Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/05/2024, n. 12489
CASS
Sentenza 8 maggio 2024

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Il soggetto debitore dei diritti di porto va individuato, in assenza di una normativa espressa e in base all'art. 5, comma 5, della l. n. 324 del 1976 (riguardante i diritti aereoportuali), nel vettore, al quale spetta un aggio - quale corrispettivo del servizio per la loro riscossione dai passeggeri (con diritto di rivalsa nei confronti degli stessi) - che, regolato dalla previsione di cui all'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, rientra nella base imponibile IVA, comprendente ogni corrispettivo, onere e spesa pagati dal consumatore finale al soggetto passivo che gli rende il servizio.

I diritti di porto sono conseguenti alle previsioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere b)-c), Legge 84/1994 , che rispettivamente dispongono che siano di competenza delle Autorità portuali la manutenzione delle parti comuni dell'ambito portuale, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima Amministrazione e l'affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1. Con riferimento all'IVA, l' art. 9 n. 6 del DPR 633/1972 risulta applicabile soltanto nel rapporto tra Ente portuale e, nella fattispecie, la società contribuente (anche in relazione all'aggio percepito), ma non tra questa e la sua clientela, trattandosi di rapporti distinti ed autonomi, il secondo regolato dalla previsione di cui all' art. 13, comma 1, DPR 633/1972 , che comprende nella base imponibile IVA ogni corrispettivo, onere e spesa pagati dal consumatore finale al soggetto passivo che gli rende il servizio. Né comunque osterebbe alla inclusione dei diritti di porto nella base imponibile IVA la loro natura giuridica di tassa, poiché deve ritenersi che ciò, di per sé, non sarebbe una circostanza a tal fine impeditiva. Pertanto, per tali diritti si deve riconoscerne la natura non tributaria, trattandosi piuttosto di contributi tariffati obbligatoriamente dalle Autorità portuali, resi su di un piano di piena corrispettività e quindi di natura non coattiva (il che appunto ne esclude la natura fiscale), a fronte dei servizi portuali erogati alle imprese di navigazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/05/2024, n. 12489
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12489
    Data del deposito : 8 maggio 2024
    Fonte ufficiale :

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