passiva e la relativa motivazione era apparente in quanto la controparte aveva contestato addebiti esclusivamente rivolti all'operato del personale sanitario, per mancata visita preventiva del paziente, per imperizia nel trattamento e per omessa acquisizione del consenso informato, mentre,
invece, l'addebito nei suoi confronti era la colposa inosservanza dei doveri istituzionali di programmazione, indirizzo e coordinamento,
nonché di sorveglianza e vigilanza in materia sanitaria, non potendo della materiale somministrazione del vaccino che rispondere la struttura sanitaria che aveva operato il trattamento;
ne conseguiva che la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti doveva essere qualificata come extracontrattuale per violazione del divieto generale
22 di ledere l'altrui sfera giuridica ex art. 2043 cc;
rispetto a tale responsabilità gli attori non avevano allegato e provato alcuna condotta illecita attiva o omissiva e il riferimento alla pericolosità intrinseca del vaccino era irrilevante poiché deduzione nuova proposta per la prima volta in sede conclusionale e, pertanto, assolutamente tardiva;
inoltre secondo la CTU acquisita nel corso del giudizio di primo grado era stata ravvisata la sussistenza del nesso causale fra la somministrazione del vaccino e la patologia sofferta dall'attore, ma era stato escluso ogni profilo di illiceità a suo carico, non potendo essere mosso alcun specifico addebito di ordine tecnico nella fase di produzione, trasporto,
conservazione e di somministrazione del vaccino;
secondo tale ragionamento non vi poteva essere alcuna sua responsabilità in quanto dell'eventuale colpa nell'attività di somministrazione del vaccino da parte dei sanitari, quale l'omessa acquisizione del consenso informato del paziente da parte dei sanitari come individuata dalla CTU, non potevano che rispondere l' Controparte_8
contestava comunque la liquidazione del danno lamentando
[...]
di aver tempestivamente eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto degli odierni appellati al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non
23 patrimoniali asseritamente patiti, prescrizione che era stata erroneamente esclusa, avendo individuato il momento di dedotta conoscenza effettiva del danno nel mese di dicembre del 2002, invece,
di considerare che la conoscibilità del medesimo danno da parte degli attori era da collocarsi in epoca antecedente: invero la paralisi flaccida si era immediatamente manifestata in forma grave ed evidente ed era stata diagnosticata sin dal 1983, il certificato medico del dott. Per_3
del 20/6/1994 già dava atto della sussistenza a due anni e 11 mesi
[...]
di un episodio di polio post-vaccinica e nella comparsa conclusionale degli attori si diceva che i genitori di nell'agosto 1983, Pt_2
avevano fondati dubbi e preoccupazioni che quella vaccinazione potesse ledere il piccolo, già reduce di pertosse per cui il nesso causale fra la patologia sofferta dal bambino e l'inoculazione del vaccino
SA poteva essere accertata sin dal 1983; aggiungeva in relazione alla liquidazione del risarcimento che i congiunti non potevano giovarsi degli atti interruttivi posti in essere in nome e per conto del danneggiato;
era censurabile la quantificazione del danno, non avendo il giudice di prime cure in alcun modo indicato il parametro liquidatorio adottato e l'iter logico-giuridico seguito per giungere alla
24 determinazione dei suddetti importi, né le ragioni e le circostanze idonee al riconoscimento della compiuta personalizzazione del danno,
per di più nella misura massima;
non erano, poi, state scomputate,
nonostante una specifica eccezione le somme percepite a titolo di indennizzo ex l.n.210/92 al fine di evitare il godimento due distinte attribuzioni patrimoniali aventi causa nel medesimo fatto lesivo.
La si costituiva e controdeduceva insistendo Controparte_4
in ordine al suo difetto di legittimazione passiva con le seguenti argomentazioni:
anche dopo il trasferimento alle Regioni di numerose competenze in materia, era rimasto in capo al un TR
ruolo generale di programmazione e di controllo del servizio di vaccinazione obbligatoria;
la Suprema Corte aveva rilevato come in tema di controversie relative all'indennizzo ex L. 25/2/1992, n. 210, in favore di soggetti che avevano riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, e da questi ultimi proposte per l'accertamento del diritto al beneficio, sussisteva la legittimazione passiva del , quale soggetto TR
25 pubblico che, analogamente, decideva in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiedeva la prestazione assistenziale;
la sua estraneità al giudizio si poteva desumere anche ai sensi della L.R. 22/96 in quanto la responsabilità di eventuali danni irreversibili subiti da soggetti in seguito a somministrazioni di vaccini obbligatori andava imputata esclusivamente allo Stato e, quindi, al perché la natura obbligatoria del vaccino TR
antipolio imponeva a quest'ultimo l'obbligo di predisporre i mezzi di protezione specifica, consistenti nell'indennità ex L. 210/1992 e nel diritto al risarcimento di eventuali danni subiti;
inoltre, al tempo del verificarsi del danno da vaccinazione, 1981-
1983, gli enti ospedalieri erano parte delle che non erano Pt_8
dotate di una propria autonomia patrimoniale né giuridica, ma facevano, a loro volta, organicamente parte del , al cui vertice vi era il . TR
Eccepiva il decorso della prescrizione sostenendo che andavano applicati gli stessi principi operanti per i danni da emotrasfusione ovvero la natura extracontrattuale del diritto al risarcimento del danno
26 con termine di prescrizione quinquennale decorrente, ex artt. 2935 e
2947, dal giorno in cui la patologia viene percepita.
Nel caso di specie precisava che la decorrenza della prescrizione non coincideva con la comunicazione del responso della Commissione
Medica Ospedaliera, ma con la proposizione della richiesta domanda amministrativa, antecedente al 3/10/01.
In via gradata e in via incidentale contestava la quantificazione del danno deducendo che dalla liquidazione dei danni risarcibili andavano detratte le somme percepite dall'attore a titolo di indennizzo ex L. n 210/1992, e conseguentemente l'omessa applicazione della compensatio lucri cum danno tra il danno accertato e il predetto indennizzo, al fine di evitare un ingiustificato arricchimento della parte lesa.
Va valutato preliminarmente se gli appelli oggetto di riunione siano inammissibili ex art.342 cpc.
In relazione al primo articolo l'eccezione va rigettata, in quanto in tema di specificità dei motivi di appello la giurisprudenza di legittimità è ripetutamente intervenuta con molteplici arresti al fine di stabilire la corretta interpretazione dell'art. 342 cpc, così come
27 novellato dalla riforma del 2012, chiarendo come la modifica introdotta non abbia sconvolto i tradizionali connotati dell'atto di appello, restando invariata la natura di "revisio prioris instantiae" di tale giudizio, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Pertanto l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare e a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, non richiedendosi l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata(cfr.
sent. Cass. civ. sez. un. n.27199/2017; ord. Cass. n.7675/2019; sent.
Cass. n.24262/2020).
Sulla scorta di tali rilievi, deve dichiararsi l'ammissibilità dei gravami proposti in quanto pienamente conformi al disposto dell'art. 342 cpc, nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, avendo gli appellanti specificato con sufficiente chiarezza le censure relative
28 alla statuizione di primo grado e le modifiche richieste con la formulazione di pertinenti ragioni di dissenso, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice.
L'appello della Gestione Liquidatoria ex n.59 di Vallo della
Lucania non è, poi, inammissibile per la mancata di requisiti meramente formali che al massimo implicavano un'irregolarità; a conferma di tanto gli appellati si sono regolarmente costituiti in appello.
Sempre a livello preliminare va valutato se la Gestione
Liquidatoria ex n.59 Vallo della Lucania, la e Controparte_4
il fossero carenti di legittimazione passiva. TR
Va precisato che gli attori agivano nei confronti di tali enti a titolo di responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale.
Nei confronti della Gestione Liquidatoria ex di Vallo della
Lucania e della è stata prospettata una Controparte_4
responsabilità contrattuale in relazione a profili di negligenza all'atto della somministrazione del vaccino antipolio.
29 Nei confronti del è stata proposta TR
un'azione per una responsabilità ex art.2043 cc in considerazione dei suoi poteri in materia sanitaria e di vaccinazioni obbligatorie.
Invero al , prima, ed ora al CP_2 CP_6 TR
spettano compiti di vigilanza e controllo preventivo,
[...]
istituzionalmente attribuitigli in tema di salute pubblica.
La prima fonte normativa che integra la norma primaria del neminem laedere, da cui ricavare l'esistenza di tali doveri in capo al
Ministero della sanità, è costituita dall'art.1 della l.n. 296/1958 che gli attribuisce "il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica",
di "sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, provvedendo anche ad emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari".
Successivamente è stata emanata la l.n. 51/66 che abrogando la precedente l.n.695/59 ha disposto che la vaccinazione antipolio divenisse obbligatoria e sono stati una serie di decreti ministeriali e anche di circolari.
30 Sulla base della qualificazione del tipo di domanda e dell'individuazione delle fonti normative fondanti i poteri del in tema di vaccinazione obbligatoria la TR
questione afferente la carenza di legittimazione passiva può essere rigettata.
Va valutata l'eccezione di prescrizione che è stata già sollevata e rigettata in primo grado.
La decorrenza della prescrizione è stata correttamente riferita al mese di dicembre 2002 ovvero al momento in cui l'Ufficio Medico
Legale di Roma confermava la diagnosi di paraparesi flaccida e il nesso causale quale sintomatologia tipica di un processo mielopatico a carattere infiammatorio tra la patologia e la vaccinazione di tipo SA.
L'atto di citazione degli attori veniva notificato il 28 maggio
2008 e il 16 giugno 2008.
Gli attori interrompevano la prescrizione con diffide a mezzo raccomandata A/R del 3/10/2003 e del 13/12/2005 e il Tribunale dava atto dell'esistenza di validi atti interruttivi.
31 I due appellanti hanno contestato genericamente l'esistenza di tali interruttivi, ma tale censura non riscontrata in alcun modo è
inaccoglibile.
L'interruzione della prescrizione rilevava per la domanda ex art.2043 cc nei confronti del venendo in CP_2 CP_2
questione una prescrizione quinquennale e non per la domanda di responsabilità contrattuale proposta nei confronti degli altri due enti per la durata decennale della prescrizione.
L'appellante Gestione Liquidatoria ex di Vallo della Pt_1
Lucania ha contestato nel merito l'accoglimento della domanda e altrettanto ha fatto il sostanzialmente deducendo TR
che i profili di responsabilità sia dedotti che riscontrati attenevano solo al profilo contrattuale ovvero al personale sanitario che aveva somministrato il vaccino antipolio e non a quello extracontrattuale.
In realtà la fondatezza della domanda è emersa all'esito della
CTU medico legale che è stata espletata.
Il dr. all'esito del suo accertamento affermava che: Per_4
nel mese di settembre del 1983 si manifestava nel piccolo Pt_2
una paralisi flaccida agli arti inferiori, inquadrabile in una
[...]
32 VAPP – Vaccine–associated paralytic poliomyelitis- con elevata probabilità scientifica e razionale causalmente riferibile alla vaccinazione antipolio con OPV praticata il 16/8/83;
il vaccino somministrato aveva intrinseca conosciuta pericolosità,
in quanto in grado di produrre, seppure con assai bassa incidenza statistica la temibile VAPP;
era ravvisabile responsabilità professionale da parte del medico vaccinatore nella produzione della VAPP per omessa informazione circa il suddetto- ancorchè raro- rischio di pur grave evento avverso.
Il consulente precisava che non era dirimente il fatto che il minore avesse avuto due mesi prima la pertosse o che fosse affetto da agammaglobulinemia congenita come riscontrato solo successivamente, ma che all'atto della somministrazione del vaccino orale , in considerazione dell'esistenza di rischi di conseguenze Per_2
anche drammatiche, fosse necessario prospettare tali rischi potendo i genitori del minore optare per il vaccino AL già disponibile.
Quanto espresso dal CTU è riscontrabile a livello normativo.
Il vaccino orale antipolio SA veniva somministrato a Parte_2
il 16/8/1983.
[...]
33 A quella data erano stati emessi due decreti ministerialiuno in data 14 gennaio 1972 e un altro in data 25 novembre 1982.
Con il primo veniva disposta la vaccinazione obbligatoria con il vaccino orale SA, mentre con il secondo veniva disposta che il vaccino antipolio da somministrare fosse solo quello AL in caso di controindicazioni di carattere duraturo.
Solo in data 19 aprile 1984 veniva emesso un terzo decreto in cui venivano specificate le controindicazioni di carattere duraturo tra cui veniva indicata anche la agammaglolulinemia che quale malattia genetica aveva determinato nel minore in questione la VAPP.
E' chiaro che il secondo decreto non sarebbe stato emanato se non fossero già insorte delle VAPP anche se non era ancora chiaro quali fossero le controindicazioni.
In una simile situazione, atteso che era già disponibile nel mese di agosto del 1983 l'altro vaccino meno rischioso, il medico che somministrava il vaccino avrebbe dovuto fornire ai genitori tutte le informazioni necessarie anche in ordine agli eventuali rischi.
Proprio alla luce dell'esame di tali decreti è possibile affermare che il nel momento in cui emetteva il secondo TR
34 decreto nella consapevolezza dei danni derivanti dal vaccino SA
avrebbe dovuto prevedere specifici obblighi informativi a carico dei sanitari che procedevano alla vaccinazione.
La mancata statuizione di tali obblighi sostanzia iI
comportamento omissivo colposo causativo di danno risarcibile ex art.2043 cc da parte del . TR
L'appello ha riguardato anche la quantificazione del danno che è
stata contestata e che, invece, è stata effettuata sulla base di una CTU
molto dettagliata e condivisibile.
A livello di anamnesi patologica remota è stata accertato che a veniva diagnosticata una paraparesi flaccida e Parte_2
un'ipogammaglobulinemia e che il danneggiato aveva praticato terapia per l'ipoglobulimia e fisiochineterapia, che aveva patito episodi di polmonite recidivanti, che aveva subito interventi di sinoviectomia alle mani e che a causa dell'suo di tutori presentava ulcere alle cosce trattate con farmaci.
A livello di anamnesi patologica prossima emergeva che il danneggiato aveva dolore persistente alle articolazioni degli arti superiori ed inferiori, era impossibilitato a stare in posizione eretta
35 senza l'ausilio dei tutori e di muoversi in casa senza tutori e, quindi,
gattonando.
E' stato accertato che i postumi del VAPP hanno dato luogo ad un danno biologico del 75% con negative ripercussione di medio-
marcata entità su tutte quelle attività lavorative che richiedano nel loro espletamento un'efficienza statico-deambulatoria e che concorrono alla formazione del danno non patrimoniale un danno morale ed assistenziale di medio- marcata entità.
Sulla base di quanto riscontrato dal CTU è condivisibile la quantificazione del danno che è avvenuta sulla base delle tabelle milanesi del 2021 con il riconoscimento della personalizzazione massima del 25%.
L'ulteriore risarcimento a favore dei familiari peraltro piuttosto contenuto a livello equitativo è stato riconosciuto quale danno diretto patito a seguito dei gravi problemi di salute del figlio e del fratello
(cfr.sent.Cass.n.7748/2020).
E' chiaro che la situazione patita da ha Parte_2
determinato negli stretti congiunti una sofferenza d'animo, una perdita vera e propria di salute ed effetti sulle abitudini di vita.
36 Tali pregiudizi possono essere provati per via presuntiva e tra le presunzioni assume ovviamente rilievo il rapporto di stretta parentela
(nella fattispecie, genitori e fratelli) tra il danneggiato in maniera grave ed i suoi congiunti.
Il rapporto di stretta parentela esistente fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale, che genitori e fratelli soffrano per quanto patito dal prossimo congiunto.
Nel caso di specie può anzi essere presunto un vero e proprio
"sconvolgimento delle abitudini di vita" per evidenti ragioni sia di tipo organizzativo che di tipo assistenziale;
basti pensare che la madre del minore si è pensionata prima del tempo per occuparsi del figlio.
Gli appelli sono fondati quanto alle spese mediche che sono state riconosciute nella misura di 7000,00 E in assenza di un minimo riscontro documentale.
Non resta che analizzare la questione della compensatio lucri cum damno che è stata sollevata dai due appellanti e dalla CP_4
nell' appello incidentale in relazione alle somme erogate a
[...]
favore di a titolo di indennizzo ex l.210/92. Parte_2
37 Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata in presenza di un stesso fatto lesivo causativo sia dell'ìndennizzo che del risarcimento del danno va evitata una duplicazione delle somme da erogare con conseguente necessità di defalcare le somme ottenute a titolo di indennizzo da quelle attribuite a titolo di risarcimento.
Sin dalle sentenze a Sezioni Unite della Corte di Cassazione-
nn. 12564 – 12567 del 22/05/2018 - la compensatio opera certamente in tutti i casi in cui sussista una coincidenza tra il soggetto autore dell'illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, con l'effetto di assicurare al danneggiato una reintegra del suo patrimonio completa e senza duplicazioni.
Ciò si verifica proprio nel caso dell'indennizzo corrisposto al danneggiato, ai sensi della L. 210/1992, a seguito di danni conseguenti a vaccinazioni obbligatorie, che, pertanto, deve essere integralmente scomputato dalle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno,
venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico del TR
due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo (cfr.sent:Cass.n.18243/2024; sent.Cass. n.7292/2023; 38 sent.Cass.n.31007/ 2018; sent.Cassn.31543/2018;
sent.Cass.n.6573/2013).
Tale eccezione peraltro già sollevata in primo grado è eccezione in senso lato e, quindi, può essere rilevata anche d'ufficio.
E' incontestato che l'indennizzo sia stato riconosciuto ed ex art.213 cpc questa Corte ha chiesto al di TR
documentare le somme sin ad ora erogate a favore di Parte_2
.
[...]
Fino al 30 aprile 2025 il predetto ha percepito una somma pari a
E 261.299,54 che va decurtata dalle somme riconosciute a titolo di risarcimento.
Il Ministero ha insistito anche per la sottrazione dei ratei futuri,
esibendo un conteggio fondato sull'aspettativa di vita di un uomo all'attualità e in subordine ha chiesto una CTU contabile.
La richiesta ulteriore non è accoglibile in quanto decurtare i ratei futuri sulla base di un'aspettativa di vita pari a poco più di ottanta anni non è criterio valido in considerazione delle condizioni di salute del danneggiato.
39 L'elemento dirimente è costituito proprio dal criterio da adottare che doveva essere indicato dal . TR
Invero se la prova dell'entità dell'indennizzo percepito doveva a stretto rigore ricadere sullo stesso danneggiato
(cfr.sent.Cass.n.525/2025) non altrettanto può dirsi per i ratei futuri che sulla base di quanto prospettato dal non TR
risulta determinabile.
L'assenza dell'indicazione di un criterio adeguato conduce al rigetto della richiesta.
La difficile individuazione di un criterio da utilizzare per il calcolo dei ratei futuri è stata affermata nella sentenza del Cons. Stato
n.4028/2020 sentenza nella quale in un giudizio di ottemperanza è
stato demandato al Direttore Generale dell' quale commissario ad CP_10
acta di procedere alla quantificazione dei ratei futuri in considerazione del possibile utilizzo di ben tre diversi criteri.
L'accoglimento parziale degli appelli in presenza di due appelli principali e di uno incidentale e di domande articolate in più capi può
far configurare una soccombenza reciproca che giustifica una
40 compensazione delle spese nella misura della metà (cfr. sent. Cass.
sez. un. n.32061/2022)
Per il residuo va applicato il principio della soccombenza a favore degli appellanti ( scaglione: 260.001,00 E – 520.000,00 E-
valori minimi – fase introduttiva- fase dello studio e fase decisionale-
per la fase della trattazione scarsamente significativa va riconosciuto il
50%).
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)accoglie parzialmente gli appelli principali e l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata aggiunge al capo n.1 del dispositivo dopo “oltre interessi come in parte motiva” le seguenti parole “ detratti E 261.299,54 corrisposti a titolo di indennizzo ex l.210/92” ed annulla le parole finali dello stesso capo n.1 “ed E 7000,00 per spese mediche”; per il resto conferma la sentenza impugnata;
2)compensa le spese del presente giudizio nella misura della metà;
41 2)condanna per il residuo la parte appellata e Parte_2
congiunti a pagare le spese a favore delle due parti appellanti in via principale – Gestione Liquidatoria ex Usl n.59 di Vallo della Lucania e
- e dell'appellante in via incidentale – TR CP_4
, spese che liquida a favore di ciascun appellante in 4295,00
[...]
E oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali.
Salerno, 16 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
42
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.246/2023 RGN( al quale è stato riunito il proc. n. 302/2023)
TRA Gestione Liquidatoria ex di Vallo della Lucania in persona Pt_1 del lr pt rappresentata e difesa dall'avv. Franco Marruso e dall'avv. Emma Tortora ed elettivamente domiciliata presso la sede dell' CP_1
in alla via Nizza n.146- appellante nel proc.246/2023
[...] CP_1
e appellata nel proc.n.302/2023
E
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5 rappresentati e difesi dall'avv. Valentino Pezzuti e dall'avv.
[...]
IA GA NT e IA GA NT difesa da se stessa ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. IA GA NT sito in Campobasso alla via Angelo Scatolone n.9 – appellati
E
in persona del pt rappresentato e difeso TR CP_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno domiciliata ope legis presso la sua sede sita in al Corso Vittorio Emanuele CP_1
n.58– appellante nel proc. 302/2023 e appellata nel fasc 246/2023
E
1 in persona del lrpt rappresentata e difesa Controparte_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di e domiciliata ope CP_1 legis presso la sua sede sita in al Corso Vittorio Emanuele CP_1
n.58–appellata e appellante incidentale
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.628/2023del Tribunale di Salerno pubblicata il 13/2/2023 e notificata il 14/2/2023.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante Gestione Liquidatoria ex 9 di Vallo Pt_1
della Lucania: chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente in via principale chiedeva di accertare e dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva e, pertanto, di escludere la sua responsabilità, anche solo solidale, rispetto ai fatti dedotti in giudizio, in via gradata, in caso di conferma della sua legittimazione passiva chiedeva di rigettare le domande di tutti gli attori, odierni appellati, per sopravvenuta prescrizione dei relativi diritti risarcitori e/o perché infondate in fatto ed in diritto, stante l'assenza di colpa e, quindi, di ogni responsabilità,
da parte dei sanitari che avevano avuto in cura e in Parte_2
via ulteriormente gravata, in caso di conferma della sua legittimazione
2 e di affermazione della sua responsabilità chiedeva di rideterminare le somme da riconoscere in favore di applicando la Parte_2
compensatio lucri cum damno, sino alla reciproca concorrenza, con i ratei di indennità già percepiti e che sarebbero stati verosimilmente percepiti, in rapporto alla sua età e, quindi, alla sua presumibile aspettativa di vita, di non riconoscere alcun risarcimento a Parte_4
, , NT GA e non
[...] Parte_3 Parte_5
essendo risultati provati i danni non patrimoniali richiesti e di non riconoscere alcun importo per spese mediche in mancanza di prova, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio ed oneri accessori;
per gli appellati e congiunti: chiedevano che gli Parte_2
appelli fossero dichiarati inammissibili ex art.342 cpc e che nel merito fossero rigettati per infondatezza;
per il proc 302/2023 chiedeva che l'eccezione di prescrizione e di compensazione fossero dichiarate inammissibili ex art.345 cpc, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio ed attribuzione;
per il appellante: chiedeva che fosse TR
dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva e in subordine, in
3 caso di conferma della sua legittimazione passiva, chiedeva di accertare e dichiarare l'insussistenza e, comunque, la mancata prova della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cc per tutte le voci di danno, patrimoniali e non, invocate dai richiedenti, in ogni caso prescritte;
in estremo subordine, chiedeva in accoglimento dell'eccepita compensatio lucri cum damno, che si procedesse allo scomputo degli importi già percepiti e percipiendi a titolo indennizzo ex L. 210/1992, ad oggi complessivamente pari ad euro 807.904,41
(261.299,54 euro di indennizzo già percepito + euro 546.604,87 per indennizzo percipiendo) dal risarcimento eventualmente riconosciuto in favore di , il tutto con vittoria delle spese di Parte_2
entrambi i gradi di giudizio;
per il appellato: chiedeva il rigetto TR
dell'appello con la vittoria delle spese del doppio grado;
per l'appellata e appellante incidentale Controparte_4
chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito concludeva chiedendo, in via principale, che fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva e in via gradata, che fossero rigettate le domande proposte per
4 sopravvenuta prescrizione dei diritti risarcitori e, nell' ipotesi di accoglimento della domanda nei suoi confronti, la rideterminazione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno in favore di in applicazione della compensatio lucri cum danni Parte_2
sino alla reciproca concorrenza con i ratei di indennità già percepiti e percipiendi a titolo di indennizzo ex art L 210/92, il tutto con la vittoria delle spese e degli onorari di giudizio.
Con ordinanza dell'11 luglio 2023 la Corte disponeva la riunione del proc. 302/2023 al proc. 246/2023 in quanto avente ad oggetto appelli avverso la medesima sentenza e veniva accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata fino alla somma pari a E 255.767,44 E.
Con ordinanza del 20 dicembre 2023 il Consigliere Istruttore
ordinava al di riscontrare documentalmente le TR
ulteriori erogazioni a titolo di indennizzo a favore di Parte_2
e rinviava alla decisione nel merito la richiesta di CTU contabile.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 6 giugno 2024
concedeva i termini previsti di cui all'art.352 cpc, fissando l'udienza
5 del 26 giugno 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 3 luglio 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 26 giugno 2025 il Consigliere Istruttore
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, , , NT Parte_2 Parte_3 Parte_4
IA GA e convenivano davanti al Tribunale di Parte_5
Salerno il , la l' TR Controparte_4 Pt_1
Gestione Liquidatoria della ex USL/SA 3, in persona dei rispettivi ll rr ed esponeva che: nato il [...] nel reparto Parte_2
Ostetricia del Policlinico di Modena, il 20/1/81, il 6/3/81 e il 15/7/81,
effettuava presso l' le prime tre dosi del Vaccino Antipolio Pt_6
di tipo SABIN, il 4/1/82, il 19/1/82 e il 17/9/82 presso la stessa la vaccinazione antidiftotetanica, nonché, in data 16/8/83, presso l'ambulatorio in Licusati (SA) del dott. , Ufficiale Persona_1
Sanitario dell' la quarta dose del predetto vaccino antipolio;
Pt_7
in tale ultima circostanza, i genitori di informavano il Pt_2
sanitario che il figlio nel mese di giugno aveva contratto la pertosse,
6 ma il piccolo non veniva visitato e venivano rassicurati in merito al fatto che il vaccino non avrebbe avuto alcuna conseguenza negativa;
a partire dal 23/9/83, le condizioni di salute del minore avevano iniziato ad aggravarsi, sino alla data del 29/10/83 quando all'atto del ricovero presso l'Ospedale Gaslini di Genova gli venivano diagnosticati “segni di denervazione sui settori esaminati e la stimolazione sopramassimale delle fibre nervose motorie del nervo SPE dx e sx”; dal mese di dicembre del 1983, il bambino risultava affetto da
“agammaglobulinimia di tipo Bruton in soggetto affetto da paraparesi flaccida agli arti inferiori” e veniva, pertanto, sottoposto a terapia endovena sostitutiva con immunoglobuline umane con cicli di tre settimane e a terapia riabilitativa penta settimanale presso l'AIAS di
; il 3/10/2001, in seguito ad istanza di indennizzo, la CP_1
Commissione Medica presso l'Ospedale di Caserta, sez. distaccata
CMO di Napoli, riconosceva al bambino “paraparesi flaccida da verosimile vaccinazione antipolio tipo SA”, diagnosi confermata anche presso l'Ufficio Medico Legale di Roma;
con decreto del
29/1/2003 il Ministero della Sanità confermava la diagnosi della
Commissione Medica Ospedaliera e l'esistenza del nesso causale con
7 le vaccinazioni antipolio di Tipo SA ed iscriveva l'infermo alla 2^
categoria della tab. A ex D.P.R. 834/81.
Concludevano chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti, eventualmente in via solidale e che fossero condannati gli stessi in via solidale o alternativa, al risarcimento di tutti i danni subiti, sia patrimoniali che non patrimoniali, nella misura da determinarsi secondo equità
circostanziata ex artt. 2054 e 1226 cc, oltre svalutazione monetaria e interessi, con la vittoria delle spese di giudizio.
Il si costituiva chiedendo il rigetto della TR
domanda eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto al risarcimento danni e l'ininfluenza della vaccinazione sulla patologia in oggetto.
La si costituiva eccependo in via principale Controparte_4
la carenza di legittimazione passiva, l'ascrivibilità al
[...]
per danni irreversibili subiti in seguito alla Controparte_5
somministrazioni di vaccini, la propria estraneità ex LR 22/96 e la prescrizione del diritto all'azione di risarcimento del danno;
in via gradata chiedeva, in caso di accoglimento della domanda, che ai fini
8 della liquidazione dei danni risarcibili andavano sottratte le somme percepite a titolo di indennizzo ex L. 210/92.
Concludeva, quindi, chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva e che la domanda fosse rigettata per intervenuta prescrizione del diritto;
in via subordinata e nel merito, chiedeva il rigetto delle domande in quanto inammissibili, improcedibili, improponibili ed infondate in fatto e diritto.
Il Commissario Liquidatore ex si costituiva Pt_8
eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento danni, la sua carenza di legittimazione passiva per esclusiva responsabilità del e l'inammissibilità TR
della domanda;
nel merito chiedeva il rigetto della stessa per infondatezza.
In corso di causa veniva espletata una CTU medico legale e precisate le conclusioni, la causa andava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda e condannava i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti da Pt_2
9 e, quindi, al pagamento in favore degli attori della somma di Pt_2
€ 1.031.841,00 oltre interessi come indicati nella motivazione nonché
al pagamento della ulteriore somma di € 10.000,00 in favore di ciascuno dei genitori ed € 5.000,00 in favore di ciascuna delle sorelle,
oltre interessi legali dal fatto al soddisfo e € 7.000,00 per spese mediche;
applicava in tema di spese comprensive di quelle di CTU il principio della soccombenza.
Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
la responsabilità per i danni conseguenti alla vaccinazione era ricompresa in quella ex art. 2043 cc con conseguente termine prescrizionale del diritto al risarcimento di anni cinque decorrente, ai sensi degli artt. 2935 e 2947 cc, dal momento in cui la malattia veniva percepita o poteva essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo usando la normale diligenza;
nel caso di specie la cognizione del nesso di causalità
risaliva al dicembre 2002, quando veniva riconosciuto il nesso causale tra l'inoculazione del vaccino e la patologia derivatane e,
10 successivamente a tale data, risultavano atti interruttivi della prescrizione;
vi era, poi, anche una responsabilità contrattuale ex art. 1218 cc a carico dell' con termine prescrizionale di anni dieci, in quanto,
come chiarito anche dal CTU, era dovere del sanitario informare della possibilità delle complicanze legate alla somministrazione del vaccino;
con il richiamo delle normative succedutesi, chiariva la posizione della Gestione Liquidatoria dell' quale organo destinato a prolungare la soggettività dell'ente soppresso, secondo il sistema normativo intervenuto verso la metà degli anni 90 in riforma del Sistema Sanitario Nazionale con il passaggio dalle alle precisando che la L. n. 724/94 aveva realizzato una successione ex lege della Regione nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle attraverso la creazione di apposite gestioni stralcio, fruenti della medesima soggettività dell'ente soppresso;
la domanda risarcitoria era ammissibile indipendentemente dal diritto all'indennizzo già riconosciuto in sede amministrativa, alla luce della diversa natura dei due emolumenti e della loro cumulabilità in quanto due diverse forme di tutela;
11 quanto al profilo attinente alla illiceità del comportamento e alla ingiustizia del danno, richiamava quanto affermato dalla Corte
Costituzionale che, proprio relativamente al vaccino obbligatorio antipoliomelite, aveva dichiarato come ogni menomazione della salute implicava la tutela risarcitoria in quanto incideva su un diritto fondamentale dell'individuo, dovendosi, pertanto, riconoscere il risarcimento dei danni da vaccino tutte le volte in cui le concrete forme di attuazione della legge impositiva di un trattamento sanitario o di esecuzione materiale dello stesso non fossero accompagnate dalle cautele o condotte secondo le modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l'arte prescrivevano in relazione alla sua natura;
sussisteva il nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino antipolio e i danni riportati sulla base di quanto accertato sia dalla Commissione Medica Ospedaliera che dall'ufficio medico legale della Sanità, e aderiva alla quantificazione, fatta dal CTU, dei postumi della VAPP in un danno biologico del 75%; considerato che all'epoca dei fatti aveva tre anni, il Tribunale gli attribuiva la Parte_2
somma di € 1.031.841,00 comprensiva di personalizzazione massima del 25%, a cui andavano aggiunti gli interessi legali al tasso pro-
12 tempore vigenti dalla data del sinistro sino alla pubblicazione della sentenza e, da tale data, che segnava la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo;
quantificava le spese mediche, anche se non documentate, in €
7.000,00 data la gravità delle lesioni e il risarcimento del danno da lesione dal rapporto parentale in € 10.000,00 a ciascuno dei genitori ed
€ 5.000,00 a ciascuno dei fratelli, trattandosi di danno non patrimoniale ex art. 2059 cc liquidato con valutazione equitativa in base all'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita e l'età della vittima e dei singoli superstiti e di ogni altra circostanza allegata.
La Gestione Liquidatoria ex di Vallo della Lucania ha Parte_1
presentato appello avverso la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)sulla sua carenza di legittimazione passiva;
non vi era la sua legittimazione passiva in virtù della successione delle nei CP_4
rapporti attivi e passivi delle disciolte e dell'attribuzione ex Pt_8
13 lege ai Direttori Generali delle dell'incarico di Commissari
Liquidatori; non contestava la competenza delle nel gestire la liquidazione delle ma la legittimazione passiva di questi Pt_8
stessi enti nei giudizi per il risarcimento dei danni da vaccino, in particolare per fatti risalenti ad un periodo in cui la competenza in ambito sanitario era esclusivamente statale;
la natura obbligatoria del vaccino antipolio imponeva allo Stato e, pertanto, al TR
, di predisporre i mezzi di una protezione specifica consistente,
[...]
tanto nel riconoscimento dell'indennità di cui alla L. n. 210/1992
quanto nel diritto al risarcimento degli eventuali danni;
alla luce delle sentenze n. 226/2000 e n. 118/1996 della Corte Costituzionale, il era unico legittimato passivo, quale titolare del TR
potere istituzionale di programmazione, controllo e vigilanza sulla preparazione dei vaccini distribuiti per il tramite del SSN e, quindi, era responsabile degli eventuali danni subiti dagli assistiti, in conseguenza di somministrazione di vaccinazioni obbligatorie;
al tempo in cui gli attori avevano fatto risalire la causa del danno da vaccinazione (1981-
1983), gli enti ospedalieri erano inseriti nelle non dotate di Pt_8
una propria autonomia patrimoniale, né giuridica, facendo a loro volta
14 organicamente parte del SSN, al cui vertice vi era lo stesso
[...]
; l'unico antecedente causale ipotizzabile nel caso di specie CP_2
era la condotta omissiva dell'allora , il quale se, Controparte_6
in presenza di precise controinformazioni, avesse proibito o non imposto l'uso del vaccino SA in casi ritenuti a rischio, avrebbe probabilmente impedito l'evento lesivo oggetto di causa;
2)sull'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento;
il
Tribunale aveva errato nel far coincidere l'inizio della prescrizione con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera, al posto della presentazione dell'istanza di indennizzo,
così comportando una discrepanza di circa due anni rispetto all'effettivo periodo di decorrenza, nonché nell'addurre genericamente l'esistenza di imprecisati atti interruttivi, trasmessi tra la data presa a riferimento e l'introduzione del giudizio, in realtà non allegati;
pertanto, l'appellante deduceva esser ampiamente spirato il termine prescrizionale di cinque anni, dato che l'istanza di indennizzo ex l. n.
210/1992 risaliva al 2000 e l'atto introduttivo del presente giudizio,
primo atto con cui era stato domandato il risarcimento, risaliva al
2008; quanto alla responsabilità contrattuale ipotizzata dal CTU sulla
15 base del fatto che sarebbe stato dovere del sanitario intervenuto informare delle complicanze legate alla somministrazione del vaccino,
l'appellante eccepiva che il trattamento sanitario in oggetto era obbligatorio per legge, pertanto, anche se il sanitario avesse avuto la possibilità di informare i genitori del paziente, gli stessi non avrebbero comunque potuto scegliere di non sottoporlo alla vaccinazione antipolio;
il contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, in quanto negozio giuridico, presupponeva un'autonoma manifestazione di volontà propedeutica alla prestazione medica, ovviamente non sussistente in caso di prestazione imposta e al tempo della somministrazione in questione non vi era alcun obbligo di informazione, dato che il consenso informato era stato disciplinato solo con la L. 28 marzo 2001, n. 145, e solo con il DM 19/4/1984 il
Ministero della Sanità aveva emanato indicazioni che prevedevano l'impiego del vaccino inattivato parenterale tipo AL nei casi con riscontrato stato di controindicazione duratura all'uso del vaccino attenuato orale tipo SA;
3)sull'infondatezza nel merito della domanda;
contestava il fatto che il Tribunale aveva accolto la domanda sulla base delle conclusioni
16 della Commissione medica ospedaliera e delle due CCTTUU mediche espletate valutate in modo acritico, senza considerare l'effettivo ruolo dei sanitari ad essa facenti capo nella catena causale che avrebbe determinato l'evento; non era stato analizzato se, all'epoca dei fatti,
nell'effettuare la vaccinazione antipolio, questi ultimi fossero in grado di optare per il tipo piuttosto che per l'inoculato tipo , Pt_9 Per_2
circostanza che, in quanto non sussistente, avrebbe dovuto far venir meno la colpa e con essa, quale fattispecie ex art. 2043 cc, ogni conseguente responsabilità; secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di somministrazione del vaccino SA con virus attenuato,
piuttosto che il vaccino AL con virus inattivato, aveva già chiarito che sarebbe stato compito del Ministero della Sanità vietare o censurare, con modalità idonee a limitarne i rischi, il tipo di inoculazione risultato più pericoloso e che le prime indicazioni orientate a preferire l'utilizzo del vaccino inattivato parenterale tipo
AL risalivano al DM Ministero della Sanità 19/4/1984; ne conseguiva che, qualora sussistente una responsabilità, questa andava ascritta esclusivamente al , oggi , Controparte_6 TR
17 avendo i sanitari agito in ossequio ai vigenti regolamenti ministeriali e,
quindi, senza colpa;
4)sulla errata quantificazione dell'eventuale danno;
rispetto alle posizioni di e l'appellante Parte_2 Parte_4
lamentava che il Tribunale non aveva chiarito come fosse pervenuto alle liquidazioni riconosciute, non avendo indicato le tabelle applicate e i parametri adottati per un'adeguata e reale personalizzazione del danno subito dal soggetto leso;
quanto alle posizioni di Pt_3
, NT GA e invece, le motivazioni
[...] Parte_5
addotte erano assolutamente generiche e basate su una prova per presunzioni;
era stata omessa l'applicazione della compensatio lucri cum damno tra il danno accertato e l'indennizzo ex L. n. 210/1992, in cui includere sia quello già percepito che quello che sarebbe stato verosimilmente percepito in futuro;
il riconoscimento della somma di
€ 7.000,00, a titolo di spese mediche era incongruo nella motivazione in quanto, pur essendo il pregiudizio consistito nelle relative erogazioni liquidabile ex art. 1226 cc anche in assenza della prova dei relativi esborsi, occorreva quanto meno l'allegazione dei ricoveri e/o delle cure mediche a cui si era fatto riferimento, circostanza non
18 avvenuta nel caso di specie, in cui gli attori si erano limitati genericamente a sostenere di aver sopportato delle spese per la cura della patologia, senza quantificarle né qualificarle.
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e NT IA GA si costituivano e controdeducevano
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
l'appello della Gestione Liquidatoria ex di Vallo della Parte_1
Lucania era inammissibile per la mancanza di specificità e la nullità
per l'assenza dei requisiti essenziali previsti dall'art. 163 cpc ovvero del codice fiscale e della residenza anagrafica o del domicilio anagrafico degli attori;
l'appellante in questione non era affatto carente di legittimazione passiva sulla base di quanto condivisibilmente argomentato dal
Tribunale;
la prescrizione non era decorsa sulla base degli atti interruttivi che aveva esibito - una prima diffida inviata con raccomandata a/r dall'Avv. Pezzuti in data 3/10/2003 e recepita il 14/10/2003 dalla Pt_10
di Vallo della Lucania e una successiva diffida del 13/12/2005- e
[...]
correttamente la decorrenza del termine era stata riferita alla
19 comunicazione del decreto della Commissione del Controparte_7
dicembre 2002, non avendo l'appellante mai dimostrato l'effettiva conoscenza scientifica del nesso causale in data precedente a tale evento;
la quantificazione del danno non era censurabile in quanto effettuata in applicazione delle tabelle di Milano ed in base ai parametri risultanti dai fatti di causa, quali l'età di 3 anni della vittima,
il riconoscimento di una infermità pari al 100%, il danno biologico riconosciuto dalla CTU pari al 75% e la personalizzazione massima,
per un totale di euro 1.031.841,00;
era equa anche la liquidazione del danno riconosciuto ex art. 2059 cc ai genitori e alle sorelle della parte offesa, quantificati, sulla base delle risultanze della causa, dal giudice di prime cure nelle simboliche somme di euro 10.000,00 a genitore e 5.000,00 alle sorelle,
in via equitativa data la richiesta mai contestata degli attori;
la richiesta di compensazione era inammissibile per violazione dell'art. 345 cpc e per carenza assoluta di prova oltre infondata per la diversità dell'indennizzo di natura assistenziale ex l.n.210/92 e il risarcimento del danno civilistico;
20 in tema di ammissibilità, di quantificazione del danno e di prescrizione reiteravano le stesse argomentazioni in relazione all'appello proposto dal;
aggiungevano che dal TR
DM 25/5/67 poteva desumersi che all'epoca dei fatti (1983) era ben nota al la pericolosità del vaccino, tanto da escluderne ben CP_2
16 anni prima del caso in oggetto temporaneamente la somministrazione in determinati casi;
ne conseguiva che lo Stato
avrebbe dovuto predisporre ed imporre alle aziende operanti nel settore medico-sanitario uno specifico e chiaro protocollo ministeriale che imponesse una preventiva accurata ed approfondita visita medica ed indagine anamnestica, attraverso il rispetto di predeterminati obblighi informativi, al fine di prevenire ogni rischio, in coerenza con l'art. 2,
comma 1 del suddetto DM.
Il si costituiva e controdeduceva TR
chiedendo il rigetto dell'appello limitatamente all'asserito difetto di legittimazione passiva della Gestione Liquidatoria ex di Pt_1
Vallo della Lucania e all'asserita sua responsabilità rispetto alla produzione del fatto dannoso;
riteneva, invece, fondati gli ulteriori
21 motivi di impugnazione con i quali l'appellante deduceva l'infondatezzadelle domande avanzate dagli attori in primo grado.
Proponeva a sua volta appello deducendo i seguenti motivi:
1)difetto di legittimazione passiva e assenza di colpa del convenuto, intervenuta prescrizione erroneo riconoscimento CP_2
e immotivata liquidazione dei danni: omessa pronuncia, travisamento dei fatti, violazione di legge con riferimento agli artt. 75, 81, 100, 132
cpc, 111 Cost, 2697 e 2043 cc;
non vi era la sua legittimazione passiva e la relativa motivazione era apparente in quanto la controparte aveva contestato addebiti esclusivamente rivolti all'operato del personale sanitario, per mancata visita preventiva del paziente, per imperizia nel trattamento e per omessa acquisizione del consenso informato, mentre,
invece, l'addebito nei suoi confronti era la colposa inosservanza dei doveri istituzionali di programmazione, indirizzo e coordinamento,
nonché di sorveglianza e vigilanza in materia sanitaria, non potendo della materiale somministrazione del vaccino che rispondere la struttura sanitaria che aveva operato il trattamento;
ne conseguiva che la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti doveva essere qualificata come extracontrattuale per violazione del divieto generale
22 di ledere l'altrui sfera giuridica ex art. 2043 cc;
rispetto a tale responsabilità gli attori non avevano allegato e provato alcuna condotta illecita attiva o omissiva e il riferimento alla pericolosità intrinseca del vaccino era irrilevante poiché deduzione nuova proposta per la prima volta in sede conclusionale e, pertanto, assolutamente tardiva;
inoltre secondo la CTU acquisita nel corso del giudizio di primo grado era stata ravvisata la sussistenza del nesso causale fra la somministrazione del vaccino e la patologia sofferta dall'attore, ma era stato escluso ogni profilo di illiceità a suo carico, non potendo essere mosso alcun specifico addebito di ordine tecnico nella fase di produzione, trasporto,
conservazione e di somministrazione del vaccino;
secondo tale ragionamento non vi poteva essere alcuna sua responsabilità in quanto dell'eventuale colpa nell'attività di somministrazione del vaccino da parte dei sanitari, quale l'omessa acquisizione del consenso informato del paziente da parte dei sanitari come individuata dalla CTU, non potevano che rispondere l' Controparte_8
contestava comunque la liquidazione del danno lamentando
[...]
di aver tempestivamente eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto degli odierni appellati al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non
23 patrimoniali asseritamente patiti, prescrizione che era stata erroneamente esclusa, avendo individuato il momento di dedotta conoscenza effettiva del danno nel mese di dicembre del 2002, invece,
di considerare che la conoscibilità del medesimo danno da parte degli attori era da collocarsi in epoca antecedente: invero la paralisi flaccida si era immediatamente manifestata in forma grave ed evidente ed era stata diagnosticata sin dal 1983, il certificato medico del dott. Per_3
del 20/6/1994 già dava atto della sussistenza a due anni e 11 mesi
[...]
di un episodio di polio post-vaccinica e nella comparsa conclusionale degli attori si diceva che i genitori di nell'agosto 1983, Pt_2
avevano fondati dubbi e preoccupazioni che quella vaccinazione potesse ledere il piccolo, già reduce di pertosse per cui il nesso causale fra la patologia sofferta dal bambino e l'inoculazione del vaccino
SA poteva essere accertata sin dal 1983; aggiungeva in relazione alla liquidazione del risarcimento che i congiunti non potevano giovarsi degli atti interruttivi posti in essere in nome e per conto del danneggiato;
era censurabile la quantificazione del danno, non avendo il giudice di prime cure in alcun modo indicato il parametro liquidatorio adottato e l'iter logico-giuridico seguito per giungere alla
24 determinazione dei suddetti importi, né le ragioni e le circostanze idonee al riconoscimento della compiuta personalizzazione del danno,
per di più nella misura massima;
non erano, poi, state scomputate,
nonostante una specifica eccezione le somme percepite a titolo di indennizzo ex l.n.210/92 al fine di evitare il godimento due distinte attribuzioni patrimoniali aventi causa nel medesimo fatto lesivo.
La si costituiva e controdeduceva insistendo Controparte_4
in ordine al suo difetto di legittimazione passiva con le seguenti argomentazioni:
anche dopo il trasferimento alle Regioni di numerose competenze in materia, era rimasto in capo al un TR
ruolo generale di programmazione e di controllo del servizio di vaccinazione obbligatoria;
la Suprema Corte aveva rilevato come in tema di controversie relative all'indennizzo ex L. 25/2/1992, n. 210, in favore di soggetti che avevano riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, e da questi ultimi proposte per l'accertamento del diritto al beneficio, sussisteva la legittimazione passiva del , quale soggetto TR
25 pubblico che, analogamente, decideva in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiedeva la prestazione assistenziale;
la sua estraneità al giudizio si poteva desumere anche ai sensi della L.R. 22/96 in quanto la responsabilità di eventuali danni irreversibili subiti da soggetti in seguito a somministrazioni di vaccini obbligatori andava imputata esclusivamente allo Stato e, quindi, al perché la natura obbligatoria del vaccino TR
antipolio imponeva a quest'ultimo l'obbligo di predisporre i mezzi di protezione specifica, consistenti nell'indennità ex L. 210/1992 e nel diritto al risarcimento di eventuali danni subiti;
inoltre, al tempo del verificarsi del danno da vaccinazione, 1981-
1983, gli enti ospedalieri erano parte delle che non erano Pt_8
dotate di una propria autonomia patrimoniale né giuridica, ma facevano, a loro volta, organicamente parte del , al cui vertice vi era il . TR
Eccepiva il decorso della prescrizione sostenendo che andavano applicati gli stessi principi operanti per i danni da emotrasfusione ovvero la natura extracontrattuale del diritto al risarcimento del danno
26 con termine di prescrizione quinquennale decorrente, ex artt. 2935 e
2947, dal giorno in cui la patologia viene percepita.
Nel caso di specie precisava che la decorrenza della prescrizione non coincideva con la comunicazione del responso della Commissione
Medica Ospedaliera, ma con la proposizione della richiesta domanda amministrativa, antecedente al 3/10/01.
In via gradata e in via incidentale contestava la quantificazione del danno deducendo che dalla liquidazione dei danni risarcibili andavano detratte le somme percepite dall'attore a titolo di indennizzo ex L. n 210/1992, e conseguentemente l'omessa applicazione della compensatio lucri cum danno tra il danno accertato e il predetto indennizzo, al fine di evitare un ingiustificato arricchimento della parte lesa.
Va valutato preliminarmente se gli appelli oggetto di riunione siano inammissibili ex art.342 cpc.
In relazione al primo articolo l'eccezione va rigettata, in quanto in tema di specificità dei motivi di appello la giurisprudenza di legittimità è ripetutamente intervenuta con molteplici arresti al fine di stabilire la corretta interpretazione dell'art. 342 cpc, così come
27 novellato dalla riforma del 2012, chiarendo come la modifica introdotta non abbia sconvolto i tradizionali connotati dell'atto di appello, restando invariata la natura di "revisio prioris instantiae" di tale giudizio, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Pertanto l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare e a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, non richiedendosi l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata(cfr.
sent. Cass. civ. sez. un. n.27199/2017; ord. Cass. n.7675/2019; sent.
Cass. n.24262/2020).
Sulla scorta di tali rilievi, deve dichiararsi l'ammissibilità dei gravami proposti in quanto pienamente conformi al disposto dell'art. 342 cpc, nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, avendo gli appellanti specificato con sufficiente chiarezza le censure relative
28 alla statuizione di primo grado e le modifiche richieste con la formulazione di pertinenti ragioni di dissenso, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice.
L'appello della Gestione Liquidatoria ex n.59 di Vallo della
Lucania non è, poi, inammissibile per la mancata di requisiti meramente formali che al massimo implicavano un'irregolarità; a conferma di tanto gli appellati si sono regolarmente costituiti in appello.
Sempre a livello preliminare va valutato se la Gestione
Liquidatoria ex n.59 Vallo della Lucania, la e Controparte_4
il fossero carenti di legittimazione passiva. TR
Va precisato che gli attori agivano nei confronti di tali enti a titolo di responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale.
Nei confronti della Gestione Liquidatoria ex di Vallo della
Lucania e della è stata prospettata una Controparte_4
responsabilità contrattuale in relazione a profili di negligenza all'atto della somministrazione del vaccino antipolio.
29 Nei confronti del è stata proposta TR
un'azione per una responsabilità ex art.2043 cc in considerazione dei suoi poteri in materia sanitaria e di vaccinazioni obbligatorie.
Invero al , prima, ed ora al CP_2 CP_6 TR
spettano compiti di vigilanza e controllo preventivo,
[...]
istituzionalmente attribuitigli in tema di salute pubblica.
La prima fonte normativa che integra la norma primaria del neminem laedere, da cui ricavare l'esistenza di tali doveri in capo al
Ministero della sanità, è costituita dall'art.1 della l.n. 296/1958 che gli attribuisce "il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica",
di "sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, provvedendo anche ad emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari".
Successivamente è stata emanata la l.n. 51/66 che abrogando la precedente l.n.695/59 ha disposto che la vaccinazione antipolio divenisse obbligatoria e sono stati una serie di decreti ministeriali e anche di circolari.
30 Sulla base della qualificazione del tipo di domanda e dell'individuazione delle fonti normative fondanti i poteri del in tema di vaccinazione obbligatoria la TR
questione afferente la carenza di legittimazione passiva può essere rigettata.
Va valutata l'eccezione di prescrizione che è stata già sollevata e rigettata in primo grado.
La decorrenza della prescrizione è stata correttamente riferita al mese di dicembre 2002 ovvero al momento in cui l'Ufficio Medico
Legale di Roma confermava la diagnosi di paraparesi flaccida e il nesso causale quale sintomatologia tipica di un processo mielopatico a carattere infiammatorio tra la patologia e la vaccinazione di tipo SA.
L'atto di citazione degli attori veniva notificato il 28 maggio
2008 e il 16 giugno 2008.
Gli attori interrompevano la prescrizione con diffide a mezzo raccomandata A/R del 3/10/2003 e del 13/12/2005 e il Tribunale dava atto dell'esistenza di validi atti interruttivi.
31 I due appellanti hanno contestato genericamente l'esistenza di tali interruttivi, ma tale censura non riscontrata in alcun modo è
inaccoglibile.
L'interruzione della prescrizione rilevava per la domanda ex art.2043 cc nei confronti del venendo in CP_2 CP_2
questione una prescrizione quinquennale e non per la domanda di responsabilità contrattuale proposta nei confronti degli altri due enti per la durata decennale della prescrizione.
L'appellante Gestione Liquidatoria ex di Vallo della Pt_1
Lucania ha contestato nel merito l'accoglimento della domanda e altrettanto ha fatto il sostanzialmente deducendo TR
che i profili di responsabilità sia dedotti che riscontrati attenevano solo al profilo contrattuale ovvero al personale sanitario che aveva somministrato il vaccino antipolio e non a quello extracontrattuale.
In realtà la fondatezza della domanda è emersa all'esito della
CTU medico legale che è stata espletata.
Il dr. all'esito del suo accertamento affermava che: Per_4
nel mese di settembre del 1983 si manifestava nel piccolo Pt_2
una paralisi flaccida agli arti inferiori, inquadrabile in una
[...]
32 VAPP – Vaccine–associated paralytic poliomyelitis- con elevata probabilità scientifica e razionale causalmente riferibile alla vaccinazione antipolio con OPV praticata il 16/8/83;
il vaccino somministrato aveva intrinseca conosciuta pericolosità,
in quanto in grado di produrre, seppure con assai bassa incidenza statistica la temibile VAPP;
era ravvisabile responsabilità professionale da parte del medico vaccinatore nella produzione della VAPP per omessa informazione circa il suddetto- ancorchè raro- rischio di pur grave evento avverso.
Il consulente precisava che non era dirimente il fatto che il minore avesse avuto due mesi prima la pertosse o che fosse affetto da agammaglobulinemia congenita come riscontrato solo successivamente, ma che all'atto della somministrazione del vaccino orale , in considerazione dell'esistenza di rischi di conseguenze Per_2
anche drammatiche, fosse necessario prospettare tali rischi potendo i genitori del minore optare per il vaccino AL già disponibile.
Quanto espresso dal CTU è riscontrabile a livello normativo.
Il vaccino orale antipolio SA veniva somministrato a Parte_2
il 16/8/1983.
[...]
33 A quella data erano stati emessi due decreti ministerialiuno in data 14 gennaio 1972 e un altro in data 25 novembre 1982.
Con il primo veniva disposta la vaccinazione obbligatoria con il vaccino orale SA, mentre con il secondo veniva disposta che il vaccino antipolio da somministrare fosse solo quello AL in caso di controindicazioni di carattere duraturo.
Solo in data 19 aprile 1984 veniva emesso un terzo decreto in cui venivano specificate le controindicazioni di carattere duraturo tra cui veniva indicata anche la agammaglolulinemia che quale malattia genetica aveva determinato nel minore in questione la VAPP.
E' chiaro che il secondo decreto non sarebbe stato emanato se non fossero già insorte delle VAPP anche se non era ancora chiaro quali fossero le controindicazioni.
In una simile situazione, atteso che era già disponibile nel mese di agosto del 1983 l'altro vaccino meno rischioso, il medico che somministrava il vaccino avrebbe dovuto fornire ai genitori tutte le informazioni necessarie anche in ordine agli eventuali rischi.
Proprio alla luce dell'esame di tali decreti è possibile affermare che il nel momento in cui emetteva il secondo TR
34 decreto nella consapevolezza dei danni derivanti dal vaccino SA
avrebbe dovuto prevedere specifici obblighi informativi a carico dei sanitari che procedevano alla vaccinazione.
La mancata statuizione di tali obblighi sostanzia iI
comportamento omissivo colposo causativo di danno risarcibile ex art.2043 cc da parte del . TR
L'appello ha riguardato anche la quantificazione del danno che è
stata contestata e che, invece, è stata effettuata sulla base di una CTU
molto dettagliata e condivisibile.
A livello di anamnesi patologica remota è stata accertato che a veniva diagnosticata una paraparesi flaccida e Parte_2
un'ipogammaglobulinemia e che il danneggiato aveva praticato terapia per l'ipoglobulimia e fisiochineterapia, che aveva patito episodi di polmonite recidivanti, che aveva subito interventi di sinoviectomia alle mani e che a causa dell'suo di tutori presentava ulcere alle cosce trattate con farmaci.
A livello di anamnesi patologica prossima emergeva che il danneggiato aveva dolore persistente alle articolazioni degli arti superiori ed inferiori, era impossibilitato a stare in posizione eretta
35 senza l'ausilio dei tutori e di muoversi in casa senza tutori e, quindi,
gattonando.
E' stato accertato che i postumi del VAPP hanno dato luogo ad un danno biologico del 75% con negative ripercussione di medio-
marcata entità su tutte quelle attività lavorative che richiedano nel loro espletamento un'efficienza statico-deambulatoria e che concorrono alla formazione del danno non patrimoniale un danno morale ed assistenziale di medio- marcata entità.
Sulla base di quanto riscontrato dal CTU è condivisibile la quantificazione del danno che è avvenuta sulla base delle tabelle milanesi del 2021 con il riconoscimento della personalizzazione massima del 25%.
L'ulteriore risarcimento a favore dei familiari peraltro piuttosto contenuto a livello equitativo è stato riconosciuto quale danno diretto patito a seguito dei gravi problemi di salute del figlio e del fratello
(cfr.sent.Cass.n.7748/2020).
E' chiaro che la situazione patita da ha Parte_2
determinato negli stretti congiunti una sofferenza d'animo, una perdita vera e propria di salute ed effetti sulle abitudini di vita.
36 Tali pregiudizi possono essere provati per via presuntiva e tra le presunzioni assume ovviamente rilievo il rapporto di stretta parentela
(nella fattispecie, genitori e fratelli) tra il danneggiato in maniera grave ed i suoi congiunti.
Il rapporto di stretta parentela esistente fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale, che genitori e fratelli soffrano per quanto patito dal prossimo congiunto.
Nel caso di specie può anzi essere presunto un vero e proprio
"sconvolgimento delle abitudini di vita" per evidenti ragioni sia di tipo organizzativo che di tipo assistenziale;
basti pensare che la madre del minore si è pensionata prima del tempo per occuparsi del figlio.
Gli appelli sono fondati quanto alle spese mediche che sono state riconosciute nella misura di 7000,00 E in assenza di un minimo riscontro documentale.
Non resta che analizzare la questione della compensatio lucri cum damno che è stata sollevata dai due appellanti e dalla CP_4
nell' appello incidentale in relazione alle somme erogate a
[...]
favore di a titolo di indennizzo ex l.210/92. Parte_2
37 Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata in presenza di un stesso fatto lesivo causativo sia dell'ìndennizzo che del risarcimento del danno va evitata una duplicazione delle somme da erogare con conseguente necessità di defalcare le somme ottenute a titolo di indennizzo da quelle attribuite a titolo di risarcimento.
Sin dalle sentenze a Sezioni Unite della Corte di Cassazione-
nn. 12564 – 12567 del 22/05/2018 - la compensatio opera certamente in tutti i casi in cui sussista una coincidenza tra il soggetto autore dell'illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, con l'effetto di assicurare al danneggiato una reintegra del suo patrimonio completa e senza duplicazioni.
Ciò si verifica proprio nel caso dell'indennizzo corrisposto al danneggiato, ai sensi della L. 210/1992, a seguito di danni conseguenti a vaccinazioni obbligatorie, che, pertanto, deve essere integralmente scomputato dalle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno,
venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico del TR
due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo (cfr.sent:Cass.n.18243/2024; sent.Cass. n.7292/2023; 38 sent.Cass.n.31007/ 2018; sent.Cassn.31543/2018;
sent.Cass.n.6573/2013).
Tale eccezione peraltro già sollevata in primo grado è eccezione in senso lato e, quindi, può essere rilevata anche d'ufficio.
E' incontestato che l'indennizzo sia stato riconosciuto ed ex art.213 cpc questa Corte ha chiesto al di TR
documentare le somme sin ad ora erogate a favore di Parte_2
.
[...]
Fino al 30 aprile 2025 il predetto ha percepito una somma pari a
E 261.299,54 che va decurtata dalle somme riconosciute a titolo di risarcimento.
Il Ministero ha insistito anche per la sottrazione dei ratei futuri,
esibendo un conteggio fondato sull'aspettativa di vita di un uomo all'attualità e in subordine ha chiesto una CTU contabile.
La richiesta ulteriore non è accoglibile in quanto decurtare i ratei futuri sulla base di un'aspettativa di vita pari a poco più di ottanta anni non è criterio valido in considerazione delle condizioni di salute del danneggiato.
39 L'elemento dirimente è costituito proprio dal criterio da adottare che doveva essere indicato dal . TR
Invero se la prova dell'entità dell'indennizzo percepito doveva a stretto rigore ricadere sullo stesso danneggiato
(cfr.sent.Cass.n.525/2025) non altrettanto può dirsi per i ratei futuri che sulla base di quanto prospettato dal non TR
risulta determinabile.
L'assenza dell'indicazione di un criterio adeguato conduce al rigetto della richiesta.
La difficile individuazione di un criterio da utilizzare per il calcolo dei ratei futuri è stata affermata nella sentenza del Cons. Stato
n.4028/2020 sentenza nella quale in un giudizio di ottemperanza è
stato demandato al Direttore Generale dell' quale commissario ad CP_10
acta di procedere alla quantificazione dei ratei futuri in considerazione del possibile utilizzo di ben tre diversi criteri.
L'accoglimento parziale degli appelli in presenza di due appelli principali e di uno incidentale e di domande articolate in più capi può
far configurare una soccombenza reciproca che giustifica una
40 compensazione delle spese nella misura della metà (cfr. sent. Cass.
sez. un. n.32061/2022)
Per il residuo va applicato il principio della soccombenza a favore degli appellanti ( scaglione: 260.001,00 E – 520.000,00 E-
valori minimi – fase introduttiva- fase dello studio e fase decisionale-
per la fase della trattazione scarsamente significativa va riconosciuto il
50%).
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)accoglie parzialmente gli appelli principali e l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata aggiunge al capo n.1 del dispositivo dopo “oltre interessi come in parte motiva” le seguenti parole “ detratti E 261.299,54 corrisposti a titolo di indennizzo ex l.210/92” ed annulla le parole finali dello stesso capo n.1 “ed E 7000,00 per spese mediche”; per il resto conferma la sentenza impugnata;
2)compensa le spese del presente giudizio nella misura della metà;
41 2)condanna per il residuo la parte appellata e Parte_2
congiunti a pagare le spese a favore delle due parti appellanti in via principale – Gestione Liquidatoria ex Usl n.59 di Vallo della Lucania e
- e dell'appellante in via incidentale – TR CP_4
, spese che liquida a favore di ciascun appellante in 4295,00
[...]
E oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali.
Salerno, 16 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
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