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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aldo Gubitosi, Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 964 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, in proprio ed in qualità di unico genitore Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Per_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
, Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , rappresentati e difesi
[...] Parte_7 dall'avvocato Vincenzo Murano, come in atti domiciliati,
APPELLANTI
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, contumace,
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza del 19 febbraio 2024 del Tribunale di Nocera Inferiore, numero 2397/24, emessa -ai sensi degli articoli 702 bis e seguenti del codice di procedura civile- nel giudizio iscritto al numero 1093 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2017.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato estinto il giudizio.
2. Ed, infatti, all'udienza del 9 gennaio 2025 nessuna delle parti è comparsa (equivalente alla mancata comparizione, infatti, deve reputarsi l'omesso deposito delle note di trattazione scritta, ai sensi dell'articolo 127 ter del codice di procedura civile, in sostituzione dell'udienza), per cui la causa è stata rinviata all'udienza del 6 febbraio 2025, alla quale, parimenti, nessuna delle parti -nonostante il rituale avviso- è comparsa.
3. Giova rammentare che il giudizio di primo grado è stato instaurato successivamente al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del decreto legge numero 112 del 2008, convertito nella legge numero 133 del 2008.
E, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 181 del codice di procedura civile, richiamato dall'articolo 309 del codice di procedura civile per le ipotesi da esso previste, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata in seguito alla mancata comparizione ad una precedente, l'autorità giudiziaria adita ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovandosi rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
Quindi, attesa la persistente assenza delle parti all'udienza celebrata in data 6 febbraio 2025, sono maturati i presupposti previsti per ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio.
4. Quanto alla forma che deve rivestire il provvedimento da adottare, in ragione dell'idoneità dell'estinzione a definire in rito il giudizio ed a determinare, altresì, il passaggio in giudicato -ove l'estinzione divenga definitiva- della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che permette alle
2 parti, se ritenuto necessario, di poterla impugnare, facendone valere gli eventuali vizi.
5. Le spese di lite, ai sensi dell'articolo 310 del codice di procedura civile, restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Salerno, 7 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Francesco Bruno dott. Aldo Gubitosi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aldo Gubitosi, Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 964 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, in proprio ed in qualità di unico genitore Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Per_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
, Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , rappresentati e difesi
[...] Parte_7 dall'avvocato Vincenzo Murano, come in atti domiciliati,
APPELLANTI
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, contumace,
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza del 19 febbraio 2024 del Tribunale di Nocera Inferiore, numero 2397/24, emessa -ai sensi degli articoli 702 bis e seguenti del codice di procedura civile- nel giudizio iscritto al numero 1093 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2017.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato estinto il giudizio.
2. Ed, infatti, all'udienza del 9 gennaio 2025 nessuna delle parti è comparsa (equivalente alla mancata comparizione, infatti, deve reputarsi l'omesso deposito delle note di trattazione scritta, ai sensi dell'articolo 127 ter del codice di procedura civile, in sostituzione dell'udienza), per cui la causa è stata rinviata all'udienza del 6 febbraio 2025, alla quale, parimenti, nessuna delle parti -nonostante il rituale avviso- è comparsa.
3. Giova rammentare che il giudizio di primo grado è stato instaurato successivamente al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del decreto legge numero 112 del 2008, convertito nella legge numero 133 del 2008.
E, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 181 del codice di procedura civile, richiamato dall'articolo 309 del codice di procedura civile per le ipotesi da esso previste, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata in seguito alla mancata comparizione ad una precedente, l'autorità giudiziaria adita ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovandosi rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
Quindi, attesa la persistente assenza delle parti all'udienza celebrata in data 6 febbraio 2025, sono maturati i presupposti previsti per ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio.
4. Quanto alla forma che deve rivestire il provvedimento da adottare, in ragione dell'idoneità dell'estinzione a definire in rito il giudizio ed a determinare, altresì, il passaggio in giudicato -ove l'estinzione divenga definitiva- della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che permette alle
2 parti, se ritenuto necessario, di poterla impugnare, facendone valere gli eventuali vizi.
5. Le spese di lite, ai sensi dell'articolo 310 del codice di procedura civile, restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Salerno, 7 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Francesco Bruno dott. Aldo Gubitosi
3