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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/04/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 197 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017, ed avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del giudice di pace”
T R A
rappresentato e difeso dall'avv.to Carmela Suviro Auroemma, presso la Parte_1
quale è elettivamente domiciliati in San Giuseppe Vesuviano alla via Pianillo, 1;
APPELLANTE
E
quale impresa designata per il F.G.V.S. Regione Campania, in Controparte_1
persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Alfredo Crescenzo, tutti elettivamente domiciliati in Casamarciano alla via Sandro Pertini, 3, presso lo studio dell'avv.to
Carmelina Mascolo;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21 gennaio 2025, i procuratori delle parti in epigrafe si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, nella qualità di pedone, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Nola, F.G.V.S. al fine di sentirla Controparte_1
condannare al risarcimento delle lesioni personali subite a causa del sinistro verificatosi in data
08.02.2014 in Terzigno, allorquando, percorrendo a piedi via Giordano, veniva investito da tergo da un motorino rimasto sconosciuto.
Con sentenza n. 2682/2016 il Giudice di Pace di Nola, dott.ssa Maria Cuomo, previa applicazione dell'art. 1227 comma 1 c.c., accoglieva parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto,
condannava a corrispondere all'attore la somma - già ridotta del 50% - di Controparte_1
Euro 4.062,86 per il risarcimento dei danni, Euro 1.706,50 per spese di giudizio ed euro 350,00 per spese di CTU.
Avverso le predette statuizioni ha proposto tempestivo appello, chiedendo la Parte_1
riforma della sentenza, nel senso della declaratoria di responsabilità esclusiva del veicolo non identificato nella causazione del sinistro, e la condanna dell'appellata al pagamento dell'integrale risarcimento dei danni, oltre alla riforma delle spese processuali di primo grado;
il tutto con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio F.G.V.S., la quale ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, ha insistito per il rigetto, con conferma integrale della sentenza di primo grado e conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio con distrazione.
In via del tutto preliminare, va precisato che siccome non ha proposto appello avverso la CP_1
sentenza, sono irrilevanti tutte le questioni contenute in comparsa relative all'accertamento del fatto storico (limitatamente alla mancata verificazione dello stesso ed alla inattendibilità del teste) e del nesso causale, nonché alla ctu ed al riconoscimento del danno morale, in quanto coperte da giudicato. In via preliminare, va disattesa l'eccezione dell'appellata quanto all'inammissibilità dell'appello:
sul punto pare sufficiente precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83
del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione
deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza
che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle
impugnazioni a critica vincolata” (Cfr. Cass. Sez. Un. 27199 del 16.11.2017).
Non vi è dubbio, difatti, che l'appello consenta la facile individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza e delle ragioni specifiche idonee a confutare e contrastare le ragioni della medesima.
L'appello è fondato in ragione delle motivazioni che seguono.
L'appellante si duole del fatto che il giudice di pace ha dichiarato la corresponsabilità del pedone nella causazione del sinistro, ritenendo che l'attore avesse adottato una condotta negligente ed imprudente tale da realizzare un'ipotesi di concorso di colpa ex. art. 1227 c.c..
Giova, innanzitutto, ricordare che sul tema dell'investimento di un pedone, una volta raggiunta la prova che quest'ultimo è stato investito da un veicolo, la responsabilità del conducente si presume a meno che questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare il predetto evento, o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell'incidente. Invero, il pedone deve rispettare particolari regole di diligenza e prudenza nella circolazione stradale disciplinate dall'art. 190 d.lgs. n. 285 del 1992.
Secondo la giurisprudenza, nel caso di investimento di un pedone l'art. 2054 c.c., comma 1, pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa. Per vincere tale presunzione il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala,
violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore. Da ciò deriva che la mera violazione, da parte del pedone,
dell'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito, o quando attraversi la strada al di fuori dei passaggi pedonali, o la violazione dell'obbligo di circolare sul margine della careggiata opposta al senso di marcia dei veicoli in caso di ingombro del marciapiedi, non basta di per sé ad escludere in toto la colpa del conducente (Cass. n. 2241 del 08.01.2019).
Coerentemente è stato poi affermato che “In tema di investimento stradale, se pure il conducente
del veicolo investitore non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che
l'articolo 2054, primo comma, c.c., pone nei suoi confronti, non è preclusa l'indagine, da parte del
giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che,
allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di
questi concorre, ai sensi dell'articolo 1227, primo comma, c.c., con quella presunta del
conducente” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 17397 del 08.08.2007; Cass. civ., sez. III, n. 11873 del
22.05.2007; Cass. civ., sez. III, n. 10352 del 07.08.2000).
Da ultimo, la giurisprudenza ha chiarito che “la lettura combinata dell'art. 2054 cod. civ. - che
pone la regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo
investitore - e dell'art. 1227 cod. civ. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno
specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del caso concreto”
(Cass., ord., 25 gennaio 2024, n. 2433).
Pertanto, nella ricostruzione della dinamica del fatto, ai fini del riparto delle responsabilità, ai sensi degli artt. 2054 e 1227 cod. civ., occorre verificare se il pedone abbia posto in essere una condotta colpevole, ed in tal caso se essa rivesta rilievo causale nella verificazione del sinistro.
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha ravvisato la condotta colposa del pedone in quanto
“lo stesso non rispettava il contenuto dell'art. 190 del codice della strada […] in tal modo, il
, trovandosi di spalle, non ha avuto la possibilità, quanto meno di tentare di evitare Pt_1 l'investimento, perché non ha avuto modo di accorgersi tempestivamente della manovra del
motociclo che sopraggiungeva dalle sue spalle […]”.
Tuttavia, tale assunto non può essere condiviso in quanto, in primo luogo, dall'istruttoria svolta non emerge, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, alcuna violazione della regola di cui all'art. 190 comma 1 d.lgs. 285/1992., atteso che la strada percorsa era a senso unico, il che giustificava la circolazione del nello stesso senso di marcia del veicolo. Pt_1
Invero, l'art. 190 cds prevede che nel caso di carreggiata a senso unico di marcia (come nel caso di specie) i pedoni hanno l'obbligo di circolare sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli.
Aggiungasi a tanto, anche diversamente ragionando, che tale condotta di per sé, in assenza di riscontri probatori, non può essere ritenuta causa del danno, né può giustificare le supposizioni (lo si ribadisce, in assenza di riscontri probatori) formulate dal giudice di prime cure.
Alla luce delle risultanze che precedono, l'appellante ha diritto ad essere risarcito dei danni patiti in conseguenza del sinistro del 08.02.2014 senza alcuna riduzione;
pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la F.G.V.S. è tenuta al pagamento in favore di di Controparte_1 Parte_1
Euro 8.125,73. Come riconosciuto dal giudice di prime cure al predetto importo, da intendersi all'attualità, in quanto debito di valore, occorre aggiungere gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sul suddetto importo devalutato secondo gli indici Istat al 08.02.2014, e quindi anno per anno e a partire dal 08.02.2014 fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici Istat, nonché ulteriori interessi legali, sulla somma di Euro 8.125,73 dal momento della presente decisione al saldo.
Dalla fondatezza del motivo di gravame consegue altresì la riforma del capo di sentenza relativo alla liquidazione delle spese processuali, non potendosi procedere alla compensazione delle stesse nella misura indicata dal giudice di prime cure.
Posta tale premessa, non appaiono condivisibili le argomentazioni contenute nell'atto di appello,
laddove si chiede la liquidazione delle spese in ragione del domandato, ovvero dell'importo azionato in citazione, atteso che ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.M. 55/2014 occorre avere riguardo
“alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Ciò posto, la liquidazione avviene secondo i valori medi espressi dal D.M. 55/2014, nella formulazione vigente al momento del deposito della sentenza di primo grado, tenuto conto della complessità e del valore della controversia, nonché delle difese delle parti.
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, resta assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo quanto previsto dal D.M.
55/2014 come da dispositivo, nei valori minimi, tenuto conto della scarsa complessità e del valore della controversia, nonché dell'andamento del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello de
quo, così provvede:
- In riforma della sentenza impugnata, condanna , nella qualità di impresa Controparte_1
designata dal F.G.V.S., al pagamento in favore di della somma di Euro Parte_1
8.125,73, all'attualità, oltre interessi legali sul predetto importo devalutato, in base agli indici Istat al 08.02.2014 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 08.02.2014 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione, nonché interessi legali su Euro 8.125,73 dal dì della sentenza e sino al soddisfo;
- Condanna nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S, al Controparte_1
pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di che Parte_1
si quantificano in Euro 250,00 per spese ed Euro 1.990,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
- Condanna nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S, al Controparte_1
pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di Parte_1
che si quantificano in Euro 382,50 per spese ed Euro 2.540,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
- Pone definitivamente a carico di nella qualità di impresa designata dal Controparte_1
F.G.V.S, le spese di CTU.
Nola, 30.4.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 197 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017, ed avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del giudice di pace”
T R A
rappresentato e difeso dall'avv.to Carmela Suviro Auroemma, presso la Parte_1
quale è elettivamente domiciliati in San Giuseppe Vesuviano alla via Pianillo, 1;
APPELLANTE
E
quale impresa designata per il F.G.V.S. Regione Campania, in Controparte_1
persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Alfredo Crescenzo, tutti elettivamente domiciliati in Casamarciano alla via Sandro Pertini, 3, presso lo studio dell'avv.to
Carmelina Mascolo;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21 gennaio 2025, i procuratori delle parti in epigrafe si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, nella qualità di pedone, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Nola, F.G.V.S. al fine di sentirla Controparte_1
condannare al risarcimento delle lesioni personali subite a causa del sinistro verificatosi in data
08.02.2014 in Terzigno, allorquando, percorrendo a piedi via Giordano, veniva investito da tergo da un motorino rimasto sconosciuto.
Con sentenza n. 2682/2016 il Giudice di Pace di Nola, dott.ssa Maria Cuomo, previa applicazione dell'art. 1227 comma 1 c.c., accoglieva parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto,
condannava a corrispondere all'attore la somma - già ridotta del 50% - di Controparte_1
Euro 4.062,86 per il risarcimento dei danni, Euro 1.706,50 per spese di giudizio ed euro 350,00 per spese di CTU.
Avverso le predette statuizioni ha proposto tempestivo appello, chiedendo la Parte_1
riforma della sentenza, nel senso della declaratoria di responsabilità esclusiva del veicolo non identificato nella causazione del sinistro, e la condanna dell'appellata al pagamento dell'integrale risarcimento dei danni, oltre alla riforma delle spese processuali di primo grado;
il tutto con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio F.G.V.S., la quale ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, ha insistito per il rigetto, con conferma integrale della sentenza di primo grado e conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio con distrazione.
In via del tutto preliminare, va precisato che siccome non ha proposto appello avverso la CP_1
sentenza, sono irrilevanti tutte le questioni contenute in comparsa relative all'accertamento del fatto storico (limitatamente alla mancata verificazione dello stesso ed alla inattendibilità del teste) e del nesso causale, nonché alla ctu ed al riconoscimento del danno morale, in quanto coperte da giudicato. In via preliminare, va disattesa l'eccezione dell'appellata quanto all'inammissibilità dell'appello:
sul punto pare sufficiente precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83
del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione
deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza
che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle
impugnazioni a critica vincolata” (Cfr. Cass. Sez. Un. 27199 del 16.11.2017).
Non vi è dubbio, difatti, che l'appello consenta la facile individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza e delle ragioni specifiche idonee a confutare e contrastare le ragioni della medesima.
L'appello è fondato in ragione delle motivazioni che seguono.
L'appellante si duole del fatto che il giudice di pace ha dichiarato la corresponsabilità del pedone nella causazione del sinistro, ritenendo che l'attore avesse adottato una condotta negligente ed imprudente tale da realizzare un'ipotesi di concorso di colpa ex. art. 1227 c.c..
Giova, innanzitutto, ricordare che sul tema dell'investimento di un pedone, una volta raggiunta la prova che quest'ultimo è stato investito da un veicolo, la responsabilità del conducente si presume a meno che questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare il predetto evento, o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell'incidente. Invero, il pedone deve rispettare particolari regole di diligenza e prudenza nella circolazione stradale disciplinate dall'art. 190 d.lgs. n. 285 del 1992.
Secondo la giurisprudenza, nel caso di investimento di un pedone l'art. 2054 c.c., comma 1, pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa. Per vincere tale presunzione il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala,
violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore. Da ciò deriva che la mera violazione, da parte del pedone,
dell'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito, o quando attraversi la strada al di fuori dei passaggi pedonali, o la violazione dell'obbligo di circolare sul margine della careggiata opposta al senso di marcia dei veicoli in caso di ingombro del marciapiedi, non basta di per sé ad escludere in toto la colpa del conducente (Cass. n. 2241 del 08.01.2019).
Coerentemente è stato poi affermato che “In tema di investimento stradale, se pure il conducente
del veicolo investitore non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che
l'articolo 2054, primo comma, c.c., pone nei suoi confronti, non è preclusa l'indagine, da parte del
giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che,
allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di
questi concorre, ai sensi dell'articolo 1227, primo comma, c.c., con quella presunta del
conducente” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 17397 del 08.08.2007; Cass. civ., sez. III, n. 11873 del
22.05.2007; Cass. civ., sez. III, n. 10352 del 07.08.2000).
Da ultimo, la giurisprudenza ha chiarito che “la lettura combinata dell'art. 2054 cod. civ. - che
pone la regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo
investitore - e dell'art. 1227 cod. civ. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno
specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del caso concreto”
(Cass., ord., 25 gennaio 2024, n. 2433).
Pertanto, nella ricostruzione della dinamica del fatto, ai fini del riparto delle responsabilità, ai sensi degli artt. 2054 e 1227 cod. civ., occorre verificare se il pedone abbia posto in essere una condotta colpevole, ed in tal caso se essa rivesta rilievo causale nella verificazione del sinistro.
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha ravvisato la condotta colposa del pedone in quanto
“lo stesso non rispettava il contenuto dell'art. 190 del codice della strada […] in tal modo, il
, trovandosi di spalle, non ha avuto la possibilità, quanto meno di tentare di evitare Pt_1 l'investimento, perché non ha avuto modo di accorgersi tempestivamente della manovra del
motociclo che sopraggiungeva dalle sue spalle […]”.
Tuttavia, tale assunto non può essere condiviso in quanto, in primo luogo, dall'istruttoria svolta non emerge, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, alcuna violazione della regola di cui all'art. 190 comma 1 d.lgs. 285/1992., atteso che la strada percorsa era a senso unico, il che giustificava la circolazione del nello stesso senso di marcia del veicolo. Pt_1
Invero, l'art. 190 cds prevede che nel caso di carreggiata a senso unico di marcia (come nel caso di specie) i pedoni hanno l'obbligo di circolare sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli.
Aggiungasi a tanto, anche diversamente ragionando, che tale condotta di per sé, in assenza di riscontri probatori, non può essere ritenuta causa del danno, né può giustificare le supposizioni (lo si ribadisce, in assenza di riscontri probatori) formulate dal giudice di prime cure.
Alla luce delle risultanze che precedono, l'appellante ha diritto ad essere risarcito dei danni patiti in conseguenza del sinistro del 08.02.2014 senza alcuna riduzione;
pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la F.G.V.S. è tenuta al pagamento in favore di di Controparte_1 Parte_1
Euro 8.125,73. Come riconosciuto dal giudice di prime cure al predetto importo, da intendersi all'attualità, in quanto debito di valore, occorre aggiungere gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sul suddetto importo devalutato secondo gli indici Istat al 08.02.2014, e quindi anno per anno e a partire dal 08.02.2014 fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici Istat, nonché ulteriori interessi legali, sulla somma di Euro 8.125,73 dal momento della presente decisione al saldo.
Dalla fondatezza del motivo di gravame consegue altresì la riforma del capo di sentenza relativo alla liquidazione delle spese processuali, non potendosi procedere alla compensazione delle stesse nella misura indicata dal giudice di prime cure.
Posta tale premessa, non appaiono condivisibili le argomentazioni contenute nell'atto di appello,
laddove si chiede la liquidazione delle spese in ragione del domandato, ovvero dell'importo azionato in citazione, atteso che ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.M. 55/2014 occorre avere riguardo
“alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Ciò posto, la liquidazione avviene secondo i valori medi espressi dal D.M. 55/2014, nella formulazione vigente al momento del deposito della sentenza di primo grado, tenuto conto della complessità e del valore della controversia, nonché delle difese delle parti.
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, resta assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo quanto previsto dal D.M.
55/2014 come da dispositivo, nei valori minimi, tenuto conto della scarsa complessità e del valore della controversia, nonché dell'andamento del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello de
quo, così provvede:
- In riforma della sentenza impugnata, condanna , nella qualità di impresa Controparte_1
designata dal F.G.V.S., al pagamento in favore di della somma di Euro Parte_1
8.125,73, all'attualità, oltre interessi legali sul predetto importo devalutato, in base agli indici Istat al 08.02.2014 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 08.02.2014 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione, nonché interessi legali su Euro 8.125,73 dal dì della sentenza e sino al soddisfo;
- Condanna nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S, al Controparte_1
pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di che Parte_1
si quantificano in Euro 250,00 per spese ed Euro 1.990,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
- Condanna nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S, al Controparte_1
pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di Parte_1
che si quantificano in Euro 382,50 per spese ed Euro 2.540,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
- Pone definitivamente a carico di nella qualità di impresa designata dal Controparte_1
F.G.V.S, le spese di CTU.
Nola, 30.4.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)