Art. 1. Articolo unico.
E' approvata l'allegata convenzione stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con il rappresentante dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna addi' 10 ottobre 1949, con la quale viene affidato all'Istituto di credito agrario per la Sardegna il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Sardegna.
E' approvata l'allegata convenzione stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con il rappresentante dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna addi' 10 ottobre 1949, con la quale viene affidato all'Istituto di credito agrario per la Sardegna il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Sardegna.